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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/04/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Emanuele Rocco, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ex art 127 cpc entro il termine del 20/11/2024 la seguente
SENTENZA nella controversia recante RGN 5175.21 , vertente
TRA
, nato il [...] a [...], rapp.to e Parte_1 difeso dall'AVV GUSTAFIERRO PASQUALE, presso lo studio del quale elett.te domicilia in Boscoreale (NA) alla Piazza Pace. N. 20
Ricorrente
CONTRO
, in p.l.r.p.t. rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Coppola Salvatore , presso lo studio del quale elett.te domicilia in
Napoli alla Via Marsicano n. 2
Resistente oggetto: differenze retributive e TFR
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.10.2021 ha adito questo Parte_1
giudice, esponendo di aver lavorato alle dipendenze di CP_1
senza soluzione di continuità dal 12.01.1989 al 19.12.2016,
[...]
precisando ch,e con sentenza passata in giudicato del Tribunale di Torre
Ann.ta n. 643.2004, era stata dichiarata la nullità dei termini apposti ai contratti stipulati nel corso degli anni tra il ricorrente ed (già CP_1
conserviera UD) ragion per cui sussiste tra le parti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 12.01.1989.
Il ricorrente ha quindi dedotto che, a dispetto del formale inquadramento nel
5^ livello del CCNL alimentari industrie, a far data dal 2012 e fino al licenziamento, avrebbe svolto mansioni richiedenti speciali competenze ascrivibili al 4^ livello proprie di lavoratori specializzati in attività tecnico pratiche di manutenzione e conduzione di macchinari in dotazione dell'azienda. Deduceva pertanto di aver ricevuto una retribuzione inferiore a quella a cui avrebbero avuto diritto anche in virtù dell'orario lavorativo in concreto osservato, di non aver ricevuto alcunché per lavoro straordinario
(diurno, notturno e festivo) e T.F.R. ragion per cui chiedeva la condanna della convenuta al pagamento dell'importo complessivo di € 50.476,44 di cui
€ 27.902,37 a titolo di TFR come da analitici conteggi allegati al ricorso.
La società convenuta si costituiva ritualmente eccependo la nullità del ricorso introduttivo e nel merito, sulla base di diverse argomentazioni, deduceva l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
In corso di causa, la società resistente procedeva a corrispondere banco judicis il TFR netto maturato relativo al periodo dal 2004 al 30/06/2007 ed la parte ricorrente, preso atto dell'avvenuto pagamento, chiedeva al Giudice
l'emissione di ordinanza di assegnazione di somme non contestate ex art
423 c.p.c. in ordine al trattamento di fine rapporto ancora dovuto pari all'importo di € 23.506,63 (tfr lordo complessivo € 27.903,37 – 4.395,74 tfr lordo pagato banco judicis ).
Codesto Giudice, con provvedimento decisorio del 21/02/2024 così statuiva
“ritenute sussistenti le condizioni previste dall'art. 423 c.p.c., attesa la mancata contestazione specifica in ordine alle somme rivendicate a titolo di
TFR e la documentazione prodotta in atti, ordina alla resitente CP_1 di pagare immediatamente sal ricorrente l'importo
[...] Parte_1 lordo di €. 23.506,63 a titolo di TFR richiesto per il periodo dal 12/01/1989 al
01/03/2004.”
Parte resistente proponeva istanza di revoca della suddetta ordinanza e il giudice convocava le parti sollecitandole ad addivenire a trattative di bonario componimento.
Pag. 2 di 7 Disposti invano vari rinvii onde consentire la composizione bonaria della lite, il giudice, all'esito dello scambio delle note di trattazione scritta, riservava la causa a sentenza.
Ciò detto, si osserva che la domanda del ricorrente è parzialmente fondata e va accolta, per i motivi e nei limiti di seguito specificati.
Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo poiché in base ad una lettura complessiva dello stesso possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (Cass. S.U.
8839/02). La rituale e tempestiva costituzione processuale della resistente, che ha preso posizione su tutte le domande avverse, ha inoltre sanato ogni eventuale vizio dell'atto introduttivo.
Riguardo al merito della domanda, va rammentato, sulla base della notoria ripartizione dell'onere di prova, che resta a carico dell'attore la dimostrazione che l'evocato rapporto di lavoro si è protratto per un periodo -eventualmente- diverso da quello desumibile dalle fonti cartolari, sempre con i caratteri propri della subordinazione, si è -eventualmente- estrinsecato in attività mansionali distoniche rispetto all'inquadramento categoriale formalizzato, e che la connessa attività lavorativa ha -eventualmente- impegnato l'allora dipendente secondo un orario di maggiore consistenza rispetto a quello
“negoziato” e/o a quello “ordinario”.
Così come resta a carico dell'istante l'onere di portare in emersione i presupposti in fatto delle rivendicazioni diverse da quelle afferenti le voci retributive “ordinarie”.
Specularmente ai risultati di un tale sforzo dimostrativo, incombe sul datore l'onere di allegare e provare i cc.dd. “fatti estintivi-impeditivi” idonei a paralizzare in tutto o in parte la pretesa ex adverso azionata.
Tanto precisato, venendo all'esame delle questioni oggetto del presente giudizio, occorre rilevare che non è in discussione il carattere subordinato del rapporto di lavoro oggetto di indagine e la perimetrazione temporale dello stesso dovendosi dare atto che la società nulla in concreto ha
Pag. 3 di 7 obiettato, limitandosi a sostenere di avere retribuito adeguatamente il lavoratore.
Peraltro, occorre rimarcare che solo a seguito dell'emissione dell'ordinanza ex art 423 cpc, per la prima volta ed in maniera tardiva, la resistente ha dedotto che non avesse avuto alcun rapporto con la Parte_2
RV UD e alcun rapporto lavorativo sarebbe intercorso tra le parti a far data dal 1989.
Orbene tali rilievi oltre che tardivi, sono risultati smentiti dalla documentazione prodotta in atti ed, in particolare dalla visura storica con allegato estratto di fusione dal quale emergeva che la RV UD era confluita nella nonché dalle buste paga dell'anno 2016 dove CP_1
appunto vi era indicata quale data di assunzione del il 12/01/1989. Pt_1
Pertanto, è stata accertata la intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato per tutto il periodo dedotto in ricorso.
Sulla base di questo scenario si innestano le questioni lasciate aperte dalla natura delle rivendicazioni attoree.
La prospettazione di fondo da cui muove il ricorrente, da un lato, coinvolge la situazione della (in)sufficienza degli importi corrispostigli a coprire il rapporto sinallagmatico per la loro incoerenza con i parametri retributivi a derivazione negozial-collettiva siccome riferiti a inferiore inquadramento, all'orario di lavoro effettivamente assicurato e dall'altro attiene alla mancata ricezione dell'importo residuo spettante a titolo di T.F.R per € 23.506,63.
In primo luogo, con riferimento al mansionale ed alla connessa questione del superiore inquadramento, deve segnalarsi che sul punto il ricorrente è stato laconico. Sotto il profilo strettamente processuale, va evidenziato, che secondo i principi generali in materia di riparto dell'onere probatorio, di cui all'art. 2697 c.c., la Cassazione (ex plurimis, n. 26593/20; Cass. n.
5203/2000) ha affermato che il lavoratore, il quale agisce per ottenere il riconoscimento di una qualifica superiore deve indicare i tratti distintivi di tale
Pag. 4 di 7 qualifica nonché provare di avere effettivamente svolto, in maniera stabile e continuativa, le mansioni che tale qualifica contraddistinguono
Ciò posto, va prioritariamente segnalata la sostanziale carenza di allegazioni che impedisce l'accoglimento delle istanze attoree riferite al riconoscimento del superiore inquadramento nel IV livello CCNL Industrie Alimentari e alla conseguente condanna per le relative differenze retributive. In vero,
l'impianto espositivo del ricorso non consente di svolgere la necessaria indagine circa l'effettivo svolgimento di mansioni inquadrabili nella qualifica superiore rivendicata, né il lavoratore ha provato o si è offerto di provare di possedere la professionalità e competenze richieste dal livello superiore rivendicato. Inoltre non sono state chiarite, già a livello espositivo, la natura e la pregnanza delle mansioni assegnate al e, di riflesso le Pt_1 ragioni “tecniche” per cui tali mansioni sarebbero riconducibili al superiore inquadramento rivendicato.
Analogamente, quanto alle rivendicazioni salariali riferite al lavoro straordinario, le articolazioni probatorie sono assolutamente non inerenti e non utili ai fini del decidere oltre che generiche e prive di precisi riferimenti spazio-temporali che devono necessariamente connotare la prova testimoniale.
Consegue che i conteggi da eseguirsi per la quantificazione del dovuto devono rimanere saldamente ancorati al Livello categoriale formalmente assegnato al . Pt_1
Orbene, deve, darsi atto che nelle buste paga prodotte in atti effettivamente figura la voce “accantonamento per TRF”, ma non vi è prova dell'effettivo pagamento di tale voce stipendiale. Costante giurisprudenza esige che sia la parte datoriale a dimostrarne l'avvenuta liquidazione. In particolare, si ricorda che la giurisprudenza consolidata della Cassazione ha in diverse pronunce affermato il principio secondo cui la consegna della busta paga al lavoratore non dimostra l'avvenuto pagamento della retribuzione ivi indicata anche se sia stata sottoscritta per accettazione. È infatti onere del datore di
Pag. 5 di 7 lavoro fornire la prova dell'effettivo versamento della somma e del rilascio della relativa quietanza (cfr., in particolare e tra le molte, Cass. nn.
13150/2016; 9503/2015; 10193/2002; 9588/2001; 7310/2001; 1150/1994;
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 29367/18). Prova che, nel caso di cui si tratta, non è stata fornita dalla parte resistente.
In conclusione, premesso che non può ritenersi processualmente apprezzabile la prospettazione su cui si reggono le rivendicazioni dell'istante, basata su un inquadramento superiore e su un orario di lavoro in full time che sfocia nello straordinario, la domanda attorea va accolta solo limitatamente al TFR.
Pertanto, sulla base dei conteggi attorei che quanto alla quantificazione del
TFR non risultano essere stati oggetto di specifica ed analitica impugnazione, questo Giudice ritiene congruo riconosce a la Parte_1 somma complessiva di €. 23.506,63 a causale di TFR ancora dovuto (Tfr lordo complessivo 27.902,37 – 4.395,74 Tfr loro offerto banco iudicis).
Le somme spettanti vanno considerate al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali in quanto in base alle vigenti leggi non spetta al Giudice determinare l'importo netto della retribuzione dovuta al lavoratore.
A norma dell'art. 429 c.p.c., sulle somme spettanti competono al lavoratore la rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, e gli interessi legali (da calcolarsi sulle somme via via rivalutate) dalla maturazione dei crediti fino al soddisfo.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
Le statuizioni inerenti il governo delle spese di lite evidentemente accedono al criterio della soccombenza di parte convenuta, da considerarsi parziale in riferimento all'ammontare del rivendicato e alle voci di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor ROCCO
EMANUELE e in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da nei Parte_1
Pag. 6 di 7 confronti di in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
così provvede:
Accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e per l'effetto
1) condanna parte resistente a corrispondere al ricorrente, per le causali riconducibili al rapporto di lavoro di cui è causa in motivazioni esplicitate, la somma complessiva di €. 23.506,63 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di Legge sul rivalutato;
2) Dichiara le spese di lite compensate nella misura del 30% e per l'effetto condanna la ., in persona Controparte_1
del legale rapp. p.t., al pagamento in favore delle controparti delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.886,50 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione.
Torre Annunziata, 4/4/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Emanuele Rocco, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ex art 127 cpc entro il termine del 20/11/2024 la seguente
SENTENZA nella controversia recante RGN 5175.21 , vertente
TRA
, nato il [...] a [...], rapp.to e Parte_1 difeso dall'AVV GUSTAFIERRO PASQUALE, presso lo studio del quale elett.te domicilia in Boscoreale (NA) alla Piazza Pace. N. 20
Ricorrente
CONTRO
, in p.l.r.p.t. rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Coppola Salvatore , presso lo studio del quale elett.te domicilia in
Napoli alla Via Marsicano n. 2
Resistente oggetto: differenze retributive e TFR
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.10.2021 ha adito questo Parte_1
giudice, esponendo di aver lavorato alle dipendenze di CP_1
senza soluzione di continuità dal 12.01.1989 al 19.12.2016,
[...]
precisando ch,e con sentenza passata in giudicato del Tribunale di Torre
Ann.ta n. 643.2004, era stata dichiarata la nullità dei termini apposti ai contratti stipulati nel corso degli anni tra il ricorrente ed (già CP_1
conserviera UD) ragion per cui sussiste tra le parti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 12.01.1989.
Il ricorrente ha quindi dedotto che, a dispetto del formale inquadramento nel
5^ livello del CCNL alimentari industrie, a far data dal 2012 e fino al licenziamento, avrebbe svolto mansioni richiedenti speciali competenze ascrivibili al 4^ livello proprie di lavoratori specializzati in attività tecnico pratiche di manutenzione e conduzione di macchinari in dotazione dell'azienda. Deduceva pertanto di aver ricevuto una retribuzione inferiore a quella a cui avrebbero avuto diritto anche in virtù dell'orario lavorativo in concreto osservato, di non aver ricevuto alcunché per lavoro straordinario
(diurno, notturno e festivo) e T.F.R. ragion per cui chiedeva la condanna della convenuta al pagamento dell'importo complessivo di € 50.476,44 di cui
€ 27.902,37 a titolo di TFR come da analitici conteggi allegati al ricorso.
La società convenuta si costituiva ritualmente eccependo la nullità del ricorso introduttivo e nel merito, sulla base di diverse argomentazioni, deduceva l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
In corso di causa, la società resistente procedeva a corrispondere banco judicis il TFR netto maturato relativo al periodo dal 2004 al 30/06/2007 ed la parte ricorrente, preso atto dell'avvenuto pagamento, chiedeva al Giudice
l'emissione di ordinanza di assegnazione di somme non contestate ex art
423 c.p.c. in ordine al trattamento di fine rapporto ancora dovuto pari all'importo di € 23.506,63 (tfr lordo complessivo € 27.903,37 – 4.395,74 tfr lordo pagato banco judicis ).
Codesto Giudice, con provvedimento decisorio del 21/02/2024 così statuiva
“ritenute sussistenti le condizioni previste dall'art. 423 c.p.c., attesa la mancata contestazione specifica in ordine alle somme rivendicate a titolo di
TFR e la documentazione prodotta in atti, ordina alla resitente CP_1 di pagare immediatamente sal ricorrente l'importo
[...] Parte_1 lordo di €. 23.506,63 a titolo di TFR richiesto per il periodo dal 12/01/1989 al
01/03/2004.”
Parte resistente proponeva istanza di revoca della suddetta ordinanza e il giudice convocava le parti sollecitandole ad addivenire a trattative di bonario componimento.
Pag. 2 di 7 Disposti invano vari rinvii onde consentire la composizione bonaria della lite, il giudice, all'esito dello scambio delle note di trattazione scritta, riservava la causa a sentenza.
Ciò detto, si osserva che la domanda del ricorrente è parzialmente fondata e va accolta, per i motivi e nei limiti di seguito specificati.
Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo poiché in base ad una lettura complessiva dello stesso possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (Cass. S.U.
8839/02). La rituale e tempestiva costituzione processuale della resistente, che ha preso posizione su tutte le domande avverse, ha inoltre sanato ogni eventuale vizio dell'atto introduttivo.
Riguardo al merito della domanda, va rammentato, sulla base della notoria ripartizione dell'onere di prova, che resta a carico dell'attore la dimostrazione che l'evocato rapporto di lavoro si è protratto per un periodo -eventualmente- diverso da quello desumibile dalle fonti cartolari, sempre con i caratteri propri della subordinazione, si è -eventualmente- estrinsecato in attività mansionali distoniche rispetto all'inquadramento categoriale formalizzato, e che la connessa attività lavorativa ha -eventualmente- impegnato l'allora dipendente secondo un orario di maggiore consistenza rispetto a quello
“negoziato” e/o a quello “ordinario”.
Così come resta a carico dell'istante l'onere di portare in emersione i presupposti in fatto delle rivendicazioni diverse da quelle afferenti le voci retributive “ordinarie”.
Specularmente ai risultati di un tale sforzo dimostrativo, incombe sul datore l'onere di allegare e provare i cc.dd. “fatti estintivi-impeditivi” idonei a paralizzare in tutto o in parte la pretesa ex adverso azionata.
Tanto precisato, venendo all'esame delle questioni oggetto del presente giudizio, occorre rilevare che non è in discussione il carattere subordinato del rapporto di lavoro oggetto di indagine e la perimetrazione temporale dello stesso dovendosi dare atto che la società nulla in concreto ha
Pag. 3 di 7 obiettato, limitandosi a sostenere di avere retribuito adeguatamente il lavoratore.
Peraltro, occorre rimarcare che solo a seguito dell'emissione dell'ordinanza ex art 423 cpc, per la prima volta ed in maniera tardiva, la resistente ha dedotto che non avesse avuto alcun rapporto con la Parte_2
RV UD e alcun rapporto lavorativo sarebbe intercorso tra le parti a far data dal 1989.
Orbene tali rilievi oltre che tardivi, sono risultati smentiti dalla documentazione prodotta in atti ed, in particolare dalla visura storica con allegato estratto di fusione dal quale emergeva che la RV UD era confluita nella nonché dalle buste paga dell'anno 2016 dove CP_1
appunto vi era indicata quale data di assunzione del il 12/01/1989. Pt_1
Pertanto, è stata accertata la intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato per tutto il periodo dedotto in ricorso.
Sulla base di questo scenario si innestano le questioni lasciate aperte dalla natura delle rivendicazioni attoree.
La prospettazione di fondo da cui muove il ricorrente, da un lato, coinvolge la situazione della (in)sufficienza degli importi corrispostigli a coprire il rapporto sinallagmatico per la loro incoerenza con i parametri retributivi a derivazione negozial-collettiva siccome riferiti a inferiore inquadramento, all'orario di lavoro effettivamente assicurato e dall'altro attiene alla mancata ricezione dell'importo residuo spettante a titolo di T.F.R per € 23.506,63.
In primo luogo, con riferimento al mansionale ed alla connessa questione del superiore inquadramento, deve segnalarsi che sul punto il ricorrente è stato laconico. Sotto il profilo strettamente processuale, va evidenziato, che secondo i principi generali in materia di riparto dell'onere probatorio, di cui all'art. 2697 c.c., la Cassazione (ex plurimis, n. 26593/20; Cass. n.
5203/2000) ha affermato che il lavoratore, il quale agisce per ottenere il riconoscimento di una qualifica superiore deve indicare i tratti distintivi di tale
Pag. 4 di 7 qualifica nonché provare di avere effettivamente svolto, in maniera stabile e continuativa, le mansioni che tale qualifica contraddistinguono
Ciò posto, va prioritariamente segnalata la sostanziale carenza di allegazioni che impedisce l'accoglimento delle istanze attoree riferite al riconoscimento del superiore inquadramento nel IV livello CCNL Industrie Alimentari e alla conseguente condanna per le relative differenze retributive. In vero,
l'impianto espositivo del ricorso non consente di svolgere la necessaria indagine circa l'effettivo svolgimento di mansioni inquadrabili nella qualifica superiore rivendicata, né il lavoratore ha provato o si è offerto di provare di possedere la professionalità e competenze richieste dal livello superiore rivendicato. Inoltre non sono state chiarite, già a livello espositivo, la natura e la pregnanza delle mansioni assegnate al e, di riflesso le Pt_1 ragioni “tecniche” per cui tali mansioni sarebbero riconducibili al superiore inquadramento rivendicato.
Analogamente, quanto alle rivendicazioni salariali riferite al lavoro straordinario, le articolazioni probatorie sono assolutamente non inerenti e non utili ai fini del decidere oltre che generiche e prive di precisi riferimenti spazio-temporali che devono necessariamente connotare la prova testimoniale.
Consegue che i conteggi da eseguirsi per la quantificazione del dovuto devono rimanere saldamente ancorati al Livello categoriale formalmente assegnato al . Pt_1
Orbene, deve, darsi atto che nelle buste paga prodotte in atti effettivamente figura la voce “accantonamento per TRF”, ma non vi è prova dell'effettivo pagamento di tale voce stipendiale. Costante giurisprudenza esige che sia la parte datoriale a dimostrarne l'avvenuta liquidazione. In particolare, si ricorda che la giurisprudenza consolidata della Cassazione ha in diverse pronunce affermato il principio secondo cui la consegna della busta paga al lavoratore non dimostra l'avvenuto pagamento della retribuzione ivi indicata anche se sia stata sottoscritta per accettazione. È infatti onere del datore di
Pag. 5 di 7 lavoro fornire la prova dell'effettivo versamento della somma e del rilascio della relativa quietanza (cfr., in particolare e tra le molte, Cass. nn.
13150/2016; 9503/2015; 10193/2002; 9588/2001; 7310/2001; 1150/1994;
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 29367/18). Prova che, nel caso di cui si tratta, non è stata fornita dalla parte resistente.
In conclusione, premesso che non può ritenersi processualmente apprezzabile la prospettazione su cui si reggono le rivendicazioni dell'istante, basata su un inquadramento superiore e su un orario di lavoro in full time che sfocia nello straordinario, la domanda attorea va accolta solo limitatamente al TFR.
Pertanto, sulla base dei conteggi attorei che quanto alla quantificazione del
TFR non risultano essere stati oggetto di specifica ed analitica impugnazione, questo Giudice ritiene congruo riconosce a la Parte_1 somma complessiva di €. 23.506,63 a causale di TFR ancora dovuto (Tfr lordo complessivo 27.902,37 – 4.395,74 Tfr loro offerto banco iudicis).
Le somme spettanti vanno considerate al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali in quanto in base alle vigenti leggi non spetta al Giudice determinare l'importo netto della retribuzione dovuta al lavoratore.
A norma dell'art. 429 c.p.c., sulle somme spettanti competono al lavoratore la rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, e gli interessi legali (da calcolarsi sulle somme via via rivalutate) dalla maturazione dei crediti fino al soddisfo.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
Le statuizioni inerenti il governo delle spese di lite evidentemente accedono al criterio della soccombenza di parte convenuta, da considerarsi parziale in riferimento all'ammontare del rivendicato e alle voci di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor ROCCO
EMANUELE e in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da nei Parte_1
Pag. 6 di 7 confronti di in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
così provvede:
Accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e per l'effetto
1) condanna parte resistente a corrispondere al ricorrente, per le causali riconducibili al rapporto di lavoro di cui è causa in motivazioni esplicitate, la somma complessiva di €. 23.506,63 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di Legge sul rivalutato;
2) Dichiara le spese di lite compensate nella misura del 30% e per l'effetto condanna la ., in persona Controparte_1
del legale rapp. p.t., al pagamento in favore delle controparti delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.886,50 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione.
Torre Annunziata, 4/4/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco
Pag. 7 di 7