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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 10/04/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 10 del mese di aprile dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
2053/2017 R.G.
È comparso, per l'avv. GIUSEPPE DE GERONINO Parte_1 anche in sostituzione degli avv.ti MARIA CRISTINA DE GERONIMO, e PIETRO
VENUTO il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per e CP_1 Controparte_2
l'avv. GUGLIELMO D'ANNA il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per , l'avv. ASSUNTA D'ANNA la quale Controparte_3 precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso l'Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2053/2017 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avv.ti Maria C.F._1
Cristina, Giuseppe De Geronimo e Pietro Venuto ed elettivamente domiciliato in
Patti, via L. D'Amico n. 1 presso lo studio professionale dell'avv. Nuccio Ricchiazzi
ATTORE
CONTRO
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Roma n. 130 (c.f. e CodiceFiscale_2 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f. e p.i.
[...] P.IVA_1 entrambi elettivamente domiciliati in Patti, via L. D'Amico, rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Guglielmo D'Anna ed elettivamente domiciliati in
Patti, via L. D'Amico presso lo studio professionale dell'avv. Carmelo Amata
E
, nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_3 [...]
), elettivamente presso l'avv. Assunta D'Anna che la rappresenta e C.F._3 difende come da procura in atti
CONVENUTI avente per OGGETTO: azione revocatoria
2 CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 27 novembre 2017 conveniva in giudizio Parte_1 davanti a questo Tribunale i coniugi e e, premesso CP_1 Controparte_3 di vantare nei confronti del secondo un credito di € 15.281,80 in forza della sentenza n. 1424/2016 della Corte d'Appello di Catania, chiedeva di dichiarare inefficace nei suoi confronti, in quanto ritenuto in frode alle sue ragioni, il negozio di conferimento in – costituita tra le parti per atto in notar Controparte_2 Persona_1 del 20 dicembre 2012 (rep. 62925 racc. 20376) e parimenti evocata in lite – di:
a) fondo rustico agrumetato in Ramacca, c.da Perriere Sottane, al fg. 154, part. 124, are 52.14;
b) quota di 6/24 della stradella poderale sita in Ramacca, c. da Perriere Sottane, al fg.
154, part. 129, 553, 554;
c) della quota di 6/24 della stradella poderale fg. 154, part. 125;
d) di fondo rustico agrumetato in Ramacca, c. da , fg. 154, Parte_2 part. 31, ha 1.84.00;
e) fondo rustico agrumetato in Ramacca, c. da , fg. 155, partt. Parte_3
178, 233, 379 e fg. 154, part. 90 ha 3.63.12;
f) fondo rustico in Tripi, c. da Collaina, fg. 1, part. 103, ha 1.51.90;
g) metà indivisa di tre unità immobiliari per civile abitazione in Falcone, via Roma, cpl. , poste al piano terra scala A e B, fg. 1, part. 53 sub 3, part. Controparte_4
53 sub 4, e part. 53 sub 5.
Nella resistenza dei convenuti, costituitisi tutti con distinte comparse del 22 febbraio
2018, venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile e, dopo plurimi differimenti, la causa perveniva per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022 – all'udienza del 28 aprile 2023 (poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.).
Invitate infruttuosamente le parti a comporre bonariamente la lite, dopo alcuni rinvii necessari per la riorganizzazione del gravoso ruolo istruttorio ereditato e per la
3 definizione di procedimenti ancora più risalente, la causa viene oggi decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – In premessa va osservato che “[l]'azione revocatoria avente ad oggetto il negozio di conferimento di beni in società è ammissibile, perché non riguarda la validità del contratto costitutivo della società e, quindi, non interferisce col disposto dell'art. 2332 c.c. (anche nella formulazione successiva alla riforma apportata dal d.lgs. n. 6 del 2003), concernente la nullità del negozio societario e non i vizi della singola partecipazione (che restano regolati dalle norme generali),
e perché non intacca il principio di separazione del patrimonio societario da quello dei soci (dato che il bene oggetto di revocatoria non rientra nel patrimonio del debitore se il conferimento è dichiarato inefficace nei confronti del suo creditore), né incide sulla disciplina della trascrizione (la quale tutela gli aventi causa dell'acquirente diretto e, dunque, non la società che riceve il conferimento)” (v., da ultimo, Cass., n. 20232/2023).
Nel merito la domanda è fondata e va accolta.
L'actio pauliana (o revocatoria) costituisce un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale volto a ottenere la dichiarazione di inefficacia in favore dei creditori dell'atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass., n. 5455/2003; Cass., n.
19131/2004) in presenza di tre requisiti.
Il primo è di natura oggettiva (eventus damni) e consiste nell'obiettivo ed effettivo pregiudizio arrecato al creditore dall'atto di disposizione a contenuto patrimoniale
(che abbia importato una modificazione della situazione economica del debitore lesiva della garanzia generica costituita dal suo patrimonio ex art. 2740 c.c.).
Siffatto pregiudizio sussiste sia nel caso in cui l'atto abbia determinato la perdita
(anche parziale) di detta garanzia, sia nel caso in cui esso cagioni maggiori difficoltà o incertezze nell'esazione coattiva del credito (v. Cass., n. 2971/1999; Cass., 7262/2000;
Cass. 12678/2001; Cass., n. 6422/2003; Cass., n. 14489/2004).
Il secondo e il terzo requisito (scientia damni e consilium fraudis) hanno natura soggettiva e consistono, rispettivamente, nella consapevolezza e nella agevole conoscibilità da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni creditorie e, con riferimento agli atti a titolo oneroso, nella consapevolezza acquisita anche dal terzo del pregiudizio che l'atto compiuto dal debitore poteva arrecare alle ragioni creditorie.
4 Non è invece richiesta la prova che il terzo avesse conoscenza specifica del credito di cui si invoca la tutela revocatoria né l'intenzione fraudolenta di ledere la garanzia patrimoniale generica in capo al debitore e/o al terzo (v. Cass., n. 987/1989, nonché
Cass., n. 7262/2000, alla cui stregua “[i]n tema di condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore
(consilium fraudis) né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore. Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni), è, poi, sufficiente che l'atto di disposizione del debitore renda più difficile la soddisfazione coattiva del credito, sicché anche la “trasformazione” di un bene in un altro che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro, realizza il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva”).
Beninteso, la logica premessa è che l'attore dimostri di essere titolare di una ragione di credito ancorché non accertata giudizialmente (Cass. n. 238/1982; Cass. n.
1050/1996). La giurisprudenza di legittimità ha infatti sottolineato che la sussistenza dell'interesse cui sinteticamente fa riferimento l'art. 2901 c.c. con l'espressione
“creditore” non richiede il compiuto e preventivo accertamento dell'esistenza del diritto, ma solo la verifica dell'esistenza di una pretesa tale da legittimare detto accertamento (Cass., n. 1712/1998).
3.1 – Nel caso di specie è evidente che l'attore è legittimato ad causam.
Egli vanta infatti un credito pari a € 15.281,80 in virtù della sentenza della Corte
d'Appello di Catania n. 1424/2016 del 24 ottobre 2016 e sorto in forza del decreto ingiuntivo n. 230/2012 del 21 maggio 2012 (originariamente per l'importo di €
23.390,91 – cfr. la pronuncia della Corte distrettuale versata in atti).
È peraltro irrilevante che il titolo giudiziale fosse stato impugnato al tempo dell'introduzione di questo giudizio dinnanzi alla Corte di cassazione giacché – in
5 disparte il rilievo per cui il ricorso proposto da (e da CP_1 [...]
qualificatasi come successore di è stato rigettato Controparte_5 Controparte_6 con sentenza n. 15307/2019 medio tempore pubblicata (e prodotta al fascicolo) e, per l'effetto, il diritto di si è definitivamente consolidato – il Supremo Parte_1
Collegio ha evidenziato che oggetto di tutela non è solo il credito certo, ma anche quello contestato (Cass., S.U., n. 9440/2004; Cass., n. 1658/2016), purché esso possa ritenersi probabile (v. Cass., n. 11755/2018 secondo cui è sufficiente “una semplice aspettativa che non si riveli prima facie pretestuosa”).
3.2. – Sussiste poi l'eventus damni.
In virtù del conferimento in una società di nuova costituzione e munita di personalità giuridica (quindi anche di autonomia patrimoniale perfetta) il patrimonio di CP_1 si è certamente modificato in maniera significativa con il rischio di essere
[...] insufficiente a garantire il credito del revocante.
L'incertezza della soddisfazione delle altrui ragioni si evince dal valore dei beni trasferiti che viene stimato dal notaio incaricato di rogare l'atto in € 195.000, di cui €
170.000 da imputare ai terreni ed € 25.000 da imputare ai fabbricati.
Va peraltro osservato che le maggiori difficoltà o incertezze nell'esazione coattiva del credito integranti l'eventus damni ricorrono in linea generale in tutte quelle ipotesi in cui vengano sostituiti beni facilmente aggredibili mediante l'azione esecutiva dei creditori
(i.e. gli immobili) con altri come il denaro che invece possono essere facilmente sottratti o, comunque, sono difficilmente sottoponibili ad azione esecutiva, in quanto l'atto di disposizione del debitore, in questo caso, può compromettere la fruttuosità dell'esazione coattiva del credito (Cass. n. 3470/2007; Cass., n. 24757/2008).
E che ciò vale a fortiori nella specie ove, a fronte dei conferimenti, il debitore non ha ricevuto un corrispettivo in denaro, ma anzi ha destinato i cespiti allo svolgimento di un'attività soggetta a rischio di impresa e dotata di un patrimonio autonomo e distinto da quello del conferente.
Del resto, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, il debitore è tenuto a dimostrare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le altrui ragioni di credito (cfr. Cass. nn. 12678/2001; 4578/1998), perché egli è l'unico
6 in grado di conoscere nel dettaglio la propria situazione economica e patrimoniale e, in buona sostanza, l'inidoneità dell'atto revocando a intaccare il patrimonio rispetto all'entità del credito (Cass., n. 15265/2006; Cass., n. 19963/2005).
Eppure, una tale prova non è stata fornita perché non ha contestato CP_1 di avere trasferito “tutti i propri beni”, ma si è limitato ad affermare di avere “presso le Banche notevole disponibilità liquida” e di essere comunque titolare di una quota di partecipazione nella società suscettibile di pignoramento.
Nondimeno la pretesa liquidità in banca è rimasta sguarnita di prova e l'esistenza di ulteriori beni personali aggredibili non è stata parimenti dimostrata, mentre la titolarità della partecipazione in società non è idonea – a differenza di quanto sostenuto dal debitore convenuto – ad escludere il presupposto oggettivo della domanda.
Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “l'atto di conferimento di beni immobili in una s.r.l. unipersonale” – ma il principio è applicabile anche alla s.r.l. classica per evidente identità di ratio – “è assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria, dal momento che determina una variazione qualitativa del patrimonio del debitore, suscettibile di integrare il presupposto dell'eventus damni, tenuto conto della maggiore variabilità del valore della partecipazione societaria - in ragione dell'alea tipica di ogni attività imprenditoriale - rispetto a quello dei singoli beni conferiti” (v. e.g. Cass., n. 27290/2022).
In altre parole, la sostituzione nel patrimonio del conferente tra il bene ceduto e un titolo di partecipazione a capitale di rischio rende comunque più difficoltoso il soddisfacimento del diritto di credito in via esecutiva;
partecipazione che – si noti per inciso – è medio tempore diminuita dal 95 % (v. l'atto notarile di costituzione) al 24 %
(v. visura allegata).
3.3. – Sussiste parimenti il requisito della scientia damni del debitore.
Premesso che il negozio di conferimento dei beni del 20 dicembre 2012 è successivo al sorgere del credito portato, come detto, dal decreto ingiuntivo del maggio 2012,
l'elemento soggettivo è integrato dalla semplice conoscenza nel debitore di tale pregiudizio, cui va equiparata l'agevole conoscibilità, a prescindere da una sua eventuale intenzione di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (v. Cass.,
n. 7262/2000 ovvero Cass., n. 14274/1999).
7 La proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo in data 4 luglio 2012 (come si evince nel corpo dell'atto di appello proposto avverso la sentenza n. CP_1
1277/2016 del Tribunale di Catania) – atto con cui il debitore palesa la conoscenza delle altrui pretese – e il conferimento da parte dello stesso – si noti – pochi mesi dopo di beni dal valore rilevantissimo di € 195.000,00 rendono pacifico il primo dei due requisiti soggettivi.
3.4. – Sussiste, infine, anche il secondo requisito soggettivo del consilium fraudis.
È ius receptum che “[i]n ipotesi di azione ex art. 2901 cod. civ. avente ad oggetto un negozio di conferimento, l'elemento psicologico della fattispecie revocatoria deve essere accertato con riguardo ai soci quando, nella fase costitutiva della società, la stessa ancora non abbia acquisito la soggettività giuridica, né sia dotata di un rappresentante legale, mentre, laddove l'organo gestorio sia contestualmente nominato, ne è, invece, sufficiente la ravvisabilità in capo a quest'ultimo ex art. 1391 cod. civ.” (v., e.g., Cass., n. 23891/2013 ove il socio conferente era altresì
l'accomandatario della s.a.s.).
Nella specie l'art. 7 dell'atto costitutivo de stabilisce che Controparte_2
“la società è amministrata da un Amministratore unico che viene nominato a tempo indeterminato nella persona del sig. , il quale dichiara di accettare la CP_1 carica conferita e che a suo carico non esistono cariche di ineleggibilità”.
Alla luce di tutte le superiori considerazioni è allora evidente che il terzo, i.e. la società neocostituita, non poteva non essere al corrente del pregiudizio che i conferimenti potevano determinare per il creditore, essendovi assoluta coincidenza soggettiva tra il debitore conferente e l'amministratore, per giunta unico, della società stessa.
Va pertanto dichiarata l'inefficacia nei confronti di del Parte_1 negozio di conferimento nella società da parte di Controparte_2 [...]
avente per oggetto i seguenti beni: CP_1
a) fondo rustico agrumetato in Ramacca, c. da Perriere Sottane, al fg. 154, part. 124, are 52.14;
b) quota di 6/24 della stradella poderale sita in Ramacca, c. da Perriere Sottane, al fg.
154, part. 129, 553, 554;
c) della quota di 6/24 della stradella poderale fg. 154, part. 125;
8 d) di fondo rustico agrumetato in Ramacca, c. da , fg. 154, Parte_2 part. 31, ha 1.84.00;
e) fondo rustico agrumetato in Ramacca, c. da , fg. 155, partt. Parte_3
178, 233, 379 e fg. 154, part. 90 ha 3.63.12;
f) fondo rustico in Tripi, c. da Collaina, fg. 1, part. 103, ha 1.51.90;
g) metà indivisa di tre unità immobiliari per civile abitazione in Falcone, via Roma, cpl. , poste al piano terra scala A e B, fg. 1, part. 53 sub 3, Controparte_4 part. 53 sub 4, e part. 53 sub 5.
4. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste a carico dei convenuti in solido e liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M.
n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore compreso tra € 5.201 ed € 26.000, tenuto conto che “il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta
l'azione revocatoria stessa” (Cass., n. 3697/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 2053/2017 R.G. promossa da ei confronti Parte_1 di , e CP_1 Controparte_3 Controparte_2
, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così
[...] decide:
1) revoca e dichiara inefficace nei confronti di il negozio Parte_1 di conferimento in rogato da notar il 20 Controparte_2 Persona_1 dicembre 2012 (rep. 62925 racc. 20376), dei beni di indicati in CP_1 motivazione;
9 2) condanna i convenuti, in solido, a rifondere all'attore le spese di lite, liquidate in €
6.055,05 (di cui € 5.077,00 per compensi e il resto per esborsi) oltre spese generali,
C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 10 aprile 2025.
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
10
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 10 del mese di aprile dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
2053/2017 R.G.
È comparso, per l'avv. GIUSEPPE DE GERONINO Parte_1 anche in sostituzione degli avv.ti MARIA CRISTINA DE GERONIMO, e PIETRO
VENUTO il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per e CP_1 Controparte_2
l'avv. GUGLIELMO D'ANNA il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per , l'avv. ASSUNTA D'ANNA la quale Controparte_3 precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso l'Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2053/2017 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avv.ti Maria C.F._1
Cristina, Giuseppe De Geronimo e Pietro Venuto ed elettivamente domiciliato in
Patti, via L. D'Amico n. 1 presso lo studio professionale dell'avv. Nuccio Ricchiazzi
ATTORE
CONTRO
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Roma n. 130 (c.f. e CodiceFiscale_2 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f. e p.i.
[...] P.IVA_1 entrambi elettivamente domiciliati in Patti, via L. D'Amico, rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Guglielmo D'Anna ed elettivamente domiciliati in
Patti, via L. D'Amico presso lo studio professionale dell'avv. Carmelo Amata
E
, nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_3 [...]
), elettivamente presso l'avv. Assunta D'Anna che la rappresenta e C.F._3 difende come da procura in atti
CONVENUTI avente per OGGETTO: azione revocatoria
2 CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 27 novembre 2017 conveniva in giudizio Parte_1 davanti a questo Tribunale i coniugi e e, premesso CP_1 Controparte_3 di vantare nei confronti del secondo un credito di € 15.281,80 in forza della sentenza n. 1424/2016 della Corte d'Appello di Catania, chiedeva di dichiarare inefficace nei suoi confronti, in quanto ritenuto in frode alle sue ragioni, il negozio di conferimento in – costituita tra le parti per atto in notar Controparte_2 Persona_1 del 20 dicembre 2012 (rep. 62925 racc. 20376) e parimenti evocata in lite – di:
a) fondo rustico agrumetato in Ramacca, c.da Perriere Sottane, al fg. 154, part. 124, are 52.14;
b) quota di 6/24 della stradella poderale sita in Ramacca, c. da Perriere Sottane, al fg.
154, part. 129, 553, 554;
c) della quota di 6/24 della stradella poderale fg. 154, part. 125;
d) di fondo rustico agrumetato in Ramacca, c. da , fg. 154, Parte_2 part. 31, ha 1.84.00;
e) fondo rustico agrumetato in Ramacca, c. da , fg. 155, partt. Parte_3
178, 233, 379 e fg. 154, part. 90 ha 3.63.12;
f) fondo rustico in Tripi, c. da Collaina, fg. 1, part. 103, ha 1.51.90;
g) metà indivisa di tre unità immobiliari per civile abitazione in Falcone, via Roma, cpl. , poste al piano terra scala A e B, fg. 1, part. 53 sub 3, part. Controparte_4
53 sub 4, e part. 53 sub 5.
Nella resistenza dei convenuti, costituitisi tutti con distinte comparse del 22 febbraio
2018, venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile e, dopo plurimi differimenti, la causa perveniva per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022 – all'udienza del 28 aprile 2023 (poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.).
Invitate infruttuosamente le parti a comporre bonariamente la lite, dopo alcuni rinvii necessari per la riorganizzazione del gravoso ruolo istruttorio ereditato e per la
3 definizione di procedimenti ancora più risalente, la causa viene oggi decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – In premessa va osservato che “[l]'azione revocatoria avente ad oggetto il negozio di conferimento di beni in società è ammissibile, perché non riguarda la validità del contratto costitutivo della società e, quindi, non interferisce col disposto dell'art. 2332 c.c. (anche nella formulazione successiva alla riforma apportata dal d.lgs. n. 6 del 2003), concernente la nullità del negozio societario e non i vizi della singola partecipazione (che restano regolati dalle norme generali),
e perché non intacca il principio di separazione del patrimonio societario da quello dei soci (dato che il bene oggetto di revocatoria non rientra nel patrimonio del debitore se il conferimento è dichiarato inefficace nei confronti del suo creditore), né incide sulla disciplina della trascrizione (la quale tutela gli aventi causa dell'acquirente diretto e, dunque, non la società che riceve il conferimento)” (v., da ultimo, Cass., n. 20232/2023).
Nel merito la domanda è fondata e va accolta.
L'actio pauliana (o revocatoria) costituisce un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale volto a ottenere la dichiarazione di inefficacia in favore dei creditori dell'atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass., n. 5455/2003; Cass., n.
19131/2004) in presenza di tre requisiti.
Il primo è di natura oggettiva (eventus damni) e consiste nell'obiettivo ed effettivo pregiudizio arrecato al creditore dall'atto di disposizione a contenuto patrimoniale
(che abbia importato una modificazione della situazione economica del debitore lesiva della garanzia generica costituita dal suo patrimonio ex art. 2740 c.c.).
Siffatto pregiudizio sussiste sia nel caso in cui l'atto abbia determinato la perdita
(anche parziale) di detta garanzia, sia nel caso in cui esso cagioni maggiori difficoltà o incertezze nell'esazione coattiva del credito (v. Cass., n. 2971/1999; Cass., 7262/2000;
Cass. 12678/2001; Cass., n. 6422/2003; Cass., n. 14489/2004).
Il secondo e il terzo requisito (scientia damni e consilium fraudis) hanno natura soggettiva e consistono, rispettivamente, nella consapevolezza e nella agevole conoscibilità da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni creditorie e, con riferimento agli atti a titolo oneroso, nella consapevolezza acquisita anche dal terzo del pregiudizio che l'atto compiuto dal debitore poteva arrecare alle ragioni creditorie.
4 Non è invece richiesta la prova che il terzo avesse conoscenza specifica del credito di cui si invoca la tutela revocatoria né l'intenzione fraudolenta di ledere la garanzia patrimoniale generica in capo al debitore e/o al terzo (v. Cass., n. 987/1989, nonché
Cass., n. 7262/2000, alla cui stregua “[i]n tema di condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore
(consilium fraudis) né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore. Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni), è, poi, sufficiente che l'atto di disposizione del debitore renda più difficile la soddisfazione coattiva del credito, sicché anche la “trasformazione” di un bene in un altro che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro, realizza il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva”).
Beninteso, la logica premessa è che l'attore dimostri di essere titolare di una ragione di credito ancorché non accertata giudizialmente (Cass. n. 238/1982; Cass. n.
1050/1996). La giurisprudenza di legittimità ha infatti sottolineato che la sussistenza dell'interesse cui sinteticamente fa riferimento l'art. 2901 c.c. con l'espressione
“creditore” non richiede il compiuto e preventivo accertamento dell'esistenza del diritto, ma solo la verifica dell'esistenza di una pretesa tale da legittimare detto accertamento (Cass., n. 1712/1998).
3.1 – Nel caso di specie è evidente che l'attore è legittimato ad causam.
Egli vanta infatti un credito pari a € 15.281,80 in virtù della sentenza della Corte
d'Appello di Catania n. 1424/2016 del 24 ottobre 2016 e sorto in forza del decreto ingiuntivo n. 230/2012 del 21 maggio 2012 (originariamente per l'importo di €
23.390,91 – cfr. la pronuncia della Corte distrettuale versata in atti).
È peraltro irrilevante che il titolo giudiziale fosse stato impugnato al tempo dell'introduzione di questo giudizio dinnanzi alla Corte di cassazione giacché – in
5 disparte il rilievo per cui il ricorso proposto da (e da CP_1 [...]
qualificatasi come successore di è stato rigettato Controparte_5 Controparte_6 con sentenza n. 15307/2019 medio tempore pubblicata (e prodotta al fascicolo) e, per l'effetto, il diritto di si è definitivamente consolidato – il Supremo Parte_1
Collegio ha evidenziato che oggetto di tutela non è solo il credito certo, ma anche quello contestato (Cass., S.U., n. 9440/2004; Cass., n. 1658/2016), purché esso possa ritenersi probabile (v. Cass., n. 11755/2018 secondo cui è sufficiente “una semplice aspettativa che non si riveli prima facie pretestuosa”).
3.2. – Sussiste poi l'eventus damni.
In virtù del conferimento in una società di nuova costituzione e munita di personalità giuridica (quindi anche di autonomia patrimoniale perfetta) il patrimonio di CP_1 si è certamente modificato in maniera significativa con il rischio di essere
[...] insufficiente a garantire il credito del revocante.
L'incertezza della soddisfazione delle altrui ragioni si evince dal valore dei beni trasferiti che viene stimato dal notaio incaricato di rogare l'atto in € 195.000, di cui €
170.000 da imputare ai terreni ed € 25.000 da imputare ai fabbricati.
Va peraltro osservato che le maggiori difficoltà o incertezze nell'esazione coattiva del credito integranti l'eventus damni ricorrono in linea generale in tutte quelle ipotesi in cui vengano sostituiti beni facilmente aggredibili mediante l'azione esecutiva dei creditori
(i.e. gli immobili) con altri come il denaro che invece possono essere facilmente sottratti o, comunque, sono difficilmente sottoponibili ad azione esecutiva, in quanto l'atto di disposizione del debitore, in questo caso, può compromettere la fruttuosità dell'esazione coattiva del credito (Cass. n. 3470/2007; Cass., n. 24757/2008).
E che ciò vale a fortiori nella specie ove, a fronte dei conferimenti, il debitore non ha ricevuto un corrispettivo in denaro, ma anzi ha destinato i cespiti allo svolgimento di un'attività soggetta a rischio di impresa e dotata di un patrimonio autonomo e distinto da quello del conferente.
Del resto, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, il debitore è tenuto a dimostrare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le altrui ragioni di credito (cfr. Cass. nn. 12678/2001; 4578/1998), perché egli è l'unico
6 in grado di conoscere nel dettaglio la propria situazione economica e patrimoniale e, in buona sostanza, l'inidoneità dell'atto revocando a intaccare il patrimonio rispetto all'entità del credito (Cass., n. 15265/2006; Cass., n. 19963/2005).
Eppure, una tale prova non è stata fornita perché non ha contestato CP_1 di avere trasferito “tutti i propri beni”, ma si è limitato ad affermare di avere “presso le Banche notevole disponibilità liquida” e di essere comunque titolare di una quota di partecipazione nella società suscettibile di pignoramento.
Nondimeno la pretesa liquidità in banca è rimasta sguarnita di prova e l'esistenza di ulteriori beni personali aggredibili non è stata parimenti dimostrata, mentre la titolarità della partecipazione in società non è idonea – a differenza di quanto sostenuto dal debitore convenuto – ad escludere il presupposto oggettivo della domanda.
Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “l'atto di conferimento di beni immobili in una s.r.l. unipersonale” – ma il principio è applicabile anche alla s.r.l. classica per evidente identità di ratio – “è assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria, dal momento che determina una variazione qualitativa del patrimonio del debitore, suscettibile di integrare il presupposto dell'eventus damni, tenuto conto della maggiore variabilità del valore della partecipazione societaria - in ragione dell'alea tipica di ogni attività imprenditoriale - rispetto a quello dei singoli beni conferiti” (v. e.g. Cass., n. 27290/2022).
In altre parole, la sostituzione nel patrimonio del conferente tra il bene ceduto e un titolo di partecipazione a capitale di rischio rende comunque più difficoltoso il soddisfacimento del diritto di credito in via esecutiva;
partecipazione che – si noti per inciso – è medio tempore diminuita dal 95 % (v. l'atto notarile di costituzione) al 24 %
(v. visura allegata).
3.3. – Sussiste parimenti il requisito della scientia damni del debitore.
Premesso che il negozio di conferimento dei beni del 20 dicembre 2012 è successivo al sorgere del credito portato, come detto, dal decreto ingiuntivo del maggio 2012,
l'elemento soggettivo è integrato dalla semplice conoscenza nel debitore di tale pregiudizio, cui va equiparata l'agevole conoscibilità, a prescindere da una sua eventuale intenzione di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (v. Cass.,
n. 7262/2000 ovvero Cass., n. 14274/1999).
7 La proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo in data 4 luglio 2012 (come si evince nel corpo dell'atto di appello proposto avverso la sentenza n. CP_1
1277/2016 del Tribunale di Catania) – atto con cui il debitore palesa la conoscenza delle altrui pretese – e il conferimento da parte dello stesso – si noti – pochi mesi dopo di beni dal valore rilevantissimo di € 195.000,00 rendono pacifico il primo dei due requisiti soggettivi.
3.4. – Sussiste, infine, anche il secondo requisito soggettivo del consilium fraudis.
È ius receptum che “[i]n ipotesi di azione ex art. 2901 cod. civ. avente ad oggetto un negozio di conferimento, l'elemento psicologico della fattispecie revocatoria deve essere accertato con riguardo ai soci quando, nella fase costitutiva della società, la stessa ancora non abbia acquisito la soggettività giuridica, né sia dotata di un rappresentante legale, mentre, laddove l'organo gestorio sia contestualmente nominato, ne è, invece, sufficiente la ravvisabilità in capo a quest'ultimo ex art. 1391 cod. civ.” (v., e.g., Cass., n. 23891/2013 ove il socio conferente era altresì
l'accomandatario della s.a.s.).
Nella specie l'art. 7 dell'atto costitutivo de stabilisce che Controparte_2
“la società è amministrata da un Amministratore unico che viene nominato a tempo indeterminato nella persona del sig. , il quale dichiara di accettare la CP_1 carica conferita e che a suo carico non esistono cariche di ineleggibilità”.
Alla luce di tutte le superiori considerazioni è allora evidente che il terzo, i.e. la società neocostituita, non poteva non essere al corrente del pregiudizio che i conferimenti potevano determinare per il creditore, essendovi assoluta coincidenza soggettiva tra il debitore conferente e l'amministratore, per giunta unico, della società stessa.
Va pertanto dichiarata l'inefficacia nei confronti di del Parte_1 negozio di conferimento nella società da parte di Controparte_2 [...]
avente per oggetto i seguenti beni: CP_1
a) fondo rustico agrumetato in Ramacca, c. da Perriere Sottane, al fg. 154, part. 124, are 52.14;
b) quota di 6/24 della stradella poderale sita in Ramacca, c. da Perriere Sottane, al fg.
154, part. 129, 553, 554;
c) della quota di 6/24 della stradella poderale fg. 154, part. 125;
8 d) di fondo rustico agrumetato in Ramacca, c. da , fg. 154, Parte_2 part. 31, ha 1.84.00;
e) fondo rustico agrumetato in Ramacca, c. da , fg. 155, partt. Parte_3
178, 233, 379 e fg. 154, part. 90 ha 3.63.12;
f) fondo rustico in Tripi, c. da Collaina, fg. 1, part. 103, ha 1.51.90;
g) metà indivisa di tre unità immobiliari per civile abitazione in Falcone, via Roma, cpl. , poste al piano terra scala A e B, fg. 1, part. 53 sub 3, Controparte_4 part. 53 sub 4, e part. 53 sub 5.
4. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste a carico dei convenuti in solido e liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M.
n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore compreso tra € 5.201 ed € 26.000, tenuto conto che “il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta
l'azione revocatoria stessa” (Cass., n. 3697/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 2053/2017 R.G. promossa da ei confronti Parte_1 di , e CP_1 Controparte_3 Controparte_2
, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così
[...] decide:
1) revoca e dichiara inefficace nei confronti di il negozio Parte_1 di conferimento in rogato da notar il 20 Controparte_2 Persona_1 dicembre 2012 (rep. 62925 racc. 20376), dei beni di indicati in CP_1 motivazione;
9 2) condanna i convenuti, in solido, a rifondere all'attore le spese di lite, liquidate in €
6.055,05 (di cui € 5.077,00 per compensi e il resto per esborsi) oltre spese generali,
C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 10 aprile 2025.
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
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