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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/11/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa ANNA MARIA RASCHELLA' PRESIDENTE REL.
Dott.ssa ADELE FORESTA CONSIGLIERE
Dott.ssa ALESSANDRA PETROLO CONSIGLIERE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1503/2024 R.V.G., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25 settembre 2025, vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura speciale alla lite 15 marzo 2022 Parte_1 depositata all'interno del fascicolo telematico, dagli Avv.ti Alberto Galloro e Nicola Galloro, elettivamente domiciliati in Catanzaro alla Via Nuova n. 1, presso e nello studio dell'Avv. Nicola
Romano;
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliato in Lamezia Terme alla via E. e F. Fiore n. 58, presso Controparte_1
e nello studio dell'Avv. Serena Azzarito, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLATO
E
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, in accoglimento del presente appello e dei motivi avanti indicati ed in parziale ma incidente riforma della sentenza del Tribunale di Vibo Valentia in epigrafe indicata, così provvedere:
1 Riconoscere e dichiarare che l'assegno d mantenimento per il quale è stato disposto condanna nella sentenza di separazione inter partes è sottratto all'esame del giudice del divorzio.
Per l'effetto annullare revocare comunque dichiarare privo di giuridici effetti il capo della sentenza qui gravata di appello nella parte in cui nel suo dispositivo recita
C) Dichiara ripetibile l'assegno divorzile corrisposto a a decorrere dal 6.7.2017. Parte_1
Confermare, nel resto, l'impugnata sentenza.
Con vittoria di spese”.
Per l'appellato: “Voglia Ill.ma Corte di Appello disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
1. rigettare il gravame proposto da e per l'effetto confermare la sentenza n. Parte_1
634/2024 del 22.11.2024 emessa dal Tribunale di Vibo Valentia;
2. condannare al risarcimento del danno in favore di ex art. 96 Parte_1 Parte_2
co. 3 c.p.c., per avere costretto quest'ultimo a resistere nel presente giudizio e per le ragioni in narrativa, nella misura ritenuta di giustizia;
3. condannare alle spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore Parte_1 costituito”.
Per il Procuratore Generale: “Esprime parere contrario all'accoglimento dell'appello proposto”.
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso depositato il 24 gennaio 2022 presso il Tribunale di Vibo Valentia, , Parte_2 premesso: di aver contratto nel 2005 matrimonio con che dall'unione non sono Parte_1 nati figli;
di essere separato giusta sentenza dell'intestato Tribunale n. 14/2021 depositata il 7 gennaio
2021 in atti – ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“[…] il Tribunale adito Voglia:
1. pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto in Vibo Valentia il 14.08.2005 iscritto all'anno 2005, parte I, serie A, atto
n. 75, presso l'ufficio di Stato Civile del comune di Vibo Valentia;
2. revocare l'assegno di mantenimento per la signora atteso che la stessa lavora e produce Parte_1
reddito e avendo altresì piena capacità lavorativa e condizioni psico- fisiche attuali;
3. condannare la sig.ra alla restituzione delle somme indebitamente percepite a Parte_1
titolo di mantenimento a far data dal 06.07.2017;
4. condannare la resistente alla refusione delle spese e degli onorari del giudizio”.
Regolarmente costituitasi in giudizio, ha chiesto accogliersi le seguenti Parte_1
conclusioni:
2 “Voglia l'On. Le Tribunale adito, per tutto quanto in narrativa esposto:
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalla deducente contratto con il ricorrente.
Ai sensi dell'art. 5 Legge del 01.12.1970 n. 898, a titolo di mantenimento mensile e così confermando le statuizioni già sancite dalla sentenza di separazione, disporre che versi a Parte_2 Parte_1
la somma mensile di Euro 300,00 rivalutabile annualmente. E ciò permanendo allo stato le
[...]
condizioni che ne hanno determinato la sua deliberazione.
Rigettare ogni altra domanda, deduzione, richiesta e conclusione avversaria perché inammissibile, improcedibile, comunque infondata.
Segnatamente rigettare la domanda di revoca e/o restituzione di somme dell'assegno stante, in rito,
l'incompetenza del giudice e la inammissibilità del rito, nel merito, per l'intangibilità delle somme legittimamente già corrisposte. Concernendo, al più, ogni modificazione, le somme erogande dal dì di statuizione per il tempo che segue. Oltre la sussistenza del presupposto dei fatti nuovi.
Riserva espressamente ogni altra iniziativa a tutela dei diritti della propria rappresentata e comunque ulteriori produzioni e richieste di prova.
Con vittoria di spese”.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente, all'esito, ha emesso ordinanza interinale con la quale ha posto a carico del l'assegno di mantenimento a favore della NN Pt_2
quantificato in Euro100,00 mensili, oltre accessori.
Indi la causa – istruita mediante prova orale – è stata decisa con la sentenza n. 634/2024 resa in data 11 novembre 2024 e pubblicata il 22 novembre 2024, con la quale il Tribunale di Vibo Valentia ha così provveduto:
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Vibo Valentia il 14.8.2005 tra
e – smg - ; Parte_1 Parte_2
B) rigetta la domanda di assegno divorzile in favore della resistente;
C) dichiara ripetibile l'assegno divorzile corrisposto a a decorrere dal 6.7.2017; Parte_1
D) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vibo Valentia (VV) (R.A.M. anno 2005, parte II, atto n. 75) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 152 septies disp. Att. c.p.c.
E) spese interamente compensate”.
§ 2. L'appello
Avverso suddetta sentenza, notificata il 27 novembre 2024, ha proposto appello Parte_1
con ricorso presentato, telematicamente, il 23 dicembre 2024.
3 Con decreto presidenziale del 15 gennaio 2025 è stata fissata per la comparizione e la trattazione l'udienza del 25 settembre 2025.
Si è costituito in giudizio instando per il rigetto dell'appello e la condanna Parte_2 dell'appellante al risarcimento del danno in favore del resistente a sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
L'udienza del 25 settembre 2025 è stata sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno depositato le note scritte e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con ordinanza del
16 ottobre 2026, comunicata alle parti il 20 ottobre 2025.
§ 3. Le valutazioni della Corte impugna il capo di sentenza che inerisce il punto C) ovvero nella parte in cui “C) Parte_1 dichiara ripetibile l'assegno divorzile corrisposto a a decorrere dal 6.7.2017”, Parte_1
manifestando piena adesione alle restanti statuizioni della sentenza.
A fondamento della richiesta di parziale riforma della pronuncia adduce che:
- l'assegno di mantenimento determinato in Euro 300,00 in sede di comparizione Presidenziale nel giudizio di separazione veniva confermato nella sentenza del 4 gennaio 2021 esaminando e giudicando, definitivamente, su quel novi che è stato ritenuto la nascita della figlia. Il Tribunale della separazione, cui era stato portato all'esame, lo ha valutato ed ha deciso che non è una novità tale da eliminare sopprimere o ridurne l'importo così lasciandone la sua immutatezza;
- la sentenza che ha pronunciato la separazione personale dei coniugi non veniva gravata da alcuna impugnazione, come qui manifestato, ergo la previsione diventa definitiva;
- la modifica della sentenza di separazione – ormai trascorsa in giudicato – può avere luogo soltanto azionando il procedimento ex art. 710 c.p.c.;
- non può essere invocata, in senso opposto, la sentenza delle Sezioni Unite posta a fondamento della decisione impugnata (SS.UU. n. 32914 del 2022), dacché dall'incipit di essa “nei giudizi riuniti promossi da D.L.M. nei confronti di G.E., di modifica, ex art. 710 c.p.c., delle condizioni di separazione tra i coniugi (separazione consensuale omologata nel 2006, senza previsione di alcun contributo al mantenimento della moglie, ai sensi dell'art. 156 c.c.) e di divorzio, L. n. 898 del 1970, ex art. 5”, è evidente che essa autorizza l'intervento modificativo del giudice che ha reso il provvedimento poi modificato (i.e., il giudice della separazione) laddove nel nostro caso è intervenuto un Giudice diverso
(il giudice del divorzio);
- dichiarando la ripetibilità dell'assegno il Tribunale ha, in primo luogo, palesemente violato le norme che disciplinano la cosa giudicata formale e, altresì, dichiarando la revocabilità dell'assegno divorzile ha
4 reso una decisione contraddittoria (cfr. ricorso pag. 5: “ continua a mietere vittime. Un conflitto Per_1
psichico ha fatto emergere il giusto ovvero che quel Giudice può parlare di assegno divorzile ma non di altro. Ma il 6.07.2017 non vi è traccia di divorzio ergo di emolumenti che possano ammantarsi di tale qualificazione. Quello di cui può parlare è solo ciò che è domandato e/o deciso nel procedimento di divorzio”);
- pronunciando una sentenza dichiarativa ha reso una pronuncia illegittima giacché nessuna domanda di accertamento era stata proposta, così che la sentenza è affetta da vizio di extrapetizione;
- in ogni caso, non vi sono somme da ripetere, dal momento che, invero, dal luglio 2016 il non Pt_2
ha pagato alcunché, come dimostrato dall'atto di precetto dell'1 dicembre 2021 notificato il 7 gennaio
2022, col quale è intimato il pagamento dell'assegno dal luglio 2016 al novembre 2021. Né ha pagato alcunché fino a tutt'oggi. In ogni caso, era onere del offrire la prova dei pagamenti di cui invoca Pt_2 la ripetizione. Tale onere probatorio – imposto dall'art. 2697 c.c., comma 1, non è stato adempiuto: “Qui manca del tutto il fatto ovvero la datio di alcunché così che si possa parlare, sia pure astrattamente, sia pure dichiarativamente, di ripetizione o ripetibilità” (cfr. ricorso, pag. 6).
L'appello è complessivamente fondato e va, pertanto, accolto.
A giudizio della Corte va indubbiamente ravvisata la violazione del principio per cui il giudicato, ai sensi dell'art. 2909 c.c., fa stato ad ogni effetto tra le parti, loro eredi o aventi causa entro i limiti oggettivi che sono segnati dai suoi elementi costitutivi, come tali rilevanti per l'identificazione e dell'azione giudiziaria sulla quale il giudicato si fonda, costituiti dal titolo della stessa azione (causa petendi) e dal bene della vita che ne forma l'oggetto (petitum mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottato
(petitum immediato); entro tali limiti, l'autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, ovvero non soltanto le questioni di fatto e di diritto fatte valere in via di azione e di eccezione, e comunque esplicitamente investite dalla decisione, ma anche le questioni non dedotte in giudizio che costituiscano, tuttavia, un presupposto logico essenziale e indefettibile della decisione stessa, retando salva ed impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e situazioni nuove verificatesi dopo la formazione del giudicato (Cass. 3 agosto 2007, n. 17078; Cass. 3 novembre 2004, n. 21069; Cass. 21 giugno 2004, n.
11493; Cass. 24 marzo 2004, n. 5925).
Ne discende che non rileva se al giudicato si sia pervenuti in base all'accoglimento di determinate ragioni o argomentazioni o mediante la reiezione di altre, essendo sufficiente l'individuazione dell'interesse e del bene della vita tutelato dalla pronuncia del giudice, il quale non può essere rimesso in discussione in un successivo giudizio, al di fuori dei mezzi di impugnazione riconosciuti nei confronti della sentenza passata in giudicato, e salva la sopravvenienza di fatti e situazioni nuove, verificatesi successivamente al formarsi del giudicato stesso.
5 Questi principi trovano applicazione anche in materia di separazione personale e di divorzio, nel senso che le sentenze di separazione, così come le sentenze di divorzio, passano in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto a rapporti economici o all'affidamento dei figli, in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane viceversa esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, cosicché l'attribuzione in favore di un ex coniuge dell'assegno divorzile non può essere rimessa in discussione in altro processo sulla base di fatti anteriori all'emissione della sentenza, ancorché ignorati da una parte, se non attraverso il rimedio della revocazione, nei casi eccezionali e tassativi di cui all'art. 395 c.p.c. (Cass. 6 marzo 2023, n. 6639;
Cass. n.21049/2004; v. anche Cass.25 agosto 2005, n. 17320).
Proprio perché si tratta di un giudicato del tutto peculiare, cosiddetto rebus sic stantibus, i fatti sopravvenuti possono rilevare, ma soltanto attraverso un peculiare procedimento ad hoc, quale quello dell'art. 710 c.p.c. per la separazione o quello dell'art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, per il divorzio (scioglimento del matrimonio o declaratoria di cessazione degli effetti civili di quello concordatario), procedimenti che sono devoluti alla esclusiva competenza rispettivamente del giudice della separazione o del divorzio quale “giudice specializzato … nel superiore e pubblicistico interesse della migliore composizione possibile delle esigenze dei componenti della famiglia in crisi o disciolta”
(cfr. Cass. civ., 2 luglio 2019, n. 17689).
In tal senso la Suprema Corte ha affermato che “occorre ricordare che la definitività dei provvedimenti adottati in sede di divorzio, anche con riferimento all'assegno divorzile, va intesa come assistita da un giudicato rebus sic stantibus, per cui il giudice, in sede di procedimento avente ad oggetto la loro revisione, non può procedere a una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedire tale definitività, potendo considerare solo fatti successivi alla formazione del predetto giudicato. Una volta accertata, in fatto, la sopravvenienza di circostanze potenzialmente idonee, con riferimento alla fattispecie concreta, ad alterare l'assetto economico stabilito tra gli ex coniugi al momento della pronuncia sulle condizioni del divorzio, quale presupposto necessario per l'instaurazione del giudizio di revisione dell'assegno, il giudice deve, poi, procedere alla valutazione, in diritto, dei “giustificati motivi” che ne consentono la revisione sulla base del “diritto vivente”, tenendo conto dell'interpretazione giurisprudenziale delle norme applicabili al momento della decisione (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 1645 del 19.01.2023)” (cfr.
Cass. civ.,21 gennaio 2025, n.1482).
6 Venendo al caso di specie, è necessario rilevare che, invero, il Tribunale di Vibo Valentia è giunto a dichiarare la non dovutezza dell'assegno divorzile a decorrere dal 6.7.2017, argomentando che, “nel caso che occupa emerge documentalmente che il nuovo nucleo familiare formato dai sigg. – Parte_1
si sia stabilmente formato e conclamato a partire dalla nascita della figlia (6.7.2017) CP_2 Per_2 avendo altresì la resistente fissato la propria residenza nell'abitazione del sig. e risultando CP_2
documentalmente inseriti nei rispettivi stati di famiglia (cfr. certificati storici e di famiglia in atti del ricorrente)” (cfr. sentenza, pag. 7).
Senonché, effettivamente, la nascita della figlia non può reputarsi un fatto nuovo sopravvenuto Per_2
trattandosi, al contrario, di un fatto pregresso, già esaminato dal giudice della separazione.
Allo stesso modo, il giudice della separazione ha specificamente escluso che fosse stata dimostrata – dal
– la instaurazione di una attuale e stabile convivenza di fatto della con il padre della Pt_2 Parte_1
figlia Per_2
Invero, nella sentenza con la quale il Tribunale di Vibo Valentia ha dichiarato la separazione personale dei coniugi (sentenza n. 14/2021), alla pagina 6, con specifico riferimento alla Controparte_3 domanda di mantenimento in favore della ricorrente, è dato leggere: “… Le risultanze delle indagini patrimoniali – cristallizzate al 2016\17 – non evidenziano una alcun aspetto economico\patrimoniale o
tenore di vita particolarmente florido;
tuttavia la nascita (2017) di una figlia da altra relazione depone ragionevolmente - ed indipendentemente dall'attualità e stabilità delle convivenza con il padre e dei connessi benefici, elementi dei quali ad oggi non vi è evidenza processuale tampoco rappresentati dal certificato di stato di famiglia – per la dedizione ad attività remunerate, ancorché plurime e\o irregolari, ovvero per altre forme contributive
esterne, senza tuttavia elidere il significativo divario intercorrente con il coniuge” (cfr. enfasi qui aggiunta).
Ebbene, è evidente che la circostanza della instaurazione o meno di una stabile e attuale convivenza della con il padre della figlia, così come la circostanza della nascita della figlia Parte_1 Per_2
costituiscono fatti storici niente affatto nuovi, ma già ampiamente dedotti davanti al giudice della separazione personale dei coniugi e da questi valutati con statuizione non attinta da impugnazione. Di conseguenza, entrambi i fatti in questione non avrebbero potuto essere valutati nuovamente in sede di divorzio per dichiarare la ripetibilità dell'assegno corrisposto a a decorrere dal Parte_1
6.7.2017, in quanto preclusi in base al principio del ne bis in idem.
Reputa, poi, la Corte che, limitatamente all'assegno di mantenimento separativo, l'azione di ripetizione dell'indebito dovesse essere proposta al giudice della separazione, e non già al giudice del divorzio, come pure fondatamente eccepito dall'appellante.
Tanto si evince da Cass., Sez. Un., n. 32914 dell'8 novembre 2022, che ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di assegno di mantenimento separativo e divorzile, ove si accerti nel corso del
7 giudizio - nella sentenza di primo o secondo grado - l'insussistenza "ab origine", in capo all'avente diritto, dei presupposti per il versamento del contributo, ancorché riconosciuto in sede presidenziale o dal giudice istruttore in sede di conferma o modifica, opera la regola generale della "condictio indebiti" che può essere derogata, con conseguente applicazione del principio di irripetibilità, esclusivamente nelle seguenti due ipotesi: ove si escluda la debenza del contributo, in virtù di una diversa valutazione con effetto "ex tunc" delle sole condizioni economiche dell'obbligato già esistenti al tempo della pronuncia, ed ove si proceda soltanto ad una rimodulazione al ribasso, di una misura originaria idonea
a soddisfare esclusivamente i bisogni essenziali del richiedente, sempre che la modifica avvenga nell'ambito di somme modeste, che si presume siano destinate ragionevolmente al consumo da un coniuge, od ex coniuge, in condizioni di debolezza economica”.
Non è superfluo rammentare che, pacificamente, la giurisprudenza anche di legittimità riconosce l'autonomia, sul piano sostanziale e processuale, della separazione e del divorzio.
Tuttavia, il coordinamento, sostanziale e processuale tra i due istituti consente di assicurare sempre continuità all'erogazione del contributo in favore del coniuge economicamente più debole, considerato che, proprio perché la sentenza, anche non definitiva e parziale, di divorzio opera ordinariamente ex nunc facendo venir meno il vincolo matrimoniale che è il presupposto dei provvedimenti di mantenimento in regime separativo, questi ultimi continuano a regolare il rapporto economico tra le parti fino al passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale.
Il tal senso la Suprema Corte ha affermato il principio di diritto secondo il quale, “In tema di regolamentazione dei rapporti economici tra le parti nella pendenza del giudizio divorzile, poiché
l'assegno di divorzio, traendo la sua fonte nel nuovo "status" delle parti, ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale, con il temperamento previsto dal comma 13 dell'art.4 l. n. 898/1970, che consente al giudice di merito di anticiparne la decorrenza con adeguata motivazione e in relazione alle circostanze del caso concreto,
i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale, ove non ricorra l'ipotesi derogatoria di cui all'art.4, comma 13, citato, e pertanto la debenza dell'assegno di mantenimento disposta nel giudizio separativo trova il proprio limite temporale nel passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Solo qualora nel giudizio divorzi/e, nella fase presidenziale o istruttoria, siano emessi provvedimenti provvisori, temporanei ed urgenti, questi ultimi si sostituiscono
a quelli emessi nel giudizio di separazione” (cfr. Cass. civ., 15 febbraio 2021, n. 3852; Cass. civ.,, 27 marzo 2020, n. 7547 e Cass. civ., 23 ottobre 2019, n. 27205).
8 Secondo ius receptum è ammissibile nel corso del giudizio di divorzio la domanda di modifica delle condizioni della separazione, sempre che il giudice del divorzio non abbia provveduto diversamente, adottando provvedimenti temporanei ed urgenti nella fase presidenziale o istruttoria, nel qual caso “vi sarebbe una impropria sovrapposizione tra provvedimenti incompatibili riguardanti lo stesso periodo temporale seppure a titolo diverso” (cfr. Cass. civ., 23 ottobre 2019, n. 27205; cfr. altresì Cass. civ., 27 marzo 2020, n. 7547: “Il giudice della separazione è investito della potestas iudicandi sulla domanda di attribuzione o modifica del contributo di mantenimento per il coniuge e i figli anche quando sia pendente il giudizio di divorzio, a meno che il giudice del divorzio non abbia adottato provvedimenti temporanei ed urgenti nella fase presidenziale o istruttoria (Cass. n. 27205 del 2019) i quali sono destinati a sovrapporsi a (e ad assorbire) quelli adottati in sede di separazione solo dal momento in cui sono adottati o ne è disposta la decorrenza. Di conseguenza, i provvedimenti economici adottati nel giudizio di separazione anteriormente iniziato sono destinati ad una perdurante vigenza fino all'introduzione di un nuovo regolamento patrimoniale per effetto delle statuizioni (definitive o provvisorie) rese in sede divorzile (Cass. n. 1779 del 2012). Si spiega in tal modo perché la pronuncia di divorzio, operando ex nunc dal momento del passaggio in giudicato, non comporti la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione personale (o di modifica delle condizioni di separazione) iniziato anteriormente e ancora pendente, ove esista l'interesse di una delle parti all'operatività della pronuncia e dei conseguenti provvedimenti patrimoniali (tra le tante Cass. n. 5510
e 5062 del 2017).”).
In effetti, 1'art. 4 della legge n. 898 del 1970 conferisce al presidente del tribunale, in caso di infruttuosità del tentativo di conciliazione, il potere di adottare i provvedimenti temporanei ed urgenti che ritenga opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole. Non è peraltro dubitabile che, attenendo detto potere anche ai rapporti patrimoniali ed essendo in atto al momento dell'intervento del presidente in sede di giudizio di divorzio il regime di separazione, la norma in esame comporti l'attribuzione a detto giudice della facoltà di incidere sui rapporti patrimoniali della separazione, introducendo in via provvisoria quelle misure che si rendano indispensabili per la tutela del coniuge più debole ed autorizzando la liquidazione medio tempore di un emolumento mensile in suo favore, indipendentemente dal fatto che le clausole della separazione non 1o prevedano o lo prevedano in misura diversa (v. sul punto Cass. 1991
n. 12034). “Il provvedimento presidenziale che stabilisce in via provvisoria la spettanza e la misura dell'assegno divorzile non si cumula pertanto con il titolo formato in sede di separazione, ma si sovrappone ad esso e si fonda su criteri di determinazione autonomi e distinti. L'impossibilità logica e giuridica di coesistenza di due diversi regimi patrimoniali tra i coniugi in relazione al medesimo arco temporale e per altro aspetto la natura cautelare del provvedimento presidenziale adottato in sede di
9 divorzio comportano che detto provvedimento e quelli successivi pronunciati nel corso del procedimento costituiscono dalla data della loro emissione 1'unica disciplina regolatrice dei rapporti tra i coniugi.”
(cfr. Cass. civ., 14 ottobre 2010, n. 21245).
Nella specie, risultano adottati nel giudizio divorzile provvedimenti urgenti avendo il presidente del
Tribunale di Vibo Valentia ridotto l'assegno di mantenimento in favore della NN a 100,00 Euro mensili, in dichiarata condivisione degli assunti documentati dal e posti a fondamento della Pt_2 richiesta di provvedimenti urgenti di competenza presidenziale e costituiti “dalla nuova situazione determinatasi nella condizione di vita della resistente che ha stabilito una nuova relazione sentimentale con altra persona convivente, relazione dalla quale è nata una figlia” (cfr. ordinanza presidenziale del
5 aprile 2022).
Il che evidentemente preclude(va), definitivamente, la possibilità di proporre la domanda di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710 c.p.c., per quel che concerne l'assegno di mantenimento posto che la statuizione della sentenza di separazione è stata sostituita dall'ordinanza presidenziale adottata in sede di divorzio, con efficacia decorrente dal momento dell'adozione (5 aprile
2022).
A far data dal 5 aprile 2022, dunque, l'assegno in favore della era stato rideterminato in Parte_1
100,00 Euro mensili dal presidente del Tribunale nel giudizio divorzile, e solo di questo assegno – al quale, evidentemente, ha inteso riferirsi il giudice di prime cure parlando di assegno divorzile – il
Tribunale avrebbe potuto dichiarare la ripetibilità, ricorrendone i presupposti e, in ogni caso, non a far data dal 6.7.2017, ma, al più, dal 5 aprile 2022.
Peraltro, adottando una pronuncia dichiarativa (anziché di condanna), il Tribunale non è incorso in vizio di extrapetizione e, quindi, nella violazione dell'art. 112 c.p.c., poiché la domanda di accertamento è sempre implicita nella domanda di condanna.
In effetti, la domanda del di condanna della NN alla restituzione delle somme Pt_2
indebitamente percepite a titolo di mantenimento a far data dal 6 luglio 2017, presuppone necessariamente anche l'accertamento della ripetibilità delle somme in questione che costituisce l'antecedente logico necessario della condanna al pagamento delle somme medesime.
Ovviamente, intanto può predicarsi la ripetibilità di un pagamento in quanto di quel pagamento sia stata data prova.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, nei giudizi di indebito:
- è onere dell'attore provare di aver pagato, ed allegare la mancanza di causa nel contesto dei rapporti intercorsi tra le parti;
- è onere del convenuto dimostrare la causa del pagamento.
10 In particolare, la Suprema Corte ha enunciato il principio di diritto secondo cui “nel giudizio di indebito oggettivo, quando l'attore alleghi che il pagamento è avvenuto in assenza di qualsiasi causa giustificativa, egli ha il solo onere di provare l'avvenuto pagamento e la sua esorbitanza rispetto ai rapporti obbligatori intercorsi con l'accipiens, mentre è onere del convenuto dimostrare che quel pagamento avvenne in base ad un titolo giustificativo” (Cass. civ., 26 maggio 2021, n.14428).
È pertanto evidente che, di vero, a fronte della contestazione formulata dalla circa la mancata Parte_1 corresponsione dell'assegno di mantenimento a far data dall'anno 2016, sì da indurre la creditrice a notificare atto di precetto per la somma complessiva di Euro 20.090,94 a tale titolo, era preciso onere del dimostrare i pagamenti dei quali ha chiesto la ripetizione. Non avendo l'attore a tanto Pt_2
provveduto, la domanda avrebbe dovuto essere rigettata in quanto non provata.
L'appello è dunque accolto e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata va disposto l'annullamento della statuizione dichiarativa della ripetibilità dell'assegno divorzile corrisposto a a decorrere dal 6.7.2017 (punto C del dispositivo). Parte_1
§ 4. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri minimi previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, per tutte le fasi.
In ultimo, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in modifica del d.P.R.
115/2002 ed inserimento dell'art. 13 comma 1-quater, deve essere dato atto della insussistenza dei presupposti comportanti per l'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , con ricorso depositato il 23 dicembre 2024, nei confronti di Parte_1 Pt_2
e con l'intervento del Procuratore Generale, e avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia
[...]
n. 634/2024 resa in data 11 novembre 2024 e pubblicata il 22 novembre 2024, notificata il 27 novembre
2024, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla la statuizione dichiarativa della ripetibilità dell'assegno divorzile corrisposto a a decorrere dal 6.7.2017 (punto C del dispositivo); Parte_1
2) condanna al pagamento delle spese processuali dell'appello in favore di Parte_2 Parte_1 liquidate in € 147,00 per spese ed € 4.996,00 per compensi professionali, oltre rimborso
[...]
forfetario delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a e i.v.a. come per legge;
11 3) dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e gli altri dati dei soggetti in esso menzionati, a norma dell'art. 52 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte di Appello di
Catanzaro del 16 ottobre 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Anna Maria Raschellà
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