Articolo 68 della Legge 30 aprile 1969, n. 153
Articolo 67Articolo 69
Versione
1 maggio 1969
Art. 68.
Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 , non si applicano nei confronti dei ciechi che esercitano una attivita' lavorativa.
Le pensioni revocate ai sensi della norma precitata sono ripristinate con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 1 maggio 1969
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