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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/03/2025, n. 3026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3026 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
ITALI
TRIBUNALE DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
19392/2023
VERBALE DELLA CAUSA REDATTO AI SENSI Dell'art. 127 ter c.p.c.
Udienza del 21.03.2025
Avanti al G.I., dr. Emanuele Lombardi, compare in senso figurato l'Avv. to Giuseppe parente per parte ricorrente il quale conclude per la cessazione della materia del contendere con spese compensate;
Compare altresì l'Avv. Patrizio Pommella per la resistente, il quale conclude per la cessazione della materia del contendere vinte le spese
Il Giudice
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Dott. Emanuele Lombardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI,
IV SEZIONE CIVILE,
in composizione monocratica, in persona del Dott. Emanuele Lombardi, ha pro- nunziato la seguente
SENTENZA
a definizione della causa iscritta al 19392/2023 avente ad oggetto: Impugnativa di delibera assembleare.
TRA nato a Napoli il 29 settembre 1991 (c.f. Parte 1
) e residente in [...], C.F. 1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Parente (c.f. C.F. 2 ) presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli al Viale Maria Bakunin (P.co.
S. Paolo) n.13;
E
in persona dell'amm.re p.t. Rag. Controparte_1 elett.te dom.to in Marano di Napoli cf. C.F. 3 Controparte_2
(NA), alla via G. Pepe n. 7, presso lo studio dell'Avv. Patrizio Pommella, C.F.: che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla C.F. 4
comparsa di risposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da verbale ex art 127 ter cpc udienza del
21.03.2025 come segue:
Controparte_1 "...dichiararsi la cessazione Per il ri di giudizio e attribuzione." della Parte 1 ".. disporsi la cessata materia del contendere con Per condanna del condominio al pagamento delle spese di lite in ragione del principio della soccombenza virtuale."
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Parte 1 conveniva in giudizio il Controparte_3
[...], cap. 80124 Napoli, in p.l.r.p.t., impugnando la delibera assembleare assunta in data 24.07.2023 per i motivi di cui al ricorso che qui si abbiano per riportati e trascritti.
Si costituiva regolarmente il convenuto, il quale contestava l'assunto dell'attrice ed in via preliminare eccepiva l'improcedibilità della domanda per non avere effettuato il ricorrente il tentativo di mediazione oltre ad eccepire l'inammissibilità della domanda de quo per evidente tardività nella proposizione della stessa in quanto proposta oltre il termine perentorio di 30 giorni previsto dal secondo comma dell'art. 1137 c.c..
All'udienza figurata del 21.03.2025 le parti chiedevano congiuntamente dichiararsi cessata la materia del contendere. Alla luce di tale congiunta richiesta, deve dichiararsi la "cessazione della materia del contendere".
A tal fine si ritiene opportuno ricordare che l'istituto della “cessazione della materia del contendere" è di creazione giurisprudenziale, trova applicazione in ogni fase e grado del giudizio, deve essere pronunciata con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
Tra le ipotesi che danno luogo all'applicazione dell'istituto rientra indubbiamente l'intervenuta transazione tra le parti.
Inoltre, poiché quest'ultima contempla anche la compensazione delle spese, e vista l'espressa richiesta delle parti in tal senso, sussistono i presupposti per provvedere in conformità.
Per quanto concerne il regime delle spese va rilevato che da un lato la domanda proposta sconta la preclusione di improcedibilità ed inammissibilità mentre dall'altro la revoca del verbale assembleare di approvazione del bilancio è avvenuta in data
01.07.2024 laddove il deposito del ricorso di incardinamento della lite è avvenuto in data 22.09.2023.
Stante la reciproca "soccombenza virtuale" le spese, pertanto, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-dichiara cessata la materia del contendere;
-compensa le spese di lite.
Napoli 24.03.2025 Il Giudice
Dr. Emanuele Lombardi