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Sentenza 1 ottobre 2024
Sentenza 1 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/10/2024, n. 4574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4574 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Federica Felaco, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione in data 30/04/2024, con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, nella causa avente n. 5793/2016 R.G. pendente tra:
, (cod. fisc. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
GN NO (SA), alla via Bellini 10, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco
Cervo e Ciro Frattini, giusta procura in atti;
PARTE OPPONENTE
E
(c.f. Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Salerno, alla via Marino Paglia 13, presso lo studio dell'avv. Maurizio Galardo, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, secondo comma, c.p.c..
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso regolarmente depositato ha spiegato opposizione ex art. Parte_1
617, secondo comma, c.p.c. avverso il pignoramento notificato ai sensi dell'art. 72-bis del
D.P.R. n. 602 del 1973 ad istanza di (ora Controparte_1 Controparte_1
) per il recupero della complessiva somma di euro 2.813,15 sulla scorta delle
[...] cartelle di pagamento n.10020140032422844 e n. 10020140038208353 aventi ad oggetto rispettivamente sanzioni per violazioni al codice delle strada in favore del e Controparte_2 tributi IRAP. L'opponente ha dedotto la nullità del pignoramento in questione in ragione dell'omessa notificazione delle presupposte cartelle esattoriali o di altro atto equipollente;
conseguentemente ha chiesto, previa sospensione della procedura esecutiva, dichiararsi la nullità in via derivata dell'atto opposto.
Nel relativo procedimento si è costituito l'agente della riscossione il quale, postulata preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione in violazione dell'art. 57 del D.P.R. n. 602 del 1973, nel merito ha eccepito l'infondatezza delle doglianze stante la regolare notificazione delle sottese cartelle, effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e dell'art. 60 del D.P.R. n. 600 del
1973, di cui produceva la relativa documentazione.
Con ordinanza del 08/04/2016 il giudice dell'esecuzione, previa qualificazione della domanda nei termini di un'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ha rigettato l'istanza di sospensione, assegnando il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito. In particolare, il G.E. da un lato ha ravvisato profili di inammissibilità della spiegata opposizione in ragione della tardiva iscrizione a ruolo della domanda (c.f.r.
30/09/2015) effettuata oltre il termine perentorio di giorni venti dalla notifica dell'atto opposto (c.f.r. 30/07/2015) e, dall'altro lato, ha ritenuto, sulla base della documentazione in atti, adeguatamente provate le notificazioni delle cartelle di pagamento sottese all'atto pignoramento.
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha quindi riassunto il Parte_1 giudizio e, in via preliminare, ha contestato le statuizioni del giudice dell'esecuzione in ordine alla paventata inammissibilità dell'opposizione. Al riguardo, premesso di aver ricevuto la notifica dell'opposto atto di pignoramento in data 30/07/2015, ha allegato le ricevute delle
P.E.C. attestanti il tempestivo deposito telematico del ricorso in opposizione in data
03/08/2015, specificando di aver ricevuto solo la cd. “quarta” P.E.C. (segnatamente quella di apertura della busta telematica ad opera della cancelleria riportante esito positivo) in data
27/08/2015. Nel merito, invece, ha contestato l'inidoneità della documentazione prodotta dall'agente della riscossione ai fini della prova della regolare notificazione delle cartelle di pagamento in quanto effettuata presso un indirizzo errato, come evidenziato dalle stesse cartoline di ricevimento che riportavano la dicitura “TRASFERITO” in riferimento al destinatario.
Nel presente giudizio si è costituita (già Controparte_1 CP_1
la quale ha reiterato i rilievi già formulati nell'ambito della fase a cognizione sommaria
[...] dell'opposizione, nonché eccepito, con gli scritti conclusionali, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario limitatamente alla pretesa creditoria avente natura tributaria oggetto della cartella di pagamento n. 10020140038208353.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, deve essere esaminata in via logicamente prioritaria la quaestio iuris circa l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 617 c.p.c..
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
Sul punto, è sufficiente rilevare che secondo ormai noto orientamento giurisprudenziale “il deposito degli atti processuali si perfezione quanto viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia (…) con la conseguenza che la verifica da parte del Giudice della tempestività del ricordo deve avvenire con riferimento a tale momento” e, dunque, escludendo che le comunicazioni successive, quali i controlli automatici e l'accettazione vera e propria, possano inficiare sul buon esito della procedura (cfr.
Cass. sentenza del 10/03/2021 n. 6743, ex plurimis Cass. n. 6678/2024; Cass. n. 31592/2023,
Cass. 12422/2021).
Applicando il suddetto principio al caso di specie, quindi, emerge, la piena ammissibilità dell'opposizione formulata da . Invero, il ricorso è stato depositato in data Parte_1
03/08/2015, a fronte della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi ricevuta in data
30/07/2015, circostanza che si ritiene pienamente provata avendo parte opponente depositato le PEC di avvenuta accettazione, di avvenuta consegna e di esito positivo dei controlli automatici del deposito del ricorso datate 03/08/2015.
§ 2.2. Sempre in via preliminare, questo giudice ritiene di dover declinare la propria giurisdizione con riferimento a una parte della pretesa creditoria sottesa all'opposto pignoramento in quanto avente natura pacificamente tributaria, trattandosi di somme asseritamente dovute a titolo di IRAP.
Infatti, nella misura in cui la contestazione sollevata con l'opposizione si sostanzia nella deduzione di nullità del pignoramento in ragione della pretesa omessa od invalida notificazione degli atti presupposti (ovverosia, le cartelle di pagamento) si rileva come debba farsi applicazione del principio affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale “in materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta - ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs.
n. 546 del 1992, dell'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 617 c.p.c. - davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario” (Cass. Sez. Un. n. 13913 del 2017). In questa prospettiva, giova evidenziare come le Sezioni Unite abbiano inteso superare il principio precedentemente affermato da Cass. n. 9246 del 2015, pronuncia che, come ben noto, aveva affermato la possibilità per il contribuente di proporre opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. innanzi il giudice ordinario avverso il pignoramento per far valere – oltre che vizi propri dell'atto – anche la nullità derivata conseguente all'omessa notificazione degli atti presupposti (e, cioè, della cartella di pagamento o dell'intimazione ad adempiere).
Al contrario, con l'espressa finalità di comporre il contrasto che si era andato formando in seno alla giurisprudenza di legittimità le Sezioni Unite nella sopra citata sentenza n. 13913 del
2017 hanno sposato un'interpretazione del riparto di giurisdizione incentrata sulla circostanza per cui:
• da un lato, l'art. 2, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 546 del 1992, individua il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria nella «notificazione
(validamente effettuata) della cartella di pagamento», nel senso cioè che prima di tale notificazione la controversia è devoluta al giudice tributario, laddove, dopo, al giudice ordinario;
conseguentemente, si è rilevato come “l'impugnazione di un atto dell'esecuzione forzata tributaria (come il pignoramento effettuato in base a crediti tributari) che il contribuente assume essere invalido perché non preceduto dalla suddetta notificazione integra una opposizione ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. nella quale si fa valere una nullità "derivata" dell'atto espropriativo
… e che è devoluta alla cognizione del giudice tributario, proprio perché si situa (beninteso, secondo la deduzione difensiva del contribuente) prima della notificazione in discorso” (cfr., la sopra citata
Cass. Sez. Un. n. 13913 del 2017, in motivazione);
• dall'altro lato, l'art. 57 del D.P.R. n. 602 del 1973 stabilisce che non sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 617 c.p.c. riguardanti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo, trattandosi, in buona sostanza, di controversie demandate alla cognizione del giudice tributario (cfr., la sopra citata Cass. Sez. Un. n.
13913 del 2017, in motivazione).
In altri termini, quindi, la regola dell'astratta devoluzione al G.O. delle controversie relative ai fatti incidenti sulla pretesa successivi alla notificazione dell'atto presupposto, a più riprese affermata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione deve essere necessariamente calata nel quadro degli strumenti di tutela eccezionalmente offerti al contribuente allorquando gli atti della riscossione che precedono l'avvio dell'espropriazione forzata non siano stati ritualmente portati a conoscenza del destinatario e il pignoramento sia stato nel frattempo eseguito. In tali casi, infatti, al contribuente – deprivato della possibilità di esercitare le eccezioni con ricorso ex art. 19 sarà consentito impugnare il pignoramento per contestare non i vizi propri di quest'ultimo bensì per prospettare l'inesistenza sopravvenuta del credito: segnatamente deducendo, innanzi al giudice tributario, i fatti anche estintivi della pretesa fiscale verificatisi nella fase che precede il pignoramento quando il loro accertamento presupponga la valutazione della invalidità o inesistenza della notificazione della cartella o equivalenti.; restando invece devoluto al giudice ordinario l'accertamento del fatto estintivo verificatosi dopo la irrituale (ma valida) notifica cartella o equipollente allorquando tale irritualità non venga dedotta come elemento costitutivo della vicenda estintiva.
Orbene, la situazione sopra descritta è esattamente quella configurabile nel caso di specie, atteso che, si ribadisce, parte dei crediti azionati con il pignoramento hanno natura esclusivamente tributaria e, nella prospettazione di parte opponente, il pignoramento oggetto di opposizione configurerebbe il primo atto con il quale avrebbe avuto conoscenza della pretesa in questione (in ragione dell'omessa od invalida notificazione delle sottese cartelle di pagamento).
Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, deve dichiararsi sussistere la giurisdizione del giudice tributario relativamente ai crediti a titolo di IRAP consacrati nella cartella n. 10020140038208353.
§ 3. Per quanto concerne la cartella n. 10020140032422844 emessa per la riscossione della sanzione amministrativa per violazioni al codice della strada, invece, non si ritiene adeguatamente provata la notifica disciplinata per le ipotesi di cd. “irreperibilità assoluta” del destinatario. Invero, in tema di notifica degli atti impositivi, l'irreperibilità del destinatario, che ne consente il compimento ai sensi del citato art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600/1973, presuppone che nel Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto: peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata, purché dalla stessa se ne evinca con chiarezza l'effettivo compimento secondo l'ordinaria diligenza (Cass. n. 19958/2018). La notificazione, quindi, va eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ove sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario che, per "temporanea irreperibilità", non sia rinvenuto al momento della consegna dell'atto, mentre va effettuata ai sensi dell'art. 60 lettera e) del d.P.R. n. 600/1973 quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale (Cass. n.
6788/2017). Il messo notificatore o l'agente postale, dunque, prima di procedere alla notifica è tenuto ad effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio, onde accertare se il mancato rinvenimento del destinatario dell'atto sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta, in quanto nel comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto.
Nel caso di specie, il messo notificatore si è limitato a valorizzare la verifica anagrafica del
19/09/2014 – effettuata dall'amministrazione finanziaria all'epoca della notifica- dalla quale emergeva che risiedeva nel domicilio fiscale di GN NO (SA) in Parte_1 via Etna 4, luogo in cui tuttavia non era stato possibile effettuare la notifica in data
24/11/2014 per “irreperibilità assoluta”, con l'annotazione “destinatario trasferito” (cfr doc. allegati fascicolo parte opposta), trascurando di effettuare alcuna altra indagine anagrafica presso i competenti uffici comunali all'esito delle quali sarebbe emerso che si Parte_1 era trasferito dal comune di GN NO e risultava residente a decorrere dal
23/10/2012 presso il comune di LI D'RC (NA), come emerso dal certificato storico datato 11/04/2016 (cfr. allegato fascicolo parte opponente).
Orbene, considerato che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 3, prevedeva, nella versione vigente ratione temporis (a seguito delle modifiche operate dal D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 27, convertito dalla L. n. 248 del 2006, con decorrenza dall'11/08/2006, dopo che la Corte Costituzionale, con sent. n. 360/03, aveva dichiarato l'illegittimità del maggior termine di 60 giorni originariamente previsto) che le variazioni e modificazioni dell'indirizzo del contribuente persona fisica non risultanti dalla dichiarazione annuale avessero "effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica" (cfr. Cass. sez. 5, n. 4861/15), il trasferimento della residenza di parte opponente intervenuto in data
23/10/2012 poteva spiegare effetto, ai fini della notifica, già a decorrere dal 23/11/2012, con la conseguenza che la notifica effettuata al precedente indirizzo in data del 24/11/2014 deve ritenersi irregolare.
§ 4. Per quanto concerne la regolamentazione complessiva delle spese di lite, la parziale reciproca soccombenza nonché il variegato panorama giurisprudenziale formatosi in relazione al criterio di riparto di giurisdizione induce questo giudice a ravvisare i presupposti ex art. 92, secondo comma, c.p.c. per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• ACCOGLIE in parte l'opposizione spiegata da e per l'effetto: Parte_1
• DICHIARA il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario relativamente e limitatamente alla pretesa creditoria consacrata nella cartella di pagamento n. 10020140038208353 e sottesa all'opposto atto di pignoramento presso terzi notificato a istanza di in data 30/07/2015; Controparte_1
• DICHIARA l'inesistenza del diritto dell'agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di relativamente e limitatamente alla Parte_1 parte concernente il recupero della somma a titolo di sanzione amministrativa per violazioni al C.d.S. di cui alla cartella di pagamento n. 10020140032422844;
• COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Salerno, 27/09/2024
Il Giudice dott.ssa Federica Felaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Federica Felaco, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione in data 30/04/2024, con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, nella causa avente n. 5793/2016 R.G. pendente tra:
, (cod. fisc. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
GN NO (SA), alla via Bellini 10, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco
Cervo e Ciro Frattini, giusta procura in atti;
PARTE OPPONENTE
E
(c.f. Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Salerno, alla via Marino Paglia 13, presso lo studio dell'avv. Maurizio Galardo, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, secondo comma, c.p.c..
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso regolarmente depositato ha spiegato opposizione ex art. Parte_1
617, secondo comma, c.p.c. avverso il pignoramento notificato ai sensi dell'art. 72-bis del
D.P.R. n. 602 del 1973 ad istanza di (ora Controparte_1 Controparte_1
) per il recupero della complessiva somma di euro 2.813,15 sulla scorta delle
[...] cartelle di pagamento n.10020140032422844 e n. 10020140038208353 aventi ad oggetto rispettivamente sanzioni per violazioni al codice delle strada in favore del e Controparte_2 tributi IRAP. L'opponente ha dedotto la nullità del pignoramento in questione in ragione dell'omessa notificazione delle presupposte cartelle esattoriali o di altro atto equipollente;
conseguentemente ha chiesto, previa sospensione della procedura esecutiva, dichiararsi la nullità in via derivata dell'atto opposto.
Nel relativo procedimento si è costituito l'agente della riscossione il quale, postulata preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione in violazione dell'art. 57 del D.P.R. n. 602 del 1973, nel merito ha eccepito l'infondatezza delle doglianze stante la regolare notificazione delle sottese cartelle, effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e dell'art. 60 del D.P.R. n. 600 del
1973, di cui produceva la relativa documentazione.
Con ordinanza del 08/04/2016 il giudice dell'esecuzione, previa qualificazione della domanda nei termini di un'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ha rigettato l'istanza di sospensione, assegnando il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito. In particolare, il G.E. da un lato ha ravvisato profili di inammissibilità della spiegata opposizione in ragione della tardiva iscrizione a ruolo della domanda (c.f.r.
30/09/2015) effettuata oltre il termine perentorio di giorni venti dalla notifica dell'atto opposto (c.f.r. 30/07/2015) e, dall'altro lato, ha ritenuto, sulla base della documentazione in atti, adeguatamente provate le notificazioni delle cartelle di pagamento sottese all'atto pignoramento.
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha quindi riassunto il Parte_1 giudizio e, in via preliminare, ha contestato le statuizioni del giudice dell'esecuzione in ordine alla paventata inammissibilità dell'opposizione. Al riguardo, premesso di aver ricevuto la notifica dell'opposto atto di pignoramento in data 30/07/2015, ha allegato le ricevute delle
P.E.C. attestanti il tempestivo deposito telematico del ricorso in opposizione in data
03/08/2015, specificando di aver ricevuto solo la cd. “quarta” P.E.C. (segnatamente quella di apertura della busta telematica ad opera della cancelleria riportante esito positivo) in data
27/08/2015. Nel merito, invece, ha contestato l'inidoneità della documentazione prodotta dall'agente della riscossione ai fini della prova della regolare notificazione delle cartelle di pagamento in quanto effettuata presso un indirizzo errato, come evidenziato dalle stesse cartoline di ricevimento che riportavano la dicitura “TRASFERITO” in riferimento al destinatario.
Nel presente giudizio si è costituita (già Controparte_1 CP_1
la quale ha reiterato i rilievi già formulati nell'ambito della fase a cognizione sommaria
[...] dell'opposizione, nonché eccepito, con gli scritti conclusionali, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario limitatamente alla pretesa creditoria avente natura tributaria oggetto della cartella di pagamento n. 10020140038208353.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, deve essere esaminata in via logicamente prioritaria la quaestio iuris circa l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 617 c.p.c..
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
Sul punto, è sufficiente rilevare che secondo ormai noto orientamento giurisprudenziale “il deposito degli atti processuali si perfezione quanto viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia (…) con la conseguenza che la verifica da parte del Giudice della tempestività del ricordo deve avvenire con riferimento a tale momento” e, dunque, escludendo che le comunicazioni successive, quali i controlli automatici e l'accettazione vera e propria, possano inficiare sul buon esito della procedura (cfr.
Cass. sentenza del 10/03/2021 n. 6743, ex plurimis Cass. n. 6678/2024; Cass. n. 31592/2023,
Cass. 12422/2021).
Applicando il suddetto principio al caso di specie, quindi, emerge, la piena ammissibilità dell'opposizione formulata da . Invero, il ricorso è stato depositato in data Parte_1
03/08/2015, a fronte della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi ricevuta in data
30/07/2015, circostanza che si ritiene pienamente provata avendo parte opponente depositato le PEC di avvenuta accettazione, di avvenuta consegna e di esito positivo dei controlli automatici del deposito del ricorso datate 03/08/2015.
§ 2.2. Sempre in via preliminare, questo giudice ritiene di dover declinare la propria giurisdizione con riferimento a una parte della pretesa creditoria sottesa all'opposto pignoramento in quanto avente natura pacificamente tributaria, trattandosi di somme asseritamente dovute a titolo di IRAP.
Infatti, nella misura in cui la contestazione sollevata con l'opposizione si sostanzia nella deduzione di nullità del pignoramento in ragione della pretesa omessa od invalida notificazione degli atti presupposti (ovverosia, le cartelle di pagamento) si rileva come debba farsi applicazione del principio affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale “in materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta - ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs.
n. 546 del 1992, dell'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 617 c.p.c. - davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario” (Cass. Sez. Un. n. 13913 del 2017). In questa prospettiva, giova evidenziare come le Sezioni Unite abbiano inteso superare il principio precedentemente affermato da Cass. n. 9246 del 2015, pronuncia che, come ben noto, aveva affermato la possibilità per il contribuente di proporre opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. innanzi il giudice ordinario avverso il pignoramento per far valere – oltre che vizi propri dell'atto – anche la nullità derivata conseguente all'omessa notificazione degli atti presupposti (e, cioè, della cartella di pagamento o dell'intimazione ad adempiere).
Al contrario, con l'espressa finalità di comporre il contrasto che si era andato formando in seno alla giurisprudenza di legittimità le Sezioni Unite nella sopra citata sentenza n. 13913 del
2017 hanno sposato un'interpretazione del riparto di giurisdizione incentrata sulla circostanza per cui:
• da un lato, l'art. 2, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 546 del 1992, individua il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria nella «notificazione
(validamente effettuata) della cartella di pagamento», nel senso cioè che prima di tale notificazione la controversia è devoluta al giudice tributario, laddove, dopo, al giudice ordinario;
conseguentemente, si è rilevato come “l'impugnazione di un atto dell'esecuzione forzata tributaria (come il pignoramento effettuato in base a crediti tributari) che il contribuente assume essere invalido perché non preceduto dalla suddetta notificazione integra una opposizione ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. nella quale si fa valere una nullità "derivata" dell'atto espropriativo
… e che è devoluta alla cognizione del giudice tributario, proprio perché si situa (beninteso, secondo la deduzione difensiva del contribuente) prima della notificazione in discorso” (cfr., la sopra citata
Cass. Sez. Un. n. 13913 del 2017, in motivazione);
• dall'altro lato, l'art. 57 del D.P.R. n. 602 del 1973 stabilisce che non sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 617 c.p.c. riguardanti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo, trattandosi, in buona sostanza, di controversie demandate alla cognizione del giudice tributario (cfr., la sopra citata Cass. Sez. Un. n.
13913 del 2017, in motivazione).
In altri termini, quindi, la regola dell'astratta devoluzione al G.O. delle controversie relative ai fatti incidenti sulla pretesa successivi alla notificazione dell'atto presupposto, a più riprese affermata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione deve essere necessariamente calata nel quadro degli strumenti di tutela eccezionalmente offerti al contribuente allorquando gli atti della riscossione che precedono l'avvio dell'espropriazione forzata non siano stati ritualmente portati a conoscenza del destinatario e il pignoramento sia stato nel frattempo eseguito. In tali casi, infatti, al contribuente – deprivato della possibilità di esercitare le eccezioni con ricorso ex art. 19 sarà consentito impugnare il pignoramento per contestare non i vizi propri di quest'ultimo bensì per prospettare l'inesistenza sopravvenuta del credito: segnatamente deducendo, innanzi al giudice tributario, i fatti anche estintivi della pretesa fiscale verificatisi nella fase che precede il pignoramento quando il loro accertamento presupponga la valutazione della invalidità o inesistenza della notificazione della cartella o equivalenti.; restando invece devoluto al giudice ordinario l'accertamento del fatto estintivo verificatosi dopo la irrituale (ma valida) notifica cartella o equipollente allorquando tale irritualità non venga dedotta come elemento costitutivo della vicenda estintiva.
Orbene, la situazione sopra descritta è esattamente quella configurabile nel caso di specie, atteso che, si ribadisce, parte dei crediti azionati con il pignoramento hanno natura esclusivamente tributaria e, nella prospettazione di parte opponente, il pignoramento oggetto di opposizione configurerebbe il primo atto con il quale avrebbe avuto conoscenza della pretesa in questione (in ragione dell'omessa od invalida notificazione delle sottese cartelle di pagamento).
Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, deve dichiararsi sussistere la giurisdizione del giudice tributario relativamente ai crediti a titolo di IRAP consacrati nella cartella n. 10020140038208353.
§ 3. Per quanto concerne la cartella n. 10020140032422844 emessa per la riscossione della sanzione amministrativa per violazioni al codice della strada, invece, non si ritiene adeguatamente provata la notifica disciplinata per le ipotesi di cd. “irreperibilità assoluta” del destinatario. Invero, in tema di notifica degli atti impositivi, l'irreperibilità del destinatario, che ne consente il compimento ai sensi del citato art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600/1973, presuppone che nel Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto: peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata, purché dalla stessa se ne evinca con chiarezza l'effettivo compimento secondo l'ordinaria diligenza (Cass. n. 19958/2018). La notificazione, quindi, va eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ove sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario che, per "temporanea irreperibilità", non sia rinvenuto al momento della consegna dell'atto, mentre va effettuata ai sensi dell'art. 60 lettera e) del d.P.R. n. 600/1973 quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale (Cass. n.
6788/2017). Il messo notificatore o l'agente postale, dunque, prima di procedere alla notifica è tenuto ad effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio, onde accertare se il mancato rinvenimento del destinatario dell'atto sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta, in quanto nel comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto.
Nel caso di specie, il messo notificatore si è limitato a valorizzare la verifica anagrafica del
19/09/2014 – effettuata dall'amministrazione finanziaria all'epoca della notifica- dalla quale emergeva che risiedeva nel domicilio fiscale di GN NO (SA) in Parte_1 via Etna 4, luogo in cui tuttavia non era stato possibile effettuare la notifica in data
24/11/2014 per “irreperibilità assoluta”, con l'annotazione “destinatario trasferito” (cfr doc. allegati fascicolo parte opposta), trascurando di effettuare alcuna altra indagine anagrafica presso i competenti uffici comunali all'esito delle quali sarebbe emerso che si Parte_1 era trasferito dal comune di GN NO e risultava residente a decorrere dal
23/10/2012 presso il comune di LI D'RC (NA), come emerso dal certificato storico datato 11/04/2016 (cfr. allegato fascicolo parte opponente).
Orbene, considerato che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 3, prevedeva, nella versione vigente ratione temporis (a seguito delle modifiche operate dal D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 27, convertito dalla L. n. 248 del 2006, con decorrenza dall'11/08/2006, dopo che la Corte Costituzionale, con sent. n. 360/03, aveva dichiarato l'illegittimità del maggior termine di 60 giorni originariamente previsto) che le variazioni e modificazioni dell'indirizzo del contribuente persona fisica non risultanti dalla dichiarazione annuale avessero "effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica" (cfr. Cass. sez. 5, n. 4861/15), il trasferimento della residenza di parte opponente intervenuto in data
23/10/2012 poteva spiegare effetto, ai fini della notifica, già a decorrere dal 23/11/2012, con la conseguenza che la notifica effettuata al precedente indirizzo in data del 24/11/2014 deve ritenersi irregolare.
§ 4. Per quanto concerne la regolamentazione complessiva delle spese di lite, la parziale reciproca soccombenza nonché il variegato panorama giurisprudenziale formatosi in relazione al criterio di riparto di giurisdizione induce questo giudice a ravvisare i presupposti ex art. 92, secondo comma, c.p.c. per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• ACCOGLIE in parte l'opposizione spiegata da e per l'effetto: Parte_1
• DICHIARA il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario relativamente e limitatamente alla pretesa creditoria consacrata nella cartella di pagamento n. 10020140038208353 e sottesa all'opposto atto di pignoramento presso terzi notificato a istanza di in data 30/07/2015; Controparte_1
• DICHIARA l'inesistenza del diritto dell'agente della riscossione di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di relativamente e limitatamente alla Parte_1 parte concernente il recupero della somma a titolo di sanzione amministrativa per violazioni al C.d.S. di cui alla cartella di pagamento n. 10020140032422844;
• COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Salerno, 27/09/2024
Il Giudice dott.ssa Federica Felaco