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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/11/2025, n. 3134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3134 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
n. 417/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile composta da: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel. dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in appello con atto di citazione da con sede in Roma (c.f. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa P.IVA_1
dall'avv. Federica Tramarollo e domiciliata in Venezia presso lo studio del difensore
(appellante)
nei confronti di
1 con sede in Susegana (Tv) (c.f. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante , P.IVA_2 Controparte_2
difesa dall'avv. Enrico Gentile e dall'avv. Marica Chiara Marchiori, domiciliata in Padova presso i difensori
(appellata)
sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello, riformare l'impugnata sentenza
n.146/2024 pubblicata in data 24 gennaio 2024 e notificata in data 9 febbraio 2024, pronunciata dal Tribunale di Treviso, nella persona del
Giudice Unico, Dott. Andrea Valerio Cambi, all'esito del procedimento n.
7998/2021 R.G., per tutti i motivi esposti nell'atto di citazione in appello
e:
1) dichiarare prescritte, per i fatti e le ragioni esposte in narrativa, tutte le domande di ripetizione e di condanna proposte da
[...]
Dichiararsi altresì decaduta la medesima società dal Controparte_1
diritto di impugnare gli estratti conto ai sensi dell'art. 1832 c.c.;
2) respingere ogni domanda proposta da Controparte_1
perché infondata e non provata. In ogni caso rigettare le richieste di ripetizione delle rimesse contestate in quanto adempimenti di obbligazioni naturali;
3) per l'effetto condannare in persona del Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, alla restituzione di quanto percepito in ragione della sentenza di primo grado, pari ad € 1.164.943,05, oltre interessi legali ai sensi del quarto comma dell'art. 1284 c.c. dalla data del pagamento (15 febbraio 2024) al soddisfo;
2 4) con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
per l'appellata:
In via principale
I. Rigettarsi l'impugnazione proposta, con integrale conferma della sentenza impugnata.
In via subordinata
II. Si ripropongono le conclusioni già precisate in primo grado:
“voglia il Giudice adito, ogni diversa e contraria istanza disattesa,
1) dichiarare la nullità e comunque la invalidità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori passivi e comunque della pratica anatocistica, con riferimento al conto corrente n.18350 ed ai rapporti al medesimo collegati nn. 282685, 282684, 280004, 282588, intrattenuti presso dalla data di Parte_1
accensione sino a quella della sua estinzione (05/11/2015);
2) dichiarare, con riferimento al rapporto di conto corrente n. 18350, la nullità della clausola e comunque l'illegittimità della applicazione di tassi di interesse debitori in misura eccedente la soglia usura;
3) dichiarare, con riferimento al rapporto di conto corrente n.18350 ed ai rapporti al medesimo collegati nn. 282685, 282684, 280004, 282588, la nullità della clausola e comunque l'illegittimità della applicazione di tassi di interesse debitori in misura superiore al tasso legale;
4) dichiarare, inoltre, con riferimento al rapporto di conto corrente n.
18350 ed ai rapporti al medesimo collegati nn. 282685, 282684, 280004,
282588, la nullità e comunque l'illegittimità dell'applicazione della commissione di massimo scoperto, della commissione sull'affidamento e della commissione di istruttoria veloce, di commissioni per operazioni in mancanza di fondi e di ogni altra commissione non validamente pattuita;
3 5) dichiarare, inoltre, con riferimento al rapporto di conto corrente n.
18350 ed ai rapporti al medesimo collegati nn. 282685, 282684, 280004,
282588, la nullità e comunque l'illegittimità dell'applicazione di spese trimestrali non pattuite;
6) dichiarare, inoltre, con riferimento al rapporto di conto corrente n.
18350 ed ai rapporti al medesimo collegati nn. 282685, 282684, 280004,
282588, la nullità e comunque l'illegittimità dell'applicazione nel corso di rapporto di competenze e spese non pattuite (spese e competenze sulle anticipazioni e presentazioni effetti sbf, anche ad accredito immediato, su effetti impagati, su effetti insoluti, su effetti richiamati, spese di affidamento, di certificazione bilanci, di esecuzione bonifici, di invio estratti e comunicazioni, spese postali, commissioni per mancanza disponibilità fondi ed altre spese e commissioni variamente denominate);
7) conseguentemente dichiarare, con riferimento al rapporto di conto corrente n. 18350 ed ai rapporti al medesimo collegati nn. 282685,
282684, 280004, 282588, la illegittimità degli addebiti effettuati dalla BA per i titoli indicati ai punti che precedono, ovvero comunque indicati in citazione, e rideterminare, anche a mezzo di c.t.u. tecnico- contabile, il legittimo saldo di chiusura del rapporto di conto corrente n.
18350, al 05/11/2015, epurando detto conto corrente, per tutta la sua durata, di quanto indebitamente addebitato e percepito dalla Pt_1
conventa e applicando sui saldi attivi per la correntista (così come rideterminati con i criteri di cui sopra) gli interessi nella misura indicata dall'art. 117, comma 7, lett. a) del D.Lgs n. 385/1993;
8) in ogni caso, dichiarare tenuta e condannare la convenuta
[...]
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, alla restituzione e pagamento in favore di
[...]
della somma di € 952.177,27 o di quel diverso importo, Controparte_1
maggiore o minore, accertato in corso di causa, anche a mezzo di
4 apposita c.t.u., come indebitamente corrisposto dall'attrice alla convenuta per i titoli sopra indicati, applicando inoltre gli interessi sui saldi attivi per la società correntista (così come rideterminati) nella misura indicata dall'art. 117
D.Lgs n. 385/1993, oltre interessi legali di mora al tasso di cui all'art.
1284, comma 4, c.c sulla somma di € 952.177,27 ovvero sul diverso importo accertato, dalla data della messa in mora (30.06.2021) ovvero, in subordine dalla data della domanda giudiziale, e sino al saldo effettivo.
Con integrale rifusione delle spese e competenze, anche per la consulenza tecnica di parte, del presente giudizio e della procedura di mediazione”.
In ogni caso
III. Spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio rifusi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 21 dicembre 2021,
[...]
conveniva, davanti al Tribunale di Treviso, Controparte_1 [...]
sostenendo di avere intrattenuto con la BA, Parte_1
dall'accensione anteriore al 1997 all'estinzione avvenuta il 5 novembre
2015, il conto corrente n. 18350 (al quale erano collegati i rapporti n.
282685, n. 282684, n. 280004 e n. 282588, tutti regolati sul conto corrente n. 18350), nel quale erano stati compiuti addebiti illegittimi per spese, commissioni, interessi ultralegali e anatocistici.
L'attrice chiedeva la condanna della convenuta alla restituzione dell'indebito, che indicava in complessivi Euro 952.177,27.
Si costituiva in giudizio eccependo la Parte_1
decadenza ex art. 1832 c.c. dell'attrice dal diritto di contestare il contenuto degli estratti conto, nonché la prescrizione della pretesa restitutoria, e negando di avere compiuto addebiti illegittimi.
5 Disposta ed espletata c.t.u. contabile, il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 146/2024, depositata il 24 gennaio 2024, accoglieva la domanda attorea, condannando la BA a restituire a Controparte_1
la somma di Euro 923.967,71, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284,
4° co., c.c. “dalla domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo”.
Il giudice, respinta l'eccezione di decadenza, rilevava che l'attrice, fin dall'atto introduttivo del giudizio, aveva dedotto l'inesistenza di pattuizioni scritte, sicché non si poteva pretendere che producesse in causa un contratto di cui negava l'esistenza. Respingeva poi l'eccezione di decadenza ex art. 1832 c.c. e riteneva che tutte le rimesse avessero avuto natura ripristinatoria, con la conseguenza che non aveva operato la prescrizione. Quindi, sulla scorta delle risultanze della relazione del consulente tecnico d'ufficio, rideterminava il saldo di chiusura del conto corrente e condannava la BA alla restituzione dell'indebito.
Con atto di citazione notificato l'11 marzo 2024, Parte_1
proponeva appello, formulando i seguenti motivi
[...]
d'impugnazione: 1) il giudice aveva violato il disposto dell'art. 117 t.u.b.
e dell'art. 2697 c.c., in quanto l'attrice, che pur aveva richiesto alla BA copia del contratto (non consegnata “perché si trattava di documentazione già a suo tempo consegnata ai sensi dell'art. 117 tub”), non aveva assolto l'onere della prova, producendo in causa il documento contrattuale, pur esistente;
2) il giudice aveva erroneamente ritenuto che tutte le rimesse fosse ripristinatorie, affermando l'esistenza di un c.d. “fido mobile”, in aggiunta al fido di cassa, e considerando il “castelletto Ri. alla CP_4
stregua di un contratto di apertura di credito. affermava di riproporre le domande ed Parte_1
eccezioni svolte nel corso del giudizio di primo grado e chiedeva che, in riforma dell'impugnata sentenza, fosse respinta la domanda di
[...]
con la condanna dell'appellata a restituire la somma Controparte_1
6 di denaro, già percepita, di Euro 1.164.943,05, da maggiorarsi degli interessi ex art. 1284, 4° co., c.c. dal 15 febbraio 2024 al soddisfo.
Si costituiva nel giudizio di appello Controparte_1
chiedendo che l'impugnazione della BA fosse rigettata e, in subordine, riproponendo la sua iniziale domanda di condanna restitutoria, quantificata in Euro 952.177,27, oltre interessi ex art. 1284, 4° co., c.c.
L'appellata ribadiva che non esisteva un valido contratto di apertura del conto corrente e che l'accertamento tecnico aveva fornito prova dell'esistenza di un “fido mobile”, che si aggiungeva al “fido di cassa”.
Tale ulteriore affidamento si poteva desumere dal diverso tasso applicato e dall'indicazione di una “disponibilità aggiuntiva correlata alla presentazione di portafoglio”.
Con ordinanza 28 giugno 2024, venivano fissati i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Le parti precisavano le conclusioni, sopra trascritte, nel termine concesso.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 30 ottobre 2025, sostituita da trattazione scritta.
1. Il primo motivo d'impugnazione di è Parte_1
manifestamente infondato.
Già nell'atto di citazione datato 17 dicembre 2021, che introdusse il giudizio, dedusse la mancanza di contratti Controparte_1
scritti che regolassero i rapporti intrattenuti con Parte_1
[...]
Contr Nel suddetto atto si può leggere: “ non è in possesso di alcun contratto afferente ai rapporti intrattenuti con NL. Pertanto, prima di instaurare il presente giudizio, con lettera di diffida e costituzione in mora del 30.06.2021, ha chiesto a NL di consegnare, ai sensi dell'art. 119
d.lgs. 285/1993, copia dei contratti e dei documenti di sintesi, e, in generale, ogni documento contenente la pattuizione delle condizioni
7 economiche addebitate (all. 3). Con lettera del 13 agosto 2021, NL rispondeva contestando la sussistenza di qualsivoglia illegittimità o irregolarità nella gestione dei rapporti contrattuali e specificando che, per i rapporti di anticipo, “non era necessario, secondo la normativa vigente, che fosse redatto in forma scritta un contratto, perché il rapporto era disciplinato, quale servizio accessorio, dal contratto “quadro” del conto corrente” e, “per quanto riguarda i contratti originari, gli stessi sono stati consegnati, ai sensi dell'art. 117 del T.U.B. al momento della stipula e sono già in possesso della sua assistita” (all. 44). NL non ha, dunque, consegnato copia di alcun contratto. Allo stato risulta, dunque, la totale assenza di previsioni contrattuali che regolamentino i rapporti BAri dedotti nel presente giudizio”.
A fronte di tale allegazione, non spettava all'attrice fornire la prova negativa, ossia della non conclusione di contratti in forma scritta, bensì alla BA convenuta dimostrare che le condizioni economiche dei rapporti erano state concordate per iscritto (cfr., tra le ultime, Cass. civ. 4 febbraio 2025, n. 2714, la quale, richiamando la motivazione di Cass. civ.
n. 6480/2021, ha ribadito che “Allorché il correntista agisca per la ripetizione dell'indebito nei confronti della BA, lamentando l'illiceità degli incameramenti dalla stessa effettuati in esecuzione delle illegittime pattuizione recate dal regolamento negoziale, è tenuto ad assolvere, secondo le regole canoniche della condictio indebiti,
l'onere della prova sia dell'avvenuto pagamento che della mancanza di causa debendi, di talché in difetto dell'una o dell'altra condizione o di entrambe la domanda non può trovare accoglimento" (tra le innumerevoli
a mero titolo di esempio Cass. n. 16521/2024). E tuttavia, "tale principio, di carattere generale, sempre operante ove si faccia questione di un contratto pacificamente concluso per iscritto, si presta ad essere diversamente modulato con riferimento a due particolari ipotesi,
8 entrambe collegate a un'allegazione attorea circa la conclusione del contratto verbis tantum o per fatti concludenti. È possibile che quest'ultima allegazione sia incontroversa tra le parti, e allora il giudice deve dare senz'altro atto dell'integrale nullità del negozio e, quindi, anche dell'assenza di clausole che giustifichino l'applicazione degli interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto. Ma è possibile, pure, che la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta sia contrastata dalla BA (che quindi sostenga la valida conclusione, in quella forma, del negozio): e in tale seconda ipotesi non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla BA convenuta di darne positivo riscontro”).
Invero, nella specie, neppure contestò Parte_1
specificatamente la circostanza, limitandosi a sostenere che “Il rapporto n.
18350 è regolato da un valido contratto di conto corrente. La BA ha sempre applicato i tassi creditori e debitori convenuti con la cliente ed ha addebitato le spese e commissioni previste e convenute. Oggi, a distanza di circa sette anni dalla chiusura del conto, la società attrice sostiene, in modo contraddittorio e senza avere mai sollevato contestazioni nel lungo corso del rapporto contrattuale, la nullità relativa di alcune clausole contrattuali. È onere dell'attore descrivere compiutamente il contenuto delle clausole contrattuali delle quali chiede la nullità ed è sempre suo onere produrre in atti la copia del contratto di conto corrente che contiene tali clausole” (pag. 12 della comparsa depositata il 4 marzo
2022).
Ora, a parte che non è comprensibile come l'attrice potesse produrre in causa documenti di cui affermava l'inesistenza, la difesa della convenuta, sopra riportata, non si sostanziava nell'affermazione che i contratti fossero
9 stati conclusi per iscritto (in qualche tempo e in qualche luogo imprecisati).
Ne consegue che l'assenza di contratti scritti rappresentava un fatto non bisognoso di prova, acquisito al giudizio ai sensi dell'art. 115, 1° co.,
c.p.c.
2. È invece fondato il secondo motivo d'impugnazione.
Il giudice trevigiano ha ritenuto che, oltre a un fido di cassa, la cui esistenza era stata desunta dalla relazione della consulente tecnica dott.ssa
, fosse desumibile dagli estratti conto l'esistenza di un Persona_1
fido c.d. “mobile”, di consistenza corrispondente al saldo negativo, momento per momento, del conto corrente principale, sul quale erano regolate le anticipazioni. Conseguentemente, ha concluso che tutte le rimesse fossero ripristinatorie, con esclusione della prescrizione.
Il giudice ha così motivato la decisione: “Ciò che distingue tale peculiare linea di credito dalle normali aperture di credito a revoca o a scadenza è la circostanza che detta disponibilità non è predeterminata in misura fissa e invariabile, ma è parametrata a una percentuale dell'ammontare nominale del portafoglio ceduto. Essa
è anche temporanea, perché legata alla scadenza delle fatture o degli effetti compresi nel portafoglio. Analogamente ad una ordinaria apertura di credito, gli interessi sono liquidati e addebitati direttamente sul c/c di corrispondenza, ad un tasso di norma inferiore a quello di un fido per cassa, in ragione della garanzia in senso ampio costituita dalla cessione pro solvendo del portafoglio commerciale. Alla scadenza dell'anticipazione, lo scoperto consentito si riduce di conseguenza e il correntista a quel punto è tenuto a ridurre l'esposizione debitoria, ricorrendo ad altre forme di credito a valere sul medesimo conto corrente (ad es. un ordinario fido per cassa), oppure può ripristinarlo mediante la presentazione di nuovi effetti. Nel caso di specie, come evidenziato dal CTU nella propria relazione, sul conto n. 18350 venivano gestite, in modo promiscuo, sia un fido per cassa, sia un BA / anticipi Parte_2
SBF che, pur non attribuendo alla società la facoltà di disporre con immediatezza di una determinata somma di denaro, si traduceva, in concreto, nella concessione di una disponibilità ulteriore e temporanea, in misura pari all'ammontare delle RI.BA presentate. Parafrasando le considerazioni del CTU, “con tale modalità operativa si
10 generava uno scoperto di c/c che la società utilizzava al tasso SBF concordato nel limite dell'ammontare delle RI.BA. presentate entro il tetto del ” (cfr. pag. Parte_2
20 Relazione). Nello specifico, quindi, la linea di credito in questione creava di fatto, diversamente dagli ordinari conti anticipi, una ulteriore disponibilità per cassa, a nulla rilevando che la cessione degli effetti fosse pro solvendo (ossia avvenisse “salvo buon fine”) in quanto, come correttamente evidenziato dal patrocinio di parte attrice, Co l'operatività del fido parametrato all'ammontare delle RI. non prevedeva, in caso di insoluto, alcuna rettifica retroattiva del saldo, ma, unicamente, l'addebito del relativo importo con data di valuta pari a quella di scadenza dell'effetto e non con valuta retrodatata alla data di presentazione. Che poi il conto corrente n. 18350 fosse sistematicamente assistito, oltre che dal suddetto fido per portafoglio ri.ba. / s.b.f., anche da una ordinaria apertura di credito “per cassa”, lo si evince chiaramente dalle diverse “comunicazione fidi” trasmesse dalla BA alla correntista nella vigenza del rapporto (cfr. doc. 9 e 10 fasc. parte attrice) nonché dalle segnalazioni periodiche alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia, le quali danno evidenza di
“rischi a revoca” per un accordato di € 50.000,00, oltre ai rischi a scadenza per €
600.000,00 e agli “autoliquidanti” per € 2.000.000,00 (cfr. doc. 11 A e 11 B fasc. parte attrice). In ragione delle considerazioni appena esposte e recependo e facendo propria la seconda ipotesi di verifica delle rimesse prescritte elaborate dal CTU nella propria relazione, deve pertanto escludersi l'esistenza di rimesse solutorie ultradecennali e, come tali, non più ripetibili”.
Tale motivazione non è condivisibile.
Il c.t.u. ebbe a sviluppare due ipotesi. Con la prima considerò “quale importo del fido il solo ammontare del fido cassa”; con la seconda, considerò “l'ipotesi del cd. fido mobile considerando quale importo del fido la sommatoria del fido cassa e dei ”. Parte_3
Il giudice ha aderito alla seconda ipotesi, sebbene l'esistenza di un fido c.d. “mobile” non fosse provata.
A differenza di quanto si legge in motivazione, il consulente tecnico non ha sostenuto che vi era prova di un fido c.d. mobile. La dott.ssa Per_1
si limitò a formulare l'ipotesi, descrivendo l'operatività del conto: “A valere su tale c/c era operativo un castelletto che non Controparte_6
11 attribuiva alla società la facoltà di disporre con immediatezza di una determinata somma di denaro, ma era solo fonte, per l'istituto di credito, dell'obbligo di accettazione per lo sconto, entro un predeterminato ammontare, dei titoli che l'affiliato presentava per l'anticipazione. In concreto, la concedeva temporaneamente una disponibilità alla Pt_1
società, entro il limite massimo del castelletto, in misura pari all'ammontare delle RI.BA. presentate;
tale credito si autoliquidava alla scadenza delle RI.BA. con il relativo accredito in conto. A differenza dell'utilizzo di un conto anticipi dedicato, con tale modalità operativa si generava uno scoperto di c/c che la società utilizzava al tasso SBF concordato nel limite dell'ammontare delle RI.BA. presentate entro il tetto del castelletto” (pag. 20 della relazione depositata il 18 luglio 2023).
È vero che gli affidamenti possono essere provati per presunzioni, purché però queste siano gravi, precise e concordanti (art. 2729, 1° co., c.c.).
Nella specie, la prova di una linea di credito ulteriore rispetto a quella del conto corrente, ossia pari all'ammontare di tutte le fatture anticipate dalla non sussiste. Pt_1
Quella che l'appellata indica come “disponibilità aggiuntiva correlata alle presentazioni di portafoglio” altro non è che il limite di valore entro il quale la BA consentiva le anticipazioni su fatture o ri.ba., ossia il c.d.
“castelletto”.
Poiché la BA acquistava pro solvendo i crediti delle fatture anticipate, non faceva ulteriore credito a la Controparte_1
contropartita delle anticipazioni era rappresentata dall'acquisto dei crediti verso i clienti della correntista.
È connaturato a tutte le operazioni di sconto/anticipazione lo sfasamento tra l'impiego delle somme di denaro accordate dalla BA e l'incasso del credito ceduto. In tale periodo, ossia prima della chiusura dell'operazione,
l'anticipazione produce un interesse passivo, poiché il cliente riceve per
12 l'appunto il denaro prima che la BA ottenga il pagamento del credito.
Appartiene perciò alla fisiologia del rapporto che l'anticipazione sia produttiva di interessi passivi. Il fatto che il relativo tasso fosse diverso da quello applicato per il fido di cassa, lungi dal dimostrare un ampliamento dell'apertura di credito, conferma che si trattava di un diverso rapporto negoziale.
Invero, il fido di cassa era molto inferiore al limite di utilizzo del e il tasso d'interesse previsto per il primo era sempre superiore Parte_2
al tasso d'interesse dell'anticipazione (proprio perché l'anticipazione era, per la BA, più sicura, avendo acquisito il credito della cliente). Se la BA avesse concesso un ulteriore fido, pari addirittura al limite del
, sarebbe stato verosimilmente richiesto un tasso d'interesse più Parte_2
elevato rispetto a quello del fido di cassa (se non altro perché aumentava sensibilmente l'esposizione debitoria e con essa il rischio d'insolvenza della correntista).
Altresì inconferente l'unico elemento presuntivo valorizzato dal
Tribunale, ossia il fatto che, in caso di insoluto del titolo, “l'addebito del relativo importo [avveniva] con data di valuta pari a quella di scadenza dell'effetto e non con valuta retrodatata alla data di presentazione”.
Ora, a parte il rilievo che tale circostanza porterebbe al più ad ipotizzare che la BA, in presenza di insoluti, facesse credito alla cliente, non esigendo immediatamente la restituzione di quanto anticipato, e non certamente che vi fosse un affidamento pari al limite di , il quale Parte_2
indicava solamente l'ammontare dei titoli che la BA era disponibile a
“scontare”, si osserva che la BA non aveva necessità di retrodatare la valuta, perché l'utilizzo del denaro anticipato era già stato compensato da commissioni e interessi.
La Suprema Corte ha più volte precisato che le anticipazioni, mediante il sistema del c.d. castelletto di sconto, non devono confondersi con
13 l'apertura di credito, con la conseguenza che il limite del non si Parte_2
cumula con l'apertura di credito e, superato il limite del fido di conto corrente, le rimesse effettuate per coprire lo scoperto sono da ritenersi di carattere solutorio (v., ad esempio, Cass. civ., sent., 24 gennaio 2019, n.
7195, depositata il 13 marzo 2019).
Dunque, la sommatoria tra apertura di credito e castelletto di sconto, che andrebbe ad individuare un affidamento complessivo, è errata.
Con ciò non s'intende escludere la possibilità che la BA conceda credito alla cliente con riferimento al debito sorto a causa degli insoluti dei titoli anticipati, che non sia stata in grado d'incassare. Si tratta, tuttavia, di una situazione diversa dall'ipotizzata esistenza di un fido c.d.
“mobile”, coincidente con il limite del , che il Tribunale ha Parte_2
sommato all'apertura di credito “per cassa”, di cui vi è prova (non documentale, ma comunque presentiva).
Rimane però il fatto che di un tale ipotetico affidamento (pari all'ammontare delle anticipazioni rimaste insolute e addebitate in conto) non vi è dimostrazione, neppure presuntiva, non essendo all'uopo sufficiente il fatto che la BA non chiedesse immediatamente la restituzione di quanto anticipato e che il relativo importo andasse ad accrescerne il saldo negativo del conto, superando il limite dell'affidamento concesso.
Ciò poteva essere tollerato dalla BA, senza assunzione di un impegno ad ampliare l'affidamento di dell'ammontare di volta in volta Pt_4
corrispondente alle anticipazioni di titoli rimasti insoluti (in tal senso, v. anche Cass. civ., ord., 13 gennaio 2022, n. 926, la quale esclude che un'apertura di credito ad importo variabile sia compatibile con anticipazioni fatte con clausola “salvo buon fine”, poiché la messa a disposizione della somma di denaro, pari all'ammontare dell'insoluto,
14 avviene mediante una valutazione compiuta dalla BA ex post, il che è in contrasto con il disposto dell'art. 1842 c.c.).
Gli estratti conto non menzionano l'esistenza di un affidamento c.d.
“mobile”.
Non vi sono, tra i documenti prodotti in causa, comunicazioni di rinnovo di linee di credito connesse alle anticipazioni o di modifica delle stesse.
Non vi sono richieste della cliente alla BA di ampliamento di un credito connesso alle anticipazioni.
Deve poi evidenziarsi che l'esistenza di un c.d. fido “mobile” non ha trovato riscontro nelle segnalazioni compiute presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia.
La circostanza, pur riferita dalla consulente – la quale precisò che la seconda ipotesi (esistenza di un fido pari alla somma del fido cassa e del consisteva nel considerare non “l'importo dell'accordato Parte_5
risultante dalla Centrale Rischi”, ma l'ammontare complessivo delle presentazioni salvo buon fine (pag. 20 della relazione, punto 7.2) – è stata ignorata dal Tribunale.
In sintesi, escluso che le anticipazioni compiute entro un limite massimo indicato dalla BA (c.d. castelletto di sconto) rappresentino un'apertura di credito, non vi è neppure prova di un affidamento corrispondente all'ammontare delle fatture anticipate e rimaste insolute.
Ne consegue che una parte delle rimesse aveva natura solutoria e il diritto alla loro ripetizione si è estinto per decorso del termine ordinario di prescrizione.
3. La riproposizione, da parte di “delle Parte_1
domande ed eccezioni svolte nel giudizio di primo grado” (pag. 22 dell'atto di citazione in appello) è inammissibile.
Trattasi dell'eccezione di decadenza dell'attrice del “diritto di impugnare gli estratti conto ai sensi dell'art. 1832 c.c.” e dell'eccezione
15 d'irrepetibilità di quanto corrisposto in adempimento di obbligazioni naturali, già respinte dal Tribunale di Treviso con espressa motivazione
(“Preliminarmente, quanto all'eccepita decadenza dal diritto di contestare le risultanze degli estratti conto, è sufficiente ricordare il pacifico orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità secondo il quale la decadenza ex art. 1832
c.c. riguarda unicamente le contestazioni di natura contabile relative alle singole annotazioni, ma non opera rispetto alle censure di nullità o di inefficacia delle pattuizioni contrattuali in forza delle quali dette annotazioni sono state effettuate.
Parimenti infondata è l'ulteriore eccezione di irripetibilità degli interessi in misura ultralegale in quanto corrisposti nel preteso adempimento di una obbligazione naturale. La più avveduta giurisprudenza di legittimità circoscrive infatti l'ambito di operatività della soluti retentio ex art. 2034 c.c. alla sola ipotesi in cui tali interessi siano comunque pagati in forza di una puntuale pattuizione tra creditore e debitore che ne determini anche la misura, dovendosi altrimenti escludere che possa configurarsi un generale dovere morale e sociale che ne giustifichi la corresponsione, con la conseguenza che “devono essere ritenuti ripetibili gli interessi ultralegali addebitati da una BA sul conto corrente del cliente per sua esclusiva iniziativa e senza alcuna autorizzazione da parte del cliente medesimo” [cfr. Cass. Civ., Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 30114 del 14/12/2017]”).
A fronte del rigetto, era onerata di Parte_1
formulare motivi d'impugnazione relativi alle predette statuizioni, non essendo sufficiente la mera riproposizione delle eccezioni, non accompagnata da alcuna censura rivolta alla decisione assunta dal
Tribunale di Treviso.
Parimenti è inammissibile la riproposizione, da parte dell'appellata, “in subordine” al rigetto dell'appello, della domanda originaria, senza la formulazione di motivi d'impugnazione incidentale (relativamente al suo accoglimento parziale da parte del Tribunale, che ha condannato la BA
a restituire un importo di denaro inferiore a quanto era stato richiesto nelle conclusioni rassegnate) e senza l'esplicitazione di alcuna difesa rimasta assorbita dalla decisione assunta dal primo giudice.
16 4. L'accoglimento del secondo motivo d'impugnazione comporta la rideterminazione in Euro 350.875,75, a credito della correntista, del saldo di chiusura del conto corrente.
Infatti, esclusa l'esistenza di un fido “mobile” relativo alle anticipazioni, occorre recepire la prima ipotesi di calcolo del c.t.u., il quale ha individuato le rimesse di natura solutoria, il cui diritto di ripetizione è estinto per intervenuta prescrizione (individuazione rispetto alla quale né
l'appellante né l'appellata evidenziano errori).
Pertanto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la condanna restitutoria dev'essere limitata a detto importo, anziché alla maggiore somma di Euro 923.967,71.
Sul suddetto credito capitale di sono dovuti, Controparte_1
dalla data della domanda al soddisfo, gli interessi al saggio indicato dall'art. 1284, 4° co., c.c., come stabilito dal Tribunale con statuizione che non è oggetto d'impugnazione.
Poiché il 15 febbraio 2024, in esecuzione dell'impugnata sentenza, provvisoriamente esecutiva, ha Parte_1
corrisposto a la somma di Euro 1.164.943,05 Controparte_1
(pagamento documentato in causa), l'appellante ha diritto alla restituzione della differenza tra quanto pagato e l'importo di Euro 350.875,75, quest'ultimo maggiorato degli interessi ex art. 1284, 4° co., c.c. dal 21 dicembre 2021 al 15 febbraio 2024.
Sul credito restitutorio sono dovuti gli interessi al saggio legale, di cui all'art. 1284, 1° co., c.c., dal 16 febbraio 2024 alla data dell'effettiva restituzione (non è applicabile alla domanda restitutoria dell'appellante il
4° co. dell'art. 1284 c.c., la cui ratio deflattiva del contenzioso è incompatibile con il fatto che l'appellata ha ricevuto il pagamento in esecuzione della sentenza pronunciata dal Tribunale, il che legittima il trattenimento del denaro fintanto che il titolo non sia stato rimosso).
17 5. Le spese processuali devono essere regolate nuovamente in conseguenza del parziale accoglimento dell'appello principale.
In considerazione dell'esito complessivo della controversia, le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio sono per un terzo compensate e per i rimanenti due terzi devono essere rifuse all'appellata dalla BA appellante principale.
Le spese sono liquidate, per l'intero, come in dispositivo, riconoscendo un compenso compreso tra i parametri minimi e quelli medi previsti dal d.m.
n. 147/2022, per le cause di valore compreso tra Euro 520.001 ed Euro
1.000.000.
Tenuto conto del ridimensionamento del credito restitutorio, rispetto alla pretesa esercitata dall'attrice, le spese di c.t.u., come liquidate dal
Tribunale di Treviso, sono poste per un terzo a carico dell'appellata e per due terzi a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo l'appello civile n. 417/2024 r.g.a. promosso con atto di citazione da (appellante) nei confronti Parte_1
di (appellata), ogni contraria domanda ed Controparte_1
eccezione disattesa, così ha deciso:
1) in parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza n. 146/2024 pronunciata dal Tribunale di Treviso, condanna a corrispondere a Parte_1
anziché il maggiore importo indicato Controparte_1
nella sentenza impugnata, la somma di Euro 350.875,75, maggiorato degli interessi ex art. 1284, 4° co., c.c. dal 21 dicembre 2021 al 15 febbraio 2024;
2) rigetta nel resto l'appello;
18 3) dichiara tenuta e condanna a restituire Controparte_1
a la differenza tra l'importo di Parte_1
Euro 1.164.943,05 e l'importo indicato al punto 1 del presente dispositivo: differenza da maggiorarsi degli interessi al saggio indicato dall'art. 1284, 1° co., c.c. dal 16 febbraio 2024 alla data dell'effettiva restituzione;
4) condanna a a rifondere a Parte_1 [...]
due terzi delle spese processuali, che liquida per Controparte_1
intero come segue: per il primo grado di giudizio in Euro 24.000 per compensi, in Euro 1.713,00 per anticipazioni e in Euro 12.688,00 per esborsi (compenso del c.t.p.), oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
per il giudizio di appello in Euro 20.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
compensa le spese processuali per il rimanente terzo;
5) pone le spese di c.t.u., come già liquidate dal Tribunale di Treviso, a carico dell'appellante per due terzi e a carico dell'appellata per un terzo.
Venezia, 31 ottobre 2025.
Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il Consigliere est.
(dott. Alessandro Rizzieri)
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile composta da: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel. dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in appello con atto di citazione da con sede in Roma (c.f. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa P.IVA_1
dall'avv. Federica Tramarollo e domiciliata in Venezia presso lo studio del difensore
(appellante)
nei confronti di
1 con sede in Susegana (Tv) (c.f. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante , P.IVA_2 Controparte_2
difesa dall'avv. Enrico Gentile e dall'avv. Marica Chiara Marchiori, domiciliata in Padova presso i difensori
(appellata)
sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello, riformare l'impugnata sentenza
n.146/2024 pubblicata in data 24 gennaio 2024 e notificata in data 9 febbraio 2024, pronunciata dal Tribunale di Treviso, nella persona del
Giudice Unico, Dott. Andrea Valerio Cambi, all'esito del procedimento n.
7998/2021 R.G., per tutti i motivi esposti nell'atto di citazione in appello
e:
1) dichiarare prescritte, per i fatti e le ragioni esposte in narrativa, tutte le domande di ripetizione e di condanna proposte da
[...]
Dichiararsi altresì decaduta la medesima società dal Controparte_1
diritto di impugnare gli estratti conto ai sensi dell'art. 1832 c.c.;
2) respingere ogni domanda proposta da Controparte_1
perché infondata e non provata. In ogni caso rigettare le richieste di ripetizione delle rimesse contestate in quanto adempimenti di obbligazioni naturali;
3) per l'effetto condannare in persona del Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, alla restituzione di quanto percepito in ragione della sentenza di primo grado, pari ad € 1.164.943,05, oltre interessi legali ai sensi del quarto comma dell'art. 1284 c.c. dalla data del pagamento (15 febbraio 2024) al soddisfo;
2 4) con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
per l'appellata:
In via principale
I. Rigettarsi l'impugnazione proposta, con integrale conferma della sentenza impugnata.
In via subordinata
II. Si ripropongono le conclusioni già precisate in primo grado:
“voglia il Giudice adito, ogni diversa e contraria istanza disattesa,
1) dichiarare la nullità e comunque la invalidità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori passivi e comunque della pratica anatocistica, con riferimento al conto corrente n.18350 ed ai rapporti al medesimo collegati nn. 282685, 282684, 280004, 282588, intrattenuti presso dalla data di Parte_1
accensione sino a quella della sua estinzione (05/11/2015);
2) dichiarare, con riferimento al rapporto di conto corrente n. 18350, la nullità della clausola e comunque l'illegittimità della applicazione di tassi di interesse debitori in misura eccedente la soglia usura;
3) dichiarare, con riferimento al rapporto di conto corrente n.18350 ed ai rapporti al medesimo collegati nn. 282685, 282684, 280004, 282588, la nullità della clausola e comunque l'illegittimità della applicazione di tassi di interesse debitori in misura superiore al tasso legale;
4) dichiarare, inoltre, con riferimento al rapporto di conto corrente n.
18350 ed ai rapporti al medesimo collegati nn. 282685, 282684, 280004,
282588, la nullità e comunque l'illegittimità dell'applicazione della commissione di massimo scoperto, della commissione sull'affidamento e della commissione di istruttoria veloce, di commissioni per operazioni in mancanza di fondi e di ogni altra commissione non validamente pattuita;
3 5) dichiarare, inoltre, con riferimento al rapporto di conto corrente n.
18350 ed ai rapporti al medesimo collegati nn. 282685, 282684, 280004,
282588, la nullità e comunque l'illegittimità dell'applicazione di spese trimestrali non pattuite;
6) dichiarare, inoltre, con riferimento al rapporto di conto corrente n.
18350 ed ai rapporti al medesimo collegati nn. 282685, 282684, 280004,
282588, la nullità e comunque l'illegittimità dell'applicazione nel corso di rapporto di competenze e spese non pattuite (spese e competenze sulle anticipazioni e presentazioni effetti sbf, anche ad accredito immediato, su effetti impagati, su effetti insoluti, su effetti richiamati, spese di affidamento, di certificazione bilanci, di esecuzione bonifici, di invio estratti e comunicazioni, spese postali, commissioni per mancanza disponibilità fondi ed altre spese e commissioni variamente denominate);
7) conseguentemente dichiarare, con riferimento al rapporto di conto corrente n. 18350 ed ai rapporti al medesimo collegati nn. 282685,
282684, 280004, 282588, la illegittimità degli addebiti effettuati dalla BA per i titoli indicati ai punti che precedono, ovvero comunque indicati in citazione, e rideterminare, anche a mezzo di c.t.u. tecnico- contabile, il legittimo saldo di chiusura del rapporto di conto corrente n.
18350, al 05/11/2015, epurando detto conto corrente, per tutta la sua durata, di quanto indebitamente addebitato e percepito dalla Pt_1
conventa e applicando sui saldi attivi per la correntista (così come rideterminati con i criteri di cui sopra) gli interessi nella misura indicata dall'art. 117, comma 7, lett. a) del D.Lgs n. 385/1993;
8) in ogni caso, dichiarare tenuta e condannare la convenuta
[...]
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, alla restituzione e pagamento in favore di
[...]
della somma di € 952.177,27 o di quel diverso importo, Controparte_1
maggiore o minore, accertato in corso di causa, anche a mezzo di
4 apposita c.t.u., come indebitamente corrisposto dall'attrice alla convenuta per i titoli sopra indicati, applicando inoltre gli interessi sui saldi attivi per la società correntista (così come rideterminati) nella misura indicata dall'art. 117
D.Lgs n. 385/1993, oltre interessi legali di mora al tasso di cui all'art.
1284, comma 4, c.c sulla somma di € 952.177,27 ovvero sul diverso importo accertato, dalla data della messa in mora (30.06.2021) ovvero, in subordine dalla data della domanda giudiziale, e sino al saldo effettivo.
Con integrale rifusione delle spese e competenze, anche per la consulenza tecnica di parte, del presente giudizio e della procedura di mediazione”.
In ogni caso
III. Spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio rifusi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 21 dicembre 2021,
[...]
conveniva, davanti al Tribunale di Treviso, Controparte_1 [...]
sostenendo di avere intrattenuto con la BA, Parte_1
dall'accensione anteriore al 1997 all'estinzione avvenuta il 5 novembre
2015, il conto corrente n. 18350 (al quale erano collegati i rapporti n.
282685, n. 282684, n. 280004 e n. 282588, tutti regolati sul conto corrente n. 18350), nel quale erano stati compiuti addebiti illegittimi per spese, commissioni, interessi ultralegali e anatocistici.
L'attrice chiedeva la condanna della convenuta alla restituzione dell'indebito, che indicava in complessivi Euro 952.177,27.
Si costituiva in giudizio eccependo la Parte_1
decadenza ex art. 1832 c.c. dell'attrice dal diritto di contestare il contenuto degli estratti conto, nonché la prescrizione della pretesa restitutoria, e negando di avere compiuto addebiti illegittimi.
5 Disposta ed espletata c.t.u. contabile, il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 146/2024, depositata il 24 gennaio 2024, accoglieva la domanda attorea, condannando la BA a restituire a Controparte_1
la somma di Euro 923.967,71, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284,
4° co., c.c. “dalla domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo”.
Il giudice, respinta l'eccezione di decadenza, rilevava che l'attrice, fin dall'atto introduttivo del giudizio, aveva dedotto l'inesistenza di pattuizioni scritte, sicché non si poteva pretendere che producesse in causa un contratto di cui negava l'esistenza. Respingeva poi l'eccezione di decadenza ex art. 1832 c.c. e riteneva che tutte le rimesse avessero avuto natura ripristinatoria, con la conseguenza che non aveva operato la prescrizione. Quindi, sulla scorta delle risultanze della relazione del consulente tecnico d'ufficio, rideterminava il saldo di chiusura del conto corrente e condannava la BA alla restituzione dell'indebito.
Con atto di citazione notificato l'11 marzo 2024, Parte_1
proponeva appello, formulando i seguenti motivi
[...]
d'impugnazione: 1) il giudice aveva violato il disposto dell'art. 117 t.u.b.
e dell'art. 2697 c.c., in quanto l'attrice, che pur aveva richiesto alla BA copia del contratto (non consegnata “perché si trattava di documentazione già a suo tempo consegnata ai sensi dell'art. 117 tub”), non aveva assolto l'onere della prova, producendo in causa il documento contrattuale, pur esistente;
2) il giudice aveva erroneamente ritenuto che tutte le rimesse fosse ripristinatorie, affermando l'esistenza di un c.d. “fido mobile”, in aggiunta al fido di cassa, e considerando il “castelletto Ri. alla CP_4
stregua di un contratto di apertura di credito. affermava di riproporre le domande ed Parte_1
eccezioni svolte nel corso del giudizio di primo grado e chiedeva che, in riforma dell'impugnata sentenza, fosse respinta la domanda di
[...]
con la condanna dell'appellata a restituire la somma Controparte_1
6 di denaro, già percepita, di Euro 1.164.943,05, da maggiorarsi degli interessi ex art. 1284, 4° co., c.c. dal 15 febbraio 2024 al soddisfo.
Si costituiva nel giudizio di appello Controparte_1
chiedendo che l'impugnazione della BA fosse rigettata e, in subordine, riproponendo la sua iniziale domanda di condanna restitutoria, quantificata in Euro 952.177,27, oltre interessi ex art. 1284, 4° co., c.c.
L'appellata ribadiva che non esisteva un valido contratto di apertura del conto corrente e che l'accertamento tecnico aveva fornito prova dell'esistenza di un “fido mobile”, che si aggiungeva al “fido di cassa”.
Tale ulteriore affidamento si poteva desumere dal diverso tasso applicato e dall'indicazione di una “disponibilità aggiuntiva correlata alla presentazione di portafoglio”.
Con ordinanza 28 giugno 2024, venivano fissati i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Le parti precisavano le conclusioni, sopra trascritte, nel termine concesso.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 30 ottobre 2025, sostituita da trattazione scritta.
1. Il primo motivo d'impugnazione di è Parte_1
manifestamente infondato.
Già nell'atto di citazione datato 17 dicembre 2021, che introdusse il giudizio, dedusse la mancanza di contratti Controparte_1
scritti che regolassero i rapporti intrattenuti con Parte_1
[...]
Contr Nel suddetto atto si può leggere: “ non è in possesso di alcun contratto afferente ai rapporti intrattenuti con NL. Pertanto, prima di instaurare il presente giudizio, con lettera di diffida e costituzione in mora del 30.06.2021, ha chiesto a NL di consegnare, ai sensi dell'art. 119
d.lgs. 285/1993, copia dei contratti e dei documenti di sintesi, e, in generale, ogni documento contenente la pattuizione delle condizioni
7 economiche addebitate (all. 3). Con lettera del 13 agosto 2021, NL rispondeva contestando la sussistenza di qualsivoglia illegittimità o irregolarità nella gestione dei rapporti contrattuali e specificando che, per i rapporti di anticipo, “non era necessario, secondo la normativa vigente, che fosse redatto in forma scritta un contratto, perché il rapporto era disciplinato, quale servizio accessorio, dal contratto “quadro” del conto corrente” e, “per quanto riguarda i contratti originari, gli stessi sono stati consegnati, ai sensi dell'art. 117 del T.U.B. al momento della stipula e sono già in possesso della sua assistita” (all. 44). NL non ha, dunque, consegnato copia di alcun contratto. Allo stato risulta, dunque, la totale assenza di previsioni contrattuali che regolamentino i rapporti BAri dedotti nel presente giudizio”.
A fronte di tale allegazione, non spettava all'attrice fornire la prova negativa, ossia della non conclusione di contratti in forma scritta, bensì alla BA convenuta dimostrare che le condizioni economiche dei rapporti erano state concordate per iscritto (cfr., tra le ultime, Cass. civ. 4 febbraio 2025, n. 2714, la quale, richiamando la motivazione di Cass. civ.
n. 6480/2021, ha ribadito che “Allorché il correntista agisca per la ripetizione dell'indebito nei confronti della BA, lamentando l'illiceità degli incameramenti dalla stessa effettuati in esecuzione delle illegittime pattuizione recate dal regolamento negoziale, è tenuto ad assolvere, secondo le regole canoniche della condictio indebiti,
l'onere della prova sia dell'avvenuto pagamento che della mancanza di causa debendi, di talché in difetto dell'una o dell'altra condizione o di entrambe la domanda non può trovare accoglimento" (tra le innumerevoli
a mero titolo di esempio Cass. n. 16521/2024). E tuttavia, "tale principio, di carattere generale, sempre operante ove si faccia questione di un contratto pacificamente concluso per iscritto, si presta ad essere diversamente modulato con riferimento a due particolari ipotesi,
8 entrambe collegate a un'allegazione attorea circa la conclusione del contratto verbis tantum o per fatti concludenti. È possibile che quest'ultima allegazione sia incontroversa tra le parti, e allora il giudice deve dare senz'altro atto dell'integrale nullità del negozio e, quindi, anche dell'assenza di clausole che giustifichino l'applicazione degli interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto. Ma è possibile, pure, che la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta sia contrastata dalla BA (che quindi sostenga la valida conclusione, in quella forma, del negozio): e in tale seconda ipotesi non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla BA convenuta di darne positivo riscontro”).
Invero, nella specie, neppure contestò Parte_1
specificatamente la circostanza, limitandosi a sostenere che “Il rapporto n.
18350 è regolato da un valido contratto di conto corrente. La BA ha sempre applicato i tassi creditori e debitori convenuti con la cliente ed ha addebitato le spese e commissioni previste e convenute. Oggi, a distanza di circa sette anni dalla chiusura del conto, la società attrice sostiene, in modo contraddittorio e senza avere mai sollevato contestazioni nel lungo corso del rapporto contrattuale, la nullità relativa di alcune clausole contrattuali. È onere dell'attore descrivere compiutamente il contenuto delle clausole contrattuali delle quali chiede la nullità ed è sempre suo onere produrre in atti la copia del contratto di conto corrente che contiene tali clausole” (pag. 12 della comparsa depositata il 4 marzo
2022).
Ora, a parte che non è comprensibile come l'attrice potesse produrre in causa documenti di cui affermava l'inesistenza, la difesa della convenuta, sopra riportata, non si sostanziava nell'affermazione che i contratti fossero
9 stati conclusi per iscritto (in qualche tempo e in qualche luogo imprecisati).
Ne consegue che l'assenza di contratti scritti rappresentava un fatto non bisognoso di prova, acquisito al giudizio ai sensi dell'art. 115, 1° co.,
c.p.c.
2. È invece fondato il secondo motivo d'impugnazione.
Il giudice trevigiano ha ritenuto che, oltre a un fido di cassa, la cui esistenza era stata desunta dalla relazione della consulente tecnica dott.ssa
, fosse desumibile dagli estratti conto l'esistenza di un Persona_1
fido c.d. “mobile”, di consistenza corrispondente al saldo negativo, momento per momento, del conto corrente principale, sul quale erano regolate le anticipazioni. Conseguentemente, ha concluso che tutte le rimesse fossero ripristinatorie, con esclusione della prescrizione.
Il giudice ha così motivato la decisione: “Ciò che distingue tale peculiare linea di credito dalle normali aperture di credito a revoca o a scadenza è la circostanza che detta disponibilità non è predeterminata in misura fissa e invariabile, ma è parametrata a una percentuale dell'ammontare nominale del portafoglio ceduto. Essa
è anche temporanea, perché legata alla scadenza delle fatture o degli effetti compresi nel portafoglio. Analogamente ad una ordinaria apertura di credito, gli interessi sono liquidati e addebitati direttamente sul c/c di corrispondenza, ad un tasso di norma inferiore a quello di un fido per cassa, in ragione della garanzia in senso ampio costituita dalla cessione pro solvendo del portafoglio commerciale. Alla scadenza dell'anticipazione, lo scoperto consentito si riduce di conseguenza e il correntista a quel punto è tenuto a ridurre l'esposizione debitoria, ricorrendo ad altre forme di credito a valere sul medesimo conto corrente (ad es. un ordinario fido per cassa), oppure può ripristinarlo mediante la presentazione di nuovi effetti. Nel caso di specie, come evidenziato dal CTU nella propria relazione, sul conto n. 18350 venivano gestite, in modo promiscuo, sia un fido per cassa, sia un BA / anticipi Parte_2
SBF che, pur non attribuendo alla società la facoltà di disporre con immediatezza di una determinata somma di denaro, si traduceva, in concreto, nella concessione di una disponibilità ulteriore e temporanea, in misura pari all'ammontare delle RI.BA presentate. Parafrasando le considerazioni del CTU, “con tale modalità operativa si
10 generava uno scoperto di c/c che la società utilizzava al tasso SBF concordato nel limite dell'ammontare delle RI.BA. presentate entro il tetto del ” (cfr. pag. Parte_2
20 Relazione). Nello specifico, quindi, la linea di credito in questione creava di fatto, diversamente dagli ordinari conti anticipi, una ulteriore disponibilità per cassa, a nulla rilevando che la cessione degli effetti fosse pro solvendo (ossia avvenisse “salvo buon fine”) in quanto, come correttamente evidenziato dal patrocinio di parte attrice, Co l'operatività del fido parametrato all'ammontare delle RI. non prevedeva, in caso di insoluto, alcuna rettifica retroattiva del saldo, ma, unicamente, l'addebito del relativo importo con data di valuta pari a quella di scadenza dell'effetto e non con valuta retrodatata alla data di presentazione. Che poi il conto corrente n. 18350 fosse sistematicamente assistito, oltre che dal suddetto fido per portafoglio ri.ba. / s.b.f., anche da una ordinaria apertura di credito “per cassa”, lo si evince chiaramente dalle diverse “comunicazione fidi” trasmesse dalla BA alla correntista nella vigenza del rapporto (cfr. doc. 9 e 10 fasc. parte attrice) nonché dalle segnalazioni periodiche alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia, le quali danno evidenza di
“rischi a revoca” per un accordato di € 50.000,00, oltre ai rischi a scadenza per €
600.000,00 e agli “autoliquidanti” per € 2.000.000,00 (cfr. doc. 11 A e 11 B fasc. parte attrice). In ragione delle considerazioni appena esposte e recependo e facendo propria la seconda ipotesi di verifica delle rimesse prescritte elaborate dal CTU nella propria relazione, deve pertanto escludersi l'esistenza di rimesse solutorie ultradecennali e, come tali, non più ripetibili”.
Tale motivazione non è condivisibile.
Il c.t.u. ebbe a sviluppare due ipotesi. Con la prima considerò “quale importo del fido il solo ammontare del fido cassa”; con la seconda, considerò “l'ipotesi del cd. fido mobile considerando quale importo del fido la sommatoria del fido cassa e dei ”. Parte_3
Il giudice ha aderito alla seconda ipotesi, sebbene l'esistenza di un fido c.d. “mobile” non fosse provata.
A differenza di quanto si legge in motivazione, il consulente tecnico non ha sostenuto che vi era prova di un fido c.d. mobile. La dott.ssa Per_1
si limitò a formulare l'ipotesi, descrivendo l'operatività del conto: “A valere su tale c/c era operativo un castelletto che non Controparte_6
11 attribuiva alla società la facoltà di disporre con immediatezza di una determinata somma di denaro, ma era solo fonte, per l'istituto di credito, dell'obbligo di accettazione per lo sconto, entro un predeterminato ammontare, dei titoli che l'affiliato presentava per l'anticipazione. In concreto, la concedeva temporaneamente una disponibilità alla Pt_1
società, entro il limite massimo del castelletto, in misura pari all'ammontare delle RI.BA. presentate;
tale credito si autoliquidava alla scadenza delle RI.BA. con il relativo accredito in conto. A differenza dell'utilizzo di un conto anticipi dedicato, con tale modalità operativa si generava uno scoperto di c/c che la società utilizzava al tasso SBF concordato nel limite dell'ammontare delle RI.BA. presentate entro il tetto del castelletto” (pag. 20 della relazione depositata il 18 luglio 2023).
È vero che gli affidamenti possono essere provati per presunzioni, purché però queste siano gravi, precise e concordanti (art. 2729, 1° co., c.c.).
Nella specie, la prova di una linea di credito ulteriore rispetto a quella del conto corrente, ossia pari all'ammontare di tutte le fatture anticipate dalla non sussiste. Pt_1
Quella che l'appellata indica come “disponibilità aggiuntiva correlata alle presentazioni di portafoglio” altro non è che il limite di valore entro il quale la BA consentiva le anticipazioni su fatture o ri.ba., ossia il c.d.
“castelletto”.
Poiché la BA acquistava pro solvendo i crediti delle fatture anticipate, non faceva ulteriore credito a la Controparte_1
contropartita delle anticipazioni era rappresentata dall'acquisto dei crediti verso i clienti della correntista.
È connaturato a tutte le operazioni di sconto/anticipazione lo sfasamento tra l'impiego delle somme di denaro accordate dalla BA e l'incasso del credito ceduto. In tale periodo, ossia prima della chiusura dell'operazione,
l'anticipazione produce un interesse passivo, poiché il cliente riceve per
12 l'appunto il denaro prima che la BA ottenga il pagamento del credito.
Appartiene perciò alla fisiologia del rapporto che l'anticipazione sia produttiva di interessi passivi. Il fatto che il relativo tasso fosse diverso da quello applicato per il fido di cassa, lungi dal dimostrare un ampliamento dell'apertura di credito, conferma che si trattava di un diverso rapporto negoziale.
Invero, il fido di cassa era molto inferiore al limite di utilizzo del e il tasso d'interesse previsto per il primo era sempre superiore Parte_2
al tasso d'interesse dell'anticipazione (proprio perché l'anticipazione era, per la BA, più sicura, avendo acquisito il credito della cliente). Se la BA avesse concesso un ulteriore fido, pari addirittura al limite del
, sarebbe stato verosimilmente richiesto un tasso d'interesse più Parte_2
elevato rispetto a quello del fido di cassa (se non altro perché aumentava sensibilmente l'esposizione debitoria e con essa il rischio d'insolvenza della correntista).
Altresì inconferente l'unico elemento presuntivo valorizzato dal
Tribunale, ossia il fatto che, in caso di insoluto del titolo, “l'addebito del relativo importo [avveniva] con data di valuta pari a quella di scadenza dell'effetto e non con valuta retrodatata alla data di presentazione”.
Ora, a parte il rilievo che tale circostanza porterebbe al più ad ipotizzare che la BA, in presenza di insoluti, facesse credito alla cliente, non esigendo immediatamente la restituzione di quanto anticipato, e non certamente che vi fosse un affidamento pari al limite di , il quale Parte_2
indicava solamente l'ammontare dei titoli che la BA era disponibile a
“scontare”, si osserva che la BA non aveva necessità di retrodatare la valuta, perché l'utilizzo del denaro anticipato era già stato compensato da commissioni e interessi.
La Suprema Corte ha più volte precisato che le anticipazioni, mediante il sistema del c.d. castelletto di sconto, non devono confondersi con
13 l'apertura di credito, con la conseguenza che il limite del non si Parte_2
cumula con l'apertura di credito e, superato il limite del fido di conto corrente, le rimesse effettuate per coprire lo scoperto sono da ritenersi di carattere solutorio (v., ad esempio, Cass. civ., sent., 24 gennaio 2019, n.
7195, depositata il 13 marzo 2019).
Dunque, la sommatoria tra apertura di credito e castelletto di sconto, che andrebbe ad individuare un affidamento complessivo, è errata.
Con ciò non s'intende escludere la possibilità che la BA conceda credito alla cliente con riferimento al debito sorto a causa degli insoluti dei titoli anticipati, che non sia stata in grado d'incassare. Si tratta, tuttavia, di una situazione diversa dall'ipotizzata esistenza di un fido c.d.
“mobile”, coincidente con il limite del , che il Tribunale ha Parte_2
sommato all'apertura di credito “per cassa”, di cui vi è prova (non documentale, ma comunque presentiva).
Rimane però il fatto che di un tale ipotetico affidamento (pari all'ammontare delle anticipazioni rimaste insolute e addebitate in conto) non vi è dimostrazione, neppure presuntiva, non essendo all'uopo sufficiente il fatto che la BA non chiedesse immediatamente la restituzione di quanto anticipato e che il relativo importo andasse ad accrescerne il saldo negativo del conto, superando il limite dell'affidamento concesso.
Ciò poteva essere tollerato dalla BA, senza assunzione di un impegno ad ampliare l'affidamento di dell'ammontare di volta in volta Pt_4
corrispondente alle anticipazioni di titoli rimasti insoluti (in tal senso, v. anche Cass. civ., ord., 13 gennaio 2022, n. 926, la quale esclude che un'apertura di credito ad importo variabile sia compatibile con anticipazioni fatte con clausola “salvo buon fine”, poiché la messa a disposizione della somma di denaro, pari all'ammontare dell'insoluto,
14 avviene mediante una valutazione compiuta dalla BA ex post, il che è in contrasto con il disposto dell'art. 1842 c.c.).
Gli estratti conto non menzionano l'esistenza di un affidamento c.d.
“mobile”.
Non vi sono, tra i documenti prodotti in causa, comunicazioni di rinnovo di linee di credito connesse alle anticipazioni o di modifica delle stesse.
Non vi sono richieste della cliente alla BA di ampliamento di un credito connesso alle anticipazioni.
Deve poi evidenziarsi che l'esistenza di un c.d. fido “mobile” non ha trovato riscontro nelle segnalazioni compiute presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia.
La circostanza, pur riferita dalla consulente – la quale precisò che la seconda ipotesi (esistenza di un fido pari alla somma del fido cassa e del consisteva nel considerare non “l'importo dell'accordato Parte_5
risultante dalla Centrale Rischi”, ma l'ammontare complessivo delle presentazioni salvo buon fine (pag. 20 della relazione, punto 7.2) – è stata ignorata dal Tribunale.
In sintesi, escluso che le anticipazioni compiute entro un limite massimo indicato dalla BA (c.d. castelletto di sconto) rappresentino un'apertura di credito, non vi è neppure prova di un affidamento corrispondente all'ammontare delle fatture anticipate e rimaste insolute.
Ne consegue che una parte delle rimesse aveva natura solutoria e il diritto alla loro ripetizione si è estinto per decorso del termine ordinario di prescrizione.
3. La riproposizione, da parte di “delle Parte_1
domande ed eccezioni svolte nel giudizio di primo grado” (pag. 22 dell'atto di citazione in appello) è inammissibile.
Trattasi dell'eccezione di decadenza dell'attrice del “diritto di impugnare gli estratti conto ai sensi dell'art. 1832 c.c.” e dell'eccezione
15 d'irrepetibilità di quanto corrisposto in adempimento di obbligazioni naturali, già respinte dal Tribunale di Treviso con espressa motivazione
(“Preliminarmente, quanto all'eccepita decadenza dal diritto di contestare le risultanze degli estratti conto, è sufficiente ricordare il pacifico orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità secondo il quale la decadenza ex art. 1832
c.c. riguarda unicamente le contestazioni di natura contabile relative alle singole annotazioni, ma non opera rispetto alle censure di nullità o di inefficacia delle pattuizioni contrattuali in forza delle quali dette annotazioni sono state effettuate.
Parimenti infondata è l'ulteriore eccezione di irripetibilità degli interessi in misura ultralegale in quanto corrisposti nel preteso adempimento di una obbligazione naturale. La più avveduta giurisprudenza di legittimità circoscrive infatti l'ambito di operatività della soluti retentio ex art. 2034 c.c. alla sola ipotesi in cui tali interessi siano comunque pagati in forza di una puntuale pattuizione tra creditore e debitore che ne determini anche la misura, dovendosi altrimenti escludere che possa configurarsi un generale dovere morale e sociale che ne giustifichi la corresponsione, con la conseguenza che “devono essere ritenuti ripetibili gli interessi ultralegali addebitati da una BA sul conto corrente del cliente per sua esclusiva iniziativa e senza alcuna autorizzazione da parte del cliente medesimo” [cfr. Cass. Civ., Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 30114 del 14/12/2017]”).
A fronte del rigetto, era onerata di Parte_1
formulare motivi d'impugnazione relativi alle predette statuizioni, non essendo sufficiente la mera riproposizione delle eccezioni, non accompagnata da alcuna censura rivolta alla decisione assunta dal
Tribunale di Treviso.
Parimenti è inammissibile la riproposizione, da parte dell'appellata, “in subordine” al rigetto dell'appello, della domanda originaria, senza la formulazione di motivi d'impugnazione incidentale (relativamente al suo accoglimento parziale da parte del Tribunale, che ha condannato la BA
a restituire un importo di denaro inferiore a quanto era stato richiesto nelle conclusioni rassegnate) e senza l'esplicitazione di alcuna difesa rimasta assorbita dalla decisione assunta dal primo giudice.
16 4. L'accoglimento del secondo motivo d'impugnazione comporta la rideterminazione in Euro 350.875,75, a credito della correntista, del saldo di chiusura del conto corrente.
Infatti, esclusa l'esistenza di un fido “mobile” relativo alle anticipazioni, occorre recepire la prima ipotesi di calcolo del c.t.u., il quale ha individuato le rimesse di natura solutoria, il cui diritto di ripetizione è estinto per intervenuta prescrizione (individuazione rispetto alla quale né
l'appellante né l'appellata evidenziano errori).
Pertanto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la condanna restitutoria dev'essere limitata a detto importo, anziché alla maggiore somma di Euro 923.967,71.
Sul suddetto credito capitale di sono dovuti, Controparte_1
dalla data della domanda al soddisfo, gli interessi al saggio indicato dall'art. 1284, 4° co., c.c., come stabilito dal Tribunale con statuizione che non è oggetto d'impugnazione.
Poiché il 15 febbraio 2024, in esecuzione dell'impugnata sentenza, provvisoriamente esecutiva, ha Parte_1
corrisposto a la somma di Euro 1.164.943,05 Controparte_1
(pagamento documentato in causa), l'appellante ha diritto alla restituzione della differenza tra quanto pagato e l'importo di Euro 350.875,75, quest'ultimo maggiorato degli interessi ex art. 1284, 4° co., c.c. dal 21 dicembre 2021 al 15 febbraio 2024.
Sul credito restitutorio sono dovuti gli interessi al saggio legale, di cui all'art. 1284, 1° co., c.c., dal 16 febbraio 2024 alla data dell'effettiva restituzione (non è applicabile alla domanda restitutoria dell'appellante il
4° co. dell'art. 1284 c.c., la cui ratio deflattiva del contenzioso è incompatibile con il fatto che l'appellata ha ricevuto il pagamento in esecuzione della sentenza pronunciata dal Tribunale, il che legittima il trattenimento del denaro fintanto che il titolo non sia stato rimosso).
17 5. Le spese processuali devono essere regolate nuovamente in conseguenza del parziale accoglimento dell'appello principale.
In considerazione dell'esito complessivo della controversia, le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio sono per un terzo compensate e per i rimanenti due terzi devono essere rifuse all'appellata dalla BA appellante principale.
Le spese sono liquidate, per l'intero, come in dispositivo, riconoscendo un compenso compreso tra i parametri minimi e quelli medi previsti dal d.m.
n. 147/2022, per le cause di valore compreso tra Euro 520.001 ed Euro
1.000.000.
Tenuto conto del ridimensionamento del credito restitutorio, rispetto alla pretesa esercitata dall'attrice, le spese di c.t.u., come liquidate dal
Tribunale di Treviso, sono poste per un terzo a carico dell'appellata e per due terzi a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo l'appello civile n. 417/2024 r.g.a. promosso con atto di citazione da (appellante) nei confronti Parte_1
di (appellata), ogni contraria domanda ed Controparte_1
eccezione disattesa, così ha deciso:
1) in parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza n. 146/2024 pronunciata dal Tribunale di Treviso, condanna a corrispondere a Parte_1
anziché il maggiore importo indicato Controparte_1
nella sentenza impugnata, la somma di Euro 350.875,75, maggiorato degli interessi ex art. 1284, 4° co., c.c. dal 21 dicembre 2021 al 15 febbraio 2024;
2) rigetta nel resto l'appello;
18 3) dichiara tenuta e condanna a restituire Controparte_1
a la differenza tra l'importo di Parte_1
Euro 1.164.943,05 e l'importo indicato al punto 1 del presente dispositivo: differenza da maggiorarsi degli interessi al saggio indicato dall'art. 1284, 1° co., c.c. dal 16 febbraio 2024 alla data dell'effettiva restituzione;
4) condanna a a rifondere a Parte_1 [...]
due terzi delle spese processuali, che liquida per Controparte_1
intero come segue: per il primo grado di giudizio in Euro 24.000 per compensi, in Euro 1.713,00 per anticipazioni e in Euro 12.688,00 per esborsi (compenso del c.t.p.), oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
per il giudizio di appello in Euro 20.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
compensa le spese processuali per il rimanente terzo;
5) pone le spese di c.t.u., come già liquidate dal Tribunale di Treviso, a carico dell'appellante per due terzi e a carico dell'appellata per un terzo.
Venezia, 31 ottobre 2025.
Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il Consigliere est.
(dott. Alessandro Rizzieri)
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