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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 15/12/2025, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 82/2024
Dott. EP LI Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. RI GA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 82/2024 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 19 gennaio 2024 e posta in decisione all'udienza collegiale del 5
novembre 2025
OGGETTO: d a
Fideiussione – OL EL ER e quale erede di Controparte_1 fideiussoria
con il patrocinio dell'avv. Riva Ippolita e dell'avv. Controparte_2
CODICE: PO VI
140061 APPELLANTI
c o n t r o con il patrocinio dell'avv. Mina Andrea Controparte_3
APPELLATA
e per essa, quale procuratrice Controparte_4 [...]
per il tramite di Controparte_5 [...] con il patrocinio dell'avv. Fioretti Andrea CP_6
TERZA INTERVENUTA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, pubblicata in data 29
giugno 2023, n. 1321/2023.
CONCLUSIONI
Degli appellanti
“…in via istruttoria
• ordinare a l'esibizione dei registri delle raccomandate Controparte_7
consegnate, o documento equipollente, per la zona di Bergamo Via Borgo
Palazzo n.62, per il periodo 31.12.2011-31.3.2012, ove è ubicato lo sportello
CR ER, relativa al ricevimento della raccomandata
n.13945652788-8 il 30.12.2011; Parte_1 Controparte_2
nel merito
• accertare e dichiarare che la fideiussione rilasciata da
[...]
in favore di a beneficio di CR CP_2 Parte_2
ER ora nulla ex art.1418 cc per i motivi esposti CP_3 CP_3
in atti;
• accertare e dichiarare che con la comunicazione del 30.12.2011
[...]
è legittimamente receduto dalle fideiussioni dallo stesso CP_2
rilasciate in favore di CR ER ora Controparte_3
• accertare e dichiarare che i crediti concessi da parte della a CP_5
dopo la data del 30.12.2011 non sono Parte_3
garantiti dalla fideiussione rilasciata da Controparte_2
• accertare e dichiarare che CR ER ora Controparte_3 senza autorizzazione dei garanti ha continuato ad erogare credito a
nonostante lo stato di crisi Parte_3
finanziaria in cui versava la stessa;
• accertare e dichiarare che CR ER ha fatto stipulare le
fideiussioni di causa agli opponenti in spregio alla normativa sulla buona
fede contrattuale, risultando così inadempiente;
• accertare e dichiarare che la fideiussione rilasciata da
[...]
in favore di a beneficio del CR CP_2 Parte_2
ER ora nulla o inefficace ex art.1956 c.c. e che Controparte_3
il garante se ne è liberato validamente;
• dichiarare che gli Appellanti nulla devono corrispondere al per le CP_3
causali di cui all'opposto decreto ingiuntivo;
• dichiarare nullo o annullare o comunque dichiarare inefficace il decreto
ingiuntivo n.3826/2017, 8052/2017 RG, 5123/2017 rep., emesso dal
Tribunale di Bergamo, Giudice dr.Andrea Carli, il 11.09.2017 e pubblicato
il 12.09.2017, revocandolo e accogliendo la proposta opposizione, con
reiezione, altresì, dei contrari motivi addotti da controparte in questa sede
sull'inammissibilità ed infondatezza del gravame;
• con rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
Dell'appellata
“…• IN VIA PRELIMINARE: rigettare il gravame proposto dall'appellante,
inammissibile e/o comunque manifestamente infondato in fatto ed in diritto
ex artt. 342-348 bis c.p.c.;
• IN SUBORDINE E SOLAMENTE NELLE DENEGATA IPOTESI DI RIGETTO DELLE ECCEZIONI D'INAMMISSIBILITÀ E MANIFESTA
INFONDATEZZA DEL GRAVAME, NEL MERITO, ANCHE COME
EFFETTO DEVOLUTIVO RISPETTO ALLE DIMESSE DIFESE: rigettare
l'appello avversario e ogni domanda formulata ex adverso perché infondati
in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza emessa dal
Tribunale di Bergamo n. 1321/2023.
In ogni caso spese ed onorari del grado integralmente rifusi”.
Della terza intervenuta
“…• IN VIA PRELIMINARE: rigettare il gravame proposto dall'appellante,
inammissibile e/o comunque manifestamente infondato in fatto ed in diritto
ex artt. 342-348 bis c.p.c.;
• IN SUBORDINE E SOLAMENTE NELLE DENEGATA IPOTESI DI
RIGETTO DELLE ECCEZIONI D'INAMMISSIBILITÀ E MANIFESTA
INFONDATEZZA DEL GRAVAME, NEL MERITO, ANCHE COME
EFFETTO DEVOLUTIVO RISPETTO ALLE DIMESSE DIFESE: rigettare
l'appello avversario e ogni domanda formulata ex adverso perché infondati
in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza emessa dal
Tribunale di Bergamo n. 1321/2023.
In ogni caso spese ed onorari del grado integralmente rifusi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con decreto ingiuntivo n. 3826/2017 è stato ingiunto a
[...]
e quali fideiussori di CP_2 Controparte_8 Parte_2
[... (dichiarata fallita in data 28.07.2014), di pagare all'istituto di credito € 32.439,35 quale saldo del conto corrente e il residuo del mutuo concesso alla società.
2. I fideiussori si sono opposti, deducendo che in data 07.09.2007 avevano rilasciato fideiussione omnibus a favore di da Parte_2
qualificarsi quale contratto autonomo di garanzia, aggiornata in data
03.04.2009 nell'importo di € 300.000 (doc. 1 del fascicolo monitorio).
3.1. In particolare, hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto per le seguenti ragioni: nullità della fideiussione omnibus avendo per oggetto la garanzia di debiti preesistenti frutto di una situazione di decozione della società creditrice principale e violazione del principio di buona fede;
recesso da parte dei in data 30.12.2011, avvenuto in conformità Parte_4
all'art. 4 delle condizioni generali del contratto, tramite raccomandata, in un momento antecedente rispetto al sorgere del credito per cui è causa (sia il mutuo sia il contratto di apertura di credito in conto corrente sono stati stipulati il 14.11.2013); liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1956 c.c.,
atteso che la banca ha continuato ad erogare credito nonostante il peggioramento delle condizioni economiche della società con conto corrente in passivo già dal 2005, situazione ignorata da che non Parte_4
ricopriva più alcuna carica sociale;
violazione della buona fede contrattuale da parte di per aver indotto a sottoscrivere CP_3 Controparte_9
una fideiussione, pur conscia che lo stesso sarebbe risultato incapiente, e per non essersi insinuata al passivo del fallimento.
4. Si è ritualmente costituita in giudizio chiedendo rigettarsi CP_3 l'opposizione e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto, oltre al risarcimento del danno per lite temeraria.
4.1. A sostegno della propria difesa, la ha dedotto in via preliminare CP_5
l'inammissibilità di ogni contestazione avversaria per intervenuto giudicato interno, nonché l'infondatezza dell'opposizione.
Sul punto, in particolare, ha contestato l'eccezione di nullità della fideiussione per le seguenti ragioni: attesa l'intervenuta pattuizione dell'obbligo di pagamento a prima richiesta (vd. clausola n. 7), ai fideiussori non era concesso sollevare alla banca creditrice alcuna contestazione,
dovendo provvedere all'immediato pagamento nei limiti degli importi garantiti;
le fideiussioni per cui è causa sono state espressamente stipulate come omnibus, anche per i debiti futuri e a prima richiesta.
ha contestato, altresì, l'esistenza, la validità e l'opponibilità CP_3
dell'intervenuto recesso da parte di sostenendo che la Controparte_2
missiva prodotta non è conforme a quanto disposto dall'art. 2719 c.c., non può costituire una dichiarazione di volontà attesa l'assenza della sottoscrizione da parte dello non risulta essere stata trasmessa e/o CP_2
ricevuta dalla banca e risulta contraria all'art. 4 della fideiussione in forza del quale il fideiussore resta comunque vincolato nei confronti della banca nei limiti indicati nel contratto.
Infine, la banca opposta ha rivendicato l'adozione di una condotta ispirata al canone di buona fede, segnalando che sono stati proprio gli a CP_2
pretendere l'accesso al credito, garantendo l'esposizione della società con le fideiussioni omnibus a prima richiesta, disattendendo poi ogni impegno assunto.
Ha rilevato, altresì, che l'omessa insinuazione al passivo contestata da parte avversa fosse del tutto giustificata dalla natura chirografaria dei propri crediti nei confronti della fallita con conseguente incapienza del patrimonio della stessa per il soddisfo delle proprie pretese creditorie.
Per di più, la banca opposta ha rammentato che, proprio ai sensi della clausola n. 5 delle fideiussioni de qua, incomba sui fideiussori l'onere di mantenersi informati sulle condizioni patrimoniali della società, con facoltà di richiedere alla banca informazioni sull'entità dell'esposizione.
5. In data 18.7.2018 il Giudice, rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto proposta dagli opponenti, ha assegnato alle parti i termini per le memorie ex art. 186 c.p.c.
5.1. In questa sede gli attori opponenti hanno eccepito la nullità della fideiussione per aver riportato le clausole anticoncorrenziali dello schema
ABI e hanno chiesto espletarsi prova testimoniale dell'intervenuto recesso da parte di e hanno insistito per l'ordine di esibizione del Controparte_2
registro delle raccomandate da parte di , volto a provare CP_7
l'avvenuta ricezione della comunicazione del predetto recesso da parte di
. CP_3
5.2. In sede di memoria istruttoria, in particolare, ha eccepito CP_3
l'incompetenza del Tribunale di Bergamo in favore della Sezione
Specializzata del Tribunale di Milano, atteso che l'eccezione di nullità della fideiussione si fondava sulla presenza di clausole anticoncorrenziali.
5.3. Ammesse le prove orali, è stata fissata l'udienza per l'espletamento dell'incombente, tuttavia, nelle more, è sopravvenuto il decesso dell'attore talché il Giudice, all'udienza del 7.02.2020 ha Controparte_2
dichiarato l'interruzione della causa.
6. La causa è stata subito riassunta dall'opponente si è Controparte_8
costituita che, al netto della mancata accettazione Controparte_1
dell'eredità degli altri eredi e in forza della propria accettazione con beneficio di inventario, quale unica erede di ha fatto proprie le Controparte_2
argomentazioni spese dalla difesa dello stesso;
si è, altresì, nuovamente costituita , facendo proprie le argomentazioni già espresse nella CP_3
prima costituzione e chiedendo l'estinzione del procedimento con riferimento al rapporto processuale inerente agli eredi di
[...]
non avendo gli stessi riassunto la causa, limitandosi a costituirsi CP_2
nella stessa.
6.1. Espletate le prove orali, la causa, ritenuta matura per la decisione senza darsi corso al richiesto ordine di esibizione, dopo la precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione.
7. Con sentenza n. 1321/2023 pubblicata in data 29 giugno 2023, il Tribunale
di Bergamo ha rigettato l'opposizione e le domande degli opponenti,
confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando
[...]
e in solido, alla rifusione delle spese a favore CP_8 Controparte_1
di , che ha liquidato in € 7.616,00 per compenso professionale, CP_3 oltre al rimborso forfettario pari 15% del compenso liquidato e agli oneri fiscali e previdenziali di legge.
7.1. In particolare, il Giudice di primo grado ha ritenuto che:
- la questione di incompetenza sollevata dalla opposta è infondata, in quanto gli opponenti hanno eccepito la nullità della fideiussione in via di eccezione;
- la domanda di di estinzione del giudizio nei confronti degli CP_3
eredi di è infondata in quanto l'atto di riassunzione Controparte_2
posto in essere da una sola delle parti ha l'effetto di impedire l'estinzione del giudizio anche con riguardo alle altre, qualora le stesse, destinatarie della notifica dell'atto di riassunzione, si siano costituite in giudizio ed abbiano riproposto tutte le domande originariamente proposte, senza che sia necessario che ciascuna di esse proceda formalmente a un'autonoma riassunzione (cfr. Cass. 11686/2014);
- non vi è prova dell'avvenuta ricezione che era onere dell'asserito ricevente provare;
- l'ordine di esibizione richiesto dagli opponenti non può essere accolto dal momento che, secondo la giurisprudenza, la discrezionalità del potere officioso di ordinare alla parte o a un terzo l'esibizione di un documento ex art. 210 c.p.c. non può essere esercitata nel caso in cui l'ordine del giudice sopperisca all'inerzia della parte richiedente l'ordine medesimo, essendo la facoltà del giudicante ricollegabile all'impossibilità di acquisizione della documentazione per iniziativa della parte richiedente (cfr. Cass.
38062/2021); - in prosecuzione, nel caso di specie, la parte richiedente era in grado di acquisire autonomamente la documentazione in questione e di produrla in corso di causa, tramite proposizione di richiesta, anche in via giudiziale, o tramite l'esercizio del diritto di accesso, mentre non ha nemmeno provato di aver tentato di ottenerla autonomamente;
- con la sentenza n. 41994/2021 le Sezioni Unite hanno affermato che la presenza di clausole sovrapponibili allo schema ABI non può comportare la nullità totale e massiva dell'intero negozio, ma una nullità parziale,
conservando per il resto il contratto validità;
- è documentata la circostanza per cui i fideiussori erano soci e/o legali rappresentanti della debitrice principale, quindi, soggetti presumibilmente a conoscenza della situazione patrimoniale della società fallita;
perciò, non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1956 c.c.;
- la mancata richiesta di autorizzazione da parte della banca non può
configurare una violazione contrattuale liberatoria, se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o deve essere presunta tale;
la conoscenza delle difficolta economiche della società
risulta evidente non solo dagli stretti rapporti tra i fideiussori e la
, ma anche dal contegno tenuto i fideiussori che hanno posto in Parte_2
essere atti dispositivi del proprio patrimonio senza alcuna giustificazione;
- non vi sono i presupposti dell'art. 96 c.p.c.
8. Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello Controparte_8
e sulla scorta di tre motivi. Controparte_1
9. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del Controparte_3
gravame, in quanto inammissibile e comunque infondato.
10. Nelle more dei termini concessi dal consigliere istruttore ex art. 352
c.p.c., è intervenuta in giudizio quale cessionaria de crediti Controparte_4
di , e per essa, la procuratrice CP_3 Controparte_5
e per essa la mandataria con rappresentanza
[...] Controparte_6
chiedendo il rigetto del gravame.
11. All'udienza del 5 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Consigliere istruttore ha rimesso la causa per la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo gli appellanti eccepiscono la nullità della sentenza ex
artt.112, 132 cpc e 118 disp.att. c.p.c. per omessa pronuncia su un elemento decisivo della domanda con violazione degli artt. 1273, 1418 e 1938 c.c.
1.1. Innanzitutto, rilevano che la sentenza gravata ha completamente omesso la disamina dell'eccezione di nullità della fideiussione oggetto di causa, per illegittimità dell'oggetto e violazione del canone di buona fede contrattuale;
ribadiscono che, omettendo l'insinuazione al passivo, la ha di fatto CP_5
sostituito l'originaria debitrice, società ormai in decozione, con i fideiussori,
soggetti solvibili e proprietari di immobili.
1.2. Eccepiscono la nullità delle garanzie ex art. 1418 c.c. in quanto si tratta di fideiussione omnibus che, ai sensi dell'art. 1938 c.c., può essere prestata per un'obbligazione condizionale o futura, mentre, nel caso di specie, essa garantisce anche i debiti pregressi della società e cioè l'adempimento delle obbligazioni “dipendenti da operazioni bancarie già consentite”,
determinando, dunque un diretto accollo da parte di un terzo delle obbligazioni assunte dell'originario debitore.
1.3. Sul punto, fra l'altro, sottolineano come il debito accollato, avendo ad oggetto debiti pregressi e futuri, è rimasto ignoto nell'ammontare,
determinando la stipulazione di un contratto di fideiussione ad oggetto ignoto.
1.4. Infine, ribadiscono come la fideiussione per obbligazione futura ex art. 1938 c.c. è affetta da nullità laddove la condotta della banca beneficiaria non sia improntata alla buona fede nell'esecuzione del contratto: in particolare,
nel caso di specie, ha concesso il credito alla società nella CP_3
consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza della stessa,
senza la dovuta attenzione anche all'interesse dei fideiussori.
2. Con il secondo motivo gli appellanti lamentano che il Tribunale sia incorso nella violazione di legge in ordine alla dichiarata irrilevanza della comunicazione di recesso, con errata ricostruzione del fatto, nonché con violazione dell'art. 1335 c.c. e dell'art. 210 c.p.c. nella parte in cui è stata disattesa l'istanza istruttoria di ordine di esibizione e sono state omesse le risultanze probatorie acquisite.
2.1. In particolare, deducono che, all'atto dell'instaurazione della procedura monitoria da parte della Banca, non era più garante della Controparte_2
società, essendo receduto dalla garanzia con comunicazione del 30.12.2011,
eseguita con semplice raccomandata, in conformità a quanto disposto in caso di recesso dall'art. 4 della fideiussione.
2.2. Sul punto gli appellanti aggiungono che il giudice di prime cure avrebbe invertito l'onere della prova, atteso che, ai sensi dell'art. 1335 c.c., ogni dichiarazione diretta ad un determinato destinatario si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al suo indirizzo, se questi non prova di essere stato senza colpa nell'impossibilità di averne notizia, ed evidenziano che la banca nulla ha provato in tal senso.
2.3. Infine, lamentano che il Tribunale ha rigettato l'ordine di esibizione del registro delle raccomandate postali sull'errato presupposto di una condotta inerte da parte degli appellanti;
risulta, infatti, documentalmente dimostrato che questi ultimi abbiano provveduto in via autonoma a formulare una preventiva richiesta bonaria tramite fax a che, tuttavia, Controparte_7
non ha avuto alcun esito.
3. Con il terzo motivo gli appellanti censurano la sentenza per vizio di motivazione per mancato rilievo della violazione da parte di CP_3
dell'art. 1956 c.c., errata ricostruzione del fatto e omessa valutazione delle risultanze documentali.
3.1. Sottolineano che l'istituto bancario, quale bonus argentarius, avrebbe dovuto tenersi informato sull'andamento economico della società, chiedendo la consegna di bilanci laddove, come nel caso di specie, il cliente abbia richiesto l'erogazione di nuovo credito.
3.2. Di contro, a parere degli stessi, la in violazione del principio di CP_5
buona fede, nonostante il notevole aumento delle difficoltà economiche della società negli anni, come documentalmente dimostrato ha mantenuto i contratti in essere e ha concesso altre linee di credito, senza una specifica autorizzazione dei fideiussori.
3.3. Infine, rilevano che, come confermato dai testi escussi in primo grado,
la situazione di decozione era ignorata sia da sia da Controparte_2
quest'ultimo non si occupava della contabilità e dei Controparte_8
rapporti amministrativi, mentre il primo, come confermato dai testi escussi in primo grado, dal 30.6.1995, data in cui aveva ceduto le proprie quote al figlio, era rimasto fuori dalla compagine sociale non assumendo ulteriori incarichi, come emerge dalla visura camerale della società.
4. Innanzitutto la Corte prende atto della costituzione di Controparte_4
quale cessionaria de crediti di . CP_3
Trova applicazione l'art. 111 c.p.c.:<
il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie…. In ogni caso il successore a titolo particolare può
intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altri parti vi consentono,
l'alienante o il successore universale può esserne estromesso. La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui>>.
Pertanto, in assenza di una richiesta di estromissione di , il CP_3
processo prosegue tra le parti originarie, pur nell'ammissibilità
dell'intervento della cessionaria, quale successore a titolo particolare nel diritto, nei cui confronti la sentenza produrrà i suoi effetti.
5. In via preliminare, la Corte osserva che l'eccezione formulata da CP_3 in ordine al passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo nei confronti
[...]
di deve essere disattesa. Controparte_1
In particolare, l'istituto di credito rileva come risulti documentalmente dimostrato che la riassunzione sia stata proposta da solo Controparte_8
per quest'ultimo, mentre l'unica erede di ossia la Controparte_2
moglie si è limitata a costituirsi nella causa già riassunta, Controparte_1
con conseguente passaggio in giudicato delle domande proposte dal defunto in sede di opposizione a decreto ingiuntivo nella causa originaria.
5.1. Tuttavia, tale eccezione è già stata oggetto di valutazione da parte del giudice di primo grado.
A seguito della domanda di così formulata nel giudizio riassunto CP_3
(“accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione del giudizio nei confronti
degli con conseguente intervenuto passaggio in Controparte_10
giudicato, nei confronti di questi, del decreto ingiuntivo del Tribunale di
Bergamo n. 3826/17”), il Tribunale, richiamando l'indirizzo del Supremo
Collegio, ha ritenuto che “l'atto di riassunzione posto in essere da una sola
delle parti ha l'effetto di impedire l'estinzione del giudizio anche con
riguardo alle altre, qualora le stesse - destinatarie della notifica dell'atto di
riassunzione - si siano costituite in giudizio ed abbiano riproposto tutte le
domande originariamente proposte, senza che sia necessario che ciascuna
di esse proceda formalmente a un'autonoma riassunzione” (Cass.
11686/2014).
5.2. La Corte osserva che la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in caso di gravame proposto dalla controparte soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni o le questioni superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente, in modo tale da manifestare la volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (Cass. civ. n. 9265/2021, n. 9889/2016).
Con una recente pronuncia la Corte di cassazione ha ribadito l'orientamento citato, precisando che <<…la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non accolte nella pronuncia, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite, essendo soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello o nel giudizio di cassazione in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame,
al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo (Cass., S.U. n. 13195 del 25/05/2018). In sostanza, affinché non operi la presunzione di rinuncia e di decadenza di cui all'art. 346 c.p.c. è
onere della parte vittoriosa in primo grado di manifestare in modo specifico la propria volontà di riproporre le domande ed eccezioni respinte o dichiarate assorbite nel giudizio di primo grado (Cass. n. 20451 del 28/08/2017). Il
generico “richiamo”, non altrimenti specificato, nell'atto di costituzione in appello, da parte della parte vittoriosa in primo grado, alle singole
“eccezioni” contenute nelle difese di primo grado non è idoneo a manifestare in modo specifico la volontà di riproporre una determinata e particolare eccezione. Se, infatti, tale manifestazione di volontà non deve rivestire una particolare forma, tuttavia, deve avvenire con chiarezza e precisione sufficiente a renderla inequivocabilmente intellegibile per la controparte e per il giudicante (vedi Cass. n. 15003/2011) (così Cass., sez. I, ord.
15/02/2021, n. 33645)>> (Cass. 3907/2023).
Pertanto, l'appellata avrebbe dovuto proporre appello incidentale al riguardo,
non limitandosi alla mera riproposizione della questione, ai sensi dell'art. 346
cod.proc.civ., essendo risultata sul punto soccombente.
Per questa ragione, sulla statuizione di rigetto sul punto si è formato il giudicato (interno).
6. Quanto al primo motivo di gravame entrando nel merito della eccezione di nullità della fideiussione, essa va disattesa.
Innanzitutto, a fronte di una fideiussione ordinaria che normalmente garantisce un debito già esistente, le fideiussioni omnibus per stessa definizione garantiscono obbligazioni anche future.
Il contratto sottoscritto dalle parti, dunque, configura un'ordinaria fideiussione omnibus in cui i fideiussori garantiscono i debiti “dipendenti da
operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in
seguito consentite”.
Ai sensi dell'art. 1938 “la fideiussione può essere prestata anche per
un'obbligazione condizionale o futura”; le operazioni bancarie garantite,
dunque, ben possono essere preesistenti con assunzione della garanzia per le obbligazioni future che ne derivano.
6.3. La figura dell'accollo diretto, del resto, non può configurarsi nel caso di specie, non essendo intervenuta alcuna modifica soggettiva del rapporto obbligatorio con conseguente assunzione da parte dei fideiussori di un debito ignoto.
Non si prospetta, pertanto, la lamentata nullità dell'oggetto del contratto.
6.4. E' anche infondata la prospettazione della violazione del principio di correttezza e buona fede da parte dell'istituto bancario in conseguenza della scelta dell'istituto bancario di non insinuarsi al passivo in sede di fallimento.
Va premesso che la violazione del principio di buona fede non può
determinare l'invalidità del contratto, ma, al più, può essere fonte di una pretesa risarcitoria (Cass. Sez. Unite, n. 15764/2011), non formulata nel caso di specie.
Non vi era, comunque, alcun obbligo in capo all'istituto bancario, anche in un'ottica di rispetto del principio di buona fede, di tentare la insinuazione al passivo della società creditrice principale in quanto non è stato pattuito il
beneficium excussionis, ma, per converso, è stata espressamente pattuita la natura solidale dell'obbligazione e l'obbligo in capo ai fideiussori di “pagare
immediatamente alla banca a semplice richiesta scritta”.
7. Il secondo motivo è infondato.
7.1. Va premesso che nel momento in cui il fideiussore presta la propria garanzia per obbligazioni future, i debiti che da quel momento vengono contratti dalla società debitrice principale a fronte delle varie aperture di credito e dell'erogazione degli affidamenti concessi gravano anche sul garante, a prescindere dal recesso, che lo libera unicamente per i rapporti futuri, contratti successivamente al recesso e non per i rapporti precedenti, per i quali la garanzia è stata prestata.
L'art. 4 comma 2 prevede che “il fideiussore risponde , oltre che delle obbligazioni garantire del debitore in essere al momento in cui il recesso è
efficace nei confronti della banca, ai sensi del precedente comma 1, di ogni altra obbligazione che venisse successivamente a sorgere o a maturare esclusivamente in dipendenza dei rapporti garantiti esistenti al momento suindicato”.
Nel caso di specie, il credito azionato si riferisce “al saldo debitore di cui ai
rispettivi rapporti di c/c, affidamento e mutui chirografari, affidamento e
contratti (sub. doc. 4)”, rapporti anche anteriori all'asserito recesso.
7.2. Ad ogni modo, come accertato in modo condivisibile dal Tribunale, non vi è prova della ricezione della comunicazione di recesso.
Gli appellanti invocano l'art. 1335 c.c. per cui ogni dichiarazione diretta ad un determinato destinatario si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al suo indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
Tuttavia, l'art. 4 c.1 delle “condizioni contrattuali” prevede che “il recesso
del fideiussore dalla garanzia non è efficace nei confronti della banca finché
questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo lettera
raccomandata. Il recesso avrà effetto dal quinto giorno lavorativo successivo
alla data di ricevimento della comunicazione di recesso con le modalità
sopra specificate”.
Le parti hanno, dunque, pattiziamente stabilito che il recesso possa ritenersi efficace non con il semplice invio della raccomandata, ma con la ricezione della stessa da parte della o, meglio, dal quinto giorno lavorativo CP_5
successivo dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso.
non è stato, quindi, liberato dall'obbligazione relativa Controparte_2
alla garanzia assunta, non essendovi prova della ricezione della raccomandata da parte dell'istituto bancario.
Le dichiarazioni dei testi escussi in primo grado, risultano irrilevanti: essi,
infatti, hanno semplicemente confermato l'invio della raccomandata, dato non dirimente nel caso di specie, per le ragioni sopra esposte.
Appare, perciò, del tutto irrilevante la deduzione relativa al recesso di dalla garanzia prestata, del quale non risulta in questa Controparte_2
sede la prova dell'avvenuta ricezione da parte della creditrice, elemento fondamentale per la sua efficacia, essendo stata unicamente versata in atti una dichiarazione (doc. 8), peraltro, non firmata, che non permette,
nemmeno, di ritenere provata la provenienza dal garante stesso.
Le contestazioni svolte dagli appellanti in ordine al rigetto dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. sono da ritenersi assorbite in quanto, ferma quand'anche si conseguisse la prova della ricezione della raccomandata da parte della banca, l'acquisizione del documento lascerebbe irrisolta la questione della mancanza della sottoscrizione del recesso con conseguente impossibilità di certezza in ordine alla riferibilità del documento e,
conseguentemente, della volontà di recedere in capo a Controparte_2
8. Il terzo motivo appare infondato.
8.1. Con riferimento alla posizione di la statuizione per Controparte_8
cui egli era socio ed amministratore della società non è stata censurata se non attraverso la deduzione per cui egli “non si occupava della contabilità e dei
rapporti amministrativi”, circostanza con evidenza inconferente per escludere che egli fosse al corrente della situazione finanziaria della società.
L'onere del creditore, previsto dall'art. 1956 c.c., di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia,
assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa;
tale onere non sussiste allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società
debitrice principale, giacché, in tale ipotesi, la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito (cfr. Cass.
31227/2019 e 7444/2017).
8.2. Con riferimento a prescindendo dalla visura di Controparte_2
, cessata nel 1983 a seguito di fusione mediante incorporazione Parte_5
con altra società, dalla visura di (pag. 37) appare Parte_2
chiaro che dal 1995 egli ha cessato di rivestire cariche o qualifiche;
è stata anche prodotta la trascrizione sul libro soci (doc.13) relativa alla cessione delle quote in favore del figlio con atto redatto da Notaio CP_8 Per_1
Tuttavia, vi sono elementi sulla base dei quali la conoscenza della situazione in cui versava la società in capo a può dirsi presunta. Controparte_11
Va ricordato, in tema di applicazione dell'art. 1956 c.c., che “La banca che,
pur conoscendone le difficoltà economiche, concede finanziamenti al debitore principale confidando nella solvibilità del fideiussore, senza
informare quest'ultimo dell'aumentato rischio e senza chiederne la
preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e
specifici di correttezza e di buona fede contrattuale. La mancata richiesta di
autorizzazione non può tuttavia configurare una violazione contrattuale
liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il
debitore principale è comune o può presumersi tale. (Nella specie, la S.C. ha
confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso l'effetto liberatorio
ex art. 1956 c.c. in ragione del fatto che, dei tre fideiussori ricorrenti - tutti
legati da rapporti di parentela -, uno era socio della società garantita e un
altro ne era stato, in precedenza, amministratore)” (Cass. ord. 20713/2023;
cfr. anche Cass. 4112/2016).
Nel caso di specie il Tribunale ha presunto la conoscenza della situazione economica della società anche con riferimento al “contegno che hanno
tenuto i fideiussori tramite atti dispositivi del proprio patrimonio che non
trovano una sicura giustificazione (si esaminino i documenti 12 e 13 della
produzione della contenuta sin dalla fase monitoria)”.
Tali considerazioni sono state oggetto di contestazione da parte degli appellanti tramite censure del tutto generiche e non debitamente dimostrate.
Con riferimento alla donazione effettuata da la Controparte_2
deduzione circa la esigenza di ripartire il proprio patrimonio in modo equo tra i propri figli viene genericamente riproposta ma non è in alcun modo dimostrata e non costituisce, quindi, valida censura alla statuizione del
Tribunale circa la mancanza di una oggettiva e verosimile giustificazione riguardo al compimento dell'atto dispositivo in quel contesto temporale e per contrastarne la rilevanza al fine di ricavarne in via presuntiva la conoscenza delle difficoltà economica in cui versava la società.
Va poi messo in rilievo il rapporto di consanguineità; non è credibile che si sia disinteressato della società di cui il figlio Controparte_2 CP_8
era socio di maggioranza, amministratore e liquidatore della società sino al fallimento pur essendone rimasto fideiussore (ben dopo la cessione delle quote al figlio e la cessazione della cariche sociali), con garanzie prestate negli anni, con aumento man mano dell'importo garantito nelle quali è
presente la clausola che lo grava dell'obbligo informativo e che gli riconosce la facoltà di richiedere ulteriori informazioni di cui non risulta che si sia mai avvalso.
Una valutazione complessiva degli elementi valorizzati implica la conferma dell'accertamento circa la consapevolezza della situazione di decozione della società debitrice anche in capo a Controparte_2
9. Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
10. Con riferimento al regime delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, gli appellanti vanno condannati al pagamento delle spese del grado che si liquidano in conformità ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147/2022 dello scaglione di riferimento (scaglione compreso tra € 26.001 ed € 52.000), ad eccezione della fase di trattazione, che si liquida in conformità al parametro minimo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in relazione a tale fase.
11. Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR 115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello proposto da e Controparte_8 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo, pubblicata in data 29 giugno
2023, n. 1321/2023;
2) condanna gli appellanti, in solido, al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado che liquida in € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00
per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione e € 3.470,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico degli appellanti
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 03 dicembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
RI GA EP LI
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 82/2024
Dott. EP LI Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. RI GA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 82/2024 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 19 gennaio 2024 e posta in decisione all'udienza collegiale del 5
novembre 2025
OGGETTO: d a
Fideiussione – OL EL ER e quale erede di Controparte_1 fideiussoria
con il patrocinio dell'avv. Riva Ippolita e dell'avv. Controparte_2
CODICE: PO VI
140061 APPELLANTI
c o n t r o con il patrocinio dell'avv. Mina Andrea Controparte_3
APPELLATA
e per essa, quale procuratrice Controparte_4 [...]
per il tramite di Controparte_5 [...] con il patrocinio dell'avv. Fioretti Andrea CP_6
TERZA INTERVENUTA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, pubblicata in data 29
giugno 2023, n. 1321/2023.
CONCLUSIONI
Degli appellanti
“…in via istruttoria
• ordinare a l'esibizione dei registri delle raccomandate Controparte_7
consegnate, o documento equipollente, per la zona di Bergamo Via Borgo
Palazzo n.62, per il periodo 31.12.2011-31.3.2012, ove è ubicato lo sportello
CR ER, relativa al ricevimento della raccomandata
n.13945652788-8 il 30.12.2011; Parte_1 Controparte_2
nel merito
• accertare e dichiarare che la fideiussione rilasciata da
[...]
in favore di a beneficio di CR CP_2 Parte_2
ER ora nulla ex art.1418 cc per i motivi esposti CP_3 CP_3
in atti;
• accertare e dichiarare che con la comunicazione del 30.12.2011
[...]
è legittimamente receduto dalle fideiussioni dallo stesso CP_2
rilasciate in favore di CR ER ora Controparte_3
• accertare e dichiarare che i crediti concessi da parte della a CP_5
dopo la data del 30.12.2011 non sono Parte_3
garantiti dalla fideiussione rilasciata da Controparte_2
• accertare e dichiarare che CR ER ora Controparte_3 senza autorizzazione dei garanti ha continuato ad erogare credito a
nonostante lo stato di crisi Parte_3
finanziaria in cui versava la stessa;
• accertare e dichiarare che CR ER ha fatto stipulare le
fideiussioni di causa agli opponenti in spregio alla normativa sulla buona
fede contrattuale, risultando così inadempiente;
• accertare e dichiarare che la fideiussione rilasciata da
[...]
in favore di a beneficio del CR CP_2 Parte_2
ER ora nulla o inefficace ex art.1956 c.c. e che Controparte_3
il garante se ne è liberato validamente;
• dichiarare che gli Appellanti nulla devono corrispondere al per le CP_3
causali di cui all'opposto decreto ingiuntivo;
• dichiarare nullo o annullare o comunque dichiarare inefficace il decreto
ingiuntivo n.3826/2017, 8052/2017 RG, 5123/2017 rep., emesso dal
Tribunale di Bergamo, Giudice dr.Andrea Carli, il 11.09.2017 e pubblicato
il 12.09.2017, revocandolo e accogliendo la proposta opposizione, con
reiezione, altresì, dei contrari motivi addotti da controparte in questa sede
sull'inammissibilità ed infondatezza del gravame;
• con rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
Dell'appellata
“…• IN VIA PRELIMINARE: rigettare il gravame proposto dall'appellante,
inammissibile e/o comunque manifestamente infondato in fatto ed in diritto
ex artt. 342-348 bis c.p.c.;
• IN SUBORDINE E SOLAMENTE NELLE DENEGATA IPOTESI DI RIGETTO DELLE ECCEZIONI D'INAMMISSIBILITÀ E MANIFESTA
INFONDATEZZA DEL GRAVAME, NEL MERITO, ANCHE COME
EFFETTO DEVOLUTIVO RISPETTO ALLE DIMESSE DIFESE: rigettare
l'appello avversario e ogni domanda formulata ex adverso perché infondati
in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza emessa dal
Tribunale di Bergamo n. 1321/2023.
In ogni caso spese ed onorari del grado integralmente rifusi”.
Della terza intervenuta
“…• IN VIA PRELIMINARE: rigettare il gravame proposto dall'appellante,
inammissibile e/o comunque manifestamente infondato in fatto ed in diritto
ex artt. 342-348 bis c.p.c.;
• IN SUBORDINE E SOLAMENTE NELLE DENEGATA IPOTESI DI
RIGETTO DELLE ECCEZIONI D'INAMMISSIBILITÀ E MANIFESTA
INFONDATEZZA DEL GRAVAME, NEL MERITO, ANCHE COME
EFFETTO DEVOLUTIVO RISPETTO ALLE DIMESSE DIFESE: rigettare
l'appello avversario e ogni domanda formulata ex adverso perché infondati
in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza emessa dal
Tribunale di Bergamo n. 1321/2023.
In ogni caso spese ed onorari del grado integralmente rifusi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con decreto ingiuntivo n. 3826/2017 è stato ingiunto a
[...]
e quali fideiussori di CP_2 Controparte_8 Parte_2
[... (dichiarata fallita in data 28.07.2014), di pagare all'istituto di credito € 32.439,35 quale saldo del conto corrente e il residuo del mutuo concesso alla società.
2. I fideiussori si sono opposti, deducendo che in data 07.09.2007 avevano rilasciato fideiussione omnibus a favore di da Parte_2
qualificarsi quale contratto autonomo di garanzia, aggiornata in data
03.04.2009 nell'importo di € 300.000 (doc. 1 del fascicolo monitorio).
3.1. In particolare, hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto per le seguenti ragioni: nullità della fideiussione omnibus avendo per oggetto la garanzia di debiti preesistenti frutto di una situazione di decozione della società creditrice principale e violazione del principio di buona fede;
recesso da parte dei in data 30.12.2011, avvenuto in conformità Parte_4
all'art. 4 delle condizioni generali del contratto, tramite raccomandata, in un momento antecedente rispetto al sorgere del credito per cui è causa (sia il mutuo sia il contratto di apertura di credito in conto corrente sono stati stipulati il 14.11.2013); liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1956 c.c.,
atteso che la banca ha continuato ad erogare credito nonostante il peggioramento delle condizioni economiche della società con conto corrente in passivo già dal 2005, situazione ignorata da che non Parte_4
ricopriva più alcuna carica sociale;
violazione della buona fede contrattuale da parte di per aver indotto a sottoscrivere CP_3 Controparte_9
una fideiussione, pur conscia che lo stesso sarebbe risultato incapiente, e per non essersi insinuata al passivo del fallimento.
4. Si è ritualmente costituita in giudizio chiedendo rigettarsi CP_3 l'opposizione e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto, oltre al risarcimento del danno per lite temeraria.
4.1. A sostegno della propria difesa, la ha dedotto in via preliminare CP_5
l'inammissibilità di ogni contestazione avversaria per intervenuto giudicato interno, nonché l'infondatezza dell'opposizione.
Sul punto, in particolare, ha contestato l'eccezione di nullità della fideiussione per le seguenti ragioni: attesa l'intervenuta pattuizione dell'obbligo di pagamento a prima richiesta (vd. clausola n. 7), ai fideiussori non era concesso sollevare alla banca creditrice alcuna contestazione,
dovendo provvedere all'immediato pagamento nei limiti degli importi garantiti;
le fideiussioni per cui è causa sono state espressamente stipulate come omnibus, anche per i debiti futuri e a prima richiesta.
ha contestato, altresì, l'esistenza, la validità e l'opponibilità CP_3
dell'intervenuto recesso da parte di sostenendo che la Controparte_2
missiva prodotta non è conforme a quanto disposto dall'art. 2719 c.c., non può costituire una dichiarazione di volontà attesa l'assenza della sottoscrizione da parte dello non risulta essere stata trasmessa e/o CP_2
ricevuta dalla banca e risulta contraria all'art. 4 della fideiussione in forza del quale il fideiussore resta comunque vincolato nei confronti della banca nei limiti indicati nel contratto.
Infine, la banca opposta ha rivendicato l'adozione di una condotta ispirata al canone di buona fede, segnalando che sono stati proprio gli a CP_2
pretendere l'accesso al credito, garantendo l'esposizione della società con le fideiussioni omnibus a prima richiesta, disattendendo poi ogni impegno assunto.
Ha rilevato, altresì, che l'omessa insinuazione al passivo contestata da parte avversa fosse del tutto giustificata dalla natura chirografaria dei propri crediti nei confronti della fallita con conseguente incapienza del patrimonio della stessa per il soddisfo delle proprie pretese creditorie.
Per di più, la banca opposta ha rammentato che, proprio ai sensi della clausola n. 5 delle fideiussioni de qua, incomba sui fideiussori l'onere di mantenersi informati sulle condizioni patrimoniali della società, con facoltà di richiedere alla banca informazioni sull'entità dell'esposizione.
5. In data 18.7.2018 il Giudice, rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto proposta dagli opponenti, ha assegnato alle parti i termini per le memorie ex art. 186 c.p.c.
5.1. In questa sede gli attori opponenti hanno eccepito la nullità della fideiussione per aver riportato le clausole anticoncorrenziali dello schema
ABI e hanno chiesto espletarsi prova testimoniale dell'intervenuto recesso da parte di e hanno insistito per l'ordine di esibizione del Controparte_2
registro delle raccomandate da parte di , volto a provare CP_7
l'avvenuta ricezione della comunicazione del predetto recesso da parte di
. CP_3
5.2. In sede di memoria istruttoria, in particolare, ha eccepito CP_3
l'incompetenza del Tribunale di Bergamo in favore della Sezione
Specializzata del Tribunale di Milano, atteso che l'eccezione di nullità della fideiussione si fondava sulla presenza di clausole anticoncorrenziali.
5.3. Ammesse le prove orali, è stata fissata l'udienza per l'espletamento dell'incombente, tuttavia, nelle more, è sopravvenuto il decesso dell'attore talché il Giudice, all'udienza del 7.02.2020 ha Controparte_2
dichiarato l'interruzione della causa.
6. La causa è stata subito riassunta dall'opponente si è Controparte_8
costituita che, al netto della mancata accettazione Controparte_1
dell'eredità degli altri eredi e in forza della propria accettazione con beneficio di inventario, quale unica erede di ha fatto proprie le Controparte_2
argomentazioni spese dalla difesa dello stesso;
si è, altresì, nuovamente costituita , facendo proprie le argomentazioni già espresse nella CP_3
prima costituzione e chiedendo l'estinzione del procedimento con riferimento al rapporto processuale inerente agli eredi di
[...]
non avendo gli stessi riassunto la causa, limitandosi a costituirsi CP_2
nella stessa.
6.1. Espletate le prove orali, la causa, ritenuta matura per la decisione senza darsi corso al richiesto ordine di esibizione, dopo la precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione.
7. Con sentenza n. 1321/2023 pubblicata in data 29 giugno 2023, il Tribunale
di Bergamo ha rigettato l'opposizione e le domande degli opponenti,
confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando
[...]
e in solido, alla rifusione delle spese a favore CP_8 Controparte_1
di , che ha liquidato in € 7.616,00 per compenso professionale, CP_3 oltre al rimborso forfettario pari 15% del compenso liquidato e agli oneri fiscali e previdenziali di legge.
7.1. In particolare, il Giudice di primo grado ha ritenuto che:
- la questione di incompetenza sollevata dalla opposta è infondata, in quanto gli opponenti hanno eccepito la nullità della fideiussione in via di eccezione;
- la domanda di di estinzione del giudizio nei confronti degli CP_3
eredi di è infondata in quanto l'atto di riassunzione Controparte_2
posto in essere da una sola delle parti ha l'effetto di impedire l'estinzione del giudizio anche con riguardo alle altre, qualora le stesse, destinatarie della notifica dell'atto di riassunzione, si siano costituite in giudizio ed abbiano riproposto tutte le domande originariamente proposte, senza che sia necessario che ciascuna di esse proceda formalmente a un'autonoma riassunzione (cfr. Cass. 11686/2014);
- non vi è prova dell'avvenuta ricezione che era onere dell'asserito ricevente provare;
- l'ordine di esibizione richiesto dagli opponenti non può essere accolto dal momento che, secondo la giurisprudenza, la discrezionalità del potere officioso di ordinare alla parte o a un terzo l'esibizione di un documento ex art. 210 c.p.c. non può essere esercitata nel caso in cui l'ordine del giudice sopperisca all'inerzia della parte richiedente l'ordine medesimo, essendo la facoltà del giudicante ricollegabile all'impossibilità di acquisizione della documentazione per iniziativa della parte richiedente (cfr. Cass.
38062/2021); - in prosecuzione, nel caso di specie, la parte richiedente era in grado di acquisire autonomamente la documentazione in questione e di produrla in corso di causa, tramite proposizione di richiesta, anche in via giudiziale, o tramite l'esercizio del diritto di accesso, mentre non ha nemmeno provato di aver tentato di ottenerla autonomamente;
- con la sentenza n. 41994/2021 le Sezioni Unite hanno affermato che la presenza di clausole sovrapponibili allo schema ABI non può comportare la nullità totale e massiva dell'intero negozio, ma una nullità parziale,
conservando per il resto il contratto validità;
- è documentata la circostanza per cui i fideiussori erano soci e/o legali rappresentanti della debitrice principale, quindi, soggetti presumibilmente a conoscenza della situazione patrimoniale della società fallita;
perciò, non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1956 c.c.;
- la mancata richiesta di autorizzazione da parte della banca non può
configurare una violazione contrattuale liberatoria, se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o deve essere presunta tale;
la conoscenza delle difficolta economiche della società
risulta evidente non solo dagli stretti rapporti tra i fideiussori e la
, ma anche dal contegno tenuto i fideiussori che hanno posto in Parte_2
essere atti dispositivi del proprio patrimonio senza alcuna giustificazione;
- non vi sono i presupposti dell'art. 96 c.p.c.
8. Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello Controparte_8
e sulla scorta di tre motivi. Controparte_1
9. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del Controparte_3
gravame, in quanto inammissibile e comunque infondato.
10. Nelle more dei termini concessi dal consigliere istruttore ex art. 352
c.p.c., è intervenuta in giudizio quale cessionaria de crediti Controparte_4
di , e per essa, la procuratrice CP_3 Controparte_5
e per essa la mandataria con rappresentanza
[...] Controparte_6
chiedendo il rigetto del gravame.
11. All'udienza del 5 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Consigliere istruttore ha rimesso la causa per la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo gli appellanti eccepiscono la nullità della sentenza ex
artt.112, 132 cpc e 118 disp.att. c.p.c. per omessa pronuncia su un elemento decisivo della domanda con violazione degli artt. 1273, 1418 e 1938 c.c.
1.1. Innanzitutto, rilevano che la sentenza gravata ha completamente omesso la disamina dell'eccezione di nullità della fideiussione oggetto di causa, per illegittimità dell'oggetto e violazione del canone di buona fede contrattuale;
ribadiscono che, omettendo l'insinuazione al passivo, la ha di fatto CP_5
sostituito l'originaria debitrice, società ormai in decozione, con i fideiussori,
soggetti solvibili e proprietari di immobili.
1.2. Eccepiscono la nullità delle garanzie ex art. 1418 c.c. in quanto si tratta di fideiussione omnibus che, ai sensi dell'art. 1938 c.c., può essere prestata per un'obbligazione condizionale o futura, mentre, nel caso di specie, essa garantisce anche i debiti pregressi della società e cioè l'adempimento delle obbligazioni “dipendenti da operazioni bancarie già consentite”,
determinando, dunque un diretto accollo da parte di un terzo delle obbligazioni assunte dell'originario debitore.
1.3. Sul punto, fra l'altro, sottolineano come il debito accollato, avendo ad oggetto debiti pregressi e futuri, è rimasto ignoto nell'ammontare,
determinando la stipulazione di un contratto di fideiussione ad oggetto ignoto.
1.4. Infine, ribadiscono come la fideiussione per obbligazione futura ex art. 1938 c.c. è affetta da nullità laddove la condotta della banca beneficiaria non sia improntata alla buona fede nell'esecuzione del contratto: in particolare,
nel caso di specie, ha concesso il credito alla società nella CP_3
consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza della stessa,
senza la dovuta attenzione anche all'interesse dei fideiussori.
2. Con il secondo motivo gli appellanti lamentano che il Tribunale sia incorso nella violazione di legge in ordine alla dichiarata irrilevanza della comunicazione di recesso, con errata ricostruzione del fatto, nonché con violazione dell'art. 1335 c.c. e dell'art. 210 c.p.c. nella parte in cui è stata disattesa l'istanza istruttoria di ordine di esibizione e sono state omesse le risultanze probatorie acquisite.
2.1. In particolare, deducono che, all'atto dell'instaurazione della procedura monitoria da parte della Banca, non era più garante della Controparte_2
società, essendo receduto dalla garanzia con comunicazione del 30.12.2011,
eseguita con semplice raccomandata, in conformità a quanto disposto in caso di recesso dall'art. 4 della fideiussione.
2.2. Sul punto gli appellanti aggiungono che il giudice di prime cure avrebbe invertito l'onere della prova, atteso che, ai sensi dell'art. 1335 c.c., ogni dichiarazione diretta ad un determinato destinatario si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al suo indirizzo, se questi non prova di essere stato senza colpa nell'impossibilità di averne notizia, ed evidenziano che la banca nulla ha provato in tal senso.
2.3. Infine, lamentano che il Tribunale ha rigettato l'ordine di esibizione del registro delle raccomandate postali sull'errato presupposto di una condotta inerte da parte degli appellanti;
risulta, infatti, documentalmente dimostrato che questi ultimi abbiano provveduto in via autonoma a formulare una preventiva richiesta bonaria tramite fax a che, tuttavia, Controparte_7
non ha avuto alcun esito.
3. Con il terzo motivo gli appellanti censurano la sentenza per vizio di motivazione per mancato rilievo della violazione da parte di CP_3
dell'art. 1956 c.c., errata ricostruzione del fatto e omessa valutazione delle risultanze documentali.
3.1. Sottolineano che l'istituto bancario, quale bonus argentarius, avrebbe dovuto tenersi informato sull'andamento economico della società, chiedendo la consegna di bilanci laddove, come nel caso di specie, il cliente abbia richiesto l'erogazione di nuovo credito.
3.2. Di contro, a parere degli stessi, la in violazione del principio di CP_5
buona fede, nonostante il notevole aumento delle difficoltà economiche della società negli anni, come documentalmente dimostrato ha mantenuto i contratti in essere e ha concesso altre linee di credito, senza una specifica autorizzazione dei fideiussori.
3.3. Infine, rilevano che, come confermato dai testi escussi in primo grado,
la situazione di decozione era ignorata sia da sia da Controparte_2
quest'ultimo non si occupava della contabilità e dei Controparte_8
rapporti amministrativi, mentre il primo, come confermato dai testi escussi in primo grado, dal 30.6.1995, data in cui aveva ceduto le proprie quote al figlio, era rimasto fuori dalla compagine sociale non assumendo ulteriori incarichi, come emerge dalla visura camerale della società.
4. Innanzitutto la Corte prende atto della costituzione di Controparte_4
quale cessionaria de crediti di . CP_3
Trova applicazione l'art. 111 c.p.c.:<
il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie…. In ogni caso il successore a titolo particolare può
intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altri parti vi consentono,
l'alienante o il successore universale può esserne estromesso. La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui>>.
Pertanto, in assenza di una richiesta di estromissione di , il CP_3
processo prosegue tra le parti originarie, pur nell'ammissibilità
dell'intervento della cessionaria, quale successore a titolo particolare nel diritto, nei cui confronti la sentenza produrrà i suoi effetti.
5. In via preliminare, la Corte osserva che l'eccezione formulata da CP_3 in ordine al passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo nei confronti
[...]
di deve essere disattesa. Controparte_1
In particolare, l'istituto di credito rileva come risulti documentalmente dimostrato che la riassunzione sia stata proposta da solo Controparte_8
per quest'ultimo, mentre l'unica erede di ossia la Controparte_2
moglie si è limitata a costituirsi nella causa già riassunta, Controparte_1
con conseguente passaggio in giudicato delle domande proposte dal defunto in sede di opposizione a decreto ingiuntivo nella causa originaria.
5.1. Tuttavia, tale eccezione è già stata oggetto di valutazione da parte del giudice di primo grado.
A seguito della domanda di così formulata nel giudizio riassunto CP_3
(“accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione del giudizio nei confronti
degli con conseguente intervenuto passaggio in Controparte_10
giudicato, nei confronti di questi, del decreto ingiuntivo del Tribunale di
Bergamo n. 3826/17”), il Tribunale, richiamando l'indirizzo del Supremo
Collegio, ha ritenuto che “l'atto di riassunzione posto in essere da una sola
delle parti ha l'effetto di impedire l'estinzione del giudizio anche con
riguardo alle altre, qualora le stesse - destinatarie della notifica dell'atto di
riassunzione - si siano costituite in giudizio ed abbiano riproposto tutte le
domande originariamente proposte, senza che sia necessario che ciascuna
di esse proceda formalmente a un'autonoma riassunzione” (Cass.
11686/2014).
5.2. La Corte osserva che la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in caso di gravame proposto dalla controparte soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni o le questioni superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente, in modo tale da manifestare la volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (Cass. civ. n. 9265/2021, n. 9889/2016).
Con una recente pronuncia la Corte di cassazione ha ribadito l'orientamento citato, precisando che <<…la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non accolte nella pronuncia, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite, essendo soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello o nel giudizio di cassazione in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame,
al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo (Cass., S.U. n. 13195 del 25/05/2018). In sostanza, affinché non operi la presunzione di rinuncia e di decadenza di cui all'art. 346 c.p.c. è
onere della parte vittoriosa in primo grado di manifestare in modo specifico la propria volontà di riproporre le domande ed eccezioni respinte o dichiarate assorbite nel giudizio di primo grado (Cass. n. 20451 del 28/08/2017). Il
generico “richiamo”, non altrimenti specificato, nell'atto di costituzione in appello, da parte della parte vittoriosa in primo grado, alle singole
“eccezioni” contenute nelle difese di primo grado non è idoneo a manifestare in modo specifico la volontà di riproporre una determinata e particolare eccezione. Se, infatti, tale manifestazione di volontà non deve rivestire una particolare forma, tuttavia, deve avvenire con chiarezza e precisione sufficiente a renderla inequivocabilmente intellegibile per la controparte e per il giudicante (vedi Cass. n. 15003/2011) (così Cass., sez. I, ord.
15/02/2021, n. 33645)>> (Cass. 3907/2023).
Pertanto, l'appellata avrebbe dovuto proporre appello incidentale al riguardo,
non limitandosi alla mera riproposizione della questione, ai sensi dell'art. 346
cod.proc.civ., essendo risultata sul punto soccombente.
Per questa ragione, sulla statuizione di rigetto sul punto si è formato il giudicato (interno).
6. Quanto al primo motivo di gravame entrando nel merito della eccezione di nullità della fideiussione, essa va disattesa.
Innanzitutto, a fronte di una fideiussione ordinaria che normalmente garantisce un debito già esistente, le fideiussioni omnibus per stessa definizione garantiscono obbligazioni anche future.
Il contratto sottoscritto dalle parti, dunque, configura un'ordinaria fideiussione omnibus in cui i fideiussori garantiscono i debiti “dipendenti da
operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in
seguito consentite”.
Ai sensi dell'art. 1938 “la fideiussione può essere prestata anche per
un'obbligazione condizionale o futura”; le operazioni bancarie garantite,
dunque, ben possono essere preesistenti con assunzione della garanzia per le obbligazioni future che ne derivano.
6.3. La figura dell'accollo diretto, del resto, non può configurarsi nel caso di specie, non essendo intervenuta alcuna modifica soggettiva del rapporto obbligatorio con conseguente assunzione da parte dei fideiussori di un debito ignoto.
Non si prospetta, pertanto, la lamentata nullità dell'oggetto del contratto.
6.4. E' anche infondata la prospettazione della violazione del principio di correttezza e buona fede da parte dell'istituto bancario in conseguenza della scelta dell'istituto bancario di non insinuarsi al passivo in sede di fallimento.
Va premesso che la violazione del principio di buona fede non può
determinare l'invalidità del contratto, ma, al più, può essere fonte di una pretesa risarcitoria (Cass. Sez. Unite, n. 15764/2011), non formulata nel caso di specie.
Non vi era, comunque, alcun obbligo in capo all'istituto bancario, anche in un'ottica di rispetto del principio di buona fede, di tentare la insinuazione al passivo della società creditrice principale in quanto non è stato pattuito il
beneficium excussionis, ma, per converso, è stata espressamente pattuita la natura solidale dell'obbligazione e l'obbligo in capo ai fideiussori di “pagare
immediatamente alla banca a semplice richiesta scritta”.
7. Il secondo motivo è infondato.
7.1. Va premesso che nel momento in cui il fideiussore presta la propria garanzia per obbligazioni future, i debiti che da quel momento vengono contratti dalla società debitrice principale a fronte delle varie aperture di credito e dell'erogazione degli affidamenti concessi gravano anche sul garante, a prescindere dal recesso, che lo libera unicamente per i rapporti futuri, contratti successivamente al recesso e non per i rapporti precedenti, per i quali la garanzia è stata prestata.
L'art. 4 comma 2 prevede che “il fideiussore risponde , oltre che delle obbligazioni garantire del debitore in essere al momento in cui il recesso è
efficace nei confronti della banca, ai sensi del precedente comma 1, di ogni altra obbligazione che venisse successivamente a sorgere o a maturare esclusivamente in dipendenza dei rapporti garantiti esistenti al momento suindicato”.
Nel caso di specie, il credito azionato si riferisce “al saldo debitore di cui ai
rispettivi rapporti di c/c, affidamento e mutui chirografari, affidamento e
contratti (sub. doc. 4)”, rapporti anche anteriori all'asserito recesso.
7.2. Ad ogni modo, come accertato in modo condivisibile dal Tribunale, non vi è prova della ricezione della comunicazione di recesso.
Gli appellanti invocano l'art. 1335 c.c. per cui ogni dichiarazione diretta ad un determinato destinatario si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al suo indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
Tuttavia, l'art. 4 c.1 delle “condizioni contrattuali” prevede che “il recesso
del fideiussore dalla garanzia non è efficace nei confronti della banca finché
questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo lettera
raccomandata. Il recesso avrà effetto dal quinto giorno lavorativo successivo
alla data di ricevimento della comunicazione di recesso con le modalità
sopra specificate”.
Le parti hanno, dunque, pattiziamente stabilito che il recesso possa ritenersi efficace non con il semplice invio della raccomandata, ma con la ricezione della stessa da parte della o, meglio, dal quinto giorno lavorativo CP_5
successivo dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso.
non è stato, quindi, liberato dall'obbligazione relativa Controparte_2
alla garanzia assunta, non essendovi prova della ricezione della raccomandata da parte dell'istituto bancario.
Le dichiarazioni dei testi escussi in primo grado, risultano irrilevanti: essi,
infatti, hanno semplicemente confermato l'invio della raccomandata, dato non dirimente nel caso di specie, per le ragioni sopra esposte.
Appare, perciò, del tutto irrilevante la deduzione relativa al recesso di dalla garanzia prestata, del quale non risulta in questa Controparte_2
sede la prova dell'avvenuta ricezione da parte della creditrice, elemento fondamentale per la sua efficacia, essendo stata unicamente versata in atti una dichiarazione (doc. 8), peraltro, non firmata, che non permette,
nemmeno, di ritenere provata la provenienza dal garante stesso.
Le contestazioni svolte dagli appellanti in ordine al rigetto dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. sono da ritenersi assorbite in quanto, ferma quand'anche si conseguisse la prova della ricezione della raccomandata da parte della banca, l'acquisizione del documento lascerebbe irrisolta la questione della mancanza della sottoscrizione del recesso con conseguente impossibilità di certezza in ordine alla riferibilità del documento e,
conseguentemente, della volontà di recedere in capo a Controparte_2
8. Il terzo motivo appare infondato.
8.1. Con riferimento alla posizione di la statuizione per Controparte_8
cui egli era socio ed amministratore della società non è stata censurata se non attraverso la deduzione per cui egli “non si occupava della contabilità e dei
rapporti amministrativi”, circostanza con evidenza inconferente per escludere che egli fosse al corrente della situazione finanziaria della società.
L'onere del creditore, previsto dall'art. 1956 c.c., di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia,
assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa;
tale onere non sussiste allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società
debitrice principale, giacché, in tale ipotesi, la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito (cfr. Cass.
31227/2019 e 7444/2017).
8.2. Con riferimento a prescindendo dalla visura di Controparte_2
, cessata nel 1983 a seguito di fusione mediante incorporazione Parte_5
con altra società, dalla visura di (pag. 37) appare Parte_2
chiaro che dal 1995 egli ha cessato di rivestire cariche o qualifiche;
è stata anche prodotta la trascrizione sul libro soci (doc.13) relativa alla cessione delle quote in favore del figlio con atto redatto da Notaio CP_8 Per_1
Tuttavia, vi sono elementi sulla base dei quali la conoscenza della situazione in cui versava la società in capo a può dirsi presunta. Controparte_11
Va ricordato, in tema di applicazione dell'art. 1956 c.c., che “La banca che,
pur conoscendone le difficoltà economiche, concede finanziamenti al debitore principale confidando nella solvibilità del fideiussore, senza
informare quest'ultimo dell'aumentato rischio e senza chiederne la
preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e
specifici di correttezza e di buona fede contrattuale. La mancata richiesta di
autorizzazione non può tuttavia configurare una violazione contrattuale
liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il
debitore principale è comune o può presumersi tale. (Nella specie, la S.C. ha
confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso l'effetto liberatorio
ex art. 1956 c.c. in ragione del fatto che, dei tre fideiussori ricorrenti - tutti
legati da rapporti di parentela -, uno era socio della società garantita e un
altro ne era stato, in precedenza, amministratore)” (Cass. ord. 20713/2023;
cfr. anche Cass. 4112/2016).
Nel caso di specie il Tribunale ha presunto la conoscenza della situazione economica della società anche con riferimento al “contegno che hanno
tenuto i fideiussori tramite atti dispositivi del proprio patrimonio che non
trovano una sicura giustificazione (si esaminino i documenti 12 e 13 della
produzione della contenuta sin dalla fase monitoria)”.
Tali considerazioni sono state oggetto di contestazione da parte degli appellanti tramite censure del tutto generiche e non debitamente dimostrate.
Con riferimento alla donazione effettuata da la Controparte_2
deduzione circa la esigenza di ripartire il proprio patrimonio in modo equo tra i propri figli viene genericamente riproposta ma non è in alcun modo dimostrata e non costituisce, quindi, valida censura alla statuizione del
Tribunale circa la mancanza di una oggettiva e verosimile giustificazione riguardo al compimento dell'atto dispositivo in quel contesto temporale e per contrastarne la rilevanza al fine di ricavarne in via presuntiva la conoscenza delle difficoltà economica in cui versava la società.
Va poi messo in rilievo il rapporto di consanguineità; non è credibile che si sia disinteressato della società di cui il figlio Controparte_2 CP_8
era socio di maggioranza, amministratore e liquidatore della società sino al fallimento pur essendone rimasto fideiussore (ben dopo la cessione delle quote al figlio e la cessazione della cariche sociali), con garanzie prestate negli anni, con aumento man mano dell'importo garantito nelle quali è
presente la clausola che lo grava dell'obbligo informativo e che gli riconosce la facoltà di richiedere ulteriori informazioni di cui non risulta che si sia mai avvalso.
Una valutazione complessiva degli elementi valorizzati implica la conferma dell'accertamento circa la consapevolezza della situazione di decozione della società debitrice anche in capo a Controparte_2
9. Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
10. Con riferimento al regime delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, gli appellanti vanno condannati al pagamento delle spese del grado che si liquidano in conformità ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147/2022 dello scaglione di riferimento (scaglione compreso tra € 26.001 ed € 52.000), ad eccezione della fase di trattazione, che si liquida in conformità al parametro minimo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in relazione a tale fase.
11. Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR 115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello proposto da e Controparte_8 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo, pubblicata in data 29 giugno
2023, n. 1321/2023;
2) condanna gli appellanti, in solido, al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado che liquida in € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00
per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione e € 3.470,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico degli appellanti
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 03 dicembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
RI GA EP LI