TRIB
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/04/2025, n. 1567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1567 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott.ssa Rossella Chirieleison, ha emesso la seguente
Sentenza nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 8062/2024, pendente tra
rappresentato, assistito e difeso dall'Avv. Ignazio Parte_1
Boscaglia ed elettivamente domiciliato nello studio di quest'ultimo sito in Spirano (BG), Viale Delle Orobie n. 25 in forza di procura in calce al presente ricorso ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Controparte_1 [...] rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dall'Avv. CP_2
o Capozzi e dall'Avv. Luca Donzelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Milano, Via Cernaia n. 11, giusta procura in calce al presente atto convenuta in persona del Legale Controparte_3
Rap de, 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Margherita Casagli, per procura generale alle liti conferita con atto a rogito del dott. Notaio in Roma, in data 21 Luglio 2015, Rep. Persona_1
80974/21569, regi delle Entrate – Ufficio Territoriale di Roma 1, in data 23 Luglio 2015 al n. 19851 serie 1T, con domicilio eletto in Milano, Via Savarè n. 1,
terzo chiamato
Oggetto: mansioni superiori;
impugnazione provvedimento disciplinare;
risarcimento del danno per mobbing e straining
Conclusioni:
Per il ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Lavoro di Milano, contrariis rejectis, così pronunciarsi
1 In via Principale
• Accertare e dichiarare illegittimo, nullo, ed ingiustificato non supportato da giusta causa e neppure da giustificato motivo soggettivo ed oggettivo la contestazione disciplinare del 27.02.2024 e successivo il provvedimento disciplinare del 06.03.2024;
• accertare e dichiarare il diritto del sig. ad essere Parte_1 inquadrato nel I° livello NL Terziario nonc retributive indicate avendo lo stesso svolto in via prevalente e principale le mansioni di I° livello;
• accertare e dichiarare che il ricorrente ha subito dei danni fisici materiali e immateriali alla persona e alla propria professionalità conseguenti alla condotta posta in essere dall CP_1
• Accertare e dichiarare la condotta della convenuta come discriminatoria, moobing e/o straining per l'effetto
• previa integrazione del contraddittorio con , CP_3 condannare
C.F. e P.I. in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale in Milano, via Amadeo n. 59
a corrispondere al ricorrente le differenze retributive pari ad € 25.840,62 indicate nell'allegato conteggio (doc. 10) che costituisce parte integrante del presente atto oltre ad € 1914,12 per TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi, o quella diversa maggiore o minore somma accertata in corso di causa, nonché al versamento dei contributi di legge a favore dell per il I° livello NL Terziario;
CP_3
a corrispondere al ricorrente un risarcimento danni materiali ed immateriali di € 20.000,00 o nella misura che il Giudice riterrà equo a seguito della CTU sulla persona del ricorrente:
IN OGNI CASO alla rifusione delle spese del presente giudizio rimborso spese forfettario 15% ed oneri di legge da distrarsi in favore dell'Avv. Ignazio Boscaglia anticipatario;
Con sentenza esecutiva
Per la convenuta: voglia l'On. Giudice del Lavoro di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nel merito, in via principale: rigettare il ricorso proposto nei confronti d CP_1
in quanto infondato in fatto e in diritto, privo del minimo elemento probatorio;
[...]
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge
Per l' CP_3
Piaccia all'Ill.mo Signor Giudice, ogni contraria istanza disattesa, pronunziarsi sulla fondatezza o meno delle domande di parte ricorrente relative alla invocata regolarizzazione contributiva, accertando, in caso di accoglimento, la retribuzione
2 imponibile e tutte le altre indennità e benefici assoggettati per legge a prelievo contributivo nonché l'effettivo periodo interessato, nel rispetto dei periodi prescrizi di legge secondo le previsioni dell'art.3 commi 9 e 10 L. 335/95, mandando assolto CP_3 da qualunque pretesa nei confronti dell'Istituto per i motivi esposti in narrativa.
Spese, competenze ed onorari interamente rifusi.
Svolgimento del processo
Il ricorrente ha convenuto in giudizio la deducendo: - di avere Controparte_1 iniziato a prestare attività lavorativa a tempo in r conto della resistente in data 21.07.2015, presso la sede di Segrate (MI) come impiegato 2° livello, mansioni di Net Developer ed orario di lavoro di 40 ore settimanali NL terziario;
- di avere svolto sin dall'inizio mansioni inquadrabili nel I livello;
- di essere ormai da molto tempo oggetto di atti e condotte vessatorie, volte a ridurre la propria professionalità fino alla quasi totale dismissione delle attività e mansioni;
- che con lettera del 27.02.2024 la convenuta aveva formulato una contestazione disciplinare;
- che con lettera del 06.03.2024 la convenuta non aveva accettato le giustificazioni e aveva provveduto ad applicare il richiamo scritto;
- che il provvedimento era stato impugnato con lettera datata 13.03.2024; - che con la lettera di impugnazione del provvedimento e con la precedente del 30.10.2023 erano stati evidenziati ulteriori problemi aventi ad oggetto la postazione in ufficio;
- di aver fatto presente, infatti, di essere stato spostato e posto al di sotto dei bocchettoni dell'aria condizionata, fredda sia d'estate e aria corrente d'inverno, costringendolo da indossare giubbotto e cappello al chiuso per poter sopportare l'aria; - di avere, quindi, diritto al risarcimento dei danni subiti dalle condotte datoriali ed alle differenze retributive indicate in ricorso.
Tanto premesso, il ricorrente ha concluso come sopra riportato.
Si è costituita la convenuta, chiedendo il rigetto del ricorso.
E' stato integrato il contraddittorio con l' CP_3
Alla udienza del 2.4.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
Motivi della decisione
Le domande di parte ricorrente sono infondate e devono essere respinte.
1. Il ricorrente ha dedotto di essere stato inquadrato, sin dall'inizio del rapporto, nel II livello del NL terziario e di avere, invece, svolto mansioni riconducibili al I livello.
La Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che “Il procedimento logico- giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini” (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 30580 del 22/11/2019, Rv. 655877 - 01)
Sicché, “nel caso in cui un lavoratore chieda in giudizio il riconoscimento di una qualifica superiore a quella rivestita e il pagamento delle relative differenze retributive è necessario, al fine dell'adempimento degli oneri imposti dall'art. 414 numeri 3 e 4 cod. proc. civ., che specifichi le mansioni effettivamente svolte e la normativa collettiva
3 applicabile;
ne consegue che il ricorso del lavoratore non può limitarsi ad affermare solo lo svolgimento di mansioni corrispondenti a qualifica superiore ma deve indicare quali siano state di fatto le mansioni disimpegnate, al fine di consentire il giudizio di comparazione tra esse e quelle delineate dalla qualifica rivendicata” (Cass. Civ., Sez. Lav., 13 novembre 2001, n. 14088).
E' onere esclusivo del lavoratore allegare e provare gli elementi posti a base della domanda e, più nello specifico, indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica rivendicata, confrontandoli con quelli concernenti i compiti che egli deduce di aver in concreto svolto (ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 21 maggio 2003, n. 8025).
Agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 cod. civ. “condizione essenziale è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 16200 del 10/07/2009, Rv. 610161 - 01).
Le declaratorie del NL che vengono in considerazione sono le seguenti:
Ai sensi dell'Art. 113 NL terziario al I livello appartengono “i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, e cioè:
1) capo di servizio e di ufficio tecnico, amministrativo, commerciale (vendita o acquisti), legale;
capo centro EDP;
(…)
4) analista sistemista
Appartengono al II livello “i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica, e cioè…
34. programmatore analista”.
Quanto alle ragioni per le quali avrebbe diritto ad essere inquadrato al I livello e non al II il ricorrente ha dedotto quanto segue:
“Le mansioni svolte dal ricorrente come esposte nella parte in fatto del presente ricorso rientrano totalmente e/o in maniera prevalente nelle mansioni del I° livello. Per anni il ricorrente ha svolto e svolge delle vere e proprie analisi e sviluppi strutturali sull'impalcatura che regge il funzionamento di parti importanti del applicativo stesso aziendale, come da richieste di innovazione dei clienti. Ci si riferisce quindi a strutture portanti che reggono il funzionamento dei programmi Web all'interno dell'applicativo.
Da ciò consegue il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione di impiegato I° livello NL Terziario e non quella corrisposta di II° Livello NL Terziario”.
4 Si tratta di deduzioni insufficienti ai fini della valutazione circa la correttezza dell'inquadramento.
Nel I livello rientrano, infatti, “i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate”.
Il ricorrente non ha dedotto di sovraintendere ad unità produttive o ad una specifica funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa, concentrando le proprie allegazioni (cfr. anche la parte in fatto, capitoli 7 e ss.) sul fatto che l'attività svolta sarebbe quella tipica “degli analisti programmatori di primo livello perché solo questi avrebbero le competenze tecnologiche avanzate ed aggiornate (appunto ..con funzioni ad alto contenuto professionale..) e competenze ingegneristiche del Software (in merito ai paradigmi di programmazione attraverso Modelli/Pattern di progettazione e riutilizzo del Software), tali da poter organizzare, intervenire e gestire ( sovraintendere a funzioni organizzative) con carattere di iniziativa ed autonomia operativa indipendente, sulle parti "cuore", cioè quelle essenziali per il funzionamento delle altri parti del software” (cfr. ricorso, cap. 9).
Sennonché la figura professionale di “programmatore analista” è citata tra i profili del II livello, mentre nel I livello vi rientra quella, evidentemente diversa, dell'”analista sistemista”.
Alla luce delle deduzioni presenti in ricorso, non è possibile comprendere quale sia la differenza tra le due figure professionali e per quali motivi il ricorrente dovrebbe essere inquadrato al primo livello, posto che egli stesso si è definito “analista programmatore” e non ha dedotto alcunché circa le caratteristiche delle varie figure professionali in relazione alle declaratorie sopra riportate.
La domanda deve, quindi, essere respinta.
2. Deve essere respinta anche la domanda relativa alla impugnazione della sanzione disciplinare del 6.3.2024.
Con lettera del 27.2.2024 al ricorrente era stato contestato quanto segue (doc. 5, fascicolo ricorrente):
“Nella giornata di martedì 20 febbraio 2024 alle ore 16,41, lei si è rifiutato di svolgere un'attività richiesta dal suo responsabile, Max Ronchetti. La richiesta, in linea con il ruolo da lei svolto in azienda, riguar ion due colleghi del dipartimento Innovation, e , per Testimone_1 Testimone_2 condividere e far comprendere determinati risultati di una precedente attività investigativa da lei stesso svolta.
Inoltre il rifiuto di procedere e mettere in atti la richiesta è stato espresso con toni irrispettosi nei confronti del suo responsabile e colleghi come da seguenti esempi;
“non si capisce perché dovrei condividere con e soluzioni Tes_1 Tes_2
LI ..”
“Credo di avere sufficienti email per dimostrare che invece sia un percorso dei soliti colleghi noti che hanno intrapreso contro me proprio per le loro dubbie capacità di
5 allora ed in alcuni casi anche di oggi, fatti facilmente riportabili tramite le varie email. Sicuramente dei progressi li hanno avuti grazie ai corsi fatti, e a letture personali, negli ultimi anni ma comunque forse sarebbe più corretto parlare di banale invidia.”; in palese contraddizione con i valori aziendali EnRITCH.
Inoltre, le modalità con cui Lei si rivolge al Suo superiore sono riscontrabili in altre Sue comunicazioni del recente passato (non ultime le comunicazioni del 28.11.23, ore 13.09, e ore 15.18, con le quali pure si rifiutava di adempiere direttive aziendali) e allo stesso modo non possono essere accettabili”.
Il ricorrente si era difeso con lettera prodotta quale doc. 7 allegato al ricorso.
Tenuto conto di dette comunicazioni, deve rilevarsi che, mentre il ricorrente nella presente sede nega di non aver ottemperato alla richiesta del proprio responsabile (“il ricorrente ha ottemperato nel consueto modo, all'ordine di organizzare l'incontro con i colleghi, non ricevendo però alcuna risposta dagli stessi (doc. 14), inoltre faceva presente che i toni erano normali e rispettosi”, ricorso, pag. 7), in sede di giustificazioni aveva dichiarato quanto segue:
“In merito a cio che contestate come mio primo rifiuto: “non si capisce perché dovrei condividere co soluzioni LI ..” Tes_1 Tes_2
(…)
Trattandosi, in questo caso, di sviluppi ed analisi rivelatisi poi architetturali e Core, parlo di quelli poiché' affidati in questo specifico caso a me, e riguardanti l applicativo Aziendale PA.x (da pochissimo conglobato nell Applicativo PAPower). Ciò detto è normale che , come da su citata richiesta, abbia fatto presente che non fosse attività che potesse rientrare fra le mie mansioni attuali come previste da NL . Come tale ho fatto presente che "non si capisce perche'" mi venga richiesta la spiegazione o condivisione, anche dettagliata, a colleghi, trattandosi di know how personale non retribuito.
(…)
Spero ora sia chiaro il motivo per cui non distribuisco know-how acquisito privatamente e non retribuito. ulteriore motivo e' la maggiore retribuzione per tali competenze che fu promessa tramite un aumento di stipendio rimandanto di anno in anno, e mai arrivato, gia' dal 2017. Tutto cio, nonostante le continue richieste di analisi, al di fuori delle mie mansioni, banalmente verificabili anche nelle ultime email ma in molte precedenti alcune gia dal 2017.
I toni dunque non vogliono essere irrispettosi seppure sicuramente diretti. Ma sono diretti perche' fotografano una situazione piuttosto "pietrificata" di cui parlo approfonditamente in diverse email gia' da giugno 2017. La vostra prima obiezione credo sia spiegata o sia ora piu' comprensibile e non tornerei sull'argomento a meno di ridiscussione del mio stipendio e grado o di vostra spiegazione di come l'attività svolta, analisi di tipo architetturale, possa rientrare fra le mie mansioni
(…)
In merito alle modalità di comunicazione inoltre sono tutti temi trattati e chiariti durante la performance review del 29/11/2023 su citata e dove si parla della
6 problematica di retribuzione del mio know how personale usato in ambito lavorativo come su esposto”
Da quanto sopra si comprende che il ricorrente conferma di avere tenuto una condotta oppositiva alle direttive del proprio superiore, e quindi di insubordinazione, giustificando tale presa di posizione con la pretesa di ottenere il superiore inquadramento o comunque con la volontà di non svolgere attività che il ricorrente riteneva non rientrare nelle proprie mansioni contrattuali.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere respinto anche sotto tale profilo.
3. Il ricorrente ha dedotto di essere stato vittima di una serie di condotte mobbizzanti poste in essere dall'azienda.
Tali condotte riguarderebbero (cfr. ricorso, pagg. 10, 11) l'asserita privazione di attività, lo spostamento della postazione di lavoro sotto i bocchettoni dell'aria condizionata, il rifiuto dell'incremento di livello, la sanzione disciplinare.
La Suprema Corte ha da tempo chiarito che: “Ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono ricorrere: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico- fisica e/o nella propria dignità; d) l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 17698 del 06/08/2014, Rv. 631986 - 01).
Non è quindi sufficiente che vi siano situazioni di generica conflittualità all'interno dell'ufficio o che tra dipendenti e responsabili vi siano divergenze di opinioni circa le modalità di gestione dell'attività o dei progetti in cui si concretizza l'attività imprenditoriale (tenendo peraltro presenti le prerogative datoriali di indirizzo dell'attività stessa).
La Suprema Corte ha d'altra parte precisato che ai fini della configurabilità di un'ipotesi di "mobbing", non è condizione sufficiente nemmeno l'accertata esistenza di una dequalificazione o di plurime condotte datoriali illegittime, “essendo a tal fine necessario che il lavoratore alleghi e provi, con ulteriori e concreti elementi, che i comportamenti datoriali siano il frutto di un disegno persecutorio unificante, preordinato alla prevaricazione” (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 10992 del 09/06/2020, Rv. 657926 - 01)
Chiarito quanto sopra, deve precisarsi che a fondamento di quanto dedotto il ricorrente non ha allegato alcunché di specifico, sì da rendere inammissibile e comunque superflua ogni attività istruttoria. Quanto dedotto, peraltro in maniera estremamente generica, non consente in ogni caso di ravvisare, nel caso di specie, un'ipotesi di mobbing o di straining.
7 L'asserita privazione di attività, nelle prospettazioni di cui al ricorso, consisterebbe nella “dismissione del software SicarWeb3” e nello spostamento delle relative attività
“all'ex collega R&D in tandem con la società esterna Zupit” (cfr. ricorso, pag. 4).
Non è affermato, tuttavia, che il ricorrente sia rimasto privo di qualunque attività, né è stato chiarito in quale misura tale iniziativa abbia inciso sull'attività lavorativa del dipendente.
Il mero fatto di non aver voluto riconoscere il livello preteso non può essere valutato quale condotta vessatoria, tanto più che la relativa domanda è risultata infondata.
Medesimo ragionamento deve svolgersi in ordine alla contestazione disciplinare sopra esaminata, la cui impugnazione è stata parimenti respinta.
La questione relativa alla postazione di lavoro è stata, infine, verificata con apposito sopralluogo dell' eseguito in data 22.2.2024 (doc. 5, fascicolo convenuta). CP_4
Nel relativo verbale si legge quanto segue:
“In data odierna, è stato effettuato un sopralluogo straordinario degli ambienti di lavoro dal sottoscritto, dopo una segnalazione di un lavoratore che sostiene che il condizionamento dell'aria posto sopra la propria postazione gli provoca vari disturbi, per questo ha chiesto al Medico competente di essere visitato con richiesta straordinaria.
Durante il sopralluogo non si è riscontrato nessun problema specifico, né tecnico, ne visivo, perché il flusso di aria in uscita non è così invasivo, né posto direttamente sulla postazione del lavoratore stesso, anzi collocato ad una distanza di circa 3/4 metri dal bocchettone di areazione.
Sopra la postazione del lavoratore c'è invece il bocchettone per il riciclo dell'aria e più specificatamente per aspirazione dell'aria.
L'azienda ha più volte collocato il lavoratore in postazioni più distanti, ma egli, a differenza dei suoi colleghi, sostiene la stessa tesi
Si precisa che l'azienda attraverso la predisposizione della proprietà, effettua una manutenzione regolare, dei filtri d'aria e la temperatura è quella prevista per le attività di genere, la documentazione è presente
… l'azienda, dopo le diverse segnalazioni ricevute dal lavoratore, ha messo in campo alcune azioni di intervento e di miglioramento delle condizioni lavorative secondo le richieste:
• Ha cambiato più postazione di lavoro al lavoratore;
• Ha disattivato il flusso di aria adiacente alla postazione di lavoro…”
A fronte di detta documentazione non è stata formulata alcuna specifica contestazione da parte del ricorrente.
Alla luce di quanto sopra, anche detta domanda deve essere respinta, considerato che non risultano inadempimenti datoriali nella gestione degli ambienti di lavoro.
8 4. Le spese devono essere compensate integralmente in considerazione delle condizioni delle parti e delle questioni oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese di lite;
fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 02/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison
9