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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/06/2025, n. 2779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2779 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
II Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. Giuseppe Marino , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9922/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, nata a [...] il [...], res. in Catania, Largo Aquileia, Parte_1
9, C.F. , , rappresentata e difesa, giusta procura C.F._1
speciale in atti, dagli Avvocati ANTONIO RIZZO E LAURA RIZZO;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t. , rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dagli Avvocati LUCIA ORSINGHER e PIER LUIGI TOMASELLI;
-Resistente-
CONTRO
1
rappresentante p. t. , rappresentata e difesa dall'Avvocato GIOVANNI
COLONNA ROMANO;
-resistente-
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione dell'8 aprile 2024 dalle attività previste dall'art. 127 – ter c.p.c., le parti concludevano come da note scritte c.d. cartolare depositate nel termine assegnato conformemente alla citata disposizione normativa
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.10.2024, parte ricorrente proponeva opposizione avverso il sollecito di pagamento n. 29320249028514660000 datato 27/08/2024, notificato il 19/09/2024, con cui le era stato intimato di pagare Euro 7.188,13 asseritamente portato dall'avviso di addebito n.
59320130008073056 000, asseritamente notificato il 10/02/2014, emesso dall' per le seguenti pretese: - Euro 1.519,69 per Gestione Separata CP_1
Contributi sul Reddito Arti e Professioni per l'anno 2006; - Euro 799,63 per sanzioni civili;
- Euro 324,58 per interessi di mora;
- Euro 2.700,57 per
Gestione Separata Contributi sul Reddito Arti e Professioni per l'anno 2008;
- Euro 1.421,06 per sanzioni civili;
- Euro 329,77 per interessi di mora;
- Euro
92,92 per spese esecutive
A sostegno dell'opposizione la ricorrente deduceva ed eccepiva che le cartelle esattoriali hanno natura di atto amministrativo e sono prive dell'attitudine ad acquisire efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dal 01 Gennaio 2011, ha sostituito la cartella di CP_1
pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto . Pertanto il CP_1
2 credito portato dalla cartella esattoriale o dall'avviso di addebito si prescrive nel termine di cinque anni dalla sua notifica, secondo la disciplina generale della prescrizione dei contributi in questione
Nel caso di specie, essendo intercorsi oltre cinque anni tra la data della notifica dell'avviso di addebito n. 559320130008073056 (10/02/2014) e la data di notifica del sollecito di pagamento opposto (19 Settembre 2024), tutte le pretese di cui al predetto avviso di addebito erano prescritte;
in ogni caso – e senza recesso alcuno dalle superiore e assorbente eccezione – la ricorrente aggiungeva che il diritto a riscuotere le predette somme era ulteriormente prescritto, essendo decorsi più di cinque anni dal giorno della commissione della presunta violazione.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: “……. nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione estintiva delle pretese dell' di cui all'opposto sollecito di pagamento n. CP_1
29320249028514660000 datato 27/08/2024, notificato il 19/09/2024, per contributi, sanzioni, interessi di mora, oneri di riscossione e diritti di esecuzione, essendo decorsi più cinque anni dalla notificazione dell'avviso di addebito n. 559320130008073056; - Per l'effetto, in ogni caso, accertare e dichiarare non dovuta somma alcuna a nessun titolo da parte dell'odierno opponente. Conseguentemente, condannare RT
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in
[...]
Catania, Via Porto Ulisse, 51, alla cancellazione del debito prescritto dagli estratti di ruolo;
- Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese generali al 15% e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Fissata l'udienza di discussione, in data 17.02.2025 si costituiva l' la CP_1
quale in fatto evidenziava che in seguito a controlli di verifica del reddito -
3 Operazione PoseidOne - si è accertato che la ricorrente nella propria dichiarazione dei redditi Unico 2007 (redditi anno 2006), Unico 2009
(redditi anno 2008, aveva dichiarato redditi da attività professionali (quadro
RE), derivanti da "Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi" - codice attività ATECO 70320 (doc. 1-2).
2. e per tale attività professionale (priva di una propria cassa) era stata iscritta alla gestione separata presso l' (doc.3), senza versare i contributi dovuti. In CP_1
relazione alle annualità 2006 e 2008 le era stata notificata diffida, rispettivamente il 24.8.2010 e 18.8.2012 e essendo stato effettuato alcun pagamento era stato emesso e notificato il 10.2.2014 l' AVA 593 2013
00080730 56 000 afferente i contributi per l'anno 2006 e per l'anno 2008 che , non era stato opposto giudizialmente nei termini dettati dall'art. 24 comma d.lgs. 46/99 e, pertanto, è divenuto incontrovertibile e costituisce titolo esecutivo inoppugnabile con l'impossibilità di contestarlo anche nel merito e l'improponibilità e/o inammissibilità di qualsivoglia domanda collegata ad esso.
In diritto l' eccepiva la carenza di interesse ad agire in capo alla CP_1
ricorrente e la carenza di legittimazione passiva in capo ad esso . CP_1
Infatti, con riferimento all'avviso di addebito, l' , formalmente, è CP_1
titolare del credito contributivo, sino alla notifica dell'AVA, successivamente, il concessionario è l'unico soggetto deputato ad intraprendere attività esecutiva, essendo la stessa, per legge, una volta inviato l'avviso di addebito all'agente per la riscossione, sottratta all'ente impositore. Successivamente alla formazione dell'AVA ed alla sua notifica, il credito per legge viene gestito integralmente dal concessionario.
L'Ente Previdenziale, con riferimento alla prescrizione riguardo ai crediti fatti valere nell'avviso di addebito contestato senza rinunciare a quanto sopra dedotto, deduceva quanto segue, premettendo che era necessario 4 distinguere tra: a) periodo precedente la formazione dell'AVA - in relazione al quale, , l'AVA non era stato opposto, era divenuto incontrovertibile ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 46/99 e, comunque era evidente come nessun credito iscritto a ruolo fosse prescritto (doc.4-6) b) periodo successivo alla formazione e notifica dell'AVA, in relazione al quale, l'unico soggetto cui competeva l'interruzione della prescrizione dei crediti e che avrebbe potuto provare tali circostanze era il concessionario della riscossione. Al riguardo l' evidenziava che la contribuzione nella gestione separata, poiché il CP_1
contributo dovuto è rapportato al reddito conseguito nell'anno di riferimento e quest'ultimo è noto solo a consuntivo, viene versata con lo stesso meccanismo di acconto e saldo e con le stesse scadenze previste dal fisco per i versamenti IRPEF e che comunque nella fattispecie in esame era applicabile la normativa emanata per l'emergenza COVID 19 in base alla quale vi era una sospensione di ben 542 giorni dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle e avvisi di addebito e della prescrizione.
Tanto premesso, l' chiedeva al Tribunale quanto segue;
<< A. Accertarsi CP_1
e dichiararsi l'inammissibilità e/o improponibilità e/o improcedibilità della presente azione giudiziale, anche per carenza di interesse ad agire nei confronti dell' nonché il difetto di legittimazione passiva dell' B. CP_1 CP_1
Accertarsi e dichiararsi l'inoppugnabilità e/o incontrovertibilità dell'AVA
593 2013 00080730 56 e dei crediti ivi contenuti e di conseguenza l'improponibilità e/o inammissibilità di qualsivoglia domanda collegata a tale titolo esecutivo In via principale C. Rigettarsi nel merito, per quanto riferibile all' il ricorso introduttivo in quanto infondato in fatto ed in diritto. D. CP_1
Rifusione di spese e competenze, a carico del ricorrente ovvero del concessionario per la riscossione in Controparte_2
persona del legale rapp. p.t. In via di ulteriore subordine E. Qualora venisse accertata e dichiarata la responsabilità del concessionario per la prescrizione
5 dei crediti dell'istituto previdenziale, successivamente alla notifica dell'AVA
593 2013 00080730 56, l' dovrà esserne tenuto indenne anche CP_1
relativamente alle spese di giudizio. In via istruttoria F. Ordinarsi ad
[...]
in persona del legale rapp. p.t., il deposito anche in copia di tutti gli CP_4
atti interruttivi della prescrizione relativi all'AVA 593 2013 00080730 56
000 >>.
In data 11 febbraio 2025, si costituiva l' Controparte_2
la quale sulla dedotta prescrizione eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva nonché l' infondatezza nel merito. Infatti qualsiasi contestazione, , afferente alla fase antecedente alla consegna del ruolo all'agente della riscossione contempla la carenza di legittimazione passiva dello stesso e deve essere rivolta esclusivamente nei confronti di detto Ente
Impositore, cui compete ogni valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la formazione del ruolo, la determinazione dell'importo della pretesa e l'indicazione sintetica della motivazione dell'iscrizione
Nel merito della dedotta prescrizione l' produceva Controparte_5
preavviso di fermo amministrativo n. 29380201400003348000 notificato il
15/01/2015, costituente atto interruttivo della prescrizione per l'avviso di addebito oggetto del presente giudizio, anch'esso non impugnato e quindi divenuto definitivo. Inoltre occorre tenere conto ai fini del computo del termine di prescrizione, della normativa emergenziale Covid 19, la quale ha disposto la sospensione , per l'intero periodo dall'8 marzo 2020 (ovvero dal 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 D.L.
18/2020) al 31 agosto 2021, di tutte le attività di riscossione mediante ruolo, per una durata complessiva a favore dei debitori pari a 542 gg. per la quasi totalità di essi.
6 Per tali ragioni l' chiedeva al Tribunale: Controparte_2
<< In via preliminare: respingere la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva dei pignoramenti presso terzi impugnati e/o dei sottesi avvisi di addebito per i motivi svolti nel presente atto;
In via principale nel merito: dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare il ricorso avversario in quanto infondato in fatto e diritto per le causali esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare i pignoramenti presso terzi impugnati e gli avvisi di addebito notificati. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda dispiegata dall'attrice, dichiarare l' responsabile per i Controparte_1
fatti di cui è causa e, per l'effetto, condannarlo in via esclusiva e senza vincolo di solidarietà con la scrivente alla eventuale refusione delle spese di lite. In via di ulteriormente subordinata: accertata l'esclusiva responsabilità delle
Ente impositore, condannare l' Controparte_1
a manlevare e tenere indenne l' per quanto Controparte_2
quest'ultima fosse eventualmente tenuta a pagare per effetto della soccombenza nel presente giudizio. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze come per legge >>.
All'udienza di discussione dell'8 aprile 2025, sostituita dalle attività previste dall'art. 127- ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, atteso il suo carattere documentale, la stessa è stata trattenuta per la decisione. Indi veniva decisa con la presente sentenza emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
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Rileva il decidente che la ricorrente non contesta la sussistenza del presupposto impositivo del credito portato dall'avviso di addebito impugnato
7 ma eccepisce la asserita intervenuta prescrizione del diritto dell'
[...]
e dell' di riscuotere il credito contributivo. Controparte_2 CP_1
Rilava, altresì, il decidente che dalla documentazione prodotta in atti dall' si evince che il citato avviso di addebito è stato notificato in data CP_1
10.02.2014
In ordine alle notifiche a mezzo posta si osserva ancora che l'art. 26, comma
1, del D.P.R. n. 602/73, consente anche agli Uffici impositori di provvedere alla notifica degli atti di accertamento mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, e ciò per costante giurisprudenza della Suprema Corte,
(Cfr.: Cass. Ordinanza 29 agosto 2017, n. 20506) nella quale si legge “… è legittimamente eseguita anche la notificazione diretta da parte degli Uffici finanziari a mezzo del servizio postale universale (Cfr.: Cass., tra le altre, n.
3254 del 18 febbraio 2016, nella quale la Corte precisa che “Tale conclusione trova conforto nel tenore letterale dell'art. 14 legge n. 890/92, come modificato dall'art. 20 L. n. 146/98, dal quale risulta che, la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al
DPR n. 600/73 art. 60 e delle singole leggi d'imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari – e per quel che qui interesse alla società concessionaria – di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale – con specifico riferimento all'inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. art. 39 d.m. 9 aprile 2001 (Cfr.: Cass. n. 27319/2014) – senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone proprio l'art. 26 1° comma del DPR n. 602/73 che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al 8 portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, prevedendo, lo stesso articolo 26, il rinvio all'art. 60 DPR n. 600/73 unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (Cfr.: Cass. n. 14196/2014)”. Pertanto, nel caso di notificazione diretta a mezzo del servizio di posta universale non troveranno applicazione le norme dettate dall'art. 149 cod.proc.civ. e della legge n.
890/1982 ma unicamente quella concernente il servizio postale ordinario
(Cass. n.ri: n. 17723 del 2006; n. 17598 del 2010, n. 20027 del 2011; n. 270 del 2012; n. 9111 del 06/06/2012). Con dette pronunce si è, infatti, statuito che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, (in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.), ed, in particolare, per quello che qui interessa, quella dettata dal
D.P.R. n. 655 del 1982, il cui art. 40, prevede, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo, altresì, che “deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili”.
Con le conseguenze che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia
9 prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (come ribadito di recente da Cass. n. 10245 del 26 aprile 2017) e che, in detta ipotesi, ai fini della ritualità della notificazione, non sarà necessaria la CAD, ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'art. 8 della legge 890/1982”.
Osserva il decidente che, tenuto conto della data di notificazione dell'avviso di addebito, da ritenersi effettuata ritualmente, il merito della pretesa contributiva – e il riferimento è all'eccezione di prescrizione dei crediti ipoteticamente maturata prima della notifica della cartella – non è più contestabile.
Osserva questo giudice che ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, ”deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né
l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”
(Cfr.: Cass. n. 2835/2008; Cass. n. 4506/07; Cass. n. 6674/08). All'ente previdenziale è, dunque, attribuito il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di 10 pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l'ente può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza, in quanto, da un lato, non
è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro lato, è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo c/o dell'esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione.
(Cfr.: Corte Cost. Ord. n. 111/2007). Il detto termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo. La situazione che si verifica nel caso di mancata osservanza del termine suddetto non è quindi dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione per l'ipotesi di mancato rispetto del termine previsto dall'ormai abrogato D.L. n. 338/1989, art. 2, convertito in L. n. 389/1989, (Cfr.: Cass., n. 8624/1993). Era stato ritenuto, in proposito, che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, poiché, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse materie e 11 con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di individuare i c.d. titoli paragiudiziali (Cfr.: ex plurimis, per l'utilizzo di tale terminologia, Cass. n. 9944/1991; Cass. n. 10269/1991), per i quali, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice ordinario;
con la conseguenza che tali titoli diventano definitivi in caso di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio. La conseguenza è, dunque, che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del
1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito. La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo). Ne consegue che alla data di deposito del ricorso in opposizione il termine di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999, decorrente dalla notificazione dell'avviso di addebito, era ampiamente decorso, quindi il merito della pretesa contributiva è incontestabile.
Osserva, tuttavia, ancora, il decidente che parte ricorrente ha eccepito la prescrizione, formulando per tale verso un'opposizione all'esecuzione. In proposito giova evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della
12 riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo.
Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo. Occorre, a questo punto, risolvere la questione se, divenuto incontestabile il credito contributivo per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995, ovvero a quello più lungo dell'azione nascente dal giudicato di cui all'art. 2953 c.c..
Reputa il Tribunale che la prima opzione sia la più corretta. La cartella esattoriale può essere assimilata all'ingiunzione fiscale che, in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo ed è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione. Identica la ratio, reputa, dunque, il Tribunale che nella specie possa farsi applicazione dei principi stabiliti dalla Suprema Corte in materia di ingiunzione fiscale alla stregua dei quali ”l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della p.a., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato... con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione” (cfr, Cass. Civile, sez. trib., 25 maggio 2007, n. 12263). Alle stesse conclusioni deve pervenirsi nell'ipotesi in esame giacché neppure ai
13 ruoli formati dagli enti pubblici previdenziali per la riscossione dei crediti contribuivi e alle cartelle esattoriali può assegnarsi natura giurisdizionale;
ciò che impedisce che alla mancata opposizione possano far seguito, oltre all'effetto sostanziale dell'incontestabilità del credito, anche effetti di natura processuale riservati ai provvedimenti giurisdizionali e, dunque, la idoneità al giudicato. Ne consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non tempestivamente opposto è soggetto non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c. ma al termine proprio della riscossione dei tributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.
Quanto all'eccezione di intervenuta prescrizione, a questo punto, successiva alla notificazione del titolo osserva il decidente che l'unico atto interruttivo prima del sollecito di pagamento n. 29320249028514660000 datato
27/08/2024, notificato il 19/09/2024, è costituito dal preavviso di fermo amministrativo n. 29380201400003348 000 notificato dall'Agente della
Riscossione in data 15.01.2015 ( per come risulta dal Portale Web Publishing
Agenzia delle Entrate Riscossione, non essendo stato prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata relativa al preavviso di fermo)
Quanto precede è sufficiente a far ritenere che il credito portato dall'avviso di addebito n. 59320130008073056, 000 del quale è stato richiesto alla ricorrente il pagamento con il sollecito n. 29320249028514660000 è prescritto. Infatti il termine di cinque anni per il decorso della prescrizione dalla notifica del preavviso di fermo ( volendo ritenere provata l'effettuazione di tale notifica ) è spirato il giorno 15.01.2020, non potendosi applicare alla fattispecie in esame la disciplina della sospensione emergenziale per l'epidemia Covid-19, essendo stata previsto il suo inizio dal
23 febbraio 2020.
14 Ne consegue la declaratoria di estinzione delle pretese contributiva in esame e l'accoglimento integrale della promossa opposizione.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra € 5.200,01 ed
€ 26.000,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia in ragione di quanto effettivamente ottenuto dalla parte ricorrente nel presente giudizio, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza tra la parte ricorrente e la parte resistente Controparte_2
deputata ex lege alla riscossione dei contributi in esame.
Andranno, invece, integralmente compensate le spese processuali tra la parte ricorrente e la parte resistente CP_1
PQM
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
-accoglie il promosso ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara l'estinzione per prescrizione e l'inesigibilità delle somme pretese a titolo di contributi di cui all'intimazione opposta;
- condanna la parte resistente Controparte_2
al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi 1.865,00 , oltre Iva, Cpa
e spese forfettarie pari al 15%, da distrarre agli Avvocati Antonio Rizzo e
Laura Rizzo ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
15 Catania, 30 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. Giuseppe Marino
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