Articolo 2 della Legge 11 marzo 1953, n. 160
Articolo 1
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16 aprile 1953
Art. 2.
Ai casi di morte per febbre perniciosa verificatisi dopo il 31 dicembre 1945 e fino al 31 dicembre 1949, vengono estese le provvidenze stabilite dal decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1916, n. 85 , e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 settembre 1947, n. 928 , contenenti modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.
Ai casi di morte per febbre perniciosa avvenuti dal 1 gennaio 1950 si applica il trattamento previsto dall'azione per conseguire le prestazioni stabilite per i casi di morte per febbre perniciosa di cui ai precedenti commi, si prescrive nel termine di un anno dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Entrata in vigore il 16 aprile 1953