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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/02/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7685/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7685/2023
Il Giudice,
Viste le note scritte depositate,
Pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies cpc:
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7685/2023 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. MARIO Parte_1 C.F._1
MANZO, elettivamente domiciliato in Via del Parco Margherita, Napoli, presso lo studio del predetto difensore
ATTORE IN OPPOSIZIONE
contro con il patrocinio dell'avv. PIERLUIGI FEDERICI, elettivamente domiciliata CP_1
presso il domicilio digitale del predetto difensore, Email_1
CONVNEUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Nel Merito: accertare e dichiarare infondata la pretesa di credito pari ad Euro 13.952,10 oltre interessi, avanzata dalla Società odierna opposta, per tutte le motivazioni addotte nelle premesse in fatto ed in diritto del presente atto ed, in particolare, per la nullità del rapporto contraddistinto dal n. 201904262, di originari Euro 15.000,00, prodotto dalla Società opposta, perché privo della sottoscrizione del finanziato, con conseguente imputazione in sorta capitale dell'importo, pari ad euro 7.103,84, versato fino alla data del 14/06/22 e, comunque, per essere non provato il credito preteso e/o, comunque, per non essere certo, liquido ed esigibili ossia per non essere indicata nell'estratto conto prodotto la percentuale e le modalità di calcolo dell'interesse moratorio applicato e per essere, di conseguenza, la pagina 2 di 8 documentazione contabile e contrattuale prodotta incompleta e totalmente inidonea ad assurgere al rango di prova e, pertanto, revocare e/o annullare e/o comunque dichiarare nullo e/o inefficace l'ingiunzione di pagamento n. 757/2023 del 31/01/23, notificata il 21/02/23, scaturito nell'ambito della procedura iscritta al RG 1263/2023, a mezzo del quale l'Ill.mo Tribunale di Torino, nella persona del
Giudice Dott.ssa Castellino, ha intimato all'esponente il pagamento dell'importo pari ad Euro
13.952,10, oltre interessi come richiesti nella domanda nonché le spese di procedura liquidate in complessivi Euro 567,00 per compensi ed Euro 145,50 per spese
Sempre nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare e domande di cui sopra, accertare e dichiarare infondata la pretesa di credito pari ad Euro
13.952,10, oltre interessi, avanzata dalla Società odierna opposta, per tutte le motivazioni addotte nelle premesse in fatto ed in diritto del presente atto ed, in particolare, per essere il contratto /offerta di finanziamento indicato con il n. 201904262, di originari Euro 15.000,00,prodotto nella fase monitoria, nullo per l'indeterminatezza dell'oggetto per la mancata e/o comunque non corretta indicazione del TAE e del TAEG e per non essere, di conseguenza, fondato e/o provato il credito preteso e/o comunque per non essere certo, liquido ed esigibili e, quindi, revocare e/o annullare e/o comunque dichiarare nullo e/o inefficace l'ingiunzione di pagamento n. 757/2023 del 31/01/23, notificato il 21/02/23, scaturito nell'ambito della procedura iscritta al RG 1263/2023, a mezzo del quale l'Ill.mo Tribunale di Torino, nella persona del Giudice Dott.ssa Castellino, ha intimato all'esponente il pagamento dell'importo pari ad Euro 13.952,10, oltre interessi come richiesti nella domanda nonché le spese di procedura liquidate in complessivi Euro 567,00 per compensi ed Euro
145,50 per spese
Sempre nel merito ma in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi del mancato accoglimento delle eccezioni e delle domande di cui sopra, accertare e dichiarare infondata la pretesa di credito pari ad Euro 13.952,10 oltre interessi, avanzata dalla Società odierna opposta, per tutte le motivazioni addotte nelle premesse in fatto ed in diritto del presente atto ed, in particolare, per essere il tasso d'interesse applicato al rapporto indicato con il n. 201904262, di originari Euro 15.000,00, risalente al
26/04/2019, prodotto nella fase monitoria, superiore al tasso soglia previsto alla data di conclusione dello stesso o, comunque, per essere superiore al tasso medio ex art. 644 coma 3 c.p., ed in entrambi i casi per essere nulla la relativa pattuizione, o comunque per essere gli interessi applicati l'effetto di una prassi anatocistica con conseguente imputazione al capitale, attese le previsioni ex art. 1815 comma 2
c.c., degli importi già versati, con l'ulteriore conseguenza del venir meno della certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o comunque dichiarare nullo e/o pagina 3 di 8 inefficace l'ingiunzione di pagamento n. 757/2023 del 31/01/23,notificato il 21/02/23, scaturito nell'ambito della procedura iscritta al RG 1263/2023, a mezzo del quale l'Ill.mo Tribunale di Torino, nella persona del Giudice Dott.ssa Castellino, ha intimato all'esponente il pagamento dell'importo pari ad Euro 13.952,10, oltre interessi come richiesti nella domanda nonché le spese di procedura liquidate in complessivi Euro 567,00 per compensi ed Euro 145,50 per spese
In via istruttoria: -OMISSIS-
Con vittoria di spese, diritti ed onorario con attribuzione al procuratore antistatario.
Per parte convenuta:
Nel merito:
- respingere la presente opposizione proposta dal Signor avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 757/2023 (R.G. 1263/2023), per una somma pari ad € 13.952,10, gli interessi come da domanda, nei limiti di cui alla L. 108/1996 le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in €
567,00 per compensi, in € 145,50 per esposti, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre i.v.a. e c.p.a. -OMISSIS- e, per l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo condannando il sig. a pagare in favore della le Parte_1 CP_1
suddette somme.
Con condanna di parte opponente al pagamento delle spese di lite ed ex art. 96, 3 co., c.p.c.
In ogni caso:
- con condanna di parte opponente alla refusione delle spese legali.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, il sig. Parte_1
conveniva in giudizio la rappresentando che l'odierna convenuta aveva
[...] CP_1 ottenuto dal Tribunale di Torino un decreto ingiuntivo per l'importo di € 13.952,00 oltre interessi e spese, come risultante dall'estratto conto certificato;
che il decreto ingiuntivo emesso non era dotato di provvisoria esecutività; che nel procedimento monitorio la aveva sostenuto di aver concluso CP_1
col sig. un contratto di finanziamento indicato soltanto genericamente;
che la proposta di Pt_1
contratto prodotta nel suddetto giudizio, contraddistinta dal n. 201904262 e datata 26.04.2029 per un importo pari ad € 15.000,00, risultava essere priva della sottoscrizione dell'odierno attore e della data pagina 4 di 8 di accettazione;
che da tali mancanze ne conseguiva l'insanabile nullità del rapporto con la conseguente imputazione in sorte capitale di tutto quando versato, che risultava essere pari ad € 7.103,84; che non era dimostrato né come fosse maturato l'importo azionato né quale fosse il momento inziale dell'inadempimento; che gli estratti conto prodotti erano inidonei a provare e ad identificare la correttezza del tasso applicato;
che ne derivava, in tal modo, l'incertezza, l'inesigibilità e la non liquidità del credito azionato;
che, nel merito, il contratto di finanziamento originariamente concesso da
Findomestic s.p.a. era comunque nullo per indeterminatezza dell'oggetto con conseguente violazione dell'art. 1284 c.c. e, soprattutto, dell'art. 117 Commi 4° e 6° TUB;
che nel contratto prodotto si prevedeva espressamente soltanto il tasso nominale annuo dell'8,97% e non era specificato il tasso annuo effettivo TAE, nonostante l'obbligatorietà della sua indicazione ai sensi dell'art. 6 Delibera
CICR 9.02.2000; che a seguito di apposita relazione contabile veniva calcolato nel valore pari a
9,3481%; che non veniva altresì indicato il valore reale del TAEG, in violazione dell'art. 117, co. 4
TUB; che il valore del TAEG indicato non era conforme a quello vero;
che dall'analisi contabile condotta emergeva che l'effettivo valore del TAEG era pari all'11,774%; che ne conseguiva, pertanto, ai sensi dell'art. 117, co. 7 TUB, la rielaborazione del saldo senza alcuna capitalizzazione;
che il
TAEG, correttamente calcolato computando altresì le spese previste in caso di inadempimento, era pari al 200,54%, comportando così un notevole superamento del tasso soglia anti usura pari al 16,050%; che, se si considerava altresì la percentuale di ritardo pattuita, il TAEG risultante era pari al 279,75%; che il tasso moratorio convenuto era già di per sé usurario;
che, visto il superamento del tasso soglia di usura, trovava applicazione l'art. 1815 c.c., co. 2, dai cui conseguiva la non debenza di alcun interesse.
Parte attrice domandava, pertanto, di accertare e dichiarare infondata la pretesa attorea per le ragioni in atti.
Si costituiva la e rappresentava di essere una delle primarie aziende nel mercato del CP_1
credito al consumo;
che parte attrice aveva sottoscritto un contratto di finanziamento in data 26.04.2019 tramite apposizione di firma digitale;
che a seguito di tale pattuizione la società erogava la somma complessiva di € 15.000,00; che nessuna contestazione era mai stata avanzata dal sig. che Pt_1
non si era provveduto al regolare rimborso del finanziamento alle scadenze pattuite, con la conseguenza che la comunicava all'odierna convenuta la decadenza dal beneficio del CP_1
termine, con conseguente necessità di restituire tutto il capitale residuo oltre interessi e spese per il recupero;
che il credito vantato da era documentalmente provato, anche mediante allegazione CP_1 dell'estratto conto certificato;
che sussistevano i requisiti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c.; che il contratto azionato era stato sottoscritto dal sig. tramite firma digitale e che tale circostanza era Pt_1
provata dal c.d. log della firma digitale, che attestava il risultato delle operazioni effettuate dal sistema pagina 5 di 8 informatico;
che, menzionando una recente pronuncia di legittimità in tema di servizi di investimento nella quale veniva statuita la necessita della sola sottoscrizione dell'investitore, applicava analogicamente tale principio anche ai contratti bancari, stante l'identità sostanziale e funzionale delle norme proprie delle rispettive discipline;
che era stata fornita piena prova dell'erogazione dell'importo azionato e della sua esatta entità; che il contratto, conformemente a quanto stabilito dalla disciplina specifica, indica espressamente sia il TAG che il TAEG, includendo nel calcolo oltre al capitale e agli interessi anche le ulteriori voci di costo, come quelle di stipula del contratto e le imposte di bollo;
che gli interessi moratori non dovevano in alcun modo essere computati per la valutazione del carattere usurario degli interessi corrispettivi pattuiti;
che la predetta soglia usura non era superata neanche sommando i tassi di interesse compensativi con quelli moratori;
che erano indicati tutti gli elementi richiesti dalla normativa in materia;
che, sussistendo un contratto scritto, era altresì infondata l'eccezione di nullità della clausola di determinazione degli interessi ultralegali. La convenuta chiedeva, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, di respingere le domande attoree e di condannare il sig. ai sensi dell'art. 96, co. Pt_1
3 c.p.c.
Nella prima memoria integrativa evidenziava che, stante il mancato deposito della prima CP_1
memoria istruttoria da parte della controparte, le allegazioni attoree contenuta in comparsa non sono state contestate e devono, pertanto, considerarsi pacifiche.
All'udienza del 01.02.2024 il giudice assegnava termine per intraprendere il procedimento di mediazione obbligatoria e rinviava all'udienza del 28.05.2024.
A seguito del deposito delle note scritte delle parti il giudice accoglieva l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto, non essendo l'opposizione basata su sufficiente prova scritta, e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281-sexies c.p.c.
L'opposizione attorea risulta infondata in fatto e in diritto per le ragioni di seguito esposte e deve essere, pertanto, integralmente rigettata.
Con riferimento, anzitutto, all'asserita mancanza di sottoscrizione del sig. apposta sul Pt_1
contratto azionato in via monitoria, si rileva che la convenuta ha provato che tale sottoscrizione è avvenuta tramite apposizione di firma digitale in data 26.04.2019, che ben può sostituire la firma grafica tradizionale e che, a differenza di quest'ultima, non si manifesta col classico segno percepibile visibilmente sul documento;
è quindi infondata l'eccezione di nullità formulata.
Si osserva, inoltre, che l'estratto conto prodotto, certificato ai sensi dell'art. 50 TUB, risulta collegato al documento contrattuale prodotto, tenuto conto che il primo fa espresso riferimento al rapporto pagina 6 di 8 identificato con la stringa alfanumerica “C[...]FEHNP4”, che è la medesima riportata sul documento contrattuale;
è quindi evidente il collegamento identificativo, erroneamente negato da parte attrice, col documento contrattuale in atti. Da tale documento contabile si evince altresì l'importo ancora dovuto, con i relativi accessori.
Non coglie neppure nel segno l'ulteriore eccezione di nullità del contratto per l'indeterminatezza ex art. 1346 c.c. lamentata, a causa della mancata indicazione del tasso annuo effettivo (TAE). La giurisprudenza di merito, inclusa quella della Corte d'Appello di Torino (C. Appello Torino, 5.5.2020), ha stabilito che riguardo ai contratti di mutuo non è previsto da alcuna norma primaria o secondaria l'obbligo di indicare in contratto il TAE. L'art. 6 della Delibera CICR 09/02/2000, menzionato anche dall'attrice, prevede soltanto la necessita di indicare in contratto “il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione” nei casi in cui sia stata prevista una capitalizzazione infrannuale;
tale disposizione, tuttavia, non è applicabile ai contratti di mutuo, dove non ricorre un'operazione di capitalizzazione degli interessi – come avviene, ad esempio, nei conti correnti –, ma solo un frazionamento dell'obbligazione restitutoria con periodicità infrannuale.
Il sig. contesta altresì la correttezza del TAEG riportato in contratto, tuttavia il ricalcolo Pt_1
compiuto dalla parte è correlato a quanto sopra statuito in merito al TEG, cha a pagina 5 dello stesso risulta essere pari all'11,53%; dal ricalcolo prospettato il TAEG effettivo risulterebbe essere di poco maggiore, attestandosi all'11,774%, a cui dovrebbe quindi conseguire l'applicazione dell'art. 117, comma 7 TUB in forza del quale il saldo dovuto andrebbe rielaborato, senza alcuna capitalizzazione perché si assume violata anche la norma di cui all'art. 1823 c.c., secondo il tasso minimo dei BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti al contratto o se, più favorevoli, nei 12 mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione. In realtà il TAEG indicato in contratto risulta essere quello effettivamente applicato dalla convenuta opposta, per il quale sono stati computati tutti i costi ulteriori e necessari dell'operazione.
Con riferimento, invece, al carattere usurario degli interessi compensativi pattuiti e del TAEG stesso, si osserva che ai fini della verifica del superamento del c.d. tasso soglia non devono essere inclusi quelli moratori, che si distinguono dai primi per natura e funzione;
il carattere usurario di queste due categorie di interessi deve pertanto essere valutato in modo indipendente e disgiunto, accertando se entrambi, con le relative basi di calcolo, superano le predette soglie, senza operare alcuna sommatoria
(Cass. SU 19597/2020). Gli interessi moratori, peraltro, devono essere esclusi dal calcolo del TAEG per le medesime ragioni già illustrate.
pagina 7 di 8 Infine, si rileva che, in applicazione dei principi sopra esposti, il TAEG riportato in contratto non solo corrisponde a quello effettivamente praticato, ma è altresì contenuto all'interno del tasso soglia in discorso.
Nonostante l'infondatezza della pretesa attorea non può comunque trovare accoglimento la domanda di condanna ex art. 96, co. 3 c.p.c. formulata dalla convenuta stante l'insussistenza degli elementi costituitivi identificabili in “una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente” (Cass., ord. del 17.07.2024, n. 19658);
l'azione attorea, seppur infondata, non presenta carattere pretestuoso stante l'elevata complessità e tecnicità della materia.
Accertata l'infondatezza dell'opposizione e il rigettate le domande attoree, si conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta le domande attoree;
Conferma il decreto ingiuntivo n. 757/2023 del 31.01.2023 emesso dal Tribunale di Torino;
Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali di controparte, quantificate in complessivi
€ 3.260,00, (di cui € 800,00 per la fase di studio, € 650,00 per la fase introduttiva, € 860,00 per fase istruttoria ed € 950,00 per la fase decisionale), oltre I.V.A., C.P.A. e 15% per spese generali.
Torino, 7 febbraio 2025
Il Giudice dott. Alberto La Manna
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7685/2023
Il Giudice,
Viste le note scritte depositate,
Pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies cpc:
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7685/2023 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. MARIO Parte_1 C.F._1
MANZO, elettivamente domiciliato in Via del Parco Margherita, Napoli, presso lo studio del predetto difensore
ATTORE IN OPPOSIZIONE
contro con il patrocinio dell'avv. PIERLUIGI FEDERICI, elettivamente domiciliata CP_1
presso il domicilio digitale del predetto difensore, Email_1
CONVNEUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Nel Merito: accertare e dichiarare infondata la pretesa di credito pari ad Euro 13.952,10 oltre interessi, avanzata dalla Società odierna opposta, per tutte le motivazioni addotte nelle premesse in fatto ed in diritto del presente atto ed, in particolare, per la nullità del rapporto contraddistinto dal n. 201904262, di originari Euro 15.000,00, prodotto dalla Società opposta, perché privo della sottoscrizione del finanziato, con conseguente imputazione in sorta capitale dell'importo, pari ad euro 7.103,84, versato fino alla data del 14/06/22 e, comunque, per essere non provato il credito preteso e/o, comunque, per non essere certo, liquido ed esigibili ossia per non essere indicata nell'estratto conto prodotto la percentuale e le modalità di calcolo dell'interesse moratorio applicato e per essere, di conseguenza, la pagina 2 di 8 documentazione contabile e contrattuale prodotta incompleta e totalmente inidonea ad assurgere al rango di prova e, pertanto, revocare e/o annullare e/o comunque dichiarare nullo e/o inefficace l'ingiunzione di pagamento n. 757/2023 del 31/01/23, notificata il 21/02/23, scaturito nell'ambito della procedura iscritta al RG 1263/2023, a mezzo del quale l'Ill.mo Tribunale di Torino, nella persona del
Giudice Dott.ssa Castellino, ha intimato all'esponente il pagamento dell'importo pari ad Euro
13.952,10, oltre interessi come richiesti nella domanda nonché le spese di procedura liquidate in complessivi Euro 567,00 per compensi ed Euro 145,50 per spese
Sempre nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare e domande di cui sopra, accertare e dichiarare infondata la pretesa di credito pari ad Euro
13.952,10, oltre interessi, avanzata dalla Società odierna opposta, per tutte le motivazioni addotte nelle premesse in fatto ed in diritto del presente atto ed, in particolare, per essere il contratto /offerta di finanziamento indicato con il n. 201904262, di originari Euro 15.000,00,prodotto nella fase monitoria, nullo per l'indeterminatezza dell'oggetto per la mancata e/o comunque non corretta indicazione del TAE e del TAEG e per non essere, di conseguenza, fondato e/o provato il credito preteso e/o comunque per non essere certo, liquido ed esigibili e, quindi, revocare e/o annullare e/o comunque dichiarare nullo e/o inefficace l'ingiunzione di pagamento n. 757/2023 del 31/01/23, notificato il 21/02/23, scaturito nell'ambito della procedura iscritta al RG 1263/2023, a mezzo del quale l'Ill.mo Tribunale di Torino, nella persona del Giudice Dott.ssa Castellino, ha intimato all'esponente il pagamento dell'importo pari ad Euro 13.952,10, oltre interessi come richiesti nella domanda nonché le spese di procedura liquidate in complessivi Euro 567,00 per compensi ed Euro
145,50 per spese
Sempre nel merito ma in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi del mancato accoglimento delle eccezioni e delle domande di cui sopra, accertare e dichiarare infondata la pretesa di credito pari ad Euro 13.952,10 oltre interessi, avanzata dalla Società odierna opposta, per tutte le motivazioni addotte nelle premesse in fatto ed in diritto del presente atto ed, in particolare, per essere il tasso d'interesse applicato al rapporto indicato con il n. 201904262, di originari Euro 15.000,00, risalente al
26/04/2019, prodotto nella fase monitoria, superiore al tasso soglia previsto alla data di conclusione dello stesso o, comunque, per essere superiore al tasso medio ex art. 644 coma 3 c.p., ed in entrambi i casi per essere nulla la relativa pattuizione, o comunque per essere gli interessi applicati l'effetto di una prassi anatocistica con conseguente imputazione al capitale, attese le previsioni ex art. 1815 comma 2
c.c., degli importi già versati, con l'ulteriore conseguenza del venir meno della certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o comunque dichiarare nullo e/o pagina 3 di 8 inefficace l'ingiunzione di pagamento n. 757/2023 del 31/01/23,notificato il 21/02/23, scaturito nell'ambito della procedura iscritta al RG 1263/2023, a mezzo del quale l'Ill.mo Tribunale di Torino, nella persona del Giudice Dott.ssa Castellino, ha intimato all'esponente il pagamento dell'importo pari ad Euro 13.952,10, oltre interessi come richiesti nella domanda nonché le spese di procedura liquidate in complessivi Euro 567,00 per compensi ed Euro 145,50 per spese
In via istruttoria: -OMISSIS-
Con vittoria di spese, diritti ed onorario con attribuzione al procuratore antistatario.
Per parte convenuta:
Nel merito:
- respingere la presente opposizione proposta dal Signor avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 757/2023 (R.G. 1263/2023), per una somma pari ad € 13.952,10, gli interessi come da domanda, nei limiti di cui alla L. 108/1996 le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in €
567,00 per compensi, in € 145,50 per esposti, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre i.v.a. e c.p.a. -OMISSIS- e, per l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo condannando il sig. a pagare in favore della le Parte_1 CP_1
suddette somme.
Con condanna di parte opponente al pagamento delle spese di lite ed ex art. 96, 3 co., c.p.c.
In ogni caso:
- con condanna di parte opponente alla refusione delle spese legali.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, il sig. Parte_1
conveniva in giudizio la rappresentando che l'odierna convenuta aveva
[...] CP_1 ottenuto dal Tribunale di Torino un decreto ingiuntivo per l'importo di € 13.952,00 oltre interessi e spese, come risultante dall'estratto conto certificato;
che il decreto ingiuntivo emesso non era dotato di provvisoria esecutività; che nel procedimento monitorio la aveva sostenuto di aver concluso CP_1
col sig. un contratto di finanziamento indicato soltanto genericamente;
che la proposta di Pt_1
contratto prodotta nel suddetto giudizio, contraddistinta dal n. 201904262 e datata 26.04.2029 per un importo pari ad € 15.000,00, risultava essere priva della sottoscrizione dell'odierno attore e della data pagina 4 di 8 di accettazione;
che da tali mancanze ne conseguiva l'insanabile nullità del rapporto con la conseguente imputazione in sorte capitale di tutto quando versato, che risultava essere pari ad € 7.103,84; che non era dimostrato né come fosse maturato l'importo azionato né quale fosse il momento inziale dell'inadempimento; che gli estratti conto prodotti erano inidonei a provare e ad identificare la correttezza del tasso applicato;
che ne derivava, in tal modo, l'incertezza, l'inesigibilità e la non liquidità del credito azionato;
che, nel merito, il contratto di finanziamento originariamente concesso da
Findomestic s.p.a. era comunque nullo per indeterminatezza dell'oggetto con conseguente violazione dell'art. 1284 c.c. e, soprattutto, dell'art. 117 Commi 4° e 6° TUB;
che nel contratto prodotto si prevedeva espressamente soltanto il tasso nominale annuo dell'8,97% e non era specificato il tasso annuo effettivo TAE, nonostante l'obbligatorietà della sua indicazione ai sensi dell'art. 6 Delibera
CICR 9.02.2000; che a seguito di apposita relazione contabile veniva calcolato nel valore pari a
9,3481%; che non veniva altresì indicato il valore reale del TAEG, in violazione dell'art. 117, co. 4
TUB; che il valore del TAEG indicato non era conforme a quello vero;
che dall'analisi contabile condotta emergeva che l'effettivo valore del TAEG era pari all'11,774%; che ne conseguiva, pertanto, ai sensi dell'art. 117, co. 7 TUB, la rielaborazione del saldo senza alcuna capitalizzazione;
che il
TAEG, correttamente calcolato computando altresì le spese previste in caso di inadempimento, era pari al 200,54%, comportando così un notevole superamento del tasso soglia anti usura pari al 16,050%; che, se si considerava altresì la percentuale di ritardo pattuita, il TAEG risultante era pari al 279,75%; che il tasso moratorio convenuto era già di per sé usurario;
che, visto il superamento del tasso soglia di usura, trovava applicazione l'art. 1815 c.c., co. 2, dai cui conseguiva la non debenza di alcun interesse.
Parte attrice domandava, pertanto, di accertare e dichiarare infondata la pretesa attorea per le ragioni in atti.
Si costituiva la e rappresentava di essere una delle primarie aziende nel mercato del CP_1
credito al consumo;
che parte attrice aveva sottoscritto un contratto di finanziamento in data 26.04.2019 tramite apposizione di firma digitale;
che a seguito di tale pattuizione la società erogava la somma complessiva di € 15.000,00; che nessuna contestazione era mai stata avanzata dal sig. che Pt_1
non si era provveduto al regolare rimborso del finanziamento alle scadenze pattuite, con la conseguenza che la comunicava all'odierna convenuta la decadenza dal beneficio del CP_1
termine, con conseguente necessità di restituire tutto il capitale residuo oltre interessi e spese per il recupero;
che il credito vantato da era documentalmente provato, anche mediante allegazione CP_1 dell'estratto conto certificato;
che sussistevano i requisiti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c.; che il contratto azionato era stato sottoscritto dal sig. tramite firma digitale e che tale circostanza era Pt_1
provata dal c.d. log della firma digitale, che attestava il risultato delle operazioni effettuate dal sistema pagina 5 di 8 informatico;
che, menzionando una recente pronuncia di legittimità in tema di servizi di investimento nella quale veniva statuita la necessita della sola sottoscrizione dell'investitore, applicava analogicamente tale principio anche ai contratti bancari, stante l'identità sostanziale e funzionale delle norme proprie delle rispettive discipline;
che era stata fornita piena prova dell'erogazione dell'importo azionato e della sua esatta entità; che il contratto, conformemente a quanto stabilito dalla disciplina specifica, indica espressamente sia il TAG che il TAEG, includendo nel calcolo oltre al capitale e agli interessi anche le ulteriori voci di costo, come quelle di stipula del contratto e le imposte di bollo;
che gli interessi moratori non dovevano in alcun modo essere computati per la valutazione del carattere usurario degli interessi corrispettivi pattuiti;
che la predetta soglia usura non era superata neanche sommando i tassi di interesse compensativi con quelli moratori;
che erano indicati tutti gli elementi richiesti dalla normativa in materia;
che, sussistendo un contratto scritto, era altresì infondata l'eccezione di nullità della clausola di determinazione degli interessi ultralegali. La convenuta chiedeva, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, di respingere le domande attoree e di condannare il sig. ai sensi dell'art. 96, co. Pt_1
3 c.p.c.
Nella prima memoria integrativa evidenziava che, stante il mancato deposito della prima CP_1
memoria istruttoria da parte della controparte, le allegazioni attoree contenuta in comparsa non sono state contestate e devono, pertanto, considerarsi pacifiche.
All'udienza del 01.02.2024 il giudice assegnava termine per intraprendere il procedimento di mediazione obbligatoria e rinviava all'udienza del 28.05.2024.
A seguito del deposito delle note scritte delle parti il giudice accoglieva l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto, non essendo l'opposizione basata su sufficiente prova scritta, e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281-sexies c.p.c.
L'opposizione attorea risulta infondata in fatto e in diritto per le ragioni di seguito esposte e deve essere, pertanto, integralmente rigettata.
Con riferimento, anzitutto, all'asserita mancanza di sottoscrizione del sig. apposta sul Pt_1
contratto azionato in via monitoria, si rileva che la convenuta ha provato che tale sottoscrizione è avvenuta tramite apposizione di firma digitale in data 26.04.2019, che ben può sostituire la firma grafica tradizionale e che, a differenza di quest'ultima, non si manifesta col classico segno percepibile visibilmente sul documento;
è quindi infondata l'eccezione di nullità formulata.
Si osserva, inoltre, che l'estratto conto prodotto, certificato ai sensi dell'art. 50 TUB, risulta collegato al documento contrattuale prodotto, tenuto conto che il primo fa espresso riferimento al rapporto pagina 6 di 8 identificato con la stringa alfanumerica “C[...]FEHNP4”, che è la medesima riportata sul documento contrattuale;
è quindi evidente il collegamento identificativo, erroneamente negato da parte attrice, col documento contrattuale in atti. Da tale documento contabile si evince altresì l'importo ancora dovuto, con i relativi accessori.
Non coglie neppure nel segno l'ulteriore eccezione di nullità del contratto per l'indeterminatezza ex art. 1346 c.c. lamentata, a causa della mancata indicazione del tasso annuo effettivo (TAE). La giurisprudenza di merito, inclusa quella della Corte d'Appello di Torino (C. Appello Torino, 5.5.2020), ha stabilito che riguardo ai contratti di mutuo non è previsto da alcuna norma primaria o secondaria l'obbligo di indicare in contratto il TAE. L'art. 6 della Delibera CICR 09/02/2000, menzionato anche dall'attrice, prevede soltanto la necessita di indicare in contratto “il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione” nei casi in cui sia stata prevista una capitalizzazione infrannuale;
tale disposizione, tuttavia, non è applicabile ai contratti di mutuo, dove non ricorre un'operazione di capitalizzazione degli interessi – come avviene, ad esempio, nei conti correnti –, ma solo un frazionamento dell'obbligazione restitutoria con periodicità infrannuale.
Il sig. contesta altresì la correttezza del TAEG riportato in contratto, tuttavia il ricalcolo Pt_1
compiuto dalla parte è correlato a quanto sopra statuito in merito al TEG, cha a pagina 5 dello stesso risulta essere pari all'11,53%; dal ricalcolo prospettato il TAEG effettivo risulterebbe essere di poco maggiore, attestandosi all'11,774%, a cui dovrebbe quindi conseguire l'applicazione dell'art. 117, comma 7 TUB in forza del quale il saldo dovuto andrebbe rielaborato, senza alcuna capitalizzazione perché si assume violata anche la norma di cui all'art. 1823 c.c., secondo il tasso minimo dei BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti al contratto o se, più favorevoli, nei 12 mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione. In realtà il TAEG indicato in contratto risulta essere quello effettivamente applicato dalla convenuta opposta, per il quale sono stati computati tutti i costi ulteriori e necessari dell'operazione.
Con riferimento, invece, al carattere usurario degli interessi compensativi pattuiti e del TAEG stesso, si osserva che ai fini della verifica del superamento del c.d. tasso soglia non devono essere inclusi quelli moratori, che si distinguono dai primi per natura e funzione;
il carattere usurario di queste due categorie di interessi deve pertanto essere valutato in modo indipendente e disgiunto, accertando se entrambi, con le relative basi di calcolo, superano le predette soglie, senza operare alcuna sommatoria
(Cass. SU 19597/2020). Gli interessi moratori, peraltro, devono essere esclusi dal calcolo del TAEG per le medesime ragioni già illustrate.
pagina 7 di 8 Infine, si rileva che, in applicazione dei principi sopra esposti, il TAEG riportato in contratto non solo corrisponde a quello effettivamente praticato, ma è altresì contenuto all'interno del tasso soglia in discorso.
Nonostante l'infondatezza della pretesa attorea non può comunque trovare accoglimento la domanda di condanna ex art. 96, co. 3 c.p.c. formulata dalla convenuta stante l'insussistenza degli elementi costituitivi identificabili in “una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente” (Cass., ord. del 17.07.2024, n. 19658);
l'azione attorea, seppur infondata, non presenta carattere pretestuoso stante l'elevata complessità e tecnicità della materia.
Accertata l'infondatezza dell'opposizione e il rigettate le domande attoree, si conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta le domande attoree;
Conferma il decreto ingiuntivo n. 757/2023 del 31.01.2023 emesso dal Tribunale di Torino;
Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali di controparte, quantificate in complessivi
€ 3.260,00, (di cui € 800,00 per la fase di studio, € 650,00 per la fase introduttiva, € 860,00 per fase istruttoria ed € 950,00 per la fase decisionale), oltre I.V.A., C.P.A. e 15% per spese generali.
Torino, 7 febbraio 2025
Il Giudice dott. Alberto La Manna
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