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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 11/02/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
In composizione monocratica in persona del Giudice dott. Va- lentina Stabile ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 881 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, C.F. , elettiva- Parte_1 C.F._1
mente domiciliata all'indirizzo pec in Email_1
uso all'Avv. Parinisi Vincenzo, che la rappresenta e difende per mandato in atti
– Opponente –
CONTRO
C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante protempore, e per essa la procuratrice
C.F. , in persona del le- Controparte_2 P.IVA_2
gale rappresentante protempore, elettivamente domiciliata all'indirizzo pec in uso Email_2
all'Avv. Cusumano Giuseppe, che la rappresenta e difende per mandato in atti
- Opposta -
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l° comma c.p.c.).
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 16/10/2024 le
Tribunale di Sciacca
e parti hanno concluso come da verbale in pari data, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato a
contro
- parte, si è opposta al precetto del Parte_1
12/10/2023 notificatole il 27/10/2023, con il quale le veniva intimato, in qualità di coobbligata con il pa- CP_3
gamento della complessiva somma di euro 131.699,58, per capitale, interessi corrispettivi e moratori, in forza del titolo esecutivo rappresentato dal contratto di mutuo fondiario e surrogazione stipulato nelle forme pubbliche in data
29/10/010, di cui al rep. n. 22614 e racc. n. 11.988, munito di formula esecutiva in pari data.
Il mutuo, garantito da ipoteca, originariamente concesso da e poi surrogato da Controparte_4
avrebbe dovuto essere rimborsato in Controparte_5
n. 360 rate, a partire dal 29/10/2010 fino al 01/12/2040.
Prima dell'odierno giudizio ne è stato instaurato un altro di opposizione all'esecuzione immobiliare innanzi al Tribuna- le di Sciacca, recante n. 77/2015 R.G. intrapresa dall'odierna attrice al fine di far valere la nullità della notifica del primo atto di precetto annesso al titolo costitutivo in parola, avve- nuta il 19/06/2015, e la conseguente inesistenza della notifi- ca del successivo atto di pignoramento del 02/09/2015, con conseguente improcedibilità del pignoramento immobiliare
Tribunale di Sciacca
- 2 - azionato.
Quel giudizio si è concluso con sentenza n. 321 pubbli- cata il 29/09/2023 con cui è stata dichiarata l'inefficacia dell'atto di precetto e del pignoramento immobiliare, per vizi insanabili della loro notificazione alla parte debitrice.
Il precetto dichiarato inefficace avrebbe indicato, fra gli altri aspetti, anche il termine di decorrenza della prescrizione della suddetta posta creditoria, riconducendolo alla data del
29/10/2012, giorno in cui la si sarebbe avvalsa della CP_6
clausola risolutiva espressa ex art. 6 delle condizioni generali del contratto allegate al contratto di mutuo fondiario e grazie alla quale i debitori sarebbero decaduti dal beneficio della ra- teizzazione del termine.
In particolare, la notificazione invalida non avrebbe con- sentito al precetto del 2012 di produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, maturata, pertanto, per gli interessi decor- si cinque anni, ex art. 2948 c.c., per il capitale decorsi dieci anni, ex art. 2946 c.c.
Oltre all'eccepita prescrizione, ha af- Parte_1
fidato le proprie doglianze alla nullità del precetto oggi impu- gnato poiché notificato all'indirizzo di residenza anagrafica della debitrice e non a quello eletto e comunicato in prece- denza alla Banca con lettera raccomandata con avviso di ri- cevimento datato 13/02/2012.
L'ultima critica mossa dall'opponente attiene al paventa-
Tribunale di Sciacca
- 3 - to difetto di legittimazione passiva di controparte, che non avrebbe fornito prova della titolarità del rapporto azionato.
Con la propria comparsa di costituzione, CP_1
ha in primo lugo sostenuto la validità della notifica “a
[...]
mani proprie” della debitrice del precetto per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.
In secondo luogo, ha contestato l'eccezione di prescrizio- ne sostenendo che nei casi di mutuo fondiario rateizzato in più versamenti periodici di un determinato importo non si de- termina il frazionamento del debito in distinti rapporti obbli- gatori, sicché la prescrizione comincerebbe a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata originariamente fissata.
Ad ogni modo, vi sarebbero stati molteplici atti interrut- tivi della prescrizione inviati al debitore successivamente al
30/10/2012, giorno in cui la ebbe a esercitare il dirit- CP_6
to di recesso dal rapporto bancario contestato.
Fra tali atti spiccherebbe la notifica del primo precetto del 19/06/2015 e del successivo pignoramento del
10/09/2015, ancorché dichiarati inesistenti dal Tribunale con sentenza n. 321/2023, contro la quale pende l'appello.
Il termine si sarebbe poi interrotto il 27/06/2022, data in cui l'odierna concludente ha notificato l'atto di citazione per introdurre il giudizio di merito a seguito dell'accoglimento della domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione pro-
Tribunale di Sciacca
- 4 - mossa nel procedimento cautelare n. 77/2015 RGesec., forie- ro della sentenza impugnata.
Ancora prima, il fatto stesso che la Banca abbia presen- tato una propria memoria in data 15/10/2021 nel procedi- mento 77/2015 RGesec. sarebbe atto di per sé valido ai fini interruttivi.
Quanto alla legittimazione passiva di CP_1
essa sarebbe desumibile dal possesso del titolo esecuti-
[...]
vo, dall'adempimento delle formalità richieste dalla legge
130/2003 nel caso di cessione “in blocco” e dalla dichiara- zione di Intesa San Paolo del 29/04/2024 con cui la Banca cessionaria riconduce ai crediti ceduti all'odierna opposta an- che quello qui in contestazione.
La causa è stata istruita in via documentale, poi rinviata al 16/10/2024 previa concessione dei termini ex art. 189
c.p.c. e, a quell'udienza, trattenuta in decisione.
Alle premesse in fatto, seguono le osservazioni
IN DIRITTO
La domanda è infondata.
È opportuno anzitutto sgomberare il campo dal dubbio relativo al difetto di legittimazione passiva di CP_1
resasi cessionaria di crediti “in blocco” da Intesa San
[...]
Paolo s.p.a., materia disciplinata dall'art. 58 D.lgs.
385/1993.
La norma deroga parzialmente alla disciplina dettata in
Tribunale di Sciacca
- 5 - materia di cessione dei crediti ordinari introdotta dagli artt.
1260 e ss. c.c., il T.U.B. onerando l'istituto cessionario di crediti bancari di darne notizia mediante iscrizione nel regi- stro delle imprese e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
La ratio della previsione si rinviene nella necessità di di- spensare “la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti ac- quisiti”; diversamente, l'istituto di credito sarebbe gravato da un peso eccessivo (Cass., sez. VI civ., ord. n. 20495 del
29/09/2020).
L'art. 58 T.U.B. va interpretato in guisa da non ostacola- re le ragioni creditizie e la circolazione della ricchezza (esigen- ze costituzionalmente garantite) pure lì dove, durante la ces- sione dei crediti, si siano registrate mere irregolarità anziché vere e proprie lesioni del diritto alla conoscenza dell'operazione negoziale da parte dei debitori.
Per meglio comprendere la reale portata della norma, ci si può limitare a riportare il granitico assunto espresso dalla
Corte di Cassazione sul tema: “in riferimento all'art. 111
c.p.c., norma riguardo alla quale si afferma, in generale, che al successore a titolo particolare nel diritto controverso è di regola sufficiente, per la dimostrazione della propria legittimazione, la specifica indicazione dell'atto che ha determinato il trasferi- mento della posizione contrattuale (cfr. fra le altre Cass. 11
Tribunale di Sciacca
- 6 - aprile 2017, n. 9250). Viceversa, la parte che agisca afferman- dosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco cui sia applicabile la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesi- mo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova docu- mentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente ricono- sciuta (tra le molte, di recente, Cass., 5 novembre 2020, n.
24798). Si è così esclusa la fondatezza della tesi che intende
“assegnare all'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Uf- ficiale il ruolo di attestare la legittimazione attiva dell'assunto cessionario di crediti in blocco … In realtà, la disposizione dell'art. 58 TUB, comma 4, possiede una funzione diversa e di portata ben più modesta … vale, cioè, unicamente a impedire
l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria presta- zione nelle mani del cedente ... La sostituzione apportata dalla norma speciale del TUB non incide, dunque, né sulla disciplina dei conflitti tra cessionari, di cui all'art. 1265 c.c.; né su quella relativa ai conflitti tra cessionario e creditori del cedente;
e nemmeno incide sulla regola dell'art. 1264 c.c., comma 1, come intesa a regolare l'“efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto” ... In definitiva, la norma dell'art. 58, comma 4, si limi- ta a stabilire che la pubblicazione della cessione sulla Gazzet-
Tribunale di Sciacca
- 7 - ta Ufficiale fissa il giorno a partire dal quale il pagamento fatto nelle mani del cedente comunque non libera il ceduto... Sempre che, naturalmente, una cessione, che venga a riguardare quel particolare credito, sussista effettivamente ... la pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della do- cumentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa ... colui che si afferma successore (a titolo universale
o particolare) della parte originaria ai sensi dell'art. 58 TUB, ha l'onere puntuale di fornire la prova documentale della pro- pria legittimazione, con documenti idonei a dimostrare
l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ... Il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità” (Cass.
Sez. VI - 1 civ., Ord. n. 22754 del 20/07/2022).
Il cessionario può in ogni caso raggiungere la prova do- cumentale necessaria attraverso la produzione in giudizio di una dichiarazione ricognitiva della cessione rilasciata dal creditore cedente;
tale dichiarazione ha difatti un significato probatorio parificabile al possesso del titolo su cui l'esecuzione è basata, elemento che, nell'ambito dei rapporti normalmente intercorrenti fra soggetti bancari, non può che
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- 8 - giustificarsi con l'avvenuto trasferimento della posizione cre- ditoria (Cass., Sez. III civ., ord. n. 10200 del 16/04/2021).
È proprio quanto si è registrato nel caso di specie, in cui l'opposta ha depositato la dichiarazione del 29/04/2024 con cui Intesa San Paolo s.p.a. annovera espressamente fra i cre- diti ceduti quello oggi in contesa.
Passando al merito della vicenda, è parimenti superabile il dubbio sull'inesistenza della notifica del precetto, spedito non al domicilio eletto preventivamente comunicato dall'opponente, ma all'indirizzo di sua residenza, e ricevuto “a mani proprie”.
La norma che consente di ritenere legittima la notifica- zione “a mani proprie” nonostante l'elezione di domicilio è
l'art. 156 c.p.c., a mente del quale “La nullità non può mai es- sere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è desti- nato”.
Anche l'art. 141 c.p.c., riferito all'ipotesi di elezione di domicilio inserita in un contratto, al co. 2 equipara la conse- gna al domicilio eletto a quella a mani proprie del destinata- rio, in ossequio al disposto dell'art. 156 c.p.c. cit.
È, del resto, la Suprema Corte ad avere ribadito la regola per cui la consegna in mani proprie della parte rappresenta la modalità di comunicazione e notificazione di atti e provve- dimenti alla quale si può sempre ricorrere (Cass., Sez. V civ.,
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- 9 - sent. n. 1528 del 20/01/2017; Cass, sez. Un. civ., sent. n.
21884 del 11/07/2022).
La norma trova tuttavia applicazione solo nel caso di
“nullità” dell'atto, non, dunque, nell'ipotesi di sua inesistenza, configurabile soltanto nel caso di mancanza materiale dell'atto inviato o nei casi in cui sia stata realizzata un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere ri- conoscibile un atto e a qualificarlo come notificazione.
Altro punto nodale della vicenda attiene al dies a quo della prescrizione della pretesa, agevolmente superabile pure ove la si dovesse considerare iniziata dal 30/10/2012, giorno di esercizio del diritto di recesso dall'obbligo di rateizzazione, per ammissione della stessa Banca convenuta.
Ciò in quanto la vicenda è stata interessata da molteplici e validi atti interruttivi della prescrizione, precedenti al suo scadere.
La soluzione non può prescindere dall'analisi del dato letterale degli articoli: 2934 c.c., secondo cui “Ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge”; 2943 c.c., a mente del quale
“La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero con- servativo o esecutivo. È pure interrotta dalla domanda propo- sta nel corso di un giudizio. L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente. La prescrizione è inoltre inter-
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- 10 - rotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debito- re…”; 2946 c.c., a tenore del quale “Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”.
Dal chiaro tenore letterale delle norme si desume che è atto idoneo a interrompere la prescrizione qualsiasi comuni- cazione scritta che contenga l'inequivocabile volontà del cre- ditore di ricevere una precisa prestazione dallo specifico debi- tore cui è diretta.
Ad avviso della Suprema Corte, presentano tali caratte- ristiche gli atti di precetto e di citazione in giudizio pure se invalidi (Cass., sez. VI civ., sent. n. 17126 del 11/07/2017;
Cass., sez. Lav., ord. n. 16872/ del 11/08/2020).
Nel presente giudizio, la ha in particolare dimo- CP_6
strato di avere notificato un primo precetto il 19/06/2015, seguito del pignoramento del 10/09/2015, dichiarati sì inesi- stenti dal Tribunale con sentenza n. 321/2023 cit. ma dal chiaro contenuto di intimazione all'adempimento rivolto al debitore.
Ad ogni modo, un'interruzione del termine può dirsi rea- lizzatasi il 27/06/2022, giorno in cui è stata effettuata la no- tifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito prescritto dal Giudice dell'Esecuzione a seguito dell'accoglimento della domanda cautelare di sospensione
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- 11 - dell'esecuzione promossa nel procedimento cautelare n.
77/2015 RGesec., conclusosi con la sentenza impugnata.
Ancor prima, il fatto stesso che la Banca abbia presenta- to una propria memoria difensiva in data 15/10/2021 nel procedimento 77/2015 RGesec. è circostanza valida ai fini in- terruttivi, nella rispondenza dei criteri pocanzi illustrati.
Venendo alle spese del giudizio, liquidate ai sensi del
D.M. 55/2010 in euro 3.500,00, oltre rimborso forfettario al
15%, I.V.A. e C.P.A. a titolo di onorari, esse seguono la soc- combenza.
Va altresì disposto l'obbligo di integrazione del contribu- to unificato versato;
l'attrice, nonostante all'atto dell'iscrizione a ruolo abbia correttamente rubricato l'azione incoata come “Opposizione a precetto (art. 615, l' comma
c.p.c.)”, ha infatti versato il contributo unificato nella misura fissa di euro 168,00, sebbene la deroga agli importi ordinari sia consentita dall'art. 13 co. 2 D.P.R. 115/2002 unicamente
“Per i processi di opposizione agli atti esecutivi”, ovvero intro- dotti ai sensi dell'art. 615 co. 2 e 617 c.p.c.
Secondo l'impianto del Testo Unico sulle Spese di Giu- stizia, infatti, vi è un contributo unificato da versare per la procedura esecutiva, il cui importo, differenziato per tipo di esecuzione, è determinato dall'articolo 13, comma 2, del
D.P.R. n. 115/2002, e vi è un contributo unificato, commisu- rato al valore della domanda, da pagare per l'opposizione
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- 12 - all'esecuzione (art. 615 c.p.c) e per l'opposizione di terzo all'esecuzione (art. 619 c.p.c.), che, in quanto procedimenti di cognizione ordinaria, ricadono sotto la previsione dell'articolo
13, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002.
Il valore della causa dichiarato dall'attrice di euro
131.699,58 comporta, pertanto, l'obbligo di integrazione del contributo unificato nell'importo del corrispondente scaglione di riferimento indicato dall'art. 13 co. 1 D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sciacca, in composizione monocratica, defini- tivamente decidendo all'esito della causa in epigrafe, sentiti i procuratori delle parti, così provvede:
- RIGETTA l'opposizione avanzata da ; Parte_1
- CONDANNA a rifondere le spese di lite Parte_1
sostenute da in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t., nella misura di euro 3.500,00 per compensi pro- fessionali, oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A, come per legge;
- MANDA la cancelleria per il recupero del contributo unifica- to come indicato in parte motiva.
Così deciso in Sciacca, 11/02/2025
Il Giudice
Valentina Stabile
Tribunale di Sciacca
- 13 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
In composizione monocratica in persona del Giudice dott. Va- lentina Stabile ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 881 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, C.F. , elettiva- Parte_1 C.F._1
mente domiciliata all'indirizzo pec in Email_1
uso all'Avv. Parinisi Vincenzo, che la rappresenta e difende per mandato in atti
– Opponente –
CONTRO
C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante protempore, e per essa la procuratrice
C.F. , in persona del le- Controparte_2 P.IVA_2
gale rappresentante protempore, elettivamente domiciliata all'indirizzo pec in uso Email_2
all'Avv. Cusumano Giuseppe, che la rappresenta e difende per mandato in atti
- Opposta -
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l° comma c.p.c.).
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 16/10/2024 le
Tribunale di Sciacca
e parti hanno concluso come da verbale in pari data, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato a
contro
- parte, si è opposta al precetto del Parte_1
12/10/2023 notificatole il 27/10/2023, con il quale le veniva intimato, in qualità di coobbligata con il pa- CP_3
gamento della complessiva somma di euro 131.699,58, per capitale, interessi corrispettivi e moratori, in forza del titolo esecutivo rappresentato dal contratto di mutuo fondiario e surrogazione stipulato nelle forme pubbliche in data
29/10/010, di cui al rep. n. 22614 e racc. n. 11.988, munito di formula esecutiva in pari data.
Il mutuo, garantito da ipoteca, originariamente concesso da e poi surrogato da Controparte_4
avrebbe dovuto essere rimborsato in Controparte_5
n. 360 rate, a partire dal 29/10/2010 fino al 01/12/2040.
Prima dell'odierno giudizio ne è stato instaurato un altro di opposizione all'esecuzione immobiliare innanzi al Tribuna- le di Sciacca, recante n. 77/2015 R.G. intrapresa dall'odierna attrice al fine di far valere la nullità della notifica del primo atto di precetto annesso al titolo costitutivo in parola, avve- nuta il 19/06/2015, e la conseguente inesistenza della notifi- ca del successivo atto di pignoramento del 02/09/2015, con conseguente improcedibilità del pignoramento immobiliare
Tribunale di Sciacca
- 2 - azionato.
Quel giudizio si è concluso con sentenza n. 321 pubbli- cata il 29/09/2023 con cui è stata dichiarata l'inefficacia dell'atto di precetto e del pignoramento immobiliare, per vizi insanabili della loro notificazione alla parte debitrice.
Il precetto dichiarato inefficace avrebbe indicato, fra gli altri aspetti, anche il termine di decorrenza della prescrizione della suddetta posta creditoria, riconducendolo alla data del
29/10/2012, giorno in cui la si sarebbe avvalsa della CP_6
clausola risolutiva espressa ex art. 6 delle condizioni generali del contratto allegate al contratto di mutuo fondiario e grazie alla quale i debitori sarebbero decaduti dal beneficio della ra- teizzazione del termine.
In particolare, la notificazione invalida non avrebbe con- sentito al precetto del 2012 di produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, maturata, pertanto, per gli interessi decor- si cinque anni, ex art. 2948 c.c., per il capitale decorsi dieci anni, ex art. 2946 c.c.
Oltre all'eccepita prescrizione, ha af- Parte_1
fidato le proprie doglianze alla nullità del precetto oggi impu- gnato poiché notificato all'indirizzo di residenza anagrafica della debitrice e non a quello eletto e comunicato in prece- denza alla Banca con lettera raccomandata con avviso di ri- cevimento datato 13/02/2012.
L'ultima critica mossa dall'opponente attiene al paventa-
Tribunale di Sciacca
- 3 - to difetto di legittimazione passiva di controparte, che non avrebbe fornito prova della titolarità del rapporto azionato.
Con la propria comparsa di costituzione, CP_1
ha in primo lugo sostenuto la validità della notifica “a
[...]
mani proprie” della debitrice del precetto per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.
In secondo luogo, ha contestato l'eccezione di prescrizio- ne sostenendo che nei casi di mutuo fondiario rateizzato in più versamenti periodici di un determinato importo non si de- termina il frazionamento del debito in distinti rapporti obbli- gatori, sicché la prescrizione comincerebbe a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata originariamente fissata.
Ad ogni modo, vi sarebbero stati molteplici atti interrut- tivi della prescrizione inviati al debitore successivamente al
30/10/2012, giorno in cui la ebbe a esercitare il dirit- CP_6
to di recesso dal rapporto bancario contestato.
Fra tali atti spiccherebbe la notifica del primo precetto del 19/06/2015 e del successivo pignoramento del
10/09/2015, ancorché dichiarati inesistenti dal Tribunale con sentenza n. 321/2023, contro la quale pende l'appello.
Il termine si sarebbe poi interrotto il 27/06/2022, data in cui l'odierna concludente ha notificato l'atto di citazione per introdurre il giudizio di merito a seguito dell'accoglimento della domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione pro-
Tribunale di Sciacca
- 4 - mossa nel procedimento cautelare n. 77/2015 RGesec., forie- ro della sentenza impugnata.
Ancora prima, il fatto stesso che la Banca abbia presen- tato una propria memoria in data 15/10/2021 nel procedi- mento 77/2015 RGesec. sarebbe atto di per sé valido ai fini interruttivi.
Quanto alla legittimazione passiva di CP_1
essa sarebbe desumibile dal possesso del titolo esecuti-
[...]
vo, dall'adempimento delle formalità richieste dalla legge
130/2003 nel caso di cessione “in blocco” e dalla dichiara- zione di Intesa San Paolo del 29/04/2024 con cui la Banca cessionaria riconduce ai crediti ceduti all'odierna opposta an- che quello qui in contestazione.
La causa è stata istruita in via documentale, poi rinviata al 16/10/2024 previa concessione dei termini ex art. 189
c.p.c. e, a quell'udienza, trattenuta in decisione.
Alle premesse in fatto, seguono le osservazioni
IN DIRITTO
La domanda è infondata.
È opportuno anzitutto sgomberare il campo dal dubbio relativo al difetto di legittimazione passiva di CP_1
resasi cessionaria di crediti “in blocco” da Intesa San
[...]
Paolo s.p.a., materia disciplinata dall'art. 58 D.lgs.
385/1993.
La norma deroga parzialmente alla disciplina dettata in
Tribunale di Sciacca
- 5 - materia di cessione dei crediti ordinari introdotta dagli artt.
1260 e ss. c.c., il T.U.B. onerando l'istituto cessionario di crediti bancari di darne notizia mediante iscrizione nel regi- stro delle imprese e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
La ratio della previsione si rinviene nella necessità di di- spensare “la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti ac- quisiti”; diversamente, l'istituto di credito sarebbe gravato da un peso eccessivo (Cass., sez. VI civ., ord. n. 20495 del
29/09/2020).
L'art. 58 T.U.B. va interpretato in guisa da non ostacola- re le ragioni creditizie e la circolazione della ricchezza (esigen- ze costituzionalmente garantite) pure lì dove, durante la ces- sione dei crediti, si siano registrate mere irregolarità anziché vere e proprie lesioni del diritto alla conoscenza dell'operazione negoziale da parte dei debitori.
Per meglio comprendere la reale portata della norma, ci si può limitare a riportare il granitico assunto espresso dalla
Corte di Cassazione sul tema: “in riferimento all'art. 111
c.p.c., norma riguardo alla quale si afferma, in generale, che al successore a titolo particolare nel diritto controverso è di regola sufficiente, per la dimostrazione della propria legittimazione, la specifica indicazione dell'atto che ha determinato il trasferi- mento della posizione contrattuale (cfr. fra le altre Cass. 11
Tribunale di Sciacca
- 6 - aprile 2017, n. 9250). Viceversa, la parte che agisca afferman- dosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco cui sia applicabile la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesi- mo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova docu- mentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente ricono- sciuta (tra le molte, di recente, Cass., 5 novembre 2020, n.
24798). Si è così esclusa la fondatezza della tesi che intende
“assegnare all'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Uf- ficiale il ruolo di attestare la legittimazione attiva dell'assunto cessionario di crediti in blocco … In realtà, la disposizione dell'art. 58 TUB, comma 4, possiede una funzione diversa e di portata ben più modesta … vale, cioè, unicamente a impedire
l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria presta- zione nelle mani del cedente ... La sostituzione apportata dalla norma speciale del TUB non incide, dunque, né sulla disciplina dei conflitti tra cessionari, di cui all'art. 1265 c.c.; né su quella relativa ai conflitti tra cessionario e creditori del cedente;
e nemmeno incide sulla regola dell'art. 1264 c.c., comma 1, come intesa a regolare l'“efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto” ... In definitiva, la norma dell'art. 58, comma 4, si limi- ta a stabilire che la pubblicazione della cessione sulla Gazzet-
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- 7 - ta Ufficiale fissa il giorno a partire dal quale il pagamento fatto nelle mani del cedente comunque non libera il ceduto... Sempre che, naturalmente, una cessione, che venga a riguardare quel particolare credito, sussista effettivamente ... la pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della do- cumentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa ... colui che si afferma successore (a titolo universale
o particolare) della parte originaria ai sensi dell'art. 58 TUB, ha l'onere puntuale di fornire la prova documentale della pro- pria legittimazione, con documenti idonei a dimostrare
l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ... Il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità” (Cass.
Sez. VI - 1 civ., Ord. n. 22754 del 20/07/2022).
Il cessionario può in ogni caso raggiungere la prova do- cumentale necessaria attraverso la produzione in giudizio di una dichiarazione ricognitiva della cessione rilasciata dal creditore cedente;
tale dichiarazione ha difatti un significato probatorio parificabile al possesso del titolo su cui l'esecuzione è basata, elemento che, nell'ambito dei rapporti normalmente intercorrenti fra soggetti bancari, non può che
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- 8 - giustificarsi con l'avvenuto trasferimento della posizione cre- ditoria (Cass., Sez. III civ., ord. n. 10200 del 16/04/2021).
È proprio quanto si è registrato nel caso di specie, in cui l'opposta ha depositato la dichiarazione del 29/04/2024 con cui Intesa San Paolo s.p.a. annovera espressamente fra i cre- diti ceduti quello oggi in contesa.
Passando al merito della vicenda, è parimenti superabile il dubbio sull'inesistenza della notifica del precetto, spedito non al domicilio eletto preventivamente comunicato dall'opponente, ma all'indirizzo di sua residenza, e ricevuto “a mani proprie”.
La norma che consente di ritenere legittima la notifica- zione “a mani proprie” nonostante l'elezione di domicilio è
l'art. 156 c.p.c., a mente del quale “La nullità non può mai es- sere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è desti- nato”.
Anche l'art. 141 c.p.c., riferito all'ipotesi di elezione di domicilio inserita in un contratto, al co. 2 equipara la conse- gna al domicilio eletto a quella a mani proprie del destinata- rio, in ossequio al disposto dell'art. 156 c.p.c. cit.
È, del resto, la Suprema Corte ad avere ribadito la regola per cui la consegna in mani proprie della parte rappresenta la modalità di comunicazione e notificazione di atti e provve- dimenti alla quale si può sempre ricorrere (Cass., Sez. V civ.,
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- 9 - sent. n. 1528 del 20/01/2017; Cass, sez. Un. civ., sent. n.
21884 del 11/07/2022).
La norma trova tuttavia applicazione solo nel caso di
“nullità” dell'atto, non, dunque, nell'ipotesi di sua inesistenza, configurabile soltanto nel caso di mancanza materiale dell'atto inviato o nei casi in cui sia stata realizzata un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere ri- conoscibile un atto e a qualificarlo come notificazione.
Altro punto nodale della vicenda attiene al dies a quo della prescrizione della pretesa, agevolmente superabile pure ove la si dovesse considerare iniziata dal 30/10/2012, giorno di esercizio del diritto di recesso dall'obbligo di rateizzazione, per ammissione della stessa Banca convenuta.
Ciò in quanto la vicenda è stata interessata da molteplici e validi atti interruttivi della prescrizione, precedenti al suo scadere.
La soluzione non può prescindere dall'analisi del dato letterale degli articoli: 2934 c.c., secondo cui “Ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge”; 2943 c.c., a mente del quale
“La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero con- servativo o esecutivo. È pure interrotta dalla domanda propo- sta nel corso di un giudizio. L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente. La prescrizione è inoltre inter-
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- 10 - rotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debito- re…”; 2946 c.c., a tenore del quale “Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”.
Dal chiaro tenore letterale delle norme si desume che è atto idoneo a interrompere la prescrizione qualsiasi comuni- cazione scritta che contenga l'inequivocabile volontà del cre- ditore di ricevere una precisa prestazione dallo specifico debi- tore cui è diretta.
Ad avviso della Suprema Corte, presentano tali caratte- ristiche gli atti di precetto e di citazione in giudizio pure se invalidi (Cass., sez. VI civ., sent. n. 17126 del 11/07/2017;
Cass., sez. Lav., ord. n. 16872/ del 11/08/2020).
Nel presente giudizio, la ha in particolare dimo- CP_6
strato di avere notificato un primo precetto il 19/06/2015, seguito del pignoramento del 10/09/2015, dichiarati sì inesi- stenti dal Tribunale con sentenza n. 321/2023 cit. ma dal chiaro contenuto di intimazione all'adempimento rivolto al debitore.
Ad ogni modo, un'interruzione del termine può dirsi rea- lizzatasi il 27/06/2022, giorno in cui è stata effettuata la no- tifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito prescritto dal Giudice dell'Esecuzione a seguito dell'accoglimento della domanda cautelare di sospensione
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- 11 - dell'esecuzione promossa nel procedimento cautelare n.
77/2015 RGesec., conclusosi con la sentenza impugnata.
Ancor prima, il fatto stesso che la Banca abbia presenta- to una propria memoria difensiva in data 15/10/2021 nel procedimento 77/2015 RGesec. è circostanza valida ai fini in- terruttivi, nella rispondenza dei criteri pocanzi illustrati.
Venendo alle spese del giudizio, liquidate ai sensi del
D.M. 55/2010 in euro 3.500,00, oltre rimborso forfettario al
15%, I.V.A. e C.P.A. a titolo di onorari, esse seguono la soc- combenza.
Va altresì disposto l'obbligo di integrazione del contribu- to unificato versato;
l'attrice, nonostante all'atto dell'iscrizione a ruolo abbia correttamente rubricato l'azione incoata come “Opposizione a precetto (art. 615, l' comma
c.p.c.)”, ha infatti versato il contributo unificato nella misura fissa di euro 168,00, sebbene la deroga agli importi ordinari sia consentita dall'art. 13 co. 2 D.P.R. 115/2002 unicamente
“Per i processi di opposizione agli atti esecutivi”, ovvero intro- dotti ai sensi dell'art. 615 co. 2 e 617 c.p.c.
Secondo l'impianto del Testo Unico sulle Spese di Giu- stizia, infatti, vi è un contributo unificato da versare per la procedura esecutiva, il cui importo, differenziato per tipo di esecuzione, è determinato dall'articolo 13, comma 2, del
D.P.R. n. 115/2002, e vi è un contributo unificato, commisu- rato al valore della domanda, da pagare per l'opposizione
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- 12 - all'esecuzione (art. 615 c.p.c) e per l'opposizione di terzo all'esecuzione (art. 619 c.p.c.), che, in quanto procedimenti di cognizione ordinaria, ricadono sotto la previsione dell'articolo
13, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002.
Il valore della causa dichiarato dall'attrice di euro
131.699,58 comporta, pertanto, l'obbligo di integrazione del contributo unificato nell'importo del corrispondente scaglione di riferimento indicato dall'art. 13 co. 1 D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sciacca, in composizione monocratica, defini- tivamente decidendo all'esito della causa in epigrafe, sentiti i procuratori delle parti, così provvede:
- RIGETTA l'opposizione avanzata da ; Parte_1
- CONDANNA a rifondere le spese di lite Parte_1
sostenute da in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t., nella misura di euro 3.500,00 per compensi pro- fessionali, oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A, come per legge;
- MANDA la cancelleria per il recupero del contributo unifica- to come indicato in parte motiva.
Così deciso in Sciacca, 11/02/2025
Il Giudice
Valentina Stabile
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