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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/03/2025, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 12354/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Mariarosa Pipponzi Presidente dott. Christian Colombo Giudice dott. Andrea Gaboardi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 13.3.2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 12354/2024, promosso da:
nato in [...] il [...], c.f. , CUI Parte_1 C.F._1
; Pt_2 con il patrocinio dell'avv. Andrea LAERTIBONI;
RICORRENTE contro
; Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
Rilevato in fatto
1. In data 25.1.2024, , cittadino marocchino nato il [...], ha presentato in via Parte_1 amministrativa istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, rigettata dalla Questura di con provvedimento in data 9.9.2024 (notificato all'istante in data 17.9.2024). CP_1
Il diniego oggetto di impugnazione – pronunciato sulla scorta del parere vincolante emesso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia – si fonda sul fatto che non sussisterebbero fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale potrebbe comportare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, in quanto il richiedente non avrebbe fornito elementi utili a comprovare un significativo percorso di integrazione socio-lavorativa. In particolare, l'autorità amministrativa – oltre ad evidenziare l'assenza di indicazioni di non rimpatrio a livello internazionale con riferimento alla zona di provenienza del richiedente – ha reputato «mancante/insufficiente la documentazione riferita al reddito, che ne attest[asse] la costanza nel tempo e la congruità rispetto alle effettive possibilità di integrazione» e ha preso atto della carenza di documentazione attestante l'esistenza di eventuali legami familiari o affettivi in Italia.
Pag. 1 di 7 2. Avverso tale provvedimento è stato proposto in data 13.10.2024 tempestivo ricorso. La difesa dello straniero ha dato atto della situazione personale e lavorativa del suo assistito sul territorio nazionale, sottolineando l'impegno da lui profuso al fine di reperire un'occupazione lavorativa nel Paese di accoglienza (il quale sarebbe comprovato da una dichiarazione del 5.10.2024, firmata dallo zio
[...]
, con la quale costui ha manifestato l'intenzione di assumere il nipote a tempo Persona_1 indeterminato: cfr. doc. 2). Il procuratore di parte ha, poi, precisato che in Italia risiederebbero tre zii del ricorrente, ai quali peraltro è stata concessa la cittadinanza italiana (doc. 3).
Sulla base di quanto sopra, il procuratore del ricorrente ha chiesto il rilascio, in favore del suo assistito, di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. Nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
4. All'udienza di comparizione delle parti tenutasi – in modalità “cartolare” il 12.12.2024 (senza che parte ricorrente depositasse alcunché sul percorso di integrazione del suo assistito) – il Giudice designato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza per la discussione – ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c. – in data 16.1.2025, disponendo la sua sostituzione con note scritte in surroga delle difese orali.
5. Con nota scritta tempestivamente depositata il 7.1.2025, il difensore di ha precisato le Parte_1 proprie conclusioni, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
6. Rimessa la causa al Collegio, essa è stata decisa nella camera di consiglio del 13.3.2025.
Ritenuto in diritto
1. In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Il legislatore ha, pertanto, nuovamente conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali (a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità di cui all'art. 2, comma 2, Cost.), nonché di quelli europei ed internazionali ex art. 117, comma 1, Cost. (artt. 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 3 e 8 CEDU).
Con riguardo alla seconda fattispecie – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – questo Collegio ravvisa nella formulazione legislativa una sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), d.l. 4 ottobre 2018, n. 113,
Pag. 2 di 7 conv., con mod., dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Secondo la normativa introdotta con il d.l. 130/2020, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha, peraltro, disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento di tale diritto, stabilendo che costituiscono parametro di valutazione la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché (e per converso) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (v., per tutte, Cass., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Un primo elemento comune tra la protezione speciale e quella umanitaria riposa, dunque, proprio sul rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – dipendente dal rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
L'altro elemento comune attiene, poi, al contenuto del giudizio di accertamento del diritto alla protezione interna, fondato sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, quindi, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese di origine. Non è, pertanto, sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, al fine di accertare se lo straniero sia al punto sradicato dal Paese di provenienza (sul piano socio-economico e su quello personale) che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali della sua persona.
Di recente, l'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con mod., dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha però soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1, cit.
Il legislatore ha, tuttavia, dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, comma 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.).
Atteso che la domanda è stata presentata dall'odierno ricorrente in sede amministrativa in data 25.1.2024, deve qui trovare applicazione la nuova disciplina normativa.
Sul punto, è bene fin da sùbito precisare che non hanno subìto alcuna modifica né il comma 1 né i periodi I-II del comma 1.1 del citato art. 19, con la conseguenza – tra l'altro – che resta fermo il divieto di respingimento, di espulsione o di estradizione «di una persona verso uno Stato […] qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 comma 6. […]». Se, dunque, da un lato è stata eliminata dal testo di legge l'elencazione (peraltro non esaustiva) degli indici da cui inferire l'esigenza di tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare (elencazione prima contenuta nei periodi III-IV del comma 1.1), dall'altro lato non è stata apportata alcuna modifica alla protezione delle situazioni lato sensu di “vulnerabilità” ricomprese nell'ampio alveo del I periodo dell'art. 19 d.lgs. cit., là dove richiama gli «obblighi di cui all'art. 5 comma 6» del testo unico, norma (anch'essa rimasta immutata) che, a sua volta, impone – nel valutare il rifiuto o la revoca di qualsiasi permesso di soggiorno – il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato.
Pag. 3 di 7 Il novero di tali obblighi è – come noto – ampio e variegato, oltre che in continua evoluzione. Tra i più rilevanti si ricordano quelli tesi ad assicurare il diritto a una vita dignitosa e senza discriminazioni (artt. 2 e 3 Cost.), il diritto all'asilo come declinato nell'art. 10, comma 3 Cost. (che richiama a sua volta tutte le libertà fondamentali indicate nella Carta costituzionale), il diritto alla pace (art. 11 Cost.), il diritto alla famiglia e alla parità di genere (artt. 3, 29 e 30 Cost.), il diritto del minorenne alla protezione e all'istruzione (artt. 30 e 34 Cost.), il diritto di azione e di difesa (artt. 24 e 113 Cost.), il diritto alla libertà personale (art. 13 Cost.), il diritto alla salute (art. 32 Cost.), il diritto alla tutela dell'ambiente (artt. 9 e 41 Cost.), la tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (art. 35 Cost.), i diritti declinati nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966, i diritti definiti nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, i diritti previsti dalla Convenzione di Istanbul a tutela della violenza basata sul genere, i diritti della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni, i diritti della Convenzione di Varsavia contro la tratta degli esseri umani, nonché i diritti tutelati dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, tra cui appunto quello al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art 8.
In questo senso si è, del resto, recentemente espressa la Corte di cassazione in relazione a diverse fattispecie nelle quali si controverteva circa l'applicabilità dell'art. 19 d.lgs. 286/1998. In particolare, dopo aver ribadito che il dovere di cooperazione istruttoria del giudice comporta la necessità di valutare anche il profilo dell'«effettivo inserimento sociale in Italia» dello straniero (v. Cass., sez. I, 6 ottobre 2023, n. 28149), la S.C. ha affermato, con riferimento alla nuova disciplina, che «il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria» (cfr. Cass., sez. I, 6 ottobre 2023, n. 28162).
In tema di protezione complementare rimane, dunque, una “pietra miliare” – anche dopo l'entrata in vigore del d.l. 20/2023 – il dictum di Cass., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455, che non soltanto ha accolto la citata nozione “allargata” di “vulnerabilità” dello straniero, ma ha altresì ritenuto necessaria «una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.)» (v., in séguito, anche Cass., SS.UU., 13 novembre 2019, nn. 29459, 29460 e 29461).
1.1. Va preliminarmente evidenziato che le circostanze dedotte a sostegno della domanda non sono riconducibili né all'art. 19, comma 1, d.lgs. 286/1998 (ai sensi del quale «in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione») né all'art. 19, comma 1.1, I periodo (prima parte) e II periodo, d.lgs. cit., nella parte in cui stabilisce che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti» e che «nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani».
In effetti, dalla Scheda Paese redatta dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ai fini della designazione del Marocco come Paese di origine sicuro ai sensi dell'art. 2-bis d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 (risalente al maggio 2024) non emergono in tale Paese gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani o altri fattori di pericolo tali da giustificare un divieto di refoulement.
Quanto alla pena di morte, essa è stata de facto abolita fin dal 1993, anno a cui risale l'ultima esecuzione.
Pag. 4 di 7 Dalla salita al trono di Re nel 1999, molte decine di prigionieri nel braccio della morte Persona_2 hanno ricevuto la commutazione della condanna capitale in ergastolo. Nondimeno, nel 2003 è stata estesa la pena capitale a reati legati al terrorismo.
Con riferimento poi al rispetto della libertà personale, si segnala che la legge marocchina proibisce arresti e detenzioni arbitrarie e ogni individuo ha il diritto di ricorrere in via giudiziale contro il proprio arresto o la detenzione. Va detto che diversi osservatori hanno documentato, però, che la polizia non sempre rispetta queste disposizioni, in particolare durante o a séguito di manifestazioni di protesta.
Negli ultimi anni si sono registrati notevoli progressi nella tutela della libertà di parola e di stampa: nel 2016, è stata approvata una legge che ha stabilito la presunzione di buona fede anche nei casi di diffamazione e la comminazione di ammende in luogo della reclusione in carcere;
i media indipendenti e le testate online godono di una discreta libertà, mentre le televisioni statali offrono programmi di dibattito e giornalismo d'inchiesta. Nondimeno, i giornalisti e i difensori dei diritti umani sono a volta oggetto di minacce e persecuzioni.
Quanto alle libertà di riunione e di associazione, riconosciute e tutelate dalla Costituzione, significative compressioni si registrano solo nel Sahara Occidentale nel contesto del noto conflitto tra Parte_3
e forze armate marocchine.
Sebbene l'Islam sia riconosciuto come religione di Stato, la Costituzione garantisce la libertà di manifestazione del pensiero, oltreché il diritto di ogni individuo di praticare il proprio credo religioso;
essa riconosce, inoltre, la comunità ebraica come parte integrante della società. Il Codice penale proibisce però con pene detentive fino a 3 anni chi pone in questione la fede di un musulmano o ne sollecita la conversione;
di fatto questa circostanza costituisce un deterrente al pieno esercizio della libertà di religione.
Notevoli progressi si sono registrati nella tutela dei diritti delle donne: una legge del 2014 ha eliminato la possibilità per i colpevoli di violenza sessuale su ragazze minorenni di contrarre matrimonio con le stesse (c.d. matrimonio riparatore) ed evitare quindi la persecuzione giudiziale;
nel luglio 2016 è stata adottata una legge sulla lotta contro la violenza sulle donne, il cui campo di applicazione è stato esteso nel 2018 arrivando a ricomprendere nella fattispecie di violenza anche gli atti di aggressione (incluso sul posto di lavoro), le molestie in via digitale, lo sfruttamento sessuale e l'aggressione; la nuova legge prevede anche il divieto di matrimoni precoci e forzati. Non è ancora stata penalizzata ufficialmente la violenza domestica. Rimangono, però, sensibili disparità di trattamento tra uomo e donna nell'esercizio effettivo dei diritti civili, nelle questioni economiche e sul posto di lavoro.
Il Marocco ha ratificato la maggior parte delle Convenzioni internazionali in materia di diritti del fanciullo e il Codice penale prevede sanzioni aggravate e particolarmente severe per i casi di violenza sessuale nei confronti dei minori. La violenza sessuale ai danni di minori rimane però un fenomeno sociale piuttosto diffuso.
Potenziali vittime di persecuzione o comunque di discriminazione segnalate dalle fonti sono essenzialmente le persone LGBTQIA+ (l'art. 489 del codice penale marocchino criminalizza i rapporti sessuali consenzienti tra le persone dello stesso sesso con pene detentive fino a 3 anni, anche se recentemente non sono però stati riportati significativi casi di discriminazione per orientamento sessuale su questioni lavorative e di accesso ai servizi sociali/sanitari e pubblici) e quelle di etnia (anche in questo caso nel quadro di una situazione in miglioramento), categorie a cui non Per_3 appartiene l'odierno ricorrente.
Quanto, poi, al pericolo di tortura o di altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, la Costituzione e la legge ne proibiscono il ricorso e il governo marocchino in più occasioni ha dichiarato l'impegno a rendere effettive queste disposizioni, ammettendo al contempo l'esistenza di alcuni casi, che sarebbero però non sistematici e comunque meno frequenti che in passato. In effetti le autorità marocchine si sono impegnate negli ultimi anni a contrastare il fenomeno. Nel febbraio 2018 il
Pag. 5 di 7 Parlamento ha votato all'unanimità un ampliamento del mandato del Consiglio Nazionale dei Diritti dell'Uomo (CNDH), in modo tale che esso accolga un Meccanismo di prevenzione nazionale (NPM), in linea con i requisiti del Protocollo Opzionale alla Convenzione contro la Tortura. La legge definisce la tortura e sancisce che tutti gli ufficiali del governo e i membri delle forze di sicurezza che «facciano uso di violenza contro altri individui senza legittimi motivi, o incitino altri a fare lo stesso, durante il corso delle loro funzioni verranno puniti in conformità con la gravità della violenza perpetrata». A cospetto dei diversi casi denunciati, le iniziative disciplinari o processuali avviate nei confronti dei presunti responsabili sembrano essersi tradotte, però, finora in pochi provvedimenti concreti.
Per quanto riguarda, infine, gli eventi climatici e i più recenti eventi sismici dell'8-9 settembre 2023 (che hanno interessato comunque la sola area di Marrakech: v., al riguardo, https://reliefweb.int/disaster/eq- 2023-000166-mar), occorre, in ogni caso, rilevare che il Governo si è efficacemente adoperato per fornire adeguato supporto alla popolazione e, quanto al problema della penuria d'acqua nelle aree rurali (ma anche urbane), per approntare un imponente piano di investimenti (vòlti alla realizzazione di bacini per lo stoccaggio dell'acqua, canali per la distribuzione della risorsa, moderni sistemi di irrigazione e anche dissalatori per usare l'acqua del mare nel settore primario), con l'obiettivo di aumentare significativamente le disponibilità d'acqua e i relativi approvvigionamenti specie nelle aree rurali (quelle più colpite dal fenomeno) entro il 2030 (cfr., ex multis, https://www.africaeaffari.it/39100/marocco-ingente- impegno-del-governocontro-la-siccita). La difficile situazione ambientale – monitorata e fronteggiata dalle autorità di governo – non appare, dunque, allo stato suscettibile, di per sé sola, di arrecare pregiudizio a quel «nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale» che «costituisce il limite minimo essenziale al di sotto del quale non è rispettato il diritto individuale alla vita e all'esistenza dignitosa» (così Cass., sez. II, 24 febbraio 2021, n. 5022).
Non ricorrono, dunque, i presupposti per ravvisare una situazione di non-refoulement alla stregua dell'art. 19, commi 1 e 1.1, I periodo (prima parte) e II periodo, d.lgs. 286/1998, del resto neppure invocata dal difensore del ricorrente.
1.2. È, infine, da escludere che nel caso in esame il ricorrente abbia raggiunto un livello di integrazione socio-lavorativa meritevole di tutela ai sensi dell'art. 8 CEDU, così come richiamato dagli artt. 19, comma 1.1, I periodo (seconda parte), e 5, comma 6, d.lgs. 286/1998.
Dagli atti di causa non risulta, infatti, che abbia mai lavorato, regolarmente o “in nero”, Parte_1 né che abbia mai preso parte ad attività formative o di volontariato, funzionali al suo inserimento all'interno della società italiana.
È, peraltro, appena il caso di rilevare che la disponibilità ad assumere il ricorrente manifestata per iscritto da uno dei suoi zii è del tutto irrilevante ai fini che qui occupano, dal momento che essa non documenta un percorso di integrazione già (quam minus) avviato, ma attiene a una circostanza futura e incerta inespressiva di un consolidato stato di fatto meritevole di protezione ai sensi dell'art. 8 CEDU.
I suoi legami familiari in Italia con parenti di terzo grado – i tre zii (peraltro con lui non conviventi) – non rientrano, poi, nel nucleo di affetti principali e come tali non sono suscettibili di tutela alla stregua della norma sovranazionale poc'anzi citata.
Non constano, da ultimo, altre situazioni di vulnerabilità soggettiva rilevanti ai fini della concessione del titolo di soggiorno richiesto.
In mancanza dell'avvio di un apprezzabile percorso di integrazione socio-lavorativa nel Paese di accoglienza e in assenza di legami familiari o sentimentali significativi in loco, l'eventuale rimpatrio dell'istante non comporta, dunque, alcuna violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, tutelato dall'art. 8 CEDU. Né sono ravvisabili violazioni di altri diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione italiana ovvero dalle fonti sovranazionali o internazionali vincolanti per l'Italia.
Non sussistono, pertanto, all'evidenza i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per
Pag. 6 di 7 protezione speciale, neppure ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, I periodo (seconda parte), e 5, comma 6, d.lgs. 286/1998.
Il ricorso è, quindi, totalmente rigettato.
2. La mancata costituzione dell'amministrazione resistente esime il ricorrente, pur soccombente, dal pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, così provvede:
RIGETTA il ricorso presentato da nato in [...] il [...] (c.f. Parte_1
, ); C.F._1 C.F._2 nulla sulle spese processuali;
manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 13 marzo 2025.
Il Giudice est.
Dott. Andrea Gaboardi La Presidente
Dott.ssa Mariarosa Pipponzi
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