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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 17/06/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
________________________
R.G. 5181/23
Il Giudice monocratico del Tribunale di Trieste, Sezione Civile, dott.ssa Carmen Giuffrida, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex 281 c.p.c avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Promossa da:
1. , nato a [...]/RS (Brasile) in data 31.10.1974, cittadino Controparte_1
brasiliano;
2. , nato a [...]/RS (Brasile) in data 06.06.1982, cittadino Controparte_2
brasiliano,
3. nata a [...]/RS (Brasile) in data Controparte_3
17.12.1970, cittadina brasiliana;
4. , nato a [...]/RS (Brasile) in data 24.09.1993, cittadino Controparte_4
brasiliano;
5. , nata a [...]/RS (Brasile) in data 28.08.1990, cittadina Parte_1
brasiliana;
Rappresentati e difesi dall'Avv. Antonella Castellone del Foro di Napoli.
Contro
1 Il , in persona del p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_5 CP_6
distrettuale dello Stato, ritualmente notificato e non costituitosi in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 02.12.2023, i soggetti indicati in epigrafe proponevano ricorso contro il
[...]
per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. CP_5
In data 18.12.2023, il Pubblico Ministero notiziato, nulla osservava.
In data 19.02.2025 veniva fissata udienza per il giorno 23.04.2025 mediante deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter.
In data 08.04.2025, il chiedeva ed otteneva da parte della cancelleria la visibilità CP_5
del fascicolo ma non si costituiva in giudizio.
In data 16.04.2025 il Difensore di parte ricorrente depositava note scritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si rileva che la domanda è stata correttamente presentata presso la sezione specializzata del Tribunale di Trieste in quanto ex art. 4 comma 5 DL 13/2017 convertito con modifiche nella L 46/2017 e novellato dall'art. 1 comma 37 della legge 206/21, quando l'attore risiede all'estero, le controversie inerenti alla cittadinanza italiana sono assegnate in base al comune di nascita del padre, madre o avo cittadino italiano.
Con riferimento alla procedibilità si evidenzia innanzitutto che i ricorrenti vantano nella linea generazionale una discendenza per linea materna atteso che nella linea è presente una donna il cui figlio è nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana (1° gennaio 1948). In tali casi,
l'Amministrazione, ritiene che le pronunce della Corte Costituzionale del 1975 e del 1983, che hanno stabilito il principio di parità uomo-donna anche dal punto di vista della trasmissione della cittadinanza ai figli, producano effetti solo a decorrere dal 1° gennaio 1948. Pertanto la presentazione della domanda di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis al Competente
è del tutto irrilevante in quanto l'azione giudiziale è un obbligo, nel senso Parte_2 che l'interessato non ha altre vie per vedere riconosciuta la propria cittadinanza italiana iure sanguinis.
I ricorrenti hanno comunque presentato domanda di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis al Competente Consolato Generale d'Italia in Brasile, come previsto dalla legge n. 91 del 05.02.1992, non ottenendo alcun riscontro.
2 Ad abundantiam, si sottolinea che la presentazione della domanda in via amministrativa non costituisce una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale in quanto si tratta di accertare il diritto ad uno stato personale. Il diritto alla cittadinanza è infatti un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo esperimento di qualsiasi procedura amministrativa. Pertanto, l'assenza di certificazione amministrativa non preclude il procedimento giurisdizionale di riconoscimento di tale diritto soggettivo da parte del giudice ordinario.
Nel merito, il Giudice ritiene che la domanda dei ricorrenti sia fondata e meriti pertanto accoglimento.
I ricorrenti hanno fornito prova delle cittadinanza italiana dell'ava da cui muove la discendenza iure sanguinis: , figlio di e , è Persona_1 Persona_2 Persona_3
nato a [...] il giorno 1° maggio 1881, e, pur se emigrato in Brasile, non è mai stato naturalizzato cittadino brasiliano. Al ricorso veniva, infatti, allegato certificato negativo di naturalizzazione dell'avo . Persona_1
Nè ella si è mai naturalizzata cittadina brasiliana in virtù della cosiddetta “grande naturalizzazione” brasiliana secondo cui, con decreto n. 58 del 1889, del Governo provvisorio brasiliano , veniva introdotto un meccanismo di rinuncia automatica di cittadinanza per tutti i cittadini stranieri (compresi gli italiani) residenti in [...]al 15 novembre 1889, salva dichiarazione contraria da rendersi nella rispettiva municipalità entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.
Infatti, con le sentenze gemelle del 24 agosto 2022 n. 25317 e n. 25318, le Sezioni Unite della
Cassazione si pronunciavano sugli effetti del suddetto decreto osservando che l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero. In base alla legislazione italiana, la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, potendosi invece verificare solo per effetto di un atto volontario ed esplicito. D'altronde, il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali a cui non si addice l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere –
a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali.
Tale conclusione è del tutto conforme agli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., all'art. 15 della
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e al Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 dai quali si evince che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e
3 imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti e che può perdersi solo per rinuncia.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'avo, non avendo mai perso la cittadinanza italiana, la trasmetteva “iure sanguinis” ai propri discendenti.
I ricorrenti hanno altresì fornito prova della linea di discendenza mediante la produzione della pertinente documentazione appositamente tradotta e apostillata (certificati di nascita e certificati di matrimonio).
Per quanto concerne i passaggi per linea materna avvenuti durante la vigenza della l.555/1912 - la quale non permetteva alla donna di trasmettere la cittadinanza italiana, se non in via residuale, e statuiva la perdita della cittadinanza italiana della donna che contraeva matrimonio con cittadino straniero - su entrambe le questioni è intervenuta in modo risolutivo la Corte Costituzionale con le seguenti sentenze:
- la sentenza n. 87/1975 della C. Cost., che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna senza volontà di questa in caso di matrimonio con cittadino straniero.
- la sentenza n. 30/1983della C. Cost., pubblicata in data 16/02/1983 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1,n. 1 e 2, della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana per i figli di madre cittadina, e dell'art. 2, comma 2 della stessa legge nella parte in cui sanciva in ogni caso la prevalenza della cittadinanza del padre nella trasmissione dello stato di cittadino ai figli.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 4466/2009, ha infine risolto anche l' annoso contrasto giurisprudenziale dichiarando l'effetto retroattivo nel tempo delle sopra citate sentenze della Corte Costituzionale.
Pertanto, manteneva la cittadinanza italiana trasmettendola ai sui Controparte_7
figli e i quali a loro volta la trasmettevano ai loro CP_1 Persona_4
discendenti.
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda va accolta e, per l'effetto, dichiarato che tutti i ricorrenti sono cittadini italiani.
In conseguenza dell'accoglimento della domanda dichiarativa della cittadinanza italiana dei ricorrenti, va altresì accolta la domanda con cui si chiede di ordinare al Ministero competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Il Giudice rileva infatti che la domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento, con cui è chiesto all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status
4 di cittadino italiano per discendenza. In caso di accoglimento della domanda, l'ordine del Giudice di intimare il convenuto e, in sua vece, l'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_5
a procedere “alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza. Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il , quale Autorità amministrativamente competente che gestisce e Controparte_5 coordina l'intera materia della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della Amministrazione statale (art. l, comma
2, del D.P.R. n. 396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n. 267/00), è comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
In ordine alle spese, il Tribunale ritiene che l'assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa giustifichi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_5
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
In Trieste il 16 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Carmen Giuffrida
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