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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 12/03/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI in funzione di Giudice del Lavoro
Il Giudice dr. Elena GIUPPI, all'udienza dell'11 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nei procedimenti riuniti a quello avente R.G.L. n.877/2024, discussi alla medesima udienza, promossi da:
Parte_1
[...]
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Gianluca Blasi, elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Milano Corso Venezia 24 ricorrenti contro
, in persona del rappresentato e difeso, ai Controparte_1 CP_2 sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dai funzionari delegati resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi, depositati rispettivamente in data 22 novembre e 28 novembre 2024, le ricorrenti in epigrafe indicate, quali docenti attualmente in servizio con contratto a termine presso istituti scolastici ubicati nel circondario del tribunale adito, premesso : di avere sottoscritto con l'amministrazione scolastica plurimi contratti a tempo determinato, in qualità di docenti non di ruolo con supplenza di almeno 180 giorni per ciascun anno per i seguenti periodi:
(2 anni scolastici): Parte_1
anno scolastico 2023/2024, anno scolastico 2024/2025,
(6 anni scolastici): Parte_1
dall'anno scolastico 2020/2021 all'anno scolastico 2024/2025; di non aver mai beneficiato del cd. bonus docenti riconosciuto per la formazione professionale ai docenti a tempo indeterminato dall'art.1, comma 121, della legge 107/2015; tutto ciò premesso hanno convenuto in giudizio il per sentir accertare il Controparte_1 diritto ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici indicati nelle rispettive conclusioni, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato.
Il non si è costituito in nessun procedimento e ne è stata dichiarata la contumacia. CP_1
Il Giudice, senza esperimento di attività istruttoria, all'udienza dell' 11 marzo 2025, ha riunito i procedimenti e dopo la discussione, ha pronunciato sentenza del cui dispositivo ha dato lettura in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La decisione della controversia comporta la risoluzione di questioni di solo diritto: i fatti posti a fondamento della domanda non sono contestati dall'amministrazione resistente.
In particolare i contratti prodotti provano che entrambe le ricorrenti hanno prestato servizio per ciacun anno scolastico ogetto di domanda,con rapporti di lavoro di durata superiore a 180 giorni e che sono entrambe ancora titolari di rapporto con il ministero.
Le domande devono, trovare accoglimento.
A sostegno delle domande le ricorrenti deducono:
- che l'art. 1, comma 121, della L. 13 luglio 2015 (c.d. Buona Scuola), ha introdotto un bonus economico, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad € 500,00 annui, da attribuire al personale docente al fine di sostenerne il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale;
- che in attuazione di quanto disposto dal comma 122 della norma menzionata è stato adottato il
D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015;
-che erroneamente l'amministrazione ha erogato il predetto bonus solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, creando così un'ingiusta disparità di trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato, disparità priva di ragione oggettiva e pertanto contrastante con quanto previsto dalla normativa eurounitaria (clausola 4 dell'accordo quadro del
18.3.1999 e artt. 20 e 21 della CDFUE) e con i più recenti arresti in materia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
I ricorrenti hanno correttamente ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale (compresa la sentenza del Consiglio di Stato n.1842/2022), che il giudicante conosce e che deve ritenersi richiamato. Sul punto, in seguito a rinvio ex art.363 bis c.p.c. da parte del Tribunale di Taranto, si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 29961/2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
• La Carta Docente spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'articolo 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
• Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'articolo 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
• Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'articolo 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
• L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'articolo 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'articolo 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico".
La Corte ha messo in rilievo come, da una parte la legge n. 107 del 2015, che all'art. 1 comma 121 introduce l'istituto della Carta Docente, faccia esclusivo riferimento agli insegnanti di ruolo e, dall'altra parte, come il beneficio de quo sia legato al dato temporale dell'annualità dell'insegnamento scolastico.
Secondo la Suprema Corte il fatto che la Carta Docente sia erogata per "ciascun anno scolastico", è sintomo della connessione tra il sostegno alla formazione e la didattica. Per tale ragione, il Giudice di legittimità ha ritenuto che, avendo il legislatore fatto discendere il beneficio economico all'anno scolastico, non è possibile escludere da un'identica "percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura", senza incorrere in illegittime disparità di trattamento tra posizioni giuridiche analoghe.
La Corte non ha mancato di evidenziare il recente intervento normativo di cui all'art. 15 Decreto
Legge n. 69 del 2023, Conv., con mod., in Legge n. 103/2023, che conferma l'impianto della Legge
n. 107/2015, inteso cioè ad assegnare la carta del docente sulla base di un incarico annuale, essendo il beneficio esteso ai “..docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile” per il corrente anno scolastico 2023.
Il Giudice di legittimità afferma, dunque, che allorquando il lavoro del docente si snodi attraverso un anno scolastico, il sostegno riservato ai soli docenti di ruolo (ed ora ai docenti con contratti al 31 agosto) va esteso anche ai precari “..quando si presenti il medesimo dato temporale” non potendosi escludere che “..il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari”
Secondo la Corte “È indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata. Il Consiglio di Stato, sez. VI, 16 marzo 2022, n. 1842
è stato molto chiaro in tal senso, evidenziando l'esigenza di formazione dell'intero corpo docente, di ruolo e non, necessaria per l'erogazione del servizio scolastico” (Cfr. Corte di Cassazione, Sez.
Lav, sentenza 27 ottobre 2023, n. 29961).
Per questi motivi
, la Corte afferma che l'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 dev'essere disapplicato poiché in contrasto la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Acclarata la illegittimità della legge italiana e la riconoscibilità del beneficio per cui è causa ai docenti assunti a tempo determinato con incarico annuale, deve affermarsi che anche ai ricorrenti avrebbe dovuto essere riconosciuto il diritto avendo svolto un'attività di docenza pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo.
Il ,rimasto contumace,,non ha né allegato né provato ragioni concrete che smentiscano la CP_1
sovrapponibilità delle mansioni dei ricorrenti a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica. Resta da accertare quale tutela possa essere accordata alle parti ricorrenti se l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente spettante ai docenti che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche o la differente tutela del risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, spettante ai docenti che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche.
I ricorrenti, che nella fattispecie hanno richiesto “il riconoscimento del beneficio economico” e cioè
l'adempimento in forma specifica dello stesso beneficio che sarebbe loro spettato negli anni in cui hanno prestato l'attività di docenza con contratti a tempo determinato, risultano incaricati per l'anno scolastico 2024/2025 di supplenza.
L'Amministrazione resistente è dunque condannata, per ciascuno degli anni scolastici precedentemente dedotti, all'attribuzione ai ricorrenti della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore antistatario.
Quanto alla liquidazione delle spese devono trovano applicazione nella fattispecie i criteri di cui all'art.4, commi 1 e 2, D.M. n.55/2014 e l'art.151 disp att cpc.
La disposizione regolamentare sopra richiamata,infatti, per quanto riguarda le cause di lavoro va letta anche alla luce dell'articolo 151 disp.att.cpc, norma speciale che prevede una disciplina più
restrittiva rispetto a quella generale dell'articolo 274 CPC posto che introduce l'obbligo e non la facoltà (come nel caso dell'articolo 274 c pc) della riunione delle cause connesse anche solo per l'identità delle questioni e ,al comma 2, sancisce che «le competenze e gli onorari saranno ridotti in considerazione dell'unitaria trattazione delle controversie riunite”. La finalità della disposizione è
all'evidenza quella di ottenere una maggiore economia processuale ed efficienza della giustizia mediante l'accorpamento delle controversie seriali.
Questa ratio, la stessa insita nella legge 533/1973 che ha modificato il rito del lavoro, il cui articolo
9 ha modificato l'articolo 151 CPC nei termini di cui si è detto, assume rilievo costituzionale dopo la modifica dell'articolo 111 Costituzione sul giusto processo e la sua ragionevole durata.
In corrispondenza di questo accentuato obbligo di riunione è stata dunque introdotta la previsione di cui al citato comma 2 dell'articolo 151 disp.att.cpc, per quanto attiene al regime delle spese. Passando alla fattispecie in esame e alla liquidazione delle spese, le cause,introdotte con separati ricorsi dal medesimo difensore, sono state tutte riunite ex art.151 disp att.cpc e discusse alla prima udienza.
Il compenso è liquidato nei minimi tariffari poiché il contenzioso è seriale, privo di complessità
sotto il profilo fattuale;
quanto alle questioni di diritto la fattispecie non presenta aspetti di particolarità e dopo l'intervento della richiamata pronuncia della Corte di Cassazione ogni problematica interpretativa ha trovato soluzione.
Tutti i procedimenti sono stati stati discussi ,riuniti e decisi alla prima udienza quindi non vi è stata trattazione né istruttoria.
Il compenso è liquidato per ciascun procedimento separatamente quanto alla fase di studio e introduttiva, in ragione del valore di ciascuna domanda;
quanto alla fase di discussione, avvenuta dopo la riunione, il compenso è unico.
Si è tenuto conto della maggiorazione per ogni soggetto oltre il primo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, in accoglimento dei ricorsi riuniti a quello avente n. 877/2024 RG
proposti da e
contro
: Parte_1 Parte_1 Controparte_1
1) Accerta e dichiara il diritto di entrambe le ricorrenti al riconoscimento del beneficio economico derivante dalla carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale quantificato in euro 500 annuali per le annualità da ciascuno lavorate in qualità di docente precario a tempo come indicato nei rispettivi ricorsi introduttivi(Lorusso per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025; per gli anni scolastici dal 2019/2020 al Parte_1
2024/2025)
Condanna
Il ad assegnare alle ricorrenti e la carta elettronica CP_1 Parte_1 Parte_1
per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di cui alla legge 107/2015 per gli anni scolastici di cui al capo 1 che precede in ragione di € 500 nominali per ciascun anno. Condanna il al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1300,00 oltre spese generali, CP_1
Iva cpa e contributo unificato con distrazione in favore dell'avvocato Gianluca Blasi procuratore antistatario.
Lodi, così deciso il 11 marzo 2025
Il Giudice
Dott.E.Giuppi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI in funzione di Giudice del Lavoro
Il Giudice dr. Elena GIUPPI, all'udienza dell'11 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nei procedimenti riuniti a quello avente R.G.L. n.877/2024, discussi alla medesima udienza, promossi da:
Parte_1
[...]
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Gianluca Blasi, elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Milano Corso Venezia 24 ricorrenti contro
, in persona del rappresentato e difeso, ai Controparte_1 CP_2 sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dai funzionari delegati resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi, depositati rispettivamente in data 22 novembre e 28 novembre 2024, le ricorrenti in epigrafe indicate, quali docenti attualmente in servizio con contratto a termine presso istituti scolastici ubicati nel circondario del tribunale adito, premesso : di avere sottoscritto con l'amministrazione scolastica plurimi contratti a tempo determinato, in qualità di docenti non di ruolo con supplenza di almeno 180 giorni per ciascun anno per i seguenti periodi:
(2 anni scolastici): Parte_1
anno scolastico 2023/2024, anno scolastico 2024/2025,
(6 anni scolastici): Parte_1
dall'anno scolastico 2020/2021 all'anno scolastico 2024/2025; di non aver mai beneficiato del cd. bonus docenti riconosciuto per la formazione professionale ai docenti a tempo indeterminato dall'art.1, comma 121, della legge 107/2015; tutto ciò premesso hanno convenuto in giudizio il per sentir accertare il Controparte_1 diritto ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici indicati nelle rispettive conclusioni, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato.
Il non si è costituito in nessun procedimento e ne è stata dichiarata la contumacia. CP_1
Il Giudice, senza esperimento di attività istruttoria, all'udienza dell' 11 marzo 2025, ha riunito i procedimenti e dopo la discussione, ha pronunciato sentenza del cui dispositivo ha dato lettura in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La decisione della controversia comporta la risoluzione di questioni di solo diritto: i fatti posti a fondamento della domanda non sono contestati dall'amministrazione resistente.
In particolare i contratti prodotti provano che entrambe le ricorrenti hanno prestato servizio per ciacun anno scolastico ogetto di domanda,con rapporti di lavoro di durata superiore a 180 giorni e che sono entrambe ancora titolari di rapporto con il ministero.
Le domande devono, trovare accoglimento.
A sostegno delle domande le ricorrenti deducono:
- che l'art. 1, comma 121, della L. 13 luglio 2015 (c.d. Buona Scuola), ha introdotto un bonus economico, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad € 500,00 annui, da attribuire al personale docente al fine di sostenerne il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale;
- che in attuazione di quanto disposto dal comma 122 della norma menzionata è stato adottato il
D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015;
-che erroneamente l'amministrazione ha erogato il predetto bonus solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, creando così un'ingiusta disparità di trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato, disparità priva di ragione oggettiva e pertanto contrastante con quanto previsto dalla normativa eurounitaria (clausola 4 dell'accordo quadro del
18.3.1999 e artt. 20 e 21 della CDFUE) e con i più recenti arresti in materia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
I ricorrenti hanno correttamente ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale (compresa la sentenza del Consiglio di Stato n.1842/2022), che il giudicante conosce e che deve ritenersi richiamato. Sul punto, in seguito a rinvio ex art.363 bis c.p.c. da parte del Tribunale di Taranto, si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 29961/2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
• La Carta Docente spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'articolo 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
• Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'articolo 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
• Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'articolo 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
• L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'articolo 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'articolo 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico".
La Corte ha messo in rilievo come, da una parte la legge n. 107 del 2015, che all'art. 1 comma 121 introduce l'istituto della Carta Docente, faccia esclusivo riferimento agli insegnanti di ruolo e, dall'altra parte, come il beneficio de quo sia legato al dato temporale dell'annualità dell'insegnamento scolastico.
Secondo la Suprema Corte il fatto che la Carta Docente sia erogata per "ciascun anno scolastico", è sintomo della connessione tra il sostegno alla formazione e la didattica. Per tale ragione, il Giudice di legittimità ha ritenuto che, avendo il legislatore fatto discendere il beneficio economico all'anno scolastico, non è possibile escludere da un'identica "percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura", senza incorrere in illegittime disparità di trattamento tra posizioni giuridiche analoghe.
La Corte non ha mancato di evidenziare il recente intervento normativo di cui all'art. 15 Decreto
Legge n. 69 del 2023, Conv., con mod., in Legge n. 103/2023, che conferma l'impianto della Legge
n. 107/2015, inteso cioè ad assegnare la carta del docente sulla base di un incarico annuale, essendo il beneficio esteso ai “..docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile” per il corrente anno scolastico 2023.
Il Giudice di legittimità afferma, dunque, che allorquando il lavoro del docente si snodi attraverso un anno scolastico, il sostegno riservato ai soli docenti di ruolo (ed ora ai docenti con contratti al 31 agosto) va esteso anche ai precari “..quando si presenti il medesimo dato temporale” non potendosi escludere che “..il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari”
Secondo la Corte “È indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata. Il Consiglio di Stato, sez. VI, 16 marzo 2022, n. 1842
è stato molto chiaro in tal senso, evidenziando l'esigenza di formazione dell'intero corpo docente, di ruolo e non, necessaria per l'erogazione del servizio scolastico” (Cfr. Corte di Cassazione, Sez.
Lav, sentenza 27 ottobre 2023, n. 29961).
Per questi motivi
, la Corte afferma che l'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 dev'essere disapplicato poiché in contrasto la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Acclarata la illegittimità della legge italiana e la riconoscibilità del beneficio per cui è causa ai docenti assunti a tempo determinato con incarico annuale, deve affermarsi che anche ai ricorrenti avrebbe dovuto essere riconosciuto il diritto avendo svolto un'attività di docenza pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo.
Il ,rimasto contumace,,non ha né allegato né provato ragioni concrete che smentiscano la CP_1
sovrapponibilità delle mansioni dei ricorrenti a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica. Resta da accertare quale tutela possa essere accordata alle parti ricorrenti se l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente spettante ai docenti che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche o la differente tutela del risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, spettante ai docenti che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche.
I ricorrenti, che nella fattispecie hanno richiesto “il riconoscimento del beneficio economico” e cioè
l'adempimento in forma specifica dello stesso beneficio che sarebbe loro spettato negli anni in cui hanno prestato l'attività di docenza con contratti a tempo determinato, risultano incaricati per l'anno scolastico 2024/2025 di supplenza.
L'Amministrazione resistente è dunque condannata, per ciascuno degli anni scolastici precedentemente dedotti, all'attribuzione ai ricorrenti della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore antistatario.
Quanto alla liquidazione delle spese devono trovano applicazione nella fattispecie i criteri di cui all'art.4, commi 1 e 2, D.M. n.55/2014 e l'art.151 disp att cpc.
La disposizione regolamentare sopra richiamata,infatti, per quanto riguarda le cause di lavoro va letta anche alla luce dell'articolo 151 disp.att.cpc, norma speciale che prevede una disciplina più
restrittiva rispetto a quella generale dell'articolo 274 CPC posto che introduce l'obbligo e non la facoltà (come nel caso dell'articolo 274 c pc) della riunione delle cause connesse anche solo per l'identità delle questioni e ,al comma 2, sancisce che «le competenze e gli onorari saranno ridotti in considerazione dell'unitaria trattazione delle controversie riunite”. La finalità della disposizione è
all'evidenza quella di ottenere una maggiore economia processuale ed efficienza della giustizia mediante l'accorpamento delle controversie seriali.
Questa ratio, la stessa insita nella legge 533/1973 che ha modificato il rito del lavoro, il cui articolo
9 ha modificato l'articolo 151 CPC nei termini di cui si è detto, assume rilievo costituzionale dopo la modifica dell'articolo 111 Costituzione sul giusto processo e la sua ragionevole durata.
In corrispondenza di questo accentuato obbligo di riunione è stata dunque introdotta la previsione di cui al citato comma 2 dell'articolo 151 disp.att.cpc, per quanto attiene al regime delle spese. Passando alla fattispecie in esame e alla liquidazione delle spese, le cause,introdotte con separati ricorsi dal medesimo difensore, sono state tutte riunite ex art.151 disp att.cpc e discusse alla prima udienza.
Il compenso è liquidato nei minimi tariffari poiché il contenzioso è seriale, privo di complessità
sotto il profilo fattuale;
quanto alle questioni di diritto la fattispecie non presenta aspetti di particolarità e dopo l'intervento della richiamata pronuncia della Corte di Cassazione ogni problematica interpretativa ha trovato soluzione.
Tutti i procedimenti sono stati stati discussi ,riuniti e decisi alla prima udienza quindi non vi è stata trattazione né istruttoria.
Il compenso è liquidato per ciascun procedimento separatamente quanto alla fase di studio e introduttiva, in ragione del valore di ciascuna domanda;
quanto alla fase di discussione, avvenuta dopo la riunione, il compenso è unico.
Si è tenuto conto della maggiorazione per ogni soggetto oltre il primo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, in accoglimento dei ricorsi riuniti a quello avente n. 877/2024 RG
proposti da e
contro
: Parte_1 Parte_1 Controparte_1
1) Accerta e dichiara il diritto di entrambe le ricorrenti al riconoscimento del beneficio economico derivante dalla carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale quantificato in euro 500 annuali per le annualità da ciascuno lavorate in qualità di docente precario a tempo come indicato nei rispettivi ricorsi introduttivi(Lorusso per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025; per gli anni scolastici dal 2019/2020 al Parte_1
2024/2025)
Condanna
Il ad assegnare alle ricorrenti e la carta elettronica CP_1 Parte_1 Parte_1
per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di cui alla legge 107/2015 per gli anni scolastici di cui al capo 1 che precede in ragione di € 500 nominali per ciascun anno. Condanna il al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1300,00 oltre spese generali, CP_1
Iva cpa e contributo unificato con distrazione in favore dell'avvocato Gianluca Blasi procuratore antistatario.
Lodi, così deciso il 11 marzo 2025
Il Giudice
Dott.E.Giuppi