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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/09/2025, n. 1347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1347 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Virginia Marletta Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 867/2020 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Carra Luciano C.F._2
Appellanti nei confronti di
C.F. ), già in persona Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Cimino Michele
Appellata
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2
tempore, e per essa rappresentata e difesa dall'avv. Scimemi Controparte_4
Calogero Valerio
Appellata
C.F. ), in persona Controparte_5 P.IVA_3
del legale rappresentante pro tempore, e per essa la procuratrice speciale
[...]
( , rappresentata e difesa dall'avv. Scimemi Calogero Controparte_4 Controparte_6
Valerio
Intervenuta
Oggetto: Contratti bancari CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1169/2020 dell'11.3.2020, il Tribunale di Palermo ha parzialmente accolto l'opposizione proposta da e affidata ai diversi Parte_1 Parte_2
motivi di nullità – tanto delle clausole del contratto di conto corrente quanto del contratto di fideiussione – e, revocando il decreto ingiuntivo, chiesto ed ottenuto da CP_2
ha condannato i fideiussori al pagamento della somma, come da saldo ricalcolato,
[...]
pari ad € 342.989,68.
Avverso tale decisione, e hanno proposto gravame con Parte_1 Parte_2
atto di citazione del 24.6.2020, contestando la statuizione riproponendo essenzialmente le questioni prospettate in prime cure e non accolte.
Costituendosi, (già ha, preliminarmente, Controparte_1 Controparte_2
eccepito il difetto di legittimazione passiva stante la cessione del credito per cui è causa in favore di e nel merito ha contestato le censure prospettate dagli appellanti, Controparte_3
chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Si è costituita, altresì, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto Controparte_3
spiegando, al contempo, appello incidentale, chiedendo la conferma integrale del decreto opposto.
Infine, è intervenuta in giudizio nella Controparte_7
qualità di nuova cessionaria del credito acquistato da associandosi alle difese già CP_3
svolte dalla cedente.
Senza incombenti istruttori, dopo rimessione sul ruolo per esigenze di composizione del collegio, con note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno così concluso: appellante: “Voglia L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO Respinta, per
l'appunto, ogni domanda, eccezione e difesa, accogliere il presente appello, nella forma e nel merito, e per l'effetto, in riforma della sentenza n° 1169/2020 resa dal Tribunale Civile di Palermo nell'ambito del giudizio iscritto al RG 15550/2013, nelle parti impugnate con il
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 presente appello, accogliere le domande già avanzate in primo grado, e rigettate dal
Giudice di prime cure, e che in questa sede si ripropongono:
- ritenere e dichiarare che la è decaduta, ai sensi e per gli effetti di Controparte_2
cui all'art. 1957 cod.civ., da ogni diritto e/o azione e/o pretesa nei confronti dei Sigg.ri
e questi nella qualità di fidejussori della Parte_1 Parte_2 [...]
e dipendenti dal contratto di Parte_3
finanziamento ipotecario stipulato tra le parti in data 7.12.2010, per non avere proposto alcuna istanza giudiziale nei confronti del suddetto debitore principale, né dei fidejussori, a tutela del proprio diritto di credito, nel termine di sei mesi dalla scadenza contrattuale
(6.7.2012) dello stesso contratto di finanziamento ipotecario;
- ritenere e dichiarare nullo, per simulazione assoluta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1414 primo comma cod.civ., il “contratto di finanziamento ipotecario non fondiario utilizzabile mediante apertura di credito in conto corrente n° 810/57/255429”, stipulato tra le parti i data 7.12.2010 in notar di Palermo (Rep. 48536; Racc. 24511), Persona_1
registrato a Palermo in data 7.12.2010 al n° 5069_IT, ed in forza del quale la CP_2
ha agito in via monitoria nei confronti dei Sigg.ri e
[...] Parte_1 Parte_2
quali fidejussori entrambi e terzo datore la seconda, della - per l'effetto, Parte_3
ritenere e dichiarare nullo e comunque inefficace nei confronti dei Sigg.ri e Parte_1
il Decreto Ingiuntivo n° 3322/2013 rilasciato dal Tribunale Civile di Parte_2
Palermo in data 31.7.2013, atteso che detti odierni opponenti (oggi appellanti) devono considerarsi estranei ai pregressi rapporti bancari già intestati alla ed Parte_3
indicati in narrativa, e pertanto giuridicamente non obbligati in garanzia, nei confronti della , in relazione ad ogni e qualsiasi debito della Controparte_2 Parte_3
medesima nei confronti dello stesso Istituto di Credito;
condannare la , Controparte_2
ed odiernamente al pagamento delle spese legali relative ad entrambi i CP_3
gradi del presente giudizio. Fatto salvo ogni altro diritto.”; appellata “precisa le conclusioni riportandosi a tutto quanto Controparte_1
chiesto, dedotto ed eccepito in atti, qui da intendersi interamente ripetuto e trascritto.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 Chiede che la causa venga trattenuta in decisione.”; intervenuta “ritenuti affermativamente i pregressi atti difensivi e le deduzioni CP_5
svolte in udienza – atti che qui devono intendersi integralmente ripetuti e trascritti unitamente ai relativi allegati – l'appellata, all'udienza virtuale del 4 settembre 2025, conclude come in atti e chiede che la causa venga posta in decisione, senza la concessione dei termini di cui all'articolo 190 cpc, in quanto già fruiti.”.
Indi, con ordinanza del 5 settembre 2025 la causa è stata posta in decisione, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., avendone le parti già fruito ed espressamente rinunciato.
***
Così compendiate le diverse allegazioni, ciascun gravame deve essere disatteso, per le seguenti sintetiche considerazioni.
Preliminarmente, quanto all'eccepita inammissibilità ex art. 342 c.p.c., sollevata da
[...]
, la stessa non può accogliersi, giacché l'impugnazione contiene (come richiesto CP_1
dalla Cassazione nell'interpretazione dello stesso art. 342, sia prima sia successivamente alla novella contenuta nell'art. 54 Dl 83/2012; si vedano le pronunce 8926/2004, 9244/2007,
1832/2016 e 27199/2017) tanto il profilo argomentativo (e cioè l'esposizione delle ragioni per le quali il Tribunale avrebbe dovuto procedere ad una diversa valutazione) quanto quello volitivo (ovvero la conseguente richiesta di riforma della sentenza di primo grado).
Ancora, deve essere vagliata l'eccezione formulata in comparsa di costituzione da
[...]
con cui eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva stante Controparte_1
l'avvenuta cessione del credito in favore di Sul punto, giova rammentare Controparte_3
che con la cessione del credito si determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, a cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario (art. 81 c.p.c.), anche in caso di intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti. (Cass. 22.10.2009, n. 22424).
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 Orbene, nel caso in esame, considerato che nessuna delle parti si è espressa circa l'eventuale estromissione e posto che, non trattandosi di cessione di contratto, la cedente non ha trasferito alla cessionaria l'intera posizione contrattuale ma solo il lato attivo delle obbligazioni e l'eventuale accoglimento in giudizio delle doglianze di parte appellante inciderebbe sulla fase genetica del contratto, va riconosciuta la legittimazione passiva di nel presente giudizio. Controparte_1
Accedendo al merito, in ragione dell'ordine logico da imprimere alla trattazione, deve essere dapprima vagliato l'appello incidentale spiegato da (e ribadito Controparte_3
dalla interveniente , con cui viene censurata la sentenza laddove il Tribunale ha CP_5
statuito che era onere della Banca produrre i contratti di conto corrente. Argomenta che gravava sui fideiussori l'onere della prova, avendo proposto opposizione a decreto ingiuntivo anche al fine di chiedere il ricalcolo del saldo, precisando che, mentre la banca ha agito per uno specifico contratto, i fideiussori hanno proposto domanda di accertamento (di nullità di clausole e di rideterminazione del saldo) relativamente a “tre ulteriori rapporti ultronei e diversi rispetto a quello azionato del finanziamento non avente natura fondiaria utilizzabile mediante un'apertura di credito in conto corrente – il rapporto n. 255429 - e cioè … a.- contratto di conto corrente bancario n°810/209295; b.- contratto di conto anticipo fatture n°810/212393; c.- contratto di conto anticipo su contratti n°810/212393.
Ora, per ciò che concerne l'onere probatorio, giova evidenziare che effettivamente la banca ha avviato la procedura monitoria sulla base del saldo del conto corrente n. 255429, ma detto conto corrente risulta chiaramente attivato per le negoziazioni correlate al contratto di finanziamento ipotecario non fondiario del 7/12/2010, avente quali garanti (della
[...]
società poi fallita) gli odierni appellanti principali;
a sua volta, come Parte_3
accertato in sede di CTU ed evincibile dalla documentazione in atti, detto finanziamento era funzionale a estinguere le passività derivanti dai tre precedenti rapporti, chiusi alla fine del
2010, avendo l'esperto nominato in prime cure (che ha risposto con relazione coerente e lineare, logicamente sviluppata in relazione alla documentazione in atti, pienamente coerente coi quesiti proposti) accertato “la corrispondenza tra il saldo dei rapporti scaturenti dai
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 contratti n. 20925, n.212393 e n.212384 e l'importo del finanziamento ipotecario.”.
Sorgendo perciò il credito dalla complessiva operazione posta in essere dalle parti, senza soluzione di continuità, era dunque onere della banca versare in atti non solo la documentazione relativa all'ultimo contratto, ma anche quella riguardante i rapporti da cui era scaturito il saldo oggetto del finanziamento riversato sull'ultimo conto corrente: soprattutto in una vicenda processuale, quale quella di specie, ove a venire in rilievo è la posizione non del correntista ma dei fideiussori, estranei a quei rapporti che hanno generato il saldo in contestazione.
Vale evidenziare che Cassazione civile sez. I 29/07/2025 n. 21823 ha precisato, a proposito degli oneri probatori nel contenzioso bancario che “nell'ipotesi in cui il correntista non possa produrre in giudizio il contratto perché la banca non gliene abbia rilasciato copia o perché egli versi nell'impossibilità di procurarsela altrimenti a mezzo della richiesta di cui all'art. 119 TUB o di esibizione ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ. e non possa perciò assolvere l'onere probatorio che gli compete ordinariamente, si danno due alternative, entrambe riconnesse all'allegazione attorea circa il fatto che il contratto sarebbe stato concluso verbis tantum o per facta concludentia. È possibile, in pratica, che quest'ultima allegazione sia incontroversa tra le parti, ed allora il giudice deve dare senz'altro atto dell'integrale nullità del negozio e, quindi, anche dell'assenza di clausole che giustifichino, ad esempio, l'applicazione degli interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto. Ma è possibile, pure, che la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta sia contrastata dalla banca, che quindi ne sostenga la valida conclusione in quella forma, ed allora in tal caso la prova non può gravare sul correntista, attore in giudizio, che sarebbe onerato di una prova negativa impossibile, incombendo essa semmai sulla banca, che alle annotazioni in conto altrimenti illegittime ha invero proceduto (così in motivazione, ex plurimis, Cass., Sez. I, 9/03/2021, n.
6480).”. Da questi rilievi si può evincere che l'onere della produzione del contratto va calibrato in funzione e delle domande proposte e delle posizioni assunte dalle parti: e per quanto dianzi evidenziato, nel caso di specie, l'onere di produzione di tutti i contratti
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 gravava sulla CP_2
E invero, il giudice di prime cure ha dato atto che entrambe le parti avevano prodotto gli estratti conto relativi all'intera durata del conto corrente ipotecario, di contro, la banca opposta aveva solo parzialmente assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente producendo il contratto di finanziamento ipotecario non fondiario mediante apertura di credito in conto corrente del 07.12.2010 ed il contestuale contratto di conto corrente ipotecario n. 810/57/255429, mentre non aveva provveduto a depositare i contratti del conto corrente ordinario n. 810/209295, del conto anticipo fatture n. 810/212393 e del conto anticipi n. 810/212384. Viene, altresì, specificato che, con riferimento a questi ultimi tre rapporti, erano stati versati in atti solamente i relativi documenti di sintesi, non sottoscritti dalla società correntista (cfr. pagg. 5 e 12 della relazione di c.t.u. del 14.12.2015). Pertanto, dalla mancanza di prova in ordine a valida pattuizione scritta al momento dell'accensione di ciascun rapporto, richiesta a pena di nullità, consegue l'inapplicabilità al rapporto di qualsivoglia interesse passivo, nonché di spese e commissioni: difatti, l'indisponibilità del contratto impedisce di accertare la presenza delle clausole nulle e di ricostruire, precipuamente, l'andamento del rapporto, con l'eventuale depurazione di interessi, spese e commissioni non dovute, ovvero il corretto rapporto di dare ed avere tra le parti in causa.
Neppure coglie nel segno la censura della Banca circa l'applicazione dell'art. 1284 c.c., invero, secondo l'art. 117 TUB i contratti devono indicare il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, ma i tassi sostitutivi ivi previsti vanno applicati in caso di indeterminatezza;
quando invece manchi qualsivoglia previsione, va applicato il tasso legale ex art. 1284 c.c.
Sulla scorta di ciò, è in definitiva da disattendere il gravame incidentale.
Passando al vaglio di quello principale, col primo motivo gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha dichiarato la decadenza della Banca, ex art. 1957 c.c., dall'azione recuperatoria, atteso che il decreto ingiuntivo era stato notificato ai fideiussori oltre sei mesi dalla data di scadenza dell'obbligazione principale. Lamentano, poi, che doveva essere in ogni caso dichiarata la nullità della fideiussione poiché contenente
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 clausole conformi a quelle ABI dichiarate illegittime dalla Banca di Italia.
In ordine alla decadenza ex art. 1957 c.c., giova rammentare che la giurisprudenza di legittimità ribadisce anche da ultimo che “in tema di fideiussione, la limitazione di responsabilità fissata dall'art. 1957 c.c. può essere implicitamente derogata attraverso
l'impegno assunto dal fideiussore di garantire comunque, senza limiti di durata,
l'adempimento dell'obbligazione principale, impegno che può desumersi dall'interpretazione complessiva del contratto di garanzia e di quello principale” (Cass. n.
31569/2019). Ebbene, ammessa la derogabilità in punto di diritto, deve rilevarsi che il contratto, oggetto di giudizio, contiene una esplicita deroga convenzionale (punto 7, lettera f), correttamente richiamata dal primo giudice, e sulla cui validità ed efficacia nulla hanno specificamente dedotto gli appellanti, le cui censure pertanto non possono trovare accoglimento.
Passando a esaminare l'eccezione di nullità delle clausole contenute nel contratto di fideiussione perché conformi allo schema ABI, per la prima volta prospettata in questa sede, deve rilevarsi intanto che la giurisprudenza di legittimità si è ampiamente occupata del problema della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali affermando, in particolare, che
“nel giudizio di appello ed in quello di cassazione il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa in primo grado di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo”, sottolineando che “questo principio, però, deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile e la relativa tempistica, onde evitare che
l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di rimettersi in pista -per così dire- quando i fatti costitutivi del lamentato vizio negoziale da esaminare ex officio avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente allegati, onde consentire al giudice la necessaria valutazione in diritto. Qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, difatti, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d'ufficio a tali accertamenti, la rilevabilità officiosa della nullità essendo circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati” (Cass. civ., sez. III, 17/7/2023, n. 20713; Cass. civ., Sez. Un., 12/12/2014, n.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8 26242).
La rilevabilità officiosa della nullità non consente, pertanto, di superare la mancata tempestiva allegazione dei fatti costitutivi del vizio negoziale. Nel caso in esame, formulando l'eccezione di nullità solamente nel corso del giudizio d'appello, gli appellanti hanno introdotto fatti nuovi - ossia la conformità delle clausole contenute nei contratti di fideiussione allo schema diffuso dall - che avrebbero dovuto Controparte_8
concorrere a formare oggetto del thema probandum e decidendum da definirsi entro le barriere preclusive fissate dal legislatore. Né in questo grado di giudizio avrebbero più potuto trovare ingresso documenti a supporto dell'eccezione formulata, stante il divieto di cui all'art. 345 c.p.c.; dunque, non vi è modo di esaminare se e in che termini la questione possa risultare rilevante nel senso invocato dagli appellanti.
In dettaglio, lo 'schema ABI' oggetto di accertamento da parte dell'autorità amministrativa risale al 2003, il provvedimento sanzionatorio adottato da Banca d'Italia è del 2005, mentre il contratto di fideiussione in esame risale al 2010.
Era allora onere dei fideiussori (e ciò considerando anche l'evoluzione interpretativa del
Supremo Collegio sul tema) innanzitutto depositare, e tempestivamente, il provvedimento della Banca d'Italia, onde consentire disamina del contenuto dello stesso e la sua eventuale refluenza sul caso di specie. Nello specifico, la Suprema Corte ha evidenziato che “il provvedimento in questione, non è un atto normativo e neppure un atto integrativo di atto normativo, ma un provvedimento regolatorio per il quale - al pari dello "schema ABI" che lo integra e che non è stato neppure prodotto - certo non vale il principio iura novit curia;
né, come è stato di recente affermato (v. Cass. n. 30383/2024), può essere invocata "la possibilità per il giudice di far riferimento in tal caso al 'fatto notorio', non avendo alcun fondamento ricondurre alla nozione giuridica di 'notorio', ossia al numero dei fatti conosciuti da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo, i provvedimenti sanzionatori indirizzati dalla Banca d'Italia alle banche, ed essendo viceversa principio consolidato che il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 9 civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile.” (cfr. Cassazione civile sez. I 25/1/2025 n. 1851), con lettura quindi ben diversa da quella prospettata dall'appellante. Perciò, non può dirsi 'pacifica' la questione in ordine alla nullità della fideiussione per cui è causa, così dovendosi disattendere le argomentazioni sul punto.
Non appare, peraltro, superfluo sottolineare che, anche laddove l'eccezione fosse stata dichiarata fondata, la conseguente sanzione sarebbe stata la caducazione parziale del regolamento contrattuale, non anche il travolgimento integrale del titolo negoziale auspicato dagli appellanti. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, infatti, avuto modo di chiarire che “alla nullità parziale dell'accordo o della deliberazione a monte corrisponde - per le ragioni suesposte - la nullità parziale del contratto di fideiussione a valle che ne riproduca le previsioni colpite da tale forma di invalidità, e limitatamente alle clausole riproduttive di dette previsioni, salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto “senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità”, secondo quanto prevede - in piena conformità con le affermazioni della giurisprudenza Europea, riferite alla normativa comunitaria - il diritto nazionale (art. 1419
c.c., comma 1). E sempre che di tale essenzialità la parte interessata all'estensione della nullità fornisca adeguata dimostrazione” (Cass. civ., Sez. Un., 30/12/2021, n. 41994).
Con il secondo motivo, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui non ha dichiarato la nullità del mutuo, considerando che la somma non fosse stata effettivamente erogata in quanto solo funzionale ad estinguere tutti i precedenti rapporti bancari in sofferenza.
In punto di diritto, giova premettere che il contratto di mutuo ordinariamente non è un contratto di scopo e la causa si realizza mediante la messa a disposizione di una somma in favore di un soggetto tenuto a restituire il tandundem oltre il corrispettivo dell'operazione e la destinazione della somma mutuata ad una certa finalità non rientra nella causa del contratto. Pertanto, “il mutuo di scopo” ha caratteristiche funzionali e strutturali che segnano
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 10 una differenza netta rispetto al semplice contratto di mutuo, cosicché queste devono essere concretamente individuabili al fine di poter ravvisare il chiesto collegamento negoziale.
Tale principio è stato ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità, in casi analoghi a quello in esame, secondo la quale “il mutuo di scopo convenzionale è un contratto consensuale parzialmente diverso dal mutuo ex art. 1813 c.c. (v. Cass. n. 25180/07), data la sua diversa funzione, e il requisito per tale sua classificazione è l'esistenza di un interesse
(anche) del mutuante, e non solo del mutuatario, alla destinazione delle somme (v. per il credito agevolato, Cass. n. 1369/16)” (Cass. n. 9838/2021). Inoltre, la pronuncia prima citata, rifacendosi ad un precedente arresto, chiarisce che “il mutuo di scopo risponde alla funzione di procurare al mutuatario i mezzi economici destinati al raggiungimento di una determinata finalità, comune al finanziatore, la quale, integrando la struttura del negozio, ne amplia la causa rispetto alla sua normale consistenza, sia in relazione al profilo strutturale, perché il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante
l'attuazione in concreto del programma negoziale, sia in relazione al profilo funzionale, perché nel sinallagma assume rilievo essenziale proprio l'impegno del mutuatario a realizzare la prestazione attuativa. La destinazione delle somme mutuate alla finalità programmata assurge pertanto a componente imprescindibile del regolamento di interessi concordato, incidendo sulla causa del contratto fino a coinvolgere direttamente l'interesse dell'istituto finanziatore, ed è perciò l'impegno del mutuatario a realizzare tale destinazione che assume rilevanza corrispettiva, non essendo invece indispensabile che il richiamato interesse del finanziatore sia bilanciato in termini sinallagmatici, oltre che con la corresponsione della somma mutuata, anche mediante il riconoscimento di un tasso di interesse agevolato al mutuatario” (Cass. n. 20552/2020).
Ciò che in ogni caso rileva, però, è quanto ribadito, da ultimo, dalle Sezioni Unite del
Supremo Collegio, hanno statuito che “il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 11 disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo” (Cass. SS. UU. n. 5841/2025). In altri termini, in presenza, come nel caso di specie, del trasferimento della somma nella disponibilità del mutuatario, riscontrabile dalla documentazione contabile vagliata anche del consulente contabile, smentisce l'assunto degli appellanti che invocano la simulazione del negozio: per tali ragioni, il contratto oggetto di causa, deve ritenersi valido, così come statuito dal Giudice di prime cure, dovendosi ritenere perfezionata la traditio delle somme mutuate.
Conclusivamente, ciascun gravame deve essere disatteso, con conferma dell'impugnata statuizione.
Stante la reciproca soccombenza, può disporsi la compensazione delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: rigetta l'appello proposto da e con atto di citazione del Parte_1 Parte_2
24.6.2020, avverso la sentenza n. 1169/2020 del Tribunale di Palermo, e rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_3
Compensa interamente le spese di lite tra tutte le parti.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico dell'appellante principale e incidentale.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 12 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 18 settembre 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Virginia Marletta Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 867/2020 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Carra Luciano C.F._2
Appellanti nei confronti di
C.F. ), già in persona Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Cimino Michele
Appellata
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2
tempore, e per essa rappresentata e difesa dall'avv. Scimemi Controparte_4
Calogero Valerio
Appellata
C.F. ), in persona Controparte_5 P.IVA_3
del legale rappresentante pro tempore, e per essa la procuratrice speciale
[...]
( , rappresentata e difesa dall'avv. Scimemi Calogero Controparte_4 Controparte_6
Valerio
Intervenuta
Oggetto: Contratti bancari CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1169/2020 dell'11.3.2020, il Tribunale di Palermo ha parzialmente accolto l'opposizione proposta da e affidata ai diversi Parte_1 Parte_2
motivi di nullità – tanto delle clausole del contratto di conto corrente quanto del contratto di fideiussione – e, revocando il decreto ingiuntivo, chiesto ed ottenuto da CP_2
ha condannato i fideiussori al pagamento della somma, come da saldo ricalcolato,
[...]
pari ad € 342.989,68.
Avverso tale decisione, e hanno proposto gravame con Parte_1 Parte_2
atto di citazione del 24.6.2020, contestando la statuizione riproponendo essenzialmente le questioni prospettate in prime cure e non accolte.
Costituendosi, (già ha, preliminarmente, Controparte_1 Controparte_2
eccepito il difetto di legittimazione passiva stante la cessione del credito per cui è causa in favore di e nel merito ha contestato le censure prospettate dagli appellanti, Controparte_3
chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Si è costituita, altresì, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto Controparte_3
spiegando, al contempo, appello incidentale, chiedendo la conferma integrale del decreto opposto.
Infine, è intervenuta in giudizio nella Controparte_7
qualità di nuova cessionaria del credito acquistato da associandosi alle difese già CP_3
svolte dalla cedente.
Senza incombenti istruttori, dopo rimessione sul ruolo per esigenze di composizione del collegio, con note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno così concluso: appellante: “Voglia L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO Respinta, per
l'appunto, ogni domanda, eccezione e difesa, accogliere il presente appello, nella forma e nel merito, e per l'effetto, in riforma della sentenza n° 1169/2020 resa dal Tribunale Civile di Palermo nell'ambito del giudizio iscritto al RG 15550/2013, nelle parti impugnate con il
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 presente appello, accogliere le domande già avanzate in primo grado, e rigettate dal
Giudice di prime cure, e che in questa sede si ripropongono:
- ritenere e dichiarare che la è decaduta, ai sensi e per gli effetti di Controparte_2
cui all'art. 1957 cod.civ., da ogni diritto e/o azione e/o pretesa nei confronti dei Sigg.ri
e questi nella qualità di fidejussori della Parte_1 Parte_2 [...]
e dipendenti dal contratto di Parte_3
finanziamento ipotecario stipulato tra le parti in data 7.12.2010, per non avere proposto alcuna istanza giudiziale nei confronti del suddetto debitore principale, né dei fidejussori, a tutela del proprio diritto di credito, nel termine di sei mesi dalla scadenza contrattuale
(6.7.2012) dello stesso contratto di finanziamento ipotecario;
- ritenere e dichiarare nullo, per simulazione assoluta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1414 primo comma cod.civ., il “contratto di finanziamento ipotecario non fondiario utilizzabile mediante apertura di credito in conto corrente n° 810/57/255429”, stipulato tra le parti i data 7.12.2010 in notar di Palermo (Rep. 48536; Racc. 24511), Persona_1
registrato a Palermo in data 7.12.2010 al n° 5069_IT, ed in forza del quale la CP_2
ha agito in via monitoria nei confronti dei Sigg.ri e
[...] Parte_1 Parte_2
quali fidejussori entrambi e terzo datore la seconda, della - per l'effetto, Parte_3
ritenere e dichiarare nullo e comunque inefficace nei confronti dei Sigg.ri e Parte_1
il Decreto Ingiuntivo n° 3322/2013 rilasciato dal Tribunale Civile di Parte_2
Palermo in data 31.7.2013, atteso che detti odierni opponenti (oggi appellanti) devono considerarsi estranei ai pregressi rapporti bancari già intestati alla ed Parte_3
indicati in narrativa, e pertanto giuridicamente non obbligati in garanzia, nei confronti della , in relazione ad ogni e qualsiasi debito della Controparte_2 Parte_3
medesima nei confronti dello stesso Istituto di Credito;
condannare la , Controparte_2
ed odiernamente al pagamento delle spese legali relative ad entrambi i CP_3
gradi del presente giudizio. Fatto salvo ogni altro diritto.”; appellata “precisa le conclusioni riportandosi a tutto quanto Controparte_1
chiesto, dedotto ed eccepito in atti, qui da intendersi interamente ripetuto e trascritto.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 Chiede che la causa venga trattenuta in decisione.”; intervenuta “ritenuti affermativamente i pregressi atti difensivi e le deduzioni CP_5
svolte in udienza – atti che qui devono intendersi integralmente ripetuti e trascritti unitamente ai relativi allegati – l'appellata, all'udienza virtuale del 4 settembre 2025, conclude come in atti e chiede che la causa venga posta in decisione, senza la concessione dei termini di cui all'articolo 190 cpc, in quanto già fruiti.”.
Indi, con ordinanza del 5 settembre 2025 la causa è stata posta in decisione, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., avendone le parti già fruito ed espressamente rinunciato.
***
Così compendiate le diverse allegazioni, ciascun gravame deve essere disatteso, per le seguenti sintetiche considerazioni.
Preliminarmente, quanto all'eccepita inammissibilità ex art. 342 c.p.c., sollevata da
[...]
, la stessa non può accogliersi, giacché l'impugnazione contiene (come richiesto CP_1
dalla Cassazione nell'interpretazione dello stesso art. 342, sia prima sia successivamente alla novella contenuta nell'art. 54 Dl 83/2012; si vedano le pronunce 8926/2004, 9244/2007,
1832/2016 e 27199/2017) tanto il profilo argomentativo (e cioè l'esposizione delle ragioni per le quali il Tribunale avrebbe dovuto procedere ad una diversa valutazione) quanto quello volitivo (ovvero la conseguente richiesta di riforma della sentenza di primo grado).
Ancora, deve essere vagliata l'eccezione formulata in comparsa di costituzione da
[...]
con cui eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva stante Controparte_1
l'avvenuta cessione del credito in favore di Sul punto, giova rammentare Controparte_3
che con la cessione del credito si determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, a cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario (art. 81 c.p.c.), anche in caso di intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti. (Cass. 22.10.2009, n. 22424).
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 Orbene, nel caso in esame, considerato che nessuna delle parti si è espressa circa l'eventuale estromissione e posto che, non trattandosi di cessione di contratto, la cedente non ha trasferito alla cessionaria l'intera posizione contrattuale ma solo il lato attivo delle obbligazioni e l'eventuale accoglimento in giudizio delle doglianze di parte appellante inciderebbe sulla fase genetica del contratto, va riconosciuta la legittimazione passiva di nel presente giudizio. Controparte_1
Accedendo al merito, in ragione dell'ordine logico da imprimere alla trattazione, deve essere dapprima vagliato l'appello incidentale spiegato da (e ribadito Controparte_3
dalla interveniente , con cui viene censurata la sentenza laddove il Tribunale ha CP_5
statuito che era onere della Banca produrre i contratti di conto corrente. Argomenta che gravava sui fideiussori l'onere della prova, avendo proposto opposizione a decreto ingiuntivo anche al fine di chiedere il ricalcolo del saldo, precisando che, mentre la banca ha agito per uno specifico contratto, i fideiussori hanno proposto domanda di accertamento (di nullità di clausole e di rideterminazione del saldo) relativamente a “tre ulteriori rapporti ultronei e diversi rispetto a quello azionato del finanziamento non avente natura fondiaria utilizzabile mediante un'apertura di credito in conto corrente – il rapporto n. 255429 - e cioè … a.- contratto di conto corrente bancario n°810/209295; b.- contratto di conto anticipo fatture n°810/212393; c.- contratto di conto anticipo su contratti n°810/212393.
Ora, per ciò che concerne l'onere probatorio, giova evidenziare che effettivamente la banca ha avviato la procedura monitoria sulla base del saldo del conto corrente n. 255429, ma detto conto corrente risulta chiaramente attivato per le negoziazioni correlate al contratto di finanziamento ipotecario non fondiario del 7/12/2010, avente quali garanti (della
[...]
società poi fallita) gli odierni appellanti principali;
a sua volta, come Parte_3
accertato in sede di CTU ed evincibile dalla documentazione in atti, detto finanziamento era funzionale a estinguere le passività derivanti dai tre precedenti rapporti, chiusi alla fine del
2010, avendo l'esperto nominato in prime cure (che ha risposto con relazione coerente e lineare, logicamente sviluppata in relazione alla documentazione in atti, pienamente coerente coi quesiti proposti) accertato “la corrispondenza tra il saldo dei rapporti scaturenti dai
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 contratti n. 20925, n.212393 e n.212384 e l'importo del finanziamento ipotecario.”.
Sorgendo perciò il credito dalla complessiva operazione posta in essere dalle parti, senza soluzione di continuità, era dunque onere della banca versare in atti non solo la documentazione relativa all'ultimo contratto, ma anche quella riguardante i rapporti da cui era scaturito il saldo oggetto del finanziamento riversato sull'ultimo conto corrente: soprattutto in una vicenda processuale, quale quella di specie, ove a venire in rilievo è la posizione non del correntista ma dei fideiussori, estranei a quei rapporti che hanno generato il saldo in contestazione.
Vale evidenziare che Cassazione civile sez. I 29/07/2025 n. 21823 ha precisato, a proposito degli oneri probatori nel contenzioso bancario che “nell'ipotesi in cui il correntista non possa produrre in giudizio il contratto perché la banca non gliene abbia rilasciato copia o perché egli versi nell'impossibilità di procurarsela altrimenti a mezzo della richiesta di cui all'art. 119 TUB o di esibizione ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ. e non possa perciò assolvere l'onere probatorio che gli compete ordinariamente, si danno due alternative, entrambe riconnesse all'allegazione attorea circa il fatto che il contratto sarebbe stato concluso verbis tantum o per facta concludentia. È possibile, in pratica, che quest'ultima allegazione sia incontroversa tra le parti, ed allora il giudice deve dare senz'altro atto dell'integrale nullità del negozio e, quindi, anche dell'assenza di clausole che giustifichino, ad esempio, l'applicazione degli interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto. Ma è possibile, pure, che la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta sia contrastata dalla banca, che quindi ne sostenga la valida conclusione in quella forma, ed allora in tal caso la prova non può gravare sul correntista, attore in giudizio, che sarebbe onerato di una prova negativa impossibile, incombendo essa semmai sulla banca, che alle annotazioni in conto altrimenti illegittime ha invero proceduto (così in motivazione, ex plurimis, Cass., Sez. I, 9/03/2021, n.
6480).”. Da questi rilievi si può evincere che l'onere della produzione del contratto va calibrato in funzione e delle domande proposte e delle posizioni assunte dalle parti: e per quanto dianzi evidenziato, nel caso di specie, l'onere di produzione di tutti i contratti
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 gravava sulla CP_2
E invero, il giudice di prime cure ha dato atto che entrambe le parti avevano prodotto gli estratti conto relativi all'intera durata del conto corrente ipotecario, di contro, la banca opposta aveva solo parzialmente assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente producendo il contratto di finanziamento ipotecario non fondiario mediante apertura di credito in conto corrente del 07.12.2010 ed il contestuale contratto di conto corrente ipotecario n. 810/57/255429, mentre non aveva provveduto a depositare i contratti del conto corrente ordinario n. 810/209295, del conto anticipo fatture n. 810/212393 e del conto anticipi n. 810/212384. Viene, altresì, specificato che, con riferimento a questi ultimi tre rapporti, erano stati versati in atti solamente i relativi documenti di sintesi, non sottoscritti dalla società correntista (cfr. pagg. 5 e 12 della relazione di c.t.u. del 14.12.2015). Pertanto, dalla mancanza di prova in ordine a valida pattuizione scritta al momento dell'accensione di ciascun rapporto, richiesta a pena di nullità, consegue l'inapplicabilità al rapporto di qualsivoglia interesse passivo, nonché di spese e commissioni: difatti, l'indisponibilità del contratto impedisce di accertare la presenza delle clausole nulle e di ricostruire, precipuamente, l'andamento del rapporto, con l'eventuale depurazione di interessi, spese e commissioni non dovute, ovvero il corretto rapporto di dare ed avere tra le parti in causa.
Neppure coglie nel segno la censura della Banca circa l'applicazione dell'art. 1284 c.c., invero, secondo l'art. 117 TUB i contratti devono indicare il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, ma i tassi sostitutivi ivi previsti vanno applicati in caso di indeterminatezza;
quando invece manchi qualsivoglia previsione, va applicato il tasso legale ex art. 1284 c.c.
Sulla scorta di ciò, è in definitiva da disattendere il gravame incidentale.
Passando al vaglio di quello principale, col primo motivo gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha dichiarato la decadenza della Banca, ex art. 1957 c.c., dall'azione recuperatoria, atteso che il decreto ingiuntivo era stato notificato ai fideiussori oltre sei mesi dalla data di scadenza dell'obbligazione principale. Lamentano, poi, che doveva essere in ogni caso dichiarata la nullità della fideiussione poiché contenente
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 clausole conformi a quelle ABI dichiarate illegittime dalla Banca di Italia.
In ordine alla decadenza ex art. 1957 c.c., giova rammentare che la giurisprudenza di legittimità ribadisce anche da ultimo che “in tema di fideiussione, la limitazione di responsabilità fissata dall'art. 1957 c.c. può essere implicitamente derogata attraverso
l'impegno assunto dal fideiussore di garantire comunque, senza limiti di durata,
l'adempimento dell'obbligazione principale, impegno che può desumersi dall'interpretazione complessiva del contratto di garanzia e di quello principale” (Cass. n.
31569/2019). Ebbene, ammessa la derogabilità in punto di diritto, deve rilevarsi che il contratto, oggetto di giudizio, contiene una esplicita deroga convenzionale (punto 7, lettera f), correttamente richiamata dal primo giudice, e sulla cui validità ed efficacia nulla hanno specificamente dedotto gli appellanti, le cui censure pertanto non possono trovare accoglimento.
Passando a esaminare l'eccezione di nullità delle clausole contenute nel contratto di fideiussione perché conformi allo schema ABI, per la prima volta prospettata in questa sede, deve rilevarsi intanto che la giurisprudenza di legittimità si è ampiamente occupata del problema della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali affermando, in particolare, che
“nel giudizio di appello ed in quello di cassazione il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa in primo grado di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo”, sottolineando che “questo principio, però, deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile e la relativa tempistica, onde evitare che
l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di rimettersi in pista -per così dire- quando i fatti costitutivi del lamentato vizio negoziale da esaminare ex officio avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente allegati, onde consentire al giudice la necessaria valutazione in diritto. Qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, difatti, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d'ufficio a tali accertamenti, la rilevabilità officiosa della nullità essendo circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati” (Cass. civ., sez. III, 17/7/2023, n. 20713; Cass. civ., Sez. Un., 12/12/2014, n.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8 26242).
La rilevabilità officiosa della nullità non consente, pertanto, di superare la mancata tempestiva allegazione dei fatti costitutivi del vizio negoziale. Nel caso in esame, formulando l'eccezione di nullità solamente nel corso del giudizio d'appello, gli appellanti hanno introdotto fatti nuovi - ossia la conformità delle clausole contenute nei contratti di fideiussione allo schema diffuso dall - che avrebbero dovuto Controparte_8
concorrere a formare oggetto del thema probandum e decidendum da definirsi entro le barriere preclusive fissate dal legislatore. Né in questo grado di giudizio avrebbero più potuto trovare ingresso documenti a supporto dell'eccezione formulata, stante il divieto di cui all'art. 345 c.p.c.; dunque, non vi è modo di esaminare se e in che termini la questione possa risultare rilevante nel senso invocato dagli appellanti.
In dettaglio, lo 'schema ABI' oggetto di accertamento da parte dell'autorità amministrativa risale al 2003, il provvedimento sanzionatorio adottato da Banca d'Italia è del 2005, mentre il contratto di fideiussione in esame risale al 2010.
Era allora onere dei fideiussori (e ciò considerando anche l'evoluzione interpretativa del
Supremo Collegio sul tema) innanzitutto depositare, e tempestivamente, il provvedimento della Banca d'Italia, onde consentire disamina del contenuto dello stesso e la sua eventuale refluenza sul caso di specie. Nello specifico, la Suprema Corte ha evidenziato che “il provvedimento in questione, non è un atto normativo e neppure un atto integrativo di atto normativo, ma un provvedimento regolatorio per il quale - al pari dello "schema ABI" che lo integra e che non è stato neppure prodotto - certo non vale il principio iura novit curia;
né, come è stato di recente affermato (v. Cass. n. 30383/2024), può essere invocata "la possibilità per il giudice di far riferimento in tal caso al 'fatto notorio', non avendo alcun fondamento ricondurre alla nozione giuridica di 'notorio', ossia al numero dei fatti conosciuti da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo, i provvedimenti sanzionatori indirizzati dalla Banca d'Italia alle banche, ed essendo viceversa principio consolidato che il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 9 civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile.” (cfr. Cassazione civile sez. I 25/1/2025 n. 1851), con lettura quindi ben diversa da quella prospettata dall'appellante. Perciò, non può dirsi 'pacifica' la questione in ordine alla nullità della fideiussione per cui è causa, così dovendosi disattendere le argomentazioni sul punto.
Non appare, peraltro, superfluo sottolineare che, anche laddove l'eccezione fosse stata dichiarata fondata, la conseguente sanzione sarebbe stata la caducazione parziale del regolamento contrattuale, non anche il travolgimento integrale del titolo negoziale auspicato dagli appellanti. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, infatti, avuto modo di chiarire che “alla nullità parziale dell'accordo o della deliberazione a monte corrisponde - per le ragioni suesposte - la nullità parziale del contratto di fideiussione a valle che ne riproduca le previsioni colpite da tale forma di invalidità, e limitatamente alle clausole riproduttive di dette previsioni, salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto “senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità”, secondo quanto prevede - in piena conformità con le affermazioni della giurisprudenza Europea, riferite alla normativa comunitaria - il diritto nazionale (art. 1419
c.c., comma 1). E sempre che di tale essenzialità la parte interessata all'estensione della nullità fornisca adeguata dimostrazione” (Cass. civ., Sez. Un., 30/12/2021, n. 41994).
Con il secondo motivo, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui non ha dichiarato la nullità del mutuo, considerando che la somma non fosse stata effettivamente erogata in quanto solo funzionale ad estinguere tutti i precedenti rapporti bancari in sofferenza.
In punto di diritto, giova premettere che il contratto di mutuo ordinariamente non è un contratto di scopo e la causa si realizza mediante la messa a disposizione di una somma in favore di un soggetto tenuto a restituire il tandundem oltre il corrispettivo dell'operazione e la destinazione della somma mutuata ad una certa finalità non rientra nella causa del contratto. Pertanto, “il mutuo di scopo” ha caratteristiche funzionali e strutturali che segnano
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 10 una differenza netta rispetto al semplice contratto di mutuo, cosicché queste devono essere concretamente individuabili al fine di poter ravvisare il chiesto collegamento negoziale.
Tale principio è stato ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità, in casi analoghi a quello in esame, secondo la quale “il mutuo di scopo convenzionale è un contratto consensuale parzialmente diverso dal mutuo ex art. 1813 c.c. (v. Cass. n. 25180/07), data la sua diversa funzione, e il requisito per tale sua classificazione è l'esistenza di un interesse
(anche) del mutuante, e non solo del mutuatario, alla destinazione delle somme (v. per il credito agevolato, Cass. n. 1369/16)” (Cass. n. 9838/2021). Inoltre, la pronuncia prima citata, rifacendosi ad un precedente arresto, chiarisce che “il mutuo di scopo risponde alla funzione di procurare al mutuatario i mezzi economici destinati al raggiungimento di una determinata finalità, comune al finanziatore, la quale, integrando la struttura del negozio, ne amplia la causa rispetto alla sua normale consistenza, sia in relazione al profilo strutturale, perché il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante
l'attuazione in concreto del programma negoziale, sia in relazione al profilo funzionale, perché nel sinallagma assume rilievo essenziale proprio l'impegno del mutuatario a realizzare la prestazione attuativa. La destinazione delle somme mutuate alla finalità programmata assurge pertanto a componente imprescindibile del regolamento di interessi concordato, incidendo sulla causa del contratto fino a coinvolgere direttamente l'interesse dell'istituto finanziatore, ed è perciò l'impegno del mutuatario a realizzare tale destinazione che assume rilevanza corrispettiva, non essendo invece indispensabile che il richiamato interesse del finanziatore sia bilanciato in termini sinallagmatici, oltre che con la corresponsione della somma mutuata, anche mediante il riconoscimento di un tasso di interesse agevolato al mutuatario” (Cass. n. 20552/2020).
Ciò che in ogni caso rileva, però, è quanto ribadito, da ultimo, dalle Sezioni Unite del
Supremo Collegio, hanno statuito che “il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 11 disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo” (Cass. SS. UU. n. 5841/2025). In altri termini, in presenza, come nel caso di specie, del trasferimento della somma nella disponibilità del mutuatario, riscontrabile dalla documentazione contabile vagliata anche del consulente contabile, smentisce l'assunto degli appellanti che invocano la simulazione del negozio: per tali ragioni, il contratto oggetto di causa, deve ritenersi valido, così come statuito dal Giudice di prime cure, dovendosi ritenere perfezionata la traditio delle somme mutuate.
Conclusivamente, ciascun gravame deve essere disatteso, con conferma dell'impugnata statuizione.
Stante la reciproca soccombenza, può disporsi la compensazione delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: rigetta l'appello proposto da e con atto di citazione del Parte_1 Parte_2
24.6.2020, avverso la sentenza n. 1169/2020 del Tribunale di Palermo, e rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_3
Compensa interamente le spese di lite tra tutte le parti.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico dell'appellante principale e incidentale.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 12 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 18 settembre 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 13