TRIB
Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/09/2025, n. 3698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3698 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. 6542 /2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie
Martini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. SIRTORI Parte_1 P.IVA_1
LUCA presso lo studio del quale in Milano, Corso Buenos Aires n. 75, ha eletto domicilio come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall' avv.ta Controparte_1 C.F._1
GARIBALDI STEFANIA presso lo studio della quale in Sesto San Giovanni, Piazza Resistenza n. 52 ha eletto domicilio come da procura in atti
- RESISTENTE -
Oggetto: Altre ipotesi.
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, n. 995/2025 Parte_1 provvisoriamente esecutivo emesso il 14.04.2025 e pubblicato il 16.04.2025, con il quale il Tribunale di Milano ha ingiunto alla stessa di pagare a la somma di euro 18.229,30 (di cui E. Controparte_1
3.318,22 a titolo di TFR) oltre gli interessi e rivalutazione come da domanda, e ha liquidato euro
850,00 per compensi, oltre accessori di legge.
pagina 1 di 4 A fondamento dell'opposizione la società ha sostenuto di avere corrisposto parte di detti importi, richiesti dal lavoratore a titolo di retribuzioni non pagate dal luglio al dicembre 2024, oltre alle 13° mensilità, spettanze di fine rapporto e TFR.
Parte opponente ha depositato i bonifici disposti in favore del tra il luglio ed il novembre CP_1
2024 rilevando di avere un debito residuo nei suoi confronti pari all'importo netto di euro 7.392,27 in luogo della somma di euro 12.992,27 (pari al lordo di euro 18.229,30) richiesti dal lavoratore.
Si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma del decreto ingiuntivo opposto CP_1 rilevando come “La maggior parte dei bonifici effettuati dall'odierna opponente sono stati disposti senza causale o comunque con causale incomprensibile o generica, motivo per cui sono stati dal sig.
via via imputati (a prescindere dal mese di disposizione del bonifico) ex art 1193 cc alle CP_1 retribuzioni piu' vecchie sino a considerare saldate le retribuzioni fino al mese di giugno 2024 ed a parziale soddisfo, nella misura di E. 181,00, della busta paga di luglio 2024… I bonifici disposti da da luglio a novembre 2024 sono senz'altro da considerarsi senza idonea causale Controparte_2
(eccetto quello del 30.9.24 che indica tra l'altro “arretrati”) e parte opponente non ha dimostrato di aver corrisposto somme idonee ad estinguere, neppure parzialmente, il credito ingiunto nel decreto opposto” (p. 7 memoria).
Il Giudice, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, alla udienza del 10.9.2025, ha invitato le parti alla discussione e la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
*
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Come noto, l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo
(per tutte, v. Cass. nn. 21432/2011, 21840/2013).
Nel caso di specie, parte opponente ha dedotto, che a fronte del richiesto importo lordo di euro
18.229,30 (pari alla somma netta di euro 12.992,27), la società avrebbe “effettivamente erogato, nel periodo di riferimento, una serie di pagamenti i quali incidono in maniera significativa sull'importo del credito rivendicato, riducendolo sensibilmente e rendendolo, in parte, infondato e comunque inferiore rispetto a quanto richiesto (doc. 04).
Di seguito il dettaglio dei pagamenti effettuati:
Luglio 2024: € 300,00 (bonifico del 27.07.2024) + € 181,00 pacificamente riconosciuti da controparte pagina 2 di 4 = € 481,00
Agosto 2024: € 2.000,00 (bonifici del 05.08.2024 e 31.08.2024)
Settembre 2024: € 1.800,00 (bonifico del 30.09.2024)
Ottobre 2024: € 500,00 (bonifico del 23.10.2024)
Novembre 2024: € 1.000,00 (bonifici del 01.11.2024 e 20.11.2024)”, per un totale versato tra il luglio ed il novembre 2024 pari all'importo di euro 5.781,00.
Tuttavia, era onere di parte opponente dimostrare la corretta imputazione degli importi versati tra il luglio ed il novembre 2024 con i bonifici prodotti sub doc. 4, in tutto o in parte, alle retribuzioni da luglio a dicembre 2024, alle spettanze di fine rapporto e al TFR azionati con il decreto ingiuntivo opposto dal lavoratore.
Tuttavia, le stesse causali dei bonifici o sono del tutto assenti o recano unicamente la dicitura
“arretrati”, che, in mancanza di qualsivoglia richiamo alla mensilità a cui il datore di lavoro avrebbe inteso riferire il bonifico, rende del tutto impossibile qualsivoglia imputazione, con l'effetto che tali pagamenti non possono che essere riferiti ai debiti più risalenti nel tempo come previsto dall'art. 1193, secondo comma, c.c.
Segnatamente, a fronte di deduzioni del tutto generiche di parte opponente, il lavoratore ha dato dimostrazione documentale di quanto dedotto ed allegato al punto 11 della memoria.
Risulta dai documenti prodotti in atti, in particolare dalle buste paga prodotte (doc. 7 resistente) che, Co nel corso del rapporto di lavoro, la ha riconosciuto al a titolo di Controparte_4 CP_1 retribuzioni, spettanze di fine rapporto e trattamento di fine rapporto la somma complessiva lorda che, al netto delle ritenute di legge, è pari ad Euro 43.272,27 netti, ma ha corrisposto al lavoratore unicamente la minor somma complessiva di Euro 30.280,00 netti, come risulta dagli estratti conti e dalle ricevute bancarie allegate (doc 8 resistente) e ben dettagliate a p. 5 della memoria, residuando, quindi, un credito del pari alla somma netta di euro 12.992,27. CP_1
I bonifici corrisposti dalla società al da luglio a novembre 2024 ( segnatamente in data CP_1
27.7.24, 5.8.24, 31.8.24, 30.9.24, 23.10.24, 01.11.24 e 20.11.24; doc 4 ricorso avversario), privi di causali o con la mera causale “arretrati”, vanno correttamente imputati alle retribuzioni che tra il 2022 ed il 2023, come anche per i primi mesi del 2024, la società non aveva pagato al dipendente, in tutto o in parte, basti dire che per il solo anno 2022 a fronte di buste paga per l'importo netto di euro 4.569,00 la società aveva corrisposto al ricorrente il minor importo di euro 2.300,00 e lo stesso vale anche per l'anno 2023, durante il quale, a fronte di buste paga per la somma netta di euro 16.904,00 è stato corrisposto al solo l'importo di euro 13.380,00. E ciò vale anche per le retribuzioni del 2024 CP_1 antecedenti alla mensilità di luglio. pagina 3 di 4 Per tali ragioni il decreto ingiuntivo opposto non può che essere confermato integralmente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo, n. 995/2025 emesso il 14.04.2025 e pubblicato il 16.04.2025, condanna al pagamento in favore di delle spese di lite Parte_1 Controparte_1 che si liquidano nella somma di € 2.109,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA da versarsi in favore del procuratore antistatario.
Sentenza esecutiva.
Così deciso in Milano, il 10 settembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Julie Martini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie
Martini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. SIRTORI Parte_1 P.IVA_1
LUCA presso lo studio del quale in Milano, Corso Buenos Aires n. 75, ha eletto domicilio come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall' avv.ta Controparte_1 C.F._1
GARIBALDI STEFANIA presso lo studio della quale in Sesto San Giovanni, Piazza Resistenza n. 52 ha eletto domicilio come da procura in atti
- RESISTENTE -
Oggetto: Altre ipotesi.
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, n. 995/2025 Parte_1 provvisoriamente esecutivo emesso il 14.04.2025 e pubblicato il 16.04.2025, con il quale il Tribunale di Milano ha ingiunto alla stessa di pagare a la somma di euro 18.229,30 (di cui E. Controparte_1
3.318,22 a titolo di TFR) oltre gli interessi e rivalutazione come da domanda, e ha liquidato euro
850,00 per compensi, oltre accessori di legge.
pagina 1 di 4 A fondamento dell'opposizione la società ha sostenuto di avere corrisposto parte di detti importi, richiesti dal lavoratore a titolo di retribuzioni non pagate dal luglio al dicembre 2024, oltre alle 13° mensilità, spettanze di fine rapporto e TFR.
Parte opponente ha depositato i bonifici disposti in favore del tra il luglio ed il novembre CP_1
2024 rilevando di avere un debito residuo nei suoi confronti pari all'importo netto di euro 7.392,27 in luogo della somma di euro 12.992,27 (pari al lordo di euro 18.229,30) richiesti dal lavoratore.
Si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma del decreto ingiuntivo opposto CP_1 rilevando come “La maggior parte dei bonifici effettuati dall'odierna opponente sono stati disposti senza causale o comunque con causale incomprensibile o generica, motivo per cui sono stati dal sig.
via via imputati (a prescindere dal mese di disposizione del bonifico) ex art 1193 cc alle CP_1 retribuzioni piu' vecchie sino a considerare saldate le retribuzioni fino al mese di giugno 2024 ed a parziale soddisfo, nella misura di E. 181,00, della busta paga di luglio 2024… I bonifici disposti da da luglio a novembre 2024 sono senz'altro da considerarsi senza idonea causale Controparte_2
(eccetto quello del 30.9.24 che indica tra l'altro “arretrati”) e parte opponente non ha dimostrato di aver corrisposto somme idonee ad estinguere, neppure parzialmente, il credito ingiunto nel decreto opposto” (p. 7 memoria).
Il Giudice, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, alla udienza del 10.9.2025, ha invitato le parti alla discussione e la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
*
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Come noto, l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo
(per tutte, v. Cass. nn. 21432/2011, 21840/2013).
Nel caso di specie, parte opponente ha dedotto, che a fronte del richiesto importo lordo di euro
18.229,30 (pari alla somma netta di euro 12.992,27), la società avrebbe “effettivamente erogato, nel periodo di riferimento, una serie di pagamenti i quali incidono in maniera significativa sull'importo del credito rivendicato, riducendolo sensibilmente e rendendolo, in parte, infondato e comunque inferiore rispetto a quanto richiesto (doc. 04).
Di seguito il dettaglio dei pagamenti effettuati:
Luglio 2024: € 300,00 (bonifico del 27.07.2024) + € 181,00 pacificamente riconosciuti da controparte pagina 2 di 4 = € 481,00
Agosto 2024: € 2.000,00 (bonifici del 05.08.2024 e 31.08.2024)
Settembre 2024: € 1.800,00 (bonifico del 30.09.2024)
Ottobre 2024: € 500,00 (bonifico del 23.10.2024)
Novembre 2024: € 1.000,00 (bonifici del 01.11.2024 e 20.11.2024)”, per un totale versato tra il luglio ed il novembre 2024 pari all'importo di euro 5.781,00.
Tuttavia, era onere di parte opponente dimostrare la corretta imputazione degli importi versati tra il luglio ed il novembre 2024 con i bonifici prodotti sub doc. 4, in tutto o in parte, alle retribuzioni da luglio a dicembre 2024, alle spettanze di fine rapporto e al TFR azionati con il decreto ingiuntivo opposto dal lavoratore.
Tuttavia, le stesse causali dei bonifici o sono del tutto assenti o recano unicamente la dicitura
“arretrati”, che, in mancanza di qualsivoglia richiamo alla mensilità a cui il datore di lavoro avrebbe inteso riferire il bonifico, rende del tutto impossibile qualsivoglia imputazione, con l'effetto che tali pagamenti non possono che essere riferiti ai debiti più risalenti nel tempo come previsto dall'art. 1193, secondo comma, c.c.
Segnatamente, a fronte di deduzioni del tutto generiche di parte opponente, il lavoratore ha dato dimostrazione documentale di quanto dedotto ed allegato al punto 11 della memoria.
Risulta dai documenti prodotti in atti, in particolare dalle buste paga prodotte (doc. 7 resistente) che, Co nel corso del rapporto di lavoro, la ha riconosciuto al a titolo di Controparte_4 CP_1 retribuzioni, spettanze di fine rapporto e trattamento di fine rapporto la somma complessiva lorda che, al netto delle ritenute di legge, è pari ad Euro 43.272,27 netti, ma ha corrisposto al lavoratore unicamente la minor somma complessiva di Euro 30.280,00 netti, come risulta dagli estratti conti e dalle ricevute bancarie allegate (doc 8 resistente) e ben dettagliate a p. 5 della memoria, residuando, quindi, un credito del pari alla somma netta di euro 12.992,27. CP_1
I bonifici corrisposti dalla società al da luglio a novembre 2024 ( segnatamente in data CP_1
27.7.24, 5.8.24, 31.8.24, 30.9.24, 23.10.24, 01.11.24 e 20.11.24; doc 4 ricorso avversario), privi di causali o con la mera causale “arretrati”, vanno correttamente imputati alle retribuzioni che tra il 2022 ed il 2023, come anche per i primi mesi del 2024, la società non aveva pagato al dipendente, in tutto o in parte, basti dire che per il solo anno 2022 a fronte di buste paga per l'importo netto di euro 4.569,00 la società aveva corrisposto al ricorrente il minor importo di euro 2.300,00 e lo stesso vale anche per l'anno 2023, durante il quale, a fronte di buste paga per la somma netta di euro 16.904,00 è stato corrisposto al solo l'importo di euro 13.380,00. E ciò vale anche per le retribuzioni del 2024 CP_1 antecedenti alla mensilità di luglio. pagina 3 di 4 Per tali ragioni il decreto ingiuntivo opposto non può che essere confermato integralmente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo, n. 995/2025 emesso il 14.04.2025 e pubblicato il 16.04.2025, condanna al pagamento in favore di delle spese di lite Parte_1 Controparte_1 che si liquidano nella somma di € 2.109,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA da versarsi in favore del procuratore antistatario.
Sentenza esecutiva.
Così deciso in Milano, il 10 settembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Julie Martini
pagina 4 di 4