Trib. Chieti, sentenza 31/03/2025, n. 166
TRIB
Sentenza 31 marzo 2025

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Tribunale di Chieti, in composizione monocratica, ha pronunciato sentenza in una causa civile promossa da una persona fisica, ricorrente, nei confronti di un'azienda sanitaria, resistente, avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti a seguito di presunta responsabilità sanitaria. La ricorrente lamentava gravi e permanenti conseguenze invalidanti derivanti da errori commessi nel corso di due interventi chirurgici eseguiti presso le strutture della resistente, a seguito di una frattura pluriframmentaria della testa omerale destra subita in un infortunio domestico. La ricorrente esponeva di essere stata sottoposta a un primo intervento di endoprotesi nel novembre 2014, seguito da un secondo intervento di revisione con artroprotesi inversa nel febbraio 2015, a causa del persistente dolore e dell'impotenza funzionale. Nonostante i trattamenti, la sintomatologia peggiorava, portando all'accertamento di una grave lesione assonotmesica del nervo circonflesso destro. La ricorrente chiedeva il risarcimento del danno biologico differenziale, morale e patrimoniale, quantificando il danno non patrimoniale complessivo in € 103.534,00, con richiesta di personalizzazione, oltre a spese mediche, di CTU, CTP e legali. La resistente contestava integralmente la domanda, eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto, mettendo in discussione la rilevanza probatoria della documentazione, impugnando le consulenze medico-legali e sostenendo la correttezza dell'iter terapeutico e l'origine traumatica della lesione nervosa, piuttosto che iatrogena. La resistente chiedeva, in via istruttoria, la rinnovazione o integrazione della CTU.

Il Tribunale, dopo aver richiamato i principi in materia di responsabilità della struttura sanitaria e la ripartizione dell'onere probatorio secondo la teoria del duplice ciclo causale e il criterio del "più probabile che non", ha esaminato la vicenda alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo. Il Giudice ha ritenuto fondata la responsabilità della struttura sanitaria, accertando che la lesione del nervo circonflesso fosse più verosimilmente conseguenza degli atti chirurgici piuttosto che del trauma iniziale, in virtù dell'assenza di valutazioni neurologiche precoci e della documentazione dei deficit solo in fase post-operatoria. Il Tribunale ha altresì ritenuto inadeguata la gestione sanitaria, caratterizzata da lacune diagnostiche e documentali, in particolare la mancata valutazione neurologica e dello stato della cuffia dei rotatori nelle fasi critiche. Accogliendo parzialmente la domanda, il Tribunale ha condannato la resistente al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente, quantificati in € 121.236,02, comprensivi di invalidità temporanea parziale, danno non patrimoniale (calcolato secondo le tabelle del Tribunale di Milano, tenendo conto del danno iatrogeno differenziale) e spese mediche e per CTP. È stata respinta la richiesta di personalizzazione del danno, ritenendo che le circostanze dedotte rientrassero nelle normali conseguenze già considerate dal danno biologico standardizzato. La resistente è stata altresì condannata al pagamento delle spese processuali e delle spese della consulenza tecnica preventiva.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Chieti, sentenza 31/03/2025, n. 166
    Giurisdizione : Trib. Chieti
    Numero : 166
    Data del deposito : 31 marzo 2025

    Testo completo