Art. 32.
La misura della pensione indiretta e' stabilita in una quota percentuale della pensione dovuta all'iscritto, nei casi di cui alla lettera c) dell'articolo precedente, o di quella che gli sarebbe spettata per inabilita' non dipendente dal servizio, nei casi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo stesso come appresso:
a) vedova: senza prole, il cinquanta per cento; con un orfano, il sessanta per cento; con due orfani il sessantacinque per cento; con tre orfani il settanta per cento; con quattro o piu' orfani il settantacinque per cento;
b) orfani soli aventi diritto a pensione: un orfano, il quaranta per cento; due o tre orfani il cinquanta per cento; quattro o piu' orfani il sessanta per cento.
Agli effetti della precedente lettera a) si tiene conto soltanto degli orfani del sanitario che si trovino nelle condizioni di cui al secondo e terzo comma del precedente articolo 30.
Nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 31 la pensione determinata come alla precedente lettera a) viene cosi ripartita: il quaranta per cento della pensione del sanitario alla vedova; il rimanente diviso in parti uguali fra gli orfani. La vedova percepisce insieme con la sua quota quella dei propri figli minorenni non separati di interessi.
Gli orfani, le orfane maggiorenni, di cui al terzo comma dell'art. 30 che chiedano la quota di pensione, dopo la liquidazione a favore di altri aventi diritto, sono ammesse al relativo godimento con decorrenza dalla prima mensilita' successiva alla presentazione della domanda alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.
Al diminuire del numero dei compartecipi la misura della pensione e' variata in conformita' delle percentuali suindicate. La misura della pensione indiretta non puo' essere minore di lire milleduecentocinquanta.
((6)) ------------- AGGIORNAMENTO (6)
La L. 11 giugno 1954, n. 409 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Per i predetti casi sono abrogate le disposizioni contenute negli ultimi due commi dell'art. 25, nell'art. 27, nel quarto comma dell'art. 30, nell'ultimo comma dell'art. 32, nel primo periodo del comma quarto dell'articolo 33 e nell' art. 76 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 [...]".
Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1954.
La misura della pensione indiretta e' stabilita in una quota percentuale della pensione dovuta all'iscritto, nei casi di cui alla lettera c) dell'articolo precedente, o di quella che gli sarebbe spettata per inabilita' non dipendente dal servizio, nei casi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo stesso come appresso:
a) vedova: senza prole, il cinquanta per cento; con un orfano, il sessanta per cento; con due orfani il sessantacinque per cento; con tre orfani il settanta per cento; con quattro o piu' orfani il settantacinque per cento;
b) orfani soli aventi diritto a pensione: un orfano, il quaranta per cento; due o tre orfani il cinquanta per cento; quattro o piu' orfani il sessanta per cento.
Agli effetti della precedente lettera a) si tiene conto soltanto degli orfani del sanitario che si trovino nelle condizioni di cui al secondo e terzo comma del precedente articolo 30.
Nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 31 la pensione determinata come alla precedente lettera a) viene cosi ripartita: il quaranta per cento della pensione del sanitario alla vedova; il rimanente diviso in parti uguali fra gli orfani. La vedova percepisce insieme con la sua quota quella dei propri figli minorenni non separati di interessi.
Gli orfani, le orfane maggiorenni, di cui al terzo comma dell'art. 30 che chiedano la quota di pensione, dopo la liquidazione a favore di altri aventi diritto, sono ammesse al relativo godimento con decorrenza dalla prima mensilita' successiva alla presentazione della domanda alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.
Al diminuire del numero dei compartecipi la misura della pensione e' variata in conformita' delle percentuali suindicate. La misura della pensione indiretta non puo' essere minore di lire milleduecentocinquanta.
((6)) ------------- AGGIORNAMENTO (6)
La L. 11 giugno 1954, n. 409 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Per i predetti casi sono abrogate le disposizioni contenute negli ultimi due commi dell'art. 25, nell'art. 27, nel quarto comma dell'art. 30, nell'ultimo comma dell'art. 32, nel primo periodo del comma quarto dell'articolo 33 e nell' art. 76 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 [...]".
Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1954.