Articolo 35 della Legge 5 aprile 1964, n. 284
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31 maggio 1964
Art. 35. Inquadramento nei nuovi ruoli

Il personale attualmente inquadrato nei ruoli di cui alle tabelle A, B e C quadro 1° allegate alla legge 22 maggio 1960, n. 520 , e' inquadrato nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli di cui alle tabelle A, B e D allegate alla presente legge, conservando l'anzianita' di carriera e di qualifica acquisita nel ruolo di provenienza.
Entrata in vigore il 31 maggio 1964