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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 31/03/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI dr. Alessandro Chiauzzi
pronuncia la seguente
sentenza all'esito dell'udienza del 26 febbraio 2025, lette le “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza, celebrata secondo la modalità prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi dell'art. 281 sexies e dell'art. 281 terdecies c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1471 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023, e vertente
tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Angelo Pettinella, in virtù di delega posta in calce al ricorso introduttivo,
ricorrente;
e
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Diana Peschi, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
resistente;
Oggetto: responsabilità sanitaria;
risarcimento del danno.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo ex art. 281 decies c.p.c. ha chiesto che Parte_1
venisse accertata e dichiarata la responsabilità professionale del personale medico dell in relazione ai trattamenti Controparte_2 sanitari cui è stata sottoposta a seguito di un infortunio domestico, lamentando di aver riportato gravi e permanenti conseguenze invalidanti a causa di errori commessi nel corso degli interventi chirurgici eseguiti presso le strutture ospedaliere dell'ente convenuto.
A tal fine, la ricorrente ha esposto che in data 22 novembre 2014, a seguito di una caduta accidentale dalle scale della propria abitazione, riportava una frattura pluriframmentaria e scomposta della testa omerale destra, con successiva diagnosi di frattura-lussazione della spalla. Ricoverata presso l'Ospedale di Atessa, veniva sottoposta a un primo intervento chirurgico di endoprotesi non cementata il 27
novembre 2014, con successiva dimissione. Tuttavia, fin dai controlli post-operatori, persistevano dolore, impotenza funzionale e ipoestesia alla spalla destra, al punto che si rendeva necessario un secondo ricovero il 1° febbraio 2015 presso l CP_3
Contr (facente parte della medesima , seguito da un nuovo intervento
[...] chirurgico il giorno seguente, con revisione dell'endoprotesi e impianto di artroprotesi inversa.
Nonostante i trattamenti chirurgici, la ricorrente continuava a manifestare un peggioramento della sintomatologia, con immobilità dell'arto e sofferenza neurologica, tanto da indurre gli specialisti a prescrivere accertamenti elettromiografici, dai quali emergeva una grave lesione assonotmesica del nervo circonflesso (poi definita lesione cronica del nervo ascellare destro). A seguito di tali esiti, la sospettando responsabilità sanitaria, si è rivolta al Tribunale di Chieti Pt_1
con ricorso ex art. 696 bis c.p.c., per l'espletamento di una consulenza tecnica preventiva.
Nel corso di detto procedimento, il Giudice monocratico ha nominato il dott. quale CTU, affiancato dal dott. che ha concluso Persona_1 Persona_2
che la lesione neurologica non fosse ricollegabile alla caduta domestica ma agli atti chirurgici, in particolare al secondo intervento. I periti, applicando il principio del “più probabile che non”, hanno affermato la responsabilità medica nella genesi del danno, individuando un danno permanente supplementare (iatrogeno) stimabile tra il 16% e il 30%, oltre a sei mesi di inabilità temporanea al 50%.
2 Sulla base delle suddette risultanze, la ricorrente ha chiesto la condanna
Contr dell al risarcimento del danno biologico differenziale, del danno morale e di quello patrimoniale. In particolare, ha quantificato il danno non patrimoniale complessivo (biologico e morale) in € 103.534,00, con ulteriore richiesta di personalizzazione del danno nella misura di € 26.753,00, per un totale di € 130.287,00.
A ciò si aggiungevano le spese mediche (€ 1.274,02), il rimborso delle spese di CTU
(€ 2.269,60), di CTP (€ 1.830,00) e delle competenze legali della fase sommaria (€
4.745,08), per un importo complessivo richiesto di € 140.131,70, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
La ha altresì illustrato le gravi ricadute della menomazione sulla propria Pt_1 vita quotidiana: impossibilità di compiere gli atti elementari dell'esistenza senza assistenza continua della figlia;
interruzione dell'assistenza prestata per anni al marito gravemente invalido (affetto da SS di ), con conseguente necessità di Per_3
trasferire i benefici della L. 104/92 su altri familiari;
rinuncia alle attività ricreative, spirituali e relazionali (viaggi, attività manuali, momenti conviviali con la famiglia,
uscite sociali), con sensibili effetti depressivi e di isolamento sociale.
Ha infine rilevato che la condizione di procedibilità ex art. 8 L. 24/2017 risulta soddisfatta tramite il già esperito accertamento tecnico preventivo, conclusosi senza conciliazione.
Conclude, pertanto, chiedendo al Tribunale di accertare la responsabilità dell'ente sanitario convenuto e di condannarlo al risarcimento integrale dei danni subiti, nei limiti delle somme sopra dettagliate.
Con la comparsa di costituzione e risposta, l' Controparte_2
si è costituita in giudizio contestando integralmente la
[...]
domanda proposta dalla ricorrente e chiedendone il rigetto per infondatezza in fatto e in diritto.
La resistente, dopo aver richiamato sinteticamente il contenuto del ricorso introduttivo e le allegazioni in esso contenute (con particolare riguardo agli eventi clinici occorsi tra il 2014 e il 2015, ai due interventi chirurgici eseguiti presso i presidi
3 di e e alle conclusioni del procedimento ex art. 696 bis c.p.c.), ha svolto Pt_2 CP_3
una dettagliata confutazione delle argomentazioni avversarie.
In particolare, la convenuta ha: contestato integralmente la ricostruzione dei fatti effettuata dalla ricorrente;
messo in discussione la rilevanza probatoria della documentazione medica prodotta in copia;
impugnato le consulenze medico-legali di parte e la stessa CTU espletata in sede di ATP, criticandone il metodo e le conclusioni.
Ha evidenziato come non vi sia alcun elemento documentale a supporto della tesi secondo cui i sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale di avrebbero Pt_2 eseguito “manovre di riduzione e riposizionamento” dell'arto prima degli accertamenti strumentali, ritenendo tale circostanza del tutto sfornita di riscontri nelle cartelle cliniche.
In ordine ai due interventi chirurgici del 27 novembre 2014 (impianto di endoprotesi) e del 2 febbraio 2015 (revisione con artroprotesi inversa), la resistente ha sostenuto la piena adeguatezza e correttezza dell'iter terapeutico, sottolineando che: l'intervento di endoprotesi fu giustificato dalla pluriframmentarietà della frattura, non suscettibile di sintesi con mezzi di osteosintesi tradizionali;
le protesi impiantate risultarono sempre correttamente posizionate;
nessuna negligenza, imprudenza o imperizia è ravvisabile nella condotta dei sanitari.
Quanto alla lesione del nervo circonflesso, ha sostenuto che: non risulta provato che essa sia insorta in conseguenza degli interventi chirurgici;
l'origine traumatica
(ossia conseguente alla frattura e lussazione della spalla) è compatibile e, secondo la letteratura scientifica, statisticamente frequente;
mancano accertamenti neurologici e clinici nelle fasi pre-operatorie che permettano di stabilire se la lesione fosse preesistente;
lo stesso CTU ha ammesso che la lesione potrebbe risalire sia al trauma iniziale sia agli interventi chirurgici, senza però individuare con chiarezza una condotta colposa specifica.
La parte convenuta ha dunque censurato la CTU, sostenendo che: il CTU non ha identificato una condotta medica concreta ed errata;
ha applicato il principio del
“più probabile che non”, senza fondarlo su alcun accertamento positivo circa imperizia, imprudenza o negligenza;
ha trascurato l'assenza di esami neurologici
4 immediati e quindi fondato la propria conclusione su una condotta (la mancata diagnosi precoce) che sarebbe inesigibile nella fase acuta post-traumatica, come sostenuto anche dal consulente di parte;
ha omesso di operare un adeguato ragionamento probabilistico secondo la giurisprudenza consolidata in tema di nesso causale.
In relazione alla personalizzazione del danno, la convenuta ha ritenuto infondate le richieste attoree, in quanto basate su circostanze ritenute generiche, non probanti e comunque non eccedenti le conseguenze ordinarie del tipo di invalidità lamentata.
Inoltre, ha eccepito che: la ricorrente non percepisce né pensione di invalidità né
indennità di accompagnamento;
le circostanze dedotte a fini di personalizzazione (ad esempio, limitazione delle attività quotidiane, assistenza al marito, vita sociale) sono inidonee a giustificare un incremento risarcitorio oltre i parametri tabellari.
Sotto il profilo istruttorio, ha chiesto: in via principale, la rinnovazione della
CTU; in subordine, l'integrazione per mezzo di un neurologo-elettromiografista, con quesiti specifici volti a chiarire la compatibilità tra tempistica clinica e accertabilità della lesione, l'idoneità dell'EMG in fase acuta, l'eventuale recuperabilità del nervo,
e l'effettivo impatto funzionale della lesione assonotmesica accertata.
Ha infine contestato l'ammissibilità della prova per testi richiesta da controparte, ritenendola inadeguata a provare l'incapacità funzionale e irrilevante ai fini della personalizzazione del danno, trattandosi di elementi che richiederebbero valutazione medico-legale.
Conclusivamente, l ha chiesto il rigetto integrale del ricorso Controparte_2
con vittoria di spese, riservandosi ogni ulteriore deduzione in corso di causa.
Tanto brevemente premesso in ordine alle posizioni delle parti, la vicenda
Contr attiene all'accertamento dell'eventuale responsabilità della convenuta per i danni lamentati da dai quali deriverebbe il diritto dell'attrice al risarcimento. Parte_1
Prima di esaminare il merito della questione, occorre chiarire alcuni aspetti generali in materia di responsabilità della struttura sanitaria.
Come noto, il vivace dibattito sviluppatosi nel corso degli anni ha condotto il legislatore a intervenire in modo esplicito sulla responsabilità delle strutture sanitarie,
5 con la legge n. 24/2017 (nota come Legge Gelli-Bianco). L'art. 7 comma 1 ha qualificato espressamente come contrattuale la responsabilità civile della struttura sanitaria, pubblica o privata, che si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa.
Nel tempo, si sono consolidati diversi orientamenti giurisprudenziali circa la ripartizione dell'onere probatorio, dando luogo a una significativa evoluzione interpretativa che ha portato all'elaborazione della teoria del duplice ciclo causale.
Come affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 18392/2017, "in tema di
responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce
per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra
l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o
l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non
imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza".
Tale principio è stato costantemente confermato dalla giurisprudenza successiva, come chiarito anche dalla sentenza n. 26700/2018, la quale ha precisato che "emerge così un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte,
l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo,
relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante.
Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o
l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del
diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto)".
La c.d. “causa incognita” grava dunque sull'attore in relazione all'evento dannoso e sul convenuto per quanto concerne la possibilità di adempiere. Ne consegue che, ove al termine dell'istruttoria permanga incertezza circa la causa del danno o dell'inadempimento, le conseguenze negative in punto di ripartizione dell'onere probatorio ricadranno, rispettivamente, sull'attore o sul convenuto.
6 Il ciclo causale concernente la possibilità di adempiere assume rilevanza solo una volta dimostrato il nesso di causalità tra evento dannoso e condotta del debitore.
Solo qualora il danneggiato dimostri che l'aggravamento della situazione patologica
è causalmente riconducibile alla condotta dei sanitari, sorge per la struttura sanitaria l'onere di dimostrare che l'inadempimento è stato determinato da una causa a essa non imputabile.
Quanto all'accertamento del nesso causale, esso deve avvenire secondo il criterio del “più probabile che non”. Come precisato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 16123/2010, "il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40
e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta
causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione ex ante - del tutto
inverosimili".
In ambito civile, dunque, il criterio applicabile è quello della preponderanza dell'evidenza, o del “più probabile che non”, a differenza di quanto avviene nel processo penale, dove vige la regola della prova “oltre ogni ragionevole dubbio”. Ne consegue che, essendo il sanitario tenuto a esercitare la propria attività secondo canoni di diligenza e perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere – in assenza di fattori alternativi – che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso.
Chiarito quanto sopra in linea generale, si può procedere ora all'esame del caso concreto.
Dall'esame della documentazione prodotta dalle parti e sottoposta ai consulenti e sulla base delle osservazioni di questi ultimi, la vicenda sanitaria può essere ricostruita nei termini che seguono.
in data 22 novembre 2014, riportava un grave trauma a seguito Parte_1 di una caduta accidentale all'interno della propria abitazione, caduta che determinava una frattura-lussazione della spalla destra. In particolare, gli accertamenti radiologici
7 (RX e TAC) eseguiti presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di evidenziavano Pt_2
una frattura pluriframmentaria e scomposta della testa omerale con lussazione e significativa diastasi antero-inferiore del frammento maggiore.
A seguito di primo inquadramento ortopedico e immobilizzazione con bendaggio tipo Gilchrist, la paziente veniva avviata al ricovero presso l'U.O. di
Ortopedia dell di dove, in data 27 novembre 2014, si procedeva CP_3 Pt_2 all'intervento chirurgico di endoprotesi di spalla destra, eseguito dal dott.
[...]
con accesso deltoideo-pettorale e impianto di protesi non cementata. Il Per_4
decorso post-operatorio immediato appariva regolare, tanto da consentire la dimissione già il giorno successivo.
Tuttavia, sin dai primi controlli clinici successivi (in particolare il 20 gennaio
2015), veniva documentata la persistenza di un quadro sintomatologico sfavorevole, caratterizzato da dolore marcato, limitazione funzionale, impotenza motoria attiva e ipoestesia in sede deltoidea. A fronte di tale quadro, veniva disposto un nuovo ricovero presso l'U.O. di e, in data 2 febbraio 2015, Controparte_4 si eseguiva un secondo intervento chirurgico con rimozione dell'endoprotesi e revisione mediante impianto di artroprotesi inversa. Il motivo dell'intervento era individuato nella condizione di “endoprotesi dolorosa”.
A seguito di tale procedura, la paziente veniva sottoposta a controlli clinici e radiografici periodici, i quali, pur non evidenziando problematiche meccaniche legate al posizionamento protesico, continuavano a rilevare la persistenza di un severo deficit funzionale, con sospetto interessamento neurologico. A tale proposito, al controllo del 23 aprile 2015 si ravvisava la necessità di esecuzione di un esame elettromiografico (EMG) e di visita neurologica. L'EMG del 14 maggio 2015 confermava una grave lesione assonotmesica del nervo circonflesso destro. I
successivi esami neurofisiologici (settembre 2015, aprile 2016 e settembre 2016) documentavano l'evoluzione verso una stabilizzazione del quadro neuropatico, con esiti cronici permanenti.
Il danno neurologico aveva comportato, sul piano clinico-funzionale, una severa compromissione dell'articolarità della spalla destra, in paziente destrimane,
8 assimilabile a una condizione di anchilosi. Tale condizione, in ragione dell'importante limitazione della motilità e dell'abduzione della spalla (impossibile attivamente, e limitata a 30° passivamente), si accompagnava a ipotrofia del cingolo scapolare, dolore persistente e significativa limitazione nello svolgimento anche delle attività
quotidiane elementari.
Da segnalare, infine, come nel tempo la paziente sia stata valutata anche da specialisti ortopedici di riferimento, tra cui il prof. e il prof. Per_5 Per_6 quest'ultimo concludendo nel 2018 per una condizione di esiti da artroprotesi inversa con lesione cronica del nervo ascellare destro, suggerendo, in ultima istanza,
l'artrodesi scapolo-omerale.
Tanto osservato in ordine alla storia clinica che ha interessato l'attrice, secondo l'impostazione attorea, la responsabilità dei sanitari coinvolti nell'assistenza prestata alla si articolerebbe su più profili, distinti ma tra loro strettamente connessi: Pt_1
- inadeguata gestione iniziale del trauma: l'attrice contesta l'approccio terapeutico seguito in seguito alla frattura-lussazione della spalla destra, avvenuta il 22 novembre 2014, lamentando una gestione clinica carente sia sotto il profilo diagnostico sia sotto quello terapeutico, specie in relazione al mancato approfondimento di un possibile danno neurologico già nelle fasi immediatamente successive al trauma;
- errata scelta del trattamento chirurgico: viene messo in discussione l'intervento iniziale di impianto di endoprotesi non cementata, ritenuto non adeguatamente calibrato sul quadro clinico effettivo e comunque praticato senza un preventivo accertamento dello stato della cuffia dei rotatori,
parametro fondamentale per la corretta indicazione tra endoprotesi e protesi inversa;
- deficit informativo pre-operatorio: l'attrice lamenta la mancanza di un'indagine neurologica adeguata e tempestiva sia nella fase pre-operatoria che immediatamente post-traumatica, nonché la carenza di informazioni cliniche nelle cartelle relative agli interventi chirurgici, specie con riguardo allo stato dei nervi periferici e della cuffia dei rotatori;
9 - condotta inadeguata anche in occasione del secondo intervento: anche l'intervento di revisione eseguito con impianto di protesi inversa viene ritenuto inappropriato, perché intrapreso senza accertare se il deficit funzionale fosse di natura neurologica o muscolo-tendinea; tale scelta terapeutica sarebbe, secondo parte attrice, controindicata in entrambi i casi;
- lesione iatrogena del nervo circonflesso: l'attrice ritiene che la lesione del nervo circonflesso, causa dell'attuale grave compromissione funzionale della spalla destra, sia verosimilmente insorta per effetto degli atti chirurgici e che, dunque, rappresenti un danno iatrogeno evitabile se l'intervento fosse stato condotto secondo le regole dell'arte e previa adeguata valutazione pre- operatoria.
Nel corso dell'istruttoria è stata prodotta la c.t.u. svolta nel corso del procedimento di a.t.p., dalla quale emerge che i consulenti hanno esaminato il caso clinico della con particolare attenzione alla gestione medica nei vari momenti Pt_1
critici, focalizzandosi sulle fasi diagnostiche, operatorie e post-operatorie. Di seguito si riportano i punti chiave della loro analisi.
Secondo quanto accertato dal collegio peritale, uno dei principali profili di criticità riscontrati nella gestione del caso clinico della attiene alla mancata Pt_1
valutazione neurologica nelle fasi immediatamente successive al trauma del 22
novembre 2014.
La paziente, a seguito di una caduta accidentale in ambito domestico, riportava una frattura-lussazione della spalla destra, con frattura pluriframmentaria della testa omerale e diastasi antero-inferiore del frammento maggiore. Nonostante la gravità del quadro traumatico e la frequente associazione tra fratture-lussazioni complesse e lesioni del nervo circonflesso, non veniva eseguita alcuna esplorazione neurologica - né clinica né strumentale - atta a verificare l'integrità delle strutture nervose periferiche, in particolare del nervo ascellare/circonflesso. Tale omissione, secondo i consulenti, costituisce un primo e rilevante punto critico del percorso clinico, posto che la natura e la sede della frattura avrebbero dovuto imporre, secondo le regole dell'arte, una valutazione mirata, anche in considerazione del fatto che il trattamento
10 chirurgico non fu immediato ma avvenne a distanza di cinque giorni dal trauma, tempo che avrebbe reso possibile l'esecuzione di approfondimenti diagnostici. Anche nella fase preoperatoria immediatamente antecedente l'intervento del 27 novembre 2014, non risulta che siano stati effettuati accertamenti volti a escludere o confermare eventuali lesioni neurologiche.
Il primo intervento chirurgico, consistito nell'impianto di endoprotesi non cementata, viene ritenuto in astratto conforme alle linee guida, trattandosi di lesione complessa a quattro frammenti in paziente anziana, ma i consulenti sottolineano come la corretta indicazione all'endoprotesi presupponga la presenza di una cuffia dei rotatori integra. Su tale elemento, tuttavia, non viene offerta alcuna indicazione, né è dato sapere se tale struttura sia stata valutata nel corso dell'intervento o se sia stata eventualmente riscontrata una sua lacerazione o retrazione. Tale omissione documentale, secondo i consulenti, rappresenta una grave lacuna, trattandosi di un elemento dirimente per la scelta della protesi, tanto da dover essere oggetto di puntuale descrizione nella cartella operatoria. L'assenza di qualunque annotazione in tal senso, unitamente all'evoluzione clinica successiva, fa ragionevolmente presumere che la cuffia sia stata ritenuta integra per default, senza un reale riscontro clinico.
Dopo il primo intervento, la paziente riferiva un persistente dolore, rigidità e impotenza funzionale dell'arto, con evidenti segni di ipotrofia muscolare e ipoestesia nella regione deltoidea già documentati nel controllo ortopedico del 20 gennaio 2015.
Anche in tale occasione, però, non risulta che i sanitari abbiano formulato un sospetto diagnostico di lesione nervosa né che abbiano avviato gli accertamenti strumentali del caso. Di fronte al perdurare della sintomatologia e alla mancata risoluzione clinica, la paziente veniva nuovamente sottoposta, in data 2 febbraio 2015, a un secondo intervento chirurgico, con espianto della prima protesi e impianto di artroprotesi inversa. Tale decisione terapeutica, come rilevato dai consulenti, appare discutibile sotto più profili. Innanzitutto, anche in tale frangente, non si procedeva ad accertare le cause del deficit funzionale, in particolare non si escludeva in via preventiva una patologia neurologica sottostante, che avrebbe reso controindicata l'applicazione della protesi inversa. Inoltre, non viene documentato, neanche in occasione del secondo
11 intervento, lo stato anatomo-funzionale della cuffia dei rotatori, la cui compromissione, se presente, avrebbe potuto invece giustificare la scelta della nuova protesi. Ne deriva, pertanto, che l'indicazione al secondo impianto risulta formulata in difetto di elementi clinici fondamentali, omessi tanto in fase diagnostica quanto intraoperatoria.
Solo in occasione del controllo ortopedico del 23 aprile 2015 viene finalmente ipotizzata una possibile sofferenza neurologica, che viene confermata con esame elettromiografico del successivo 14 maggio, il quale documenta una grave lesione assonotmesica del nervo circonflesso destro. Nei mesi successivi, gli ulteriori controlli
EMG confermeranno la stabilizzazione della lesione in un quadro di danno permanente. Tale lesione, interessando il nervo deputato all'innervazione del muscolo deltoide, ha determinato un'impossibilità di attivazione dell'abduzione della spalla, causando un quadro clinico funzionalmente assimilabile a una anchilosi.
Secondo i consulenti, non essendovi alcuna documentazione che accerti la presenza di un deficit neurologico nei giorni immediatamente successivi al trauma, e rilevandosi invece la prima comparsa di segni neurologici documentati solo dopo il primo intervento, appare più probabile che la lesione nervosa si sia verificata in esito agli atti chirurgici. In particolare, la comparsa progressiva e l'evoluzione della sintomatologia, insieme all'assenza di rilievi neurologici obiettivi nella fase acuta post-traumatica, rendono, secondo i periti, più verosimile che la lesione del nervo circonflesso sia conseguenza iatrogena degli interventi subiti. La CTU specifica, inoltre, che non vi sono elementi per attribuire la lesione a una causa alternativa,
esterna o autonoma rispetto agli interventi effettuati, né si rinviene nel decorso post- operatorio un'adeguata documentazione clinica volta a monitorare l'integrità neurologica della paziente.
Anche se i due chirurghi risultano, formalmente, dotati delle necessarie competenze specialistiche, i periti mettono in evidenza che l'omessa esplorazione neurologica, la mancata valutazione dello stato della cuffia dei rotatori, la scelta terapeutica formulata in assenza di un preciso inquadramento clinico e la scarsità di informazioni cliniche contenute nelle cartelle operatorie rappresentano
12 complessivamente una condotta non conforme ai canoni di diligenza, prudenza e perizia richiesti. Si tratta, in definitiva, di una gestione sanitaria connotata da lacune significative sul piano sia diagnostico sia documentale, che hanno inciso negativamente sulla possibilità di una corretta presa in carico del caso e che, nel loro insieme, appaiono causalmente riconducibili all'esito invalidante che ha colpito la paziente.
Parte convenuta, per il tramite del proprio consulente tecnico nonché con le osservazioni depositate dal legale, ha formulato specifiche critiche alle conclusioni raggiunte dal collegio peritale, con particolare riferimento all'individuazione, in capo ai sanitari, di una responsabilità iatrogena per la lesione del nervo circonflesso. Tali rilievi, tuttavia, non appaiono idonei a scalfire la coerenza, la completezza e la fondatezza del ragionamento peritale, il quale resta ancorato a un rigoroso metodo medico-legale e supportato da un'attenta ricostruzione documentale dei fatti.
Il consulente di parte convenuta ha osservato che la lesione del nervo circonflesso costituisce una complicanza statisticamente non infrequente delle fratture-lussazioni della spalla, suggerendo, in sostanza, che la lesione neurologica lamentata dalla possa essere ascrivibile all'evento traumatico originario e non Pt_1
necessariamente agli interventi chirurgici cui la stessa è stata successivamente sottoposta.
Questa considerazione, tuttavia, seppur in astratto condivisibile sul piano della letteratura clinica, non può assumere rilievo determinante nel caso concreto, come replicato dai consulenti d'ufficio. Essi, infatti, non negano la possibilità teorica che una lesione del nervo circonflesso si verifichi in occasione di traumi complessi alla spalla;
ciò che viene sottolineato - e fondatamente - è che, nella vicenda in esame, non risulta in alcun momento documentato un esame clinico o strumentale, né nell'immediato post-trauma né nella fase pre-operatoria, volto a valutare l'eventuale compromissione neurologica. Tale assenza di rilievi obiettivi o di indagini mirate assume valore dirimente, poiché impedisce di attribuire con sufficiente grado di probabilità la lesione neurologica al trauma iniziale. Al contrario, i primi segni clinici suggestivi di una sofferenza del nervo circonflesso (ipotrofia muscolare, ipoestesia
13 deltoidea, impotenza funzionale attiva) compaiono solo dopo l'intervento chirurgico del 27 novembre 2014 e vengono formalmente verbalizzati solo nei mesi successivi.
Questo dato temporale, associato alla mancata esplorazione neurologica precoce e alla progressione clinica del danno documentata dagli esami elettromiografici, rende preferibile, sotto il profilo del “più probabile che non”, l'ipotesi di una origine iatrogena della lesione.
Né è dirimente, in senso contrario, quanto sostenuto dall'avv. Peschi, che, nelle proprie note, richiama il corretto posizionamento delle protesi impiantate nei due interventi, sostenendo che tale circostanza escluderebbe una condotta colposa da parte dei sanitari. Anche tale argomentazione non può ritenersi risolutiva. Il corretto posizionamento della protesi, infatti, attiene al profilo meccanico e tecnico dell'intervento, ma non esaurisce l'intero spettro delle condotte doverose da parte del chirurgo ortopedico. Come chiarito dal collegio peritale, una protesi può essere in sede ma l'intervento che l'ha impiantata può comunque risultare inadeguato, se non preceduto da una valutazione clinico-funzionale completa e se non fondato su un'indicazione chirurgica correttamente formulata. Nel caso in esame, è proprio l'inadeguatezza dell'iter diagnostico pre-operatorio a costituire uno dei principali elementi critici: sia nel primo sia nel secondo intervento non è stata indagata né la condizione della cuffia dei rotatori né lo stato neurologico del plesso brachiale e del nervo circonflesso in particolare. È sulla base di tale incompletezza valutativa che la
CTU ha ritenuto fondata la censura, non sul profilo meramente tecnico del posizionamento protesico.
È inoltre importante sottolineare che il collegio peritale ha tenuto in debita considerazione tutte le ipotesi eziologiche alternative (trauma, progressione spontanea, errori terapeutici), per poi selezionare quella che, secondo scienza,
esperienza e documentazione clinica, appariva più compatibile con il decorso effettivo. Non si è trattato, pertanto, di un giudizio apodittico, bensì di una conclusione motivata, basata su un confronto sistematico tra dati clinici, temporali, strumentali e chirurgici, coerente con i principi della medicina legale.
14 In definitiva, né le osservazioni del consulente tecnico di parte né le argomentazioni difensive del procuratore di parte convenuta si confrontano in modo effettivo con i punti centrali della consulenza: l'assenza di valutazioni neurologiche precoci;
la prima documentazione di deficit solo post-intervento; la scelta chirurgica effettuata in assenza di un inquadramento clinico completo;
la natura e l'evoluzione della lesione documentata dall'EMG. Tutti questi elementi, considerati congiuntamente, rendono le conclusioni del collegio peritale non solo condivisibili, ma anche logicamente e scientificamente solide, insuscettibili di essere scalfite dalle critiche formulate, che si rivelano, all'esame complessivo, generiche o fondate su presupposti non riscontrabili nel caso concreto.
Sulla base di quanto osservato deve concludersi, pertanto, per la responsabilità
Contr dei sanitari della convenuta, la quale deve essere condannata a risarcire i danni patiti dall'attrice Parte_1
Ciò posto in ordine all'an e venendo ad esaminare il profilo concernente il quantum, merita rilevare che parte ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio, chiedeva la condanna della resistente al risarcimento del danno non patrimoniale subito.
In particolare, a questo riguardo, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare
(cfr. Cassazione civile , sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972) che vanno superate le categorie di danno morale e danno esistenziale potendo essere risarcito, come unicum,
il danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., il quale non può essere suddiviso in diverse poste risarcitorie.
Al di fuori dei casi previsti dalla legge, la tutela risarcitoria è estesa ai soli casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, quale è innanzitutto il danno biologico, che costituisce appunto il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute tutelato dall'art. 32 Cost.
In ordine al danno biologico, merita rilevare che quest'ultimo consiste nella lesione all'integrità psicofisica dell'uomo e, cioè, in una menomazione incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si ricollega al complesso delle funzioni naturali
15 afferenti al soggetto nell'ambiente in cui egli vive e si estende quindi a tutti gli effetti negativi sul bene primario della salute, quale diritto inviolabile alla esplicazione della propria personalità morale, intellettuale, culturale (cfr., diffusamente, Cass. civ. sentenze n. 5635/97; 477/96; 357/93).
Avuto riguardo a tutte le conseguenze deteriori cagionate al bene primario della salute nel suo aspetto dinamico, si distingue, nell'ambito della unitaria nozione di danno biologico, in relazione ai diversi periodi temporali correlati alla differente entità della lesione, tra invalidità permanente, ovvero la perenne soppressione di una funzione vitale non suscettibile di regressione per decorso naturale o per effetto di cure e terapie, e inabilità temporanea (assoluta o parziale) quando la perdita della funzione vitale è destinata a cessare col decorso del tempo (in tal senso, cfr.
Cassazione civile , sez. III, 15 settembre 1995, n. 9725, Cassazione civile , sez. III, 10 marzo 1992, n. 2840).
L'alterazione dell'integrità psicofisica del soggetto non è passibile di una reintegrazione in forma specifica o in natura, per cui il risarcimento del danno biologico non può che avvenire per equivalente, ovvero con una prestazione patrimoniale atta a reintegrare il valore non patrimoniale leso, da determinarsi con criteri di natura equitativa, informati da un lato ad una uniformità pecuniaria di base
(a parità di lesioni, tutti avranno un risarcimento di una certa entità) e, dall'altro, ad elasticità e flessibilità, onde adeguare la liquidazione in ogni singolo caso all'effettiva incidenza nel contesto delle funzioni esistenziali perdute dal danneggiato (per un'autorevole affermazione di tali principi, Corte Cost., 14 luglio 1986 n. 184).
Ciò premesso, nella specie, i danni allegati possono essere verificati sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, in particolare dall'esame svolto dai consulenti tecnici di ufficio nel procedimento di a.t.p., le cui conclusioni appaiono pienamente condivisibili.
In rapporto alla patologia ed alla sua evoluzione, i consulenti hanno quantificato un periodo di invalidità temporanea per sei mesi al 50%. Quanto al danno biologico da invalidità permanente, gli ausiliari del giudice hanno ritenuto di dover riconoscere un danno iatrogeno che si è instaurato su postumi comunque attesi per la corretta
16 indicazione alla protesizzazione della spalla (15%) che possono computarsi nel maggior danno compreso tra il 16- 30%.
Tanto osservato, ai fini della corretta liquidazione del danno iatrogeno differenziale, questo giudice ritiene di doversi uniformare al criterio indicato dalla più
recente e consolidata giurisprudenza di legittimità, in particolare dalla sentenza della
Corte di Cassazione n. 29549/2024. Tale pronuncia ha chiarito che “il danno differenziale deve essere calcolato monetizzando preliminarmente sia l'invalidità complessiva finale, sia quella preesistente, e successivamente effettuare la differenza tra i due valori monetari”. La logica sottesa a tale principio risiede nella constatazione che il valore economico del punto di invalidità non cresce in modo lineare, ma più che proporzionale rispetto all'aumentare della percentuale complessiva. Di conseguenza, un'operazione diretta su base percentuale è da ritenersi tecnicamente e giuridicamente erronea. A tal riguardo, si richiamano le condivisibili osservazioni del Tribunale di
Rimini (sentenza n. 734/2020), secondo cui “L'operazione sopra illustrata si giustifica in quanto il valore monetario del punto di invalidità cresce più che proporzionalmente rispetto al crescere dell'invalidità”, e del Tribunale di Rieti
(sentenza n. 161/2018), che ha affermato che “È errato calcolare l'importo del danno effettuando l'operazione aritmetica sulle percentuali di invalidità, in quanto
l'operazione corretta va fatta sul montante risarcitorio ricavabile dall'applicazione delle tabelle. Si rende, pertanto, necessario 'prima' liquidare il danno in euro e 'poi' effettuare le operazioni aritmetiche, non già effettuare i calcoli utilizzando i numeri delle percentuali di invalidità”.
Applicando tale principio al caso concreto, va osservato che la CTU ha stimato l'invalidità permanente attuale della in misura pari al 30%, precisando che la Pt_1
metà di tale danno (15%) sarebbe comunque residuata in conseguenza della frattura iniziale, anche in presenza di un trattamento chirurgico corretto, mentre la restante quota del 15% costituisce danno iatrogeno differenziale, riferibile alla condotta dei sanitari.
In base a quanto sopra, il Tribunale deve procedere a:
17 - monetizzare l'invalidità complessiva del 30%, applicando le Tabelle del
Tribunale di Milano;
- monetizzare il valore del danno “inevitabile”, pari al 15%;
- calcolare, per differenza, il quantum risarcibile imputabile alla responsabilità sanitaria, corrispondente alla sola componente iatrogena.
Con riferimento al danno morale esso va pure riconosciuto, trattandosi di danno non patrimoniale risarcibile in virtù della lesione di un valore costituzionalmente riconosciuto, quale quello relativo alla integrità morale della persona (cfr., Cassazione
civile , sez. III, 13 gennaio 2009, n. 479). Tuttavia, dovendo, come si è detto, il danno non patrimoniale essere risarcito come un unicum, non potendo esso venire suddiviso in diverse poste risarcitorie, possono essere utilizzate al fine della quantificazione del danno non patrimoniale le apposite tabelle elaborate con riferimento (non al solo danno biologico, ma) al complessivo danno non patrimoniale dal Tribunale di Milano per l'anno 2024, già comprensive cioè di un aumento del danno biologico corrispondente al risarcimento del danno morale, maggiormente aderente alla presumibile reale entità del pregiudizio morale subito dal soggetto poiché il relativo aumento percentuale è commisurato anche alla età del soggetto, oltre che alla percentuale degli esisti permanenti residuati. Del resto anche a seguito del noto intervento della Suprema Corte in funzione di uniformità sul piano dell'utilizzo del potere equitativo (cfr. Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 7 Giugno 2011, n.
12408 “poiché l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto”) appare maggiormente opportuno adottare il criterio liquidativo della tabelle milanesi.
18 Pertanto, il risarcimento del danno non patrimoniale subito può essere, sulla scorta delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano relative all'anno 2024, utilizzabili come indice di riferimento nella valutazione equitativa dello stesso, in quanto maggiormente vicine ed aderenti alla realtà socio-economica del luogo,
partitamente individuato nella seguente misura, espressa in termini monetari già rivalutati all'attualità:
€ 10.350,00 per inabilità temporanea parziale al 50% (€ 115,00 x 50% x 180 giorni);
€ 107.782,00 per danno non patrimoniale, somma così determinata: € 151.325
(valore del risarcimento per un danno pari al 30%) - € 43.543,00 (valore del risarcimento per un danno pari al 30%);
€ 3.104,02 (€ 1.274,02 per spese mediche documentate;
€ 1.830,00 per esborsi afferenti agli onorari corrisposti al CTP di parte ricorrente, necessario ai fini dell'accertamento del danno subito);
Pertanto, il danno complessivo subito da va quantificato in Parte_1 complessivi € 121.236,02.
Non può, infine, trovare accoglimento la richiesta di personalizzazione del danno non patrimoniale formulata da parte attrice. Come noto, la personalizzazione costituisce una componente eventuale del risarcimento da lesione all'integrità psico- fisica e si giustifica soltanto in presenza di circostanze specifiche e concrete che, per la loro gravità, natura o intensità, si pongano al di fuori della normale tipicità del danno contemplato dalle tabelle milanesi e dalle valutazioni medico-legali standard.
Essa, pertanto, non può essere accordata sulla base di affermazioni generiche o elementi sovrapponibili alla comune esperienza di chiunque subisca una menomazione di analoga entità, ma richiede una prova rigorosa circa l'esistenza di un pregiudizio effettivo, non contemplato nei criteri tabellari ordinari.
Nel caso in esame, pur essendo stato dedotto un mutamento della qualità della vita della danneggiata a seguito della perdita funzionale dell'arto superiore destro
(peraltro dominante), le attività di cui viene lamentata l'impossibilità - quali cucinare,
fare la spesa, prendersi cura dei familiari, partecipare a momenti conviviali, assistere
19 il coniuge disabile o dedicarsi ad attività ricreative - rientrano nell'alveo fisiologico delle limitazioni già prese in considerazione dal danno biologico standardizzato.
L'impossibilità di svolgere attività quotidiane, domestiche e relazionali, così come l'esperienza soggettiva di dolore o frustrazione, costituiscono, infatti, elementi già ricompresi nella monetizzazione del danno permanente, in base all'età, all'invalidità accertata e alla qualità della vita compromessa.
Quanto alla dedotta impossibilità per la ricorrente di continuare a svolgere il ruolo di caregiver del coniuge gravemente disabile, si osserva che - pur trattandosi di una circostanza meritevole di attenzione - non è stata accompagnata da allegazioni o elementi di prova circa una effettiva incidenza sul piano patrimoniale o assistenziale.
È stato documentato il trasferimento dei benefici della legge 104/1992 ad altro familiare, ma non è stato allegato, né provato, che tale cambiamento abbia determinato costi aggiuntivi, discontinuità dell'assistenza, o l'assunzione di oneri esterni (quali ad esempio l'impiego di personale specializzato, spese straordinarie o rinunce a redditi da parte di terzi). L'organizzazione familiare è rimasta sostanzialmente garantita, e la funzione assistenziale, pur mutata nei soggetti, ha proseguito senza evidenze di un aggravamento oggettivo e misurabile del carico relazionale o economico.
Parimenti, le richieste di prova orale dedotte da parte attrice risultano riferite ad aspetti già tipici delle conseguenze di una grave menomazione e non appaiono dirette a dimostrare elementi di eccezionalità soggettiva tali da legittimare un incremento risarcitorio. La riduzione della vita di relazione, l'impossibilità di partecipare a eventi, pellegrinaggi, corsi ricreativi o attività manuali sono evenienze prevedibili e già
valorizzate nella quantificazione tabellare e non emergono dalla prospettazione di parte o dalla consulenza tecnica elementi che possano qualificare tali rinunce come peculiari, specificamente connotate o idonee a disegnare una condizione soggettiva radicalmente diversa da quella ordinariamente connessa alla lesione subita.
Alla luce di tali considerazioni, deve concludersi che non ricorrono i presupposti per disporre alcuna personalizzazione del danno biologico, atteso che le conseguenze pregiudizievoli della lesione risultano integralmente risarcite attraverso la
20 liquidazione secondo criteri tabellari, come valorizzati dalla CTU e correttamente parametrati all'entità della menomazione accertata.
La somma sopra indicata è liquidata all'attualità.
Oltre alla rivalutazione del credito, già riconosciuta, è stato chiesto da parte istante anche il riconoscimento degli interessi sui rispettivi crediti, con decorrenza dalla data del fatto.
Infatti, su tutte le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno deve essere riconosciuto anche il cd. lucro cessante e cioè il risarcimento del danno derivante dalla mancata tempestiva disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta,
avrebbe determinato un lucro finanziario.
In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege
(non essendo applicabile, come precisato dalla Suprema Corte nella citata sentenza,
l'art. 1224 I comma c.c.), ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056 II comma c.c.
Quindi, non avendo fornito l'attrice alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il cd. lucro cessante dovrà pertanto essere equitativamente calcolato ex art. 2056 c.c., secondo l'orientamento della Suprema
Corte (Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n.1712 sul calcolo di interessi per debiti di valore), applicando, ad una base di calcolo costituita dall'attuale credito come sopra determinato, devalutato all'epoca del fatto (febbraio 2015), e rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, un saggio di interesse corrispondente al rendimento medio degli interessi sui titoli di Stato (Bot, CCT) nel periodo di riferimento.
Sul complessivo ammontare del credito risarcitorio così come determinato decorrono interessi in misura legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Le spese di lite (incluse quelle dell'accertamento tecnico preventivo), liquidate ai valori medio dello scaglione tariffario di riferimento (senza computo della fase istruttoria, non svoltasi), seguono la soccombenza.
21
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- condanna la al risarcimento dei danni subiti Controparte_5
da e pertanto la condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
della somma di € 121.236,02, oltre interessi corrispondenti al Pt_1
rendimento medio degli interessi sui titoli di Stato (Bot, CCT) nel periodo di riferimento, calcolati su detta somma devalutata all'epoca del fatto (febbraio
2015) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat, nonché interessi in misura legale dalla pubblicazione della sentenza;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte attrice, che vengono liquidate in € 12.260,00 per compensi ed € 786,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15% c.p.a. ed
I.V.A., come per legge;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese della consulenza svolta nella fase dell'accertamento tecnico preventivo.
Chieti, 25 marzo 2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI dr. Alessandro Chiauzzi
pronuncia la seguente
sentenza all'esito dell'udienza del 26 febbraio 2025, lette le “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza, celebrata secondo la modalità prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi dell'art. 281 sexies e dell'art. 281 terdecies c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1471 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023, e vertente
tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Angelo Pettinella, in virtù di delega posta in calce al ricorso introduttivo,
ricorrente;
e
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Diana Peschi, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
resistente;
Oggetto: responsabilità sanitaria;
risarcimento del danno.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo ex art. 281 decies c.p.c. ha chiesto che Parte_1
venisse accertata e dichiarata la responsabilità professionale del personale medico dell in relazione ai trattamenti Controparte_2 sanitari cui è stata sottoposta a seguito di un infortunio domestico, lamentando di aver riportato gravi e permanenti conseguenze invalidanti a causa di errori commessi nel corso degli interventi chirurgici eseguiti presso le strutture ospedaliere dell'ente convenuto.
A tal fine, la ricorrente ha esposto che in data 22 novembre 2014, a seguito di una caduta accidentale dalle scale della propria abitazione, riportava una frattura pluriframmentaria e scomposta della testa omerale destra, con successiva diagnosi di frattura-lussazione della spalla. Ricoverata presso l'Ospedale di Atessa, veniva sottoposta a un primo intervento chirurgico di endoprotesi non cementata il 27
novembre 2014, con successiva dimissione. Tuttavia, fin dai controlli post-operatori, persistevano dolore, impotenza funzionale e ipoestesia alla spalla destra, al punto che si rendeva necessario un secondo ricovero il 1° febbraio 2015 presso l CP_3
Contr (facente parte della medesima , seguito da un nuovo intervento
[...] chirurgico il giorno seguente, con revisione dell'endoprotesi e impianto di artroprotesi inversa.
Nonostante i trattamenti chirurgici, la ricorrente continuava a manifestare un peggioramento della sintomatologia, con immobilità dell'arto e sofferenza neurologica, tanto da indurre gli specialisti a prescrivere accertamenti elettromiografici, dai quali emergeva una grave lesione assonotmesica del nervo circonflesso (poi definita lesione cronica del nervo ascellare destro). A seguito di tali esiti, la sospettando responsabilità sanitaria, si è rivolta al Tribunale di Chieti Pt_1
con ricorso ex art. 696 bis c.p.c., per l'espletamento di una consulenza tecnica preventiva.
Nel corso di detto procedimento, il Giudice monocratico ha nominato il dott. quale CTU, affiancato dal dott. che ha concluso Persona_1 Persona_2
che la lesione neurologica non fosse ricollegabile alla caduta domestica ma agli atti chirurgici, in particolare al secondo intervento. I periti, applicando il principio del “più probabile che non”, hanno affermato la responsabilità medica nella genesi del danno, individuando un danno permanente supplementare (iatrogeno) stimabile tra il 16% e il 30%, oltre a sei mesi di inabilità temporanea al 50%.
2 Sulla base delle suddette risultanze, la ricorrente ha chiesto la condanna
Contr dell al risarcimento del danno biologico differenziale, del danno morale e di quello patrimoniale. In particolare, ha quantificato il danno non patrimoniale complessivo (biologico e morale) in € 103.534,00, con ulteriore richiesta di personalizzazione del danno nella misura di € 26.753,00, per un totale di € 130.287,00.
A ciò si aggiungevano le spese mediche (€ 1.274,02), il rimborso delle spese di CTU
(€ 2.269,60), di CTP (€ 1.830,00) e delle competenze legali della fase sommaria (€
4.745,08), per un importo complessivo richiesto di € 140.131,70, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
La ha altresì illustrato le gravi ricadute della menomazione sulla propria Pt_1 vita quotidiana: impossibilità di compiere gli atti elementari dell'esistenza senza assistenza continua della figlia;
interruzione dell'assistenza prestata per anni al marito gravemente invalido (affetto da SS di ), con conseguente necessità di Per_3
trasferire i benefici della L. 104/92 su altri familiari;
rinuncia alle attività ricreative, spirituali e relazionali (viaggi, attività manuali, momenti conviviali con la famiglia,
uscite sociali), con sensibili effetti depressivi e di isolamento sociale.
Ha infine rilevato che la condizione di procedibilità ex art. 8 L. 24/2017 risulta soddisfatta tramite il già esperito accertamento tecnico preventivo, conclusosi senza conciliazione.
Conclude, pertanto, chiedendo al Tribunale di accertare la responsabilità dell'ente sanitario convenuto e di condannarlo al risarcimento integrale dei danni subiti, nei limiti delle somme sopra dettagliate.
Con la comparsa di costituzione e risposta, l' Controparte_2
si è costituita in giudizio contestando integralmente la
[...]
domanda proposta dalla ricorrente e chiedendone il rigetto per infondatezza in fatto e in diritto.
La resistente, dopo aver richiamato sinteticamente il contenuto del ricorso introduttivo e le allegazioni in esso contenute (con particolare riguardo agli eventi clinici occorsi tra il 2014 e il 2015, ai due interventi chirurgici eseguiti presso i presidi
3 di e e alle conclusioni del procedimento ex art. 696 bis c.p.c.), ha svolto Pt_2 CP_3
una dettagliata confutazione delle argomentazioni avversarie.
In particolare, la convenuta ha: contestato integralmente la ricostruzione dei fatti effettuata dalla ricorrente;
messo in discussione la rilevanza probatoria della documentazione medica prodotta in copia;
impugnato le consulenze medico-legali di parte e la stessa CTU espletata in sede di ATP, criticandone il metodo e le conclusioni.
Ha evidenziato come non vi sia alcun elemento documentale a supporto della tesi secondo cui i sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale di avrebbero Pt_2 eseguito “manovre di riduzione e riposizionamento” dell'arto prima degli accertamenti strumentali, ritenendo tale circostanza del tutto sfornita di riscontri nelle cartelle cliniche.
In ordine ai due interventi chirurgici del 27 novembre 2014 (impianto di endoprotesi) e del 2 febbraio 2015 (revisione con artroprotesi inversa), la resistente ha sostenuto la piena adeguatezza e correttezza dell'iter terapeutico, sottolineando che: l'intervento di endoprotesi fu giustificato dalla pluriframmentarietà della frattura, non suscettibile di sintesi con mezzi di osteosintesi tradizionali;
le protesi impiantate risultarono sempre correttamente posizionate;
nessuna negligenza, imprudenza o imperizia è ravvisabile nella condotta dei sanitari.
Quanto alla lesione del nervo circonflesso, ha sostenuto che: non risulta provato che essa sia insorta in conseguenza degli interventi chirurgici;
l'origine traumatica
(ossia conseguente alla frattura e lussazione della spalla) è compatibile e, secondo la letteratura scientifica, statisticamente frequente;
mancano accertamenti neurologici e clinici nelle fasi pre-operatorie che permettano di stabilire se la lesione fosse preesistente;
lo stesso CTU ha ammesso che la lesione potrebbe risalire sia al trauma iniziale sia agli interventi chirurgici, senza però individuare con chiarezza una condotta colposa specifica.
La parte convenuta ha dunque censurato la CTU, sostenendo che: il CTU non ha identificato una condotta medica concreta ed errata;
ha applicato il principio del
“più probabile che non”, senza fondarlo su alcun accertamento positivo circa imperizia, imprudenza o negligenza;
ha trascurato l'assenza di esami neurologici
4 immediati e quindi fondato la propria conclusione su una condotta (la mancata diagnosi precoce) che sarebbe inesigibile nella fase acuta post-traumatica, come sostenuto anche dal consulente di parte;
ha omesso di operare un adeguato ragionamento probabilistico secondo la giurisprudenza consolidata in tema di nesso causale.
In relazione alla personalizzazione del danno, la convenuta ha ritenuto infondate le richieste attoree, in quanto basate su circostanze ritenute generiche, non probanti e comunque non eccedenti le conseguenze ordinarie del tipo di invalidità lamentata.
Inoltre, ha eccepito che: la ricorrente non percepisce né pensione di invalidità né
indennità di accompagnamento;
le circostanze dedotte a fini di personalizzazione (ad esempio, limitazione delle attività quotidiane, assistenza al marito, vita sociale) sono inidonee a giustificare un incremento risarcitorio oltre i parametri tabellari.
Sotto il profilo istruttorio, ha chiesto: in via principale, la rinnovazione della
CTU; in subordine, l'integrazione per mezzo di un neurologo-elettromiografista, con quesiti specifici volti a chiarire la compatibilità tra tempistica clinica e accertabilità della lesione, l'idoneità dell'EMG in fase acuta, l'eventuale recuperabilità del nervo,
e l'effettivo impatto funzionale della lesione assonotmesica accertata.
Ha infine contestato l'ammissibilità della prova per testi richiesta da controparte, ritenendola inadeguata a provare l'incapacità funzionale e irrilevante ai fini della personalizzazione del danno, trattandosi di elementi che richiederebbero valutazione medico-legale.
Conclusivamente, l ha chiesto il rigetto integrale del ricorso Controparte_2
con vittoria di spese, riservandosi ogni ulteriore deduzione in corso di causa.
Tanto brevemente premesso in ordine alle posizioni delle parti, la vicenda
Contr attiene all'accertamento dell'eventuale responsabilità della convenuta per i danni lamentati da dai quali deriverebbe il diritto dell'attrice al risarcimento. Parte_1
Prima di esaminare il merito della questione, occorre chiarire alcuni aspetti generali in materia di responsabilità della struttura sanitaria.
Come noto, il vivace dibattito sviluppatosi nel corso degli anni ha condotto il legislatore a intervenire in modo esplicito sulla responsabilità delle strutture sanitarie,
5 con la legge n. 24/2017 (nota come Legge Gelli-Bianco). L'art. 7 comma 1 ha qualificato espressamente come contrattuale la responsabilità civile della struttura sanitaria, pubblica o privata, che si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa.
Nel tempo, si sono consolidati diversi orientamenti giurisprudenziali circa la ripartizione dell'onere probatorio, dando luogo a una significativa evoluzione interpretativa che ha portato all'elaborazione della teoria del duplice ciclo causale.
Come affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 18392/2017, "in tema di
responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce
per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra
l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o
l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non
imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza".
Tale principio è stato costantemente confermato dalla giurisprudenza successiva, come chiarito anche dalla sentenza n. 26700/2018, la quale ha precisato che "emerge così un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte,
l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo,
relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante.
Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o
l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del
diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto)".
La c.d. “causa incognita” grava dunque sull'attore in relazione all'evento dannoso e sul convenuto per quanto concerne la possibilità di adempiere. Ne consegue che, ove al termine dell'istruttoria permanga incertezza circa la causa del danno o dell'inadempimento, le conseguenze negative in punto di ripartizione dell'onere probatorio ricadranno, rispettivamente, sull'attore o sul convenuto.
6 Il ciclo causale concernente la possibilità di adempiere assume rilevanza solo una volta dimostrato il nesso di causalità tra evento dannoso e condotta del debitore.
Solo qualora il danneggiato dimostri che l'aggravamento della situazione patologica
è causalmente riconducibile alla condotta dei sanitari, sorge per la struttura sanitaria l'onere di dimostrare che l'inadempimento è stato determinato da una causa a essa non imputabile.
Quanto all'accertamento del nesso causale, esso deve avvenire secondo il criterio del “più probabile che non”. Come precisato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 16123/2010, "il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40
e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta
causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione ex ante - del tutto
inverosimili".
In ambito civile, dunque, il criterio applicabile è quello della preponderanza dell'evidenza, o del “più probabile che non”, a differenza di quanto avviene nel processo penale, dove vige la regola della prova “oltre ogni ragionevole dubbio”. Ne consegue che, essendo il sanitario tenuto a esercitare la propria attività secondo canoni di diligenza e perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere – in assenza di fattori alternativi – che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso.
Chiarito quanto sopra in linea generale, si può procedere ora all'esame del caso concreto.
Dall'esame della documentazione prodotta dalle parti e sottoposta ai consulenti e sulla base delle osservazioni di questi ultimi, la vicenda sanitaria può essere ricostruita nei termini che seguono.
in data 22 novembre 2014, riportava un grave trauma a seguito Parte_1 di una caduta accidentale all'interno della propria abitazione, caduta che determinava una frattura-lussazione della spalla destra. In particolare, gli accertamenti radiologici
7 (RX e TAC) eseguiti presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di evidenziavano Pt_2
una frattura pluriframmentaria e scomposta della testa omerale con lussazione e significativa diastasi antero-inferiore del frammento maggiore.
A seguito di primo inquadramento ortopedico e immobilizzazione con bendaggio tipo Gilchrist, la paziente veniva avviata al ricovero presso l'U.O. di
Ortopedia dell di dove, in data 27 novembre 2014, si procedeva CP_3 Pt_2 all'intervento chirurgico di endoprotesi di spalla destra, eseguito dal dott.
[...]
con accesso deltoideo-pettorale e impianto di protesi non cementata. Il Per_4
decorso post-operatorio immediato appariva regolare, tanto da consentire la dimissione già il giorno successivo.
Tuttavia, sin dai primi controlli clinici successivi (in particolare il 20 gennaio
2015), veniva documentata la persistenza di un quadro sintomatologico sfavorevole, caratterizzato da dolore marcato, limitazione funzionale, impotenza motoria attiva e ipoestesia in sede deltoidea. A fronte di tale quadro, veniva disposto un nuovo ricovero presso l'U.O. di e, in data 2 febbraio 2015, Controparte_4 si eseguiva un secondo intervento chirurgico con rimozione dell'endoprotesi e revisione mediante impianto di artroprotesi inversa. Il motivo dell'intervento era individuato nella condizione di “endoprotesi dolorosa”.
A seguito di tale procedura, la paziente veniva sottoposta a controlli clinici e radiografici periodici, i quali, pur non evidenziando problematiche meccaniche legate al posizionamento protesico, continuavano a rilevare la persistenza di un severo deficit funzionale, con sospetto interessamento neurologico. A tale proposito, al controllo del 23 aprile 2015 si ravvisava la necessità di esecuzione di un esame elettromiografico (EMG) e di visita neurologica. L'EMG del 14 maggio 2015 confermava una grave lesione assonotmesica del nervo circonflesso destro. I
successivi esami neurofisiologici (settembre 2015, aprile 2016 e settembre 2016) documentavano l'evoluzione verso una stabilizzazione del quadro neuropatico, con esiti cronici permanenti.
Il danno neurologico aveva comportato, sul piano clinico-funzionale, una severa compromissione dell'articolarità della spalla destra, in paziente destrimane,
8 assimilabile a una condizione di anchilosi. Tale condizione, in ragione dell'importante limitazione della motilità e dell'abduzione della spalla (impossibile attivamente, e limitata a 30° passivamente), si accompagnava a ipotrofia del cingolo scapolare, dolore persistente e significativa limitazione nello svolgimento anche delle attività
quotidiane elementari.
Da segnalare, infine, come nel tempo la paziente sia stata valutata anche da specialisti ortopedici di riferimento, tra cui il prof. e il prof. Per_5 Per_6 quest'ultimo concludendo nel 2018 per una condizione di esiti da artroprotesi inversa con lesione cronica del nervo ascellare destro, suggerendo, in ultima istanza,
l'artrodesi scapolo-omerale.
Tanto osservato in ordine alla storia clinica che ha interessato l'attrice, secondo l'impostazione attorea, la responsabilità dei sanitari coinvolti nell'assistenza prestata alla si articolerebbe su più profili, distinti ma tra loro strettamente connessi: Pt_1
- inadeguata gestione iniziale del trauma: l'attrice contesta l'approccio terapeutico seguito in seguito alla frattura-lussazione della spalla destra, avvenuta il 22 novembre 2014, lamentando una gestione clinica carente sia sotto il profilo diagnostico sia sotto quello terapeutico, specie in relazione al mancato approfondimento di un possibile danno neurologico già nelle fasi immediatamente successive al trauma;
- errata scelta del trattamento chirurgico: viene messo in discussione l'intervento iniziale di impianto di endoprotesi non cementata, ritenuto non adeguatamente calibrato sul quadro clinico effettivo e comunque praticato senza un preventivo accertamento dello stato della cuffia dei rotatori,
parametro fondamentale per la corretta indicazione tra endoprotesi e protesi inversa;
- deficit informativo pre-operatorio: l'attrice lamenta la mancanza di un'indagine neurologica adeguata e tempestiva sia nella fase pre-operatoria che immediatamente post-traumatica, nonché la carenza di informazioni cliniche nelle cartelle relative agli interventi chirurgici, specie con riguardo allo stato dei nervi periferici e della cuffia dei rotatori;
9 - condotta inadeguata anche in occasione del secondo intervento: anche l'intervento di revisione eseguito con impianto di protesi inversa viene ritenuto inappropriato, perché intrapreso senza accertare se il deficit funzionale fosse di natura neurologica o muscolo-tendinea; tale scelta terapeutica sarebbe, secondo parte attrice, controindicata in entrambi i casi;
- lesione iatrogena del nervo circonflesso: l'attrice ritiene che la lesione del nervo circonflesso, causa dell'attuale grave compromissione funzionale della spalla destra, sia verosimilmente insorta per effetto degli atti chirurgici e che, dunque, rappresenti un danno iatrogeno evitabile se l'intervento fosse stato condotto secondo le regole dell'arte e previa adeguata valutazione pre- operatoria.
Nel corso dell'istruttoria è stata prodotta la c.t.u. svolta nel corso del procedimento di a.t.p., dalla quale emerge che i consulenti hanno esaminato il caso clinico della con particolare attenzione alla gestione medica nei vari momenti Pt_1
critici, focalizzandosi sulle fasi diagnostiche, operatorie e post-operatorie. Di seguito si riportano i punti chiave della loro analisi.
Secondo quanto accertato dal collegio peritale, uno dei principali profili di criticità riscontrati nella gestione del caso clinico della attiene alla mancata Pt_1
valutazione neurologica nelle fasi immediatamente successive al trauma del 22
novembre 2014.
La paziente, a seguito di una caduta accidentale in ambito domestico, riportava una frattura-lussazione della spalla destra, con frattura pluriframmentaria della testa omerale e diastasi antero-inferiore del frammento maggiore. Nonostante la gravità del quadro traumatico e la frequente associazione tra fratture-lussazioni complesse e lesioni del nervo circonflesso, non veniva eseguita alcuna esplorazione neurologica - né clinica né strumentale - atta a verificare l'integrità delle strutture nervose periferiche, in particolare del nervo ascellare/circonflesso. Tale omissione, secondo i consulenti, costituisce un primo e rilevante punto critico del percorso clinico, posto che la natura e la sede della frattura avrebbero dovuto imporre, secondo le regole dell'arte, una valutazione mirata, anche in considerazione del fatto che il trattamento
10 chirurgico non fu immediato ma avvenne a distanza di cinque giorni dal trauma, tempo che avrebbe reso possibile l'esecuzione di approfondimenti diagnostici. Anche nella fase preoperatoria immediatamente antecedente l'intervento del 27 novembre 2014, non risulta che siano stati effettuati accertamenti volti a escludere o confermare eventuali lesioni neurologiche.
Il primo intervento chirurgico, consistito nell'impianto di endoprotesi non cementata, viene ritenuto in astratto conforme alle linee guida, trattandosi di lesione complessa a quattro frammenti in paziente anziana, ma i consulenti sottolineano come la corretta indicazione all'endoprotesi presupponga la presenza di una cuffia dei rotatori integra. Su tale elemento, tuttavia, non viene offerta alcuna indicazione, né è dato sapere se tale struttura sia stata valutata nel corso dell'intervento o se sia stata eventualmente riscontrata una sua lacerazione o retrazione. Tale omissione documentale, secondo i consulenti, rappresenta una grave lacuna, trattandosi di un elemento dirimente per la scelta della protesi, tanto da dover essere oggetto di puntuale descrizione nella cartella operatoria. L'assenza di qualunque annotazione in tal senso, unitamente all'evoluzione clinica successiva, fa ragionevolmente presumere che la cuffia sia stata ritenuta integra per default, senza un reale riscontro clinico.
Dopo il primo intervento, la paziente riferiva un persistente dolore, rigidità e impotenza funzionale dell'arto, con evidenti segni di ipotrofia muscolare e ipoestesia nella regione deltoidea già documentati nel controllo ortopedico del 20 gennaio 2015.
Anche in tale occasione, però, non risulta che i sanitari abbiano formulato un sospetto diagnostico di lesione nervosa né che abbiano avviato gli accertamenti strumentali del caso. Di fronte al perdurare della sintomatologia e alla mancata risoluzione clinica, la paziente veniva nuovamente sottoposta, in data 2 febbraio 2015, a un secondo intervento chirurgico, con espianto della prima protesi e impianto di artroprotesi inversa. Tale decisione terapeutica, come rilevato dai consulenti, appare discutibile sotto più profili. Innanzitutto, anche in tale frangente, non si procedeva ad accertare le cause del deficit funzionale, in particolare non si escludeva in via preventiva una patologia neurologica sottostante, che avrebbe reso controindicata l'applicazione della protesi inversa. Inoltre, non viene documentato, neanche in occasione del secondo
11 intervento, lo stato anatomo-funzionale della cuffia dei rotatori, la cui compromissione, se presente, avrebbe potuto invece giustificare la scelta della nuova protesi. Ne deriva, pertanto, che l'indicazione al secondo impianto risulta formulata in difetto di elementi clinici fondamentali, omessi tanto in fase diagnostica quanto intraoperatoria.
Solo in occasione del controllo ortopedico del 23 aprile 2015 viene finalmente ipotizzata una possibile sofferenza neurologica, che viene confermata con esame elettromiografico del successivo 14 maggio, il quale documenta una grave lesione assonotmesica del nervo circonflesso destro. Nei mesi successivi, gli ulteriori controlli
EMG confermeranno la stabilizzazione della lesione in un quadro di danno permanente. Tale lesione, interessando il nervo deputato all'innervazione del muscolo deltoide, ha determinato un'impossibilità di attivazione dell'abduzione della spalla, causando un quadro clinico funzionalmente assimilabile a una anchilosi.
Secondo i consulenti, non essendovi alcuna documentazione che accerti la presenza di un deficit neurologico nei giorni immediatamente successivi al trauma, e rilevandosi invece la prima comparsa di segni neurologici documentati solo dopo il primo intervento, appare più probabile che la lesione nervosa si sia verificata in esito agli atti chirurgici. In particolare, la comparsa progressiva e l'evoluzione della sintomatologia, insieme all'assenza di rilievi neurologici obiettivi nella fase acuta post-traumatica, rendono, secondo i periti, più verosimile che la lesione del nervo circonflesso sia conseguenza iatrogena degli interventi subiti. La CTU specifica, inoltre, che non vi sono elementi per attribuire la lesione a una causa alternativa,
esterna o autonoma rispetto agli interventi effettuati, né si rinviene nel decorso post- operatorio un'adeguata documentazione clinica volta a monitorare l'integrità neurologica della paziente.
Anche se i due chirurghi risultano, formalmente, dotati delle necessarie competenze specialistiche, i periti mettono in evidenza che l'omessa esplorazione neurologica, la mancata valutazione dello stato della cuffia dei rotatori, la scelta terapeutica formulata in assenza di un preciso inquadramento clinico e la scarsità di informazioni cliniche contenute nelle cartelle operatorie rappresentano
12 complessivamente una condotta non conforme ai canoni di diligenza, prudenza e perizia richiesti. Si tratta, in definitiva, di una gestione sanitaria connotata da lacune significative sul piano sia diagnostico sia documentale, che hanno inciso negativamente sulla possibilità di una corretta presa in carico del caso e che, nel loro insieme, appaiono causalmente riconducibili all'esito invalidante che ha colpito la paziente.
Parte convenuta, per il tramite del proprio consulente tecnico nonché con le osservazioni depositate dal legale, ha formulato specifiche critiche alle conclusioni raggiunte dal collegio peritale, con particolare riferimento all'individuazione, in capo ai sanitari, di una responsabilità iatrogena per la lesione del nervo circonflesso. Tali rilievi, tuttavia, non appaiono idonei a scalfire la coerenza, la completezza e la fondatezza del ragionamento peritale, il quale resta ancorato a un rigoroso metodo medico-legale e supportato da un'attenta ricostruzione documentale dei fatti.
Il consulente di parte convenuta ha osservato che la lesione del nervo circonflesso costituisce una complicanza statisticamente non infrequente delle fratture-lussazioni della spalla, suggerendo, in sostanza, che la lesione neurologica lamentata dalla possa essere ascrivibile all'evento traumatico originario e non Pt_1
necessariamente agli interventi chirurgici cui la stessa è stata successivamente sottoposta.
Questa considerazione, tuttavia, seppur in astratto condivisibile sul piano della letteratura clinica, non può assumere rilievo determinante nel caso concreto, come replicato dai consulenti d'ufficio. Essi, infatti, non negano la possibilità teorica che una lesione del nervo circonflesso si verifichi in occasione di traumi complessi alla spalla;
ciò che viene sottolineato - e fondatamente - è che, nella vicenda in esame, non risulta in alcun momento documentato un esame clinico o strumentale, né nell'immediato post-trauma né nella fase pre-operatoria, volto a valutare l'eventuale compromissione neurologica. Tale assenza di rilievi obiettivi o di indagini mirate assume valore dirimente, poiché impedisce di attribuire con sufficiente grado di probabilità la lesione neurologica al trauma iniziale. Al contrario, i primi segni clinici suggestivi di una sofferenza del nervo circonflesso (ipotrofia muscolare, ipoestesia
13 deltoidea, impotenza funzionale attiva) compaiono solo dopo l'intervento chirurgico del 27 novembre 2014 e vengono formalmente verbalizzati solo nei mesi successivi.
Questo dato temporale, associato alla mancata esplorazione neurologica precoce e alla progressione clinica del danno documentata dagli esami elettromiografici, rende preferibile, sotto il profilo del “più probabile che non”, l'ipotesi di una origine iatrogena della lesione.
Né è dirimente, in senso contrario, quanto sostenuto dall'avv. Peschi, che, nelle proprie note, richiama il corretto posizionamento delle protesi impiantate nei due interventi, sostenendo che tale circostanza escluderebbe una condotta colposa da parte dei sanitari. Anche tale argomentazione non può ritenersi risolutiva. Il corretto posizionamento della protesi, infatti, attiene al profilo meccanico e tecnico dell'intervento, ma non esaurisce l'intero spettro delle condotte doverose da parte del chirurgo ortopedico. Come chiarito dal collegio peritale, una protesi può essere in sede ma l'intervento che l'ha impiantata può comunque risultare inadeguato, se non preceduto da una valutazione clinico-funzionale completa e se non fondato su un'indicazione chirurgica correttamente formulata. Nel caso in esame, è proprio l'inadeguatezza dell'iter diagnostico pre-operatorio a costituire uno dei principali elementi critici: sia nel primo sia nel secondo intervento non è stata indagata né la condizione della cuffia dei rotatori né lo stato neurologico del plesso brachiale e del nervo circonflesso in particolare. È sulla base di tale incompletezza valutativa che la
CTU ha ritenuto fondata la censura, non sul profilo meramente tecnico del posizionamento protesico.
È inoltre importante sottolineare che il collegio peritale ha tenuto in debita considerazione tutte le ipotesi eziologiche alternative (trauma, progressione spontanea, errori terapeutici), per poi selezionare quella che, secondo scienza,
esperienza e documentazione clinica, appariva più compatibile con il decorso effettivo. Non si è trattato, pertanto, di un giudizio apodittico, bensì di una conclusione motivata, basata su un confronto sistematico tra dati clinici, temporali, strumentali e chirurgici, coerente con i principi della medicina legale.
14 In definitiva, né le osservazioni del consulente tecnico di parte né le argomentazioni difensive del procuratore di parte convenuta si confrontano in modo effettivo con i punti centrali della consulenza: l'assenza di valutazioni neurologiche precoci;
la prima documentazione di deficit solo post-intervento; la scelta chirurgica effettuata in assenza di un inquadramento clinico completo;
la natura e l'evoluzione della lesione documentata dall'EMG. Tutti questi elementi, considerati congiuntamente, rendono le conclusioni del collegio peritale non solo condivisibili, ma anche logicamente e scientificamente solide, insuscettibili di essere scalfite dalle critiche formulate, che si rivelano, all'esame complessivo, generiche o fondate su presupposti non riscontrabili nel caso concreto.
Sulla base di quanto osservato deve concludersi, pertanto, per la responsabilità
Contr dei sanitari della convenuta, la quale deve essere condannata a risarcire i danni patiti dall'attrice Parte_1
Ciò posto in ordine all'an e venendo ad esaminare il profilo concernente il quantum, merita rilevare che parte ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio, chiedeva la condanna della resistente al risarcimento del danno non patrimoniale subito.
In particolare, a questo riguardo, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare
(cfr. Cassazione civile , sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972) che vanno superate le categorie di danno morale e danno esistenziale potendo essere risarcito, come unicum,
il danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., il quale non può essere suddiviso in diverse poste risarcitorie.
Al di fuori dei casi previsti dalla legge, la tutela risarcitoria è estesa ai soli casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, quale è innanzitutto il danno biologico, che costituisce appunto il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute tutelato dall'art. 32 Cost.
In ordine al danno biologico, merita rilevare che quest'ultimo consiste nella lesione all'integrità psicofisica dell'uomo e, cioè, in una menomazione incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si ricollega al complesso delle funzioni naturali
15 afferenti al soggetto nell'ambiente in cui egli vive e si estende quindi a tutti gli effetti negativi sul bene primario della salute, quale diritto inviolabile alla esplicazione della propria personalità morale, intellettuale, culturale (cfr., diffusamente, Cass. civ. sentenze n. 5635/97; 477/96; 357/93).
Avuto riguardo a tutte le conseguenze deteriori cagionate al bene primario della salute nel suo aspetto dinamico, si distingue, nell'ambito della unitaria nozione di danno biologico, in relazione ai diversi periodi temporali correlati alla differente entità della lesione, tra invalidità permanente, ovvero la perenne soppressione di una funzione vitale non suscettibile di regressione per decorso naturale o per effetto di cure e terapie, e inabilità temporanea (assoluta o parziale) quando la perdita della funzione vitale è destinata a cessare col decorso del tempo (in tal senso, cfr.
Cassazione civile , sez. III, 15 settembre 1995, n. 9725, Cassazione civile , sez. III, 10 marzo 1992, n. 2840).
L'alterazione dell'integrità psicofisica del soggetto non è passibile di una reintegrazione in forma specifica o in natura, per cui il risarcimento del danno biologico non può che avvenire per equivalente, ovvero con una prestazione patrimoniale atta a reintegrare il valore non patrimoniale leso, da determinarsi con criteri di natura equitativa, informati da un lato ad una uniformità pecuniaria di base
(a parità di lesioni, tutti avranno un risarcimento di una certa entità) e, dall'altro, ad elasticità e flessibilità, onde adeguare la liquidazione in ogni singolo caso all'effettiva incidenza nel contesto delle funzioni esistenziali perdute dal danneggiato (per un'autorevole affermazione di tali principi, Corte Cost., 14 luglio 1986 n. 184).
Ciò premesso, nella specie, i danni allegati possono essere verificati sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, in particolare dall'esame svolto dai consulenti tecnici di ufficio nel procedimento di a.t.p., le cui conclusioni appaiono pienamente condivisibili.
In rapporto alla patologia ed alla sua evoluzione, i consulenti hanno quantificato un periodo di invalidità temporanea per sei mesi al 50%. Quanto al danno biologico da invalidità permanente, gli ausiliari del giudice hanno ritenuto di dover riconoscere un danno iatrogeno che si è instaurato su postumi comunque attesi per la corretta
16 indicazione alla protesizzazione della spalla (15%) che possono computarsi nel maggior danno compreso tra il 16- 30%.
Tanto osservato, ai fini della corretta liquidazione del danno iatrogeno differenziale, questo giudice ritiene di doversi uniformare al criterio indicato dalla più
recente e consolidata giurisprudenza di legittimità, in particolare dalla sentenza della
Corte di Cassazione n. 29549/2024. Tale pronuncia ha chiarito che “il danno differenziale deve essere calcolato monetizzando preliminarmente sia l'invalidità complessiva finale, sia quella preesistente, e successivamente effettuare la differenza tra i due valori monetari”. La logica sottesa a tale principio risiede nella constatazione che il valore economico del punto di invalidità non cresce in modo lineare, ma più che proporzionale rispetto all'aumentare della percentuale complessiva. Di conseguenza, un'operazione diretta su base percentuale è da ritenersi tecnicamente e giuridicamente erronea. A tal riguardo, si richiamano le condivisibili osservazioni del Tribunale di
Rimini (sentenza n. 734/2020), secondo cui “L'operazione sopra illustrata si giustifica in quanto il valore monetario del punto di invalidità cresce più che proporzionalmente rispetto al crescere dell'invalidità”, e del Tribunale di Rieti
(sentenza n. 161/2018), che ha affermato che “È errato calcolare l'importo del danno effettuando l'operazione aritmetica sulle percentuali di invalidità, in quanto
l'operazione corretta va fatta sul montante risarcitorio ricavabile dall'applicazione delle tabelle. Si rende, pertanto, necessario 'prima' liquidare il danno in euro e 'poi' effettuare le operazioni aritmetiche, non già effettuare i calcoli utilizzando i numeri delle percentuali di invalidità”.
Applicando tale principio al caso concreto, va osservato che la CTU ha stimato l'invalidità permanente attuale della in misura pari al 30%, precisando che la Pt_1
metà di tale danno (15%) sarebbe comunque residuata in conseguenza della frattura iniziale, anche in presenza di un trattamento chirurgico corretto, mentre la restante quota del 15% costituisce danno iatrogeno differenziale, riferibile alla condotta dei sanitari.
In base a quanto sopra, il Tribunale deve procedere a:
17 - monetizzare l'invalidità complessiva del 30%, applicando le Tabelle del
Tribunale di Milano;
- monetizzare il valore del danno “inevitabile”, pari al 15%;
- calcolare, per differenza, il quantum risarcibile imputabile alla responsabilità sanitaria, corrispondente alla sola componente iatrogena.
Con riferimento al danno morale esso va pure riconosciuto, trattandosi di danno non patrimoniale risarcibile in virtù della lesione di un valore costituzionalmente riconosciuto, quale quello relativo alla integrità morale della persona (cfr., Cassazione
civile , sez. III, 13 gennaio 2009, n. 479). Tuttavia, dovendo, come si è detto, il danno non patrimoniale essere risarcito come un unicum, non potendo esso venire suddiviso in diverse poste risarcitorie, possono essere utilizzate al fine della quantificazione del danno non patrimoniale le apposite tabelle elaborate con riferimento (non al solo danno biologico, ma) al complessivo danno non patrimoniale dal Tribunale di Milano per l'anno 2024, già comprensive cioè di un aumento del danno biologico corrispondente al risarcimento del danno morale, maggiormente aderente alla presumibile reale entità del pregiudizio morale subito dal soggetto poiché il relativo aumento percentuale è commisurato anche alla età del soggetto, oltre che alla percentuale degli esisti permanenti residuati. Del resto anche a seguito del noto intervento della Suprema Corte in funzione di uniformità sul piano dell'utilizzo del potere equitativo (cfr. Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 7 Giugno 2011, n.
12408 “poiché l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto”) appare maggiormente opportuno adottare il criterio liquidativo della tabelle milanesi.
18 Pertanto, il risarcimento del danno non patrimoniale subito può essere, sulla scorta delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano relative all'anno 2024, utilizzabili come indice di riferimento nella valutazione equitativa dello stesso, in quanto maggiormente vicine ed aderenti alla realtà socio-economica del luogo,
partitamente individuato nella seguente misura, espressa in termini monetari già rivalutati all'attualità:
€ 10.350,00 per inabilità temporanea parziale al 50% (€ 115,00 x 50% x 180 giorni);
€ 107.782,00 per danno non patrimoniale, somma così determinata: € 151.325
(valore del risarcimento per un danno pari al 30%) - € 43.543,00 (valore del risarcimento per un danno pari al 30%);
€ 3.104,02 (€ 1.274,02 per spese mediche documentate;
€ 1.830,00 per esborsi afferenti agli onorari corrisposti al CTP di parte ricorrente, necessario ai fini dell'accertamento del danno subito);
Pertanto, il danno complessivo subito da va quantificato in Parte_1 complessivi € 121.236,02.
Non può, infine, trovare accoglimento la richiesta di personalizzazione del danno non patrimoniale formulata da parte attrice. Come noto, la personalizzazione costituisce una componente eventuale del risarcimento da lesione all'integrità psico- fisica e si giustifica soltanto in presenza di circostanze specifiche e concrete che, per la loro gravità, natura o intensità, si pongano al di fuori della normale tipicità del danno contemplato dalle tabelle milanesi e dalle valutazioni medico-legali standard.
Essa, pertanto, non può essere accordata sulla base di affermazioni generiche o elementi sovrapponibili alla comune esperienza di chiunque subisca una menomazione di analoga entità, ma richiede una prova rigorosa circa l'esistenza di un pregiudizio effettivo, non contemplato nei criteri tabellari ordinari.
Nel caso in esame, pur essendo stato dedotto un mutamento della qualità della vita della danneggiata a seguito della perdita funzionale dell'arto superiore destro
(peraltro dominante), le attività di cui viene lamentata l'impossibilità - quali cucinare,
fare la spesa, prendersi cura dei familiari, partecipare a momenti conviviali, assistere
19 il coniuge disabile o dedicarsi ad attività ricreative - rientrano nell'alveo fisiologico delle limitazioni già prese in considerazione dal danno biologico standardizzato.
L'impossibilità di svolgere attività quotidiane, domestiche e relazionali, così come l'esperienza soggettiva di dolore o frustrazione, costituiscono, infatti, elementi già ricompresi nella monetizzazione del danno permanente, in base all'età, all'invalidità accertata e alla qualità della vita compromessa.
Quanto alla dedotta impossibilità per la ricorrente di continuare a svolgere il ruolo di caregiver del coniuge gravemente disabile, si osserva che - pur trattandosi di una circostanza meritevole di attenzione - non è stata accompagnata da allegazioni o elementi di prova circa una effettiva incidenza sul piano patrimoniale o assistenziale.
È stato documentato il trasferimento dei benefici della legge 104/1992 ad altro familiare, ma non è stato allegato, né provato, che tale cambiamento abbia determinato costi aggiuntivi, discontinuità dell'assistenza, o l'assunzione di oneri esterni (quali ad esempio l'impiego di personale specializzato, spese straordinarie o rinunce a redditi da parte di terzi). L'organizzazione familiare è rimasta sostanzialmente garantita, e la funzione assistenziale, pur mutata nei soggetti, ha proseguito senza evidenze di un aggravamento oggettivo e misurabile del carico relazionale o economico.
Parimenti, le richieste di prova orale dedotte da parte attrice risultano riferite ad aspetti già tipici delle conseguenze di una grave menomazione e non appaiono dirette a dimostrare elementi di eccezionalità soggettiva tali da legittimare un incremento risarcitorio. La riduzione della vita di relazione, l'impossibilità di partecipare a eventi, pellegrinaggi, corsi ricreativi o attività manuali sono evenienze prevedibili e già
valorizzate nella quantificazione tabellare e non emergono dalla prospettazione di parte o dalla consulenza tecnica elementi che possano qualificare tali rinunce come peculiari, specificamente connotate o idonee a disegnare una condizione soggettiva radicalmente diversa da quella ordinariamente connessa alla lesione subita.
Alla luce di tali considerazioni, deve concludersi che non ricorrono i presupposti per disporre alcuna personalizzazione del danno biologico, atteso che le conseguenze pregiudizievoli della lesione risultano integralmente risarcite attraverso la
20 liquidazione secondo criteri tabellari, come valorizzati dalla CTU e correttamente parametrati all'entità della menomazione accertata.
La somma sopra indicata è liquidata all'attualità.
Oltre alla rivalutazione del credito, già riconosciuta, è stato chiesto da parte istante anche il riconoscimento degli interessi sui rispettivi crediti, con decorrenza dalla data del fatto.
Infatti, su tutte le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno deve essere riconosciuto anche il cd. lucro cessante e cioè il risarcimento del danno derivante dalla mancata tempestiva disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta,
avrebbe determinato un lucro finanziario.
In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege
(non essendo applicabile, come precisato dalla Suprema Corte nella citata sentenza,
l'art. 1224 I comma c.c.), ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056 II comma c.c.
Quindi, non avendo fornito l'attrice alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il cd. lucro cessante dovrà pertanto essere equitativamente calcolato ex art. 2056 c.c., secondo l'orientamento della Suprema
Corte (Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n.1712 sul calcolo di interessi per debiti di valore), applicando, ad una base di calcolo costituita dall'attuale credito come sopra determinato, devalutato all'epoca del fatto (febbraio 2015), e rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, un saggio di interesse corrispondente al rendimento medio degli interessi sui titoli di Stato (Bot, CCT) nel periodo di riferimento.
Sul complessivo ammontare del credito risarcitorio così come determinato decorrono interessi in misura legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Le spese di lite (incluse quelle dell'accertamento tecnico preventivo), liquidate ai valori medio dello scaglione tariffario di riferimento (senza computo della fase istruttoria, non svoltasi), seguono la soccombenza.
21
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- condanna la al risarcimento dei danni subiti Controparte_5
da e pertanto la condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
della somma di € 121.236,02, oltre interessi corrispondenti al Pt_1
rendimento medio degli interessi sui titoli di Stato (Bot, CCT) nel periodo di riferimento, calcolati su detta somma devalutata all'epoca del fatto (febbraio
2015) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat, nonché interessi in misura legale dalla pubblicazione della sentenza;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte attrice, che vengono liquidate in € 12.260,00 per compensi ed € 786,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15% c.p.a. ed
I.V.A., come per legge;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese della consulenza svolta nella fase dell'accertamento tecnico preventivo.
Chieti, 25 marzo 2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)
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