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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/09/2025, n. 2869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2869 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Caso Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Maria Rita RI Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2918 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MIRRA Parte_1
MATTEO presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. DE RUOSI Controparte_1
GIOVANNA presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.09.2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi in pari data. Il Pubblico Ministero non ha rassegato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.05.2025 parte ricorrente esponeva: - di avere contratto matrimonio con parte resistente in data 08.07.2023; - che, dallo stesso, non sono nati figli;
- che, la prosecuzione della vita matrimoniale è divenuta intollerabile a causa della condotta della resistente. 2
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito alla resistente.
Si costituiva parte resistente, la quale contestava quanto dedotto dal ricorrente ed allegava che la causa della crisi dell'unione matrimoniale era da individuarsi nel comportamento del marito;
chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con assegnazione della casa coniugale a sé e la previsione, a carico del ricorrente, di un contributo al proprio mantenimento.
Con memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., parte resistente rappresentava di aver attivato un altro procedimento per ottenere le pronunce di separazione e divorzio, oltre all'adozione degli opportuni provvedimenti in materia di violenza domestica attesa la pendenza di un procedimento penale nei confronti del ricorrente;
chiedeva, altresì, addebitarsi la separazione al marito e formulava, anche in questo giudizio, domanda di divorzio ex art. 473 bis. 49 c.p.c.
All'udienza del 19.09.2025, le parti davano atto che, per quanto attiene al procedimento penale, è intervenuta richiesta di archiviazione avverso la quale è stata fatta opposizione e dichiaravano di aver raggiunto un accordo da far valere sia per la separazione che per il divorzio.
Il giudice delegato, recepito provvisoriamente l'accordo delle parti, riservava la causa alla decisione del Collegio.
Ciò posto, la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
- Contributo di mantenimento a carico del marito in favore della moglie di € 300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, per un periodo di 18 mesi con decorrenza dal mese di ottobre
2025, da versarsi entro il 10 di ogni mese mediante versamento su Poste Pay il cui IBAN è già noto al sig. ; tale contributo è previsto al fine di consentire alla sig.ra RI di reperire Pt_1 un'occupazione lavorativa data la sua giovane età;
- La casa coniugale resta al sig. , quale nudo proprietario della stessa, il cui Pt_1 usufrutto spetta alla di lui madre;
- Divisione dei beni mobili da effettuarsi nelle seguenti modalità: il mobilio presente nella casa coniugale resterà al sig. fatta eccezione per la cucina (comprensiva di Pt_1 elettrodomestici, tavolo e sedie) che sarà prelevata dalla sig.ra RI mediante ditta 3
specializzata dalla stessa incaricata, entro il termine di 3 mesi: le parti, tramite avvocati, concorderanno il giorno del prelievo;
- Al momento del prelievo della cucina, la sig.ra RI provvederà a ritirare anche i suoi effetti personali ancora presenti nella casa coniugale;
- Rinuncia alle domande di addebito, riservandosi le parti ogni altra valutazione in merito alla prosecuzione del procedimento penale;
- Le parti si impegnano a non comparire alla prima udienza del procedimento recante R.G.
n. 4902/2025, che sarà abbandonato;
- Le parti intendono confermare tale accordo anche per la successiva pronuncia di divorzio che intendono richiedere in questa sede.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative.
Tenuto conto che parte resistente ha avanzato domanda cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c., cui non si è opposta parte ricorrente e che le parti, all'udienza del 19.09.2025, hanno chiesto in modo concorde il recepimento dell'accordo raggiunto e la fissazione dell'udienza per la pronuncia di divorzio, la causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione provvedendosi a ciò con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nato il [...] in [...], e Parte_1
, nata il [...] in [...]; Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CARINOLA di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 9, parte II, serie A, anno 2023);
3) rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
4) spese al definitivo.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 19/09/2025
Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Caso Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Maria Rita RI Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2918 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MIRRA Parte_1
MATTEO presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. DE RUOSI Controparte_1
GIOVANNA presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.09.2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi in pari data. Il Pubblico Ministero non ha rassegato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.05.2025 parte ricorrente esponeva: - di avere contratto matrimonio con parte resistente in data 08.07.2023; - che, dallo stesso, non sono nati figli;
- che, la prosecuzione della vita matrimoniale è divenuta intollerabile a causa della condotta della resistente. 2
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito alla resistente.
Si costituiva parte resistente, la quale contestava quanto dedotto dal ricorrente ed allegava che la causa della crisi dell'unione matrimoniale era da individuarsi nel comportamento del marito;
chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con assegnazione della casa coniugale a sé e la previsione, a carico del ricorrente, di un contributo al proprio mantenimento.
Con memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., parte resistente rappresentava di aver attivato un altro procedimento per ottenere le pronunce di separazione e divorzio, oltre all'adozione degli opportuni provvedimenti in materia di violenza domestica attesa la pendenza di un procedimento penale nei confronti del ricorrente;
chiedeva, altresì, addebitarsi la separazione al marito e formulava, anche in questo giudizio, domanda di divorzio ex art. 473 bis. 49 c.p.c.
All'udienza del 19.09.2025, le parti davano atto che, per quanto attiene al procedimento penale, è intervenuta richiesta di archiviazione avverso la quale è stata fatta opposizione e dichiaravano di aver raggiunto un accordo da far valere sia per la separazione che per il divorzio.
Il giudice delegato, recepito provvisoriamente l'accordo delle parti, riservava la causa alla decisione del Collegio.
Ciò posto, la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
- Contributo di mantenimento a carico del marito in favore della moglie di € 300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, per un periodo di 18 mesi con decorrenza dal mese di ottobre
2025, da versarsi entro il 10 di ogni mese mediante versamento su Poste Pay il cui IBAN è già noto al sig. ; tale contributo è previsto al fine di consentire alla sig.ra RI di reperire Pt_1 un'occupazione lavorativa data la sua giovane età;
- La casa coniugale resta al sig. , quale nudo proprietario della stessa, il cui Pt_1 usufrutto spetta alla di lui madre;
- Divisione dei beni mobili da effettuarsi nelle seguenti modalità: il mobilio presente nella casa coniugale resterà al sig. fatta eccezione per la cucina (comprensiva di Pt_1 elettrodomestici, tavolo e sedie) che sarà prelevata dalla sig.ra RI mediante ditta 3
specializzata dalla stessa incaricata, entro il termine di 3 mesi: le parti, tramite avvocati, concorderanno il giorno del prelievo;
- Al momento del prelievo della cucina, la sig.ra RI provvederà a ritirare anche i suoi effetti personali ancora presenti nella casa coniugale;
- Rinuncia alle domande di addebito, riservandosi le parti ogni altra valutazione in merito alla prosecuzione del procedimento penale;
- Le parti si impegnano a non comparire alla prima udienza del procedimento recante R.G.
n. 4902/2025, che sarà abbandonato;
- Le parti intendono confermare tale accordo anche per la successiva pronuncia di divorzio che intendono richiedere in questa sede.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative.
Tenuto conto che parte resistente ha avanzato domanda cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c., cui non si è opposta parte ricorrente e che le parti, all'udienza del 19.09.2025, hanno chiesto in modo concorde il recepimento dell'accordo raggiunto e la fissazione dell'udienza per la pronuncia di divorzio, la causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione provvedendosi a ciò con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nato il [...] in [...], e Parte_1
, nata il [...] in [...]; Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CARINOLA di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 9, parte II, serie A, anno 2023);
3) rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
4) spese al definitivo.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 19/09/2025
Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese