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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 08/04/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.SS Isabella Mariani Presidente
D.SS. AleSSndra Guerrieri Consigliere relatore
OT. Vincenzo Savoia Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente,
SENTENZA nella causa n. r.g. 2546/2024, promoSS da
, rappresentata e difesa dall'Avv. FINIS Parte_1 C.F._1
PATRIZIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, giusta procura in atti,
APPELLANTE
contro
( ), rappresentata e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
MONTANO MARIA GIGLIOLA e dall'Avv. UCCELLI ELENA ed elettivamente domiciliato presso lo studio delle medesime, giusta procura in atti;
AVV. ( ), quale curatore speciale di Controparte_2 C.F._3
nato a [...] l'[...], elettivamente domiciliata presso il Persona_1 proprio studio
APPELLATI
con l'intervento del PG.
1 La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 21/03/2025 sulle seguenti CONCLUSIONI
PER : “Affinchè l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in accoglimento della Parte_1 presente impugnazione avverso la sentenza n. 783/2024 emeSS dal Tribunale di
Livorno, VOGLIA Previa sospensione dell'esecuzione / esecutorietà della sentenza appellata:
- Dichiarare la nullità della sentenza impugnata per tutti i motivi sopra esposti;
con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio;
- Nel merito : comunque accogliere il ricorso per la correzione e modifica della sentenza impugnata, revocando la dichiarazione di addebito della separazione nei confronti della signora;
revocando l'affidamento del minore ripristinare Parte_1 Persona_1 la bigenitorialità senza alcuna limitazione nei confronti del genitore , con Parte_1 collocamento presso l'abitazione materna del figlio minore, compresi i periodi di assenza lavorativa del padre sig. disporre il contributo al mantenimento del Controparte_1 minore con la somma di €500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché mantenimento a favore del coniuge pari a €500,00 visto il divario dei Parte_1 redditi dei coniugi;
revoca di tutte le statuizioni relative alla condanna alle spese.
- In via istruttoria, ove ritenuto neceSSrio: a) ascolto del minore b) Persona_1 rinnovo C.T.U.; c) ammissione prove dedotte nel giudizio di primo grado;
e) ascolto delle educatrici adibite a presenziare agli incontri tra madre e figlio minore;
f) acquisizione secondo normativa di tutta la documentazione aggiornata.
Vittoria di spese e compensi per entrambe i gradi di giudizio.”
PER “Voglia la Corte di Appello di Firenze respingere Controparte_1 integralmente l'appello avversario e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Livorno n. 783/2024. Con vittoria di spese.”
PER LA CURATRICE AVV. “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Email_1 di Firenze rigettare in ogni sua parte e motivo l'appello proposto dalla e, Parte_1 per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Livorno n° 783/2024 del
12.06.2024. Con vittoria di spese ed onorari “.
PER IL PG. “Visti gli atti”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con sentenza n. 783/2024, il Tribunale di Livorno, decidendo sulle questioni accessorie relative alla separazione giudiziale tra e già pronunciata Parte_1 Controparte_1 con sentenza parziale del 15.6.2023, ha disposto (senza nulla prevedere nel dispositivo sulla domanda di addebito e sul regime di affido del figlio , nato l'[...], _1 pur essendo tali questioni trattate nella parte motiva) che:
- il minore resti collocato prevalentemente presso il padre, con assegnazione della casa familiare al padre medesimo;
- la madre poSS vedere il figlio due pomeriggi alla settimana dalla uscita della scuola alle ore 19,00, alla presenza di un educatore o di una baby sitter o di altra persona di comune fiducia individuata dalle parti, con delega ai Servizi sociali per l'organizzazione degli incontri assistiti;
- prosegua per 12 mesi il monitoraggio dei Servizi sociali sul nucleo familiare e il percorso di sostegno psicologico al minore, con relazioni periodiche da trasmettere al giudice tutelare;
- la madre versi a titolo di mantenimento del figlio con decorrenza dal 18.9.23 la somma di € 150,00 al mese, oltre 50% delle spese straordinarie;
- l'assegno unico sia di esclusiva spettanza del padre.
Quanto alle spese del giudizio, il primo giudice ha posto le spese di TU definitivamente a carico della con pagamento a carico dello Stato, risultando la ammeSS al T_ T_
PSS, e ha condannato la al pagamento in favore dello Stato delle spese sostenute T_ dal minore con la costituzione del curatore speciale, liquidate in € 2.809,00, oltre accessori come per legge, nonché alla refusione delle spese di lite sostenute dal _1 liquidate in € 10.860,00 oltre accessori come per legge.
Sull'addebito della separazione, il tribunale ha motivato come segue:
“Nel caso di specie, entrambe le parti hanno proposto domanda di addebito: il ricorrente sostenendo che la resistente nel febbraio del 2021, inaspettatamente, avrebbe lasciato la casa coniugale dove le parti vivevano con , figlio nato dalla coppia nel 2015, trasferendosi di _1 fatto nella casa dei genitori in Torino;
la resistente ha sostenuto che la crisi della coppia e la decisione di allontanarsi dalla casa familiare sarebbe dipesa dalla scoperta di abusi sessuali da parte del marito sul piccolo e dal desiderio di proteggere il bambino dal padre. Va accolta _1 la domanda di addebito del ricorrente. Ed infatti, risulta dagli atti di causa che il ménage familiare era organizzato nel senso che la resistente quando il marito, spesso imbarcato per alcuni mesi, era assente viveva sostanzialmente con la madre in provincia di Torino, quanto il ricorrente rientrava a Livorno, la moglie e il figlio vivevano con lui nella casa familiare. Nel 2021, il ricorrente in procinto di rientrare a Livorno dopo due mesi di navigazione cominciava ad avere delle difficoltà nel contattare la moglie e, alla fine scopriva, che lei non aveva alcuna intenzione
3 di rientrare a Livorno, che non lo amava più e che non voleva neppure riportare dal _1 padre (cfr. scambi di meSSggi scambiati tra le parti e allegati al ricorso). Tale condotta non può essere affatto giustificata da quanto sostenuto dalla sulle gravi condotte del marito, che T_ non ha avuto alcun riscontro probatorio. Ed infatti, sia la denuncia fatta dalla donna nei confronti del nonno paterno per sospetti abusi sessuali sul nipote nel 2018, sia le successive due denunce nei confronti del marito per analoghi reati, nel settembre del 2020 e nel marzo del 2021, si sono tradotte nella archiviazione dei relativi procedimenti (cfr. richieste di archiviazione in atti e decreti di archiviazioni;
nonché relazione dott. sulla capacità a testimoniare del minore CP_3
e sulle condotte condizionanti operate dalla madre, fortunatamente senza successo, sul bambino). In ragion di ciò, dunque, l'abbandono della casa familiare da parte della non T_ può che essere considerato come una grave violazione degli obblighi coniugali, che ha determinato la crisi irreversibile della coppia.”
Sull'affido del minore, il primo giudice, premessi i principi giurisprudenziali in materia, ha motivato nel modo seguente: “Nel caso in esame, va confermato quanto già disposto con
i provvedimenti provvisori del 18.9.23, come richiesto dal ricorrente e dal curatore speciale di
, e segnatamente l'affidamento esclusivo al padre del minore e il collocamento del _1 bambino presso di lui. Come già detto, il procedimento ha avuto inizio in una situazione di particolare delicatezza, in cui la resistente accusava il padre di avere abusato sessualmente del figlio. Le accuse della donna sono risultate da subito del tutto infondate, e tuttavia la resistente
è rimasta vincolata al proprio pensiero;
malgrado il bambino non presentasse alcun sintomo di vissuti traumatizzanti, la si è dimostrata ossessionata dall'idea che il poSS avere T_ _1 attenzionato il figlio dal punto di vista sessuale, tanto da leggere ogni comportamento del bambino come conferma dei suoi sospetti. Ciò già emergeva sin dalla introduzione del ricorso per separazione nella relazione redatta dal Centro Bimbi di Torino nel 2018, a cui la donna si era rivolta dopo essersi convinta che il nonno paterno avesse abusato del nipote, essendosi, peraltro, suggestionata dopo avere visto un programma televisivo sul tema della pedofilia. Tutto ciò è emerso poi ancora più chiaramente nel percorso peritale disposto durante il processo;
in atti vi sono tre relazioni del TU una del 5/8/21 una del 28/10/21 e una del 9/8/22 in cui viene tratteggiata una condizione psicopatologica della , che vive l'idea dell'abuso da parte del T_ padre, come una certezza, malgrado non vi siano mai stati riscontri, se non quelli che la donna si ostina a trovare in ogni comportamento del figlio;
la resistente ha manifestato verso il tema dell'abuso un atteggiamento ossessivo, privo di ripensamenti, quasi paranoico, che la porta poi ad essere lei a tenere nei confronti del figlio comportamenti di fatto maltrattanti. In tal senso depongono in particolare tutti i files audio e video, prodotti dalla resistente nella convinzione che dimostrino le violenze subite dal bambino, e da cui invece emerge che il bambino non ha comportamenti sospetti o inadeguati rispetto alla età, ma che semmai soffre le condotte condizionanti della madre, che lo spaventa, gli chiede di stare attento al padre, che insistentemente cerca di convincere che il ricorrente potrebbe farlo oggetto di attenzioni _1 sessuali, tanto che , in alcune occasioni prega persino alla madre di smettere. Ogni _1 4 tentativo di aiutare la nel superamento delle sue convinzioni è stato vano, così durante la T_
TU, così dopo durante i percorsi di sostegno messi in campo dai SERVIZI per il bambino e per
i genitori, così durante le udienze, in cui la donna, malgrado le sollecitazioni del giudice a ripensare la realtà, ha continuato a tratteggiare il come un padre abusante. Anche dalla _1 ultima relazione dei Servizi del 11.12.23, in cui si dà atto del fatto che la madre ha compiuto il percorso UFSMA, ma anche che la , formalmente collaborante con i Servizi, non accenna T_ alcun cambiamento nel suo pensiero;
anche dal verbale della udienza dibattimentale del procedimento penale in cui la donna è imputata per sottrazione di minore, la TT ha ribadito che lei se ne è andata di casa per proteggere il bambino dal A fronte di ciò il _1 _1 invece, ha dimostrato buone capacità genitoriali: si è messo in discussione per riprendere il rapporto con il figlio, che la donna gli aveva allontanato, ha recuperato confidenza e intimità con il bambino e quando, da ultimo, il bambino è stato collocato presso di lui, stante il contegno non tutelante della madre, ha scelto di lasciare il lavoro che lo teneva lontano e vive con il bambino, facendosi supportare dalla famiglia di origine. Il consapevole che il bambino vuole bene _1 alla madre con cui comunque è cresciuto, malgrado tutto, si è sempre prodigato per mantenere
i rapporti tra i due e anche quando gli è stata assegnata la casa familiare ha concesso tempo alla resistente per trovare nuova abitazione.”
Sulle altre questioni relative al minore, ha motivato come segue:
“Venendo alla frequentazione madre figlio, ad oggi, stante il perdurare della condotta materna, va mantenuta una frequentazione non libera, in cui la resistente può vedere il figlio per almeno due pomeriggi alla settimana alla presenza di un educatore o di una baby sitter individuata dalle parti. Va proseguito il percorso di sostegno psicologico per , anche se dalla relazione _1 della psicologa del 12.12.23 appare che il bambino si sia adattato bene alla nuova condizione di vita presso il padre. La casa familiare resta, pertanto, assegnata al ” _1
Sulle questioni economiche, premessi i principi generali in punto di mantenimento della prole, ha considerato quanto segue: “Nel caso in esame, il ad oggi non lavora, avendo _1 lasciato la sua occupazione per dedicarsi al figlio, ma lo stesso ha buone capacità reddituali ed esperienza professionale, vive nella casa familiare di proprietà e tiene con sé il bambino in modo pressocché esclusivo;
la resistente non lavora, anche perché ha subito di recente un intervento chirurgico, vive in una casa in locazione con canone di circa € 630 al mese, e si sostiene con
l'aiuto della famiglia di origine. In tale situazione, tenuto conto del tempo che trascorre _1 con il padre, la resistente anche se inoccupata deve versare a titolo di mantenimento del figlio la somma di € 150,00 al mese, oltre il 50% delle spese straordinarie;
l'assegno unico sarà percepito dal solo ” _1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulla base dei seguenti motivi:
IN VIA PRELIMINARE:
5 1) Nullità della sentenza ai sensi degli artt. 156 e segg. cpc, a causa del “profondo divario rilevato nella sentenza impugnata tra motivazione e dispositivo”
2) Nullità della sentenza per mancato ascolto del minore, non superata dalla nomina del curatore speciale del minore avvenuta all'udienza precedente a quella fiSSta per la precisazione delle conclusioni, peraltro non neceSSria.
NEL MERITO:
I) ADDEBITO SEPARAZIONE
Deduce la di essersi allontanata dalla casa familiare, mentre il si trovava T_ _1 all'estero per lavoro, perché, dopo le parole del figlio sugli abusi subiti dal padre, non riusciva a sopportare oltre la convivenza con il marito e soprattutto spinta dal desiderio di tutelare il figlio minore. La motivazione in punto di addebito sarebbe contraddittoria oltre che infondata in quanto:
a) I provvedimenti di archiviazione, a cui fa riferimento il Tribunale nella propria decisione, sarebbero fondati sul presupposto della “insufficienza di prova”, che non è assimilabile a una sentenza assolutoria, per cui non avrebbero dovuto essere considerate infondate le motivazioni di allontanamento dalla casa familiare della , T_ la quale a quel momento riteneva sussistere un grave pericolo per il figlio;
b) Sarebbe incongruo anche il riferimento alla c.d. “relazione della dott.SS ”, CP_3 psicologa che su incarico del Pubblico Ministero aveva valutato la capacità a testimoniare del figlio, con risultato positivo, in quanto alla medesima non era stato conferito alcun incarico circa l'accertamento di fatti o la valutazione sulla madre del minore, dovendo distinguersi la capacità a testimoniare del minore dalla valutazione di attendibilità, che riguarda, invece, la veridicità del fatto: pertanto, in assenza di prova concreta che il c.d.
“abbandono della casa coniugale” da parte della fosse immotivato, il Tribunale, in T_ base al principio del prudente apprezzamento, non avrebbe dovuto pronunciare l'addebito della separazione nei confronti della medesima;
c) Non sarebbe ammissibile il riferimento alla presunta denuncia del 2018 da parte della nei confronti del suocero per sospetti abusi sessuali sul nipote, trattandosi T_ di affermazione errata (vi era stata una segnalazione su iniziativa dell'Ospedale pediatrico Bambi di Torino) e comunque irrilevante ai fini del procedimento di separazione;
d) Dalla revoca dell'addebito a carico della , conseguirebbe il suo diritto a un T_ assegno di mantenimento da porre a carico del nella misura di almeno € 500,00, _1 come richiesto in primo grado
II) AFFIDAMENTO DELLA PROLE
6 Il tribunale non si sarebbe attenuto ai principi in materia, pur correttamente enunciati, confermando il provvedimento provvisorio del 18.9.2023.
Anzitutto, tale provvedimento, al pari della sentenza, sarebbe nullo per omesso ascolto del minore infradodicenne capace di discernimento, non avendo peraltro il tribunale motivato in alcun modo al riguardo e non essendo tale incombente sostituibile con la nomina del curatore del minore.
Inoltre, nella motivazione della sentenza impugnata il tribunale non avrebbe spiegato adeguatamente le ragioni per cui ha disposto (solo nella motivazione ma senza menzionarlo nel dispositivo) l'affidamento del minore in via esclusiva al padre, facendo acriticamente proprie alcune valutazioni della TU, già contestate in primo grado dalla difesa della , senza valorizzare invece le relazioni dei medici psichiatri del centro T_
UFSMA, che hanno escluso che la medesima abbia una qualche patologia, cui invece la
TU fa riferimento (a pag. 32 della perizia del 11/10/2021 sostiene: “la signora T_ presenta una situazione psicopatologica che necessita di intervento psicologico e psichiatrico”), seguendo il ragionamento per cui siccome la denuncia della è stata T_ archiviata, i fatti non sono veri e quindi la medesima ha problemi psichiatrici. In realtà la , che ha cresciuto suo figlio e lo conosce meglio di chiunque altro, ha creduto a T_ quanto il bambino le ha riferito, poiché trovava impensabile che egli potesse inventare un fatto del genere. L'elaborato peritale non è supportato da basi scientifiche, ma da idee preconcette e personali che ne invalidano qualsiasi risultato e pertanto, ove occorra, dovrebbe essere quanto meno rinnovato. Il giudice avrebbe omesso di spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione alle conclusioni, e anche sotto questo aspetto la sentenza dovrebbe essere dichiarata nulla. Peraltro, non sarebbero state accertate e rilevate carenze genitoriali da parte della , la quale T_ non ha mai negato l'accesso al padre e al nucleo familiare paterno. Il tribunale si sarebbe limitato a rilevare l'ostinazione della madre nel suo pensiero, senza spiegare quale nocumento avrebbe provocato al figlio, che al contrario è descritto tranquillo e non respingente anche nei confronti del padre. Dunque, la scelta effettuata dal tribunale avrebbe violato fortemente il principio di bigenitorialità, venendo privato il minore, in assenza una di vera ed accertata causa giustificatrice, dell'apporto affettivo e culturale che l'altro genitore, ovvero la madre, è in grado di dare al figlio. Quindi, anche se non fosse accolta l'eccezione di nullità della sentenza, per contrasto tra motivazione e dispositivo, e fosse riconosciuta valida la parte relativa all'affidamento esclusivo del minore al padre, esso andrebbe revocato, con l'immediato ripristino della libera
7 frequentazione tra madre e figlio nonché di tutte le prerogative genitoriali, stabilendo il collocamento del minore presso la steSS, anche in via di urgenza.
III) MANTENIMENTO DEL MINORE
Una volta ritenuta la nullità del provvedimento impugnato e provveduto circa il collocamento maggioritario del minore presso la madre, dovrebbe essere disposta la contribuzione del padre al mantenimento del figlio, nella misura di € 500,00 mensili, oltre all'assegno unico e 50% delle spese straordinarie, visto il divario dei redditi dei coniugi.
IV) CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI C.T.U.
La statuizione del primo giudice al riguardo andrebbe modificata, in accoglimento del ricorso e comunque perché ingiustificata visto l'andamento del processo di primo grado, non sussistendo una soccombenza maggioritaria, se non apparente.
V) CONDANNA AL PAGAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL CURATORE SPECIALE
La condanna al pagamento delle spese in questione andrebbe revocata data l'insussistenza della necessità e/o obbligatorietà della nomina del curatore speciale del minore, in mancanza di un provvedimento di affidamento del minore etero-familiare e quindi di un sopravvenuto conflitto di interessi con i genitori, non più idonei a rappresentare i figli.
VI) CONDANNA ALLA REFUSIONE DELLE SPESE DI LITE
La dichiarazione di nullità della sentenza dovrebbe travolgere anche la condanna alla refusione delle spese di lite, così come disposta dal Tribunale in sentenza.
Si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_1 sentenza impugnata. In ordine ai motivi di appello avversari, ha dedotto come segue:
Le eccezioni preliminari di nullità della sentenza di primo grado sono infondate:
- Non sussiste alcun contrasto tra quanto dedotto nella motivazione e quanto previsto nel dispositivo della sentenza: è vero che in quest'ultimo manca il richiamo all'addebito della separazione e all'affido esclusivo del minore al padre ma quanto dedotto nella motivazione è assolutamente congruente con i provvedimenti assunti;
in ogni caso, è stata presentata al primo giudice istanza di correzione di errore materiale.
- Destituita di fondamento è anche l'eccezione relativa al mancato ascolto del minore: il primo giudice non ha ritenuto di procedere all'ascolto diretto del minore, peraltro mai richiesto dalla , visto che egli era stato sentito da più professionisti sia in sede T_ penale che civile, preso in carico dai servizi sociali e dall'UFSMIA e, da ultimo, osservato dalle educatrici durante gli incontri con la madre, oltre ad essere stato ascoltato dal
8 TU nel rispetto del contraddittorio, alla presenza dei ct di parte;
quindi un ascolto diretto del giudice sarebbe stato contrario all'interesse del minore.
- Il motivo relativo all'addebito della separazione è infondato, avendo il tribunale correttamente motivato la propria decisione. La continua a sostenere l'irrilevanza T_ dei provvedimenti di archiviazione dei procedimenti penali pendenti a carico del _1 per violenza sessuale ai danni del figlio minore, a seguito delle iniziative da lei assunte con due diversi esposti depositati nel settembre del 2020 e del marzo del 2021 quando non solo dalla Ctu, dalle relazioni dei servizi, della psicologa CT del PM OT.SS , CP_3 ma dallo stesso contenuto della chiavetta Usb che la tanto ha insistito nel T_ produrre, emerge chiaramente come non abbia mai subito, né riferito di avere _1 subito abusi dal padre;
sull'insussistenza di condotte di abuso sessuale ai danni del figlio si sono ormai pronunciati e/o hanno preso posizione nel tempo e nell'ordine: il centro
Bambi di Torino, la ct del PM OT.SS , due GIP del Tribunale di Livorno, la TU CP_3
OT.SS , i Servizi sociali, il Curatore del minore, tutti arrivando alle medesime Per_2 conclusioni in tempi diversi e a seguito di percorsi indipendenti;
pertanto,
l'allontanamento della dalla casa familiare nel febbraio 2021, unitamente al figlio T_ minore , per recarsi a Montanaro (TO) dai suoi familiari, approfittando _1 dell'assenza da Livorno del marito, all'estero per lavoro, non trova giustificazione;
peraltro, già nell'agosto 2020 la aveva presentato un esposto contro il marito (e T_ prima ancora, nel 2018, aveva segnalato il nonno paterno) e ciò nonostante aveva continuato a convivere con il presunto abusante del figlio minore: la fuga a _1
Montanaro del febbraio 2021 era quindi assolutamente svincolata dal timore di ulteriori fantomatici abusi sul figlio e motivata solo ed esclusivamente dal fatto che la resistente voleva trasferirsi a Montanaro e fare ritorno al suo paese di origine;
del resto, anche le reiterate denunce e successive infondate accuse calunniose integrano i presupposti richiesti per la dichiarazione di addebito della separazione, essendo indubbio come una tale condotta mini in modo grave e determinante l'unione della coppia e poSS essere considerata come causa della crisi del matrimonio.
- Nel corso della lunga ed approfondita istruttoria è emerso come la madre rappresenti per il figlio un rischio evolutivo e come debba essere disposto l'affido esclusivo _1 al padre con incontri osservati con la madre. Quanto al egli ha dimostrato di _1 anteporre a tutto l'interesse del figlio, arrivando a lasciare il lavoro che lo portava a trascorrere all'estero periodi anche di più di un mese e favorendo sempre comunque un rapporto tra la madre e . _1
9 - Attesa l'infondatezza dei motivi “principali” di appello, discende l'assoluta infondatezza delle doglianze relative all'onere contributivo posto a carico della madre per il mantenimento del figlio (con la precisazione che la non ha mai contribuito pro T_ quota al pagamento delle spese straordinarie), e quindi anche della richiesta di contributo economico in suo favore sia per il mantenimento di se steSS che del figlio.
- Corretta la condanna della al pagamento delle spese di Ctu, che la non ha T_ T_ rimborsato al marito che le aveva anticipate, e delle spese legali del e del _1
Curatore, spese anch'esse ad oggi non pagate.
La parte appellata ha peraltro precisato che:
- è tuttora pendente il processo dinanzi al Tribunale di Livorno, rito monocratico, n.
1735/22 R.G. – 1252/21 R.G.N.R. a carico della per la sottrazione del figlio minore T_
e all'udienza del 17/1/2025, nel corso della quale il difensore dell'imputata ha prodotto la solita chiavetta Usb già prodotta nel processo civile di primo grado e il giudice ha conferito incarico peritale allo psichiatra OT. al fine di accertare la capacità di Per_3 intendere e di volere della e nel caso la sua pericolosità sociale;
T_
- dal settembre 2024 frequenta la classe IV elementare presso le scuole Rodari _1 in Livorno;
è un bambino sereno e ha ottimi risultati scolastici;
continuano gli incontri tra il minore e la psicologa dell'UFSMIA OT.SS Girardi, nonché il monitoraggio dei servizi, come da previsione della sentenza di primo grado;
- il da alcuni mesi ha reperito attività lavorativa presso la Enel Green Power di _1
Larderello ed anche la risulterebbe svolgere allo stato attività lavorativa. T_
Si è costituita la CURATRICE DEL MINORE, Avv. riportandosi agli Controparte_2 atti del primo grado ed evidenziando come la , ad oggi, continui ad essere T_
“ossessionata “dal pensiero che il figlio sia stato abusato sessualmente dal _1 padre;
non sono stati sufficienti i percorsi di supporto alla genitorialità, la TU, i processi penali, i percorsi psicologici e psichiatrici per farla desistere dallo stato “paranoico “in cui la steSS versava e versa;
nessun segno di violenza e/o maltrattamento sul bambino
è mai stato riscontrato, se non quello, da parte della madre, di esporre il bambino ai suoi “ deliri” addirittura producendo in giudizio foto intime di che appaiono veri _1
e propri maltrattamenti, non solamente psicologici, che probabilmente necessiterebbero interventi mirati, non solo con l'affidamento esclusivo al padre, ma con la riduzione/ablazione della responsabilità genitoriale della madre.
Quanto ai motivi di appello, la curatrice, ne ha evidenziato l'esposizione confusa e non contestualizzata, osservando nello specifico che:
10 – In data 5.3.2025, il ha depositato istanza di correzione di errore materiale _1 sebbene fosse di tutta evidenza la coerenza tra dispositivo e motivazione e rendendo inammissibile tale motivo di impugnazione;
– L'eccezione di nullità della sentenza per “mancato ascolto del minore“ non solo è infondata ma denota, ancora una volta, la contrarietà delle richieste e scelte della madre all'interesse del minore.
È stato depositato da parte appellata in data 18.3.2025 il provvedimento di correzione errore materiale della sentenza impugnata, datato 17.3.2025 e avente il seguente tenore: «Dispone, ad integrazione del dispositivo della sentenza n 783/2024 emeSS dal Tribunale di Livorno, nel senso che ove scritto: “Il Tribunale, definitivamente decidendo, DISPONE CHE 1. resti collocato prevalentemente presso il padre, _1 con assegnazione della casa familiare al padre;
” Si intenda scritto: “Il Tribunale, definitivamente decidendo, - Addebita la separazione alla moglie, ; Parte_1
DISPONE CHE 1. sia affidato in via esclusiva al padre e resti collocato _1 prevalentemente presso il padre, con assegnazione della casa familiare al padre;
” si annoti in calce all'originale».
All'udienza del 21/03/2025 le parti si sono riportati ai rispettivi atti e la causa è stata trattenuta in decisione.
**********
Le eccezioni preliminari di nullità del provvedimento impugnato non sono fondate.
Quanto all'asserito “profondo divario” tra la motivazione e il dispositivo della sentenza, esso non è in alcun modo ravvisabile, riscontrandosi soltanto l'omeSS trasposizione nel dispositivo delle statuizioni relative alla pronuncia di addebito della separazione e di affido esclusivo del minore al padre, entrambe ampiamente argomentate nella parte motiva. Peraltro, tale omissione è stata già opportunamente emendata mediante il provvedimento di correzione di errore materiale pronunciato dal Tribunale di Livorno in data 17.3.2024, prodotto dalla parte appellata.
Neppure può ravvisarsi alcuna nullità per il mancato ascolto del minore, che aveva otto anni quando la causa è stata trattenuta in decisione e che del resto è stato più volte ascoltato (dalla D.SS in sede penale e, più di una volta, dalla D.SS CP_3 Per_4 nel corso della TU disposta dal Tribunale) oltre che sottoposto a plurimi incontri e osservazioni da parte dei Servizi sociali. Pare al contrario alla Corte che sia piuttosto neceSSrio preservare il minore dalle ulteriori pressioni psicologiche che potrebbero derivare da un suo ascolto da parte del giudice, incombente che appare assolutamente inopportuno in ragione del prevalente interesse del bambino a non essere ulteriormente
11 coinvolto in modo diretto nella controversia che vede opporsi i genitori, posto che tale coinvolgimento lo sta già esponendo a un danno emotivo che potrebbe nel tempo diventare irreparabile.
A) Il primo motivo, relativo all'addebito della separazione risulta infondato.
L'appellante pare sostenere l'irrilevanza dell'esito dei procedimenti penali nei confronti del scaturiti dall'esposto presentato nel settembre 2020 e della denuncia-querela _1 sporta nel marzo del 2021, sebbene entrambi i procedimenti si siano conclusi con un provvedimento di archiviazione fondato su specifici e immediati atti di indagine svolti dal PM, ivi compresa una consulenza tecnica affidata alla psicologa , che Persona_5 ha sentito il minore e ne ha tratto le seguenti conclusioni (cfr. relazione datata
30.9.2020):
Del resto, nessun elemento di conferma rispetto ai presunti abusi del padre è emerso nel corso del giudizio, nonostante i ripetuti accertamenti cui è stato sottoposto il minore, ciononostante continuando, la madre, ad essere pervicacemente ferma nel suo convincimento.
Al riguardo, ha osservato la TU D.SS : “All'osservazione diretta Persona_6
è risultato un bambino nella norma per ciò che concerne il comportamento, le _1 capacità di regolazione e la parte affettiva, non essendosi rilevati su di lui segni o sintomi
12 riconducibili ad un disordine neurologico, a depressione o eccitazione del tono dell'umore o a particolari segni di agitazione. Sia il padre che la madre hanno confermato che il bambino si mangia le unghie, che è un segno di ansia, e inoltre la descrizione dei suoi incubi notturni è coerente con una situazione di pavor nocturnus, un disturbo del sonno piuttosto comune alla sua età e che ha quasi sempre un'evoluzione spontanea con la maturazione neurologica. Seppure sia vero che il pavor peggiora con lo stress, questo quadro sintomatologico unito all'onicofogia è indicativo al massimo di una condizione generica di stress, come pare abbia già diagnosticato la dott.SS a febbraio, condizione che, visto l'esacerbarsi della conflittualità Per_7 genitoriale, non stupisce affatto. In ogni caso, né nei disegni, né nelle verbalizzazioni del minore è emerso il minimo riferimento ad un'eventuale condotta sessualmente finalizzata del padre o di altre persone nei suoi confronti né altri indizi relativi ad un disagio, anzi il minore ha mostrato gradimento verso la figura paterna.” (pag. 34 della relazione peritale depositata in data 27.10.2021).
Né appare inconferente il riferimento del primo giudice alla segnalazione effettuata dalla nel 2018 di presunti abusi sessuali sul figlio da parte del nonno paterno, anch'eSS T_ rimasta priva di qualunque riscontro: tale episodio è infatti indicativo della tendenza della madre a figurarsi condotte abusanti in danno del figlio, sulla base di convincimenti soggettivi fondati su mere suggestioni.
Risulta corretta, pertanto, la valutazione del primo giudice che ha ritenuto privo di giustificazione l'allontanamento della dalla casa coniugale, con il figlio, nel T_ febbraio 2021. Peraltro, l'asserita esigenza di proteggere il minore risulta anche in contrasto con la circostanza che il primo esposto della nei confronti del sia T_ Pt_2 stato presentato già nel settembre 2020.
B) Il secondo motivo, riguardante l'affido del minore rende evidente come la T_ non abbia tuttora compreso come la sua condotta sia di grave pregiudizio per il figlio.
Deduce la parte appellante che sulla base della documentazione proveniente dall'UFSMIA sarebbe da escludere che la soffra di un disturbo psichiatrico, come T_ invece ritenuto dalla TU. Al riguardo, va evidenziato come la motivazione del primo giudice si fondi essenzialmente sulla ingiustificata e ossessiva convinzione della madre sulla sussistenza di condotte abusanti del padre nei confronti del figlio, convinzione che finisce per determinare un grave pregiudizio per il medesimo: non è pertanto dirimente se tale radicato convincimento derivi da un mero tratto della personalità della o T_
13 da una vera e propria patologia psichiatrica, come ipotizza la TU, dovendo comunque esserne valutate le ricadute negative in termini di capacità genitoriale.
Non si comprendono, peraltro, le ragioni per cui la relazione peritale a firma della D.SS
sarebbero, come sostiene la parte appellante, “non supportate da Persona_6 basi scientifiche ma da idee preconcette e personali”. Al contrario, la consulente ha dato conto del metodo utilizzato, fondato su numerosi colloqui individuali e congiunti, di cui ha dato dettagliata descrizione nel suo elaborato. Ha in generale chiarito che: (pag. 4 del suo elaborato): “Tutti gli incontri sono stati videoregistrati mediante installazione di videocamera digitale a inquadratura fiSS. Le videoregistrazioni ottenute restano custodite presso lo studio del TU, a disposizione del Giudice e delle parti costituite per un eventuale successivo riesame. In occasione degli incontri con il minore si è evitato il contatto diretto di ogni altra figura ad eccezione della TU. La metodologia impiegata ha privilegiato il colloquio aperto con i soggetti, ai quali è stato permesso di esprimersi liberamente, ponendo all'occorrenza le domande neceSSrie per raccogliere le notizie utili alla decisione del sig. Giudice. Il paradigma teorico di riferimento è quello proprio della psicologia giuridica in materia di separazione e affido dei figli minori, applicando le Linee Guida per l'ascolto del minore nelle separazioni e divorzi e il
Protocollo di Milano. Si è trattato di colloqui aperti, guidati con alcune domande poste dalla sottoscritta e, all'occorrenza, dalla consulente di parte, finalizzate ad una lettura psicologica dei contenuti rappresentati e delle dinamiche relazionali in gioco e ad una valutazione clinica delle persone coinvolte nell'interazione, con particolare riguardo alla loro attitudine a porre in essere una protezione dell'esercizio genitoriale e dell'accesso del minore all'altro genitore. Ad essi si sono affiancate le informazioni derivanti dall'osservazione del minore e della sua relazione con ciascuno dei genitori, nonché le notizie ottenute dai parenti e dagli operatori. Si sono costantemente tenute presenti le procedure previste dalle Linee Guida dello Psicologo Forense, dalla e dalle Linee Guida per l'ascolto del minore nelle separazioni e Controparte_4 divorzi, sulla base della più accreditata cultura accademico-scientifica nel settore della psicologia giuridica e della valutazione psicologica sul minore, ovvero sui seguenti lavori” (segue lungo elenco)
Quanto al carattere pregiudizievole delle condotte della madre, esso è emerso con evidenza sia dalle valutazioni della TU sia dalla steSS condotta processuale della
, che ha ritenuto di produrre una serie di documenti (fotografie, registrazioni ecc…) T_ che, senza in alcun modo confermare le sue accuse nei confronti del padre, danno piuttosto plastica evidenza delle ossessioni della madre, che non esita a sottoporre il minore a continue e insistenti pressioni pur di corroborare il proprio personale convincimento.
Significativo, in proposito, quanto si legge a pag. 33 della relazione: “Le argomentazioni della relative alle violenze sessuali, a tratti autenticamente deliranti, non hanno avuto nel T_
14 corso della TU nessuna revisione critica, e la signora è più convinta che mai. La signora interpreta qualsiasi comportamento del figlio, anche normali gesti infantili come mettersi le dita in bocca, portarsi le mani sul sedere oppure fare la linguaccia, come segni di un avvenuto abuso sessuale a carattere penetrativo. Anche manovre auto esplorative che il minore compie su di sé, come infilarsi le dita nell'ano, sono considerate evidenze dell'abuso, scotomizzando il fatto che il bambino si trova in un'età in cui ha un grande interesse verso il proprio corpo e verso le zone la cui stimolazione può portare ad un piacere gratificante, e assume come prova dell'abuso qualsiasi riferimento alle zone intime il bambino faccia, nell'ipotesi che altrimenti non avrebbe motivo di parlarne (Il dogma che i bambini non possono parlare di qualche cosa che non abbiano in qualche modo sperimentato e che le espressioni di sessualità in età non appropriata significano che il bambino è stato sessualmente abusato, sono smentite da ogni ricerca sulla sessualità dei bambini ...[de Cataldo Neuburger L., La testimonianza del minore, Cedam, Padova, 2005, pagg.
66-70]) A supporto delle sue denunce la signora ha più volte registrato o tentato di registrare il bambino, anche con l'aiuto della madre, cercando asseritamente di ottenere prove del supposto abuso da portare in Procura, e finisce per rubricare come evidenza di questa vittimizzazione anche frasi del bimbo francamente incomprensibili, come quando le ha detto che si vuole baciare le palline (?), oppure che “«il 29 è il pipino e il 30 è sederino»” (?). Naturalmente, non sappiamo cosa gli viene chiesto né con quale frequenza né attraverso quali domande, ed è noto che è aSSi facile ottenere da un bambino di quell'età le risposte che ci si aspetta di sentirsi dare, interrogandolo di continuo, perché alla fine pur di sottrarsi all'interrogatorio il bambino finisce per fare delle ammissioni pilotate nei confronti delle quali bisogna usare grandissima cautela”
La ha quindi concluso che, mentre il padre non presenta criticità in Parte_3 nessuna delle aree della capacità genitoriale [capacità di prendersi cura del bambino
(dal punto di vista alimentare, igienico, di istruzione); capacità empatica/affettiva
(ascoltare i bisogni del figlio, mostrando disponibilità, interesse, favorendo la sua corretta crescita psicologica, una buona autostima, modelli di ruolo e di socializzazione adeguati); criterio dell'accesso, ovvero la capacità di favorire la bigenitorialità], la madre invece difetti sia sul piano della capacità empatica che dell'accesso; infatti: “La sua visione del figlio è compromeSS dalla proiezione su di lui della sua angoscia e dal palese scollamento dalla realtà, e questo non può consentire al bambino il libero dispiegamento della sua personalità. In questo senso, il minore presenta un rischio evolutivo nei confronti del quale bisogna agire tempestivamente, per evitare una compromissione psicopatologica della sua serenità, del suo rapporto con se stesso (crescere con la convinzione di essere stato abusato è molto pericoloso, quasi altrettanto che essere stato abusato veramente), e anche che si deteriori in maniera irreversibile il rapporto con la figura paterna: è probabile che, se resta esposto a questo tipo di meSSggio, ovvero che il padre lo picchia e lo violenta, alla fine la resistenza del minore alla suggestione, evidenziata dalla CT del Pubblico Ministero, finisca per soccombere, e che egli si identifichi nella figura della vittima tagliando fuori il padre. Lo scenario attuale fa
15 presagire un altissimo rischio di alienazione della figura paterna. Ne discende che questa condizione descrive per la una totale mancanza di rispetto del terzo criterio T_ summenzionato, quello dell'accesso all'altro genitore e della capacità di favorire la bigenitorialità”
(pag. 35 della relazione citata).
Nella sua relazione integrativa, depositata in data 8.8.2022, la TU ha osservato:
“Rispetto alle conclusioni della precedente TU, la situazione personale della sig.ra non è T_ cambiata di molto: è accertato, per averne lei parlato sia con la controparte che con l'assistente sociale e con la psichiatra, che la steSS è sempre del tutto polarizzata sulla convinzione che il padre del bambino, il sig. abbia abusato del figlio o che lo faccia tuttora, Controparte_1 basando su prove inconsistenti (ad es.il fatto che di notte quando dorme fa il gesto di leccare).
Di tale convinzione, come ha riportato la sua psichiatra, “non se ne discute nemmeno”. Di fronte alla sottoscritta TU la sig.ra non ha reiterato le accuse, plausibilmente perché ha ritenuto T_ più opportuno - oppure le è stata indicazione che sia più opportuno - non farne menzione, e a domanda esplicita ha risposto in maniera sibillina che il figlio non le ha detto più niente. Se il minore continui ad essere esposto, da parte della madre o da altre persone della sua cerchia, a contenuti di questo genere non è possibile esprimersi con certezza, però va detto che nel colloquio individuale avuto con il bambino stesso non sono emersi elementi che permettano di arguire che gli vengano dette cose che non gli dovrebbero essere dette, se non genericamente che il babbo dice bugie. Il minore è risultato del tutto sereno nella rappresentazione sia del suo contesto di vita con la madre che con quello del padre e dei nonni paterni. Alla richiesta di chi lo lava, anche il sederino, ha risposto orgogliosamente che lo fa da sé, e non si è palesato _1 il minimo segno che permetta di supporre che gli venga detto qualcosa di particolare al riguardo.
Inoltre, va dato atto che la sig.ra si è sottoposta alle prescrizioni suggerite dal Giudice, va T_ regolarmente dalla psichiatra e assume la terapia che le è stata prescritta. La dottoreSS, nell'escludere un disturbo psicotico, ha evidenziato il nucleo di polarizzazione intorno al tema dell'abuso, ma ha rappresentato che la signora pare essersi rassegnata alla situazione e si sia ingaggiata per dare il meglio di sé quando il bambino è con lei. D'altro canto, si sono presentati alcuni fattori sui quali occorre focalizzare l'attenzione, ovvero una certa tendenza della sig.ra
e prendere decisioni in autonomia senza rispettare il diritto/dovere dell'altro genitore ad T_ essere consultato, non solo per decisioni di minore importanza (ad esempio che a _1 settembre sarà iscritto a un corso di nuoto), ma anche per quelle più importanti (la sottoposizione del minore a tampone anale) nonché per decisioni di molto grande rilevanza, quale il calendario di frequentazione nei periodi in cui il padre sarebbe stato all'estero o ancora di più il fatto che la signora faccia attivamente frequentare al minore la congregazione dei
Testimoni di Geova, come il bambino stesso ha confermato. Senza che questa TU si pronunci assolutamente sull'appropriatezza di una religione oppure di un'altra, va ricordato che una decisione su questo aspetto attiene alle questioni di più grande rilevanza per la responsabilità genitoriale, e allarma il fatto che la signora sottoponga il figlio a pratiche religiose senza il
16 consenso dell'altro genitore. Su questi punti, i colloqui hanno permesso di accertare come la signora abbia mentito su diversi fattori ai colloqui peritali. Nell'insieme della situazione, va tenuto conto (…) di questi aspetti di criticità della signora, i quali inducono a ritenere che il bambino necessiti ancora di un controllo esterno e che debba continuare ad essere cogestito dal ramo paterno anche in assenza del padre” (pag. 17 della relazione integrativa citata).
In conclusione, l'assunto della parte appellante secondo cui il primo giudice avrebbe statuito sull'affido del minore nonostante non siano emerse carenze genitoriali in capo alla , risulta del tutto infondato. T_
C) Dal rigetto del motivo che precede, consegue il rigetto del terzo, quarto e sesto motivo, relativi alle statuizioni di natura economica, alle spese di TU e alle spese di lite, che sono state censurate soltanto sul presupposto della presunta erroneità dei capi della sentenza relativi all'addebito e all'affido del minore.
D) Quanto alle spese relative alla costituzione del curatore speciale (quinto motivo), deve disattendersi l'assunto secondo cui al minore non avrebbe dovuto/potuto essere nominato un curatore speciale, avendo il primo giudice ben motivato sulla opportunità di tale nomina ai sensi dell'art. 336 c.c. nella formulazione vigente prima della entrata in vigore del dlgs. n. 149 del 2022,
“stante il livello di diffidenza esistente tra le parti e quanto emerso nelle relazioni peritali in atti sulla polarizzazione della resistente rispetto al sospetto che il bambino abbia subito abusi sessuali da parte del padre e del nonno materno, circostanza che ad oggi non hanno avuto alcun riscontro probatorio” (cfr. ordinanza del 20.5.2023), motivazioni, peraltro, con le quali la parte appellante non si è in alcun modo confrontata.
Le spese, liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri minimi di cui ai vigenti criteri tabellari per lo scaglione di valore di riferimento, esclusa la fase istruttoria (perché non tenuta nel presente giudizio di appello), seguono la soccombenza, con la precisazione che le spese in favore della curatrice speciale del minore, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, andranno versate in favore dell'erario, ex art. 133 del DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
Decidendo nel procedimento istaurato da nei confronti di Parte_1 CP_1
[...]
- respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n. 783/2024 del Tribunale di Livorno
17 - condanna la parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore delle parti reclamate, liquidate, per ciascuna di esse, in € 3.473,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, Iva e Cap come per legge, con la precisazione che le spese di lite in favore dell'Avv. dovranno essere versate all'erario; Controparte_2
- da atto che ricorrono nei confronti della parte appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, DPR 113/2002, se dovuto.
Firenze, 21/03/2025
La Cons. Est. D.SS AleSSndra Guerrieri
La Presidente D.SS Isabella Mariani
Nota. La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
18
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.SS Isabella Mariani Presidente
D.SS. AleSSndra Guerrieri Consigliere relatore
OT. Vincenzo Savoia Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente,
SENTENZA nella causa n. r.g. 2546/2024, promoSS da
, rappresentata e difesa dall'Avv. FINIS Parte_1 C.F._1
PATRIZIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima, giusta procura in atti,
APPELLANTE
contro
( ), rappresentata e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
MONTANO MARIA GIGLIOLA e dall'Avv. UCCELLI ELENA ed elettivamente domiciliato presso lo studio delle medesime, giusta procura in atti;
AVV. ( ), quale curatore speciale di Controparte_2 C.F._3
nato a [...] l'[...], elettivamente domiciliata presso il Persona_1 proprio studio
APPELLATI
con l'intervento del PG.
1 La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 21/03/2025 sulle seguenti CONCLUSIONI
PER : “Affinchè l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in accoglimento della Parte_1 presente impugnazione avverso la sentenza n. 783/2024 emeSS dal Tribunale di
Livorno, VOGLIA Previa sospensione dell'esecuzione / esecutorietà della sentenza appellata:
- Dichiarare la nullità della sentenza impugnata per tutti i motivi sopra esposti;
con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio;
- Nel merito : comunque accogliere il ricorso per la correzione e modifica della sentenza impugnata, revocando la dichiarazione di addebito della separazione nei confronti della signora;
revocando l'affidamento del minore ripristinare Parte_1 Persona_1 la bigenitorialità senza alcuna limitazione nei confronti del genitore , con Parte_1 collocamento presso l'abitazione materna del figlio minore, compresi i periodi di assenza lavorativa del padre sig. disporre il contributo al mantenimento del Controparte_1 minore con la somma di €500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché mantenimento a favore del coniuge pari a €500,00 visto il divario dei Parte_1 redditi dei coniugi;
revoca di tutte le statuizioni relative alla condanna alle spese.
- In via istruttoria, ove ritenuto neceSSrio: a) ascolto del minore b) Persona_1 rinnovo C.T.U.; c) ammissione prove dedotte nel giudizio di primo grado;
e) ascolto delle educatrici adibite a presenziare agli incontri tra madre e figlio minore;
f) acquisizione secondo normativa di tutta la documentazione aggiornata.
Vittoria di spese e compensi per entrambe i gradi di giudizio.”
PER “Voglia la Corte di Appello di Firenze respingere Controparte_1 integralmente l'appello avversario e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Livorno n. 783/2024. Con vittoria di spese.”
PER LA CURATRICE AVV. “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Email_1 di Firenze rigettare in ogni sua parte e motivo l'appello proposto dalla e, Parte_1 per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Livorno n° 783/2024 del
12.06.2024. Con vittoria di spese ed onorari “.
PER IL PG. “Visti gli atti”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con sentenza n. 783/2024, il Tribunale di Livorno, decidendo sulle questioni accessorie relative alla separazione giudiziale tra e già pronunciata Parte_1 Controparte_1 con sentenza parziale del 15.6.2023, ha disposto (senza nulla prevedere nel dispositivo sulla domanda di addebito e sul regime di affido del figlio , nato l'[...], _1 pur essendo tali questioni trattate nella parte motiva) che:
- il minore resti collocato prevalentemente presso il padre, con assegnazione della casa familiare al padre medesimo;
- la madre poSS vedere il figlio due pomeriggi alla settimana dalla uscita della scuola alle ore 19,00, alla presenza di un educatore o di una baby sitter o di altra persona di comune fiducia individuata dalle parti, con delega ai Servizi sociali per l'organizzazione degli incontri assistiti;
- prosegua per 12 mesi il monitoraggio dei Servizi sociali sul nucleo familiare e il percorso di sostegno psicologico al minore, con relazioni periodiche da trasmettere al giudice tutelare;
- la madre versi a titolo di mantenimento del figlio con decorrenza dal 18.9.23 la somma di € 150,00 al mese, oltre 50% delle spese straordinarie;
- l'assegno unico sia di esclusiva spettanza del padre.
Quanto alle spese del giudizio, il primo giudice ha posto le spese di TU definitivamente a carico della con pagamento a carico dello Stato, risultando la ammeSS al T_ T_
PSS, e ha condannato la al pagamento in favore dello Stato delle spese sostenute T_ dal minore con la costituzione del curatore speciale, liquidate in € 2.809,00, oltre accessori come per legge, nonché alla refusione delle spese di lite sostenute dal _1 liquidate in € 10.860,00 oltre accessori come per legge.
Sull'addebito della separazione, il tribunale ha motivato come segue:
“Nel caso di specie, entrambe le parti hanno proposto domanda di addebito: il ricorrente sostenendo che la resistente nel febbraio del 2021, inaspettatamente, avrebbe lasciato la casa coniugale dove le parti vivevano con , figlio nato dalla coppia nel 2015, trasferendosi di _1 fatto nella casa dei genitori in Torino;
la resistente ha sostenuto che la crisi della coppia e la decisione di allontanarsi dalla casa familiare sarebbe dipesa dalla scoperta di abusi sessuali da parte del marito sul piccolo e dal desiderio di proteggere il bambino dal padre. Va accolta _1 la domanda di addebito del ricorrente. Ed infatti, risulta dagli atti di causa che il ménage familiare era organizzato nel senso che la resistente quando il marito, spesso imbarcato per alcuni mesi, era assente viveva sostanzialmente con la madre in provincia di Torino, quanto il ricorrente rientrava a Livorno, la moglie e il figlio vivevano con lui nella casa familiare. Nel 2021, il ricorrente in procinto di rientrare a Livorno dopo due mesi di navigazione cominciava ad avere delle difficoltà nel contattare la moglie e, alla fine scopriva, che lei non aveva alcuna intenzione
3 di rientrare a Livorno, che non lo amava più e che non voleva neppure riportare dal _1 padre (cfr. scambi di meSSggi scambiati tra le parti e allegati al ricorso). Tale condotta non può essere affatto giustificata da quanto sostenuto dalla sulle gravi condotte del marito, che T_ non ha avuto alcun riscontro probatorio. Ed infatti, sia la denuncia fatta dalla donna nei confronti del nonno paterno per sospetti abusi sessuali sul nipote nel 2018, sia le successive due denunce nei confronti del marito per analoghi reati, nel settembre del 2020 e nel marzo del 2021, si sono tradotte nella archiviazione dei relativi procedimenti (cfr. richieste di archiviazione in atti e decreti di archiviazioni;
nonché relazione dott. sulla capacità a testimoniare del minore CP_3
e sulle condotte condizionanti operate dalla madre, fortunatamente senza successo, sul bambino). In ragion di ciò, dunque, l'abbandono della casa familiare da parte della non T_ può che essere considerato come una grave violazione degli obblighi coniugali, che ha determinato la crisi irreversibile della coppia.”
Sull'affido del minore, il primo giudice, premessi i principi giurisprudenziali in materia, ha motivato nel modo seguente: “Nel caso in esame, va confermato quanto già disposto con
i provvedimenti provvisori del 18.9.23, come richiesto dal ricorrente e dal curatore speciale di
, e segnatamente l'affidamento esclusivo al padre del minore e il collocamento del _1 bambino presso di lui. Come già detto, il procedimento ha avuto inizio in una situazione di particolare delicatezza, in cui la resistente accusava il padre di avere abusato sessualmente del figlio. Le accuse della donna sono risultate da subito del tutto infondate, e tuttavia la resistente
è rimasta vincolata al proprio pensiero;
malgrado il bambino non presentasse alcun sintomo di vissuti traumatizzanti, la si è dimostrata ossessionata dall'idea che il poSS avere T_ _1 attenzionato il figlio dal punto di vista sessuale, tanto da leggere ogni comportamento del bambino come conferma dei suoi sospetti. Ciò già emergeva sin dalla introduzione del ricorso per separazione nella relazione redatta dal Centro Bimbi di Torino nel 2018, a cui la donna si era rivolta dopo essersi convinta che il nonno paterno avesse abusato del nipote, essendosi, peraltro, suggestionata dopo avere visto un programma televisivo sul tema della pedofilia. Tutto ciò è emerso poi ancora più chiaramente nel percorso peritale disposto durante il processo;
in atti vi sono tre relazioni del TU una del 5/8/21 una del 28/10/21 e una del 9/8/22 in cui viene tratteggiata una condizione psicopatologica della , che vive l'idea dell'abuso da parte del T_ padre, come una certezza, malgrado non vi siano mai stati riscontri, se non quelli che la donna si ostina a trovare in ogni comportamento del figlio;
la resistente ha manifestato verso il tema dell'abuso un atteggiamento ossessivo, privo di ripensamenti, quasi paranoico, che la porta poi ad essere lei a tenere nei confronti del figlio comportamenti di fatto maltrattanti. In tal senso depongono in particolare tutti i files audio e video, prodotti dalla resistente nella convinzione che dimostrino le violenze subite dal bambino, e da cui invece emerge che il bambino non ha comportamenti sospetti o inadeguati rispetto alla età, ma che semmai soffre le condotte condizionanti della madre, che lo spaventa, gli chiede di stare attento al padre, che insistentemente cerca di convincere che il ricorrente potrebbe farlo oggetto di attenzioni _1 sessuali, tanto che , in alcune occasioni prega persino alla madre di smettere. Ogni _1 4 tentativo di aiutare la nel superamento delle sue convinzioni è stato vano, così durante la T_
TU, così dopo durante i percorsi di sostegno messi in campo dai SERVIZI per il bambino e per
i genitori, così durante le udienze, in cui la donna, malgrado le sollecitazioni del giudice a ripensare la realtà, ha continuato a tratteggiare il come un padre abusante. Anche dalla _1 ultima relazione dei Servizi del 11.12.23, in cui si dà atto del fatto che la madre ha compiuto il percorso UFSMA, ma anche che la , formalmente collaborante con i Servizi, non accenna T_ alcun cambiamento nel suo pensiero;
anche dal verbale della udienza dibattimentale del procedimento penale in cui la donna è imputata per sottrazione di minore, la TT ha ribadito che lei se ne è andata di casa per proteggere il bambino dal A fronte di ciò il _1 _1 invece, ha dimostrato buone capacità genitoriali: si è messo in discussione per riprendere il rapporto con il figlio, che la donna gli aveva allontanato, ha recuperato confidenza e intimità con il bambino e quando, da ultimo, il bambino è stato collocato presso di lui, stante il contegno non tutelante della madre, ha scelto di lasciare il lavoro che lo teneva lontano e vive con il bambino, facendosi supportare dalla famiglia di origine. Il consapevole che il bambino vuole bene _1 alla madre con cui comunque è cresciuto, malgrado tutto, si è sempre prodigato per mantenere
i rapporti tra i due e anche quando gli è stata assegnata la casa familiare ha concesso tempo alla resistente per trovare nuova abitazione.”
Sulle altre questioni relative al minore, ha motivato come segue:
“Venendo alla frequentazione madre figlio, ad oggi, stante il perdurare della condotta materna, va mantenuta una frequentazione non libera, in cui la resistente può vedere il figlio per almeno due pomeriggi alla settimana alla presenza di un educatore o di una baby sitter individuata dalle parti. Va proseguito il percorso di sostegno psicologico per , anche se dalla relazione _1 della psicologa del 12.12.23 appare che il bambino si sia adattato bene alla nuova condizione di vita presso il padre. La casa familiare resta, pertanto, assegnata al ” _1
Sulle questioni economiche, premessi i principi generali in punto di mantenimento della prole, ha considerato quanto segue: “Nel caso in esame, il ad oggi non lavora, avendo _1 lasciato la sua occupazione per dedicarsi al figlio, ma lo stesso ha buone capacità reddituali ed esperienza professionale, vive nella casa familiare di proprietà e tiene con sé il bambino in modo pressocché esclusivo;
la resistente non lavora, anche perché ha subito di recente un intervento chirurgico, vive in una casa in locazione con canone di circa € 630 al mese, e si sostiene con
l'aiuto della famiglia di origine. In tale situazione, tenuto conto del tempo che trascorre _1 con il padre, la resistente anche se inoccupata deve versare a titolo di mantenimento del figlio la somma di € 150,00 al mese, oltre il 50% delle spese straordinarie;
l'assegno unico sarà percepito dal solo ” _1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulla base dei seguenti motivi:
IN VIA PRELIMINARE:
5 1) Nullità della sentenza ai sensi degli artt. 156 e segg. cpc, a causa del “profondo divario rilevato nella sentenza impugnata tra motivazione e dispositivo”
2) Nullità della sentenza per mancato ascolto del minore, non superata dalla nomina del curatore speciale del minore avvenuta all'udienza precedente a quella fiSSta per la precisazione delle conclusioni, peraltro non neceSSria.
NEL MERITO:
I) ADDEBITO SEPARAZIONE
Deduce la di essersi allontanata dalla casa familiare, mentre il si trovava T_ _1 all'estero per lavoro, perché, dopo le parole del figlio sugli abusi subiti dal padre, non riusciva a sopportare oltre la convivenza con il marito e soprattutto spinta dal desiderio di tutelare il figlio minore. La motivazione in punto di addebito sarebbe contraddittoria oltre che infondata in quanto:
a) I provvedimenti di archiviazione, a cui fa riferimento il Tribunale nella propria decisione, sarebbero fondati sul presupposto della “insufficienza di prova”, che non è assimilabile a una sentenza assolutoria, per cui non avrebbero dovuto essere considerate infondate le motivazioni di allontanamento dalla casa familiare della , T_ la quale a quel momento riteneva sussistere un grave pericolo per il figlio;
b) Sarebbe incongruo anche il riferimento alla c.d. “relazione della dott.SS ”, CP_3 psicologa che su incarico del Pubblico Ministero aveva valutato la capacità a testimoniare del figlio, con risultato positivo, in quanto alla medesima non era stato conferito alcun incarico circa l'accertamento di fatti o la valutazione sulla madre del minore, dovendo distinguersi la capacità a testimoniare del minore dalla valutazione di attendibilità, che riguarda, invece, la veridicità del fatto: pertanto, in assenza di prova concreta che il c.d.
“abbandono della casa coniugale” da parte della fosse immotivato, il Tribunale, in T_ base al principio del prudente apprezzamento, non avrebbe dovuto pronunciare l'addebito della separazione nei confronti della medesima;
c) Non sarebbe ammissibile il riferimento alla presunta denuncia del 2018 da parte della nei confronti del suocero per sospetti abusi sessuali sul nipote, trattandosi T_ di affermazione errata (vi era stata una segnalazione su iniziativa dell'Ospedale pediatrico Bambi di Torino) e comunque irrilevante ai fini del procedimento di separazione;
d) Dalla revoca dell'addebito a carico della , conseguirebbe il suo diritto a un T_ assegno di mantenimento da porre a carico del nella misura di almeno € 500,00, _1 come richiesto in primo grado
II) AFFIDAMENTO DELLA PROLE
6 Il tribunale non si sarebbe attenuto ai principi in materia, pur correttamente enunciati, confermando il provvedimento provvisorio del 18.9.2023.
Anzitutto, tale provvedimento, al pari della sentenza, sarebbe nullo per omesso ascolto del minore infradodicenne capace di discernimento, non avendo peraltro il tribunale motivato in alcun modo al riguardo e non essendo tale incombente sostituibile con la nomina del curatore del minore.
Inoltre, nella motivazione della sentenza impugnata il tribunale non avrebbe spiegato adeguatamente le ragioni per cui ha disposto (solo nella motivazione ma senza menzionarlo nel dispositivo) l'affidamento del minore in via esclusiva al padre, facendo acriticamente proprie alcune valutazioni della TU, già contestate in primo grado dalla difesa della , senza valorizzare invece le relazioni dei medici psichiatri del centro T_
UFSMA, che hanno escluso che la medesima abbia una qualche patologia, cui invece la
TU fa riferimento (a pag. 32 della perizia del 11/10/2021 sostiene: “la signora T_ presenta una situazione psicopatologica che necessita di intervento psicologico e psichiatrico”), seguendo il ragionamento per cui siccome la denuncia della è stata T_ archiviata, i fatti non sono veri e quindi la medesima ha problemi psichiatrici. In realtà la , che ha cresciuto suo figlio e lo conosce meglio di chiunque altro, ha creduto a T_ quanto il bambino le ha riferito, poiché trovava impensabile che egli potesse inventare un fatto del genere. L'elaborato peritale non è supportato da basi scientifiche, ma da idee preconcette e personali che ne invalidano qualsiasi risultato e pertanto, ove occorra, dovrebbe essere quanto meno rinnovato. Il giudice avrebbe omesso di spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione alle conclusioni, e anche sotto questo aspetto la sentenza dovrebbe essere dichiarata nulla. Peraltro, non sarebbero state accertate e rilevate carenze genitoriali da parte della , la quale T_ non ha mai negato l'accesso al padre e al nucleo familiare paterno. Il tribunale si sarebbe limitato a rilevare l'ostinazione della madre nel suo pensiero, senza spiegare quale nocumento avrebbe provocato al figlio, che al contrario è descritto tranquillo e non respingente anche nei confronti del padre. Dunque, la scelta effettuata dal tribunale avrebbe violato fortemente il principio di bigenitorialità, venendo privato il minore, in assenza una di vera ed accertata causa giustificatrice, dell'apporto affettivo e culturale che l'altro genitore, ovvero la madre, è in grado di dare al figlio. Quindi, anche se non fosse accolta l'eccezione di nullità della sentenza, per contrasto tra motivazione e dispositivo, e fosse riconosciuta valida la parte relativa all'affidamento esclusivo del minore al padre, esso andrebbe revocato, con l'immediato ripristino della libera
7 frequentazione tra madre e figlio nonché di tutte le prerogative genitoriali, stabilendo il collocamento del minore presso la steSS, anche in via di urgenza.
III) MANTENIMENTO DEL MINORE
Una volta ritenuta la nullità del provvedimento impugnato e provveduto circa il collocamento maggioritario del minore presso la madre, dovrebbe essere disposta la contribuzione del padre al mantenimento del figlio, nella misura di € 500,00 mensili, oltre all'assegno unico e 50% delle spese straordinarie, visto il divario dei redditi dei coniugi.
IV) CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI C.T.U.
La statuizione del primo giudice al riguardo andrebbe modificata, in accoglimento del ricorso e comunque perché ingiustificata visto l'andamento del processo di primo grado, non sussistendo una soccombenza maggioritaria, se non apparente.
V) CONDANNA AL PAGAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL CURATORE SPECIALE
La condanna al pagamento delle spese in questione andrebbe revocata data l'insussistenza della necessità e/o obbligatorietà della nomina del curatore speciale del minore, in mancanza di un provvedimento di affidamento del minore etero-familiare e quindi di un sopravvenuto conflitto di interessi con i genitori, non più idonei a rappresentare i figli.
VI) CONDANNA ALLA REFUSIONE DELLE SPESE DI LITE
La dichiarazione di nullità della sentenza dovrebbe travolgere anche la condanna alla refusione delle spese di lite, così come disposta dal Tribunale in sentenza.
Si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_1 sentenza impugnata. In ordine ai motivi di appello avversari, ha dedotto come segue:
Le eccezioni preliminari di nullità della sentenza di primo grado sono infondate:
- Non sussiste alcun contrasto tra quanto dedotto nella motivazione e quanto previsto nel dispositivo della sentenza: è vero che in quest'ultimo manca il richiamo all'addebito della separazione e all'affido esclusivo del minore al padre ma quanto dedotto nella motivazione è assolutamente congruente con i provvedimenti assunti;
in ogni caso, è stata presentata al primo giudice istanza di correzione di errore materiale.
- Destituita di fondamento è anche l'eccezione relativa al mancato ascolto del minore: il primo giudice non ha ritenuto di procedere all'ascolto diretto del minore, peraltro mai richiesto dalla , visto che egli era stato sentito da più professionisti sia in sede T_ penale che civile, preso in carico dai servizi sociali e dall'UFSMIA e, da ultimo, osservato dalle educatrici durante gli incontri con la madre, oltre ad essere stato ascoltato dal
8 TU nel rispetto del contraddittorio, alla presenza dei ct di parte;
quindi un ascolto diretto del giudice sarebbe stato contrario all'interesse del minore.
- Il motivo relativo all'addebito della separazione è infondato, avendo il tribunale correttamente motivato la propria decisione. La continua a sostenere l'irrilevanza T_ dei provvedimenti di archiviazione dei procedimenti penali pendenti a carico del _1 per violenza sessuale ai danni del figlio minore, a seguito delle iniziative da lei assunte con due diversi esposti depositati nel settembre del 2020 e del marzo del 2021 quando non solo dalla Ctu, dalle relazioni dei servizi, della psicologa CT del PM OT.SS , CP_3 ma dallo stesso contenuto della chiavetta Usb che la tanto ha insistito nel T_ produrre, emerge chiaramente come non abbia mai subito, né riferito di avere _1 subito abusi dal padre;
sull'insussistenza di condotte di abuso sessuale ai danni del figlio si sono ormai pronunciati e/o hanno preso posizione nel tempo e nell'ordine: il centro
Bambi di Torino, la ct del PM OT.SS , due GIP del Tribunale di Livorno, la TU CP_3
OT.SS , i Servizi sociali, il Curatore del minore, tutti arrivando alle medesime Per_2 conclusioni in tempi diversi e a seguito di percorsi indipendenti;
pertanto,
l'allontanamento della dalla casa familiare nel febbraio 2021, unitamente al figlio T_ minore , per recarsi a Montanaro (TO) dai suoi familiari, approfittando _1 dell'assenza da Livorno del marito, all'estero per lavoro, non trova giustificazione;
peraltro, già nell'agosto 2020 la aveva presentato un esposto contro il marito (e T_ prima ancora, nel 2018, aveva segnalato il nonno paterno) e ciò nonostante aveva continuato a convivere con il presunto abusante del figlio minore: la fuga a _1
Montanaro del febbraio 2021 era quindi assolutamente svincolata dal timore di ulteriori fantomatici abusi sul figlio e motivata solo ed esclusivamente dal fatto che la resistente voleva trasferirsi a Montanaro e fare ritorno al suo paese di origine;
del resto, anche le reiterate denunce e successive infondate accuse calunniose integrano i presupposti richiesti per la dichiarazione di addebito della separazione, essendo indubbio come una tale condotta mini in modo grave e determinante l'unione della coppia e poSS essere considerata come causa della crisi del matrimonio.
- Nel corso della lunga ed approfondita istruttoria è emerso come la madre rappresenti per il figlio un rischio evolutivo e come debba essere disposto l'affido esclusivo _1 al padre con incontri osservati con la madre. Quanto al egli ha dimostrato di _1 anteporre a tutto l'interesse del figlio, arrivando a lasciare il lavoro che lo portava a trascorrere all'estero periodi anche di più di un mese e favorendo sempre comunque un rapporto tra la madre e . _1
9 - Attesa l'infondatezza dei motivi “principali” di appello, discende l'assoluta infondatezza delle doglianze relative all'onere contributivo posto a carico della madre per il mantenimento del figlio (con la precisazione che la non ha mai contribuito pro T_ quota al pagamento delle spese straordinarie), e quindi anche della richiesta di contributo economico in suo favore sia per il mantenimento di se steSS che del figlio.
- Corretta la condanna della al pagamento delle spese di Ctu, che la non ha T_ T_ rimborsato al marito che le aveva anticipate, e delle spese legali del e del _1
Curatore, spese anch'esse ad oggi non pagate.
La parte appellata ha peraltro precisato che:
- è tuttora pendente il processo dinanzi al Tribunale di Livorno, rito monocratico, n.
1735/22 R.G. – 1252/21 R.G.N.R. a carico della per la sottrazione del figlio minore T_
e all'udienza del 17/1/2025, nel corso della quale il difensore dell'imputata ha prodotto la solita chiavetta Usb già prodotta nel processo civile di primo grado e il giudice ha conferito incarico peritale allo psichiatra OT. al fine di accertare la capacità di Per_3 intendere e di volere della e nel caso la sua pericolosità sociale;
T_
- dal settembre 2024 frequenta la classe IV elementare presso le scuole Rodari _1 in Livorno;
è un bambino sereno e ha ottimi risultati scolastici;
continuano gli incontri tra il minore e la psicologa dell'UFSMIA OT.SS Girardi, nonché il monitoraggio dei servizi, come da previsione della sentenza di primo grado;
- il da alcuni mesi ha reperito attività lavorativa presso la Enel Green Power di _1
Larderello ed anche la risulterebbe svolgere allo stato attività lavorativa. T_
Si è costituita la CURATRICE DEL MINORE, Avv. riportandosi agli Controparte_2 atti del primo grado ed evidenziando come la , ad oggi, continui ad essere T_
“ossessionata “dal pensiero che il figlio sia stato abusato sessualmente dal _1 padre;
non sono stati sufficienti i percorsi di supporto alla genitorialità, la TU, i processi penali, i percorsi psicologici e psichiatrici per farla desistere dallo stato “paranoico “in cui la steSS versava e versa;
nessun segno di violenza e/o maltrattamento sul bambino
è mai stato riscontrato, se non quello, da parte della madre, di esporre il bambino ai suoi “ deliri” addirittura producendo in giudizio foto intime di che appaiono veri _1
e propri maltrattamenti, non solamente psicologici, che probabilmente necessiterebbero interventi mirati, non solo con l'affidamento esclusivo al padre, ma con la riduzione/ablazione della responsabilità genitoriale della madre.
Quanto ai motivi di appello, la curatrice, ne ha evidenziato l'esposizione confusa e non contestualizzata, osservando nello specifico che:
10 – In data 5.3.2025, il ha depositato istanza di correzione di errore materiale _1 sebbene fosse di tutta evidenza la coerenza tra dispositivo e motivazione e rendendo inammissibile tale motivo di impugnazione;
– L'eccezione di nullità della sentenza per “mancato ascolto del minore“ non solo è infondata ma denota, ancora una volta, la contrarietà delle richieste e scelte della madre all'interesse del minore.
È stato depositato da parte appellata in data 18.3.2025 il provvedimento di correzione errore materiale della sentenza impugnata, datato 17.3.2025 e avente il seguente tenore: «Dispone, ad integrazione del dispositivo della sentenza n 783/2024 emeSS dal Tribunale di Livorno, nel senso che ove scritto: “Il Tribunale, definitivamente decidendo, DISPONE CHE 1. resti collocato prevalentemente presso il padre, _1 con assegnazione della casa familiare al padre;
” Si intenda scritto: “Il Tribunale, definitivamente decidendo, - Addebita la separazione alla moglie, ; Parte_1
DISPONE CHE 1. sia affidato in via esclusiva al padre e resti collocato _1 prevalentemente presso il padre, con assegnazione della casa familiare al padre;
” si annoti in calce all'originale».
All'udienza del 21/03/2025 le parti si sono riportati ai rispettivi atti e la causa è stata trattenuta in decisione.
**********
Le eccezioni preliminari di nullità del provvedimento impugnato non sono fondate.
Quanto all'asserito “profondo divario” tra la motivazione e il dispositivo della sentenza, esso non è in alcun modo ravvisabile, riscontrandosi soltanto l'omeSS trasposizione nel dispositivo delle statuizioni relative alla pronuncia di addebito della separazione e di affido esclusivo del minore al padre, entrambe ampiamente argomentate nella parte motiva. Peraltro, tale omissione è stata già opportunamente emendata mediante il provvedimento di correzione di errore materiale pronunciato dal Tribunale di Livorno in data 17.3.2024, prodotto dalla parte appellata.
Neppure può ravvisarsi alcuna nullità per il mancato ascolto del minore, che aveva otto anni quando la causa è stata trattenuta in decisione e che del resto è stato più volte ascoltato (dalla D.SS in sede penale e, più di una volta, dalla D.SS CP_3 Per_4 nel corso della TU disposta dal Tribunale) oltre che sottoposto a plurimi incontri e osservazioni da parte dei Servizi sociali. Pare al contrario alla Corte che sia piuttosto neceSSrio preservare il minore dalle ulteriori pressioni psicologiche che potrebbero derivare da un suo ascolto da parte del giudice, incombente che appare assolutamente inopportuno in ragione del prevalente interesse del bambino a non essere ulteriormente
11 coinvolto in modo diretto nella controversia che vede opporsi i genitori, posto che tale coinvolgimento lo sta già esponendo a un danno emotivo che potrebbe nel tempo diventare irreparabile.
A) Il primo motivo, relativo all'addebito della separazione risulta infondato.
L'appellante pare sostenere l'irrilevanza dell'esito dei procedimenti penali nei confronti del scaturiti dall'esposto presentato nel settembre 2020 e della denuncia-querela _1 sporta nel marzo del 2021, sebbene entrambi i procedimenti si siano conclusi con un provvedimento di archiviazione fondato su specifici e immediati atti di indagine svolti dal PM, ivi compresa una consulenza tecnica affidata alla psicologa , che Persona_5 ha sentito il minore e ne ha tratto le seguenti conclusioni (cfr. relazione datata
30.9.2020):
Del resto, nessun elemento di conferma rispetto ai presunti abusi del padre è emerso nel corso del giudizio, nonostante i ripetuti accertamenti cui è stato sottoposto il minore, ciononostante continuando, la madre, ad essere pervicacemente ferma nel suo convincimento.
Al riguardo, ha osservato la TU D.SS : “All'osservazione diretta Persona_6
è risultato un bambino nella norma per ciò che concerne il comportamento, le _1 capacità di regolazione e la parte affettiva, non essendosi rilevati su di lui segni o sintomi
12 riconducibili ad un disordine neurologico, a depressione o eccitazione del tono dell'umore o a particolari segni di agitazione. Sia il padre che la madre hanno confermato che il bambino si mangia le unghie, che è un segno di ansia, e inoltre la descrizione dei suoi incubi notturni è coerente con una situazione di pavor nocturnus, un disturbo del sonno piuttosto comune alla sua età e che ha quasi sempre un'evoluzione spontanea con la maturazione neurologica. Seppure sia vero che il pavor peggiora con lo stress, questo quadro sintomatologico unito all'onicofogia è indicativo al massimo di una condizione generica di stress, come pare abbia già diagnosticato la dott.SS a febbraio, condizione che, visto l'esacerbarsi della conflittualità Per_7 genitoriale, non stupisce affatto. In ogni caso, né nei disegni, né nelle verbalizzazioni del minore è emerso il minimo riferimento ad un'eventuale condotta sessualmente finalizzata del padre o di altre persone nei suoi confronti né altri indizi relativi ad un disagio, anzi il minore ha mostrato gradimento verso la figura paterna.” (pag. 34 della relazione peritale depositata in data 27.10.2021).
Né appare inconferente il riferimento del primo giudice alla segnalazione effettuata dalla nel 2018 di presunti abusi sessuali sul figlio da parte del nonno paterno, anch'eSS T_ rimasta priva di qualunque riscontro: tale episodio è infatti indicativo della tendenza della madre a figurarsi condotte abusanti in danno del figlio, sulla base di convincimenti soggettivi fondati su mere suggestioni.
Risulta corretta, pertanto, la valutazione del primo giudice che ha ritenuto privo di giustificazione l'allontanamento della dalla casa coniugale, con il figlio, nel T_ febbraio 2021. Peraltro, l'asserita esigenza di proteggere il minore risulta anche in contrasto con la circostanza che il primo esposto della nei confronti del sia T_ Pt_2 stato presentato già nel settembre 2020.
B) Il secondo motivo, riguardante l'affido del minore rende evidente come la T_ non abbia tuttora compreso come la sua condotta sia di grave pregiudizio per il figlio.
Deduce la parte appellante che sulla base della documentazione proveniente dall'UFSMIA sarebbe da escludere che la soffra di un disturbo psichiatrico, come T_ invece ritenuto dalla TU. Al riguardo, va evidenziato come la motivazione del primo giudice si fondi essenzialmente sulla ingiustificata e ossessiva convinzione della madre sulla sussistenza di condotte abusanti del padre nei confronti del figlio, convinzione che finisce per determinare un grave pregiudizio per il medesimo: non è pertanto dirimente se tale radicato convincimento derivi da un mero tratto della personalità della o T_
13 da una vera e propria patologia psichiatrica, come ipotizza la TU, dovendo comunque esserne valutate le ricadute negative in termini di capacità genitoriale.
Non si comprendono, peraltro, le ragioni per cui la relazione peritale a firma della D.SS
sarebbero, come sostiene la parte appellante, “non supportate da Persona_6 basi scientifiche ma da idee preconcette e personali”. Al contrario, la consulente ha dato conto del metodo utilizzato, fondato su numerosi colloqui individuali e congiunti, di cui ha dato dettagliata descrizione nel suo elaborato. Ha in generale chiarito che: (pag. 4 del suo elaborato): “Tutti gli incontri sono stati videoregistrati mediante installazione di videocamera digitale a inquadratura fiSS. Le videoregistrazioni ottenute restano custodite presso lo studio del TU, a disposizione del Giudice e delle parti costituite per un eventuale successivo riesame. In occasione degli incontri con il minore si è evitato il contatto diretto di ogni altra figura ad eccezione della TU. La metodologia impiegata ha privilegiato il colloquio aperto con i soggetti, ai quali è stato permesso di esprimersi liberamente, ponendo all'occorrenza le domande neceSSrie per raccogliere le notizie utili alla decisione del sig. Giudice. Il paradigma teorico di riferimento è quello proprio della psicologia giuridica in materia di separazione e affido dei figli minori, applicando le Linee Guida per l'ascolto del minore nelle separazioni e divorzi e il
Protocollo di Milano. Si è trattato di colloqui aperti, guidati con alcune domande poste dalla sottoscritta e, all'occorrenza, dalla consulente di parte, finalizzate ad una lettura psicologica dei contenuti rappresentati e delle dinamiche relazionali in gioco e ad una valutazione clinica delle persone coinvolte nell'interazione, con particolare riguardo alla loro attitudine a porre in essere una protezione dell'esercizio genitoriale e dell'accesso del minore all'altro genitore. Ad essi si sono affiancate le informazioni derivanti dall'osservazione del minore e della sua relazione con ciascuno dei genitori, nonché le notizie ottenute dai parenti e dagli operatori. Si sono costantemente tenute presenti le procedure previste dalle Linee Guida dello Psicologo Forense, dalla e dalle Linee Guida per l'ascolto del minore nelle separazioni e Controparte_4 divorzi, sulla base della più accreditata cultura accademico-scientifica nel settore della psicologia giuridica e della valutazione psicologica sul minore, ovvero sui seguenti lavori” (segue lungo elenco)
Quanto al carattere pregiudizievole delle condotte della madre, esso è emerso con evidenza sia dalle valutazioni della TU sia dalla steSS condotta processuale della
, che ha ritenuto di produrre una serie di documenti (fotografie, registrazioni ecc…) T_ che, senza in alcun modo confermare le sue accuse nei confronti del padre, danno piuttosto plastica evidenza delle ossessioni della madre, che non esita a sottoporre il minore a continue e insistenti pressioni pur di corroborare il proprio personale convincimento.
Significativo, in proposito, quanto si legge a pag. 33 della relazione: “Le argomentazioni della relative alle violenze sessuali, a tratti autenticamente deliranti, non hanno avuto nel T_
14 corso della TU nessuna revisione critica, e la signora è più convinta che mai. La signora interpreta qualsiasi comportamento del figlio, anche normali gesti infantili come mettersi le dita in bocca, portarsi le mani sul sedere oppure fare la linguaccia, come segni di un avvenuto abuso sessuale a carattere penetrativo. Anche manovre auto esplorative che il minore compie su di sé, come infilarsi le dita nell'ano, sono considerate evidenze dell'abuso, scotomizzando il fatto che il bambino si trova in un'età in cui ha un grande interesse verso il proprio corpo e verso le zone la cui stimolazione può portare ad un piacere gratificante, e assume come prova dell'abuso qualsiasi riferimento alle zone intime il bambino faccia, nell'ipotesi che altrimenti non avrebbe motivo di parlarne (Il dogma che i bambini non possono parlare di qualche cosa che non abbiano in qualche modo sperimentato e che le espressioni di sessualità in età non appropriata significano che il bambino è stato sessualmente abusato, sono smentite da ogni ricerca sulla sessualità dei bambini ...[de Cataldo Neuburger L., La testimonianza del minore, Cedam, Padova, 2005, pagg.
66-70]) A supporto delle sue denunce la signora ha più volte registrato o tentato di registrare il bambino, anche con l'aiuto della madre, cercando asseritamente di ottenere prove del supposto abuso da portare in Procura, e finisce per rubricare come evidenza di questa vittimizzazione anche frasi del bimbo francamente incomprensibili, come quando le ha detto che si vuole baciare le palline (?), oppure che “«il 29 è il pipino e il 30 è sederino»” (?). Naturalmente, non sappiamo cosa gli viene chiesto né con quale frequenza né attraverso quali domande, ed è noto che è aSSi facile ottenere da un bambino di quell'età le risposte che ci si aspetta di sentirsi dare, interrogandolo di continuo, perché alla fine pur di sottrarsi all'interrogatorio il bambino finisce per fare delle ammissioni pilotate nei confronti delle quali bisogna usare grandissima cautela”
La ha quindi concluso che, mentre il padre non presenta criticità in Parte_3 nessuna delle aree della capacità genitoriale [capacità di prendersi cura del bambino
(dal punto di vista alimentare, igienico, di istruzione); capacità empatica/affettiva
(ascoltare i bisogni del figlio, mostrando disponibilità, interesse, favorendo la sua corretta crescita psicologica, una buona autostima, modelli di ruolo e di socializzazione adeguati); criterio dell'accesso, ovvero la capacità di favorire la bigenitorialità], la madre invece difetti sia sul piano della capacità empatica che dell'accesso; infatti: “La sua visione del figlio è compromeSS dalla proiezione su di lui della sua angoscia e dal palese scollamento dalla realtà, e questo non può consentire al bambino il libero dispiegamento della sua personalità. In questo senso, il minore presenta un rischio evolutivo nei confronti del quale bisogna agire tempestivamente, per evitare una compromissione psicopatologica della sua serenità, del suo rapporto con se stesso (crescere con la convinzione di essere stato abusato è molto pericoloso, quasi altrettanto che essere stato abusato veramente), e anche che si deteriori in maniera irreversibile il rapporto con la figura paterna: è probabile che, se resta esposto a questo tipo di meSSggio, ovvero che il padre lo picchia e lo violenta, alla fine la resistenza del minore alla suggestione, evidenziata dalla CT del Pubblico Ministero, finisca per soccombere, e che egli si identifichi nella figura della vittima tagliando fuori il padre. Lo scenario attuale fa
15 presagire un altissimo rischio di alienazione della figura paterna. Ne discende che questa condizione descrive per la una totale mancanza di rispetto del terzo criterio T_ summenzionato, quello dell'accesso all'altro genitore e della capacità di favorire la bigenitorialità”
(pag. 35 della relazione citata).
Nella sua relazione integrativa, depositata in data 8.8.2022, la TU ha osservato:
“Rispetto alle conclusioni della precedente TU, la situazione personale della sig.ra non è T_ cambiata di molto: è accertato, per averne lei parlato sia con la controparte che con l'assistente sociale e con la psichiatra, che la steSS è sempre del tutto polarizzata sulla convinzione che il padre del bambino, il sig. abbia abusato del figlio o che lo faccia tuttora, Controparte_1 basando su prove inconsistenti (ad es.il fatto che di notte quando dorme fa il gesto di leccare).
Di tale convinzione, come ha riportato la sua psichiatra, “non se ne discute nemmeno”. Di fronte alla sottoscritta TU la sig.ra non ha reiterato le accuse, plausibilmente perché ha ritenuto T_ più opportuno - oppure le è stata indicazione che sia più opportuno - non farne menzione, e a domanda esplicita ha risposto in maniera sibillina che il figlio non le ha detto più niente. Se il minore continui ad essere esposto, da parte della madre o da altre persone della sua cerchia, a contenuti di questo genere non è possibile esprimersi con certezza, però va detto che nel colloquio individuale avuto con il bambino stesso non sono emersi elementi che permettano di arguire che gli vengano dette cose che non gli dovrebbero essere dette, se non genericamente che il babbo dice bugie. Il minore è risultato del tutto sereno nella rappresentazione sia del suo contesto di vita con la madre che con quello del padre e dei nonni paterni. Alla richiesta di chi lo lava, anche il sederino, ha risposto orgogliosamente che lo fa da sé, e non si è palesato _1 il minimo segno che permetta di supporre che gli venga detto qualcosa di particolare al riguardo.
Inoltre, va dato atto che la sig.ra si è sottoposta alle prescrizioni suggerite dal Giudice, va T_ regolarmente dalla psichiatra e assume la terapia che le è stata prescritta. La dottoreSS, nell'escludere un disturbo psicotico, ha evidenziato il nucleo di polarizzazione intorno al tema dell'abuso, ma ha rappresentato che la signora pare essersi rassegnata alla situazione e si sia ingaggiata per dare il meglio di sé quando il bambino è con lei. D'altro canto, si sono presentati alcuni fattori sui quali occorre focalizzare l'attenzione, ovvero una certa tendenza della sig.ra
e prendere decisioni in autonomia senza rispettare il diritto/dovere dell'altro genitore ad T_ essere consultato, non solo per decisioni di minore importanza (ad esempio che a _1 settembre sarà iscritto a un corso di nuoto), ma anche per quelle più importanti (la sottoposizione del minore a tampone anale) nonché per decisioni di molto grande rilevanza, quale il calendario di frequentazione nei periodi in cui il padre sarebbe stato all'estero o ancora di più il fatto che la signora faccia attivamente frequentare al minore la congregazione dei
Testimoni di Geova, come il bambino stesso ha confermato. Senza che questa TU si pronunci assolutamente sull'appropriatezza di una religione oppure di un'altra, va ricordato che una decisione su questo aspetto attiene alle questioni di più grande rilevanza per la responsabilità genitoriale, e allarma il fatto che la signora sottoponga il figlio a pratiche religiose senza il
16 consenso dell'altro genitore. Su questi punti, i colloqui hanno permesso di accertare come la signora abbia mentito su diversi fattori ai colloqui peritali. Nell'insieme della situazione, va tenuto conto (…) di questi aspetti di criticità della signora, i quali inducono a ritenere che il bambino necessiti ancora di un controllo esterno e che debba continuare ad essere cogestito dal ramo paterno anche in assenza del padre” (pag. 17 della relazione integrativa citata).
In conclusione, l'assunto della parte appellante secondo cui il primo giudice avrebbe statuito sull'affido del minore nonostante non siano emerse carenze genitoriali in capo alla , risulta del tutto infondato. T_
C) Dal rigetto del motivo che precede, consegue il rigetto del terzo, quarto e sesto motivo, relativi alle statuizioni di natura economica, alle spese di TU e alle spese di lite, che sono state censurate soltanto sul presupposto della presunta erroneità dei capi della sentenza relativi all'addebito e all'affido del minore.
D) Quanto alle spese relative alla costituzione del curatore speciale (quinto motivo), deve disattendersi l'assunto secondo cui al minore non avrebbe dovuto/potuto essere nominato un curatore speciale, avendo il primo giudice ben motivato sulla opportunità di tale nomina ai sensi dell'art. 336 c.c. nella formulazione vigente prima della entrata in vigore del dlgs. n. 149 del 2022,
“stante il livello di diffidenza esistente tra le parti e quanto emerso nelle relazioni peritali in atti sulla polarizzazione della resistente rispetto al sospetto che il bambino abbia subito abusi sessuali da parte del padre e del nonno materno, circostanza che ad oggi non hanno avuto alcun riscontro probatorio” (cfr. ordinanza del 20.5.2023), motivazioni, peraltro, con le quali la parte appellante non si è in alcun modo confrontata.
Le spese, liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri minimi di cui ai vigenti criteri tabellari per lo scaglione di valore di riferimento, esclusa la fase istruttoria (perché non tenuta nel presente giudizio di appello), seguono la soccombenza, con la precisazione che le spese in favore della curatrice speciale del minore, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, andranno versate in favore dell'erario, ex art. 133 del DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
Decidendo nel procedimento istaurato da nei confronti di Parte_1 CP_1
[...]
- respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n. 783/2024 del Tribunale di Livorno
17 - condanna la parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore delle parti reclamate, liquidate, per ciascuna di esse, in € 3.473,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, Iva e Cap come per legge, con la precisazione che le spese di lite in favore dell'Avv. dovranno essere versate all'erario; Controparte_2
- da atto che ricorrono nei confronti della parte appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, DPR 113/2002, se dovuto.
Firenze, 21/03/2025
La Cons. Est. D.SS AleSSndra Guerrieri
La Presidente D.SS Isabella Mariani
Nota. La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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