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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/11/2025, n. 11817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11817 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Quarta Sezione Lavoro
❖➢ in persona del Giudice, dott.sa Antonella CASOLI all'udienza del 18/11/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 29778 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
POLIMANTI DIEGO, giusta in calce al ricorso
RICORRENTE
E
(P.IVA , CP_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: qualificazione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 31/07/2024, Parte_1 ha dedotto di aver lavorato, senza alcuna regolarizzazione del rapporto, alle
[...]
dipendenze della soc. presso la pizzeria , con mansioni di CP_2 Parte_2 pizzaiolo di cui al IV livello CCNL Pubblici esercizi nel periodo dal 1.7.2022 al 11.12.2022, allorquando è stato licenziato oralmente, osservando l'orario dalle 9 alle 15 e dalle 17 alle
22 dal lunedì alla domenica, senza fruire di ferie, permessi e festività, percependo la complessiva somma netta di €1600 nei soli mesi di luglio, agosto e settembre, nulla ricevendo per i mesi successivi neppure a titolo di mensilità aggiuntive, competenze di fine rapporto o indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento.
1 Assumendo quindi di aver maturato un credito per differenze retributive, come da conteggio analitico indicato, ed assumendo altresì l'illegittimità del licenziamento orale senza preavviso, disposto a fronte delle richieste di saldo delle competenze e regolarizzazione del rapporto, ha convenuto in giudizio la società ex datrice di lavoro affinché, accertato il rapporto intercorso, la stessa sia condannata al pagamento in suo favore della complessiva somma di €17.073,16 e, accertata la nullità del licenziamento orale, la società sia condannata alla reintegra nel posto di lavoro, oltre al risarcimento del danno commisurato alle mensilità maturate dal licenziamento alla reintegra, sulla base di una retribuzione globale di fatto di €1958,17, con condanna al versamento dei contributi previdenziali dal licenziamento alla reintegra, oltre accessori e con vittoria di spese da distrarsi.
La società convenuta, ritualmente evocata in giudizio a mezzo notifica a mezzo PEC eseguita il 14.10.2024 per l'udienza del 19.11.2024, è rimasta contumace.
Escussi alcuni testimoni e deferito l'interrogatorio formale, andato deserto, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa mediante la presente sentenza di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, merita accoglimento per quanto di ragione.
2. Preliminarmente, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, va rilevato che la notifica dell'atto introduttivo del giudizio, eseguita a mezzo PEC ritualmente recapitata all'indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, non è affatto inficiata dall'errore materiale commesso nella indicazione del sig. come l.r. Controparte_3 della società, di cui è invece il socio unico, in luogo dell'amministratore unico
[...]
, peraltro con esso convivente presso l'indirizzo correttamente Controparte_4 indicato di via delle Ceramiche n. 9.
Occorre infatti in proposito rammentare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, “Ai fini della notificazione alle persone giuridiche ed alle società non aventi personalità giuridica, l'erronea indicazione della persona fisica del rappresentante legale non dà luogo a nullità della notificazione, ai sensi dell'art. 160 2 cod. proc. civ., tranne che non vi sia incertezza sull'individuazione dell'ente destinatario dell'atto da notificare, non prevedendo l'art. 145 cod. proc. civ. la necessaria indicazione della persona fisica del rappresentante dell'ente. (Cfr. ex multis,
Cass Sentenza n. 12039 del 25/05/2009 e n. 1167 del 18/01/2017).
Nel caso di specie, nessun dubbio poteva sussistere sulla corretta individuazione della società, identificata univocamente con il numero della partita Iva indicato nell'intestazione del ricorso e corrispondente a quello rilevabile dalla visura camerale prodotta.
3. Nel merito non nuoce anzitutto rammentare, da un punto di vista generale, che, secondo il costante insegnamento della S.C., al fine di verificare la natura dei rapporti intercorsi tra le parti “elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato – e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo – è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione,
l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa,
l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali – lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto – possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. Inoltre, non è idoneo a surrogare il criterio della subordinazione nei precisati termini neanche il «nomen iuris» che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti (cosiddetta «autoqualificazione»), il quale, pur costituendo un elemento dal quale non si può in generale prescindere, assume rilievo decisivo ove
l'autoqualificazione non risulti in contrasto con le concrete modalità di svolgimento del rapporto medesimo” (Cass., 27.2.2007, n. 4500; v. anche, ex multis, Cass., 15.6.1999, n.
5960).
In sostanza, il criterio essenziale individuato dalla giurisprudenza per distinguere il lavoro subordinato da quello autonomo consiste nella sottoposizione del lavoratore al potere 3 direttivo della controparte e cioè l'attività di lavoro è “eterodiretta” essendo il prestatore di lavoro obbligato a conformarsi alle indicazioni che in qualsiasi momento il datore di lavoro ha facoltà di manifestare in merito alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, essendo costantemente volta tale attività a realizzare il fine produttivo che il datore di lavoro individua.
Per realizzare tale condizione è evidente che, in primo luogo, il datore di lavoro deve poter disporre dell'attività lavorativa nel senso che deve poter concretamente ottenere che la prestazione sia resa con le modalità convenute.
A seconda del livello di complessità della prestazione di lavoro il potere di
“eterodirezione” è più o meno stringente: nel caso del lavoro dirigenziale, specie ai massimi livelli, il datore di lavoro manifesta il proprio potere essenzialmente mediante direttive, cioè mere indicazioni degli obbiettivi da raggiungere, ma conserva poteri di conformazione come ad esempio quello di imporre la presenza del dirigente per il compimento di determinati incombenti (una riunione, una missione in altro luogo), oppure di revocare ferie già concesse per sopraggiunte esigenze aziendali.
Un'attenuazione del potere direttivo si ravvisa anche nel caso di prestazioni ad elevato contenuto professionale o creativo, come nel caso del lavoro giornalistico (v. Cass.
28.7.1995, n. 8260), o dell'attività medica (“Nelle prestazioni professionali di alto profilo, come l'esercizio della professione medica, la subordinazione, intesa come assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, risulta necessariamente più attenuata e sfumata. In tal caso è necessario fare riferimento al potere direttivo dell'imprenditore non con riguardo al contenuto delle prestazioni, né alle loro modalità sotto il profilo tecnico, ma ai limiti esterni dell'attività professionale, vale a dire all'inquadramento della prestazione nell'ambito della organizzazione aziendale, fermo restando che, per aversi subordinazione, non è necessario che il potere direttivo del datore di lavoro si esplichi mediante ordini continui o che la vigilanza svolta sul lavoratore sia strettamente vincolante, potendo l'assoggettamento realizzarsi attraverso direttive programmatiche o di coordinamento dell'attività del lavoratore medesimo” App. Potenza,
12.10.2000, in Orient. Giur. Lav., 2000, I, 924).
Laddove le mansioni affidate hanno un minor rilievo professionale il potere conformativo si realizza tanto più agevolmente quanto più il datore di lavoro ottiene semplicemente che il lavoratore sia a disposizione per un tempo determinato posto che può 4 in tal modo avere garanzia che, in quel tempo prefissato, sia effettuato un certo numero di operazioni (nel caso più banale: sia realizzato un determinato numero di prodotti).
4. Ebbene, nel caso di specie, dall'istruttoria espletata è emerso con sufficiente grado di certezza che il ricorrente ha lavorato in via continuativa nel periodo indicato in ricorso ricevendo direttive dal titolare dell'azienda.
Tanto è stato univocamente affermato dai testi escussi.
Ed invero, il teste - che ha dichiarato Testimone_1
di aver lavorato presso un autolavaggio nei pressi della pizzeria kebab Adrian's pizza in zona Magliana - ha riferito che il ricorrente ha lavorato nella detta pizzeria negli anni dal
2020 al 2022 con mansioni di pizzaiolo, avendolo personalmente appreso sia perché vedeva il ricorrente intento in tali mansioni quando si recava alla pizzeria, indicato come un piccolo locale con la cucina a vista, sia perché all'ora di pranzo era lo stesso ricorrente a contattarlo per chiedere cosa volesse ordinare. Ha anche dichiarato di aver personalmente visto il ricorrente ricevere direttive dal proprietario presente in loco.
Ha poi riferito che il locale era aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle
23 e che il ricorrente, per quanto dallo stesso riferitogli, vi lavorava tutto il giorno, con un paio di ore di riposo. Ha poi precisato di aver personalmente visto il ricorrente lavorare nella pizzeria sia all'ora di pranzo sia intorno alle 20 di sera, precisando che si recava a pranzo alla pizzeria due o tre volte alla settimana e capitava anche che al rientro dal lavoro si fermasse due o tre volte per portare qualcosa da mangiare a casa.
Sulle modalità di cessazione del rapporto, il teste ha riferito che fu il ricorrente ad andare via, perché il datore di lavoro lo trattava male e non gli pagava lo stipendio.
Nulla ha saputo riferite in ordine a ferie, permessi, festività e somme percepite.
Il teste , che ha dichiarato di essere parente del ricorrente, Testimone_2 ha riferito di aver frequentato negli anni dal 2020 al 2023 la pizzeria Kebab in zona
Magliana per due o tre volte a settimana all'ora di pranzo o alla sera, intorno alle 22-23, ivi recandosi in qualunque giorno della settimana, dal lunedì alla domenica, essendo sempre aperta, e di aver sempre visto il ricorrente lavorare nella detta pizzeria dal 2020 al 2022, con mansioni di pizzaiolo, che egli poteva personalmente vedere perché la cucina è a vista. Ha anche riferito che all'interno della pizzeria lavorava anche il proprietario , come CP_3
addetto al banco, mentre il ricorrente faceva la pizza. 5 Nulla ha saputo riferite in ordine a ferie, permessi, festività, somme percepite e modalità di cessazione del rapporto.
Interrogato liberamente il ricorrente, dopo l'audizione dei testi escussi, ha riferito di aver in effetti lavorato da epoca precedente il periodo indicato in ricorso. La richiesta di ampliamento della domanda, spiegata all'udienza dalla difesa del ricorrente, non è stata autorizzata, per i motivi di cui all'ordinanza del 7.1.2025 cui si rinvia.
5. Restando dunque al perimetro temporale della domanda spiegata con il ricorso, deve ritenersi anzitutto sufficientemente provato, all'esito dell'istruttoria espletata, che il ricorrente ha effettivamente lavorato come pizzaiolo presso il locale pizzeria kebab denominato , gestito dalla soc. e sito, come da visura camerale, Parte_2 CP_1 in Via Miglioli n. 5.
Tanto si desume dalla deposizione dei testi escussi, che hanno confermato il lavoro svolto presso la pizzeria , in zona via della Magliana (di cui la via Miglioli è Parte_2 una traversa), gestita da una società che vedeva come proprietario, presente nel locale, tale
, corrispondente al socio unico e proprietario della società odierna convenuta, CP_3 CP_1 come da visura camerale prodotta (precisamente, , Controparte_3
erroneamente indicato nell'intestazione del ricorso come l.r. della società convenuta, di cui è invece il socio unico, essendo indicato come amministratore unico il fratello
[...]
, entrambi conviventi presso l'indirizzo di via delle Controparte_4
Ceramiche n. 9).
Vi è pure la prova della continuatività della prestazione resa nel periodo indicato in ricorso, senza rischio di impresa del lavoratore con inserimento nel contesto aziendale e certamente con coordinamento del titolare della società, avendo svolto mansioni di pizzaiolo sulla base degli ordini dei clienti e le indicazioni del titolare.
Se tanto è, occorre allora anzitutto evidenziare che l'attività prestata dal lavoratore in qualità di aiuto cuoco, pizzaiolo e lavapiatti non è stata in alcun modo formalizzata tra le parti.
Va allora rammentato l'autorevole insegnamento della Suprema Corte di cassazione, anche di recente ribadito, secondo cui talune prestazioni, formalmente inquadrate come collaborazioni, non possono che essere rese nella forma della subordinazione in ragione
6 delle caratteristiche intrinseche della prestazione alle quali è connaturata l'eterodirezione del datore di lavoro.
Si veda, tra le altre, la pronuncia della Cassazione n. 7024/2015 nella quale i giudici di legittimità, richiamando un precedente reso in relazione all'attività di cameriere di un ristorante, hanno del pari escluso che l'attività di pizzaiolo, ove continuativa e con inserimento nell'organizzazione produttiva e conseguente coordinamento con le esigenze aziendali, possa essere resa nelle forme della collaborazione autonoma e tanto anche in caso di prestazione resa per brevi periodi.
Si legge infatti nel citato arresto che “La qualificazione del rapporto di lavoro, operata dalle parti, come contratto di collaborazione coordinata e continuativa non assume rilievo dirimente in presenza di elementi fattuali - quali la previsione di un compenso fisso, di un orario di lavoro stabile e continuativo, il carattere delle mansioni, nonché il collegamento tecnico organizzativo e produttivo tra la prestazione svolta e le esigenze aziendali - che costituiscono indici rivelatori della natura subordinata del rapporto stesso, anche se svolto per un arco temporale esiguo”.
Tanto basterebbe ad affermare l'instaurazione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato.
In ogni caso, come detto, il primo teste escusso ha confermato altresì le direttive fornite dal titolare al ricorrente.
D'altronde, la mancata risposta della convenuta alla prova per interpello disposta con ordinanza ritualmente notificata, unitamente alle circostanze riferite dai testi, consente di ritenere, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., sostanzialmente ammesse le circostanze allegate in ricorso dacché dedotte con sufficiente precisione ivi inclusi la durata del rapporto, le mansioni disimpegnate, l'orario di lavoro e le modalità di esecuzione della prestazione.
6. Deve dunque ritenersi sufficientemente accertato che il ricorrente ha lavorato come pizzaiolo dal 1.7.2022 all'11.12.2022 in via continuativa.
Circa l'orario di lavoro, entrambi i testi escussi hanno riferito che, quando si recavano in pizzeria, il ricorrente era sempre presente, in tutti i giorni dal lunedì alla domenica. Hanno anche riferito che il locale era aperto tutto il giorno dalle 9 alle 23, riferendo che il ricorrente era sempre presente, salvo un riposo di due ore. Quanto dichiarato consente senz'altro di affermare che il ricorrente ha lavorato per la convenuta a tempo pieno. E, tuttavia, quanto 7 all'orario straordinario e domenicale, le dichiarazioni dei testi escussi non appaiono sufficientemente precise e specifiche e quindi sono idonee a fondare un giudizio di accertamento circa lo svolgimento di lavoro straordinario. Ed invero entrambi testi hanno potuto riferire della presenza del ricorrente negli orari in cui essi si recavano, che, per quanto frequenti e variegati, possono fondare il convincimento circa l'instaurazione di un rapporto a tempo pieno (il ricorrente era sempre presente quando si recavano al locale, per due o tre volte a settimana, sia di mattina che a pranzo che a cena), ma non integrano affatto una fonte di prova certa e rigorosa, quale quella richiesta dalla giurisprudenza unanime, circa lo svolgimento di un orario di lavoro superiore alle 40 ore settimanali.
Deve dunque ritenersi sufficientemente accertato soltanto un orario di lavoro a tempo pieno.
7. Quanto all'inquadramento spettante, i testi escussi hanno tutti riferito che il ricorrente svolgeva mansioni di pizzaiolo, per le quali appare corretto l'inquadramento al IV livello del CCNL preteso in ricorso, cui appartengono i “Lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite” e che annovera, tra i profili caratterizzanti, proprio il “pizzaiolo”.
8. Passando quindi alla concreta quantificazione delle spettanze, in rapporto alla qualità
e quantità di lavoro prestato ai sensi degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., ben può farsi riferimento al conteggio prodotto dal ricorrente, in quanto elaborato sulla base di un rapporto di lavoro full time intercorso nel periodo di lavoro accertato con inquadramento nel
IV livello CCNL Pubblici esercizi.
Sulla base del detto conteggio, il ricorrente ha maturato un credito per differenze sulla retribuzione ordinaria, festività e lavoro domenicale di complessivi €3671,52, al netto di quanto percepito nell'intero periodo (€8.471,51 - €4.800=€3671,52).
9. Quanto alle mensilità aggiuntive richieste, va rammentato che, secondo l'autorevole insegnamento della S.C. di Cassazione, “In tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice, anche se il datore di lavoro non aderisca ad alcuna delle 8 organizzazioni sindacali che lo hanno sottoscritto, può assumere a parametro il contratto collettivo di settore, con riferimento limitato ai soli titoli previsti dal CCNL che integrano il concetto di giusta retribuzione, costituita dai minimi retributivi stabiliti per ciascuna qualifica dalla contrattazione collettiva, e con esclusione dei compensi aggiuntivi, degli scatti di anzianità e delle mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima.” (cfr. Cass. Sez. L,
Sentenza n. 27138 del 04/12/2013).
Se tanto è, può essere riconosciuto in favore del ricorrente soltanto quanto maturato a titolo di tredicesima mensilità, siccome correttamente quantificato in ricorso, per l'importo di €651,12, mentre nulla può essere invece riconosciuto a titolo di 14ma mensilità.
10. Occorre poi anche rammentare, quanto alle differenze richieste in ricorso a titolo di indennità di ferie e permessi non goduti, che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare
l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che
l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento”. (così, da ultimo, Cass. Sez. L, Sentenza n. 8521 del 27/04/2015).
Nel caso di specie nessuna prova è emersa in relazione alla mancata fruizione di ferie e permessi, per i quali, dunque, nulla spetta.
11. Corretta appare la quantificazione del TFR dovuto per €646,46, calcolato esclusivamente sugli importi maturati a titolo di retribuzione ordinaria e tredicesima, con esclusione dello straordinario.
12. Quanto all'indennità di mancato preavviso di licenziamento, nulla spetta a tale titolo alla luce degli esiti della prova testimoniale, dalla quale non è affatto emerso che il rapporto di lavoro è cessato per recesso unilaterale del datore di lavoro.
Ed invero, l'unico teste di parte ricorrente che ha riferito sul punto, ha dichiarato che il rapporto è cessato per volontà del ricorrente a fronte del trattamento riservato dalla società e dei mancati pagamenti. 9 Quanto riferito avrebbe certamente integrato la giusta causa di dimissioni del lavoratore, con conseguente spettanza della relativa indennità sostitutiva, tuttavia richiesta in questa sede sulla base del diverso presupposto di fatto dell'avvenuto licenziamento orale, rimasto sfornito di prova.
13. In definitiva, accertato che tra le parti si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato dal 1.7.2022 all'11.12.2022 per lo svolgimento di mansioni riconducibili al IV livello CCNL Pubblici Esercizi, la società convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di €4969,10, di cui
€3671,52 per differenze su retribuzione ordinaria, festività e lavoro domenicale, €651,12 per tredicesima mensilità ed €646,46 per TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione fino al soddisfo.
14. Infondata appare invece l'impugnativa di licenziamento non avendo, come anticipato, trovato sufficiente riscontro la prospettazione di parte ricorrente di essere stato licenziato dalla società convenuta trattandosi di circostanza smentita dal primo teste escusso in giudizio.
La domanda non può, quindi, che essere in parte qua rigettata.
15. Le spese di lite, in considerazione dell'accoglimento parziale della domanda, possono essere compensate in ragione di due terzi, ponendosi la restante parte, liquidata come in dispositivo, a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
con ricorso depositato il 31/07/2024, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. - dichiara che tra le parti si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato dal
1.7.2022 all'11.12.2022 per lo svolgimento di mansioni riconducibili al IV livello
CCNL Pubblici Esercizi;
2. - condanna, per l'effetto, la società al pagamento, in favore del CP_1
ricorrente, della complessiva somma di €4969,10 a titolo di differenze retributive 10 (di cui €3671,52 per differenze su retribuzione ordinaria, festività e lavoro domenicale, €651,12 per tredicesima mensilità ed €646,46 per TFR), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione fino al soddisfo;
3. - rigetta nel resto la domanda;
4. - condanna la società alla rifusione, in favore dell'avv. POLIMANTI CP_1
DIEGO, procuratore antistatario, di un terzo delle spese di lite che liquida, per detta frazione, in complessivi €1500,00# per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Roma, 18/11/2025
Il Giudice
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