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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 4196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4196 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa
Matilde Dell'Erario, in data 28/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 634/2025 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Umberto I n. 293, presso lo studio dell'avv. Stefano
Pannone che la rappresenta e difende come da mandato in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, come in atti, dal CP_1 funzionario Dott.ssa Eliana Covino, con quest'ultimo elettivamente domiciliato presso la Direzione metropolitana dell' di Napoli sita in Via Alcide De Gasperi n. 55. CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 13.01.2025, parte ricorrente in epigrafe indicata deduceva di aver proposto innanzi a questo Tribunale ricorso RG n. 11564/2023 per l'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. dei requisiti sanitari per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento;
che, con decreto del 28/06/24, il G.L. omologava l'accertamento del requisito sanitario relativo alla prestazione richiesta a decorrere dalla domanda CP_ amministrativa del 17/11/22; che tale decreto di omologa veniva notificato all' a mezzo pec del
04/07/24; che, con successiva pec del 12/07/24, veniva inviato il cosiddetto modello AP70; che, con provvedimento del 16/07/24, l' liquidava in favore della ricorrente i ratei relativi all'indennità CP_1
di accompagnamento calcolando in euro 10.573,52 i ratei maturati dall'1/12/22 al 31/07/2024 ed, in data 1/10/24, provvedeva a liquidare l'importo di euro 11.946,43 (di cui euro 1.372,91 a titolo di rateo di pensione di reversibilità e indennità di accompagnamento relativo al mese di ottobre 2024 ed euro 10.573,52 quali ratei arretrati relativi al periodo 1/12/2022 - 31/07/2024); che, tuttavia, tale accredito non era da considerarsi satisfattivo sussistendo il diritto di ricevere, a titolo di ratei arretrati di indennità di accompagnamento per il predetto periodo, la somma di € 10.922,39 (€
10.573,52 per capitale, € 348,87 per interessi) e, pertanto, con una differenza non corrisposta di €
348,87; che, in assenza del consenso del creditore, l'importo versato dall' andava imputato CP_1
dapprima al soddisfacimento degli interessi legali e poi al capitale, con la conseguenza che la somma di credito residuo, pari ad € 348,87, andava necessariamente imputata al capitale non pagato.
Tanto premesso, l'istante formulava le seguenti conclusioni: “ 1) dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento di euro 348,87 a titolo di sorta capitale residua dovuta per ratei di
INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO DALL' 01/12/2022 al 31/07/2024 o, in via subordinata, della minore o maggiore somma da determinarsi a mezzo CTU o secondo Giustizia;
2) conseguentemente, condannare l' in persona del legale rapp. p.t., al pagamento in favore CP_1
della ricorrente delle somme di cui al precedente punto 1; 3) condannare il convenuto, al pagamento delle spese, diritti e onorari di giudizio, oltre IVA, Cpa e rimborso spese generali, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. 4) in via subordinata ed in via istruttoria ordinare ex art.210 cpc e 213 cpc alla sede di Napoli di produrre tutta la documentazione CP_1
relativa al pagamento della prestazione categoria INV CIV. n.044-510007264374; 5) in caso di rigetto della domanda si chiede compensare le spese di giudizio sussistendo i requisiti reddituali di cui all' art. 152 disp. att. cpc, come da dichiarazione sostituiva di certificazione parte integrante delle presenti conclusioni e che si allega su separato foglio sottoscritta dal ricorrente”.
2 CP_ L' si costituiva in giudizio con memoria depositata il 03/03/2025, eccependo l'inammissibilità del ricorso e chiedendo il rigetto della domanda in quanto integralmente infondata in fatto ed in diritto.
Ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, all'odierna udienza, il Tribunale osserva che:
La domanda va accolta nei termini che seguono, condividendo questo Giudice, ex art. 118 disp. att.
c.p.c., integralmente le argomentazioni già espresse da altra giurisprudenza di questa Sezione
Lavoro (cfr. tra le altre, sent. n. 7691/2024 pubblicata il 13/11/2024 dr. F. Armato) cui si riporta.
È pacifico che l' ha provveduto alla liquidazione degli arretrati maturati a titolo di indennità CP_2 di accompagnamento per il periodo dall'1/12/2022 - 31/07/2024 senza corrispondere gli interessi legali maturati sulla sorta capitale tardivamente corrisposta.
Ritiene il Tribunale che il credito oggetto di esame – interessi legali su indennità di accompagnamento -, in virtù del principio di cui alla sentenza n. 10955/2002 Cass. SS.UU costituisce una componente essenziale del credito assistenziale cui è riferito “nel senso che esso, maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l'originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato”, per cui tenuto anche conto del criterio civilistico di imputazione dei pagamenti dell'art. 1194 c.c. (“il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore. Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi”), ciò che il ricorrente oggi rivendica è il
“residuo di sorta capitale” non ancora corrisposto dall' . Nel merito la domanda è fondata. CP_1
I criteri di calcolo degli interessi legali delle prestazioni previdenziali ed assistenziali sono disciplinati dall'art. 16 comma 6 della L. 412/1991 il quale, come modificato dalla L. 296/06, testualmente dispone che: “Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari, per l'avvio del procedimento, salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente attraverso strumenti idonei di pubblicità l'elenco completo della documentazione necessaria al fine dell'esame della domanda”.
In osservanza a tale disposizione l' , a seguito del trasferimento delle domande per il CP_1
riconoscimento delle prestazioni assistenziali alla sua competenza (art. 20 del D.L. n°78/2009
3 convertito con L. 102/09), con la circolare n. 131 del 28.12.2009 pubblicava le modalità di inoltro della domanda telematica per il riconoscimento di tali prestazioni, prevedendo espressamente che gli unici documenti necessari per l'esame della domanda fossero il certificato medico, inviato telematicamente da parte del medico curante, ed il modulo di domanda, inviato telematicamente da parte del richiedente, stabilendo con chiarezza al punto “3.2 - Compilazione della domanda, inoltro all' e ricevuta” che “se la domanda è completa in tutte le sue parti la procedura guida l'utente CP_1 alla chiusura dell'acquisizione e quindi, a seguito dell'invio telematico, consente la stampa della relativa ricevuta”.
Dal combinato di tali disposizioni, pertanto, emerge: - che gli interessi legali decorrono dal 120° giorno successivo all'inoltro della domanda amministrativa -scadenza del termine di legge per l'adozione del provvedimento sulla domanda purché essa sia completa di tutti gli elementi necessari per l'avvio del procedimento;
- che una volta che la domanda sia completa di modulo di domanda e certificazione medica si possa ritenere completa di tutti gli elementi necessari per l'avvio del procedimento ed il suo esame, cosicché con il rilascio da parte dell'Istituto della ricevuta la domanda può considerarsi completa;
- che, pertanto, gli interessi legali decorrono dal 120° giorno successivo al rilascio della ricevuta della domanda da parte dell' . CP_1
Nessuna incidenza circa tale fissazione della decorrenza degli interessi legali per le prestazioni assistenziali ha avuto, del resto, l'introduzione dell'art. 445 bis c.p.c. e del relativo procedimento di
ATP. Nell'interpretazione maggioritaria della giurisprudenza di legittimità, infatti, i crediti assistenziali e previdenziali sono soggetti alla regola dell'automatica riconoscibilità degli interessi trattandosi di elementi che costituiscono parte essenziale del credito principale e che concorrono ad esprimere l'esatta entità al momento della liquidazione, secondo quanto previsto dall'art. 429 c.p.c.
Per tale motivo, ai fini del conseguimento degli interessi non occorre alcuna messa in mora nei confronti dell'istituto né l'accertamento di una sua responsabilità essendo sufficiente ai fini della decorrenza, il rispetto dello spatium deliberandi di 120 giorni dalla domanda amministrativa ex art. 7 della Legge n. 533/73 (cfr. ex plutimis Cass. n. 6882/02 e 1711/2002).
Il principio, costituente all'attualità diritto vivente, non è contraddetto dall'art.16 comma 6 della legge 412/91 e merita di essere ribadito anche alla luce del sistema delineato dall'art. 445 bis c.p.c.
Quanto all'art. 16, comma 6, della legge 412/91 [..3] tale disposizione disciplina esclusivamente
"l'avvio del procedimento" e, dunque, il momento iniziale dello stesso attivato dalla domanda amministrativa e non riguarda la fase successiva all'emissione del decreto di omologa, qui in esame.
Una diversa esegesi condurrebbe a ritenere che anche per la liquidazione della prestazione debba attivarsi un nuovo procedimento amministrativo a valle dell'accertamento del requisito sanitario.
4 Tale soluzione, peraltro, sarebbe in contrasto col divieto di presentazione di nuove istanze e domande posto dall'art. 11 della legge 222/84 per il contenzioso di invalidità in regime assicurativo ed esteso dall'art. 56 l.69/09 al contenzioso di invalidità civile.
Quanto, poi, alla previsione di cui all'art. 445 bis c.p.c. la stessa si è limitata ad introdurre l'obbligatorietà di un procedimento per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario per il riconoscimento delle prestazioni negate in via amministrativa, senza nulla innovare in punto di insorgenza del diritto medesimo e dei relativi accessori.
Infatti, la previsione di uno spatium deliberandi di 120 giorni riconosciuto all'ente previdenziale dalla notifica del decreto di omologa, previsto da tale norma, ha solo il fine (nell'ottica deflattiva del contenzioso) di stabilire un termine prima del quale il soggetto che ha ricevuto il decreto di omologa positivo non può adire il giudicante in caso di mancata liquidazione della prestazione.
Rimane fermo, pertanto, il principio per cui il diritto alla prestazione previdenziale/assistenziale matura con l'insorgenza della malattia invalidante e, laddove richiesti, degli altri requisiti costitutivi e non, certamente, per effetto di un'attività di certazione in sede amministrativa.
La decorrenza degli interessi coincide, dunque, con il 120° giorno successivo alla insorgenza del diritto, se i requisiti costituivi e/o di erogabilità sono presenti fin dalla data di presentazione della domanda ex art. 7 L. 533/73 ovvero, nel caso di insorgenza successiva degli stessi, dal momento della oggettiva coesistenza dei medesimi.
In senso conforme si è espressa anche la Corte di Appello Sezione Lavoro e Previdenza di Napoli che in più pronunce ha così disposto: “L'art. 445 bis c.p.c. si è limitato ad introdurre un procedimento sommario per l'accertamento del diritto ad alcune prestazioni assistenziali e previdenziali negate in via amministrativa, senza incidere sull'insorgenza del diritto medesimo e dei relativi accessori. Infatti, la previsione ex art. 445 bis co. 5 c.p.c., di uno spatium deliberandi di 120 giorni riconosciuto all' dalla notifica del decreto di omologa, ha il solo fine Controparte_3
(nell'ottica deflattivo del contenzioso) di stabilire un termine prima del quale il soggetto che ha ricevuto un decreto di omologa positivo non può adire il giudice in caso di mancata liquidazione della prestazione. Del resto, sulla scorta dei principi dell'ordinamento surrichiamati e dall'art. 38
Cost., il diritto alla prestazione assistenziale- previdenziale matura con l'insorgenza della malattia invalidante e, laddove richiesti, degli altri requisiti costitutivi e non certo dall'attività di accertamento in sede amministrativa. La decorrenza degli interessi coincide, quindi, con il 120° giorno dalla insorgenza del diritto se gli elementi costitutivi e/o di erogabilità dello stesso coesistono fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa (ex art. 7 L. 533/73)
5 ovvero, nel caso di insorgenza successiva degli stessi, dal momento della insorgenza” (cfr. Corte di
Appello sez. lavoro n. 2592/2020 e n. 3308/2020).
Nel caso in esame, pertanto, posto che con decreto di omologa del 28/06/2024 n. RG 11564/2023 emesso dal Tribunale di Napoli è stato riconosciuto il beneficio dell'indennità di accompagnamento in favore della ricorrente a far data dalla domanda amministrativa del 17/11/2022; atteso che, in data 1/10/24, l' provvedeva a liquidare l'importo di euro 11.946,43 (di cui euro 1.372,91 a CP_1
titolo di rateo di pensione di reversibilità e indennità di accompagnamento relativo al mese di ottobre 2024 ed euro 10.573,52 quali ratei arretrati relativi al periodo 1/12/2022 - 31/07/2024, senza corrispondere gli interessi maturati medio tempore ritenendo che il pagamento fosse tempestivo in quanto avvenuto entro i 120 gg. dalla comunicazione del modello AP70, in applicazione del principio secondo cui la decorrenza degli interessi coincide con il 120° giorno successivo alla insorgenza del diritto, l' avrebbe dovuto erogare gli interessi legali sui ratei CP_2
di accompagnamento a decorrere dal 120° giorno successivo alla insorgenza del diritto (17-11-
2022).
Di conseguenza, come da prospetto allegato da parte ricorrente e non specificamente contestato dal convenuto, alla ricorrente compete ancora la quota di interessi legali, pari ad euro € 348,87, al cui pagamento va condannato l' . CP_2
Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del principio secondo cui le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali e assistenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio
(Cass., Sez. un., 21 maggio 2015, n. 10454; Ordinanza Cass. 24956/2017).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr.ssa Matilde
Dell'Erario, sul ricorso presentato da così decide: a) in accoglimento della Parte_1 domanda giudiziale condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, per le causali CP_1 dedotte, dell'importo di euro 348,87; b) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore CP_1
di parte ricorrente, che liquida in complessivi € 251,00 oltre oneri accessori di legge, con attribuzione.
Così deciso in Napoli in data 28.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario
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