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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/03/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2458 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
P.I. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Costantino Chiarillo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in San Brancato (PZ), alla via F.co
Cerabona n. 4, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di appello;
APPELLANTE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Teresa Scardino ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Roseto Capo Spulico, alla via Civita n. 39, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
pagina 1 di 6 APPELLATO
OGGETTO: appalto.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato l'impresa proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 40/2022 del 30.06.2022 (R.G. n. 669/2022), emesso dal Giudice di Pace di Trebisacce, con cui veniva ingiunto a essa opponente il pagamento, in favore di della somma di € 4.865,00, oltre interessi e spese del procedimento Controparte_1
monitorio, sulla base della fattura del 26.08.2021, relativa al contratto di subappalto stipulato tra le parti in data 10.01.2020.
L'opponente, in particolare, eccepiva l'infondatezza della pretesa creditoria - atteso che il corrispettivo dovuto era pari a € 16.000,00 e non a € 20.000,00, come richiesto dall'opposto, in quanto la stazione appaltante aveva ridotto l'importo dell'appalto principale - e l'inadempimento della controparte, relativamente a un contratto diverso da quello posto a base del decreto ingiuntivo opposto.
L'opponente formulava, altresì, domanda riconvenzionale, volta a ottenere il risarcimento del danno causato dal predetto inadempimento contrattuale.
2. Si costituiva in giudizio , che, contestando gli assunti attorei, chiedeva di Controparte_1 rigettare l'opposizione e di confermare il decreto ingiuntivo opposto.
3. La causa veniva istruita documentalmente e attraverso escussione testimoniale;
con sentenza n. 462/2023 (R.G. n. 1163/2022) del 29.06.2023, il Giudice di Pace di Trebisacce rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto, dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente e lo condannava al pagamento delle spese di lite.
4. Avverso detta sentenza proponeva appello l'impresa rappresentando che Parte_1
“l'odierno appellante censura la sentenza impugnata nella parte e nella misura in cui il Giudice di primo grado, ha omesso di utilizzare le risultanze istruttorie e documentali aventi ad oggetto elementi di integrazione e chiarificazione del contenuto della volontà negoziale delle parti contraenti insita nella postilla apposta in calce alla scrittura privata di cui si controverte”.
pagina 2 di 6 In particolare, parte appellante deduceva che il pagamento dell'importo di € 20.000,00, previsto dal contratto di subappalto posto alla base del decreto ingiuntivo opposto, era subordinato al mantenimento da parte della stazione appaltate del valore dall'appalto originario e che, nel caso in cui la stessa avesse ridotto detto valore, come effettivamente avvenuto, il prezzo dovuto alla parte appellata sarebbe stato limitato alla somma di € 16.000,00.
5. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva nel giudizio di appello
[...]
, che chiedeva di rigettare l'appello, poiché infondato in fatto e in diritto. CP_1
6. Durante il procedimento veniva acquisito il fascicolo d'ufficio e i fascicoli di parte.
All'udienza del 18.03.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c.
***
7. Orbene, in punto di diritto, si rileva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il
Giudice non deve stabilire esclusivamente se il decreto monitorio è stato legittimamente emesso, ma deve soprattutto accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base è stato emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord.
n. 14486/2019).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonchè sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (Cass. civ., sez. III, sent. n.
1184/2007).
Inoltre, va segnalato che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt.
1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte del proprio diritto e allegare pagina 3 di 6 l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
In virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ.,
SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
8. Ebbene, applicati detti principi al caso di specie, si rileva che l'odierna appellata ha fornito la prova della fonte del proprio diritto, producendo in giudizio il contratto del 10.01.2020, con cui veniva pattuito che, a fronte delle prestazioni rese dallo stesso (messa a disposizione di macchine industriali e pagamento dei relativi costi di funzionamento), era dovuta la somma di € 20.000,00, come da postilla posta in calce al contratto e sottoscritta da entrambe le parti, la quale sostituiva il prezzo originario di € 16.000,00; l'opposto ha, altresì, provato l'esecuzione della propria prestazione e la correttezza della stessa, in virtù del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.,
e ha allegato l'inadempimento del debitore.
9. Parte appellante, invece, non è riuscita a dar prova della estinzione dell'obbligazione inadempiuta, in quanto la deduzione secondo cui il prezzo pattuito era pari a € 16.000,00, per l'intervenuta riduzione del valore dell'appalto principale, non risulta adeguatamente provata.
pagina 4 di 6 Invero, il teste citato dalla stessa, non ha assistito personalmente alla Tes_1 sottoscrizione del contratto posto alla base della pretesa creditoria, avendo precisato, rispondendo al capitolo 2 della memoria istruttoria di parte opponente, “ho visto il sig e il sig. Controparte_1 accordarsi e sottoscrivere dei documenti, erano sicuramente Controparte_2 riferibili ai lavori” e ha, invero, dichiarato di aver visto il contratto solo successivamente.
Inoltre, detto teste dimostra di non ricordare in maniera limpida i fatti di causa, non rammentando se nel contratto, oltre alla somma di € 16.000,00, vi fosse indicata un'altra somma.
Infine, lo stesso riferisce di aver assistito a una discussione tra le parti sull'aumento del prezzo in caso di conferma del valore dell'appalto principale, ma non è in grado di dire se detto accordo fosse stato effettivamente contrattualizzato o se avesse subito modifiche o correzioni.
Né alcuna rilevanza ha la risposta dello stesso ai capitoli con l'affermazione “è vero”, in quanto la detta affermazione va integrata con le precisazioni fornite.
Non risultano idonee a incidere sulla pretesa creditoria le causali di cui alle fatture emesse dal creditore, tenuto conto che la fattura posta alla base del monitorio indica espressamente che l'importo è liquidato in virtù della pattuizione della citata postilla.
10. Per tali motivi, l'appello va rigettato e va confermata la sentenza impugnata.
11. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
Si dà atto che sussistono le condizioni di cui all'art. 13, c. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, ai fini dell'obbligo a carico dell'appellante del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'impresa alla refusione delle spese di lite, in favore di Parte_1 [...]
, che si liquidano in € 1.500,00 (di cui € 250,00 per la fase di studio, € 250,00 per CP_1
la fase introduttiva, € 500,00 per la fase di trattazione ed € 500,00 per la fase decisionale) per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge;
pagina 5 di 6 3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato già versato, ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Castrovillari, 27.03.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2458 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
P.I. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Costantino Chiarillo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in San Brancato (PZ), alla via F.co
Cerabona n. 4, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di appello;
APPELLANTE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Teresa Scardino ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Roseto Capo Spulico, alla via Civita n. 39, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
pagina 1 di 6 APPELLATO
OGGETTO: appalto.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato l'impresa proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 40/2022 del 30.06.2022 (R.G. n. 669/2022), emesso dal Giudice di Pace di Trebisacce, con cui veniva ingiunto a essa opponente il pagamento, in favore di della somma di € 4.865,00, oltre interessi e spese del procedimento Controparte_1
monitorio, sulla base della fattura del 26.08.2021, relativa al contratto di subappalto stipulato tra le parti in data 10.01.2020.
L'opponente, in particolare, eccepiva l'infondatezza della pretesa creditoria - atteso che il corrispettivo dovuto era pari a € 16.000,00 e non a € 20.000,00, come richiesto dall'opposto, in quanto la stazione appaltante aveva ridotto l'importo dell'appalto principale - e l'inadempimento della controparte, relativamente a un contratto diverso da quello posto a base del decreto ingiuntivo opposto.
L'opponente formulava, altresì, domanda riconvenzionale, volta a ottenere il risarcimento del danno causato dal predetto inadempimento contrattuale.
2. Si costituiva in giudizio , che, contestando gli assunti attorei, chiedeva di Controparte_1 rigettare l'opposizione e di confermare il decreto ingiuntivo opposto.
3. La causa veniva istruita documentalmente e attraverso escussione testimoniale;
con sentenza n. 462/2023 (R.G. n. 1163/2022) del 29.06.2023, il Giudice di Pace di Trebisacce rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto, dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente e lo condannava al pagamento delle spese di lite.
4. Avverso detta sentenza proponeva appello l'impresa rappresentando che Parte_1
“l'odierno appellante censura la sentenza impugnata nella parte e nella misura in cui il Giudice di primo grado, ha omesso di utilizzare le risultanze istruttorie e documentali aventi ad oggetto elementi di integrazione e chiarificazione del contenuto della volontà negoziale delle parti contraenti insita nella postilla apposta in calce alla scrittura privata di cui si controverte”.
pagina 2 di 6 In particolare, parte appellante deduceva che il pagamento dell'importo di € 20.000,00, previsto dal contratto di subappalto posto alla base del decreto ingiuntivo opposto, era subordinato al mantenimento da parte della stazione appaltate del valore dall'appalto originario e che, nel caso in cui la stessa avesse ridotto detto valore, come effettivamente avvenuto, il prezzo dovuto alla parte appellata sarebbe stato limitato alla somma di € 16.000,00.
5. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva nel giudizio di appello
[...]
, che chiedeva di rigettare l'appello, poiché infondato in fatto e in diritto. CP_1
6. Durante il procedimento veniva acquisito il fascicolo d'ufficio e i fascicoli di parte.
All'udienza del 18.03.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c.
***
7. Orbene, in punto di diritto, si rileva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il
Giudice non deve stabilire esclusivamente se il decreto monitorio è stato legittimamente emesso, ma deve soprattutto accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base è stato emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord.
n. 14486/2019).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonchè sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (Cass. civ., sez. III, sent. n.
1184/2007).
Inoltre, va segnalato che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt.
1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte del proprio diritto e allegare pagina 3 di 6 l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
In virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ.,
SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
8. Ebbene, applicati detti principi al caso di specie, si rileva che l'odierna appellata ha fornito la prova della fonte del proprio diritto, producendo in giudizio il contratto del 10.01.2020, con cui veniva pattuito che, a fronte delle prestazioni rese dallo stesso (messa a disposizione di macchine industriali e pagamento dei relativi costi di funzionamento), era dovuta la somma di € 20.000,00, come da postilla posta in calce al contratto e sottoscritta da entrambe le parti, la quale sostituiva il prezzo originario di € 16.000,00; l'opposto ha, altresì, provato l'esecuzione della propria prestazione e la correttezza della stessa, in virtù del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.,
e ha allegato l'inadempimento del debitore.
9. Parte appellante, invece, non è riuscita a dar prova della estinzione dell'obbligazione inadempiuta, in quanto la deduzione secondo cui il prezzo pattuito era pari a € 16.000,00, per l'intervenuta riduzione del valore dell'appalto principale, non risulta adeguatamente provata.
pagina 4 di 6 Invero, il teste citato dalla stessa, non ha assistito personalmente alla Tes_1 sottoscrizione del contratto posto alla base della pretesa creditoria, avendo precisato, rispondendo al capitolo 2 della memoria istruttoria di parte opponente, “ho visto il sig e il sig. Controparte_1 accordarsi e sottoscrivere dei documenti, erano sicuramente Controparte_2 riferibili ai lavori” e ha, invero, dichiarato di aver visto il contratto solo successivamente.
Inoltre, detto teste dimostra di non ricordare in maniera limpida i fatti di causa, non rammentando se nel contratto, oltre alla somma di € 16.000,00, vi fosse indicata un'altra somma.
Infine, lo stesso riferisce di aver assistito a una discussione tra le parti sull'aumento del prezzo in caso di conferma del valore dell'appalto principale, ma non è in grado di dire se detto accordo fosse stato effettivamente contrattualizzato o se avesse subito modifiche o correzioni.
Né alcuna rilevanza ha la risposta dello stesso ai capitoli con l'affermazione “è vero”, in quanto la detta affermazione va integrata con le precisazioni fornite.
Non risultano idonee a incidere sulla pretesa creditoria le causali di cui alle fatture emesse dal creditore, tenuto conto che la fattura posta alla base del monitorio indica espressamente che l'importo è liquidato in virtù della pattuizione della citata postilla.
10. Per tali motivi, l'appello va rigettato e va confermata la sentenza impugnata.
11. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
Si dà atto che sussistono le condizioni di cui all'art. 13, c. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, ai fini dell'obbligo a carico dell'appellante del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'impresa alla refusione delle spese di lite, in favore di Parte_1 [...]
, che si liquidano in € 1.500,00 (di cui € 250,00 per la fase di studio, € 250,00 per CP_1
la fase introduttiva, € 500,00 per la fase di trattazione ed € 500,00 per la fase decisionale) per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge;
pagina 5 di 6 3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato già versato, ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Castrovillari, 27.03.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 6 di 6