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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 25/09/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione Civile
in persona del Giudice onorario dott.ssa Emanuela Ruscio e in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di primo grado iscritta al n. 615 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 proposta da:
(codice fiscale: ) Parte_1 C.F._1
nato il [...] a [...] ed ivi residente alla Via Trav. II E.
Paparo 19/E, in qualità di legale rappresentate p.t. della società
cod. fisc. e P.iva n° ) avente sede legale in CP_1 P.IVA_1
Via Piero Gobetti, snc - 89900 Vibo Valentia (VV)) rappresentata e difesa dall'avv. Mazzeo Dario Emanuele del foro di Vibo Valentia
(OPPONENTE)
contro
– (C.F. ) in Controparte_2 P.IVA_2
persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Carbone del foro di Palmi
1 (CONVENUTO )
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza odierna di cui la presente sentenza è parte integrante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Motivazione resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp.att. c.p.c.
come modificati dalla L.69/2009)
Con atto di citazione in opposizione regolarmente la odierna parte istante conveniva in giudizio il per vedere Controparte_2
dichiarare l'annullamento dell'AVVISO DI ACCERTAMENTO emesso ai sensi dell'art.1 comma 792 della Legge 160/2019, con il quale
[...]
avrebbe accertato nei confronti della Controparte_2
medesima società ovvero di eventuali soggetti passivi CP_1
obbligati per legge al pagamento, in luogo o in solido con il contribuente sopra riportato, il mancato pagamento dell'importo così riportato: € 48.312,00
– ed € 161,70 importo Interessi, per un Parte_2
totale di € 48.473,70; e contestuale intimazione di adempiere all'obbligo di pagamento del totale dovuto sopra riportato entro il termine di 60 giorni dal ricevimento avvenuta in data 12.4.24.
Nello specifico con l'atto introduttivo l'opponente evidenziava: a) la assenza del titolo di credito stante la non utilizzabilità della procedura introdotta con
2 l'art 1 comma 792 L n. 160/2019 da ritenersi utilizzabile solo per le entrate tributarie e patrimoniali pubbliche e non quelle relativa ai fitti;
b) la nullità
dell'atto per assenza dei suoi requisiti essenziali;
c) la inesistenza dell'atto per difetto di notifica;
c) inesistenza della pretesa per intervenuta prescrizione quinquennale.
Si costituiva il contestando la domanda per Controparte_2
come formulata, precisava la correttezza dell'operato dell'ente quanto alla possibilità di potere emettere l'avviso di accertamento per tutte le entrate patrimoniali, contestava le difese avverse e precisava la correttezza dell'operato e concludeva per il rigetto della domanda.
La causa veniva ritenuta dal giudice istruttore matura per la decisione senza la necessità di alcun approfondimento istruttorio e rinviata per la discussione e decisione all'udienza del 25.9.25 previo scambio di note conclusive, e riservata in decisione.
§§§§
Va premesso che è ormai consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale il principio della c.d. “ragione più liquida” in forza del quale è possibile invertire l'ordine logico-giuridico dei motivi dedotti in giudizio qualora vi sia un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria che possa assorbire l'interesse dell'intero giudizio.
E' sufficiente, al riguardo, il richiamo alle motivazioni espresse dalla
Suprema Corte: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un
3 approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto
operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente
di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da
trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle
esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio,
costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può
essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione -
anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare
previamente le altre” (Cass. n. 12002 del 28/05/2014; conformi più di recente
Cass. n. 23531 del 18/11/2016 e Cass. n. 15350 del 21/06/2017).
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, peraltro, chiarito che proprio l'esigenza di economia processuale e di celerità della decisione consentono di attribuire prevalenza alla ragione più liquida anche rispetto a questioni processuali e di rito preliminari (“In applicazione del principio processuale
della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve
ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di
assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione
pregiudiziale” - Cass. SU n. 9936 dell'8/05/2014).
Ciò posto questo tribunale ritiene che la causa debba ritenersi parzialmente fondata e possa essere parzialmente accolta direttamente nel merito nei limiti qui di seguito riportati.
***
4 A)Quanto alla contestazione circa la inutilizzabilità dello strumento dell'accertamento esecutivo e la carenza del titolo dell'ente è dato rilevare che l'ordinamento degli enti locali ha introdotto, dal 1° gennaio 2020, il modello di accertamento esecutivo per l'accertamento e la riscossione non solo dei tributi locali, ma anche delle entrate patrimoniali, categoria nella quale rientrano i canoni di locazione derivanti dal patrimonio immobiliare dell'ente ("[...] si fondano sull'accertamento esecutivo [...] in relazione alla
generalità dei tributi locali (nonché delle entrate patrimoniali nel loro
complesso)") .
Pertanto, i fitti di locali percepiti dal Comune sono entrate patrimoniali e rientrano nell'ambito oggettivo dell'accertamento esecutivo degli enti locali;
ciò discende espressamente dal fatto che la disciplina copre la “generalità” dei tributi locali e, congiuntamente, “le entrate patrimoniali” ("[...] si fondano sull'accertamento esecutivo [...] in relazione alla generalità dei tributi locali
(nonché delle entrate patrimoniali)") .
Ne consegue che i canoni di locazione non pagati possono essere oggetto di avviso di accertamento esecutivo, che, decorsi i termini di impugnazione,
diviene titolo esecutivo per procedere alla riscossione.
Posta la legittimità dello strumento azionato è dato evidenziare che lo stesso risulta essere stato correttamente notificato al destinatario nei termini di legge ed ossia in data 12.4.24 dato che non risulta essere in contestazione.
5 Quanto poi alla eccepita prescrizione si deve precisare che dagli atti del giudizio in assenza di atti interruttivi validi sono da ritenersi prescritti tutti i canoni sino al 12.4.2019 ( accertamento notificato in data 12.4.24).
Ne deriva l'accoglimento parziale della pretesa in punto di prescrizione nei termini indicati e rigetta nel resto.
L'accoglimento parziale della domanda e la reciproca soccombenza giustifica la presenza di motivi validi per la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro così provvede: CP_1 Controparte_2
- accoglie parzialmente la domanda nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, dichiara prescritti i canoni di locazione sino al 12.4.2019,
-rigetta nel resto
-Spese compensate.
Così deciso in Palmi lì 25.9.2025
IL GIUDICE
G.O. DOTT.SSA EMANUELA RUSCIO
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione Civile
in persona del Giudice onorario dott.ssa Emanuela Ruscio e in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di primo grado iscritta al n. 615 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 proposta da:
(codice fiscale: ) Parte_1 C.F._1
nato il [...] a [...] ed ivi residente alla Via Trav. II E.
Paparo 19/E, in qualità di legale rappresentate p.t. della società
cod. fisc. e P.iva n° ) avente sede legale in CP_1 P.IVA_1
Via Piero Gobetti, snc - 89900 Vibo Valentia (VV)) rappresentata e difesa dall'avv. Mazzeo Dario Emanuele del foro di Vibo Valentia
(OPPONENTE)
contro
– (C.F. ) in Controparte_2 P.IVA_2
persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Carbone del foro di Palmi
1 (CONVENUTO )
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza odierna di cui la presente sentenza è parte integrante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(Motivazione resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp.att. c.p.c.
come modificati dalla L.69/2009)
Con atto di citazione in opposizione regolarmente la odierna parte istante conveniva in giudizio il per vedere Controparte_2
dichiarare l'annullamento dell'AVVISO DI ACCERTAMENTO emesso ai sensi dell'art.1 comma 792 della Legge 160/2019, con il quale
[...]
avrebbe accertato nei confronti della Controparte_2
medesima società ovvero di eventuali soggetti passivi CP_1
obbligati per legge al pagamento, in luogo o in solido con il contribuente sopra riportato, il mancato pagamento dell'importo così riportato: € 48.312,00
– ed € 161,70 importo Interessi, per un Parte_2
totale di € 48.473,70; e contestuale intimazione di adempiere all'obbligo di pagamento del totale dovuto sopra riportato entro il termine di 60 giorni dal ricevimento avvenuta in data 12.4.24.
Nello specifico con l'atto introduttivo l'opponente evidenziava: a) la assenza del titolo di credito stante la non utilizzabilità della procedura introdotta con
2 l'art 1 comma 792 L n. 160/2019 da ritenersi utilizzabile solo per le entrate tributarie e patrimoniali pubbliche e non quelle relativa ai fitti;
b) la nullità
dell'atto per assenza dei suoi requisiti essenziali;
c) la inesistenza dell'atto per difetto di notifica;
c) inesistenza della pretesa per intervenuta prescrizione quinquennale.
Si costituiva il contestando la domanda per Controparte_2
come formulata, precisava la correttezza dell'operato dell'ente quanto alla possibilità di potere emettere l'avviso di accertamento per tutte le entrate patrimoniali, contestava le difese avverse e precisava la correttezza dell'operato e concludeva per il rigetto della domanda.
La causa veniva ritenuta dal giudice istruttore matura per la decisione senza la necessità di alcun approfondimento istruttorio e rinviata per la discussione e decisione all'udienza del 25.9.25 previo scambio di note conclusive, e riservata in decisione.
§§§§
Va premesso che è ormai consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale il principio della c.d. “ragione più liquida” in forza del quale è possibile invertire l'ordine logico-giuridico dei motivi dedotti in giudizio qualora vi sia un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria che possa assorbire l'interesse dell'intero giudizio.
E' sufficiente, al riguardo, il richiamo alle motivazioni espresse dalla
Suprema Corte: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un
3 approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto
operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente
di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da
trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle
esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio,
costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può
essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione -
anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare
previamente le altre” (Cass. n. 12002 del 28/05/2014; conformi più di recente
Cass. n. 23531 del 18/11/2016 e Cass. n. 15350 del 21/06/2017).
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, peraltro, chiarito che proprio l'esigenza di economia processuale e di celerità della decisione consentono di attribuire prevalenza alla ragione più liquida anche rispetto a questioni processuali e di rito preliminari (“In applicazione del principio processuale
della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve
ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di
assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione
pregiudiziale” - Cass. SU n. 9936 dell'8/05/2014).
Ciò posto questo tribunale ritiene che la causa debba ritenersi parzialmente fondata e possa essere parzialmente accolta direttamente nel merito nei limiti qui di seguito riportati.
***
4 A)Quanto alla contestazione circa la inutilizzabilità dello strumento dell'accertamento esecutivo e la carenza del titolo dell'ente è dato rilevare che l'ordinamento degli enti locali ha introdotto, dal 1° gennaio 2020, il modello di accertamento esecutivo per l'accertamento e la riscossione non solo dei tributi locali, ma anche delle entrate patrimoniali, categoria nella quale rientrano i canoni di locazione derivanti dal patrimonio immobiliare dell'ente ("[...] si fondano sull'accertamento esecutivo [...] in relazione alla
generalità dei tributi locali (nonché delle entrate patrimoniali nel loro
complesso)") .
Pertanto, i fitti di locali percepiti dal Comune sono entrate patrimoniali e rientrano nell'ambito oggettivo dell'accertamento esecutivo degli enti locali;
ciò discende espressamente dal fatto che la disciplina copre la “generalità” dei tributi locali e, congiuntamente, “le entrate patrimoniali” ("[...] si fondano sull'accertamento esecutivo [...] in relazione alla generalità dei tributi locali
(nonché delle entrate patrimoniali)") .
Ne consegue che i canoni di locazione non pagati possono essere oggetto di avviso di accertamento esecutivo, che, decorsi i termini di impugnazione,
diviene titolo esecutivo per procedere alla riscossione.
Posta la legittimità dello strumento azionato è dato evidenziare che lo stesso risulta essere stato correttamente notificato al destinatario nei termini di legge ed ossia in data 12.4.24 dato che non risulta essere in contestazione.
5 Quanto poi alla eccepita prescrizione si deve precisare che dagli atti del giudizio in assenza di atti interruttivi validi sono da ritenersi prescritti tutti i canoni sino al 12.4.2019 ( accertamento notificato in data 12.4.24).
Ne deriva l'accoglimento parziale della pretesa in punto di prescrizione nei termini indicati e rigetta nel resto.
L'accoglimento parziale della domanda e la reciproca soccombenza giustifica la presenza di motivi validi per la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro così provvede: CP_1 Controparte_2
- accoglie parzialmente la domanda nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, dichiara prescritti i canoni di locazione sino al 12.4.2019,
-rigetta nel resto
-Spese compensate.
Così deciso in Palmi lì 25.9.2025
IL GIUDICE
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