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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 30/09/2025, n. 4000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4000 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14291/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE II CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14291 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
(C.F./P. IVA ) Parte_1 P.IVA_1 attrice, con l'avv. Alessandro Pozzani
e titolare della omonima IMPRESA INDIVIDUALE (C.F. Controparte_1
. IVA ) CodiceFiscale_1 P.IVA_2 convenuto, con gli avv. Marco Azzali
e
C.F./P. IVA Controparte_2 P.IVA_3 convenuta, con l'avv. Stefano Rognini
e
C.F. P. IVA ) Controparte_3 P.IVA_4 P.IVA_5 convenuta, con l'avv. Stefano Rognini
e
C.F. ) Controparte_4 C.F._2 convenuto, con gli avv.ti Italo Luigi Ferrari e Francesco Fontana
pagina 1 di 13 e
C.F. ) Controparte_5 P.IVA_6 terza chiamata, con l'avv. Riccardo Crevani
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 17.4.2025 e, perciò, per tutte le altre parti, come da rispettivi fogli di p.c. depositati telematicamente.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo.
Con atto di citazione notificato in data 21.12.2021, (da Parte_1
Parte ora, per brevità, ha convenuto in giudizio titolare dell'omonima impresa Controparte_1 individuale, (da ora , Controparte_2 CP_2 [...]
(da ora e esponendo, in sintesi, che: a) in Controparte_3 CP_3 Controparte_4 data 8.7.2009 aveva affidato all “la fornitura e realizzazione della pavimentazione in parquet” CP_1 di un “proprio fabbricato sito in Offlaga, adibito sia ad ufficio della […] società che ad abitazione del
Sig. (rappresentante legale della stessa)” per il corrispettivo di € 25.427,00= oltre i.v.a.; b) la Pt_1 direzione dei lavori era stata affidata all'architetto c) i lavori si erano conclusi il 10.3.2011; d) CP_4 nell'anno 2017 aveva notato “che nella zona uffici (piano terra) alcune assi di legno si “sollevavano” alle estremità” […]” e “alcune fessurazioni nelle stesse” e che “nella zona abitazione (piano interrato piano terra) alcune doghe del parquet avevano mutato la propria cromatura originaria, divenendo più scure”; e) nel luglio 2017 aveva quindi chiesto un sopralluogo, cui avevano partecipato l' e CP_1
quest'ultima fornitrice delle assi posate, ai quali in data 4.6.2018 aveva inviato una nuova CP_2 comunicazione chiedendo un ulteriore sopralluogo per l'individuazione de “le modalità di esecuzione dei lavori per la sistemazione dei vizi riconosciuti”; f) in difetto di attivazione dei convenuti, in data
19.10.2018 aveva quindi proposto ricorso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c., al quale avevano preso parte – su chiamata dell – e (in qualità di fornitrici del parquet) nonché lo che, a sua CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 volta, aveva chiamato la propria compagnia assicuratrice per l'accertamento dei vizi e difetti CP_5 della pavimentazione;
g) la consulenza tecnica depositata aveva accertato la presenza dei vizi e difetti lamentati e la riconducibilità degli stessi – a vario titolo – all' a e nonché allo CP_1 CP_2 CP_3
pagina 2 di 13 h) le richieste di pagamento delle somme quantificate dal c.t.u. per l'eliminazione dei vizi e CP_4 difetti erano rimaste senza esito.
Ciò premesso, l'attrice ha concluso per la condanna, previo accertamento delle rispettive responsabilità:
i) in via principale, dell' al pagamento della metà della somma dovuta a titolo di risarcimento CP_1 dei danni relativi alla pavimentazione della zona uffici, spese per “piccole opere e imprevisti”, “spese tecniche” e “indennizzo per il mancato utilizzo dell'immobile”; ii) sempre in via principale, di CP_2
e in solido fra loro, al pagamento dell'intera somma dovuta a titolo di risarcimento dei CP_3 CP_4 danni relativi alla pavimentazione della zona abitazione nonché della residua metà della somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni relativi alla pavimentazione della zona uffici e spese per “piccole opere e imprevisti”, “spese tecniche” e “indennizzo per il mancato utilizzo dell'immobile”; iii) in via subordinata, del solo al pagamento della somma dovuta a titolo di integrale risarcimento dei CP_1 danni relativi alla pavimentazione della zona uffici e della zona abitazione, spese per “piccole opere e imprevisti”, “spese tecniche” e “indennizzo per il mancato utilizzo dell'immobile”; iv) “in alternativa”, del solo alla eliminazione dei vizi e difetti della pavimentazione posata nonché al risarcimento CP_1 del danno e allo “indennizzo per il mancato utilizzo dell'immobile”; oltre interessi e con vittoria di spese.
Tutti i convenuti si sono costituiti in giudizio contestando la fondatezza delle domande proposte da Parte ; il solo ha eccepito preliminarmente la decadenza e la prescrizione della garanzia;
lo CP_1 ha inoltre evidenziato d'essere assicurato per la responsabilità civile presso CP_4 Controparte_5
(da ora, ed ha perciò formulato, in via preliminare, istanza ex art. 269 c.p.c. per poter
[...] CP_5 provvedere alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa e spiegare domanda di manleva nei suoi confronti. Parte Tutti i convenuti hanno quindi concluso, nel merito, per il rigetto delle domande proposte da
Disposto dal g.i. il differimento dell'udienza ex art. 269 c.p.c., a seguito della rituale notificazione dell'atto di chiamata, si è costituita in giudizio che ha concluso, in sostanza, per il rigetto CP_5 della domanda di manleva per infondatezza della pretesa risarcitoria dell'attrice e, in ogni caso, per inoperatività della polizza assicurativa;
in subordine, per la riduzione dell'eventuale condanna entro i limiti di polizza.
pagina 3 di 13 La causa, istruita mediante acquisizione del fascicolo del procedimento di ATP/CTP e produzione di documenti, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17.4.2025 sulle conclusioni (anche istruttorie) delle parti richiamate in epigrafe.
2. Vizi e difetti. Risultanze dell'ATP/CTP.
Il tribunale condivide le conclusioni cui è giunta la c.t.u. espletata nel corso del procedimento di
ATP/CTP acquisita al presente giudizio, fondata su ampia e convincente motivazione, anche in risposta alle osservazioni svolte dai c.t.p. di tutte le parti.
2.1. Pavimentazione della zona uffici.
In tale zona, il c.t.u. ha constatato il “sollevamento in alcuni punti anche se minimi e di rottura
(fessurazione) in alcune tavole”, con la precisazione che “le parti sollevate hanno la caratteristica di non coinvolgere le doghe adiacenti pertanto sembrerebbe che le tavole che si sono sollevate non si siano sollevate coinvolgendo tutto lo spessore della doga cioè fino al massetto in calcestruzzo, che in questo caso avrebbe dovuto coinvolgere anche le doghe vicine per l'effetto della maschiatura, ma si è sollevato solo lo strato nobile superiore di calpestio, cioè la parte incollata sul supporto strutturale in abete” (pag. 6 della c.t.u.).
Quanto alle cause del sollevamento, il consulente ha dapprima ipotizzato che “tra quelle più plausibili vi è il fattore dell'umidità” (pag. 13 della c.t.u.).
Tale causa è stata tuttavia esclusa dal c.t.u., atteso che “essendo il materiale maschiato è ragionevole ritenere se ci sono dei problemi di sollevamento che questi coinvolgano più doghe contemporaneamente e tutto lo spessore della doga, cioè compresa la parte incollata sulla caldana e non un singolo elemento, quindi più elementi vicini, proprio perché la maschiatura serve per “legare” tra di loro le singole lastre. Di fatto, nel momento in cui il materiale si solleva per tutto il suo spessore coinvolge anche le doghe adiacenti al punto di sollevamento” (pag. 14 della c.t.u.).
Inoltre, “la diffusione del fenomeno “a macchia di leopardo” e non in zone circoscritte o secondo direttrici particolari, porta a considerare che il problema non sia stata la posa del pavimento” (pag. 19 della c.t.u.).
Il consulente ha quindi ricondotto il fenomeno a “una serie di concause”, “come la non verifica del massetto in calcestruzzo su cui viene incollato il parquet e le altre prerogative come riportato in relazione” (pag. 19 della c.t.u.) e concluso evidenziando che “in considerazione al tipo di difetto riscontrato che è risultato essere il distacco della parte superiore nobile della doga, la causa più pagina 4 di 13 probabile risulta essere a parere del sottoscritto il cedimento dell'adesivo non adeguato o messo in modo non corretto utilizzato durante l'assemblaggio dei vari strati che compongono la doga anche se ci possono essere più concause come già precedentemente relazionato” (pag. 19 della c.t.u.).
Quanto al problema della fessurazione “riscontrato in poche doghe nella zona uffici […] essendo il legno […] un materiale “vivo” la causa potrebbe essere appunto la dilazione che il materiale subisce con il cambiare della temperatura e l'umidità ambientale. In pratica si crea una disomogeneità nell'umidità di equilibro del materiale al suo interno di fatto asciugando le doghe e causando la fessurazione delle stesse. Questo potrebbe essere stato causato dalla temperatura dell'acqua nelle serpentine in uscita dalla caldaia a 38°C e quindi più alta di quella normalmente consigliata” (pagg.
19-20 della c.t.u.).
2.2. Pavimentazione della zona abitazione.
Con riferimento a tale zona, il c.t.u. ha accertato che “in questo caso l'anomalia riguarda il colore che il parquet ha assunto nell'arco del tempo”, precisando che “di fatto vedendolo sembra essersi sporcato nelle parti che sono state spazzolate all'origine. Si è anche notato che alcune doghe sono rimaste del colore originale” (pag. 20 della c.t.u.).
Il consulente, “fermo restando le considerazioni le caratteristiche generali di posa, gestione, temperature, fatte precedentemente che valgono sia per la zona degli uffici sia per questa zona
(abitazione)”, ha quindi individuato la causa del vizio nella circostanza che “lo sporco con il tempo è penetrato nella spazzolatura fatta sulla parte nobile della doga e soprattutto dal fatto che il pavimento non sia stato adeguatamente protetto dalla vernice utilizzata al momento della realizzazione in fabbrica” nonché al fatto che “potrebbero essere state fornite assi non omogenee arrivate quindi da diverse partite” (sempre a pag. 20 della c.t.u.).
Il tribunale condivide, come anticipato, le conclusioni cui è giunto il c.t.u., che si fondano sul riscontro oggettivo dell'effettiva sussistenza (e natura) dei vizi del parquet e formulano ipotesi coerenti in ordine alle più probabili cause degli stessi;
conclusioni, che, in ogni caso, sono rimaste prive di specifica contestazione.
3. Domande svolte in via principale.
Per ragioni di ordine logico, si rende opportuno l'esame delle domande svolte in via principale nei confronti dei (pretesi) fornitori e del direttore dei lavori.
pagina 5 di 13 Come anticipato sub 1., parte attrice svolge in via principale domanda di condanna al pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni relativi alla pavimentazione della zona uffici nei confronti dell' in misura della metà, e di e in solido fra loro, per la CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 residua metà; chiede inoltre la condanna di e sempre in solido fra loro, per i vizi CP_2 CP_3 CP_4 relativi alla pavimentazione dell'abitazione.
3.1. Domande proposte nei confronti dei fornitori e CP_2 CP_3
Parte Pacificamente escluso un rapporto di natura negoziale fra da un lato, e i fornitori del parquet Parte e dall'altro, invoca, in ogni caso, la responsabilità aquiliana di questi ultimi. CP_2 CP_3
e dal loro canto, contestano di essere gli effettivi fornitori del parquet adoperato CP_2 CP_3 dall' rilevando che “la documentazione sino ad oggi depositata nel procedimento da parte CP_1 dell'attrice o da parte di un'altra qualsiasi delle controparti, non consente, dunque, di identificare chi sia il produttore del materiale asseritamente ritenuto difettoso” (pag. 3 di entrambe le comparse di risposta delle convenute).
L'accertamento della circostanza, contestata da e deve ritenersi tuttavia irrilevante, CP_2 CP_3 dovendosi in ogni caso escludere che gli stessi possano ritenersi responsabili – quali pretesi fornitori Parte della merce – nei confronti di ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Per giurisprudenza costante, difatti, colui che risulta tenuto ad una determinata prestazione per titolo contrattuale (nei confronti dello stesso danneggiato o di un terzo) può essere ritenuto responsabile anche per titolo extracontrattuale solo quando il suo comportamento rivesta il carattere di fatto illecito ex se, ossia prescindendo dalla valutazione degli obblighi derivanti dal contratto (così, con riferimento a un'ipotesi di concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del vettore, Cass.
36270/2023, secondo cui “poiché, ai fini del concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, è necessario che il comportamento del debitore, avulso dalla fattispecie obbligatoria, rivesta un'autonoma rilevanza giuridica come atto illecito ex art 2043 c.c., in caso di perdita delle cose trasportate deve escludersi la responsabilità extracontrattuale del vettore o del subvettore nei confronti del proprietario di esse (sia questi il mittente o un terzo) per inadempimento dell'obbligazione accessoria della custodia, che non è configurabile al di fuori e indipendentemente dal contratto di trasporto”).
pagina 6 di 13 Nel caso in esame, la condotta contestata a e a si riduce, in sostanza, alla fornitura di CP_2 CP_3 legname viziato all'acquirente che lo ha poi impiegato nell'esecuzione dell'appalto concluso CP_1
Parte con
Tale condotta riveste tuttavia carattere di mero illecito contrattuale nei confronti della controparte negoziale e non anche del terzo, riducendosi, in sostanza, ad un mero adempimento inesatto della prestazione contrattualmente dovuta, là dove, come nel caso in esame, non si verifichi la violazione di diritti assoluti del terzo (in argomento si veda Cass. 12704/2002, secondo cui “in tema di appalto, il committente si trova, rispetto ai materiali acquistati dall'appaltatore presso terzi e messi in opera in esecuzione del contratto, in una posizione analoga a quella dell'acquirente successivo nell'ipotesi della cd. "vendita a catena", potendosi, conseguentemente, configurare, in suo favore, due distinte fattispecie di azioni risarcitorie: quella contrattuale (esperibile soltanto nei confronti del "venditore immediato", e cioè dell'appaltatore), in quanto, nonostante l'identità dell'oggetto e del contenuto delle rispettive obbligazioni, ciascuna vendita conserva la propria autonomia strutturale, sicché non è consentito trasferire nei confronti dei precedenti venditori l'azione risarcitoria dell'acquirente danneggiato (ciò che legittima, poi, l'appaltatore, in quanto rivenditore ultimo, ed ogni rivenditore precedente, a rivolgersi al proprio venditore per essere tenuto indenne di quanto versato al subacquirente ove quanto dovuto a quest'ultimo debba considerarsi parte integrante del danno subito per la violazione degli obblighi contrattuali assunti dal precedente venditore nei confronti di esso venditore successivo); quella extracontrattuale, con la quale il committente - destinatario finale dei materiali è legittimato a far valere, anziché la responsabilità contrattuale dell'appaltatore (in quanto proprio venditore, o in concorso con essa, relativa ai danni propriamente connessi all'inadempimento in ragione del vincolo negoziale, e deducibili con l'azione contrattuale ex art. 1668 - corrispondente, per l'appalto, a quella ex art. 1494 comma 2 relativa alla compravendita -), quella aquiliana del fabbricante in ragione dei danni sofferti per i vizi dei materiali posti in opera in relazione a propri interessi sorti, e svolgentesi al di fuori del contratto di appalto (ed aventi, perciò, natura di diritti assoluti)”. Parte Ne deriva, come anticipato, il necessario rigetto della domanda proposta da nei confronti di CP_2
e ai sensi dell'art. 2043 c.c. CP_3
3.2. Domande proposte nei confronti del direttore dei lavori CP_4
Anche tali domande vanno rigettate. pagina 7 di 13 La Corte di cassazione ha difatti precisato che “nell'appalto privato per la costruzione di un immobile, la vigilanza sulla regolare realizzazione dell'opera, che compete al direttore dei lavori nominato dal committente, non comprende il controllo della qualità dei materiali utilizzati dall'appaltatore” (così
Cass. 4454/2012, da cui è tratta la massima).
Principio di diritto che vale senz'altro quando, come nel caso in esame, i vizi del materiale impiegato non siano immediatamente percepibili da parte del professionista incaricato della direzione dei lavori con l'impiego della diligenza professionale richiesta.
Si osserva infatti che nel caso in esame i vizi del materiale accertati dal consulente (incollatura inadeguata dei vari strati che compongono le doghe, quanto alla pavimentazione degli uffici e verniciatura altrettanto inadeguata delle doghe quanto alla pavimentazione dell'abitazione) non risultavano immediatamente percepibili all'atto della posa e si sono anzi rivelati a notevole distanza di tempo.
Nessuna responsabilità può poi essere ascritta al direttore dei lavori per la fessurazione di alcune delle doghe, dovuta, con tutta probabilità alla temperatura eccessiva di esercizio dell'impianto di riscaldamento “a pavimento”.
3.3. Domande proposte nei confronti dell CP_1
Respinte, per le ragioni indicate, le domande proposte in via principale nei confronti di e CP_2 CP_3
diviene necessario procedere direttamente all'esame della domanda proposta in via solo CP_4 subordinata nei confronti dell' CP_1
3.3.1. Preliminarmente vanno disattese le eccezioni di prescrizione e decadenza sollevate dall CP_1
Per giurisprudenza costante difatti, “in tema di appalto, qualora l'opera appaltata sia affetta da vizi occulti o non conoscibili, perché non apparenti all'esterno, il termine di prescrizione dell'azione di garanzia, ai sensi dell'art. 1667, terzo comma, cod. civ., decorre dalla scoperta dei vizi, la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza degli stessi, conoscenza che può ritenersi comunque acquisita, senza la necessità di una verifica tecnica dei vizi stessi, secondo
l'accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato” (Cass. 2633/2013 da cui è tratta la massima).
Con particolare riferimento alla prova del momento in cui il committente ha avuto conoscenza dei vizi,
Cass. 18402/2009 ha poi ulteriormente precisato che “in tema di appalto, qualora l'opera appaltata sia affetta da vizi occulti o non conoscibili, perché non apparenti all'esterno, il termine di prescrizione pagina 8 di 13 dell'azione di garanzia, ai sensi dell'art. 1667, terzo comma, cod. civ., decorre dalla scoperta dei vizi, la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza degli stessi, essendo onere dell'appaltatore, se mai, dimostrare che il committente ne fosse a conoscenza in data anteriore. (Nella fattispecie, relativa alla costruzione di un immobile, la S.C. in accoglimento del ricorso, ha ritenuto che, trattandosi di vizi consistenti nell'imperfetta esecuzione delle fondamenta, il termine di prescrizione dovesse farsi decorrere non dalla consegna dell'opera, bensì da quando - successivamente - venne depositata nella procedura di accertamento tecnico preventivo la relazione del consulente di ufficio, essendo in tal modo i committenti venuti a conoscenza dell'esistenza dei vizi)”.
Nel caso in esame, come anticipato, MG afferma che i lavori di posa del parquet si sono conclusi nel marzo 2011, ma che i vizi del pavimento sono emersi unicamente nell'anno 2017; aggiunge di aver denunciato all' tali vizi richiedendo un'ispezione del parquet, che si è poi effettivamente svolta CP_1 nel luglio 2017 (circostanza quest'ultima rimasta incontestata da parte dell' . CP_1
Parte Sono seguiti la pec inviata da fra gli altri all' il 4.6.2018 e, successivamente in data CP_1
19.10.2018 il deposito del ricorso per ATP/CTP, che si è concluso con il deposito della relazione del consulente effettuato il 4.10.2019. Parte Con pec in data 10.4.2020 il legale di ha intimato a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di
ATP il pagamento delle somme quantificate dal c.t.u. quale costo degli interventi necessari per l'eliminazione dei vizi e difetti del parquet; il presente giudizio risulta poi introdotto con atto di citazione notificato in data 21.12.2021.
In tale contesto, l' onerato della relativa prova, non ha dimostrato in alcun modo la (pretesa) CP_1
Parte data anteriore di scoperta dei vizi da parte di ne deriva che risulta sicuramente interrotto il termine biennale della prescrizione previsto dall'art. 1667, 3° comma, c.c., risultando altresì rispettato il termine di decadenza di 60 giorni contemplato dal comma precedente del medesimo articolo.
3.3.2 Disattese le eccezioni preliminari, va affermata la responsabilità dell' per i vizi e difetti CP_1
Parte del parquet posato in favore di
Le risultanze della c.t.u., integralmente condivise dal tribunale, impongono difatti di individuare dette cause nei vizi del materiale impiegato dall' nell'esecuzione dell'appalto, vizi di cui risponde CP_1 certamente l'appaltatore che abbia impiegato in detta esecuzione materiale di sua proprietà (cfr. Cass.
12704/2002 citata). pagina 9 di 13 Condivisa l'individuazione degli interventi necessari per l'eliminazione dei vizi del parquet e dei Parte relativi costi operata dal c.t.u., l' va quindi condannato al pagamento, in favore di delle CP_1 seguenti somme:
a) € 11.820,00= per costi di ripristino della zona uffici;
b) € 8.275,00= per costi di ripristino della zona abitazione;
c) € 2.700,00= per “piccole opere difficilmente computabili e imprevisti”, “spese tecniche” e
“indennizzo per l'inutilizzo dell'immobile per 10 gg”.
La natura degli interventi di riparazione individuati dal c.t.u., che rendono necessario, in sostanza, il Parte rifacimento dell'intera pavimentazione viziata consente di riconoscere integralmente a i costi individuati dal c.t.u., senza alcuna detrazione per la sostituzione delle doghe fessurate, fenomeno quest'ultimo verosimilmente causato dalla eccessiva temperatura di funzionamento dell'impianto di riscaldamento a pavimento.
Si osserva infatti che la eliminazione dei vizi e difetti sicuramente imputabili all'inadempimento dell' comporta, in ogni caso, il rifacimento integrale del parquet in entrambe le zone. CP_1
Parte L va perciò condannato al pagamento, in favore di della somma di € 22.795,00= a titolo CP_1 di risarcimento dei danni (cfr. Cass. 9033/2006, secondo cui “la tutela apprestata al committente dall'art. 1668 cod. civ. si inquadra nell'ambito della normale responsabilità contrattuale per inadempimento e pertanto, qualora l'appaltatore non provveda direttamente alla eliminazione dei vizi e dei difetti dell'opera, il committente può sempre chiedere il risarcimento del danno, nella misura corrispondente alla spesa necessaria alla eliminazione dei vizi, senza alcuna necessità del previo esperimento dell'azione di condanna alla esecuzione specifica”).
Trattandosi di credito risarcitorio, e perciò di valore, l'importo di € 22.795,00=, determinato dal c.t.u. con riferimento alla data di espletamento della consulenza, deve essere assoggettato a rivalutazione secondo l'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dalla data di deposito della relazione (4.10.2019) a oggi.
Spettano poi sulla somma indicata, rivalutata di anno in anno, sempre dal 4.10.2019 al saldo gli interessi legali: i) nella misura di cui all'art. 1284, 1° comma, c.c., dal 4.10.2019 alla data della domanda giudiziale (21.12.2021); ii) nella misura di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c., dal 22.12.2021 al saldo.
4. Ulteriori domande svolte in via subordinata. pagina 10 di 13 Parte Accolta la prima domanda proposta in via subordinata da resta assorbita l'ulteriore domanda proposta “in alternativa”.
5. Domanda di manleva proposta dallo nei confronti di CP_4 CP_5
Parte Respinta la domanda proposta da nei confronti dello resta assorbita anche la domanda di CP_4 manleva proposta da quest'ultimo nei confronti di CP_5
6. Riepilogo. Parte In conclusione, respinte le domande proposte da nei confronti di e il solo CP_2 CP_3 CP_4
Parte va condannato al pagamento, in favore di della somma di € 22.795,00=, oltre CP_1 rivalutazione e interessi come specificato sub.3.3.2. Parte Restano assorbite la domanda proposta “in alternativa” da nei confronti di e la domanda CP_1 di manleva proposta dallo nei confronti di CP_4 CP_5
Restano altresì assorbite le istanze istruttorie dell'attrice.
7. Spese.
Le spese seguono il criterio della soccombenza, integrato da quello di causalità. Parte Il solo va quindi condannato alla rifusione delle spese sostenute da che si liquidano: CP_1
- quanto al procedimento di ATP/CTP in € 145,50= per spese ed € 2.225,00= per onorari (liquidati i valori medi per tutte le fasi per i procedimenti di valore compreso tra € 5.200,01= e € 26.000,00=), oltre 15% per spese generali e accessori di legge;
- quanto alla causa di merito in € 264,00= per spese ed € 5.077,00= per onorari (sempre liquidati i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore compreso tra € 5.200,01= e € 26.000,00=), oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
MG va di contro condannata alla rifusione delle spese sostenute da e CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 che si liquidano, per ciascuna parte,
- quanto al procedimento di ATP/CTP in € 2.225,00= per onorari (liquidati i valori medi per tutte le fasi per i procedimenti di valore compreso tra € 5.200,01= e € 26.000,00=), oltre 15% per spese generali e accessori di legge;
- quanto alla causa di merito in € 5.077,00= per onorari (liquidati i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore compreso tra € 5.200,01= e € 26.000,00=), oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
pagina 11 di 13 Si riconoscono le spese del procedimento di ATP/CTP anche in difetto di espressa richiesta di parte, atteso che “le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.”
(così, fra le altre, Cass. 9735/2020).
Le spese di c.t.u., come già liquidate, vengono poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido e del solo nei rapporti interni. CP_1
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, di Controparte_1 Parte_1 [...]
e della complessiva somma di € 22.795,00=, oltre rivalutazione e interessi come Parte_1 Pt_1 specificato in motivazione, nonché della complessiva somma di € 409,50= per spese ed € 7.302,00= per onorari, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite;
- rigetta le ulteriori domande proposte dalla società attrice nei confronti dei convenuti
[...]
e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e condanna l'attrice al pagamento, in favore di ciascuno dei convenuti, della somma di €
[...]
7.302,00=, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite;
- dichiara assorbita la domanda di manleva proposta dal convenuto nei Controparte_4 confronti della terza chiamata e condanna l'attrice di Controparte_5 Parte_1 [...] al pagamento, in favore di della somma di Parte_1 Controparte_5
€ 7.302,00=, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite;
- pone le spese del c.t.u., come già liquidate, definitivamente a carico di tutte le parti in solido e del solo convenuto nei rapporti interni. Controparte_1
Così deciso in Brescia il 25.9.2025.
Il giudice dott. Raffaele Del Porto
pagina 12 di 13 Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE II CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14291 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
(C.F./P. IVA ) Parte_1 P.IVA_1 attrice, con l'avv. Alessandro Pozzani
e titolare della omonima IMPRESA INDIVIDUALE (C.F. Controparte_1
. IVA ) CodiceFiscale_1 P.IVA_2 convenuto, con gli avv. Marco Azzali
e
C.F./P. IVA Controparte_2 P.IVA_3 convenuta, con l'avv. Stefano Rognini
e
C.F. P. IVA ) Controparte_3 P.IVA_4 P.IVA_5 convenuta, con l'avv. Stefano Rognini
e
C.F. ) Controparte_4 C.F._2 convenuto, con gli avv.ti Italo Luigi Ferrari e Francesco Fontana
pagina 1 di 13 e
C.F. ) Controparte_5 P.IVA_6 terza chiamata, con l'avv. Riccardo Crevani
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 17.4.2025 e, perciò, per tutte le altre parti, come da rispettivi fogli di p.c. depositati telematicamente.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo.
Con atto di citazione notificato in data 21.12.2021, (da Parte_1
Parte ora, per brevità, ha convenuto in giudizio titolare dell'omonima impresa Controparte_1 individuale, (da ora , Controparte_2 CP_2 [...]
(da ora e esponendo, in sintesi, che: a) in Controparte_3 CP_3 Controparte_4 data 8.7.2009 aveva affidato all “la fornitura e realizzazione della pavimentazione in parquet” CP_1 di un “proprio fabbricato sito in Offlaga, adibito sia ad ufficio della […] società che ad abitazione del
Sig. (rappresentante legale della stessa)” per il corrispettivo di € 25.427,00= oltre i.v.a.; b) la Pt_1 direzione dei lavori era stata affidata all'architetto c) i lavori si erano conclusi il 10.3.2011; d) CP_4 nell'anno 2017 aveva notato “che nella zona uffici (piano terra) alcune assi di legno si “sollevavano” alle estremità” […]” e “alcune fessurazioni nelle stesse” e che “nella zona abitazione (piano interrato piano terra) alcune doghe del parquet avevano mutato la propria cromatura originaria, divenendo più scure”; e) nel luglio 2017 aveva quindi chiesto un sopralluogo, cui avevano partecipato l' e CP_1
quest'ultima fornitrice delle assi posate, ai quali in data 4.6.2018 aveva inviato una nuova CP_2 comunicazione chiedendo un ulteriore sopralluogo per l'individuazione de “le modalità di esecuzione dei lavori per la sistemazione dei vizi riconosciuti”; f) in difetto di attivazione dei convenuti, in data
19.10.2018 aveva quindi proposto ricorso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c., al quale avevano preso parte – su chiamata dell – e (in qualità di fornitrici del parquet) nonché lo che, a sua CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 volta, aveva chiamato la propria compagnia assicuratrice per l'accertamento dei vizi e difetti CP_5 della pavimentazione;
g) la consulenza tecnica depositata aveva accertato la presenza dei vizi e difetti lamentati e la riconducibilità degli stessi – a vario titolo – all' a e nonché allo CP_1 CP_2 CP_3
pagina 2 di 13 h) le richieste di pagamento delle somme quantificate dal c.t.u. per l'eliminazione dei vizi e CP_4 difetti erano rimaste senza esito.
Ciò premesso, l'attrice ha concluso per la condanna, previo accertamento delle rispettive responsabilità:
i) in via principale, dell' al pagamento della metà della somma dovuta a titolo di risarcimento CP_1 dei danni relativi alla pavimentazione della zona uffici, spese per “piccole opere e imprevisti”, “spese tecniche” e “indennizzo per il mancato utilizzo dell'immobile”; ii) sempre in via principale, di CP_2
e in solido fra loro, al pagamento dell'intera somma dovuta a titolo di risarcimento dei CP_3 CP_4 danni relativi alla pavimentazione della zona abitazione nonché della residua metà della somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni relativi alla pavimentazione della zona uffici e spese per “piccole opere e imprevisti”, “spese tecniche” e “indennizzo per il mancato utilizzo dell'immobile”; iii) in via subordinata, del solo al pagamento della somma dovuta a titolo di integrale risarcimento dei CP_1 danni relativi alla pavimentazione della zona uffici e della zona abitazione, spese per “piccole opere e imprevisti”, “spese tecniche” e “indennizzo per il mancato utilizzo dell'immobile”; iv) “in alternativa”, del solo alla eliminazione dei vizi e difetti della pavimentazione posata nonché al risarcimento CP_1 del danno e allo “indennizzo per il mancato utilizzo dell'immobile”; oltre interessi e con vittoria di spese.
Tutti i convenuti si sono costituiti in giudizio contestando la fondatezza delle domande proposte da Parte ; il solo ha eccepito preliminarmente la decadenza e la prescrizione della garanzia;
lo CP_1 ha inoltre evidenziato d'essere assicurato per la responsabilità civile presso CP_4 Controparte_5
(da ora, ed ha perciò formulato, in via preliminare, istanza ex art. 269 c.p.c. per poter
[...] CP_5 provvedere alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa e spiegare domanda di manleva nei suoi confronti. Parte Tutti i convenuti hanno quindi concluso, nel merito, per il rigetto delle domande proposte da
Disposto dal g.i. il differimento dell'udienza ex art. 269 c.p.c., a seguito della rituale notificazione dell'atto di chiamata, si è costituita in giudizio che ha concluso, in sostanza, per il rigetto CP_5 della domanda di manleva per infondatezza della pretesa risarcitoria dell'attrice e, in ogni caso, per inoperatività della polizza assicurativa;
in subordine, per la riduzione dell'eventuale condanna entro i limiti di polizza.
pagina 3 di 13 La causa, istruita mediante acquisizione del fascicolo del procedimento di ATP/CTP e produzione di documenti, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17.4.2025 sulle conclusioni (anche istruttorie) delle parti richiamate in epigrafe.
2. Vizi e difetti. Risultanze dell'ATP/CTP.
Il tribunale condivide le conclusioni cui è giunta la c.t.u. espletata nel corso del procedimento di
ATP/CTP acquisita al presente giudizio, fondata su ampia e convincente motivazione, anche in risposta alle osservazioni svolte dai c.t.p. di tutte le parti.
2.1. Pavimentazione della zona uffici.
In tale zona, il c.t.u. ha constatato il “sollevamento in alcuni punti anche se minimi e di rottura
(fessurazione) in alcune tavole”, con la precisazione che “le parti sollevate hanno la caratteristica di non coinvolgere le doghe adiacenti pertanto sembrerebbe che le tavole che si sono sollevate non si siano sollevate coinvolgendo tutto lo spessore della doga cioè fino al massetto in calcestruzzo, che in questo caso avrebbe dovuto coinvolgere anche le doghe vicine per l'effetto della maschiatura, ma si è sollevato solo lo strato nobile superiore di calpestio, cioè la parte incollata sul supporto strutturale in abete” (pag. 6 della c.t.u.).
Quanto alle cause del sollevamento, il consulente ha dapprima ipotizzato che “tra quelle più plausibili vi è il fattore dell'umidità” (pag. 13 della c.t.u.).
Tale causa è stata tuttavia esclusa dal c.t.u., atteso che “essendo il materiale maschiato è ragionevole ritenere se ci sono dei problemi di sollevamento che questi coinvolgano più doghe contemporaneamente e tutto lo spessore della doga, cioè compresa la parte incollata sulla caldana e non un singolo elemento, quindi più elementi vicini, proprio perché la maschiatura serve per “legare” tra di loro le singole lastre. Di fatto, nel momento in cui il materiale si solleva per tutto il suo spessore coinvolge anche le doghe adiacenti al punto di sollevamento” (pag. 14 della c.t.u.).
Inoltre, “la diffusione del fenomeno “a macchia di leopardo” e non in zone circoscritte o secondo direttrici particolari, porta a considerare che il problema non sia stata la posa del pavimento” (pag. 19 della c.t.u.).
Il consulente ha quindi ricondotto il fenomeno a “una serie di concause”, “come la non verifica del massetto in calcestruzzo su cui viene incollato il parquet e le altre prerogative come riportato in relazione” (pag. 19 della c.t.u.) e concluso evidenziando che “in considerazione al tipo di difetto riscontrato che è risultato essere il distacco della parte superiore nobile della doga, la causa più pagina 4 di 13 probabile risulta essere a parere del sottoscritto il cedimento dell'adesivo non adeguato o messo in modo non corretto utilizzato durante l'assemblaggio dei vari strati che compongono la doga anche se ci possono essere più concause come già precedentemente relazionato” (pag. 19 della c.t.u.).
Quanto al problema della fessurazione “riscontrato in poche doghe nella zona uffici […] essendo il legno […] un materiale “vivo” la causa potrebbe essere appunto la dilazione che il materiale subisce con il cambiare della temperatura e l'umidità ambientale. In pratica si crea una disomogeneità nell'umidità di equilibro del materiale al suo interno di fatto asciugando le doghe e causando la fessurazione delle stesse. Questo potrebbe essere stato causato dalla temperatura dell'acqua nelle serpentine in uscita dalla caldaia a 38°C e quindi più alta di quella normalmente consigliata” (pagg.
19-20 della c.t.u.).
2.2. Pavimentazione della zona abitazione.
Con riferimento a tale zona, il c.t.u. ha accertato che “in questo caso l'anomalia riguarda il colore che il parquet ha assunto nell'arco del tempo”, precisando che “di fatto vedendolo sembra essersi sporcato nelle parti che sono state spazzolate all'origine. Si è anche notato che alcune doghe sono rimaste del colore originale” (pag. 20 della c.t.u.).
Il consulente, “fermo restando le considerazioni le caratteristiche generali di posa, gestione, temperature, fatte precedentemente che valgono sia per la zona degli uffici sia per questa zona
(abitazione)”, ha quindi individuato la causa del vizio nella circostanza che “lo sporco con il tempo è penetrato nella spazzolatura fatta sulla parte nobile della doga e soprattutto dal fatto che il pavimento non sia stato adeguatamente protetto dalla vernice utilizzata al momento della realizzazione in fabbrica” nonché al fatto che “potrebbero essere state fornite assi non omogenee arrivate quindi da diverse partite” (sempre a pag. 20 della c.t.u.).
Il tribunale condivide, come anticipato, le conclusioni cui è giunto il c.t.u., che si fondano sul riscontro oggettivo dell'effettiva sussistenza (e natura) dei vizi del parquet e formulano ipotesi coerenti in ordine alle più probabili cause degli stessi;
conclusioni, che, in ogni caso, sono rimaste prive di specifica contestazione.
3. Domande svolte in via principale.
Per ragioni di ordine logico, si rende opportuno l'esame delle domande svolte in via principale nei confronti dei (pretesi) fornitori e del direttore dei lavori.
pagina 5 di 13 Come anticipato sub 1., parte attrice svolge in via principale domanda di condanna al pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni relativi alla pavimentazione della zona uffici nei confronti dell' in misura della metà, e di e in solido fra loro, per la CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 residua metà; chiede inoltre la condanna di e sempre in solido fra loro, per i vizi CP_2 CP_3 CP_4 relativi alla pavimentazione dell'abitazione.
3.1. Domande proposte nei confronti dei fornitori e CP_2 CP_3
Parte Pacificamente escluso un rapporto di natura negoziale fra da un lato, e i fornitori del parquet Parte e dall'altro, invoca, in ogni caso, la responsabilità aquiliana di questi ultimi. CP_2 CP_3
e dal loro canto, contestano di essere gli effettivi fornitori del parquet adoperato CP_2 CP_3 dall' rilevando che “la documentazione sino ad oggi depositata nel procedimento da parte CP_1 dell'attrice o da parte di un'altra qualsiasi delle controparti, non consente, dunque, di identificare chi sia il produttore del materiale asseritamente ritenuto difettoso” (pag. 3 di entrambe le comparse di risposta delle convenute).
L'accertamento della circostanza, contestata da e deve ritenersi tuttavia irrilevante, CP_2 CP_3 dovendosi in ogni caso escludere che gli stessi possano ritenersi responsabili – quali pretesi fornitori Parte della merce – nei confronti di ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Per giurisprudenza costante, difatti, colui che risulta tenuto ad una determinata prestazione per titolo contrattuale (nei confronti dello stesso danneggiato o di un terzo) può essere ritenuto responsabile anche per titolo extracontrattuale solo quando il suo comportamento rivesta il carattere di fatto illecito ex se, ossia prescindendo dalla valutazione degli obblighi derivanti dal contratto (così, con riferimento a un'ipotesi di concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del vettore, Cass.
36270/2023, secondo cui “poiché, ai fini del concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, è necessario che il comportamento del debitore, avulso dalla fattispecie obbligatoria, rivesta un'autonoma rilevanza giuridica come atto illecito ex art 2043 c.c., in caso di perdita delle cose trasportate deve escludersi la responsabilità extracontrattuale del vettore o del subvettore nei confronti del proprietario di esse (sia questi il mittente o un terzo) per inadempimento dell'obbligazione accessoria della custodia, che non è configurabile al di fuori e indipendentemente dal contratto di trasporto”).
pagina 6 di 13 Nel caso in esame, la condotta contestata a e a si riduce, in sostanza, alla fornitura di CP_2 CP_3 legname viziato all'acquirente che lo ha poi impiegato nell'esecuzione dell'appalto concluso CP_1
Parte con
Tale condotta riveste tuttavia carattere di mero illecito contrattuale nei confronti della controparte negoziale e non anche del terzo, riducendosi, in sostanza, ad un mero adempimento inesatto della prestazione contrattualmente dovuta, là dove, come nel caso in esame, non si verifichi la violazione di diritti assoluti del terzo (in argomento si veda Cass. 12704/2002, secondo cui “in tema di appalto, il committente si trova, rispetto ai materiali acquistati dall'appaltatore presso terzi e messi in opera in esecuzione del contratto, in una posizione analoga a quella dell'acquirente successivo nell'ipotesi della cd. "vendita a catena", potendosi, conseguentemente, configurare, in suo favore, due distinte fattispecie di azioni risarcitorie: quella contrattuale (esperibile soltanto nei confronti del "venditore immediato", e cioè dell'appaltatore), in quanto, nonostante l'identità dell'oggetto e del contenuto delle rispettive obbligazioni, ciascuna vendita conserva la propria autonomia strutturale, sicché non è consentito trasferire nei confronti dei precedenti venditori l'azione risarcitoria dell'acquirente danneggiato (ciò che legittima, poi, l'appaltatore, in quanto rivenditore ultimo, ed ogni rivenditore precedente, a rivolgersi al proprio venditore per essere tenuto indenne di quanto versato al subacquirente ove quanto dovuto a quest'ultimo debba considerarsi parte integrante del danno subito per la violazione degli obblighi contrattuali assunti dal precedente venditore nei confronti di esso venditore successivo); quella extracontrattuale, con la quale il committente - destinatario finale dei materiali è legittimato a far valere, anziché la responsabilità contrattuale dell'appaltatore (in quanto proprio venditore, o in concorso con essa, relativa ai danni propriamente connessi all'inadempimento in ragione del vincolo negoziale, e deducibili con l'azione contrattuale ex art. 1668 - corrispondente, per l'appalto, a quella ex art. 1494 comma 2 relativa alla compravendita -), quella aquiliana del fabbricante in ragione dei danni sofferti per i vizi dei materiali posti in opera in relazione a propri interessi sorti, e svolgentesi al di fuori del contratto di appalto (ed aventi, perciò, natura di diritti assoluti)”. Parte Ne deriva, come anticipato, il necessario rigetto della domanda proposta da nei confronti di CP_2
e ai sensi dell'art. 2043 c.c. CP_3
3.2. Domande proposte nei confronti del direttore dei lavori CP_4
Anche tali domande vanno rigettate. pagina 7 di 13 La Corte di cassazione ha difatti precisato che “nell'appalto privato per la costruzione di un immobile, la vigilanza sulla regolare realizzazione dell'opera, che compete al direttore dei lavori nominato dal committente, non comprende il controllo della qualità dei materiali utilizzati dall'appaltatore” (così
Cass. 4454/2012, da cui è tratta la massima).
Principio di diritto che vale senz'altro quando, come nel caso in esame, i vizi del materiale impiegato non siano immediatamente percepibili da parte del professionista incaricato della direzione dei lavori con l'impiego della diligenza professionale richiesta.
Si osserva infatti che nel caso in esame i vizi del materiale accertati dal consulente (incollatura inadeguata dei vari strati che compongono le doghe, quanto alla pavimentazione degli uffici e verniciatura altrettanto inadeguata delle doghe quanto alla pavimentazione dell'abitazione) non risultavano immediatamente percepibili all'atto della posa e si sono anzi rivelati a notevole distanza di tempo.
Nessuna responsabilità può poi essere ascritta al direttore dei lavori per la fessurazione di alcune delle doghe, dovuta, con tutta probabilità alla temperatura eccessiva di esercizio dell'impianto di riscaldamento “a pavimento”.
3.3. Domande proposte nei confronti dell CP_1
Respinte, per le ragioni indicate, le domande proposte in via principale nei confronti di e CP_2 CP_3
diviene necessario procedere direttamente all'esame della domanda proposta in via solo CP_4 subordinata nei confronti dell' CP_1
3.3.1. Preliminarmente vanno disattese le eccezioni di prescrizione e decadenza sollevate dall CP_1
Per giurisprudenza costante difatti, “in tema di appalto, qualora l'opera appaltata sia affetta da vizi occulti o non conoscibili, perché non apparenti all'esterno, il termine di prescrizione dell'azione di garanzia, ai sensi dell'art. 1667, terzo comma, cod. civ., decorre dalla scoperta dei vizi, la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza degli stessi, conoscenza che può ritenersi comunque acquisita, senza la necessità di una verifica tecnica dei vizi stessi, secondo
l'accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato” (Cass. 2633/2013 da cui è tratta la massima).
Con particolare riferimento alla prova del momento in cui il committente ha avuto conoscenza dei vizi,
Cass. 18402/2009 ha poi ulteriormente precisato che “in tema di appalto, qualora l'opera appaltata sia affetta da vizi occulti o non conoscibili, perché non apparenti all'esterno, il termine di prescrizione pagina 8 di 13 dell'azione di garanzia, ai sensi dell'art. 1667, terzo comma, cod. civ., decorre dalla scoperta dei vizi, la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza degli stessi, essendo onere dell'appaltatore, se mai, dimostrare che il committente ne fosse a conoscenza in data anteriore. (Nella fattispecie, relativa alla costruzione di un immobile, la S.C. in accoglimento del ricorso, ha ritenuto che, trattandosi di vizi consistenti nell'imperfetta esecuzione delle fondamenta, il termine di prescrizione dovesse farsi decorrere non dalla consegna dell'opera, bensì da quando - successivamente - venne depositata nella procedura di accertamento tecnico preventivo la relazione del consulente di ufficio, essendo in tal modo i committenti venuti a conoscenza dell'esistenza dei vizi)”.
Nel caso in esame, come anticipato, MG afferma che i lavori di posa del parquet si sono conclusi nel marzo 2011, ma che i vizi del pavimento sono emersi unicamente nell'anno 2017; aggiunge di aver denunciato all' tali vizi richiedendo un'ispezione del parquet, che si è poi effettivamente svolta CP_1 nel luglio 2017 (circostanza quest'ultima rimasta incontestata da parte dell' . CP_1
Parte Sono seguiti la pec inviata da fra gli altri all' il 4.6.2018 e, successivamente in data CP_1
19.10.2018 il deposito del ricorso per ATP/CTP, che si è concluso con il deposito della relazione del consulente effettuato il 4.10.2019. Parte Con pec in data 10.4.2020 il legale di ha intimato a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di
ATP il pagamento delle somme quantificate dal c.t.u. quale costo degli interventi necessari per l'eliminazione dei vizi e difetti del parquet; il presente giudizio risulta poi introdotto con atto di citazione notificato in data 21.12.2021.
In tale contesto, l' onerato della relativa prova, non ha dimostrato in alcun modo la (pretesa) CP_1
Parte data anteriore di scoperta dei vizi da parte di ne deriva che risulta sicuramente interrotto il termine biennale della prescrizione previsto dall'art. 1667, 3° comma, c.c., risultando altresì rispettato il termine di decadenza di 60 giorni contemplato dal comma precedente del medesimo articolo.
3.3.2 Disattese le eccezioni preliminari, va affermata la responsabilità dell' per i vizi e difetti CP_1
Parte del parquet posato in favore di
Le risultanze della c.t.u., integralmente condivise dal tribunale, impongono difatti di individuare dette cause nei vizi del materiale impiegato dall' nell'esecuzione dell'appalto, vizi di cui risponde CP_1 certamente l'appaltatore che abbia impiegato in detta esecuzione materiale di sua proprietà (cfr. Cass.
12704/2002 citata). pagina 9 di 13 Condivisa l'individuazione degli interventi necessari per l'eliminazione dei vizi del parquet e dei Parte relativi costi operata dal c.t.u., l' va quindi condannato al pagamento, in favore di delle CP_1 seguenti somme:
a) € 11.820,00= per costi di ripristino della zona uffici;
b) € 8.275,00= per costi di ripristino della zona abitazione;
c) € 2.700,00= per “piccole opere difficilmente computabili e imprevisti”, “spese tecniche” e
“indennizzo per l'inutilizzo dell'immobile per 10 gg”.
La natura degli interventi di riparazione individuati dal c.t.u., che rendono necessario, in sostanza, il Parte rifacimento dell'intera pavimentazione viziata consente di riconoscere integralmente a i costi individuati dal c.t.u., senza alcuna detrazione per la sostituzione delle doghe fessurate, fenomeno quest'ultimo verosimilmente causato dalla eccessiva temperatura di funzionamento dell'impianto di riscaldamento a pavimento.
Si osserva infatti che la eliminazione dei vizi e difetti sicuramente imputabili all'inadempimento dell' comporta, in ogni caso, il rifacimento integrale del parquet in entrambe le zone. CP_1
Parte L va perciò condannato al pagamento, in favore di della somma di € 22.795,00= a titolo CP_1 di risarcimento dei danni (cfr. Cass. 9033/2006, secondo cui “la tutela apprestata al committente dall'art. 1668 cod. civ. si inquadra nell'ambito della normale responsabilità contrattuale per inadempimento e pertanto, qualora l'appaltatore non provveda direttamente alla eliminazione dei vizi e dei difetti dell'opera, il committente può sempre chiedere il risarcimento del danno, nella misura corrispondente alla spesa necessaria alla eliminazione dei vizi, senza alcuna necessità del previo esperimento dell'azione di condanna alla esecuzione specifica”).
Trattandosi di credito risarcitorio, e perciò di valore, l'importo di € 22.795,00=, determinato dal c.t.u. con riferimento alla data di espletamento della consulenza, deve essere assoggettato a rivalutazione secondo l'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dalla data di deposito della relazione (4.10.2019) a oggi.
Spettano poi sulla somma indicata, rivalutata di anno in anno, sempre dal 4.10.2019 al saldo gli interessi legali: i) nella misura di cui all'art. 1284, 1° comma, c.c., dal 4.10.2019 alla data della domanda giudiziale (21.12.2021); ii) nella misura di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c., dal 22.12.2021 al saldo.
4. Ulteriori domande svolte in via subordinata. pagina 10 di 13 Parte Accolta la prima domanda proposta in via subordinata da resta assorbita l'ulteriore domanda proposta “in alternativa”.
5. Domanda di manleva proposta dallo nei confronti di CP_4 CP_5
Parte Respinta la domanda proposta da nei confronti dello resta assorbita anche la domanda di CP_4 manleva proposta da quest'ultimo nei confronti di CP_5
6. Riepilogo. Parte In conclusione, respinte le domande proposte da nei confronti di e il solo CP_2 CP_3 CP_4
Parte va condannato al pagamento, in favore di della somma di € 22.795,00=, oltre CP_1 rivalutazione e interessi come specificato sub.3.3.2. Parte Restano assorbite la domanda proposta “in alternativa” da nei confronti di e la domanda CP_1 di manleva proposta dallo nei confronti di CP_4 CP_5
Restano altresì assorbite le istanze istruttorie dell'attrice.
7. Spese.
Le spese seguono il criterio della soccombenza, integrato da quello di causalità. Parte Il solo va quindi condannato alla rifusione delle spese sostenute da che si liquidano: CP_1
- quanto al procedimento di ATP/CTP in € 145,50= per spese ed € 2.225,00= per onorari (liquidati i valori medi per tutte le fasi per i procedimenti di valore compreso tra € 5.200,01= e € 26.000,00=), oltre 15% per spese generali e accessori di legge;
- quanto alla causa di merito in € 264,00= per spese ed € 5.077,00= per onorari (sempre liquidati i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore compreso tra € 5.200,01= e € 26.000,00=), oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
MG va di contro condannata alla rifusione delle spese sostenute da e CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 che si liquidano, per ciascuna parte,
- quanto al procedimento di ATP/CTP in € 2.225,00= per onorari (liquidati i valori medi per tutte le fasi per i procedimenti di valore compreso tra € 5.200,01= e € 26.000,00=), oltre 15% per spese generali e accessori di legge;
- quanto alla causa di merito in € 5.077,00= per onorari (liquidati i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore compreso tra € 5.200,01= e € 26.000,00=), oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
pagina 11 di 13 Si riconoscono le spese del procedimento di ATP/CTP anche in difetto di espressa richiesta di parte, atteso che “le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.”
(così, fra le altre, Cass. 9735/2020).
Le spese di c.t.u., come già liquidate, vengono poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido e del solo nei rapporti interni. CP_1
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, di Controparte_1 Parte_1 [...]
e della complessiva somma di € 22.795,00=, oltre rivalutazione e interessi come Parte_1 Pt_1 specificato in motivazione, nonché della complessiva somma di € 409,50= per spese ed € 7.302,00= per onorari, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite;
- rigetta le ulteriori domande proposte dalla società attrice nei confronti dei convenuti
[...]
e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e condanna l'attrice al pagamento, in favore di ciascuno dei convenuti, della somma di €
[...]
7.302,00=, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite;
- dichiara assorbita la domanda di manleva proposta dal convenuto nei Controparte_4 confronti della terza chiamata e condanna l'attrice di Controparte_5 Parte_1 [...] al pagamento, in favore di della somma di Parte_1 Controparte_5
€ 7.302,00=, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite;
- pone le spese del c.t.u., come già liquidate, definitivamente a carico di tutte le parti in solido e del solo convenuto nei rapporti interni. Controparte_1
Così deciso in Brescia il 25.9.2025.
Il giudice dott. Raffaele Del Porto
pagina 12 di 13 Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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