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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 09/05/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente rel.
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 33/2024 R.G., promossa da:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Fabrizio Acronzio, C.F._2
in forza di procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTI
Contro
(c.f. ) nella qualità di cessionaria dei crediti, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata da (c.f. e P. Iva ) in persona della Controparte_2 P.IVA_2
sua procuratrice, rappresentata e difesa dall'Avv. Sebastiano Papa in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATA
E nei confronti di in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE nonché
(P. Iva Controparte_4 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
per la riforma della sentenza n. 1097/2023 resa al Tribunale di Teramo e pubblicata in data 27 novembre 2023, notificata in data 12 dicembre 2023.
All'udienza tenutasi in data 11 marzo 2025,svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante lo scambio delle note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno depositato le rispettive note nel rispetto del termine assegnato, 11 marzo 2025, rassegnando le conclusioni e la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. nuova formulazione.
CONCLUSIONI: le parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con sentenza n. 1097/2023 pubblicata in data 27 novembre 2023, il Tribunale di
Teramo decideva sulla domanda proposta dagli odierni appellanti nei confronti della in merito al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, Controparte_3
con il quale il Tribunale aveva ingiunto loro, in qualità di fideiussori della soc.
[...]
il pagamento della somma di € 991.080,06, - di cui € 431.275,12 a titolo di CP_4
saldo debitore e interessi relativo al c/c n. 1195 ed € 559.804,94 per anticipo fatture italia per il rapporto n. 117560, intestati alla società – diretta a ottenere:
• la declaratoria di nullità delle fideiussioni prestate dagli opponenti per violazione del provvedimento della AN d'LI del 2 maggio 2005, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
• la declaratoria di nullità delle fideiussioni ovvero l'estinzione delle stesse ex art. 1956 c.c. e/o violazione dei doveri di buona fede e correttezza contrattuale;
• la declaratoria di decadenza della AN ai sensi dell'art. 1957 c.c.;
• l'accertamento dell'insussistenza del credito portato nel decreto ingiuntivo;
• In via riconvenzionale, la condanna della AN al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi.
pag. 2/17 • Con contestuale formulazione di chiamata in giudizio della società CP_4 allo scopo di esercitare nei confronti di questa l'azione di regresso nel caso di accoglimento della domanda della AN (Società terza chiamata che non si costituiva nel giudizio di opposizione).
1.1) Veniva autorizzata la chiamata in causa della Controparte_4
1.2) Si costituiva in giudizio la contestando la proposta Controparte_3
opposizione, eccependo la carenza di legittimazione attiva dei fideiussori, rappresentando la qualificazione dell'obbligazione di garanzia come contratto autonomo di garanzia;
la prescrizione per i pagamenti effettuati anteriormente al luglio 2008.
1.3) Nelle more del giudizio interveniva ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la Controparte_1
quale cessionaria dei crediti in forza di contratto di cessione del 19 aprile 2022 con il quale la le aveva ceduto i crediti qualificati come attività Controparte_3 finanziarie deteriorate indicati nell'Avviso di cessione pubblicato in G.U.
2) La sentenza di primo grado:Il primo giudice nel dispositivo di sentenza, previa estromissione dal giudizio della cedente rigettava l'opposizione Controparte_3
con conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna degli opponenti alla refusione delle spese di lite di primo grado sulla base delle seguenti argomentazioni.
2.1) Premettendo il Tribunale un breve cenno sui criteri di ripartizione dell'onere della prova nell'ambito dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, il Giudice di prime cure vagliava l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, sollevata dagli allora opponenti, rappresentando che era onere del fideiussore provare l'applicazione delle clausole Abi delle quali si invocava la nullità con la produzione tempestiva dello provare l'appartenenza della AN all'intesa Pt_3 anticoncorrenziale;
l'applicazione delle clausole in maniera uniforme e non occasionale con la conseguenza che la produzione dei contratti contenenti le clausole analoghe non era sufficiente a dimostrare che l'intesa anticoncorrenziale fosse perdurata anche successivamente al 2005 né che l'utilizzo delle clausole fosse diretta conseguenza dell'intesa accertata dalla AN d'LI.
Il Giudice di prime cure evidenzia che le clausole, frutto di intesa anticoncorrenziale, non erano state in ogni caso applicate nel caso concreto dovendo il fideiussore provare la conformità della fideiussione allo schema Abi, l'esistenza di un accordo pag. 3/17 anticoncorrenziale, che il contratto sottoscritto aveva violato la propria libertà economica.
2.2) Il Tribunale proseguiva nell'esaminare la domanda di liberazione dei fideiussori ex art. 1956 c.c. ritenendola infondata dal momento che la previsione normativa era riferibile solo alle obbligazioni future e non poteva trovare applicazione nel caso di specie avendo la AN continuato a fare credito nei limiti di quanto già anni prima stabilito e tutte le operazioni erano state autorizzate dall'Amministratore unico della società e dal di lui fratello, entrambi fideiussori.
2.3) Il Giudice di primo grado riteneva di rigettare anche la domanda ex art. 1957 c.c. in quanto, in virtù dell'art. 6 del contratto di fideiussione, i fideiussori avevano rinunciato al termine previsto dall'art. 1957 c.c..
2.4) Da ultimo, il Tribunale rappresentava che tutte le eccezioni sollevate nel merito erano inammissibili in quanto prive della prova dei fatti costitutivi dell'eccezione evidenziando, altresì, che gli allora opponenti non avevano contestato l'avvenuta sottoscrizione delle fideiussioni né avevano contestato il proprio inadempimento.
3) Appello: avverso la predetta sentenza propongono appello e Parte_1 Pt_2
, opponenti di primo grado, sulla base di sei motivi di seguito indicati.
[...]
3.1)Erroneità del capo della sentenza che ha escluso che il provvedimento di AN
d'LI del 2 maggio 2005 si applichi alle fideiussioni omnibus rilasciate dagli appellanti. Violazione dell'art. 2, comma 3, della L. n. 287/1990 e dell'art. 1419 c.c.
Violazione dell'art. 2967 c.c..
Con tale motivo di doglianza, gli appellanti lamentano la mancata applicazione da parte del Giudice di primo grado del provvedimento della AN d'LI del 2005 alle fideiussioni omnibus da loro sottoscritte nel dicembre 2006 ponendosi tale decisione in contrasto con quanto affermato dalla Corte di Cassazione a Sez. Un. con la sentenza n.
41994/20021 sull'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, la quale pronuncia aveva richiamato altro arresto del 2019 che aveva riconosciuto la fede di prova privilegiata al provvedimento della AN d'LI della condotta anticoncorrenziale.
Sulla base dei principi richiamati, gli appellanti rappresentano che l'unico compito del
Giudice sarebbe quello di valutare la coincidenza tra le clausole contenute nello schema
Abi con quelle pattuite contrattualmente anche se tale pattuizione sia avvenuta a pag. 4/17 distanza di tempo dal provvedimento in questione e al fine di corroborare il proprio assunto in punto di prova della domanda di nullità delle fideiussioni sottoscritte rappresentano l'avvenuta produzione nel giudizio di primo grado non solo del
Provvedimento della AN d'LI ma anche di altre fideiussioni di altre banche (n. 7 fideiussioni) relative ad anni successivi al 2006 anche allo scopo di dimostrare che dal
2006 al 2016 le banche in questione avevano proposto i contratti di garanzia riproducenti lo schema ABI.
In tema di riparto dell'onere probatorio, parte appellante asserisce che è onere del cliente produrre la copia della fideiussione e il provvedimento della AN d'LI a sostegno della sollevata eccezione di nullità, mentre è onere della AN dimostrare che il contratto di fideiussione non sia conforme allo schema Abi.
Il Tribunale avrebbe dovuto, a parere degli appellanti, dichiarare la nullità dei contratti di fideiussione, riproducenti le clausole n. 2, 8 e 6 dello schema Abi del 2003, o quantomeno la nullità delle predette clausole, avendo la AN utilizzato vecchi modelli contrattuali di fideiussioni.
Prosegue parte appellante a sostegno della nullità delle fideiussioni nell'evidenziare l'errore in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure per non aver applicato il provvedimento della AN d'LI dal momento che se lo avesse fatto avrebbe dichiarato la nullità delle singole clausole le quali stante la loro essenzialità avrebbe comportato la declaratoria di nullità delle intere fideiussioni da loro sottoscritte ai sensi dell'art. 1419 c.c. anche in considerazione delle decisioni dell'ABF, come indicate nell'atto di appello.
3.2) Erroneità del capo della sentenza che ha escluso la violazione dell'art. 1956 c.c..
A parere degli appellanti il Tribunale sarebbe incorso nell'errore di non ritenere violato l'art. 1956 c.c., stante la nullità delle fideiussioni o quanto meno delle singole clausole, non avendo questi considerato i fatti, allegati e documentati, a sostegno della liberazione dei fideiussori, ovvero:
- la profonda crisi economica-patrimoniale della debitrice principale tra Controparte_4 il 2011 e inizio 2013 con ricorso all'affitto di azienda;
- il contratto di affitto di azienda dell'aprile 2013 era stato registrato e pubblicato nel registro delle imprese, al fine di permetterne la conoscibilità all'intero sistema bancario;
pag. 5/17 - i bilanci avevano evidenziato una riduzione del fatturato nel 2012;
- in tale contesto, la AN aveva continuato a far credito alla società debitrice concordando con questa una modifica consensuale nel giugno 2013 delle condizioni relative al rapporto n. 1195 con condizioni più gravose per la società;
- nell'ottobre del 2013 la società aveva depositato domanda di concordato preventivo.
Gli appellanti rappresentano anche un ulteriore aspetto di erroneità contenuto nell'argomentazioni svolte dal Giudice di prime cure nell'escludere l'applicazione dell'art. 1956 c.c. avendo il Tribunale ritenuto che tale articolo trovi applicazione solo per le obbligazioni future ed avendo riconosciuto che la AN aveva elargito il credito nei limiti di quanto le parti avevano concordato già negli anni precedenti e che le operazioni erano state autorizzate e richieste dall'amministratore unico e dal Pt_1
i fideiussori.
[...]
Parte appellante a sostegno delle proprie argomentazioni rappresenta che la citata norma ricomprende non solo i nuovi rapporti obbligatori tra il creditore e terzo ma si riferisce all'intera gestione da parte del creditore del rapporto obbligatorio già instaurato con il terzo, coperto dalla garanzia fideiussoria, quando ne derivi un ingiustificato aggravamento del rischio cui è esposto il garante ritenendo, in coerenza con il disposto di cui all'art. 1461 c.c., sotto il profilo soggettivo, la sussistenza in capo al creditore della consapevolezza delle mutate condizioni economiche.
3.3) Erroneità del capo della sentenza che ha escluso la violazione dell'art. 1957 c.c..
Con tale motivo di appello, in considerazione della nullità delle fideiussioni o quantomeno delle clausole 2, 6 e 8 in esse contenute, con conseguente applicazione dell'art. 1957 c.c., gli appellanti asseriscono la violazione dell'appena citato articolo il quale pur potendo essere derogato per accordo delle parti contrattuali tuttavia nello specifico caso la rinuncia è contenuta nell'art. 6 del contratto di garanzia e come tale nulla in base al provvedimento della AN d'LI – come evidenziato nel primo motivo di appello-.
In ogni caso, anche ritenendo valido ed applicabile l'art. 1957 c.c., rappresentano che:
- ai sensi dell'art. 55, comma 2, l.f. come richiamato dalla disciplina in tema di concordato preventivo, la presentazione della domanda di concordato preventivo determina la scadenza automatica del debito garantito;
pag. 6/17 - in data 22 ottobre 2013 la debitrice principale aveva depositato domanda di concordato preventivo e il termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c. cominciava a decorrere da tale data per cui entro tale termine la banca avrebbe dovuto proporre le istanze contro il debitore per evitare la liberazione dei fideiussori;
- la prima iniziativa giudiziale promossa dalla AN è del 2 maggio 2018 con la proposizione del procedimento monitorio con emissione del decreto ingiuntivo notificato ai fideiussori.
3.4) Nullità della sentenza per motivazione apparente. Violazione dell'art. 2967 c.c..
Ammissibilità e fondatezza delle ulteriori eccezioni di merito svolte dagli appellanti.
Parte appellante contesta, con il presente motivo articolato in sotto motivi, la parte della sentenza nella quale il Giudice di prime cure ha ritenuto infondate le ulteriori eccezioni sollevate dagli allora opponenti in quanto prive di fondamento giuridico e sfornite della prova dei fatti costitutivi dell'eccezione.
I garanti rappresentano che nel corso del giudizio di primo grado avevano sollevato le seguenti eccezioni:
-1) Insussistenza e infondatezza del credito azionato in relazione a:
a) contratto di conto corrente n. 1195 a seguito dell'applicazione di interessi usurari e invalidità della pattuizione delle commissioni di massimo scoperto;
b) rapporto conto anticipi su fatture n. 117560: mancata prova documentale contabile di dettaglio per gli addebiti sul c/c n. 1195; per la previsione nei moduli contrattuali del
TAN anziché del TAE;
per assenza delle sottoscrizioni della società su CP_4
alcuni moduli relativi al conto anticipi;
-2) Violazione da parte della AN del dovere di diligenza, correttezza, buona fede e trasparenza;
-3) Illegittima segnalazione alla Centrale Rischi e richiesta di risarcimento danno.
A sostegno della fondatezza dell'eccezione di cui al punto 1.a) in riferimento al conto corrente n. 1195, parte appellante evidenzia che la stessa era basata sulla consulenza tecnica di parte il cui contenuto veniva richiamato.
In relazione al punto 1.b) rapporto di conto anticipi su fatture italia n. 117560, asserivano gli appellanti l'inesistenza del credito in rapporto al conto anticipi, in quanto sulla base della documentazione versata dalla AN questa avrebbe contabilizzato le pag. 7/17 competenze a debito per un importo totale di € 460.353,92, come da prospetto portato nell'atto di citazione.
Tuttavia, la AN non avrebbe fornito la prova documentale contabile di dettaglio al fine di dimostrare le ragioni di tali addebiti sul c/c n. 1195, avendo omesso di produrre gli estratti conto trimestrali, né gli scalari, né i prospetti di conteggio, per cui tali addebiti, a parere degli appellanti, devono essere considerati illegittimi;
illegittimità derivante anche dall'ulteriore circostanza che i moduli contrattuali del conto anticipi conterrebbero l'indicazione del TAN ma non del TAE in violazione dell'art. 6 della
Delibera Cicr del 9.02.2000 e dell'art. 117 Tub e che alcuni di essi non sarebbero stati sottoscritti dalla società debitrice principale.
2) Violazione da parte della AN dei principi di diligenza, correttezza, buona fede e trasparenza.
In relazione alla asserita violazione da parte di dei doveri sopra indicati, CP_5 parte appellante lamenta essenzialmente l'abuso da parte dell'Istituto di credito della propria posizione di contraente forte la quale confidando nella solvibilità dei fideiussori avrebbe concesso credito alla società correntista nonostante l'andamento degli affidamenti che manifestavano l'insolvenza della società stessa andando a violare il disposto di cui all'art. 1956 c.c. posto a tutela dei fideiussori.
Per altro verso, a parere degli appellanti, la banca avrebbe violato il principio di buona fede nell'attuazione del rapporto obbligatorio anche in relazione alla particolare qualifica che essa riveste come operatore qualificato.
3.5) Nullità della sentenza per violazione dell'art. 111, comma 3, c.p.c..
Con tale motivo, parte appellante lamenta la dichiarata estromissione dal giudizio di a seguito della costituzione in giudizio ai sensi dell'art. 111 Controparte_6
c.p.c. di quale cessionaria del credito. CP_1
Gli appellanti rappresentano essenzialmente la circostanza che ai fini della dichiarazione di estromissione occorra il consenso di tutte le parti del giudizio, cosa che non si era verificata nel procedimento di primo grado non avendo gli appellanti manifestato un esplicito consenso in tal senso né lo aveva fatto la terza chiamata Controparte_4
rimasta contumace.
3.6) Nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c..
pag. 8/17 Rappresentavano gli appellanti che il Giudice avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di manleva svolta dagli odierni appellanti nel giudizio di primo grado nei confronti della incorrendo nella violazione del principio di Controparte_4
corrispondenza tra il chiesto e pronunciato stabilito nell'art. 112 c.p.c., chiedendo quindi alla Corte di Appello di pronunciarsi sul punto non vertendosi nelle ipotesi di nullità della sentenza che importino la remissione degli atti primo giudice.
3.7) Si è costituita nel presente giudizio di gravame la in qualità di Controparte_1
cessionaria rappresentata come in atti, contestando nel merito il proposto gravame e chiedendone il rigetto, riproponendo anche le eccezioni formulate in primo grado e non vagliate dal Giudice di prime cure.
4) Motivi della decisione: La Corte ritiene l'appello infondato per le ragioni che seguono.
4.1) Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della soc. e della CP_4
che, sebbene regolarmente citate in giudizio, non hanno inteso Controparte_3
partecipare al presente giudizio di gravame.
4.2) Per motivi di ordine logico deve trattarsi per primo il motivo di appello relativo alla dedotta nullità della sentenza per illegittima estromissione della Controparte_7
avendo potenziale portata assorbente del gravame proposto.
[...]
Al riguardo la Corte osserva che pur essendo stata dichiarata dal primo giudice la estromissione della banca senza il previo consenso delle altre parti, come previsto ai sensi dell'art. 11 c.p.c., ciò tuttavia non ha comportato alcuna violazione del contraddittorio che necessiti una rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., in quanto la estromissione è stata dichiarata solo in sentenza e non in corso di causa, non limitando pertanto in alcun modo la partecipazione della banca a tutto il corso del giudizio, non comportando pertanto alcuna violazione del contraddittorio.
Né la dichiarata estromissione in sentenza, oggetto peraltro di appello, può pregiudicare in alcun modo la banca estromessa, sia perché la sentenza ha comunque effetto anche nei confronti della parte estromessa, sia perché tale parte nel caso di specie risulta citata in giudizio dall'attuale parte appellante.
Pertanto la doglianza di nullità deve ritenersi nel caso di specie del tutto infondata.
pag. 9/17 4.3) Nel merito, il primo motivo di appello relativo alla nullità delle fideiussioni per violazione della disciplina antitrust non può trovare accoglimento.
Preliminarmente deve osservarsi come i contratti di fideiussione oggetto di causa debbano qualificarsi come contratti autonomi di garanzia, contenendo nella clausola 7 sia l'obbligo del fideiussore di pagamento a prima richiesta, sia la clausola senza eccezioni, clausole che per costante orientamento giurisprudenziale caratterizzano il contratto autonomo di garanzia, rendendolo non accessorio al rapporto garantito e differenziandolo dalla fideiussione, semplice o omnibus.
I contratti stipulati da e in data 13 dicembre 2006 Parte_1 Parte_2 stabiliscono all'art. 7 che il fideiussore pagherà immediatamente alla banca a semplice richiesta scritta della AN ed indipendentemente da eventuali eccezioni del debitore, così dimostrando la natura autonoma della garanzia secondo la volontà negoziale delle parti.
Da tale inquadramento giuridico della garanzia prestata, risultando le successive modifiche solo aumenti o riduzioni della somma garantita, deriva, per costante orientamento giurisprudenziale, cui questa Corte aderisce, il venir meno della natura di prova privilegiata del Provvedimento della AN d'LI della violazione della normativa antitrust in caso di garanzia che riproduca, come nel caso di specie, delle clausole c.d. ABI giudicate violative delle norme in tema di concorrenza.
D'altra parte, anche nel caso si fosse ritenuta la diversa natura della garanza in esame quale fideiussione omnibus, in ogni caso non sarebbe stato utilizzabile il Provvedimento della AN d'LI quale prova privilegiata al fine di dimostrare la sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale alle fideiussioni oggetto del presente giudizio in quanto la fideiussione originariamente contratta il 13.12.2006, poi modificata negli importi garantiti, è stata sottoscritta in epoca successiva rispetto ai contratti di garanzia presi in considerazione dalla AN d'LI (ottobre 2002 - maggio 2005), dovendo ricomprendersi tali domande di nullità in quelle cosiddette stand alone ovvero in quelle in cui è onere del cliente dare la prova di una ulteriore intesa anticoncorrenziale per le fideiussioni sottoscritte in epoca successiva al provvedimento della AN d'LI.
In particolare si osserva come questo Collegio facendo seguito ad altre pronunce di questa Corte alle quali intende dare continuità, condivide l'orientamento secondo cui pag. 10/17 con il provvedimento n. 55/2005 la AN d'LI non ha accertato il carattere illecito ovvero anticoncorrenziale delle tre clausole in sé e per sé, bensì ne ha ritenuto l'illiceità, per contrasto con l'art.2, comma 2, lettera a) della L. 287/1990, soltanto nell'ipotesi in cui esse vengano recepite e applicate in modo uniforme dal sistema bancario -senza, peraltro, che le stesse risultino necessarie o anche solo funzionali a garantire l'accesso al credito - ed è principalmente per tale ragione che la AN d'LI aveva censurato lo schema di fideiussione elaborato dall'ABI nel 2002 (Trib. Rovigo 27 maggio 2021
n.395; Trib. Pavia 19 maggio 2021), in quanto avente lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa (Trib. Milano 13 gennaio 2022). Il provvedimento n. 55/2005 della AN d'LI costituisce prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale (come evidenziato dalle stesse Sezioni Unite 41994/21) per le fideiussioni omnibus che si collocano nel periodo (ottobre 2002 – maggio 2005) esaminato dal provvedimento stesso (Cass. 22 maggio 2019 n.13846), e include anche i contratti “a valle”, che costituiscano l'applicazione delle intese illecite concluse a
“monte”, stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa distorsiva della concorrenza da parte della AN d'LI (Cass. 12 dicembre 2017 n.29810).
Nel caso di specie pertanto, il provvedimento della AN d'LI n. 55 del 2 maggio 2005 non può essere utilizzato come prova privilegiata sia perché trattasi di contratto autonomo di garanzia, sia perché, anche fosse qualificabile come fideiussione omnibus, si tratta di contratti conclusi nel 2006 e successivamente, quindi al difuori del periodo dal 2002 al 2005 preso in considerazione dalla AN D'LI.
Pertanto in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., la parte attrice è onerata dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della stessa esistenza di una intesa illecita all'epoca della sottoscrizione dei contratti impugnati.
Nel presente giudizio, in assenza di alcun provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'Autorità di vigilanza competente (ora l'AGCM) nei confronti della società opposta o di altro istituto di credito, che abbia accertato l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art.2 comma 2 lettera a) della L. n.287/1990, relativa alla formulazione uniforme dei pag. 11/17 contratti di fideiussione contenenti le tre clausole (artt.2, 6, 8 dello schema uniforme ABI),
l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita all'epoca della stipula del contratto di fideiussione grava sulla parte che ha eccepito la nullità della fideiussione per asserita violazione della normativa antitrust. (Trib. Milano n 6441/2022).
Nel caso di specie pertanto non risultano dimostrazioni di alcun tipo che possano far ritenere che la garanzia in esame sia il frutto di intese illecite tra banche al fine di alterare la concorrenza, non potendo tutto ciò desumersi solo dall'inserimento negli atti contrattuali delle clausole che la AN d'LI nel provvedimento già citato e nel contesto di riferimento del
2002 ha ritenuto frutto di intesa anticoncorrenziale.
A parere della Corte l'avvenuta produzione da parte dell'appellante di ulteriori fideiussioni – n.
7- e relative agli anni 2008, 2009 nel numero di due, 2013, 2014 e 2016, effettuata in primo grado con le memorie 183, VI c., c.p.c., non sia sufficiente a provare l'esistenza di intese anticoncorrenziali tra le Banche stante il numero esiguo delle fideiussioni prodotte e, in ogni caso, successive al 2006, senza considerare che agli atti non risulta prodotto lo schema ABI, oggetto di valutazione da parte della AN d'LI, grazie al quale si potrebbe eventualmente compiere il raffronto tra le clausole contenute nel predetto schema con quelle contenute nelle fideiussioni oggetto del presente giudizio e con quelle riprodotte nei contratti di garanzia successivi.
4.4) Anche il secondo motivo di appello deve essere rigettato.
Parte appellante invoca l'applicazione dell'art. 1956 c.c. con conseguente liberazione dei fideiussori - garanti nel caso di erogazione del credito da parte della banca senza preventiva autorizzazione da parte del fideiussore pur nella consapevolezza della banca del peggioramento delle condizioni economiche del terzo.
A parere di questo Collegio la liberazione del fideiussore non può essere invocata dai soggetti che rivestono una carica sociale -amministratore/socio – nella società a favore della quale la garanzia è stata prestata, come nel caso di specie, circostanza non contestata dagli odierni appellanti fideiussori.
Sul punto si è espressa più volte la Corte di Cassazione, la quale ha statuito: “Tra i diritti del socio di una società di capitali vi è quello di informarsi dell'attività sociale, mediante l'ispezione dei libri sociali (art. 2422 cod. civ.) e l'esame dello stato patrimoniale (art. 2424 cod.civ.).
pag. 12/17 Pertanto, nel caso in cui il fidejussore per obbligazione futura, che cumula la duplice qualità di socio e di garante della società debitrice principale, chiede di essere liberato dalle sue obbligazioni nei confronti del creditore, ai sensi dell'art. 1956 cod. civ., è legittima la presunzione operata dal giudice di merito che rigetti tale richiesta basando il proprio accertamento sulla presunzione che il fidejussore era al corrente della situazione economica della società ed avrebbe potuto intervenire per impedire eventi pregiudizievoli a sé ed alla società” (Cass. Civ. Sent. n. 8486/1995).
Più recentemente la Corte di legittimità ha ribadito: “Nella fideiussione per obbligazione futura, in caso di peggioramento delle condizioni patrimoniali della società debitrice principale dopo la stipulazione del contratto di garanzia, il fideiussore che è anche socio di minoranza della società garantita non è liberato in caso di mancanza di preventiva autorizzazione del creditore alla concessione di ulteriore credito, perché, nell'esercizio delle prerogative proprie di componente dell'assemblea (quantomeno in occasione dell'approvazione dei bilanci), ha la concreta possibilità di conoscere la situazione economica e la sua colpevole ignoranza non può giustificare un obbligo "sostitutivo" di vigilanza e controllo in capo alla banca creditrice” (Cass.
Civ. Ord. n. 16822/2024).
4.5) Il terzo motivo di appello è parimenti infondato.
Stante la piena validità delle garanzie sottoscritte dagli appellanti oggetto del presente giudizio, esaminando le ulteriori doglianze circa la clausola contenuta in entrambi i contratti di garanzia di deroga all'art. 1957 c.c., questo Collegio rileva che la decadenza da parte del creditore ai sensi del citato articolo può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore in quanto consiste in una pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico comportando soltanto l'assunzione da parte del fideiussore del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali né può rientrare nell'ambito delle clausole vessatorie (Cass. Civ. n. 2607/2025; Cass. Civ. ord. n. 2683/2025).
Tuttavia, questo Collegio ritiene che indipendentemente dalla validità o meno della clausola in deroga la banca ha agito in ogni caso nel rispetto dei termini decadenziali.
Trattandosi di garanzia a “semplice richiesta”, è principio consolidato che per il rispetto del termine decadenziale dei sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale sia sufficiente pag. 13/17 una semplice richiesta scritta del pagamento e non che nel medesimo termine venga intrapresa un'azione giudiziaria.
A riguardo con una recente pronuncia, la Suprema Corte di legittimità ha infatti ribadito che:
“In tema di fideiussione, la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., per l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, può essere pattiziamente esclusa: nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a semplice richiesta", la decadenza è evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale” (Cass. Civ. Ord. n. 835/2025).
Nel caso di specie, la AN ha provveduto a richiedere il pagamento con le missive dell'8 ottobre 2013 inviate sia alla società sia ai fideiussori richiedendo il pagamento della esposizione debitoria.
Il Collegio rappresenta, inoltre, che sebbene l'azione giudiziaria sia stata intrapresa solo nel
2018 tale ultima circostanza non va ad incidere sulla invocata decadenza in quanto la clausola n. 6 – da considerarsi pienamente legittima e valida per quanto sopra esposto – prevede la possibilità per la AN di azionare il proprio credito in via giudiziale nei confronti del debitore, di noi fideiussori (..) anche decorsi i termini di cui all'art. 1957 c.c..
Per cui la AN non è incorsa in alcuna decadenza, restando assorbita ogni altra eccezione al riguardo.
4.6) Il quarto motivo di appello, relativo all'infondatezza del credito ingiunto deve essere rigettato.
Deve osservarsi al riguardo come parte appellanti riproponga al riguardo le doglianze attinenti alle nullità delle clausole relative al contratto di conto corrente stipulato dal debitore garantito per violazione della disciplina antiusura e per violazione delle norme in materia di commissione di massimo scoperto, nonché sulla mancana di prova in ordine agli addebiti in conto corrente delle rimesse relative al conto anticipi ed agli interessi conteggiati in relazione a tale ultimo conto.
Tali eccezioni tuttavia debbono essere rigettate in quanto, dovendo come sopra già detto qualificarsi i contratti di fideiussione stipulati, in realtà quali contratti autonomi di garanzia, tutte le eccezioni sopra elencate risultano essere attinenti al rapporto garantito e quindi pag. 14/17 eccezioni che potrebbero essere sollevate dal debitore, ma non dal garante, stante la natura autonoma e non accessoria della garanzia sottoscritta (art. 7 del contratto già citato).
Né può ritenersi ricorrere l'ipotesi dell'exceptio doli in ordine alla rilevata usurarietà degli interessi.
Infatti deve osservarsi al riguardo come non appaia condivisibile quanto dedotto da parte appellante circa la mancanza di pattuizioni di tassi di interesse applicabili all'apertura di credito in quanto assunto smentito dalla produzione documentale effettuata dalla AN (10.1 – doc. 6 fascicolo opp. a d.i.) e relativa alla concessione di credito datata 11 maggio 2005 ove è previsto un tasso di interesse pari al 5,5%, ferme le altre previsioni contrattuali di cui al contratto di c/c, tasso che, come si evince dall'estratto conto del periodo di riferimento, è stato effettivamente applicato e non risulta superiore al tasso soglia di riferimento (14,47%).
Quanto alla mancanza di prova relativa agli addebiti derivanti da conto anticipi, la doglianza è anche infondata nel merito, dovendosi osservare quanto segue.
Agli atti risulta la produzione dell'originario contratto di concessione della “per linea di credito per anticipi su fatture” e “linea di credito continuativa per apertura di credito in conto corrente” del 12 maggio 2005 (doc. 10.1 – doc. 6 fascicolo di parte appellata), sono stati prodotti i successivi contratti di modifica dell'ammontare del credito per anticipi su fatture.
In considerazione del fatto che il conto anticipi è un conto meramente contabile le cui poste vanno a confluire sul c/c ordinario di appoggio, la AN ha provveduto al deposito di tutti gli estratti conto del c/c ordinario non necessitando quindi la produzione della documentazione di dettaglio del conto anticipi così come richiesto dagli appellanti.
Inoltre la circostanza lamentata dagli appellanti circa l'assenza nei moduli contrattuali relativi alla linea di credito in conto anticipi dell'indicazione del TAE appare destituita di fondamento dal momento che lo stesso il contratto di concessione di credito per anticipo su fatture stabilisce, nell'incipit, che “le linee di credito, che saranno rette dalle specifiche pattuizioni e condizioni di seguito elencate per le singole concessioni, nonché, per quanto non previsto, dalle
“Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi” da voi sottoscritte”, ovvero il richiamo a quanto previsto nel contratto di corrispondenza ove è indicato il Tae.
pag. 15/17 4.7) Da ultimo, le doglianze circa la violazione dei principi di buona fede, trasparenza da parte della AN appaiono del tutto generiche ove le difficoltà economiche finanziarie della società sono state solamente allegate e non provate – in relazione alla asserita abusiva CP_4
concessione del credito da parte della – né alcuna negligenza può essere Controparte_3
ravvisata nel comportamento della AN nei confronti dei fideiussori- garanti che, oltre a rivestire anche cariche sociali nella società, hanno autorizzato le operazioni di finanziamento in esame.
4.8) Con l'ultimo motivo di appello, gli appellanti rappresentano l'omessa pronuncia da parte del Giudice di primo grado sulla domanda di manleva da questi proposta nei confronti della soc. chiedendo l'accoglimento della stessa con la condanna della società a Controparte_4
tenere indenne gli appellanti in caso di loro condanna e di condannare la predetta società a versare quanto e dovranno versare alle parti appellate. Parte_1 Pt_2
La Corte ritiene che la domanda, reiterata in sede di appello, così come proposta, sia inammissibile in considerazione del fatto che la stessa non possa essere inquadrata come domanda di manleva, bensì come di regresso ai sensi dell'art. 1950 c.c., per come impostata in sede di citazione in opposizione a d.i. al fine di giustificare la chiamata in giudizio della società,
e possa essere esercitata solo dopo che i fideiussori abbiano adempiuto la propria obbligazione attraverso il pagamento alla creditrice di quanto dovuto in forza della prestata fideiussione.
Al riguardo infatti di recente la Suprema Corte ha chiarito che: “In tema di concorso di creditori, ai sensi dell'art. 61, comma 2 l. fall., il fideiussore non vanta un diritto di regresso prima del pagamento del debito garantito e non può, pertanto, essere ammesso al passivo con riserva trattandosi di credito condizionale;
la sua ammissione al passivo potrà semmai avvenire, data la natura concorsuale del credito di regresso, solo dopo il pagamento, in surrogazione del creditore” (Cass. Sent. n. 5064 del 6 marzo 2025).
4.9) In conclusione l'appello appare infondato, restando assorbita ogni altra doglianza.
Le spese di lite di appello vengono poste in capo degli appellanti soccombenti secondo la liquidazione indicata in dispositivo, fatta esclusione per la fase istruttoria non svolta in secondo grado, secondo i valori medi per lo scaglione di riferimento (indeterminabile difficoltà media) in applicazione del D.M. n. 147/2022.
pag. 16/17 Tuttavia, trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n.
115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi Cass. S.U. n. 14594 del 2016, Cass. n. 18523 del 2014); pertanto trattandosi di appello proposto dopo il 31 gennaio
2013, l'appellante soccombente sarà altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Pt_1
E avverso la sentenza n. 1097/2023 del Tribunale di
[...] Parte_2
Teramo, nei confronti di come rappresentata da CP_1 CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, e in concordato Controparte_4
preventivo, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna gli appellanti in solido tra loro al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio in favore dell'appellata costituita
[...] che si liquidano in € 8.470,00, oltre Spese Generali, Cap e Iva, se dovuta, CP_1
come per legge;
3) Dichiara gli appellanti tenuti al versamento di ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 08 maggio 2025 su relazione della Dott. Barbara Del Bono.
La Presidente rel.
Barbara Del Bono
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