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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/02/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3045/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 3045/2024 R.G. avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzi;
o posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 4.2.2025; promossa da:
(C.F. ), nato ad [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...]n. 197, elettivamente domiciliato in AVOLA, PIAZZA REGINA
ELENA - CORTILE CARACCIOLO N. 5, presso lo studio dell'avv. CAMPISI VINCENZO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
Avola, in via Chambrome n. 27, elettivamente domiciliata in, AVOLA, VIA MAZZINI c/LE
CULTRERA 1, presso lo studio dell'avv. RAFFA SALVATORE, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.) Con sentenza n. 1005/2009 del 21-23.7.2009 il Tribunale di Siracusa, pronunciando la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, disponeva, per quel che rileva in questo procedimento, la previsione dell'obbligo a carico di di versare alla ex moglie la somma Parte_1
mensile di euro 600,00, a titolo di assegno divorzile in favore di e a titolo di CP_1
contributo per il mantenimento della figlia oltre al pagamento delle spese straordinarie Per_1 necessarie per quest'ultima.
Con ricorso depositato in data 12.9.2024 chiedeva la revoca o, in subordine, Parte_1
la riduzione sia del contributo di mantenimento della figlia in ragione dell'intervenuta indipendenza economica avendo, quest'ultima, trovato uno stabile impiego, sia dell'assegno divorzile, allegando un peggioramento delle proprie capacità economiche a fronte di un miglioramento della situazione economica della ex moglie.
All'udienza del 4.2.2025 innanzi al Giudice delegato comparivano entrambe le parti che dichiaravano di aver raggiunto il seguente accordo per la definizione bonaria della lite:
La signora rinuncia all'assegno di divorzio disposto con la sentenza n. 1005/2009 nonché al CP_1 diritto previsto dall'art. 12 bis L.D. 898/1970 (e cioè richiesta, nei confronti del signor Pt_1
, della quota di trattamento di fine servizio);
[...]
I coniugi dichiarano che il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a che pretendere l'uno dall'altra essendo stata soddisfatta ogni pretesa patrimoniale derivante e conseguente dal divorzio;
spese di giudizio compensati.
Preso atto di quanto sopra, il Giudice poneva la causa in decisione innanzi al Collegio.
Passando al merito, la richiesta di modifica nei termini sopra indicati va integralmente condivisa e recepita da questo Collegio, in quanto il superiore accordo, non contrasta con la legge ed i principi di ordine pubblico in materia di diritto di famiglia, ma, al contrario, è espressione della corretta applicazione dell'articolo 9 della legge 898/1970.
Le spese del procedimento vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 3045/2024 R.G., a parziale modifica della sentenza n. 1005/2009 emessa da questo Tribunale in data 21-23.7.2009, provvede in conformità all'accordo sopra riportato, da intendersi qui integralmente trascritto.
Compensa tra le parti le spese processuali. Così deciso in Siracusa, il 7.02.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 3045/2024 R.G. avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzi;
o posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 4.2.2025; promossa da:
(C.F. ), nato ad [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...]n. 197, elettivamente domiciliato in AVOLA, PIAZZA REGINA
ELENA - CORTILE CARACCIOLO N. 5, presso lo studio dell'avv. CAMPISI VINCENZO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
Avola, in via Chambrome n. 27, elettivamente domiciliata in, AVOLA, VIA MAZZINI c/LE
CULTRERA 1, presso lo studio dell'avv. RAFFA SALVATORE, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.) Con sentenza n. 1005/2009 del 21-23.7.2009 il Tribunale di Siracusa, pronunciando la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, disponeva, per quel che rileva in questo procedimento, la previsione dell'obbligo a carico di di versare alla ex moglie la somma Parte_1
mensile di euro 600,00, a titolo di assegno divorzile in favore di e a titolo di CP_1
contributo per il mantenimento della figlia oltre al pagamento delle spese straordinarie Per_1 necessarie per quest'ultima.
Con ricorso depositato in data 12.9.2024 chiedeva la revoca o, in subordine, Parte_1
la riduzione sia del contributo di mantenimento della figlia in ragione dell'intervenuta indipendenza economica avendo, quest'ultima, trovato uno stabile impiego, sia dell'assegno divorzile, allegando un peggioramento delle proprie capacità economiche a fronte di un miglioramento della situazione economica della ex moglie.
All'udienza del 4.2.2025 innanzi al Giudice delegato comparivano entrambe le parti che dichiaravano di aver raggiunto il seguente accordo per la definizione bonaria della lite:
La signora rinuncia all'assegno di divorzio disposto con la sentenza n. 1005/2009 nonché al CP_1 diritto previsto dall'art. 12 bis L.D. 898/1970 (e cioè richiesta, nei confronti del signor Pt_1
, della quota di trattamento di fine servizio);
[...]
I coniugi dichiarano che il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a che pretendere l'uno dall'altra essendo stata soddisfatta ogni pretesa patrimoniale derivante e conseguente dal divorzio;
spese di giudizio compensati.
Preso atto di quanto sopra, il Giudice poneva la causa in decisione innanzi al Collegio.
Passando al merito, la richiesta di modifica nei termini sopra indicati va integralmente condivisa e recepita da questo Collegio, in quanto il superiore accordo, non contrasta con la legge ed i principi di ordine pubblico in materia di diritto di famiglia, ma, al contrario, è espressione della corretta applicazione dell'articolo 9 della legge 898/1970.
Le spese del procedimento vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 3045/2024 R.G., a parziale modifica della sentenza n. 1005/2009 emessa da questo Tribunale in data 21-23.7.2009, provvede in conformità all'accordo sopra riportato, da intendersi qui integralmente trascritto.
Compensa tra le parti le spese processuali. Così deciso in Siracusa, il 7.02.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone