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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 19/09/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Annalisa Petrosino, all'udienza di discussione del 19.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 196/2025 R.G., vertente
TRA
, Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dagli Avv.ti Francesco Sagliocco e Giuseppe
Natale, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata;
ricorrente E
, in persona del ministro p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dalla dott.ssa Maria Emanuela Mesiti ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.4.2025 (di seguito semplicemente la ricorrente Parte_1 per brevità) ha convenuto in giudizio il per ottenere il Controparte_1 riconoscimento del diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, ex art. 1, commi 121 e ss., L. 107/2015, finalizzato allo svolgimento di attività di formazione e aggiornamento (cd. “Carta Elettronica del Docente”).
Ha esposto di avere lavorato alle dipendenze del come docente supplente Controparte_1 in vari istituti statali, in virtù di contratto a tempo determinato, nell'anno scolastico 2024/2025.
Ha chiesto: “1) previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n.
107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre
2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2024/25 e conseguentemente condannare il
[...]
al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla Controparte_1 normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
2) in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2024/25 condannare il al pagamento della somma di €500,00 o di quella Controparte_1 minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.; 3)
Condannare il , in persona del l.r.p.t.,al pagamento di spese, diritti ed Controparte_1 onorari del presente giudizio e spese generali al 15%, oltre Iva e C.p.A., con attribuzione in favore degli Avv.ti Francesco Sagliocco e Giuseppe Natale quali anticipatari anche delle spese.”.
Costituendosi in giudizio il ha Controparte_1 contestato la fondatezza del ricorso, negando che la L. 107/2015 abbia creato disparità di trattamento tra docenti a tempo indeterminato (cd. di ruolo) e docenti a tempo determinato (cd. precari) in merito al riconoscimento del beneficio della “Carta Elettronica del Docente” di cui all'art. 1, comma 121, legge cit.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1, comma 121, l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del
18.05.22 in causa C–451/21: 1. dichiarare il ricorso inammissibile e/o infondato per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, rigettarlo;
2. in subordine, escludere dal computo gli anni scolastici in cui la prestazione lavorativa è stata resa in modo residuale e discontinuo;
3. in ulteriore subordine, in caso di riconosciuta fondatezza della domanda, rigettata la domanda di condanna al pagamento di somme, riconoscere, in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, l. n. 107/15, alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo e compensare le spese;
4. rigettare per infondatezza la domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione e di accessori in qualsiasi forma, nonché la domanda di risarcimento del danno;
5. rigettare le istanze istruttorie. Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito. Restando ferma la richiesta di compensazione delle spese di lite in caso di soccombenza”.
***********
Preliminarmente, in conformità alle conclusioni rassegnate all'odierna udienza dai procuratori delle parti, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, avendo la ricorrente ottenuto il bene della vita richiesto nel presente giudizio.
Occorre verificare la virtuale soccombenza poiché la ricorrente ha chiesto la condanna alle spese di lite.
Queste sono integralmente compensate tra le parti, considerato che il pagamento del beneficio relativo all'a.s. 2024/2025 è avvenuto dopo la data di deposito del ricorso e che, tuttavia, la legge di
Bilancio 2025 (che con l'art. 85 ha esteso il beneficio in questione anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile) è entrata in vigore prima della data di deposito del ricorso e, ancora, che il e del merito ha informato, in data 24.6.2025 e Controparte_1 dunque prima della data di notificazione del ricorso (di luglio 2025), i docenti con contratto a termine al 31.8.2025 (come la ricorrente) dell'apertura, a partire da martedì 24 giugno 2025, delle funzioni di accesso alla piattaforma Carta del docente al personale docente con contratto di supplenza annuale (vd. pag. 4 della memoria di costituzione, doc. 3 fasc. MIM e verbale di udienza del 19.9.2025).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese di giudizio.
Cremona, 19.9.2025.
Il Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Annalisa Petrosino, all'udienza di discussione del 19.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 196/2025 R.G., vertente
TRA
, Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dagli Avv.ti Francesco Sagliocco e Giuseppe
Natale, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata;
ricorrente E
, in persona del ministro p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dalla dott.ssa Maria Emanuela Mesiti ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.4.2025 (di seguito semplicemente la ricorrente Parte_1 per brevità) ha convenuto in giudizio il per ottenere il Controparte_1 riconoscimento del diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, ex art. 1, commi 121 e ss., L. 107/2015, finalizzato allo svolgimento di attività di formazione e aggiornamento (cd. “Carta Elettronica del Docente”).
Ha esposto di avere lavorato alle dipendenze del come docente supplente Controparte_1 in vari istituti statali, in virtù di contratto a tempo determinato, nell'anno scolastico 2024/2025.
Ha chiesto: “1) previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n.
107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre
2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2024/25 e conseguentemente condannare il
[...]
al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla Controparte_1 normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
2) in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2024/25 condannare il al pagamento della somma di €500,00 o di quella Controparte_1 minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.; 3)
Condannare il , in persona del l.r.p.t.,al pagamento di spese, diritti ed Controparte_1 onorari del presente giudizio e spese generali al 15%, oltre Iva e C.p.A., con attribuzione in favore degli Avv.ti Francesco Sagliocco e Giuseppe Natale quali anticipatari anche delle spese.”.
Costituendosi in giudizio il ha Controparte_1 contestato la fondatezza del ricorso, negando che la L. 107/2015 abbia creato disparità di trattamento tra docenti a tempo indeterminato (cd. di ruolo) e docenti a tempo determinato (cd. precari) in merito al riconoscimento del beneficio della “Carta Elettronica del Docente” di cui all'art. 1, comma 121, legge cit.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1, comma 121, l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del
18.05.22 in causa C–451/21: 1. dichiarare il ricorso inammissibile e/o infondato per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, rigettarlo;
2. in subordine, escludere dal computo gli anni scolastici in cui la prestazione lavorativa è stata resa in modo residuale e discontinuo;
3. in ulteriore subordine, in caso di riconosciuta fondatezza della domanda, rigettata la domanda di condanna al pagamento di somme, riconoscere, in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, l. n. 107/15, alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo e compensare le spese;
4. rigettare per infondatezza la domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione e di accessori in qualsiasi forma, nonché la domanda di risarcimento del danno;
5. rigettare le istanze istruttorie. Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito. Restando ferma la richiesta di compensazione delle spese di lite in caso di soccombenza”.
***********
Preliminarmente, in conformità alle conclusioni rassegnate all'odierna udienza dai procuratori delle parti, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, avendo la ricorrente ottenuto il bene della vita richiesto nel presente giudizio.
Occorre verificare la virtuale soccombenza poiché la ricorrente ha chiesto la condanna alle spese di lite.
Queste sono integralmente compensate tra le parti, considerato che il pagamento del beneficio relativo all'a.s. 2024/2025 è avvenuto dopo la data di deposito del ricorso e che, tuttavia, la legge di
Bilancio 2025 (che con l'art. 85 ha esteso il beneficio in questione anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile) è entrata in vigore prima della data di deposito del ricorso e, ancora, che il e del merito ha informato, in data 24.6.2025 e Controparte_1 dunque prima della data di notificazione del ricorso (di luglio 2025), i docenti con contratto a termine al 31.8.2025 (come la ricorrente) dell'apertura, a partire da martedì 24 giugno 2025, delle funzioni di accesso alla piattaforma Carta del docente al personale docente con contratto di supplenza annuale (vd. pag. 4 della memoria di costituzione, doc. 3 fasc. MIM e verbale di udienza del 19.9.2025).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese di giudizio.
Cremona, 19.9.2025.
Il Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino