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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/06/2025, n. 2391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2391 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 10 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle forme della trattazione scritta nella causa iscritta al n. 71 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 – avente ad oggetto: indennità, rendita vitalizia Inail o altra equivalente – vertente
tra
Parte_1
rappr. e dif. dagli Avv.ti Roberto Giglio e Girolamo Ceci;
-Ricorrente-
e
Controparte_1
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore
[...]
rappr. e dif. dall'Avv. Cristina Servodio;
-Resistente-
FATTO E DIRITTO
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida". Con ricorso depositato il 28.12.2023 parte ricorrente ha esposto di aver lavorato dal 1972 al 1987 come operaio meccanico, mentre dal 1988 come artigiano e titolare di officina meccanica;
in particolare, nell'ambito della sua intera attività lavorativa è stato sempre sottoposto a movimentazione manuale di carichi pesanti;
si è sempre occupato della manutenzione e riparazione di macchine agricole, motozappe e macchine da giardino;
ha sollevato costantemente e trasportato sul banco da lavoro per diversi metri parti usurate o danneggiate (motori di avviamento, cambi e altri componenti meccanici pesanti o motozappe e macchine da giardino) e, per effettuare lavori di riparazione, sostituzione e manutenzione di freni, sospensioni, pneumatici ed altro, ha lavorato in spazi ristretti assumendo posture incongrue (piegato sulle ginocchia, con flessioni e torsioni del busto per molte ore continuative, o in posizione eretta); inoltre ha utilizzato costantemente strumenti da lavoro quali martello da fabbro, avvitatori, trapani, cricchetti idraulici ed altro.
di aver contratto discopatie con ernie lombari;
di aver chiesto invano all'INAIL il riconoscimento della eziopatologia lavorativa della suddetta patologia.
Pertanto, il spiegava il presente ricorso. Pt_1
L'INAIL si è costituito deducendo l'infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
La prova orale svolta a mezzo dei testi e Testimone_1 Tes_2
ha dato conferma della dinamica lavorativa sopra descritta.
[...]
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza la causa
è stata discussa e decisa. ***
La domanda è fondata nei termini che seguono ed è meritevole di accoglimento.
Nel presente giudizio, la consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. ha consentito di appurare che sussiste il danno biologico Persona_1 lamentato dal e che lo stesso può determinarsi nella misura Pt_1 complessiva del 7%.
In specie, il CTU ha stabilito quanto segue:
“CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI E CONCLUSIONI
Esaminando la documentazione sanitaria e il quadro obiettivo si rileva che il sig. è affetto da “lombalgia con ernie discali Parte_1 lombari.”. Trattasi di infermità documentata da indagini strumentali (RMN
Rachide Lombare del 07/07/2021).
Obiettivamente si apprezza una sindrome algo-disfunzionale a carico del rachide lombare irradiata all'arto inferiore sinistro di moderata entità.
L'attività lavorativa svolta, operaio meccanico e poi artigiano titolare di officina meccanica addetto alla riparazione di macchine agricole, comportava che il ricorrente, occupandosi della manutenzione e riparazione di macchine agricole, motozappe e macchine da giardino, sollevasse costantemente e trasportasse sul banco da lavoro parti usurate
o danneggiate (motori di avviamento, cambi e altri componenti meccanici pesanti o motozappe e macchine da giardino) per effettuare lavori di riparazione, lavorando spesso in spazi ristretti assumendo posture incongrue (piegato sulle ginocchia, con flessioni e torsioni del busto per molte ore continuative, o in posizione eretta).
L'origine tecnopatica della patologia può desumersi non solo dalla sua localizzazione ma anche dal grado evolutivo della patologia in relazione all'età del periziando come anche si desume dalla RMN eseguita. La patologia degenerativa del ricorrente rientra tra quelle che sono dette malattie da sovraccarico meccanico e che, anche per la loro eziologia multifattoriale, secondo un criterio di certezza o di alta probabilità o di possibilità, possono essere correlate al lavoro svolto.
In considerazione della documentazione clinico-strumentale presente in atti e dell'obiettività rilevata a carico del rachide lombare, valutando le tabelle allegate al D.M. 12/07/2000:
213 Ernia discale del tratto lombare Fino a 12 con disturbi trofico-sensitivi persistenti si ritiene che tale quadro clinico sia correlato a malattia professionale e induca una concreta menomazione della efficienza psico- fisica del soggetto da quantificarsi nella misura del 7% (sette per cento) in relazione al danno biologico a carico del rachide lombare”.
Poiché si condividono le conclusioni medico legali, immuni da vizi logico-giuridici, la domanda deve essere accolta nei termini indicati: danno biologico permanente nella misura del 7%, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge.
Atteso l'accoglimento del ricorso, al ricorrente spettano le spese di lite.
A carico dell'INAIL sono definitivamente poste le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da - proc. n. 71/2024 del R.G., ogni Parte_1 contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a una Parte_1 menomazione della integrità psico-fisica nella misura complessiva del 7%; - di conseguenza condanna l'INAIL alla liquidazione del danno biologico nella misura del 7% con ratei maturati nell'ambito prescrizionale, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge;
- condanna l'INAIL alla corresponsione in favore del ricorrente delle spese del giudizio – da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari - e liquida le stesse nella misura di € 900,00 oltre RGS, IVA e CPA, nonché pone a carico di parte resistente le spese della CTU medico-legale.
Bari, 10 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Giovanna Campanile