Rigetto
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 24/02/2026, n. 1493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1493 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01493/2026REG.PROV.COLL.
N. 06238/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6238 del 2023, proposto da RL TH, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Ceceri e Antonio Nardone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola e Bruno Crimaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luca Leone in Roma, via Appennini 46;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione IV) n. 214 del 10 febbraio 2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 3 dicembre 2025 il consigliere IA RA;
viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla determinazione dirigenziale n. 498 del 16 giugno 2020 con cui il Comune di Napoli ha respinto l'istanza di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 presentata dal sig. TH RL in data 8 gennaio 2020.
2. Tale provvedimento è stato impugnato dall’interessato dinanzi al T.a.r. per la Campania in base ai seguenti motivi;
a) violazione dell’art. 10- bis l. n. 241/1990, violazione del giusto procedimento, difetto di istruttoria, eccesso di potere per presupposto erroneo;
b) eccesso di potere per contraddittorietà, perplessità, sviamento, violazione del principio di affidamento;
c) violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990, difetto o insufficienza di motivazione, eccesso di potere per erroneità del presupposto, erronea qualificazione dell’intervento, violazione degli artt. 6 e 6- bis del d.P.R. n. 380 del 2001, violazione dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, violazione del regolamento edilizio tipo (d.P.C.M. 2016);
d) violazione dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, eccesso di potere per contraddittorietà, perplessità, sviamento, difetto di adeguata motivazione, violazione ed errata applicazione dell’art. 114 NTA;
e) violazione dei principi di buona fede, cooperazione, adeguatezza e proporzionalità.
3. Con la sentenza n. 214 del 10 febbraio 2023, il T.a.r. per la Campania ha respinto il ricorso, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Napoli.
4. L’originario ricorrente ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare la suddetta pronuncia, deducendone l’erroneità sotto molteplici profili.
5. Si è costituito il Comune di Napoli, eccependo l’inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito dell’appello.
6. Con memoria del 24 ottobre 2025 e repliche del 12 novembre 2025 le parti hanno ulteriormente sviluppato le loro argomentazioni, insistendo nelle rispettive conclusioni e, con note del 1° dicembre 2025, hanno domandato che la causa fosse decisa in base agli atti depositati, senza previa discussione.
7. All’udienza straordinaria del 3 dicembre 2025 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
8. Nella sentenza appellata il T.a.r. per la Campania ha respinto il ricorso avverso il diniego di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 per alcune opere realizzate in un’area cortilizia di pertinenza dell’appartamento situato a piano terra, di proprietà dell’originario ricorrente, consistenti in una struttura metallica con una pedana in legno di circa 80 mq sopraelevata di 1,2 m su cui sono state sistemate vasca Jacuzzi e fioriere e su cui è stato posto un gazebo di 25 mq, non ravvisando “alcuna incertezza o contraddittorietà nella motivazione dell’atto impugnato”, adottato dal Comune di Napoli in ragione della “non sussumibilità dei lavori nella nozione di vano tecnico”, nonché dei “limiti posti dall’art. 114 lett. e NTA all’edificazione nel centro storico, con particolare riferimento alle Unità di spazio scoperto concluse – giardini, orti e spazi pavimentati pertinenziali”.
9. Con il suo appello l’originario ricorrente ha lamentato l’erroneità di tale pronuncia, che sarebbe stata caratterizzata, in primo luogo, da una “motivazione per larga parte puramente apparente”, che avrebbe trattato in modo unitario profili di censura del tutto distinti, quali il carattere di vano tecnico, destinato a contenere gli impianti, della struttura in ferro e dello spazio sottostante alla pedana in legno (di soli 1,2 m di altezza), privo di qualsiasi altra utilità, ed il superamento del limite dimensionale fissato dall’art. 114 NTA, senza considerare la natura di mero arredo della pedana, il fatto che la struttura sottostante fosse solo appoggiata al suolo e, dunque, completamente amovibile, e l’irrilevanza edilizia dell’intervento nel suo complesso, dotato di funzione tecnica ed ornamentale.
10. Con il secondo motivo l’appellante ha dedotto la insufficiente valutazione da parte del T.a.r., da un lato, della contraddittorietà estrinseca dell’operato dell’Amministrazione comunale che, nella comunicazione di improcedibilità della CILA in precedenza presentata, aveva ricollegato l’impossibilità di realizzare l’intervento all’art. 79 delle NTA ( “Unità edilizie di base ottocentesca originaria o di ristrutturazione a blocco”) e, nel successivo diniego di accertamento di conformità, aveva, invece, rinvenuto la disposizione ostativa alla sanatoria nell’art. 114 della medesima normativa ( “Unità di spazio concluse - giardini orti e spazi pavimentati pertinenziali a unità edilizie di base”), dall’altro, dell’eccesso di potere per perplessità e per sviamento che inficiava il diniego di permesso di costruire in sanatoria, nonché della violazione del legittimo affidamento ingenerato dal Comune con la sua condotta.
11. Con il terzo ed il quarto motivo l’appellante ha, poi, censurato il mancato rispetto delle sue prerogative partecipative, non avendo l’Amministrazione tenuto conto delle osservazioni da lui presentate nel corso del procedimento, e l’indeterminatezza della disciplina sulla quale si fondava il diniego oppostogli, in realtà non applicabile al caso di specie.
12. Con il quinto motivo l’appellante ha, infine, sostenuto che “in omaggio ai canoni di cooperazione, ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità (il Comune di Napoli) …non avrebbe potuto respingere tout court la (sua) istanza, ma avrebbe dovuto indicare la strada idonea a condurre ove possibile a un esito favorevole per il privato…tanto più tenendo conto che (egli) nelle controdeduzioni aveva dichiarato la (sua) disponibilità ad eliminare la pannellatura laterale”.
13. Tali censure non sono fondate e devono essere respinte per le ragioni di seguito illustrate.
14. Come già riconosciuto dal T.a.r. nella sentenza appellata, con il diniego di permesso di costruire in sanatoria il Comune di Napoli ha, in primo luogo, escluso la possibilità di inquadrare l’intervento in esame nell’ambito del cc.dd. “volumi tecnici” in ragione della consistenza e della tipologia dei manufatti che lo compongono, che appaiono andare ben al di là della semplice esigenza funzionale di contenimento degli impianti. Al riguardo deve, infatti, osservarsi che “i volumi tecnici sono esclusivamente i volumi strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso a quegli impianti tecnici indispensabili per assicurare il comfort abitativo degli edifici, che non possano, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti, essere inglobati entro il corpo della costruzione realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche; il volume tecnico si caratterizza per: a) l'assenza di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale; b) un rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzo della costruzione in quanto strettamente necessario per contenere, senza possibili alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, gli impianti tecnologici serventi una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima e non collocabili, per qualsiasi ragione, all'interno della medesima, quali, ad esempio, quelli connessi alla condotta idrica, termica, all'ascensore e simili” (Cons. Stato, Sez. II, 10 febbraio 2025, n. 1035; Sez. IV, 23 luglio 2025 n. 6559).
15. La struttura in questione, come anticipato, considerata nella sua globalità e non in modo atomistico, nelle sue singole componenti (pedana, intelaiatura di ferro, fioriere, gazebo, vasca, impianti), non può essere ridotta alla suddetta funzione, né tantomeno alla finalità di mero arredo dell’area esterna, “totalmente amovibile”, determinando, in ogni caso, un’alterazione significativa dell’assetto complessivo di quest’ultima, certo non irrilevante dal punto di vista edilizio come sostenuto dal ricorrente.
16. Invero, sul punto, la consolidata giurisprudenza amministrativa riconosce che "la valutazione dell'abuso edilizio presuppone, tendenzialmente, una visione complessiva e non atomistica dell'intervento, giacché il pregiudizio recato al regolare assetto del territorio deriva non dal singolo intervento, ma dall'insieme delle opere realizzate nel loro contestuale impatto edilizio. Ne consegue che, nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento, l'Amministrazione comunale deve esaminare contestualmente l'intervento abusivamente realizzato, e ciò al fine precipuo di contrastare eventuali artificiose frammentazioni che, in luogo di una corretta qualificazione unitaria dell'abuso e di una conseguente identificazione unitaria del titolo edilizio che sarebbe stato necessario o che può, se del caso, essere rilasciato, prospettino una scomposizione virtuale dell'intervento finalizzata all'elusione dei presupposti e dei limiti di ammissibilità della sanatoria stessa." ( ex pluris: Cons. Stato Sez. VII, 20 aprile 2023, n. 4029; e, in senso conforme, Cons. Stato Sez. VI, 30 giugno 2021, n. 4919; 12 marzo 2020, n. 1783).
17. Per le ricordate caratteristiche dell’intervento edilizio in questione, nel respingere la domanda di sanatoria, il Comune di Napoli, ha ben ritenuto di poter fare riferimento all’art. 114 delle NTA che, oltre ai limiti di superficie massima utilizzabile, stabilisce il principio della compatibilità urbanistica ed edilizia delle trasformazioni delle aree esterne e di quelle pavimentate del centro storico – finalizzate alla tutela e alla valorizzazione degli impianti esistenti, al ripristino dei giardini o alla eventuale nuova sistemazione a verde ornamentale - se coerenti con l’utilizzabilità degli spazi, appunto, a scopo agricolo o ornamentale.
18. Nessuna contraddittorietà in grado di inficiare la legittimità del diniego impugnato in primo grado può essere, poi, rintracciata – come sostenuto dall’appellante nel secondo motivo - nel diverso riferimento alla disciplina applicabile effettuato dall’Amministrazione nella comunicazione di improcedibilità della CILA presentata in un primo momento dal ricorrente e nel successivo provvedimento di rigetto dell’istanza di accertamento di conformità trattandosi di atti diversi, adottati all’esito di procedimenti distinti e risultando l’inquadramento della domanda del privato nella disciplina dell’art. 114 delle NTA comunque il più corretto.
19. Né può dirsi, al riguardo, che, con la sua condotta, il Comune abbia leso un legittimo affidamento dell’interessato, poiché, come più volte sottolineato dalla giurisprudenza prevalente, di affidamento meritevole di tutela si può parlare solo ove il privato, il quale abbia correttamente ed in senso compiuto reso nota la propria posizione all'Amministrazione, venga indotto da un provvedimento della stessa Amministrazione a ritenere legittimo il suo operato e non già in un caso, come quello di specie, in cui la costruzione sia stata realizzata comunque senza titolo (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 29 marzo 2023 n. 3279).
20. Parimenti inidonee a condurre all’annullamento del diniego di permesso di costruire sono le doglianze riproposte con i motivi terzo e quarto circa la violazione delle garanzie partecipative del ricorrente che, pur avendo formulato, a seguito del preavviso di rigetto, le proprie osservazioni, non le avrebbe viste espressamente prese in considerazione dall’Amministrazione (che ha, anzi, escluso che egli le avesse presentate). Da un lato, infatti, gli elementi sinteticamente rappresentati dall’odierno appellante nelle sue osservazioni risultano essere stati in gran parte autonomamente valutati dal Comune e, dall’altro, essi appaiono comunque non in grado di determinare un diverso esito del procedimento, in senso favorevole al richiedente. La stessa conclusione deve trarsi, in verità, in rapporto alla pretesa violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza ed adeguatezza dell’azione amministrativa lamentata dall’appellante con l’ultimo motivo: dovendo l’opera abusiva essere esaminata, come anticipato, sempre nel suo complesso e non in modo parcellizzato, anche l’eventuale disponibilità del ricorrente ad eliminare “ qualunque pannello laterale” dalla struttura avrebbe non ne avrebbe eliminato le più rilevanti criticità, finendo per risultare ininfluente ai fini della decisione dell’Amministrazione sulla sanatoria.
19. Alla luce delle argomentazioni che precedono, l’appello deve, perciò, essere integralmente respinto.
20. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante alla rifusione in favore del Comune di Napoli delle spese del grado di appello, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco AR, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De RL, Consigliere
IA RA, Consigliere, Estensore
Francesca Picardi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA RA | Marco AR |
IL SEGRETARIO