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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/12/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice
nel procedimento r.g.n. 784/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
12.12.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 28.03.2025 da , rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. DESIATO VINCENZA, e da , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
NO AR IPPOLITO, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in CASERTA (CE) in data 09.03.2007 dal quale sono nati i figli (il 4.04.2007) e AR (il 27.08.2008); Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, attraverso sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 9.3.'07, trascritto al n.
4-Parte I-Anno 2007 dei registri dello Stato Civile di Caserta, ordinando al competente
Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni;
3. Affidare in modo congiunto i figli AR e e fissare la residenza privilegiata degli Per_1 stessi presso la casa materna, sita in Recale alla via De Curtis n. 12;
4. Il sig. si impegna a versare, quale contributo al mantenimento dei figli, Parte_2
l'importo mensile pari ad € 500,00, da versarsi entro il 20 di ogni mese, con adeguamento
Istat come per legge;
si impegna a versare il 50% delle spese straordinarie per i figli, 1 purché previamente comunicate e concertate, spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di S. Maria C.V.;
5. Il sig. autorizza che l'assegno unico per i figli verrà percepito al 100% dalla Parte_2 sig.ra ; Pt_1
6. Il diritto di visita da parte del sig. in favore dei figli sarà liberamente scelto Parte_2 dai figli di 16 e quasi 18 anni, secondo i loro impegni e le loro esigenze scolastiche ed extrascolastiche;
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse del figlio minore;
letto il parere favorevole del P.M.;
rilevato che le parti si sono consensualmente separate all'udienza del 12.12.2025;
rilevato che le parti hanno avanzato domanda cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio e che la stessa è ammissibile (cfr. Cass. n. 28727/2023);
rilevato che la causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione ai fini della pronuncia di divorzio, provvedendosi a tal fine con separata ordinanza;
visti gli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato il [...] in [...] e del nata il Parte_1 Parte_2
9.05.1963 in CASERTA (CE);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 4, parte I, serie, anno 2007);
3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, ai fini della pronuncia di scioglimento del matrimonio;
5) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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