Articolo 22 della Legge 20 marzo 1975, n. 70
Articolo 21Articolo 23
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3 aprile 1975
Art. 22. (Passaggi di livello nella dirigenza)

Il passaggio da un livello inferiore ad uno superiore nell'ambito della dirigenza e' deciso dal consiglio di amministrazione, sentita la commissione del personale, ogni volta che si verifichi una vacanza di posti, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti organici degli enti e non puo' comunque avvenire in mancanza di una permanenza di almeno un triennio nel livello immediatamente inferiore.
Entrata in vigore il 3 aprile 1975