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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 02/12/2025, n. 3197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3197 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 1346/2025 r.g.,
decisa nell'udienza del 2.12.2025, promossa da
, con l'avv. Lorenzo Scarano;
Parte_1
ricorrente
contro con gli avv.ti Stefano Mazziotti di Celso e Pietro Marzano;
CP_1
convenuta
avente ad oggetto: retribuzione.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 7.2.2025, , premesso di avere Parte_1
lavorato dall'1.6.2021 al 31.5.2022 alle dipendenze della quale CP_1
guardia giurata di 5° livello del ccnl vigilanza privata e servizi fiduciari presso la sede di Taranto, chiedeva dichiararsi nulli gli artt. 105-106 ccnl cit. per contrasto con l'art. 36 Cost. e dichiararsi il diritto di percepire la retribuzione prevista dal ccnl commercio terziario o in subordine dal ccnl dipendenti da proprietari di fabbricati o da altro ccnl di giustizia.
1 Costituendosi in giudizio, la convenuta chiedeva rigettarsi la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata.
L'art. 36 co. 1 Cost. dispone che “il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa”.
L'istante lamenta la inadeguatezza della retribuzione percepita, benché conforme alla contrattazione collettiva di categoria.
In materia, la giurisprudenza di legittimità ha enunciato i seguenti principi:
“
1. Nell'attuazione dell'art. 36 Cos., il giudice, in via preliminare, deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza delle retribuzioni dettati dall'art. 36 Cost., anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplata in una legge, di cui il giudice è tenuto a dare una interpretazione costituzionalmente orientata.
2. Ai fini della determinazione del giusto salario minimo costituzionale il giudice può servirsi a fini parametrici del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe.
3. Nella opera di verifica della retribuzione minima adeguata ex art. 36 Cost. il
2 giudice, nell'ambito dei propri poteri ex art. 2099 co. 2 c.c., può fare altresì riferimento, all'occorrenza, ad indicatori economici e statistici, anche secondo quanto suggerito dalla direttiva Ue 2022/2041 del
19.10.2022”: cfr. Cass.
2.10.2023 n. 27769.
Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice, ove rilevi il difetto dei requisiti di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, può discostarsi anche dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, quale quello applicato nel rapporto di lavoro inter partes: cfr. la già citata Cass.
2.10.2023 n. 27769 e Cass. 10.10.2023
n. 28323.
Peraltro, il discostamento dalle previsioni della contrattazione collettiva va operato dal giudice usando la massima prudenza e una adeguata motivazione: cfr. Cass.
1.2.2006 n. 2245 e Cass. 14.1.2021 n. 546.
L'istante, nel periodo di riferimento, è stato inquadrato, ai sensi dell'art. 31 del ccnl vigilanza privata e servizi fiduciari applicato dalla convenuta, nel
5° livello, in cui sono sussumibili le proprie mansioni di guardia particolare giurata addetta alla vigilanza fissa armata con presenza continuativa, dal
25° al 48° mese di servizio;
in conformità a tale inquadramento, ha percepito la retribuzione mensile di euro 1.214,73 lordi (euro 849,38 netti) dall'1.6.2021 al 31.7.2021 ed euro 1.235,25 lordi (euro 863,73 netti) dall'1.8.2021 al 31.5.2022.
Ebbene, non emergono dagli atti e documenti di causa elementi di valutazione idonei a dimostrare la pretesa inadeguatezza di tale trattamento economico.
3 Al riguardo, deve evidenziarsi anzitutto che non costituiscono utili parametri di raffronto le retribuzioni (a tale scopo invocate in ricorso) attribuite dall'art. 18 del ccnl dipendenti da proprietari di fabbricati ai lavoratori inquadrati nel livello D1 e dall'art. 93 del ccnl commercio terziario ai lavoratori inquadrati nel livello 6: ciò in quanto i primi svolgono attività di vigilanza non armata e i secondi attività di custodia e guardiania anch'essa non armata, sicché difetta, in entrambi i casi,
l'analogia delle mansioni con quelle di vigilanza armata espletate dall'istante.
Quanto poi agli indicatori economici e statistici, deve osservarsi che la retribuzione percepita dall'istante è superiore – tanto ove considerata al lordo, quanto al netto – sia alla soglia della povertà assoluta, stabilita per le famiglie composte da una sola persona (quale deve considerarsi quella dell'istante, in difetto di contrarie deduzioni e sulla base comunque dei prospetti di paga in atti, ove non è riportato alcun importo a titolo di assegno per il nucleo familiare né di detrazioni per familiari a carico) in ragione di euro 629,29 mensili nell'anno 2021 e di euro 690,00 mensili nell'anno 2022, sia all'importo massimo del reddito di cittadinanza, stabilito in misura di euro 780,00 mensili, oltre ad essere superiore al lordo
– ma anche al netto, tranne che per i primi due mesi – alla “offerta congrua di lavoro” di cui all'art. 4 co. 9-bis d.l. 4/2019 conv. in l. 16/2019, fissata in ragione di euro 858,00 mensili;
la retribuzione percepita dall'istante è superiore anche all'importo massimo della integrazione salariale per cassa integrazione guadagni ordinaria, fissato in euro 998,18 mensili (per le retribuzioni fino ad euro 2.158,48) nell'anno 2021 e in euro 1.222,51
4 mensili (per tutte le retribuzioni) nell'anno 2022; non costituisce invece un utile indicatore l'importo massimo della indennità di disoccupazione naspi, fissato in misura di euro 1.335,40 mensili per l'anno 2021 e di euro
1.360,77 mensili per l'anno 2022, poiché riferito anche a retribuzioni molto superiori a quella percepita dall'istante.
In definitiva, quest'ultima deve ritenersi conforme ai principi costituzionali di proporzionalità e sufficienza.
Conclusivamente, la domanda deve essere disattesa.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.q.m.
rigetta la domanda;
condanna l'istante a rifondere alla resistente le spese di causa, liquidate in euro 1.030,00 per compensi professionali oltre r.s.f.
15%, iva e cap.
Taranto, 2.12.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
5
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 1346/2025 r.g.,
decisa nell'udienza del 2.12.2025, promossa da
, con l'avv. Lorenzo Scarano;
Parte_1
ricorrente
contro con gli avv.ti Stefano Mazziotti di Celso e Pietro Marzano;
CP_1
convenuta
avente ad oggetto: retribuzione.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 7.2.2025, , premesso di avere Parte_1
lavorato dall'1.6.2021 al 31.5.2022 alle dipendenze della quale CP_1
guardia giurata di 5° livello del ccnl vigilanza privata e servizi fiduciari presso la sede di Taranto, chiedeva dichiararsi nulli gli artt. 105-106 ccnl cit. per contrasto con l'art. 36 Cost. e dichiararsi il diritto di percepire la retribuzione prevista dal ccnl commercio terziario o in subordine dal ccnl dipendenti da proprietari di fabbricati o da altro ccnl di giustizia.
1 Costituendosi in giudizio, la convenuta chiedeva rigettarsi la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata.
L'art. 36 co. 1 Cost. dispone che “il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa”.
L'istante lamenta la inadeguatezza della retribuzione percepita, benché conforme alla contrattazione collettiva di categoria.
In materia, la giurisprudenza di legittimità ha enunciato i seguenti principi:
“
1. Nell'attuazione dell'art. 36 Cos., il giudice, in via preliminare, deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza delle retribuzioni dettati dall'art. 36 Cost., anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplata in una legge, di cui il giudice è tenuto a dare una interpretazione costituzionalmente orientata.
2. Ai fini della determinazione del giusto salario minimo costituzionale il giudice può servirsi a fini parametrici del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe.
3. Nella opera di verifica della retribuzione minima adeguata ex art. 36 Cost. il
2 giudice, nell'ambito dei propri poteri ex art. 2099 co. 2 c.c., può fare altresì riferimento, all'occorrenza, ad indicatori economici e statistici, anche secondo quanto suggerito dalla direttiva Ue 2022/2041 del
19.10.2022”: cfr. Cass.
2.10.2023 n. 27769.
Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice, ove rilevi il difetto dei requisiti di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, può discostarsi anche dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, quale quello applicato nel rapporto di lavoro inter partes: cfr. la già citata Cass.
2.10.2023 n. 27769 e Cass. 10.10.2023
n. 28323.
Peraltro, il discostamento dalle previsioni della contrattazione collettiva va operato dal giudice usando la massima prudenza e una adeguata motivazione: cfr. Cass.
1.2.2006 n. 2245 e Cass. 14.1.2021 n. 546.
L'istante, nel periodo di riferimento, è stato inquadrato, ai sensi dell'art. 31 del ccnl vigilanza privata e servizi fiduciari applicato dalla convenuta, nel
5° livello, in cui sono sussumibili le proprie mansioni di guardia particolare giurata addetta alla vigilanza fissa armata con presenza continuativa, dal
25° al 48° mese di servizio;
in conformità a tale inquadramento, ha percepito la retribuzione mensile di euro 1.214,73 lordi (euro 849,38 netti) dall'1.6.2021 al 31.7.2021 ed euro 1.235,25 lordi (euro 863,73 netti) dall'1.8.2021 al 31.5.2022.
Ebbene, non emergono dagli atti e documenti di causa elementi di valutazione idonei a dimostrare la pretesa inadeguatezza di tale trattamento economico.
3 Al riguardo, deve evidenziarsi anzitutto che non costituiscono utili parametri di raffronto le retribuzioni (a tale scopo invocate in ricorso) attribuite dall'art. 18 del ccnl dipendenti da proprietari di fabbricati ai lavoratori inquadrati nel livello D1 e dall'art. 93 del ccnl commercio terziario ai lavoratori inquadrati nel livello 6: ciò in quanto i primi svolgono attività di vigilanza non armata e i secondi attività di custodia e guardiania anch'essa non armata, sicché difetta, in entrambi i casi,
l'analogia delle mansioni con quelle di vigilanza armata espletate dall'istante.
Quanto poi agli indicatori economici e statistici, deve osservarsi che la retribuzione percepita dall'istante è superiore – tanto ove considerata al lordo, quanto al netto – sia alla soglia della povertà assoluta, stabilita per le famiglie composte da una sola persona (quale deve considerarsi quella dell'istante, in difetto di contrarie deduzioni e sulla base comunque dei prospetti di paga in atti, ove non è riportato alcun importo a titolo di assegno per il nucleo familiare né di detrazioni per familiari a carico) in ragione di euro 629,29 mensili nell'anno 2021 e di euro 690,00 mensili nell'anno 2022, sia all'importo massimo del reddito di cittadinanza, stabilito in misura di euro 780,00 mensili, oltre ad essere superiore al lordo
– ma anche al netto, tranne che per i primi due mesi – alla “offerta congrua di lavoro” di cui all'art. 4 co. 9-bis d.l. 4/2019 conv. in l. 16/2019, fissata in ragione di euro 858,00 mensili;
la retribuzione percepita dall'istante è superiore anche all'importo massimo della integrazione salariale per cassa integrazione guadagni ordinaria, fissato in euro 998,18 mensili (per le retribuzioni fino ad euro 2.158,48) nell'anno 2021 e in euro 1.222,51
4 mensili (per tutte le retribuzioni) nell'anno 2022; non costituisce invece un utile indicatore l'importo massimo della indennità di disoccupazione naspi, fissato in misura di euro 1.335,40 mensili per l'anno 2021 e di euro
1.360,77 mensili per l'anno 2022, poiché riferito anche a retribuzioni molto superiori a quella percepita dall'istante.
In definitiva, quest'ultima deve ritenersi conforme ai principi costituzionali di proporzionalità e sufficienza.
Conclusivamente, la domanda deve essere disattesa.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
P.q.m.
rigetta la domanda;
condanna l'istante a rifondere alla resistente le spese di causa, liquidate in euro 1.030,00 per compensi professionali oltre r.s.f.
15%, iva e cap.
Taranto, 2.12.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
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