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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 05/02/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale in composizione collegiale in persona di
Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente
Dott. Alberto Pavan Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice all'esito dell'udienza di discussione orale del 30/01/2025 e della camera di consiglio di pari data, preso atto dell'intervento del P.M. pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa avente R.G. n. 1445/2024 promossa
DA
, nata il [...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Gambini Patrizia, presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
, nato il [...] a [...], C.F. , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. Pioppi Diana, presso cui è elettivamente domiciliato
RESISTENTE avente ad oggetto Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 30 gennaio 2025
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24 ottobre 2024 domandava la pronuncia della separazione Parte_1
personale da , con cui si era unita in matrimonio in forma concordataria il Controparte_1
25.09.1999 a Montefiore dell'Aso (AP) in regime patrimoniale di comunione legale e dalla cui unione erano nati i figli (a San Benedetto del Tronto il 6.08.2000) e (ad Ancona Per_1 Per_2
l'1.06.2006). Rappresentava che il marito si era reso responsabile di violazione dell'obbligo di fedeltà, intrattenendo una parallela e stabile relazione sentimentale, e di violenze psicologiche ai suoi danni, avendola vincolata a seguire le rigide regole della comunità, in cui il nucleo familiare aveva vissuto sino al 2016, con particolare riguardo all'impossibilità di lavorare all'esterno e di autodeterminarsi nel tempo libero.
Rilevava che, in seguito, era uscita dalla comunità e si era trasferita con la famiglia in un immobile che le aveva donato la madre e, stante l'intollerabilità della convivenza, domandava la pronuncia della separazione personale dal marito con addebito in capo a costui, un assegno di mantenimento in suo favore pari ad € 800,00 mensili, considerato che il da molti anni era insegnante di ruolo CP_1
e percepiva redditi di gran lunga superiori ai suoi, ed un contributo del padre al mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente economicamente pari ad € 300,00 mensili, oltre al Per_2
50% delle spese straordinarie concordate, nonché lo scioglimento della comunione legale sui beni comuni.
Con memoria depositata il 31 dicembre 2024 si costituiva negando di aver Controparte_1
serbato condotte contrarie ai doveri coniugali, aderendo alla richiesta di separazione senza addebito ed al contributo a suo carico al mantenimento del figlio per complessivi € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie concordate e domandando il rigetto delle ulteriori domande.
All'udienza del 30 gennaio 2025 le parti trovavano un accordo nel senso della pronuncia di separazione personale senza addebito, assegno di mantenimento di € 400,00 mensili alla moglie sino al reperimento di stabile attività lavorativa, al cui reperimento essa si impegnava espressamente, contributo del padre al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente per € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie ludiche, mediche e scolastiche.
Sulla base della concorde richiesta delle parti, alla luce dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza per insanabili contrasti, va dichiarata, senza addebito, la separazione personale dei coniugi e , unitisi in matrimonio in forma concordataria il 25.09.1999 Parte_1 Controparte_1
a Montefiore dell'Aso (AP) in regime patrimoniale di comunione legale, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Montefiore dell'Aso,anno1999, numero 5, parte II, serie A, ufficio 1.
Segue ordine della relativa annotazione all'ufficiale di Stato Civile.
La casa coniugale, di proprietà della ricorrente, resterà alla stessa, che vivrà con il figlio Per_2
sino al raggiungimento della sua autonomia economica ed il resistente la lascerà entro il 15 febbraio
2025, come definito tra le parti.
Come concordato andrà disposto, a carico del padre, un contributo al mantenimento del figlio
, maggiore d'età e tuttora non economicamente autosufficiente, per complessivi € 300,00 Per_2 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici I.S.T.A.T., oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, ludiche e scolastiche concordate.
Andrà inoltre riconosciuto, alla luce della significativa discrepanza dei redditi percepiti dai coniugi - il resistente è docente di scuola secondaria di II grado stabilizzato, mentre la ricorrente svolge solo lavori saltuari e precari - un assegno di mantenimento a favore della per complessivi € 400,00, Pt_1
annualmente rivalutabili secondo gli indici I.ST.A.T., sino al reperimento di stabile occupazione lavorativa e previo impegno fattivo della ricorrente ad inserirsi nel mondo lavorativo.
Ai sensi dell'art. 191 va dichiarato lo scioglimento della comunione ai fini dell'annotazione da parte dell'ufficiale dello Stato civile, con la conseguenza che i beni rimarranno a ciascun coniuge secondo le rispettive quote di proprietà.
In ragione dell'accordo raggiunto le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto il 24 ottobre2024 da Parte_1 nei confronti di , preso atto dell'accordo raggiunto così provvede: Controparte_1
1) dichiara la separazione personale senza addebito dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 unitisi in matrimonio in forma concordataria il 25.09.1999 a Montefiore dell'Aso (AP) in regime patrimoniale di comunione legale, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Montefiore dell'Aso dell'anno1999, numero 5, parte II, serie A, ufficio 1 ed ordina all'ufficiale di
Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione;
2) dispone che il resistente lasci la casa coniugale entro il 15 febbraio 2025;
3) pone a carico di un contributo al mantenimento del figlio , pari a Controparte_1 Per_2 complessivi € 300,00 mensili annualmente rivalutabili secondo gli indici I.S.T.A.T., oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, ludiche e scolastiche concordate, ed un assegno di mantenimento,
a favore della per complessivi € 400,00, annualmente rivalutabili secondo gli indici I.ST.A.T., Pt_1
sino al reperimento di stabile occupazione lavorativa previo impegno fattivo della ricorrente ad inserirsi nel mondo lavorativo;
4) visto l'art. 191 c.c. dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi ed ordina all'ufficiale dello Stato civile l'annotazione;
5) visto l'art. 92 c.p.c. dichiara le spese integralmente compensate.
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 30/01/2025
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
Dott. Alberto Pavan Dott.ssa Sara Marzialetti