Articolo 1 della Legge 25 aprile 1957, n. 309
Articolo 2
Versione
1 giugno 1957
Art. 1.
Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a provvedere alla costruzione e all'arredamento dei nuovi palazzi di giustizia in Roma e in Bari nonche' all'ampliamento e riadattamento del palazzo di giustizia di Napoli.
La costruzione dei nuovi edifici giudiziari in Roma sara' eseguita nella zona demaniale di piazzale Clodio.
Alla spesa relativa si provvede:
a) fino a concorrenza, di 10 miliardi di lire a carico dello Stato;
b) per il rimanente mediante concorso da parte delle Amministrazioni comunali di Roma, Bari e Napoli. La misura del concorso e' stabilita con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri per l'interno, le finanze, la grazia e giustizia ed i lavori pubblici.
Il Ministero di grazia e giustizia ha inoltre facolta' di stipulare convenzioni con le Amministrazioni provinciali e altri Enti interessati allo scopo di ottenere ulteriori contributi per il finanziamento dei lavori di cui alla presente legge.
Entrata in vigore il 1 giugno 1957