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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/04/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 3270/2015 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore Dr.ssa EL Giunta, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3270/2015 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente:
tra
ZU ER (C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Maria CodiceFiscale_1
OM CA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito in Bagnara
Calabra alla via Garibaldi n. 156, giusta procura in atti;
- Attore -
contro
ZU FR nata il [...] a [...] e AI CO nata il [...] a [...], n.q. di eredi di UC OR;
ZU EN nata il
04.03.1942 a Bagnara Calabra n.q. di erede di UC SE;
ZU PP nato il
06.07.1972 a Scilla e ZU IC nato il [...] a [...] n.q. di eredi di UC
SC; AI NZ nato il [...] a [...], AI
FE nata il [...] a [...], AI FR nata il [...]
a Bagnara Calabra AI SC nato il [...] a [...], AI
SA nato il [...] a [...], AI TO nato il
04.08.1964 a Bagnara Calabra, AI CO nata il [...] a [...] n.q. di eredi di UC OM in EM;
LO AN nata il [...] a
Bagnara Calabra, LO FR nata il [...] a [...],
LO IA CO nata il [...] a [...], LO
SC nato il [...] a [...] n.q. di eredi di UC in UT;
OT FR nata il [...] a [...], LO
CA nata il [...] a [...], LO AR nato il
11.09.1977 a Reggio Calabria, LO NA nata il [...] a [...]
Calabria, LO DO nata il [...] a [...], LO
IN nato il [...] a [...], n.q. di eredi di UT NI;
NA
RI nata il [...] a [...], VE PP nato il [...]
a Bagnara Calabra, VE TO nato il [...] a [...], VE
SC nato il [...] a [...], VE ET nato il
07.11.1973 a Reggio Calabria, VE CO nata il [...] a [...] n.q. di eredi di DO NC;
UR IANNA nata il [...] a [...], UR
IC nato il [...] a [...] n.q. di eredi della sig.ra DO NA ved.
CE; IA CO nata il [...] a [...] n.q. di erede di
DO SC;
IA RO nato il [...] a [...], IA PP nato il [...] a [...], AN EG nato il [...] a [...],
IA IN nato il [...] a [...] n.q. di eredi di UC NA in
NN;
- Convenuti contumaci -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. UC VE conveniva in giudizio i convenuti meglio indicati in epigrafe, affinché venisse accertato e dichiarato l'acquisto per intervenuta usucapione del fabbricato a tre piani, adibito a civile abitazione, ubicato in Bagnara
Calabra (RC) presso il rione Marinella, via V n.8 ed identificato presso il NCEU al foglio 18 particella 854 sub 4, del quale riferiva di avere il possesso ininterrotto, pacifico, manifesto ed uti dominus da oltre un ventennio.
L'attore riferiva che tali immobili risultavano intestati sia all'attore, proprietario superficiario, sia ai suoi ascendenti e collaterali, tutti deceduti in epoche diverse. Deduceva che, nel ventennio, aveva esercitato sugli immobili un possesso ininterrotto, pacifico, pubblico, non equivoco, con esclusione di qualsiasi terzo e nel più assoluto disinteresse degli eredi, apportando migliorie ed effettuando regolare manutenzione.
Per le ragioni esposte, ritenendo sussistenti tutti i presupposti richiesti dall'art. 1158 c.c., chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare e riconoscere l'attore, sig. UC
VE, nato a [...], il [...], quale esclusivo proprietario del fabbricato a tre piani, adibito a civile abitazione, ubicato in in Bagnara Calabra (RC), presso il rione
Marinella via V n.8, identificato presso il NCEU al foglio 18 particella 854 sub 4, per intervenuta usucapione in virtù del possesso continuato e pacifico per oltre un ventennio.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Con ordinanza emessa in data 14.01.2016, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
13.01.2016, il Giudice dichiarava la contumacia di UC AN, EM CO, UC
IN, UC SE, UC ME, EM Annunziato, EM EL, EM
AN, EM SC, EM OR, EM NT, EM CO,
UT AN, UT AN, UT Maria CO, AN AN,
UT LA, UT RO, UT AR, UT OM, UT
NC, TO AR, DO SE, DO TO, DO SC, DO
AN, DO CO, CE IA, CE ME, EL CO, NN
OC, NN SE, NN GO, NN NC ed ordinava il rinnovo della notifica dell'atto di citazione nei confronti di UT SC.
All'udienza del 22.06.2016, il GOT rinviava la causa per la verifica dell'integrità del contraddittorio.
Alla successiva udienza del 15.09.2016, il Giudice dichiarava la contumacia di UT
SC e concedeva a parte attrice i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c.
La causa veniva istruita mediante l'assunzione di prova testimoniale e, successivamente, rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano alcuni rinvii determinati da ragioni organizzative, connesse al carico di ruolo, al successivo mutamento del Giudice titolare ed al sopraggiungere dell'emergenza epidemiologica da Covid 19. All'udienza del 14.09.2023, il Giudice assegnava a parte attrice termine per note difensive, invitandola a precisare l'oggetto della domanda, in quanto, nell'atto di citazione, parte attrice si dichiarava proprietaria superficiario della particella 854 sub 4, di cui intendeva acquisire la proprietà per usucapione, rilevando, altresì, che, anche nella visura storica prodotta, l'attore risultava indicato come proprietario superficiario di tale particella.
Con ordinanza del 19.01.2024, emessa a seguito della celebrazione dell'udienza del 18.01.2024, tenuta in trattazione scritta, il Giudice, esaminate le note scritte depositate da parte attrice, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 4.10.2024, emessa a seguito della celebrazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni in trattazione scritta, il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 190 c.p.c., riservando all'esito la decisione.
La domanda attorea è infondata e va rigettata, per i motivi che di seguito si espongono.
Con la presente azione, il sig. UC VE agisce in giudizio, al fine di sentir dichiarare in suo favore la proprietà esclusiva, per intervenuta usucapione, del fabbricato sito in Bagnara Calabra
(RC) presso il rione Marinella via V n. 8 ed identificato presso il NCEU al foglio 18 particella
854 sub 4.
Ciò premesso, giova considerare anzitutto, in via generale e astratta, che l'art.1158 c.c. sancisce l'acquisto della proprietà dei beni immobili in virtù del possesso continuato per venti anni, possesso che non deve essere iniziato in modo violento o clandestino (nec vi nec clam), nel qual caso il termine inizia a decorrere dal momento della cessazione dei predetti vizi (art.1163 c.c.), né deve essere interrotto per oltre un anno, salva l'ipotesi del recupero in seguito ad azione giudiziaria (art.1167 c.c.). Ancora, a mente dell'art. 1141 c.c., il possesso si presume in colui che esercita il potere di fatto sul bene, a meno che non si provi che ha cominciato a esercitare tale potere come mero detentore.
Ciò posto, la domanda proposta va rigettata già alla luce delle deduzioni ed allegazioni del richiedente, non superate dall'istruttoria espletata.
In particolare, il Tribunale rileva che la presente domanda non può essere accolta in quanto, nel caso di specie, non vi è prova agli atti della sussistenza dei requisiti giuridici necessari ai fini della chiesta declaratoria di usucapione, risultando evidente, dall'esame degli atti di giudizio,
l'assenza, innanzitutto, del requisito dell'animus possidendi in capo all'attore. Ed infatti, per come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la configurabilità del possesso ad usucapionem richiede la presenza non solo del corpus possessionis, ma anche di un elemento psicologico, comunemente individuato nell'animus rem sibi habendi, che consiste nell'intento di esercitare il potere sulla cosa come se si fosse titolari del corrispondente diritto, indipendentemente dalla consapevolezza che questo appartenga ad altri (Cass. civ. 26.04.2002
n. 6079).
Nel caso di specie, parte attrice ha precisato di essere, rispetto all'immobile di cui chiede l'usucapione, “proprietario superficiario”.
In specie, l'attore nei propri atti difensivi ha espressamente affermato di essere, rispetto al fabbricato di cui chiede l'usucapione, proprietario superficiario.
Tale situazione trova conferma anche nelle risultanze catastali, in specie dalla visura storica versata in atti, laddove il sig. UC viene identificato come “proprietario superficiario (1/1)” dell'immobile di cui alla particella 854 sub 4, oggetto del presente giudizio, mentre la nuda proprietà della stessa particella appartiene ad altri intestatari catastali di cui i convenuti sono eredi (De MA CO;
UC EL;
UC LA;
UC OM;
UC SE;
UC
OR).
Orbene, la proprietà superficiaria, disciplinata dall'art. 952 c.c., inerisce la costruzione e spetta al titolare di diritto di superficie. In particolare, il diritto di superficie si qualifica come diritto reale su cosa altrui rispetto alla costruzione, attribuendo al titolare le medesime facoltà del proprietario;
il diritto di superficie può essere attribuito a tempo determinato o meno. La proprietà superficiaria di un immobile - che consiste nella proprietà della costruzione separata dalla proprietà del suolo e si distingue dal diritto di superficie, quale diritto di costruire e mantenere la costruzione sul suolo altrui (art. 952 cod. civ.) - limitando il diritto del proprietario del suolo, il quale non può avvalersi della facoltà di costruire in pregiudizio del diritto del superficiario e non può beneficiare degli effetti dell'accessione, va inquadrata quale ius in re aliena tra i diritti reali di godimento su cosa altrui (Cass., Sez. 2, n. 3409 del 13/10/1976) e costituisce quindi un quid minus rispetto al pieno diritto di proprietà (cfr., in tema di diritto di superficie, Cass., Sez. 2, n. 21930 del 15/10/2009) ogni qual volta abbia carattere temporaneo
(cfr., Cass., Sez. 1, n. 20692 del 13/10/2016), poiché si estingue allo scadere del termine.
Al momento dell'estinzione della proprietà superficiaria – avutasi per scadenza del termine originariamente fissato o anche per non uso ventennale, per rinuncia da parte del superficiario e per le altre cause eventualmente stabilite dalle parti - il proprietario del suolo, per effetto della riespansione della proprietà del suolo medesimo e del riprendere ad operare l'istituto dell'accessione (art. 934 cod. civ.), diviene proprietario della costruzione su di esso realizzata
(art. 953 cod. civ.); tale effetto potrà essere evitato esclusivamente con una nuova concessione del diritto di superficie sempre a tempo determinato ovvero mediante riscatto dietro pagamento di corrispettivo.
Tanto premesso, non può che osservarsi come le deduzioni di parte attrice siano generiche, non avendo la stessa precisato, nemmeno dopo essere stata espressamente invitata da questo Giudice con l'ordinanza del 15.09.23, il titolo di proprietà superficiaria, né la durata;
in ogni caso, a fronte della dedotta esistenza di un titolo di proprietà superficiaria non può che rammentarsi che l'immissione nel possesso, effettuata in ragione di una concessione da parte del proprietario del bene non può costituire, di per sé, titolo idoneo abilitativo al fine di una eventuale usucapione: la concessione della res da parte del proprietario, difatti, fa sorgere solo una mera detenzione.
A fronte di tale detenzione, ancorché qualificata, non può allora aversi valido esercizio di quella attività corrispondente all'esercizio della proprietà, in cui consiste, ex art. 1140 c.c., il vero e proprio possesso (da ultimo, cfr. Cass. n. 25034 del 11/12/2015; in termini Cass. S.U. n. 7930 del 27/03/2008).
A tanto segue che, ai fini della efficacia di tale disponibilità per l'usucapione dell'immobile, occorre la prova di un'intervenuta "interversio possessionis" nei modi previsti dall'art. 1141 c.c.
(si veda ancora Cass. n. 4332 del 21/02/2013; Cass. n. 4863 dell'1/03/2010).
Al riguardo, però, né le deduzioni rese dalla parte, né tantomeno le risultanze istruttorie consentono di ritenere verificatasi l'interversione suddetta;
non può, quindi, dirsi sussistente l'elemento psicologico indispensabile per potere configurare un possesso idoneo a determinare la fattispecie acquisitiva dell'usucapione, posto che la disponibilità del bene era stata ottenuta non per fatto proprio di parte attrice, bensì in ragione del rapporto esistente con i proprietari originari del bene.
Per le ragioni esposte, non può ritenersi sussistente, nel caso in esame, l'elemento psicologico indispensabile per potere configurare un possesso idoneo a determinare l'acquisto del bene per usucapione, posto che l'attore ha ottenuto la disponibilità del bene non per fatto proprio bensì in ragione di un rapporto esistente con i proprietari originari e tale detenzione qualificata, in mancanza di prova della interversione da detenzione in possesso, impedisce che il bene possa ritenersi usucapibile per possesso ultraventennale. Inoltre, occorre specificare che, alla luce delle risultanze istruttorie, la domanda attorea si appalesa carente anche sotto il profilo della prova del dedotto possesso acquisitivo per il tempo utile ad usucapire.
Infatti, sul punto, l'attore ha genericamente allegato il possesso del fabbricato, senza neppure specificare la data di inizio di tale possesso o le attività concrete in cui si è sostanziato lo stesso ed in che termini e modalità esso si è protratto per il tempo necessario per usucapire il bene, limitandosi esclusivamente ad affermare di aver costruito il suddetto immobile.
Tali lacune assertive non sono state colmate a seguito dell'istruttoria espletata, in quanto le dichiarazioni rese dai testimoni escussi sono risultate del tutto generiche e non suffragate da idonea produzione documentale da parte dell'attore.
L'attore, pur dichiarandosi costruttore del fabbricato, non ha versato in atti alcuna documentazione utile a ricondurre alla sua persona la costruzione del fabbricato (come, ad esempio, le eventuali spese sostenute), né ciò emerge dalla perizia redatta dal perito di parte attrice geom. NC Morello ed allegata al fascicolo attoreo.
Anche le dichiarazioni rese dal testimone escusso sig. TO NT sul punto appaiono del tutto generiche e non puntuali, in quanto non consentono di individuare circostanze – temporali e fattuali – specifiche relative alla costruzione, oltre che alla stessa gestione del fabbricato. Il teste, infatti, afferma “so che si è sempre occupato lui della casa perché ha provveduto direttamente il sig. UC a costruirla. Prima erano tutti giardini. La costruzione risale ad oltre
25 anni”, ma, contestualmente, riferisce di non poter riferire sulle circostanze ulteriori oggetto di capitolo di prova, quali le spese relative al fabbricato ed il pagamento dei tributi comunali dovuti (“non so dire se ha pagato le tasse, io non c'ero”).
Analogamente, si ritengono insufficienti anche le dichiarazioni rese dalla testimone CA
OM, in quanto volte ad affermare esclusivamente la disponibilità del fabbricato in capo all'attore per un tempo genericamente individuato.
Nel caso in esame, le dichiarazioni deposte dai testimoni risultano sia generiche (in quanto, come già specificato, non sono riconducibili ad eventi o situazioni specifiche), sia non affiancate da una produzione documentale di supporto (come, ad esempio, le bollette delle utenze relative dell'immobile pagate dall'attore, le spese eventualmente sostenute per la costruzione etc.).
In questa prospettiva, quanto all'onere probatorio è sufficiente ricordare che colui che agisce per l'accertamento della proprietà su un bene a titolo originario deve fornire rigorosa prova della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi di tale fattispecie acquisitiva, ed in particolare sia del
“corpus possessionis” sia dell'“animus possidendi” (Cass. 28 gennaio 2000 n. 975), ossia dell'elemento psicologico insistente nell'intenzione del possessore di disporre del bene come se fosse proprio (c.d. hanimus rem sibi habendi), prescindendo dallo stato soggettivo di buona fede, che non è richiesto dall'art. 1158 c.c. (sul punto vds. Cass. 31.7.2014, n. 17488 secondo cui “l'animus possidendi, necessario all'acquisto della proprietà per usucapione da parte di chi esercita il potere di fatto sulla cosa, non consiste nella convinzione di essere proprietario (o titolare di altro diritto reale sulla cosa), bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltà, mentre la buona fede non è requisito del possesso utile ai fini dell'usucapione”).
I menzionati requisiti previsti ex lege per l'acquisto della proprietà del bene per usucapione devono essere provati dall'attore nonostante la contumacia dei convenuti. Tale situazione, infatti, non esime l'attore dall'onere di dimostrare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato, posto che, come noto, la contumacia integra un comportamento processuale "neutro" cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova (a titolo esemplificativo, da ultimo, Cass. n.
14732/2023).
Inoltre, occorre specificare che la situazione di compossesso del terreno che caratterizza il caso di specie richiede, ai fini del riconoscimento della fattispecie acquisitiva dell'usucapione, una prova più rigorosa, in quanto, come chiarito dalla Suprema Corte “Il semplice godimento della cosa comune da parte di uno dei compossessori, dunque, non è di per sé idoneo a far ritenere lo stato di fatto funzionale all'esercizio del possesso ad usucapionem, poiché ben potrebbe trattarsi della conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte degli altri compossessori;
è dunque necessario, ai fini dell'usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla cosa attraverso un'attività apertamente e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su chi invoca l'avvenuta usucapione del bene”(Cassazione civile sez. II, 30/11/2023, n.33453)
Pertanto, in difetto di allegazione e prova dell'inizio del possesso e del suo carattere prolungato ed ininterrotto, nonché della prova rigorosa atta ad escludere una mera tolleranza da parte degli altri compossessori, deve concludersi che l'istruttoria non ha consentito di dimostrare il dedotto possesso acquisitivo per il tempo utile ad usucapire.
I profili rilevati, dunque, non consentono di ritenere assolto l'onere probatorio richiesto all'attore che voglia acquisire la proprietà di un bene per intervenuto usucapione, che, secondo pacifica giurisprudenza deve essere rigorosa, tale da non lasciar spazio a dubbi sulla veridicità ed attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio della proprietà (vedi "ex multis" Cass. 18.2.1999 n. 1367; Cass. 15.6.2001 n. 8152; Cass. 20.9.2007 n. 19478; Cass.
27.7.2009 n. 17462; Cass.
1.3.2010 n. 4863).
Per tutto quanto sopra esposto, la domanda attorea deve essere rigettata per carenza dei presupposti necessari per il riconoscimento giudiziale dell'usucapione.
Nulla sulle spese di lite, in ragione della mancata costituzione delle controparti.
PQM
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione, in persona del giudice dott.sa EL Giunta, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 3270/2015, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Rigetta la domanda attorea;
- Nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Reggio Calabria, 14.04.25 Il Giudice
Dott.ssa EL Giunta
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore Dr.ssa EL Giunta, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3270/2015 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente:
tra
ZU ER (C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Maria CodiceFiscale_1
OM CA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito in Bagnara
Calabra alla via Garibaldi n. 156, giusta procura in atti;
- Attore -
contro
ZU FR nata il [...] a [...] e AI CO nata il [...] a [...], n.q. di eredi di UC OR;
ZU EN nata il
04.03.1942 a Bagnara Calabra n.q. di erede di UC SE;
ZU PP nato il
06.07.1972 a Scilla e ZU IC nato il [...] a [...] n.q. di eredi di UC
SC; AI NZ nato il [...] a [...], AI
FE nata il [...] a [...], AI FR nata il [...]
a Bagnara Calabra AI SC nato il [...] a [...], AI
SA nato il [...] a [...], AI TO nato il
04.08.1964 a Bagnara Calabra, AI CO nata il [...] a [...] n.q. di eredi di UC OM in EM;
LO AN nata il [...] a
Bagnara Calabra, LO FR nata il [...] a [...],
LO IA CO nata il [...] a [...], LO
SC nato il [...] a [...] n.q. di eredi di UC in UT;
OT FR nata il [...] a [...], LO
CA nata il [...] a [...], LO AR nato il
11.09.1977 a Reggio Calabria, LO NA nata il [...] a [...]
Calabria, LO DO nata il [...] a [...], LO
IN nato il [...] a [...], n.q. di eredi di UT NI;
NA
RI nata il [...] a [...], VE PP nato il [...]
a Bagnara Calabra, VE TO nato il [...] a [...], VE
SC nato il [...] a [...], VE ET nato il
07.11.1973 a Reggio Calabria, VE CO nata il [...] a [...] n.q. di eredi di DO NC;
UR IANNA nata il [...] a [...], UR
IC nato il [...] a [...] n.q. di eredi della sig.ra DO NA ved.
CE; IA CO nata il [...] a [...] n.q. di erede di
DO SC;
IA RO nato il [...] a [...], IA PP nato il [...] a [...], AN EG nato il [...] a [...],
IA IN nato il [...] a [...] n.q. di eredi di UC NA in
NN;
- Convenuti contumaci -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. UC VE conveniva in giudizio i convenuti meglio indicati in epigrafe, affinché venisse accertato e dichiarato l'acquisto per intervenuta usucapione del fabbricato a tre piani, adibito a civile abitazione, ubicato in Bagnara
Calabra (RC) presso il rione Marinella, via V n.8 ed identificato presso il NCEU al foglio 18 particella 854 sub 4, del quale riferiva di avere il possesso ininterrotto, pacifico, manifesto ed uti dominus da oltre un ventennio.
L'attore riferiva che tali immobili risultavano intestati sia all'attore, proprietario superficiario, sia ai suoi ascendenti e collaterali, tutti deceduti in epoche diverse. Deduceva che, nel ventennio, aveva esercitato sugli immobili un possesso ininterrotto, pacifico, pubblico, non equivoco, con esclusione di qualsiasi terzo e nel più assoluto disinteresse degli eredi, apportando migliorie ed effettuando regolare manutenzione.
Per le ragioni esposte, ritenendo sussistenti tutti i presupposti richiesti dall'art. 1158 c.c., chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare e riconoscere l'attore, sig. UC
VE, nato a [...], il [...], quale esclusivo proprietario del fabbricato a tre piani, adibito a civile abitazione, ubicato in in Bagnara Calabra (RC), presso il rione
Marinella via V n.8, identificato presso il NCEU al foglio 18 particella 854 sub 4, per intervenuta usucapione in virtù del possesso continuato e pacifico per oltre un ventennio.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Con ordinanza emessa in data 14.01.2016, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
13.01.2016, il Giudice dichiarava la contumacia di UC AN, EM CO, UC
IN, UC SE, UC ME, EM Annunziato, EM EL, EM
AN, EM SC, EM OR, EM NT, EM CO,
UT AN, UT AN, UT Maria CO, AN AN,
UT LA, UT RO, UT AR, UT OM, UT
NC, TO AR, DO SE, DO TO, DO SC, DO
AN, DO CO, CE IA, CE ME, EL CO, NN
OC, NN SE, NN GO, NN NC ed ordinava il rinnovo della notifica dell'atto di citazione nei confronti di UT SC.
All'udienza del 22.06.2016, il GOT rinviava la causa per la verifica dell'integrità del contraddittorio.
Alla successiva udienza del 15.09.2016, il Giudice dichiarava la contumacia di UT
SC e concedeva a parte attrice i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c.
La causa veniva istruita mediante l'assunzione di prova testimoniale e, successivamente, rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano alcuni rinvii determinati da ragioni organizzative, connesse al carico di ruolo, al successivo mutamento del Giudice titolare ed al sopraggiungere dell'emergenza epidemiologica da Covid 19. All'udienza del 14.09.2023, il Giudice assegnava a parte attrice termine per note difensive, invitandola a precisare l'oggetto della domanda, in quanto, nell'atto di citazione, parte attrice si dichiarava proprietaria superficiario della particella 854 sub 4, di cui intendeva acquisire la proprietà per usucapione, rilevando, altresì, che, anche nella visura storica prodotta, l'attore risultava indicato come proprietario superficiario di tale particella.
Con ordinanza del 19.01.2024, emessa a seguito della celebrazione dell'udienza del 18.01.2024, tenuta in trattazione scritta, il Giudice, esaminate le note scritte depositate da parte attrice, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 4.10.2024, emessa a seguito della celebrazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni in trattazione scritta, il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 190 c.p.c., riservando all'esito la decisione.
La domanda attorea è infondata e va rigettata, per i motivi che di seguito si espongono.
Con la presente azione, il sig. UC VE agisce in giudizio, al fine di sentir dichiarare in suo favore la proprietà esclusiva, per intervenuta usucapione, del fabbricato sito in Bagnara Calabra
(RC) presso il rione Marinella via V n. 8 ed identificato presso il NCEU al foglio 18 particella
854 sub 4.
Ciò premesso, giova considerare anzitutto, in via generale e astratta, che l'art.1158 c.c. sancisce l'acquisto della proprietà dei beni immobili in virtù del possesso continuato per venti anni, possesso che non deve essere iniziato in modo violento o clandestino (nec vi nec clam), nel qual caso il termine inizia a decorrere dal momento della cessazione dei predetti vizi (art.1163 c.c.), né deve essere interrotto per oltre un anno, salva l'ipotesi del recupero in seguito ad azione giudiziaria (art.1167 c.c.). Ancora, a mente dell'art. 1141 c.c., il possesso si presume in colui che esercita il potere di fatto sul bene, a meno che non si provi che ha cominciato a esercitare tale potere come mero detentore.
Ciò posto, la domanda proposta va rigettata già alla luce delle deduzioni ed allegazioni del richiedente, non superate dall'istruttoria espletata.
In particolare, il Tribunale rileva che la presente domanda non può essere accolta in quanto, nel caso di specie, non vi è prova agli atti della sussistenza dei requisiti giuridici necessari ai fini della chiesta declaratoria di usucapione, risultando evidente, dall'esame degli atti di giudizio,
l'assenza, innanzitutto, del requisito dell'animus possidendi in capo all'attore. Ed infatti, per come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la configurabilità del possesso ad usucapionem richiede la presenza non solo del corpus possessionis, ma anche di un elemento psicologico, comunemente individuato nell'animus rem sibi habendi, che consiste nell'intento di esercitare il potere sulla cosa come se si fosse titolari del corrispondente diritto, indipendentemente dalla consapevolezza che questo appartenga ad altri (Cass. civ. 26.04.2002
n. 6079).
Nel caso di specie, parte attrice ha precisato di essere, rispetto all'immobile di cui chiede l'usucapione, “proprietario superficiario”.
In specie, l'attore nei propri atti difensivi ha espressamente affermato di essere, rispetto al fabbricato di cui chiede l'usucapione, proprietario superficiario.
Tale situazione trova conferma anche nelle risultanze catastali, in specie dalla visura storica versata in atti, laddove il sig. UC viene identificato come “proprietario superficiario (1/1)” dell'immobile di cui alla particella 854 sub 4, oggetto del presente giudizio, mentre la nuda proprietà della stessa particella appartiene ad altri intestatari catastali di cui i convenuti sono eredi (De MA CO;
UC EL;
UC LA;
UC OM;
UC SE;
UC
OR).
Orbene, la proprietà superficiaria, disciplinata dall'art. 952 c.c., inerisce la costruzione e spetta al titolare di diritto di superficie. In particolare, il diritto di superficie si qualifica come diritto reale su cosa altrui rispetto alla costruzione, attribuendo al titolare le medesime facoltà del proprietario;
il diritto di superficie può essere attribuito a tempo determinato o meno. La proprietà superficiaria di un immobile - che consiste nella proprietà della costruzione separata dalla proprietà del suolo e si distingue dal diritto di superficie, quale diritto di costruire e mantenere la costruzione sul suolo altrui (art. 952 cod. civ.) - limitando il diritto del proprietario del suolo, il quale non può avvalersi della facoltà di costruire in pregiudizio del diritto del superficiario e non può beneficiare degli effetti dell'accessione, va inquadrata quale ius in re aliena tra i diritti reali di godimento su cosa altrui (Cass., Sez. 2, n. 3409 del 13/10/1976) e costituisce quindi un quid minus rispetto al pieno diritto di proprietà (cfr., in tema di diritto di superficie, Cass., Sez. 2, n. 21930 del 15/10/2009) ogni qual volta abbia carattere temporaneo
(cfr., Cass., Sez. 1, n. 20692 del 13/10/2016), poiché si estingue allo scadere del termine.
Al momento dell'estinzione della proprietà superficiaria – avutasi per scadenza del termine originariamente fissato o anche per non uso ventennale, per rinuncia da parte del superficiario e per le altre cause eventualmente stabilite dalle parti - il proprietario del suolo, per effetto della riespansione della proprietà del suolo medesimo e del riprendere ad operare l'istituto dell'accessione (art. 934 cod. civ.), diviene proprietario della costruzione su di esso realizzata
(art. 953 cod. civ.); tale effetto potrà essere evitato esclusivamente con una nuova concessione del diritto di superficie sempre a tempo determinato ovvero mediante riscatto dietro pagamento di corrispettivo.
Tanto premesso, non può che osservarsi come le deduzioni di parte attrice siano generiche, non avendo la stessa precisato, nemmeno dopo essere stata espressamente invitata da questo Giudice con l'ordinanza del 15.09.23, il titolo di proprietà superficiaria, né la durata;
in ogni caso, a fronte della dedotta esistenza di un titolo di proprietà superficiaria non può che rammentarsi che l'immissione nel possesso, effettuata in ragione di una concessione da parte del proprietario del bene non può costituire, di per sé, titolo idoneo abilitativo al fine di una eventuale usucapione: la concessione della res da parte del proprietario, difatti, fa sorgere solo una mera detenzione.
A fronte di tale detenzione, ancorché qualificata, non può allora aversi valido esercizio di quella attività corrispondente all'esercizio della proprietà, in cui consiste, ex art. 1140 c.c., il vero e proprio possesso (da ultimo, cfr. Cass. n. 25034 del 11/12/2015; in termini Cass. S.U. n. 7930 del 27/03/2008).
A tanto segue che, ai fini della efficacia di tale disponibilità per l'usucapione dell'immobile, occorre la prova di un'intervenuta "interversio possessionis" nei modi previsti dall'art. 1141 c.c.
(si veda ancora Cass. n. 4332 del 21/02/2013; Cass. n. 4863 dell'1/03/2010).
Al riguardo, però, né le deduzioni rese dalla parte, né tantomeno le risultanze istruttorie consentono di ritenere verificatasi l'interversione suddetta;
non può, quindi, dirsi sussistente l'elemento psicologico indispensabile per potere configurare un possesso idoneo a determinare la fattispecie acquisitiva dell'usucapione, posto che la disponibilità del bene era stata ottenuta non per fatto proprio di parte attrice, bensì in ragione del rapporto esistente con i proprietari originari del bene.
Per le ragioni esposte, non può ritenersi sussistente, nel caso in esame, l'elemento psicologico indispensabile per potere configurare un possesso idoneo a determinare l'acquisto del bene per usucapione, posto che l'attore ha ottenuto la disponibilità del bene non per fatto proprio bensì in ragione di un rapporto esistente con i proprietari originari e tale detenzione qualificata, in mancanza di prova della interversione da detenzione in possesso, impedisce che il bene possa ritenersi usucapibile per possesso ultraventennale. Inoltre, occorre specificare che, alla luce delle risultanze istruttorie, la domanda attorea si appalesa carente anche sotto il profilo della prova del dedotto possesso acquisitivo per il tempo utile ad usucapire.
Infatti, sul punto, l'attore ha genericamente allegato il possesso del fabbricato, senza neppure specificare la data di inizio di tale possesso o le attività concrete in cui si è sostanziato lo stesso ed in che termini e modalità esso si è protratto per il tempo necessario per usucapire il bene, limitandosi esclusivamente ad affermare di aver costruito il suddetto immobile.
Tali lacune assertive non sono state colmate a seguito dell'istruttoria espletata, in quanto le dichiarazioni rese dai testimoni escussi sono risultate del tutto generiche e non suffragate da idonea produzione documentale da parte dell'attore.
L'attore, pur dichiarandosi costruttore del fabbricato, non ha versato in atti alcuna documentazione utile a ricondurre alla sua persona la costruzione del fabbricato (come, ad esempio, le eventuali spese sostenute), né ciò emerge dalla perizia redatta dal perito di parte attrice geom. NC Morello ed allegata al fascicolo attoreo.
Anche le dichiarazioni rese dal testimone escusso sig. TO NT sul punto appaiono del tutto generiche e non puntuali, in quanto non consentono di individuare circostanze – temporali e fattuali – specifiche relative alla costruzione, oltre che alla stessa gestione del fabbricato. Il teste, infatti, afferma “so che si è sempre occupato lui della casa perché ha provveduto direttamente il sig. UC a costruirla. Prima erano tutti giardini. La costruzione risale ad oltre
25 anni”, ma, contestualmente, riferisce di non poter riferire sulle circostanze ulteriori oggetto di capitolo di prova, quali le spese relative al fabbricato ed il pagamento dei tributi comunali dovuti (“non so dire se ha pagato le tasse, io non c'ero”).
Analogamente, si ritengono insufficienti anche le dichiarazioni rese dalla testimone CA
OM, in quanto volte ad affermare esclusivamente la disponibilità del fabbricato in capo all'attore per un tempo genericamente individuato.
Nel caso in esame, le dichiarazioni deposte dai testimoni risultano sia generiche (in quanto, come già specificato, non sono riconducibili ad eventi o situazioni specifiche), sia non affiancate da una produzione documentale di supporto (come, ad esempio, le bollette delle utenze relative dell'immobile pagate dall'attore, le spese eventualmente sostenute per la costruzione etc.).
In questa prospettiva, quanto all'onere probatorio è sufficiente ricordare che colui che agisce per l'accertamento della proprietà su un bene a titolo originario deve fornire rigorosa prova della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi di tale fattispecie acquisitiva, ed in particolare sia del
“corpus possessionis” sia dell'“animus possidendi” (Cass. 28 gennaio 2000 n. 975), ossia dell'elemento psicologico insistente nell'intenzione del possessore di disporre del bene come se fosse proprio (c.d. hanimus rem sibi habendi), prescindendo dallo stato soggettivo di buona fede, che non è richiesto dall'art. 1158 c.c. (sul punto vds. Cass. 31.7.2014, n. 17488 secondo cui “l'animus possidendi, necessario all'acquisto della proprietà per usucapione da parte di chi esercita il potere di fatto sulla cosa, non consiste nella convinzione di essere proprietario (o titolare di altro diritto reale sulla cosa), bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltà, mentre la buona fede non è requisito del possesso utile ai fini dell'usucapione”).
I menzionati requisiti previsti ex lege per l'acquisto della proprietà del bene per usucapione devono essere provati dall'attore nonostante la contumacia dei convenuti. Tale situazione, infatti, non esime l'attore dall'onere di dimostrare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato, posto che, come noto, la contumacia integra un comportamento processuale "neutro" cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova (a titolo esemplificativo, da ultimo, Cass. n.
14732/2023).
Inoltre, occorre specificare che la situazione di compossesso del terreno che caratterizza il caso di specie richiede, ai fini del riconoscimento della fattispecie acquisitiva dell'usucapione, una prova più rigorosa, in quanto, come chiarito dalla Suprema Corte “Il semplice godimento della cosa comune da parte di uno dei compossessori, dunque, non è di per sé idoneo a far ritenere lo stato di fatto funzionale all'esercizio del possesso ad usucapionem, poiché ben potrebbe trattarsi della conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte degli altri compossessori;
è dunque necessario, ai fini dell'usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla cosa attraverso un'attività apertamente e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su chi invoca l'avvenuta usucapione del bene”(Cassazione civile sez. II, 30/11/2023, n.33453)
Pertanto, in difetto di allegazione e prova dell'inizio del possesso e del suo carattere prolungato ed ininterrotto, nonché della prova rigorosa atta ad escludere una mera tolleranza da parte degli altri compossessori, deve concludersi che l'istruttoria non ha consentito di dimostrare il dedotto possesso acquisitivo per il tempo utile ad usucapire.
I profili rilevati, dunque, non consentono di ritenere assolto l'onere probatorio richiesto all'attore che voglia acquisire la proprietà di un bene per intervenuto usucapione, che, secondo pacifica giurisprudenza deve essere rigorosa, tale da non lasciar spazio a dubbi sulla veridicità ed attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio della proprietà (vedi "ex multis" Cass. 18.2.1999 n. 1367; Cass. 15.6.2001 n. 8152; Cass. 20.9.2007 n. 19478; Cass.
27.7.2009 n. 17462; Cass.
1.3.2010 n. 4863).
Per tutto quanto sopra esposto, la domanda attorea deve essere rigettata per carenza dei presupposti necessari per il riconoscimento giudiziale dell'usucapione.
Nulla sulle spese di lite, in ragione della mancata costituzione delle controparti.
PQM
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione, in persona del giudice dott.sa EL Giunta, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 3270/2015, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Rigetta la domanda attorea;
- Nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Reggio Calabria, 14.04.25 Il Giudice
Dott.ssa EL Giunta