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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 07/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5497/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Padova, nella persona del Giudice dott. Barbara De Munari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5497/2023 promossa da:
e per essa con l'avv. Parte_1 Parte_2
BOTTAZZI LEONARDO
RICORRENTE
Contro
nata a [...] il [...] e residente a [...]
Giosuè Borsi n. 10
RESISTENTE CONTUMACE
nata il [...] a [...] e residente in Controparte_2
Isola Vicentina via Croce 63
nato il [...] a [...] e residente a [...]vicolo Controparte_3
Cassino 27
RESISTENTI
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 29.9.2023, Parte_1
e per essa premesso che:
[...] Parte_2
promuoveva procedimento esecutivo immobiliare nei confronti di Controparte_4
, iscritto avanti il Tribunale di Padova al n. RG.E. 336/2015 sui Controparte_1
seguenti beni immobili: per intero del diritto di piena proprietà: Comune di Abano Terme
(PD) NCEU fg. 3, mapp. 591, sub 2, cat. A2, vani 5, piano 1, via Giosuè Borsi n. 10;
pagina 1 di 9 - alla procedura esecutiva immobiliare sopra indicata veniva riunita altra procedura esecutiva immobiliare, iscritta al n. RG.E. 507/2017 avente ad oggetto:
“bene 1 - Comune di Abano Terme Foglio 3 mappale 591 subalterno 1 Via G. Borsi 8 piano terra categoria A/2 classe 2 vani 5 (mq 95) rcl 325,37,
beni 2 - subalterno 3 (4) Via G. Borsi 8 piano terra categoria C/6 classe 2 mq 20 (22) rcl
20,35, subalterno 6 Via G. Borsi 8 piano terra categoria C/6 classe 2 mq 24 (29) rcl 24,42,
subalterno 7 Via G. Borsi 8 piano terra categoria C/2 classe 2 mq 7 (10) rcl 7,59 e subalterno 8 Via G. Borsi 8 piano terra categoria C/2 classe 2 mq 3 (9) rcl 3,25, su N.C.T.
foglio 3 mappale 591 di are 06.13 (Ente Urbano).
I beni 2 erano già in proprietà dell'esecutata per la quota di ½ ovvero 6/12 che sommati ai
4/12 danno 10/12, in virtù di atto di compravendita (trascrizione 06.10.1966 R.G. 11946 e
R.P. 8891) in comunione dei beni con il marito e con atto di permuta Parte_3
21.05.1982 notaio rep. 12288/3557 trascritto in data 05.06.1982 ai nn. Persona_1
11268 di R.G. e 9436 di R.P..”
-Nella relazione del perito incaricato era precisato che “I beni derivano da atto di
successione in data 28.09.2005 repertorio 1321/16 trascritto presso la CC.RR.II. di Padova
in data 07.11.2005 ai nn. 53076 di R.G. e 28333 di R.P. a favore di nata Controparte_1
a VO (VE) il 28.09.1940 c.f. (quota 2/3 bene 1 e 4/12 beni 2), CodiceFiscale_1
nato a [...] il [...] c.f. (quota 1/6 bene Controparte_3 CodiceFiscale_2
1 e 1/12 beni 2) e nata ad [...] il [...] c.f. Controparte_2 [...]
(quota 1/6 bene 1 e 1/12 beni 2) e contro nato ad [...] C.F._3 Parte_3
Terme il 10.08.1939 c.f. (quota 1/1 bene 1 e ½ beni 2) e deceduto CodiceFiscale_4 in data 01.10.2004.” (doc. 5 – pagg. 3 – 4). Il tutto come anche risultante dalla nota di trascrizione della successione allegata alla perizia integrativa. Quindi, i signori CP_3
e risultavano comproprietari, unitamente alla esecutata
[...] Controparte_2
signora , dei beni immobiliari sopra descritti Controparte_1
- Con provvedimento del 13.01.2021 (doc. 6), il Giudice dell'Esecuzione così disponeva:
“Dato atto che i signori e con atto depositato Controparte_2 Controparte_3 il 11.1.2021 si sono dichiarati meri chiamati all'eredità di;
considerato che Parte_3 dall'apertura della successione – 1.10.2004 – sono decorsi 10 anni senza che vi sia stata espressa accettazione, sicché può dirsi avvenuto l'accrescimento in favore dell'esecutata
della quota legittimamente spettante ai fratelli del de cuius;
tutto ciò Controparte_1
premesso, dispone procedersi alla vendita della piena proprietà del bene pignorato, provvedendo alla formazione di un lotto unico.”.
pagina 2 di 9 - con provvedimento del 27.04.2021 (doc. 7), il Delegato alla vendita perfezionava l'aggiudicazione del bene sottoposto a procedura esecutiva, descritto quale “lotto unico”.
- successivamente al predetto provvedimento di aggiudicazione, il Delegato dava atto che
“la bozza del Decreto di trasferimento, benché predisposta dalla sottoscritta, non è ancora stata depositata in quanto si è resa necessaria la trascrizione dell'accettazione di eredità
del de cuius SI. da parte della esecutata sottoposta ad amministrazione di Parte_3 sostegno;
• il Giudice Tutelare non ha autorizzato l'Amministratore di Sostegno ad accettare l'eredità puramente e semplicemente assumendo, tra le altre motivazioni, la competenza in capo al Giudice delle successioni;
• si rende pertanto necessario procedere giudizialmente in via ordinaria per far accertare l'accettazione tacita di eredità nei confronti dell'esecutata, SI.ra , nonché l'intervenuto accrescimento in Controparte_1
favore della medesima della quota riservata agli ulteriori chiamati SIg.ri Controparte_3
e ” (doc. 8). Il Giudice dell'esecuzione autorizzava con provvedimento Controparte_2
del 13.02.2023 (doc. 9).
-nelle more - in forza di atto di cessione dei crediti pro soluto ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs
385/1993 del 18.07.2018 e con effetto economico a partire dalla data del 01.01.2018,
[...]
ora (a seguito di cambio della denominazione) Parte_2 Parte_1 acquistava i crediti da come individuati nell'avviso pubblicato in Gazzetta Controparte_4
Ufficiale Parte Seconda, n. 84 del 21.07.2018 (doc. 10). Per effetto di quanto detto,
[...]
diveniva successore della cedente per quanto al credito oggetto Parte_2 Controparte_4 della procedura esecutiva, ed alle relative garanzie, e provvedeva a depositare intervento ex art. 111 c.p.c. nella procedura esecutiva (doc. 11) formulava le seguenti conclusioni:
“NEL MERITO:
- Accertare e dichiarare che in favore della signora , nata a [...]
VO (VE), il 28 settembre 1940, C.F. è definitivamente C.F._5 intervenuto l'accrescimento della quota riservata agli ulteriori chiamati SIg.ri
e rispetto agli immobili di seguito indicati: “bene 1 Controparte_3 Controparte_2
- Comune di Abano Terme Foglio 3 mappale 591 subalterno 1 Via G. Borsi 8 piano terra categoria A/2 classe 2 vani 5 (mq 95) rcl 325,37, beni 2 - subalterno 3 (4) Via G.
Borsi 8 piano terra categoria C/6 classe 2 mq 20 (22) rcl 20,35, subalterno 6 Via G.
Borsi 8 piano terra categoria C/6 classe 2 mq 24 (29) rcl 24,42, subalterno 7 Via G.
Borsi 8 piano terra categoria C/2 classe 2 mq 7 (10) rcl 7,59 e subalterno 8 Via G.
Borsi 8 piano terra categoria C/2 classe 2 mq 3 (9) rcl 3,25, su N.C.T. foglio 3 mappale
pagina 3 di 9 591 di are 06.13 (Ente Urbano). I beni 2 erano già in proprietà dell'esecutata per la quota di ½ ovvero 6/12 che sommati ai 4/12 danno 10/12, in virtù di atto di compravendita (trascrizione 06.10.1966 R.G. 11946 e R.P. 8891) in comunione dei beni con il marito e con atto di permuta 21.05.1982 notaio Parte_3 Persona_1 rep. 12288/3557 trascritto in data 05.06.1982 ai nn. 11268 di R.G. e 9436 di R.P..”, come descritti nella relazione peritale integrativa depositata dal tecnico incaricato dal
Giudice dell'Esecuzione (doc. 5):
-Accertare e dichiarare che la signora , nata a [...], Controparte_1
il 28 settembre 1940, C.F. , ha accettato tacitamente, puramente e C.F._5 semplicemente l'eredità del signor nato ad [...] il [...] Parte_3
c.f. e deceduto in data 01.10.2004, giusta dichiarazione di CodiceFiscale_4
successione in data 28.09.2005 repertorio 1321/16 trascritto presso la CC.RR.II. di
Padova in data 07.11.2005 ai nn. 53076 di R.G. e 28333 di R.P. (doc. 5);
- per l'effetto, accertare e dichiarare che la signora è legittima Controparte_1 proprietaria per l'intero degli immobili così descritti: “bene 1 - Comune di Abano
Terme Foglio 3 mappale 591 subalterno 1 Via G. Borsi 8 piano terra categoria A/2 classe 2 vani 5 (mq 95) rcl 325,37, beni 2 - subalterno 3 (4) Via G. Borsi 8 piano terra
categoria C/6 classe 2 mq 20 (22) rcl 20,35, subalterno 6 Via G. Borsi 8 piano terra
categoria C/6 classe 2 mq 24 (29) rcl 24,42, subalterno 7 Via G. Borsi 8 piano terra
categoria C/2 classe 2 mq 7 (10) rcl 7,59 e subalterno 8 Via G. Borsi 8 piano terra
categoria C/2 classe 2 mq 3 (9) rcl 3,25, su N.C.T. foglio 3 mappale 591 di are 06.13
(Ente Urbano). I beni 2 erano già in proprietà dell'esecutata per la quota di ½ ovvero
6/12 che sommati ai 4/12 danno 10/12, in virtù di atto di compravendita (trascrizione
06.10.1966 R.G. 11946 e R.P. 8891) in comunione dei beni con il marito Parte_3
e con atto di permuta 21.05.1982 notaio rep. 12288/3557 trascritto Persona_1 in data 05.06.1982 ai nn. 11268 di R.G. e 9436 di R.P..”;
-ordinare, conseguentemente, la trascrizione dell'emanando provvedimento presso la competente Agenzia delle Entrate servizio di pubblicità immobiliare con esonero di responsabilità in capo al Conservatore.
All'udienza del 06.06.2024 risultavano regolarmente costituiti Controparte_2
e . Il Giudice dichiarava la contumacia della resistente
[...] Controparte_3 [...]
e tratteneva la causa in decisione. CP_1
pagina 4 di 9 Con successiva ordinanza del 29.7.2024, il Giudice, rilevato che dalle allegazioni della parte ricorrente risultava che la notifica dell'atto introduttivo alla resistente CP_1
era stata fatta alla stessa personalmente, rilevato altresì che ella risultava
[...]
assistita da ads da data antecedente alla instaurazione del procedimento, rilevato che in tema di notifiche a persone sottoposte alla misura dell'amministrazione di sostegno la
Cassazione ha chiarito che al fine di verificare la capacità processuale del soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno destinatario della notifica dell'atto introduttivo di un giudizio occorre distinguere a seconda che l'amministratore sia titolare di poteri sostitutivi o di mera assistenza, rimetteva la causa in istruttoria invitando le parti a dedurre sul punto. Alla successiva udienza del 27/09/2024 parte ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso e in subordine chiedeva termine per la notifica degli atti introduttivi anche al nominato ADS. Il giudice disponeva la notifica del ricorso introduttivo del decreto di fissazione dell'udienza e del verbale all'ads e rinviava all'udienza del 21/11/2024 dove, verificata la regolarità notifica , tratteneva la causa in decisione.
Il ricorrente e i resistenti costituiti insistevano per l'accoglimento.
***
Tanto rilevato le domande di accertamento formulate dalla parte ricorrente devono essere rigettate per le ragioni di seguiti esposte.
Occorre preliminarmente osservare che, in materia di espropriazione immobiliare, la
Corte di Cassazione (Cass. sent. n. 11638/2014), ha affermato che, qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria, “se il chiamato all'eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell'eredità ma questo non sia trascrivibile perché non risulta da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, ovvero se si assume che
l'acquisto della qualità di erede sia seguito ex lege ai fatti di cui agli artt. 485 o 527 cod. civ., non risultando questo acquisto dai pubblici registri, la vendita coattiva del bene pignorato ai danni del chiamato all'eredità presuppone che l'accertamento della qualità di erede del debitore esecutato sia accertata tramite sentenza”.
Sul punto occorre inoltre ricordare che ai sensi dell'art. 459 c.c. l'eredità può essere acquistata soltanto a seguito dell'accettazione dell'eredità del de cuius, i cui effetti si producono retroattivamente dal momento dell'apertura della successione. La semplice delazione, pertanto, pur essendo un presupposto necessario dell'accettazione, non pagina 5 di 9 costituisce di per sé una condizione da sola sufficiente a determinare l'assunzione della qualità di erede, essendo a tal fine necessaria la successiva accettazione dell'eredità da parte del chiamato, espressa o tacita.
In considerazione di ciò, grava in capo a colui che agisce in giudizio nei confronti del preteso erede l'onere di provare, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede. Tale qualità, difatti, non può essere desunta dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma può conseguire soltanto all'accettazione espressa o tacita dell'eredità, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede (cfr. Cass. Civ., n.
13639/2018; Cass., n. 19030/2018; Cass., n. 10525/2010; Cass., n. 6479/2002).
Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione l'accettazione tacita dell'eredità – che, a mente dell'art. 476 c.c., si configura qualora il chiamato all'eredità abbia compiuto un atto che presupponga la volontà di accettare l'eredità e che non avrebbe diritto di compiere se non, per l'appunto, nella qualità di erede – può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, laddove quest'ultimo abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la sua volontà di rinunziare all'eredità o, viceversa, qualora abbia posto in essere atti concludenti e significativi della sua volontà di accettarla. Ne consegue che, mentre devono ritenersi inidonei a tale scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita dell'eredità può, invero, essere desunta dal compimento di atti al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale avente rilevanza tanto dal punto di vista fiscale quanto dal punto di vista civile (cfr. Cass. civ., 22 gennaio 2020, n. 1438; Cass. n. 22317/2014;
Cass. n. 10796/2009; Cass. n. 5226/2002; Cass. n. 7075/1999).
Nel presente giudizio, con particolare riguardo all'adempimento dell'onere probatorio, deve rilevarsi come nessuna di queste circostanze sia stata provata da parte ricorrente.
In primo luogo, non può essere condivisa l'affermazione secondo cui l'intervenuta accettazione tacita debba desumersi dal fatto che l'esecutata non abbia Controparte_1 mai rinunciato all'eredità del e dalla circostanza per cui l'ordinanza del Parte_3
GE depositata sub 6 non sia stata dalla stessa impugnata/opposta.
In primo luogo, è pacifico che il mero decorso del termine per accettare l'eredità non comporta l'intervenuta accettazione. Al contrario, il decorso del termine di cui all'art. 480 c.c. comporta l'estinzione del relativo diritto, pur potendo il chiamato acquistare la pagina 6 di 9 qualità di erede anche successivamente quando nessuno degli interessati sollevi la relativa eccezione (Cass. civ. 12646 del 25.06.2020).
Irrilevante ai fini di una eventuale accettazione tardiva è anche la circostanza per cui alcuna contestazione sia stata mossa all'ordinanza del GE di data 13.01.2021, con la quale il GE ha preso atto delle dichiarazioni degli altri chiamati all'eredità
[...]
e rilevando l'intervenuto accrescimento. Trattandosi Controparte_2 Controparte_3
di ordinanza, alcuna rilevanza di accertamento rispetto ad una avvenuta accettazione tacita ha il fatto che tale pronuncia (priva di attitudine al passaggio in giudicato) non sia stata contestata, tanto che per la parte interessata si è reso necessario azionare il presente procedimento dopo che il Giudice tutelare non ha autorizzato l'accettazione.
Oltre a tali irrilevanti dati di fatto, alcun altro documento prodotto agli atti appare idoneo a sostenere la richiesta pronuncia di intervenuta accettazione tacita.
Infatti, l'avvenuta presentazione della dichiarazione di successione a seguito del decesso di (doc. 5 e 5 ter) resta irrilevante ai fini dell'accertamento domandato Parte_3
dalla parte ricorrente, poiché si tratta di atto avente rilevanza esclusivamente fiscale, inidoneo di per sé a comprovare un'accettazione.
Quanto poi alla visura catastale sulla persona di (doc. 5 bis), tale atto, Controparte_1
pur dotato di carattere indiziario, non è stato supportato da ulteriori elementi di prova idonei a dimostrare l'effettivo compimento di atti implicanti la rappresentata accettazione dell'eredità.
Anche di recente dalla Suprema Corte in tema di voltura catastale ha chiarito come, pur
“potendo” l'accettazione tacita essere desunta da un atto come la voltura catastale, tuttavia “alla richiesta di voltura non si possa attribuire significato (di accettazione tacita n.d.r.) allorché sia stata eseguita soltanto da un successibile senza elementi per ritenere il conferimento di delega o ratifica da parte degli altri” (Cass. n. 10544/2024),
e che "non è configurabile l'accettazione tacita in caso di omessa identificazione del soggetto che ha conferito la delega o successivamente ratificato l'operato di chi ha in concreto compiuto l'atto", precisando che l'accettazione tacita "non ricorre quando solo un altro chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai quali inferire l'attribuzione di un mandato o la successiva ratifica del suo operato da parte di altri, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del de cuius" (Cass. n. 22769/2024).
In tali pronunce la Cassazione ha chiarito che in caso di pluralità di chiamati all'eredità, posto che l'atto di voltura è sottoscritto e presentato da uno solo di essi, l'effetto di pagina 7 di 9 accettazione tacita non può essere esteso a quei chiamati che non avevano espressamente conferito delega ovvero che non abbiano successivamente ratificato la richiesta.
Nel caso di specie, alcuna indicazione risulta agli atti al fine di identificare il soggetto che ha presentato la voltura e la posizione degli altri chiamati rispetto a tale atto.
Il documento che è stato depositato sub 5 bis attesta unicamente, con riferimento alla persona di e nei limiti della sola quota alla medesima spettante, che Controparte_1
erano state volturate le proprietà immobiliari specificate, senza alcuna precisa indicazione dell'erede che avrebbe provveduto a richiedere le volture né in merito al conferimento di un incarico in tal senso da parte della . Né indicazioni più CP_1
precise sul punto si ricavano dalla disamina delle risultanze catastali compiuta nella relazione notarile che è stata allegata e che ha attestato la mancanza di trascrizione dell'accettazione dell'eredità.
Conclusivamente, in ragione alle descritte carenze probatorie, la domanda deve essere rigettata.
Il rigetto della domanda relativa all'intervenuta accettazione tacita di eredità preclude l'esame della domanda relativa all'intervenuto accrescimento di quota.
Tenuto conto della soccombenza e della mancata costituzione della parte , le CP_1
spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
1. rigetta il ricorso;
2. spese di lite compensate.
Padova, il 07.01.2025 Il Giudice
(Dott.ssa Barbara De Munari)
pagina 8 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e per spese generali.
PADOVA, 7 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Barbara De Munari
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Padova, nella persona del Giudice dott. Barbara De Munari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5497/2023 promossa da:
e per essa con l'avv. Parte_1 Parte_2
BOTTAZZI LEONARDO
RICORRENTE
Contro
nata a [...] il [...] e residente a [...]
Giosuè Borsi n. 10
RESISTENTE CONTUMACE
nata il [...] a [...] e residente in Controparte_2
Isola Vicentina via Croce 63
nato il [...] a [...] e residente a [...]vicolo Controparte_3
Cassino 27
RESISTENTI
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 29.9.2023, Parte_1
e per essa premesso che:
[...] Parte_2
promuoveva procedimento esecutivo immobiliare nei confronti di Controparte_4
, iscritto avanti il Tribunale di Padova al n. RG.E. 336/2015 sui Controparte_1
seguenti beni immobili: per intero del diritto di piena proprietà: Comune di Abano Terme
(PD) NCEU fg. 3, mapp. 591, sub 2, cat. A2, vani 5, piano 1, via Giosuè Borsi n. 10;
pagina 1 di 9 - alla procedura esecutiva immobiliare sopra indicata veniva riunita altra procedura esecutiva immobiliare, iscritta al n. RG.E. 507/2017 avente ad oggetto:
“bene 1 - Comune di Abano Terme Foglio 3 mappale 591 subalterno 1 Via G. Borsi 8 piano terra categoria A/2 classe 2 vani 5 (mq 95) rcl 325,37,
beni 2 - subalterno 3 (4) Via G. Borsi 8 piano terra categoria C/6 classe 2 mq 20 (22) rcl
20,35, subalterno 6 Via G. Borsi 8 piano terra categoria C/6 classe 2 mq 24 (29) rcl 24,42,
subalterno 7 Via G. Borsi 8 piano terra categoria C/2 classe 2 mq 7 (10) rcl 7,59 e subalterno 8 Via G. Borsi 8 piano terra categoria C/2 classe 2 mq 3 (9) rcl 3,25, su N.C.T.
foglio 3 mappale 591 di are 06.13 (Ente Urbano).
I beni 2 erano già in proprietà dell'esecutata per la quota di ½ ovvero 6/12 che sommati ai
4/12 danno 10/12, in virtù di atto di compravendita (trascrizione 06.10.1966 R.G. 11946 e
R.P. 8891) in comunione dei beni con il marito e con atto di permuta Parte_3
21.05.1982 notaio rep. 12288/3557 trascritto in data 05.06.1982 ai nn. Persona_1
11268 di R.G. e 9436 di R.P..”
-Nella relazione del perito incaricato era precisato che “I beni derivano da atto di
successione in data 28.09.2005 repertorio 1321/16 trascritto presso la CC.RR.II. di Padova
in data 07.11.2005 ai nn. 53076 di R.G. e 28333 di R.P. a favore di nata Controparte_1
a VO (VE) il 28.09.1940 c.f. (quota 2/3 bene 1 e 4/12 beni 2), CodiceFiscale_1
nato a [...] il [...] c.f. (quota 1/6 bene Controparte_3 CodiceFiscale_2
1 e 1/12 beni 2) e nata ad [...] il [...] c.f. Controparte_2 [...]
(quota 1/6 bene 1 e 1/12 beni 2) e contro nato ad [...] C.F._3 Parte_3
Terme il 10.08.1939 c.f. (quota 1/1 bene 1 e ½ beni 2) e deceduto CodiceFiscale_4 in data 01.10.2004.” (doc. 5 – pagg. 3 – 4). Il tutto come anche risultante dalla nota di trascrizione della successione allegata alla perizia integrativa. Quindi, i signori CP_3
e risultavano comproprietari, unitamente alla esecutata
[...] Controparte_2
signora , dei beni immobiliari sopra descritti Controparte_1
- Con provvedimento del 13.01.2021 (doc. 6), il Giudice dell'Esecuzione così disponeva:
“Dato atto che i signori e con atto depositato Controparte_2 Controparte_3 il 11.1.2021 si sono dichiarati meri chiamati all'eredità di;
considerato che Parte_3 dall'apertura della successione – 1.10.2004 – sono decorsi 10 anni senza che vi sia stata espressa accettazione, sicché può dirsi avvenuto l'accrescimento in favore dell'esecutata
della quota legittimamente spettante ai fratelli del de cuius;
tutto ciò Controparte_1
premesso, dispone procedersi alla vendita della piena proprietà del bene pignorato, provvedendo alla formazione di un lotto unico.”.
pagina 2 di 9 - con provvedimento del 27.04.2021 (doc. 7), il Delegato alla vendita perfezionava l'aggiudicazione del bene sottoposto a procedura esecutiva, descritto quale “lotto unico”.
- successivamente al predetto provvedimento di aggiudicazione, il Delegato dava atto che
“la bozza del Decreto di trasferimento, benché predisposta dalla sottoscritta, non è ancora stata depositata in quanto si è resa necessaria la trascrizione dell'accettazione di eredità
del de cuius SI. da parte della esecutata sottoposta ad amministrazione di Parte_3 sostegno;
• il Giudice Tutelare non ha autorizzato l'Amministratore di Sostegno ad accettare l'eredità puramente e semplicemente assumendo, tra le altre motivazioni, la competenza in capo al Giudice delle successioni;
• si rende pertanto necessario procedere giudizialmente in via ordinaria per far accertare l'accettazione tacita di eredità nei confronti dell'esecutata, SI.ra , nonché l'intervenuto accrescimento in Controparte_1
favore della medesima della quota riservata agli ulteriori chiamati SIg.ri Controparte_3
e ” (doc. 8). Il Giudice dell'esecuzione autorizzava con provvedimento Controparte_2
del 13.02.2023 (doc. 9).
-nelle more - in forza di atto di cessione dei crediti pro soluto ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs
385/1993 del 18.07.2018 e con effetto economico a partire dalla data del 01.01.2018,
[...]
ora (a seguito di cambio della denominazione) Parte_2 Parte_1 acquistava i crediti da come individuati nell'avviso pubblicato in Gazzetta Controparte_4
Ufficiale Parte Seconda, n. 84 del 21.07.2018 (doc. 10). Per effetto di quanto detto,
[...]
diveniva successore della cedente per quanto al credito oggetto Parte_2 Controparte_4 della procedura esecutiva, ed alle relative garanzie, e provvedeva a depositare intervento ex art. 111 c.p.c. nella procedura esecutiva (doc. 11) formulava le seguenti conclusioni:
“NEL MERITO:
- Accertare e dichiarare che in favore della signora , nata a [...]
VO (VE), il 28 settembre 1940, C.F. è definitivamente C.F._5 intervenuto l'accrescimento della quota riservata agli ulteriori chiamati SIg.ri
e rispetto agli immobili di seguito indicati: “bene 1 Controparte_3 Controparte_2
- Comune di Abano Terme Foglio 3 mappale 591 subalterno 1 Via G. Borsi 8 piano terra categoria A/2 classe 2 vani 5 (mq 95) rcl 325,37, beni 2 - subalterno 3 (4) Via G.
Borsi 8 piano terra categoria C/6 classe 2 mq 20 (22) rcl 20,35, subalterno 6 Via G.
Borsi 8 piano terra categoria C/6 classe 2 mq 24 (29) rcl 24,42, subalterno 7 Via G.
Borsi 8 piano terra categoria C/2 classe 2 mq 7 (10) rcl 7,59 e subalterno 8 Via G.
Borsi 8 piano terra categoria C/2 classe 2 mq 3 (9) rcl 3,25, su N.C.T. foglio 3 mappale
pagina 3 di 9 591 di are 06.13 (Ente Urbano). I beni 2 erano già in proprietà dell'esecutata per la quota di ½ ovvero 6/12 che sommati ai 4/12 danno 10/12, in virtù di atto di compravendita (trascrizione 06.10.1966 R.G. 11946 e R.P. 8891) in comunione dei beni con il marito e con atto di permuta 21.05.1982 notaio Parte_3 Persona_1 rep. 12288/3557 trascritto in data 05.06.1982 ai nn. 11268 di R.G. e 9436 di R.P..”, come descritti nella relazione peritale integrativa depositata dal tecnico incaricato dal
Giudice dell'Esecuzione (doc. 5):
-Accertare e dichiarare che la signora , nata a [...], Controparte_1
il 28 settembre 1940, C.F. , ha accettato tacitamente, puramente e C.F._5 semplicemente l'eredità del signor nato ad [...] il [...] Parte_3
c.f. e deceduto in data 01.10.2004, giusta dichiarazione di CodiceFiscale_4
successione in data 28.09.2005 repertorio 1321/16 trascritto presso la CC.RR.II. di
Padova in data 07.11.2005 ai nn. 53076 di R.G. e 28333 di R.P. (doc. 5);
- per l'effetto, accertare e dichiarare che la signora è legittima Controparte_1 proprietaria per l'intero degli immobili così descritti: “bene 1 - Comune di Abano
Terme Foglio 3 mappale 591 subalterno 1 Via G. Borsi 8 piano terra categoria A/2 classe 2 vani 5 (mq 95) rcl 325,37, beni 2 - subalterno 3 (4) Via G. Borsi 8 piano terra
categoria C/6 classe 2 mq 20 (22) rcl 20,35, subalterno 6 Via G. Borsi 8 piano terra
categoria C/6 classe 2 mq 24 (29) rcl 24,42, subalterno 7 Via G. Borsi 8 piano terra
categoria C/2 classe 2 mq 7 (10) rcl 7,59 e subalterno 8 Via G. Borsi 8 piano terra
categoria C/2 classe 2 mq 3 (9) rcl 3,25, su N.C.T. foglio 3 mappale 591 di are 06.13
(Ente Urbano). I beni 2 erano già in proprietà dell'esecutata per la quota di ½ ovvero
6/12 che sommati ai 4/12 danno 10/12, in virtù di atto di compravendita (trascrizione
06.10.1966 R.G. 11946 e R.P. 8891) in comunione dei beni con il marito Parte_3
e con atto di permuta 21.05.1982 notaio rep. 12288/3557 trascritto Persona_1 in data 05.06.1982 ai nn. 11268 di R.G. e 9436 di R.P..”;
-ordinare, conseguentemente, la trascrizione dell'emanando provvedimento presso la competente Agenzia delle Entrate servizio di pubblicità immobiliare con esonero di responsabilità in capo al Conservatore.
All'udienza del 06.06.2024 risultavano regolarmente costituiti Controparte_2
e . Il Giudice dichiarava la contumacia della resistente
[...] Controparte_3 [...]
e tratteneva la causa in decisione. CP_1
pagina 4 di 9 Con successiva ordinanza del 29.7.2024, il Giudice, rilevato che dalle allegazioni della parte ricorrente risultava che la notifica dell'atto introduttivo alla resistente CP_1
era stata fatta alla stessa personalmente, rilevato altresì che ella risultava
[...]
assistita da ads da data antecedente alla instaurazione del procedimento, rilevato che in tema di notifiche a persone sottoposte alla misura dell'amministrazione di sostegno la
Cassazione ha chiarito che al fine di verificare la capacità processuale del soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno destinatario della notifica dell'atto introduttivo di un giudizio occorre distinguere a seconda che l'amministratore sia titolare di poteri sostitutivi o di mera assistenza, rimetteva la causa in istruttoria invitando le parti a dedurre sul punto. Alla successiva udienza del 27/09/2024 parte ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso e in subordine chiedeva termine per la notifica degli atti introduttivi anche al nominato ADS. Il giudice disponeva la notifica del ricorso introduttivo del decreto di fissazione dell'udienza e del verbale all'ads e rinviava all'udienza del 21/11/2024 dove, verificata la regolarità notifica , tratteneva la causa in decisione.
Il ricorrente e i resistenti costituiti insistevano per l'accoglimento.
***
Tanto rilevato le domande di accertamento formulate dalla parte ricorrente devono essere rigettate per le ragioni di seguiti esposte.
Occorre preliminarmente osservare che, in materia di espropriazione immobiliare, la
Corte di Cassazione (Cass. sent. n. 11638/2014), ha affermato che, qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria, “se il chiamato all'eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell'eredità ma questo non sia trascrivibile perché non risulta da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, ovvero se si assume che
l'acquisto della qualità di erede sia seguito ex lege ai fatti di cui agli artt. 485 o 527 cod. civ., non risultando questo acquisto dai pubblici registri, la vendita coattiva del bene pignorato ai danni del chiamato all'eredità presuppone che l'accertamento della qualità di erede del debitore esecutato sia accertata tramite sentenza”.
Sul punto occorre inoltre ricordare che ai sensi dell'art. 459 c.c. l'eredità può essere acquistata soltanto a seguito dell'accettazione dell'eredità del de cuius, i cui effetti si producono retroattivamente dal momento dell'apertura della successione. La semplice delazione, pertanto, pur essendo un presupposto necessario dell'accettazione, non pagina 5 di 9 costituisce di per sé una condizione da sola sufficiente a determinare l'assunzione della qualità di erede, essendo a tal fine necessaria la successiva accettazione dell'eredità da parte del chiamato, espressa o tacita.
In considerazione di ciò, grava in capo a colui che agisce in giudizio nei confronti del preteso erede l'onere di provare, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede. Tale qualità, difatti, non può essere desunta dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma può conseguire soltanto all'accettazione espressa o tacita dell'eredità, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede (cfr. Cass. Civ., n.
13639/2018; Cass., n. 19030/2018; Cass., n. 10525/2010; Cass., n. 6479/2002).
Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione l'accettazione tacita dell'eredità – che, a mente dell'art. 476 c.c., si configura qualora il chiamato all'eredità abbia compiuto un atto che presupponga la volontà di accettare l'eredità e che non avrebbe diritto di compiere se non, per l'appunto, nella qualità di erede – può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, laddove quest'ultimo abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la sua volontà di rinunziare all'eredità o, viceversa, qualora abbia posto in essere atti concludenti e significativi della sua volontà di accettarla. Ne consegue che, mentre devono ritenersi inidonei a tale scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita dell'eredità può, invero, essere desunta dal compimento di atti al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale avente rilevanza tanto dal punto di vista fiscale quanto dal punto di vista civile (cfr. Cass. civ., 22 gennaio 2020, n. 1438; Cass. n. 22317/2014;
Cass. n. 10796/2009; Cass. n. 5226/2002; Cass. n. 7075/1999).
Nel presente giudizio, con particolare riguardo all'adempimento dell'onere probatorio, deve rilevarsi come nessuna di queste circostanze sia stata provata da parte ricorrente.
In primo luogo, non può essere condivisa l'affermazione secondo cui l'intervenuta accettazione tacita debba desumersi dal fatto che l'esecutata non abbia Controparte_1 mai rinunciato all'eredità del e dalla circostanza per cui l'ordinanza del Parte_3
GE depositata sub 6 non sia stata dalla stessa impugnata/opposta.
In primo luogo, è pacifico che il mero decorso del termine per accettare l'eredità non comporta l'intervenuta accettazione. Al contrario, il decorso del termine di cui all'art. 480 c.c. comporta l'estinzione del relativo diritto, pur potendo il chiamato acquistare la pagina 6 di 9 qualità di erede anche successivamente quando nessuno degli interessati sollevi la relativa eccezione (Cass. civ. 12646 del 25.06.2020).
Irrilevante ai fini di una eventuale accettazione tardiva è anche la circostanza per cui alcuna contestazione sia stata mossa all'ordinanza del GE di data 13.01.2021, con la quale il GE ha preso atto delle dichiarazioni degli altri chiamati all'eredità
[...]
e rilevando l'intervenuto accrescimento. Trattandosi Controparte_2 Controparte_3
di ordinanza, alcuna rilevanza di accertamento rispetto ad una avvenuta accettazione tacita ha il fatto che tale pronuncia (priva di attitudine al passaggio in giudicato) non sia stata contestata, tanto che per la parte interessata si è reso necessario azionare il presente procedimento dopo che il Giudice tutelare non ha autorizzato l'accettazione.
Oltre a tali irrilevanti dati di fatto, alcun altro documento prodotto agli atti appare idoneo a sostenere la richiesta pronuncia di intervenuta accettazione tacita.
Infatti, l'avvenuta presentazione della dichiarazione di successione a seguito del decesso di (doc. 5 e 5 ter) resta irrilevante ai fini dell'accertamento domandato Parte_3
dalla parte ricorrente, poiché si tratta di atto avente rilevanza esclusivamente fiscale, inidoneo di per sé a comprovare un'accettazione.
Quanto poi alla visura catastale sulla persona di (doc. 5 bis), tale atto, Controparte_1
pur dotato di carattere indiziario, non è stato supportato da ulteriori elementi di prova idonei a dimostrare l'effettivo compimento di atti implicanti la rappresentata accettazione dell'eredità.
Anche di recente dalla Suprema Corte in tema di voltura catastale ha chiarito come, pur
“potendo” l'accettazione tacita essere desunta da un atto come la voltura catastale, tuttavia “alla richiesta di voltura non si possa attribuire significato (di accettazione tacita n.d.r.) allorché sia stata eseguita soltanto da un successibile senza elementi per ritenere il conferimento di delega o ratifica da parte degli altri” (Cass. n. 10544/2024),
e che "non è configurabile l'accettazione tacita in caso di omessa identificazione del soggetto che ha conferito la delega o successivamente ratificato l'operato di chi ha in concreto compiuto l'atto", precisando che l'accettazione tacita "non ricorre quando solo un altro chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai quali inferire l'attribuzione di un mandato o la successiva ratifica del suo operato da parte di altri, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del de cuius" (Cass. n. 22769/2024).
In tali pronunce la Cassazione ha chiarito che in caso di pluralità di chiamati all'eredità, posto che l'atto di voltura è sottoscritto e presentato da uno solo di essi, l'effetto di pagina 7 di 9 accettazione tacita non può essere esteso a quei chiamati che non avevano espressamente conferito delega ovvero che non abbiano successivamente ratificato la richiesta.
Nel caso di specie, alcuna indicazione risulta agli atti al fine di identificare il soggetto che ha presentato la voltura e la posizione degli altri chiamati rispetto a tale atto.
Il documento che è stato depositato sub 5 bis attesta unicamente, con riferimento alla persona di e nei limiti della sola quota alla medesima spettante, che Controparte_1
erano state volturate le proprietà immobiliari specificate, senza alcuna precisa indicazione dell'erede che avrebbe provveduto a richiedere le volture né in merito al conferimento di un incarico in tal senso da parte della . Né indicazioni più CP_1
precise sul punto si ricavano dalla disamina delle risultanze catastali compiuta nella relazione notarile che è stata allegata e che ha attestato la mancanza di trascrizione dell'accettazione dell'eredità.
Conclusivamente, in ragione alle descritte carenze probatorie, la domanda deve essere rigettata.
Il rigetto della domanda relativa all'intervenuta accettazione tacita di eredità preclude l'esame della domanda relativa all'intervenuto accrescimento di quota.
Tenuto conto della soccombenza e della mancata costituzione della parte , le CP_1
spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
1. rigetta il ricorso;
2. spese di lite compensate.
Padova, il 07.01.2025 Il Giudice
(Dott.ssa Barbara De Munari)
pagina 8 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e per spese generali.
PADOVA, 7 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Barbara De Munari
pagina 9 di 9