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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 26/11/2025, n. 1939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1939 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1414 /2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA Prima Sezione Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1414/2025 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio all'esito dell'udienza camerale del 18.11.2025; promossa da:
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
AT (CT) il 04/10/1961 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in CALTAGIRONE, VIALE MARIO MILAZZO N. 198, presso lo studio dell'avv.
BB EP, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(CT) il 03/10/1961 e residente in [...] P. 2;
- resistente con l'intervento del pubblico ministero in sede (atti comunicati in data 6.5.2025);
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso ex depositato in data 10/04/2025 chiedeva a questo Tribunale Parte_1 la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_1 il giorno 3.7.1982 in Militello in Val di Catania, dal quale non sono nati figli, senza la previsione di pagina 1 di 2 condizioni di natura economica.
Esponeva il ricorrente di essersi separato dalla moglie con sentenza n. 313/2021 del Tribunale di
Siracusa, pubblicata in data 19.2.2021, e di non essersi più riconciliato con lei.
All'udienza del 18.11.2025 il Giudice delegato, preso atto che la resistente, benché ritualmente citata, non si costituiva, né compariva personalmente ne dichiarava la contumacia;
quindi, sentiva il ricorrente che confermava la volontà di addivenire al divorzio.
Visto l'esito del tentativo di conciliazione, ritenuto di non aver assumere provvedimenti temporanei ed urgenti di sua competenza, considerata la causa matura per la decisione, il Giudice invitava la parte a concludere. All'esito poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Ciò premesso, passando al merito, ritiene il Tribunale che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da parte ricorrente sia fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
I coniugi, che hanno contratto matrimonio con rito civile a Militello in Val di Catania in data 3.7.1982, si sono separati con sentenza n. 313/2021 del Tribunale di Siracusa, pubblicata in data 19.2.2021.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 10.4.2025), non avendo il ricorrente avuto più contatti con la moglie dalla separazione, né essendosi del resto la resistente costituito prospettando una diversa situazione, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Nulla sulle spese, atteso il carattere necessario del giudizio e la mancata opposizione della resistente, rimasta contumace.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno 3.7.19992 nel
Comune di Militello in Val di Catania, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Militello di Val di Catania dell'anno 1982 (Anno 1982 – n. 10 – Parte II, Serie A); ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di MILITELLO IN VAL DI AT di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
20.11.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA Prima Sezione Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1414/2025 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio all'esito dell'udienza camerale del 18.11.2025; promossa da:
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
AT (CT) il 04/10/1961 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in CALTAGIRONE, VIALE MARIO MILAZZO N. 198, presso lo studio dell'avv.
BB EP, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(CT) il 03/10/1961 e residente in [...] P. 2;
- resistente con l'intervento del pubblico ministero in sede (atti comunicati in data 6.5.2025);
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso ex depositato in data 10/04/2025 chiedeva a questo Tribunale Parte_1 la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_1 il giorno 3.7.1982 in Militello in Val di Catania, dal quale non sono nati figli, senza la previsione di pagina 1 di 2 condizioni di natura economica.
Esponeva il ricorrente di essersi separato dalla moglie con sentenza n. 313/2021 del Tribunale di
Siracusa, pubblicata in data 19.2.2021, e di non essersi più riconciliato con lei.
All'udienza del 18.11.2025 il Giudice delegato, preso atto che la resistente, benché ritualmente citata, non si costituiva, né compariva personalmente ne dichiarava la contumacia;
quindi, sentiva il ricorrente che confermava la volontà di addivenire al divorzio.
Visto l'esito del tentativo di conciliazione, ritenuto di non aver assumere provvedimenti temporanei ed urgenti di sua competenza, considerata la causa matura per la decisione, il Giudice invitava la parte a concludere. All'esito poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Ciò premesso, passando al merito, ritiene il Tribunale che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da parte ricorrente sia fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
I coniugi, che hanno contratto matrimonio con rito civile a Militello in Val di Catania in data 3.7.1982, si sono separati con sentenza n. 313/2021 del Tribunale di Siracusa, pubblicata in data 19.2.2021.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 10.4.2025), non avendo il ricorrente avuto più contatti con la moglie dalla separazione, né essendosi del resto la resistente costituito prospettando una diversa situazione, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Nulla sulle spese, atteso il carattere necessario del giudizio e la mancata opposizione della resistente, rimasta contumace.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno 3.7.19992 nel
Comune di Militello in Val di Catania, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Militello di Val di Catania dell'anno 1982 (Anno 1982 – n. 10 – Parte II, Serie A); ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di MILITELLO IN VAL DI AT di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
20.11.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
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