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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 05/02/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 233/2022 R.G., tra:
, nata a [...] l'[...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Alfano, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Duca della Verdura n. 36, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
appellante,
e
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Gaspare Fardella, elettivamente domiciliata in Palermo, via Giuseppe Puglisi Bertolino n. 21, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
convenuta. CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 In occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 15 marzo 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno così concluso:
avv. Francesco Alfano per : Parte_1
“…conclude come in atto di appello”;
avv. Gaspare Fardella per : Controparte_1
“respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, preliminarmente dichiarare, ai sensi dell'art. 348/bis c.p.c., l'inammissibilità dell'appello proposto dalla signora Parte_2 vverso la sentenza n. 4946/21, del 22/12/21, del Tribunale di Palermo,
[...] per la totale mancanza di alcuna probabilità di essere accolto, confermando in toto la statuizione dalla medesima appellata;
sempre preliminarmente: ritenere, dire e dichiarare l'insussistenza, l'inesistenza e la non ricorrenza nel presente giudizio del giudicato formato precedentemente, a seguito della sentenza n. 1635/19 del Tribunale di Palermo, nei confronti dell'appellata, e quindi rigettare la reiterata eccezione di giudicato formulata dall'appellante, perché totalmente infondata e inconsistente;
ritenere, dire, annullare o dichiarare nulla o inammissibile o inaccoglibile o, con qualunque altra statuizione, rigettare l'eccezione di prescrizione avanzata da controparte, perché inconferente, non attinente, non inerente al presente giudizio e, comunque, assolutamente infondata, giuridicamente priva di pregio e del tutto carente di prova;
parimenti dire, annullare o dichiarare nulla o inammissibile o inaccoglibile o, con qualunque altra statuizione, rigettare l'eccezione di usucapione sollevata subordinatamente da parte avversa, perché anch'essa inconferente, non attinente, non inerente al presente giudizio e, comunque, assolutamente infondata, giuridicamente priva di pregio e del tutto mancante di prova;
e, pertanto, in accoglimento delle ragioni della signora Pt_3 ritenere, dire e dichiarare inammissibile, improcedibile o, con qualunque altra
[...] statuizione, rigettare totalmente l'appello proposto dall'appellante, perché infondato in fatto ed in diritto, nonché del tutto sfornito di prova, confermando integralmente la sentenza n. 4946/21, del 22/12/21, del Tribunale di Palermo;
nel merito, previo riconoscimento dell'attendibilità dei testi e delle loro deposizioni, verificato il raggiungimento della prova da parte della signora ritenere, dire e dichiarare che le schede testamentarie Parte_3 dell'8/11/02 e 29/11/02 sono espressione delle ultime volontà del sig. Per_1 nato a [...] l'[...] ed ivi deceduto il 23/12/03, e, nell'affermare la
[...] loro esistenza e validità quale testamento olografo e la loro persistenza alla morte del de cuius,
2 confermare ed attribuire alle copie prodotte in giudizio uguale ed identico valore giuridico degli originali, non più in possesso dell'appellata non già in quanto espressione della volontà di revoca da parte del testatore, ma perché sono andate smarrite, per fatto non imputabile alla medesima, essendole state sottratte furtivamente;
conseguentemente, dire, dichiarare, confermare e disporre che la signora può legittimamente procedere a richiederne la pubblicazione, CP_1 ai sensi dell'art. 620 c.c.. Condannare controparte al pagamento delle spese e compensi anche del presente grado di giudizio e, ritenuta ricorrente la fattispecie prevista dall'art. 96 c.p.c., condannarla ai sensi di tale disposizione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 02 febbraio 2022, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 4946/2021 Reg. Sent., del 22 dicembre 2021, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del giudizio n. 2535/2020 R.G..
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 15 marzo 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
In sintesi, si espone che evocava in giudizio la sorella Controparte_1 Pt_1
dinanzi al Tribunale di Palermo, esponendo che:
[...]
- il padre, , deceduto il 23 dicembre 2003, aveva redatto, in ON data 22 marzo 2000, un testamento olografo, successivamente integrato con schede testamentarie del 18 luglio, 08 novembre e 29 novembre 2002, le ultime due, rispettivamente, intitolate “Situazione banche estere” e
“Casseforti”,
- alla morte del padre, le due sorelle avevano scelto di pubblicare esclusivamente le schede del 22 marzo e del 18 luglio 2002 ma, contrariamente a quanto concordato, , diversamente da Parte_1
aveva rifiutato di dare spontanea esecuzione alle volontà del CP_1 defunto in esse contenute, omettendo quindi di dare contezza del conto corrente ivi indicato e di dividere i beni elencati;
3 - le due schede le erano state successivamente, in data 24 giugno 2019, sottratte da parte di ignoti che, previa effrazione sulla sua auto, le avevano prelevate insieme ad altri oggetti personali, sicchè nella sua disponibilità erano rimaste soltanto delle copie,
e formulando le seguenti conclusioni:
“… dire e dichiarare che le schede testamentarie dell'8/11/2002 e 29/11/2002 sono espressione delle ultime volontà del sig. . Accertandone Persona_3 conseguentemente la loro esistenza e validità quale testamento olografo;
quindi, previo riconoscimento che le copie delle suddette schede, prodotte nel presente giudizio, non sono espressione della volontà di revoca da parte del testatore, che persistevano al momento dell'avvenuto decesso del medesimo e che sono state recentemente oggetto di furto, ritenere, dire, affermare, accertare e dichiarare l'esistenza dei requisiti di legge e del relativo contenuto testamentario in esse riportati e, perciò, riconoscere ed attribuire a queste copie uguale ed identico valore giuridico degli originali, non più in possesso dell'attrice, per via del perpetrato furto ai suoi danni;
conseguentemente, dire, dichiarare e disporre che l'attrice può legittimamente procedere a richiederne la pubblicazione a termini di legge, ai sensi dell'art. 630 c.c., ovvero, ove possibile e nei limiti delle competenze dell'adito Tribunale, emettere una statuizione che tenga luogo dell'avvenuta loro pubblicazione. Condannare controparte al pagamento delle spese di giudizio”.
Con la sentenza oggetto di impugnazione, il Tribunale di Palermo così statuiva:
“ACCERTA E DICHIARA la esistenza e la piena e attuale validità delle schede testamentarie del 8.11.2002 (denominata conti esteri) e del 29.11.2002 (denominata casseforti) quale testamento olografo di nato a [...] [...] Persona_1 ed ivi deceduto il 23/12/2003; DICHIARA che le copie delle suddette schede, prodotte nel presente giudizio, sono conformi a quelle originali ormai irreperibili in conseguenza del furto del 24.6.2019; RIGETTA ogni altra domanda CONDANNA parte convenuta al pagamento in favore di delle spese di Parte_4 lite che liquida in euro 292,23 per spese vive e euro 4.500 per compensi oltre a IVA e CPA nella misura di legge nonché euro per spese correnti”.
*****
4 Proponendo impugnazione, con il primo motivo, si duole Parte_1 del rigetto dell'eccezione di cosa giudicata dalla stessa formulata nel giudizio di primo grado e riferita al giudizio in precedenza intentato nei suoi confronti da
, avente ad oggetto azione petitoria tesa al riconoscimento della Controparte_1 qualità di erede ed al conseguimento dei beni ricompresi nell'asse ereditario, con riferimento alla scheda dell'08 novembre 2002.
Il Tribunale ha escluso che ricorra una situazione di ne bis in idem, presentando i due procedimenti causa petendi e petitum diversi ed avendo il giudice investito della domanda di petizione ereditaria rigettato la stessa per la mancata pubblicazione del testamento, senza nulla osservare in ordine alla esistenza e validità della scheda testamentaria del 29 novembre 2002 ed argomentando solo per incidens, dunque senza efficacia di giudicato, sulla esistenza e validità della scheda dell'08 novembre 2002, peraltro pronunciandosi in positivo in tal senso.
L'appellante reitera l'eccezione, lamentando l'insufficienza della motivazione posta a fondamento della decisione e ribadendo l'identità delle domande formulate nei due giudizi.
Il motivo è infondato.
In maniera del tutto condivisibile, il primo giudice ha evidenziato la differenza di causa petendi e petitum caratterizzanti le domande proposte nei due giudizi.
Le une (secondo quanto si evince dalla sentenza n. 1635/2019, pronunciata dal Tribunale di Palermo), tese a riconoscere in capo alla attrice la qualità di erede di e, quindi, a dichiarare, secondo quanto disposto nella scheda ON testamentaria dell'08 novembre 2002, che le somme giacenti, al momento della apertura della successione, sul conto corrente intrattenuto presso la
[...]
di Parigi, fittiziamente intestato alla convenuta, Controparte_2 appartenevano all'eredità dallo stesso relitta e, conseguentemente, ad ordinare a di rendere il conto della gestione di tali somme e di Parte_1 restituirne la metà.
Le altre, invece, dirette ad accertare la conformità delle copie delle schede testamentarie dell'08 e del 29 novembre 2002 agli originali sottratti alla attrice dopo la morte del de cuius - e dunque da questi non eliminati in vita - e la
5 idoneità delle stesse alla pubblicazione, in quanto contenenti le ultime volontà di GI ET.
Allo stesso modo, si è opportunamente evidenziato come la statuizione assunta nella causa più risalente abbia comportato esclusivamente il rigetto della domanda di petizione dell'eredità, motivata sulla scorta della non avvenuta, all'epoca, pubblicazione della scheda testamentaria integrativa.
Altrettanto corretti appaiono il riferimento alla circostanza per cui, nell'occasione, il giudicante si sia espresso solo “per incidens” in ordine alla esistenza e validità della scheda testamentaria dell'08 novembre 2002, peraltro in senso del tutto affermativo, ed il richiamo alla giurisprudenza di legittimità che esclude l'attribuibilità del crisma del giudicato alle enunciazioni incidentali contenute nelle sentenze (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 24722/2019; sez. I, n. 3793/2019).
Con il secondo motivo, l'appellante ripropone le eccezioni di prescrizione del diritto alla restituzione delle somme di denaro e di usucapione delle stesse, nonché di prescrizione delle azioni di riduzione e divisione, già disattese dal giudice di primo grado in quanto inconferenti rispetto all'oggetto del presente giudizio.
Il motivo è palesemente privo di fondamento, non avendo la difesa di Pt_1 allegato alcuna ragione idonea a configurare un interesse giuridico
[...] all'esame delle predette eccezioni, tese a contrastare domande che non costituiscono oggetto della presente causa.
Con il terzo motivo, infine, viene contestata la decisione nel merito, censurandosi in particolare la valutazione delle prove compiuta dal Tribunale.
Il primo giudice ha ritenuto che parte attrice abbia fornito la prova: della riconducibilità delle schede testamentarie dell'08 novembre 2002 e del 29 novembre 2002 a;
del fatto che tali schede non erano mai state ON distrutte o occultate dal de cuius, il quale dunque non aveva mai manifestato la volontà di revocare le relative disposizioni;
che le schede originali erano state rubate il 24 giugno 2019; che le copie delle schede in possesso dell'attrice erano conformi agli originali andati perduti.
6 A tal fine, ha valorizzato le testimonianze acquisite ed evidenziato come il de cuius avesse già in precedenza integrato il proprio testamento con altre disposizioni successive e come la stessa non avesse mai Parte_1 contestato l'esistenza e la validità della scheda dell'08 novembre 2002 nella procedura di mediazione attivata dalla sorella nel 1996 (rectius 2016), eccependo in quella sede soltanto la carenza di dimostrazione di atti interruttivi della prescrizione del diritto alla restituzione delle somme depositate sul conto estero.
L'appellante deduce, in primo luogo, che le schede testamentarie oggetto di causa non sono mai state prodotte in originale né nel giudizio avente ad oggetto la petizione di eredità né nella procedura di mediazione citata e che l'attrice non ha provato che esse esistessero al momento dell'apertura della successione, al fine di superare la presunzione della loro distruzione da parte del testatore.
Evidenzia che la teste non ha mai dichiarato di aver visto gli Testimone_1 originali delle schede e che tale circostanza non può desumersi dalla lettura complessiva del materiale probatorio;
denuncia l'inattendibilità di tale testimone, inverosimilmente in grado di definire la scrittura del de cuius come
“molto spigolosa” e di ricordare le date apposte sui documenti (al contrario delle firme presenti proprio sopra di esse), pur non avendo letto il contenuto delle schede.
Afferma che anche il teste non ha mai riferito di aver visto Testimone_2 gli originali delle predette schede, essendosi espresso sul punto in termini generici, né di aver visionato tali documenti dopo la morte del , che ha Pt_1 invece affermato di aver conosciuto, circostanza che induce a ritenere che le schede siano state da egli viste in vita del de cuius.
Soggiunge che anche il teste non ha dichiarato di aver mai Testimone_3 visto gli originali delle schede.
Svilisce la portata probatoria della denuncia di furto, che rappresenta il racconto della attrice e sembrerebbe essere stata precostituita in vista dell'instaurazione del giudizio.
Il motivo non merita accoglimento.
7 Innanzi tutto, occorre sottolineare che, come si evince dal relativo verbale, tutti i testimoni escussi hanno confermato le circostanze di cui ai capitoli della prova articolata dalla difesa di in sede di memoria ex art. 183, comma Controparte_1
6, n. 2 c.p.c., fra i quali, quello di cui al n. 2 atteneva all'avere “più volte visto le schede manoscritte dell' 8/11/02 e 29/11/02, integrative del testamento l'ing. Per_1 per avermele mostrare, dopo la morte del medesimo, la figlia .
[...] CP_1
Dunque, eventuali dubbi sul fatto che i testi, nell'affermare di aver visto le schede, potessero essersi riferiti a delle fotocopie, avrebbero dovuto indurre la difesa dell'appellante, in corso di audizione, a formulare espressa richiesta di chiarimenti in tal senso, che non risulta invece essere stata mai proposta.
Quanto alle singole deposizioni, il teste avvocato , definito dalla stessa Tes_2
“certamente autorevole”, ha ricordato di aver visto il Parte_1 testamento e le scritture integrative allorchè si cercava un accordo tra le sorelle eredi di , soprattutto riguardo ai conti esteri e ad alcuni beni ON mobili, proprio i cespiti oggetto delle schede dell'08 e del 29 novembre 2002 (“Sono vere queste circostanze, nel senso che c'erano dei disaccordi generali tra le sorelle che riguardavano comunque tutta l'eredità relitta dal padre, soprattutto per i beni mobili e per taluni conti esteri. Io ho visto il testamento dell'ingegnere ET ed anche le scritture integrative. Dei conti esteri posso dire ch'erano tre, uno su Parigi intestato alla sig.ra credo fosse il credito Lyonnés, un altro sempre su Parigi intestato CP_1
a (credo la banca Sorbonne), e poi un conto cointestato ad entrambe ( e Pt_1 CP_1
. Per quest'ultimo ho raccolto la firma di entrambe per chiedere alla banca un Pt_1 rendiconto, ma non ricordo se la banca ci rispose. Per gli altri due abbiamo fatto un incontro, insieme all'ing. ch'era un amico di famiglia e che era stato incaricato dalle sorelle Per_4 per trovare un accomodamento. Credo che alla riunione partecipò pure l'avv.to Sangiorgi, mentre sono certo ch'erano presenti e e che la riunione si tenne a casa della CP_1 Pt_1 sig.ra In quella sede, abbiamo esaminato le scritture integrative ed CP_1 il testamento. Si parlò di tutto proprio per trovare un accordo generale sulla divisione, che in linea di massima si era trovato, ma che poi non si definì. Io per feci avere all'ing. CP_1
i dettagli sul conto a lei intestato. Per l'ing. mi disse che l'unica Per_4 Pt_1 Per_4 cosa che mancava era il conteggio del conto intestato a alla data della morte del Pt_1
ET. Poi l'ing. morì e io scrissi a per avere i conteggi ma che io sappia, Per_4 Pt_1 questo conteggio non fu mai reso” - “Quando mandai la lettera per il conto cointestato alla banca francese, la preparai per cortesia, non ebbi uno specifico incarico. Era una lettera a firma di entrambe dove si diceva alla banca di dare loro il conteggio del conto alla data della morte. Probabilmente la mandarono loro direttamente”).
8 La testimonianza è, dunque, chiarissima nel collocare la visione dei documenti dopo la morte del de cuius.
Inoltre, il teste ha riferito di avere operato, nell'interesse di al fine di CP_1 trovare un accordo fra le eredi e, soprattutto, non ha in alcun modo riferito di aver raccolto obiezioni da parte di riguardo alla veridicità delle Parte_1 schede integrative o alla soppressione dei relativi originali prima della morte di
. ON
, commercialista delle sorelle oggi parti in causa, ha Testimone_3 confermato di aver visto una scrittura olografa del padre delle sue clienti, da lui visionata dopo la morte di questi (posto che la deposizione - del seguente tenore: “l'ho vista circa 14-15 anni fa, dopo comunque la morte del madre” - è stata resa all'udienza del 21 aprile 2021) e, anch'egli, confermando il capitolo, ha escluso che avesse mai contestato l'esistenza delle due schede. Parte_1
Due professionisti, dunque, da tempo vicini alla famiglia, sulla cui attendibilità non vi sono elementi concreti per dubitare, hanno confermato l'esistenza delle disposizioni testamentarie integrative dopo la morte del testatore.
Infine, non può certo ritenersi inattendibile la deposizione di Testimone_1 per il fatto che questa abbia notato e ricordato alcune caratteristiche della scrittura impressa sulle schede (dalla grafia definita “brutta” e “spigolosa”, come effettivamente, sia pure nei limiti di una valutazione soggettiva, potrebbe apparire) e/o abbia prestato maggiore attenzione alle date rispetto alle firme.
Quanto alla mancata produzione in sede di procedimento di mediazione dell'originale delle due scritture, trattasi di circostanza che non esclude il rilievo da attribuire al contegno ivi osservato da che, ancora una Parte_1 volta, non ha contestato l'esistenza o la intervenuta, prima della apertura della successione, distruzione delle schede, ma si è limitata ad eccepire la prescrizione dei diritti vantati dalla sorella in base ad esse.
Per quanto detto, l'appello deve essere rigettato.
*****
9 In conseguenza del rigetto integrale dell'appello, Parte_1 soccombente, va condannata al pagamento, in favore di , delle Controparte_1 spese del presente grado di giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi
€6.800,00 per compensi (scaglione valore indeterminato;
€2.000,00 per la fase di studio della controversia, €1.400,00 per la fase introduttiva del giudizio,
€1.600,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €1.800,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
Va disattesa l'istanza di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., peraltro proposta in termini estremamente generici dalla convenuta, non potendosi rinvenire nella resistenza in giudizio di , in assoluto, Parte_1
i caratteri della mala fede o della colpa grave.
A seguito dell'integrale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: ”Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
p.q.m.
10 La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 4946/2021 Reg. Sent., del Parte_1
22 dicembre 2021, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del giudizio n. 2535/2020 R.G., così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore di , delle Parte_1 Controparte_1 spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi
€6.800,00 per compensi, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
11
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 233/2022 R.G., tra:
, nata a [...] l'[...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Alfano, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Duca della Verdura n. 36, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
appellante,
e
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Gaspare Fardella, elettivamente domiciliata in Palermo, via Giuseppe Puglisi Bertolino n. 21, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
convenuta. CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 In occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 15 marzo 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno così concluso:
avv. Francesco Alfano per : Parte_1
“…conclude come in atto di appello”;
avv. Gaspare Fardella per : Controparte_1
“respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, preliminarmente dichiarare, ai sensi dell'art. 348/bis c.p.c., l'inammissibilità dell'appello proposto dalla signora Parte_2 vverso la sentenza n. 4946/21, del 22/12/21, del Tribunale di Palermo,
[...] per la totale mancanza di alcuna probabilità di essere accolto, confermando in toto la statuizione dalla medesima appellata;
sempre preliminarmente: ritenere, dire e dichiarare l'insussistenza, l'inesistenza e la non ricorrenza nel presente giudizio del giudicato formato precedentemente, a seguito della sentenza n. 1635/19 del Tribunale di Palermo, nei confronti dell'appellata, e quindi rigettare la reiterata eccezione di giudicato formulata dall'appellante, perché totalmente infondata e inconsistente;
ritenere, dire, annullare o dichiarare nulla o inammissibile o inaccoglibile o, con qualunque altra statuizione, rigettare l'eccezione di prescrizione avanzata da controparte, perché inconferente, non attinente, non inerente al presente giudizio e, comunque, assolutamente infondata, giuridicamente priva di pregio e del tutto carente di prova;
parimenti dire, annullare o dichiarare nulla o inammissibile o inaccoglibile o, con qualunque altra statuizione, rigettare l'eccezione di usucapione sollevata subordinatamente da parte avversa, perché anch'essa inconferente, non attinente, non inerente al presente giudizio e, comunque, assolutamente infondata, giuridicamente priva di pregio e del tutto mancante di prova;
e, pertanto, in accoglimento delle ragioni della signora Pt_3 ritenere, dire e dichiarare inammissibile, improcedibile o, con qualunque altra
[...] statuizione, rigettare totalmente l'appello proposto dall'appellante, perché infondato in fatto ed in diritto, nonché del tutto sfornito di prova, confermando integralmente la sentenza n. 4946/21, del 22/12/21, del Tribunale di Palermo;
nel merito, previo riconoscimento dell'attendibilità dei testi e delle loro deposizioni, verificato il raggiungimento della prova da parte della signora ritenere, dire e dichiarare che le schede testamentarie Parte_3 dell'8/11/02 e 29/11/02 sono espressione delle ultime volontà del sig. Per_1 nato a [...] l'[...] ed ivi deceduto il 23/12/03, e, nell'affermare la
[...] loro esistenza e validità quale testamento olografo e la loro persistenza alla morte del de cuius,
2 confermare ed attribuire alle copie prodotte in giudizio uguale ed identico valore giuridico degli originali, non più in possesso dell'appellata non già in quanto espressione della volontà di revoca da parte del testatore, ma perché sono andate smarrite, per fatto non imputabile alla medesima, essendole state sottratte furtivamente;
conseguentemente, dire, dichiarare, confermare e disporre che la signora può legittimamente procedere a richiederne la pubblicazione, CP_1 ai sensi dell'art. 620 c.c.. Condannare controparte al pagamento delle spese e compensi anche del presente grado di giudizio e, ritenuta ricorrente la fattispecie prevista dall'art. 96 c.p.c., condannarla ai sensi di tale disposizione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 02 febbraio 2022, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 4946/2021 Reg. Sent., del 22 dicembre 2021, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del giudizio n. 2535/2020 R.G..
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 15 marzo 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
In sintesi, si espone che evocava in giudizio la sorella Controparte_1 Pt_1
dinanzi al Tribunale di Palermo, esponendo che:
[...]
- il padre, , deceduto il 23 dicembre 2003, aveva redatto, in ON data 22 marzo 2000, un testamento olografo, successivamente integrato con schede testamentarie del 18 luglio, 08 novembre e 29 novembre 2002, le ultime due, rispettivamente, intitolate “Situazione banche estere” e
“Casseforti”,
- alla morte del padre, le due sorelle avevano scelto di pubblicare esclusivamente le schede del 22 marzo e del 18 luglio 2002 ma, contrariamente a quanto concordato, , diversamente da Parte_1
aveva rifiutato di dare spontanea esecuzione alle volontà del CP_1 defunto in esse contenute, omettendo quindi di dare contezza del conto corrente ivi indicato e di dividere i beni elencati;
3 - le due schede le erano state successivamente, in data 24 giugno 2019, sottratte da parte di ignoti che, previa effrazione sulla sua auto, le avevano prelevate insieme ad altri oggetti personali, sicchè nella sua disponibilità erano rimaste soltanto delle copie,
e formulando le seguenti conclusioni:
“… dire e dichiarare che le schede testamentarie dell'8/11/2002 e 29/11/2002 sono espressione delle ultime volontà del sig. . Accertandone Persona_3 conseguentemente la loro esistenza e validità quale testamento olografo;
quindi, previo riconoscimento che le copie delle suddette schede, prodotte nel presente giudizio, non sono espressione della volontà di revoca da parte del testatore, che persistevano al momento dell'avvenuto decesso del medesimo e che sono state recentemente oggetto di furto, ritenere, dire, affermare, accertare e dichiarare l'esistenza dei requisiti di legge e del relativo contenuto testamentario in esse riportati e, perciò, riconoscere ed attribuire a queste copie uguale ed identico valore giuridico degli originali, non più in possesso dell'attrice, per via del perpetrato furto ai suoi danni;
conseguentemente, dire, dichiarare e disporre che l'attrice può legittimamente procedere a richiederne la pubblicazione a termini di legge, ai sensi dell'art. 630 c.c., ovvero, ove possibile e nei limiti delle competenze dell'adito Tribunale, emettere una statuizione che tenga luogo dell'avvenuta loro pubblicazione. Condannare controparte al pagamento delle spese di giudizio”.
Con la sentenza oggetto di impugnazione, il Tribunale di Palermo così statuiva:
“ACCERTA E DICHIARA la esistenza e la piena e attuale validità delle schede testamentarie del 8.11.2002 (denominata conti esteri) e del 29.11.2002 (denominata casseforti) quale testamento olografo di nato a [...] [...] Persona_1 ed ivi deceduto il 23/12/2003; DICHIARA che le copie delle suddette schede, prodotte nel presente giudizio, sono conformi a quelle originali ormai irreperibili in conseguenza del furto del 24.6.2019; RIGETTA ogni altra domanda CONDANNA parte convenuta al pagamento in favore di delle spese di Parte_4 lite che liquida in euro 292,23 per spese vive e euro 4.500 per compensi oltre a IVA e CPA nella misura di legge nonché euro per spese correnti”.
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4 Proponendo impugnazione, con il primo motivo, si duole Parte_1 del rigetto dell'eccezione di cosa giudicata dalla stessa formulata nel giudizio di primo grado e riferita al giudizio in precedenza intentato nei suoi confronti da
, avente ad oggetto azione petitoria tesa al riconoscimento della Controparte_1 qualità di erede ed al conseguimento dei beni ricompresi nell'asse ereditario, con riferimento alla scheda dell'08 novembre 2002.
Il Tribunale ha escluso che ricorra una situazione di ne bis in idem, presentando i due procedimenti causa petendi e petitum diversi ed avendo il giudice investito della domanda di petizione ereditaria rigettato la stessa per la mancata pubblicazione del testamento, senza nulla osservare in ordine alla esistenza e validità della scheda testamentaria del 29 novembre 2002 ed argomentando solo per incidens, dunque senza efficacia di giudicato, sulla esistenza e validità della scheda dell'08 novembre 2002, peraltro pronunciandosi in positivo in tal senso.
L'appellante reitera l'eccezione, lamentando l'insufficienza della motivazione posta a fondamento della decisione e ribadendo l'identità delle domande formulate nei due giudizi.
Il motivo è infondato.
In maniera del tutto condivisibile, il primo giudice ha evidenziato la differenza di causa petendi e petitum caratterizzanti le domande proposte nei due giudizi.
Le une (secondo quanto si evince dalla sentenza n. 1635/2019, pronunciata dal Tribunale di Palermo), tese a riconoscere in capo alla attrice la qualità di erede di e, quindi, a dichiarare, secondo quanto disposto nella scheda ON testamentaria dell'08 novembre 2002, che le somme giacenti, al momento della apertura della successione, sul conto corrente intrattenuto presso la
[...]
di Parigi, fittiziamente intestato alla convenuta, Controparte_2 appartenevano all'eredità dallo stesso relitta e, conseguentemente, ad ordinare a di rendere il conto della gestione di tali somme e di Parte_1 restituirne la metà.
Le altre, invece, dirette ad accertare la conformità delle copie delle schede testamentarie dell'08 e del 29 novembre 2002 agli originali sottratti alla attrice dopo la morte del de cuius - e dunque da questi non eliminati in vita - e la
5 idoneità delle stesse alla pubblicazione, in quanto contenenti le ultime volontà di GI ET.
Allo stesso modo, si è opportunamente evidenziato come la statuizione assunta nella causa più risalente abbia comportato esclusivamente il rigetto della domanda di petizione dell'eredità, motivata sulla scorta della non avvenuta, all'epoca, pubblicazione della scheda testamentaria integrativa.
Altrettanto corretti appaiono il riferimento alla circostanza per cui, nell'occasione, il giudicante si sia espresso solo “per incidens” in ordine alla esistenza e validità della scheda testamentaria dell'08 novembre 2002, peraltro in senso del tutto affermativo, ed il richiamo alla giurisprudenza di legittimità che esclude l'attribuibilità del crisma del giudicato alle enunciazioni incidentali contenute nelle sentenze (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 24722/2019; sez. I, n. 3793/2019).
Con il secondo motivo, l'appellante ripropone le eccezioni di prescrizione del diritto alla restituzione delle somme di denaro e di usucapione delle stesse, nonché di prescrizione delle azioni di riduzione e divisione, già disattese dal giudice di primo grado in quanto inconferenti rispetto all'oggetto del presente giudizio.
Il motivo è palesemente privo di fondamento, non avendo la difesa di Pt_1 allegato alcuna ragione idonea a configurare un interesse giuridico
[...] all'esame delle predette eccezioni, tese a contrastare domande che non costituiscono oggetto della presente causa.
Con il terzo motivo, infine, viene contestata la decisione nel merito, censurandosi in particolare la valutazione delle prove compiuta dal Tribunale.
Il primo giudice ha ritenuto che parte attrice abbia fornito la prova: della riconducibilità delle schede testamentarie dell'08 novembre 2002 e del 29 novembre 2002 a;
del fatto che tali schede non erano mai state ON distrutte o occultate dal de cuius, il quale dunque non aveva mai manifestato la volontà di revocare le relative disposizioni;
che le schede originali erano state rubate il 24 giugno 2019; che le copie delle schede in possesso dell'attrice erano conformi agli originali andati perduti.
6 A tal fine, ha valorizzato le testimonianze acquisite ed evidenziato come il de cuius avesse già in precedenza integrato il proprio testamento con altre disposizioni successive e come la stessa non avesse mai Parte_1 contestato l'esistenza e la validità della scheda dell'08 novembre 2002 nella procedura di mediazione attivata dalla sorella nel 1996 (rectius 2016), eccependo in quella sede soltanto la carenza di dimostrazione di atti interruttivi della prescrizione del diritto alla restituzione delle somme depositate sul conto estero.
L'appellante deduce, in primo luogo, che le schede testamentarie oggetto di causa non sono mai state prodotte in originale né nel giudizio avente ad oggetto la petizione di eredità né nella procedura di mediazione citata e che l'attrice non ha provato che esse esistessero al momento dell'apertura della successione, al fine di superare la presunzione della loro distruzione da parte del testatore.
Evidenzia che la teste non ha mai dichiarato di aver visto gli Testimone_1 originali delle schede e che tale circostanza non può desumersi dalla lettura complessiva del materiale probatorio;
denuncia l'inattendibilità di tale testimone, inverosimilmente in grado di definire la scrittura del de cuius come
“molto spigolosa” e di ricordare le date apposte sui documenti (al contrario delle firme presenti proprio sopra di esse), pur non avendo letto il contenuto delle schede.
Afferma che anche il teste non ha mai riferito di aver visto Testimone_2 gli originali delle predette schede, essendosi espresso sul punto in termini generici, né di aver visionato tali documenti dopo la morte del , che ha Pt_1 invece affermato di aver conosciuto, circostanza che induce a ritenere che le schede siano state da egli viste in vita del de cuius.
Soggiunge che anche il teste non ha dichiarato di aver mai Testimone_3 visto gli originali delle schede.
Svilisce la portata probatoria della denuncia di furto, che rappresenta il racconto della attrice e sembrerebbe essere stata precostituita in vista dell'instaurazione del giudizio.
Il motivo non merita accoglimento.
7 Innanzi tutto, occorre sottolineare che, come si evince dal relativo verbale, tutti i testimoni escussi hanno confermato le circostanze di cui ai capitoli della prova articolata dalla difesa di in sede di memoria ex art. 183, comma Controparte_1
6, n. 2 c.p.c., fra i quali, quello di cui al n. 2 atteneva all'avere “più volte visto le schede manoscritte dell' 8/11/02 e 29/11/02, integrative del testamento l'ing. Per_1 per avermele mostrare, dopo la morte del medesimo, la figlia .
[...] CP_1
Dunque, eventuali dubbi sul fatto che i testi, nell'affermare di aver visto le schede, potessero essersi riferiti a delle fotocopie, avrebbero dovuto indurre la difesa dell'appellante, in corso di audizione, a formulare espressa richiesta di chiarimenti in tal senso, che non risulta invece essere stata mai proposta.
Quanto alle singole deposizioni, il teste avvocato , definito dalla stessa Tes_2
“certamente autorevole”, ha ricordato di aver visto il Parte_1 testamento e le scritture integrative allorchè si cercava un accordo tra le sorelle eredi di , soprattutto riguardo ai conti esteri e ad alcuni beni ON mobili, proprio i cespiti oggetto delle schede dell'08 e del 29 novembre 2002 (“Sono vere queste circostanze, nel senso che c'erano dei disaccordi generali tra le sorelle che riguardavano comunque tutta l'eredità relitta dal padre, soprattutto per i beni mobili e per taluni conti esteri. Io ho visto il testamento dell'ingegnere ET ed anche le scritture integrative. Dei conti esteri posso dire ch'erano tre, uno su Parigi intestato alla sig.ra credo fosse il credito Lyonnés, un altro sempre su Parigi intestato CP_1
a (credo la banca Sorbonne), e poi un conto cointestato ad entrambe ( e Pt_1 CP_1
. Per quest'ultimo ho raccolto la firma di entrambe per chiedere alla banca un Pt_1 rendiconto, ma non ricordo se la banca ci rispose. Per gli altri due abbiamo fatto un incontro, insieme all'ing. ch'era un amico di famiglia e che era stato incaricato dalle sorelle Per_4 per trovare un accomodamento. Credo che alla riunione partecipò pure l'avv.to Sangiorgi, mentre sono certo ch'erano presenti e e che la riunione si tenne a casa della CP_1 Pt_1 sig.ra In quella sede, abbiamo esaminato le scritture integrative ed CP_1 il testamento. Si parlò di tutto proprio per trovare un accordo generale sulla divisione, che in linea di massima si era trovato, ma che poi non si definì. Io per feci avere all'ing. CP_1
i dettagli sul conto a lei intestato. Per l'ing. mi disse che l'unica Per_4 Pt_1 Per_4 cosa che mancava era il conteggio del conto intestato a alla data della morte del Pt_1
ET. Poi l'ing. morì e io scrissi a per avere i conteggi ma che io sappia, Per_4 Pt_1 questo conteggio non fu mai reso” - “Quando mandai la lettera per il conto cointestato alla banca francese, la preparai per cortesia, non ebbi uno specifico incarico. Era una lettera a firma di entrambe dove si diceva alla banca di dare loro il conteggio del conto alla data della morte. Probabilmente la mandarono loro direttamente”).
8 La testimonianza è, dunque, chiarissima nel collocare la visione dei documenti dopo la morte del de cuius.
Inoltre, il teste ha riferito di avere operato, nell'interesse di al fine di CP_1 trovare un accordo fra le eredi e, soprattutto, non ha in alcun modo riferito di aver raccolto obiezioni da parte di riguardo alla veridicità delle Parte_1 schede integrative o alla soppressione dei relativi originali prima della morte di
. ON
, commercialista delle sorelle oggi parti in causa, ha Testimone_3 confermato di aver visto una scrittura olografa del padre delle sue clienti, da lui visionata dopo la morte di questi (posto che la deposizione - del seguente tenore: “l'ho vista circa 14-15 anni fa, dopo comunque la morte del madre” - è stata resa all'udienza del 21 aprile 2021) e, anch'egli, confermando il capitolo, ha escluso che avesse mai contestato l'esistenza delle due schede. Parte_1
Due professionisti, dunque, da tempo vicini alla famiglia, sulla cui attendibilità non vi sono elementi concreti per dubitare, hanno confermato l'esistenza delle disposizioni testamentarie integrative dopo la morte del testatore.
Infine, non può certo ritenersi inattendibile la deposizione di Testimone_1 per il fatto che questa abbia notato e ricordato alcune caratteristiche della scrittura impressa sulle schede (dalla grafia definita “brutta” e “spigolosa”, come effettivamente, sia pure nei limiti di una valutazione soggettiva, potrebbe apparire) e/o abbia prestato maggiore attenzione alle date rispetto alle firme.
Quanto alla mancata produzione in sede di procedimento di mediazione dell'originale delle due scritture, trattasi di circostanza che non esclude il rilievo da attribuire al contegno ivi osservato da che, ancora una Parte_1 volta, non ha contestato l'esistenza o la intervenuta, prima della apertura della successione, distruzione delle schede, ma si è limitata ad eccepire la prescrizione dei diritti vantati dalla sorella in base ad esse.
Per quanto detto, l'appello deve essere rigettato.
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9 In conseguenza del rigetto integrale dell'appello, Parte_1 soccombente, va condannata al pagamento, in favore di , delle Controparte_1 spese del presente grado di giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi
€6.800,00 per compensi (scaglione valore indeterminato;
€2.000,00 per la fase di studio della controversia, €1.400,00 per la fase introduttiva del giudizio,
€1.600,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €1.800,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
Va disattesa l'istanza di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., peraltro proposta in termini estremamente generici dalla convenuta, non potendosi rinvenire nella resistenza in giudizio di , in assoluto, Parte_1
i caratteri della mala fede o della colpa grave.
A seguito dell'integrale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: ”Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
p.q.m.
10 La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 4946/2021 Reg. Sent., del Parte_1
22 dicembre 2021, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del giudizio n. 2535/2020 R.G., così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore di , delle Parte_1 Controparte_1 spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi
€6.800,00 per compensi, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
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