Sentenza 13 dicembre 2004
Massime • 1
Quando un accordo sindacale di conformazione del potere direttivo del datore di lavoro riservi al potere discrezionale dello stesso la valutazione della professionalità del dipendente secondo specifici criteri, analiticamente catalogati, per l'ammissione a corsi di addestramento finalizzati all'attribuzione di una qualifica superiore, l'obbligo del datore di esercitare detto potere secondo i principi di correttezza e buona fede stabiliti dagli art. 1175 e 1375 cod. civ. - con il correlativo diritto soggettivo dei lavoratori all'adempimento di questo obbligo strumentale, tutelabile in sede giurisdizionale - comporta la necessaria indicazione (sia pure in modo sommario) dei parametri che si assumono violati in riferimento ai candidati ingiustificatamente valutati in modo più favorevole.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/12/2004, n. 23226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23226 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio - Presidente -
Dott. MAIORANO FR Antonio - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO WA, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avvocato FABIO PETRACCI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA già FERROVIE DELLO STATO SPA SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE U. TUPINI 113, presso lo studio dell'avvocato NICOLA CORBO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
FA FR, RITOSSA ADRIANO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 22/02 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 16/05/02 - R.G.N. 16/2001;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 25/10/04 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato DE VIRGILIIS per delega CORBO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 27.5.1996 WA IG adiva il Pretore di Trieste, giudice del lavoro, esponendo di essere un dipendente della società delle Ferrovie dello Stato inquadrato nell'area dei quadri ed addetto alla stazione di Trieste come dirigente della Segreteria. Narrava poi l'attore di avere partecipato alla selezione del personale da avviare al percorso di "professionalizzazione" per ottenere il 9^ profilo professionale nell'area 5^ con mansioni di capo settore stazioni e di capo settore gestioni descrivendo i relativi requisiti richiesti. Esponeva inoltre il ricorrente di essere risultato utilmente collocato nella graduatoria provvisoria, e cioè al secondo posto, ma di avere poi ottenuto nella graduatoria definitiva solo il settimo posto venendo così escluso dal concorso in oggetto.
Sosteneva l'illogicità dei criteri di scelta e dei canoni adottati;
e chiedeva quindi dichiararsi l'illegittimità della graduatoria definitiva con le pronunce consequenziali.
Si costituiva in giudizio la società convenuta che sosteneva essersi attenuta ai criteri concorsuali quali oggetto di un accordo con le organizzazioni sindacali e chiedeva respingersi il ricorso. Nessuno si costituiva per i due convenuti e controinteressati FR BB ed IA OS.
Con sentenza n. 344/2000 del 23.6/8.9.2000 l'adito pretore di Trieste rigettava la domanda.
2. Avverso detta decisione proponeva appello il IG che in particolare ribadiva l'illegittimità ed arbitrarietà dell'attribuzione dei punteggi ai candidati. Ribadiva che l'individuazione dei candidati meritevoli non poteva essere rimessa alla valutazione discrezionale della datrice di lavoro, ma questa doveva attenersi a criteri di correttezza e buona fede. Si costituiva in giudizio la società appellata che resisteva all'impugnazione. Nessuno si costituiva per gli appellati BB e OS.
Con sentenza del 7.2. - 16.5.2002 l'adita Corte d'appello di Trieste rigettava l'impugnazione confermando la sentenza di primo grado e condannando l'appellante alle spese del grado.
3. Per la cassazione di tale pronuncia ricorre il IG con cinque motivi di ricorso.
Resiste con controricorso la società intimata.
Entrambe le parti hanno presentato memoria.
Gli intimati BB e OS non si sono costituiti. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è articolato in cinque motivi.
Con il primo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1175, 1375 c.c.. Secondo il ricorrente l'interpretazione delle clausole del bando fornita dalla sentenza appellata, la quale ha negato qualsiasi obbligo di motivazione della scelta di punteggio effettuata, si pone in contrasto con il criterio di ragionevolezza in quanto, se così fosse, le parti collettive avrebbero previsto la complessa procedura selettiva senza utilità alcuna.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce omessa insufficiente, contraddittoria motivazione, nonché la violazione art. 1367 c.c. L'interpretazione della norma contrattuale fornita dalla sentenza impugnata presenta evidenti aspetti di illogicità nella parte in cui ha accolto una lettura della stessa tale da consentire al dirigente della società resistente di assegnare i posti in graduatoria in base a valutazioni puramente discrezionali, se non arbitrarie. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione ed falsa applicazione del disposto degli articoli 2769 e 1218 c.c. . Ribadisce l'obbligo della società di seguire i criteri del bando secondo correttezza e buona fede, nonché l'obbligo di motivazione delle scelte effettuate.
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 1367 c.c. Il giudice avrebbe dovuto interpretare le norme contrattuali in modo tale che esse avessero tutte un significato ed un ruolo effettivo nell'assegnazione dei punteggi, tenendo conto del fatto che le parti collettive avevano evidentemente voluto predeterminare dei criteri cogenti per l'accesso ai percorsi professionali.
Con il quinto ed ultimo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. In particolare evidenzia che la sua esclusione era avvenuta perché altri colleghi avevano ricevuto punteggi più elevati quanto ai criteri indicati nel punto d) del bando (ovvero curriculum, carriera, specificità professionale e qualità del servizio). Tra questi vi era il OS che per lungo tempo aveva espletato le funzioni di vice dirigente presso la biglietteria della stazione centrale di Trieste, affiancando il ricorrente, suo stretto superiore in quanto dirigente. Non di meno il OS aveva ottenuto un punteggio superiore in riferimento alle prestazioni professionali ed alle esperienze di lavoro rispetto a quello attribuito al ricorrente.
2. Il ricorso - i cui cinque motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto oggettivamente connessi - è infondato. Deve considerarsi che, anche se rientra nel discrezionale esercizio del potere direttivo del datore di lavoro rassegnazione del lavoratore ad un corso di qualificazione in vista del riconoscimento di qualifica e mansioni superiori (tale è il c.d. percorso di "professionalizzazione" di cui in narrativa), è ben possibile che questo potere discrezionale venga limitato dalle parti sociali (o anche unilateralmente dallo stesso datore di lavoro con il bando di concorso) con la previsione di specifici criteri di selezione, nella specie posti a mezzo di accordi sindacali. In tale evenienza sussiste per il datore di lavoro l'obbligo (strumentale) di applicarli secondo correttezza e buona fede, che implica - trattandosi di una valutazione comparativa - un "dovere di imparzialità" (Cass. 4 marzo 2004 n. 4462). L'eventuale difetto di imparzialità "ben può essere ritenuto dal giudice di merito sulla base dell'assenza di motivazione delle scelte discrezionali" (ancora Cass. 4 marzo 2004 n. 4462 cit.), ma occorre che si tratti di criteri di scelta assolutamente discrezionali. In tal caso effettivamente la mancanza di motivazione da parte del datore di lavoro in ordine al criterio adottato è sintomatico (quale indizio ex art. 2727 c.c.) del difetto di imparzialità. Ma se i criteri di scelta sono definiti in termini sufficientemente precisi (nel senso che, ancorché non automatici, consentono solo una ben limitata discrezionalità), non è possibile desumere ex se tale violazione del dovere di imparzialità dal mero esercizio di quel margine di discrezionalità che è insito nel criterio stesso.
Nella specie risulta dalla sentenza (nonché dallo stesso ricorso) che il bando di selezione per quattro posti per un corso di "professionalizzazione", mirato alla pregressione di carriera, prevedeva che potessero presentare domanda coloro che avessero avuto almeno 3 anni di anzianità nell'8^ categoria e fossero stati incondizionatamente idonei al profilo di destinazione. Risulta altresì che l'ammissione al corso era subordinata alla redazione di una graduatoria, da stilarsi in base ai punteggi assegnati a ciascun partecipante secondo criteri ben determinati:
veniva considerata l'anzianità in profili del settore di 8^ categoria (0,1 punti per ogni anno di anzianità oltre il terzo), nonché le funzioni superiori nel profilo da conferire (punti 0,2 per ogni mese o frazione superiore ai 15 giorni nell'ultimo triennio fino alla data di scadenza del bando) ed il titolo di studio (diploma di 2 grado: punti 1; laurea: punti 0,1). Criteri questi che erano assolutamente automatici e non implicavano alcuna valutazione discrezionale, benché minima.
Il bando di concorso però prevedeva - risulta ancora dalla sentenza impugnata e dal ricorso - che si considerassero anche esperienze e capacità professionali connesse al profilo di destinazione e valutate dal dirigente preposto sulla base di elementi specificati nel bando stesso: occorreva considerare il curriculum di carriera (punti 0,1 - 0,6), la specificità professionale o la competenza tecnico professionale di particolare rilievo (punti 0,1 - 0,6), la qualità del servizio svolto (punti 0,2- 0,6).
Il bando poi considerava la predisposizione professionale e capacità professionale del candidato (fino ad un massimo di punti 2) sulla base dei seguenti fattori: capacità professionali;
organizzazione ed ottimizzazione delle risorse;
capacità operative e decisionali;
capacità di valutazione e previsione;
iniziativa, progettualità, ideazione;
motivazione e sviluppo dei collaboratori;
caratteristiche gestionali di elevata complessità; orientamento ai risultati. Si trattava quindi di criteri, previsti con accordo sindacale, che, ancorché non automatici, erano molto puntuali e, pur implicando ognuno una qualche discrezionalità nella attribuzione del relativo punteggio, erano ben orientati e modulati secondo plurimi e distinti parametri di valutazione, che tutti concorrevano alla formazione del punteggio complessivo, senza che in ipotesi alcuno, pienamente discrezionale, avesse un'incidenza del tutto preminente sì da rendere vana ed illusoria l'analiticità degli altri. Ed allora la censura del ricorrente non poteva sostanzialmente limitarsi all'allegazione del difetto di motivazione, ma doveva essere più specifica con l'indicazione dei distinti parametri di valutazione di cui il datore di lavoro, a mezzo della sua commissione esaminatrice, avesse fatto mal governo in riferimento alla posizione di altri candidati ai quali ingiustificatamente fosse stato attributo (in ipotesi) un punteggio più elevato. Quando un accordo sindacale di conformazione del potere direttivo del datore di lavoro riservi al potere discrezionale del datore di lavoro la valutazione della professionalità del dipendente secondo specifici criteri, analiticamente catalogati, per l'ammissione a corsi di addestramento finalizzati all'attribuzione di una qualifica superiore, l'obbligo dello stesso datore di esercitare detto potere secondo i principi di correttezza e buona fede stabiliti dagli art. 1175 e 1375 c.c. - con il correlativo diritto soggettivo dei lavoratori all'adempimento di questo obbligo strumentale, tutelabile in sede giurisdizionale - comporta la necessaria indicazione (sia pure in modo sommario) dei parametri che si assumono violati in riferimento ai candidati ingiustificatamente valutati in modo più favorevole. Questa Corte (Cass., sez. lav., 13 aprile 1996, n. 3494) ha in particolare affermato che deve essere respinta la richiesta di risarcimento del danno fondata sul mancato rispetto, da parte del datore di lavoro, del preteso obbligo di indicare i criteri adottati nello scrutinio per merito comparativo nella procedura di concorso, e del preteso obbligo di motivazione della nomina del vincitore, là dove il ricorrente non precisi da quale norma o da quale clausola contrattuale tali obblighi discendano.
Insomma tanto più i criteri di selezione, previsti pattiziamente (o fissati unilateralmente dal bando di concorso), sono analitici e dettagliati, tanto meno è possibile un ricorso esplorativo fondato sulla generale, e quindi generica, allegazione della mancanza di motivazione, senza la specifica indicazione del criterio o dei criteri applicati dal datore di lavoro in violazione del canone di correttezza e buona fede in comparazione con altro o altri candidati ingiustificatamente preferiti.
In particolare la sentenza impugnata ha rilevato, con motivazione sufficiente e non contraddittoria, che nulla aveva specificamente allegato il ricorrente quanto all'ipotizzata violazione del canone di buona fede e correttezza ad opera della società. E c'è a tal proposito anche da considerare che il IG risultava collocato nella graduatoria definitiva al settimo posto e veniva così escluso dal corso di professionalizzazione a quattro posti. Il ricorrente però, evocando in giudizio solo due suoi colleghi che avevano partecipato alla medesima procedura selettiva e che, differentemente da lui stesso, si erano collocati in graduatoria in posizione utile (nei primi quattro posti), ha mostrato di limitare le sue censure nell'attribuzione dei punteggi alla comparazione con queste due sole posizioni (anzi nel ricorso il ricorrente si duole essenzialmente dell'ingiustificata valutazione più favorevole assegnata al solo candidato OS). Mentre in realtà il ricorrente avrebbe dovuto quanto meno allegare che (non due, ma almeno tre) concorrenti erano stati ingiustificatamente valutati meglio di lui medesimo.
3. In conclusione le censure sono infondate ed il ricorso deve quindi essere rigettato. Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti costituite le spese di questo giudizio di Cassazione;
nulla sulle spese per le parti non costituite.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese tra le parti costituite;
nulla per le altre parti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 ottobre 2004. Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2004