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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/07/2025, n. 1499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1499 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4489/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4489/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 4.7.2025, vertente
TRA
(C.F.: , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e ivi residente alla piazza Ninni n. 34, cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv.
ANTONIO COSCIA (C.F.: ), giusta procura in atti, elettivamente C.F._2 domiciliata in Venosa (PZ) alla via Vittorio Emanuele II n. 43/A4 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato a Venosa (PZ) in [...] Controparte_1 C.F._3
8.8.1968 e ivi residente alla piazza Ninni n. 34, cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. GIANTEO TAMBURRIELLO (C.F.: , giusta procura C.F._4 in atti, elettivamente domiciliato in Venosa (PZ) alla via G. Berta n. 7 presso lo studio del difensore, pec: Email_2
-RESISTENTE-
NONCHÉ
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente CP_2 C.F._5 in Venosa (PZ) alla piazza Ninni n. 34, cittadina italiana, e (C.F.: Parte_2
), nato a [...] in data [...] e residente in [...] alla C.F._6
1 R.G. N. 4489/2023
piazza Ninni n. 34, cittadino italiano, in persona della curatrice speciale Avv. TIZIANA
GITTO del Foro di Potenza (C.F.: ), giusta nomina dell'intestato C.F._7
Tribunale del 27.2.2024, in giudizio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliati in
Rionero in Vulture (PZ) alla via Foggia n. 12 presso lo studio della curatrice speciale, pec:
Email_3
-CURATRICE SPECIALE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione personale – domande accessorie;
CONCLUSIONI: per le parti private come rassegnate all'udienza del 4.7.2025; per il
Pubblico Ministero come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 473 bis.12 c.p.c. il 28.11.2023, Parte_1
ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dal coniuge,
[...] [...]
, addebitandola a quest'ultimo, con il quale aveva contratto matrimonio civile in CP_1
Venosa (PZ) il 6.10.2005, deducendo che dall'unione coniugale erano nati i figli CP_2
(15.7.2008) e (1.11.2013), e che la residenza familiare era stata posta in Venosa Pt_2
(PZ) alla piazza Ninni n. 34, in un immobile di proprietà del marito (cfr. estratto atto di matrimonio e certificato contestuale di residenza e stato di famiglia).
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis a causa dei comportamenti del marito contrari ai doveri nascenti dal matrimonio. Segnatamente, ha esposto che il marito «era dedito al gioco e a tal fine aveva impiegato il suo guadagno, senza preoccuparsi del mantenimento e dell'educazione dei figli;
[…] aveva tenuto atteggiamenti aggressivi e minacciosi nei suoi confronti […]; tali episodi di violenza e minaccia si erano acuiti nell'ultimo periodo, in considerazione del fatto che il pretendeva il suo (di lei) allontanamento dall'abitazione coniugale e si CP_1 rifiutava di contribuire alle spese familiari».
In ordine alla situazione reddituale, la ricorrente ha dedotto di «svolgere attività lavorativa come dipendente di una impresa di pulizia e il sig. come dipendente CP_1 della società Barilla presso lo stabilimento di San Nicola di LF (doc. 4)».
Per l'effetto, la ricorrente ha domandato di:
«1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 con addebito di responsabilità a quest'ultimo ex art.151, comma 2, c.c.;
2 R.G. N. 4489/2023
2) dato atto che il sig. non è in grado con la sua condotta di prendersi cura dei CP_1 figli e ciò con particolare riferimento alle loro necessità, morali ed educative, disporre
l'affidamento dei figli minori e in via esclusiva alla madre, o in subordine, CP_2 Pt_2 disporre l'affido congiunto, con tutte le conseguenze che il Tribunale riterrà opportune e di giustizia sotto il profilo economico, stabilendo le modalità di visita protetta con il padre;
3) assegnare alla ricorrente l'abitazione coniugale, sita in Venosa alla Piazza Ninni n. 34, con i beni mobili e gli arredi in essa contenuti, che vi continuerà a viverci con i figli minori;
4) porre a carico del sig. congruo assegno di mantenimento mensile, in Controparte_1 favore della coniuge e dei figli, di € 800,00 (ottocento/00), o in quell'altra misura che, effettuate le opportune indagini, riterrà di determinare;
5) disporre il pagamento dell'intero assegno unico per i figli corrisposto dall'Inps in favore dell'istante;
6) porre sempre a carico del sig. il 50% di tutte le spese straordinarie, quali quelle CP_1 per attività sportive, scolastiche e mediche»; con vittoria delle spese di lite.
II Emesso decreto di fissazione prima udienza per il dì 21.2.2024, si è costituito in giudizio depositando comparsa di costituzione e risposta in data Controparte_1
19.1.2024, nella quale non si è opposto alla domanda di separazione personale e ha contestato le avverse deduzioni. In particolare, ha formulato domanda riconvenzionale di addebito della separazione personale nei confronti della moglie, poiché quest'ultima
«intratteneva, da diversi mesi, una relazione extraconiugale con tale sig. Per_1
.
[...]
Per l'effetto, il resistente ha concluso la comparsa di costituzione e risposta domandando di:
«a) Dichiarare la separazione personale dei coniugi con obbligo di mutuo e reciproco rispetto, con addebito di responsabilità alla sig.ra ; Parte_1
b) Affidare i figli minori e congiuntamente a entrambi i CP_2 Parte_2 genitori con la collocazione degli stessi presso il genitore che il Tribunale adito riterrà più idoneo nel rispetto dell'interesse dei minori, con diritto dei genitori di assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse - istruzione, educazione, salute, attività sportive ed extra-scolastiche in genere - tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli e con esercizio separato della responsabilità genitoriale;
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c) Assegnare l'ex casa coniugale al genitore che il Tribunale adito riterrà più idoneo nel rispetto dell'interesse dei minori;
d) Disporre il diritto di visita secondo quanto richiesto con il Piano genitoriale relativo ai figli e (doc. 9); CP_2 Parte_2
e) In via gradata, stabilire e statuire il diritto di visita in modalità protetta;
f) Stabilire a carico del sig. , a decorrere dal giorno della comparizione Controparte_1 delle parti innanzi al Tribunale adito, il versamento, a titolo di assegno di mantenimento in favore dei figli, dell'importo di € 443,20 di cui all'assegno unico erogato dall'Inps, da corrispondere mensilmente alla ricorrente a mezzo bonifico bancario sulle coordinate che la stessa provvederà ad indicare;
g) Dichiarare che ambedue i genitori e , provvederanno a sostenere le CP_1 Pt_1 spese straordinarie nella misura rispettivamente del 50 %;
h) Rigettare ogni altra richiesta avanzata da controparte, prima fra tutte quella di addebito della separazione;
i) Spese della procedura vinte e, in via gradata, compensazione delle stesse».
III Con ordinanza del 27.2.2024, il Giudice, dato atto che ai sensi dell'art. 473 bis.42, comma 6, c.p.c. non si era proceduto ad esperire il tentativo di conciliazione, ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti in ordine all'affidamento della prole e alle richieste di carattere patrimoniale delle parti, mandando al Pubblico Ministero presso il Tribunale per la trasmissione di tutti gli atti relativi ai procedimenti penali (ordinanza applicativa della misura cautelare) circa violenze in ambito familiare riguardanti le parti in causa e i minori non coperti da segreto e al Tribunale per i minorenni di Potenza per la trasmissione degli atti relativi al procedimento avente R.G. 780/2023 AFF. GEN. Nonché, ha conferito incarico ai Servizi sociali del Comune di Venosa (PZ) e ha disposto la nomina di una curatrice speciale per i minori e , individuandola nella CP_2 Parte_2 persona dell'Avv. Tiziana Gitto.
Ai fini istruttori, ha ammesso la prova testimoniale come articolata da parte resistente e ha disposto l'ascolto della minore fissando all'uopo l'udienza del CP_2
19.4.2024.
IV In data 8.4.2024 si è costituita in giudizio la nominata curatrice speciale dei minori
Avv. Tiziana Gitto, la quale, a fronte della situazione familiare contingente e alla luce del
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confronto costante intercorso con i Servizi sociali del Comune di Venosa (PZ), ha formulato la seguente domanda:
«1) Disporre, anche in regime di affido esclusivo in questa fase e per quanto sopra argomentato, la ripresa di un diritto di visita protetto del genitore padre nei confronti dei figli, sotto monitoraggio del servizio degli assistenti sociali del Comune di Venosa e presso
i locali del servizio medesimo;
2) Disporre la presa in carico del nucleo familiare ad opera del servizio sociale del
Comune di Venosa al fine di effettuare il dovuto monitoraggio, considerate le dinamiche conflittuali in cui versa, ed anche al fine di relazionare in merito ai rapporti tra i genitori ed i figli;
3) Disporre un percorso psicologico di sostegno alla genitorialità e di supporto psicologico dei minori e;
CP_2 Pt_2
4) Adottare ogni altro provvedimento ritenuto utile e necessario nell'interesse dei minori
e all'esito della disamina di tutti gli atti processuali nonché della CP_2 Pt_2 evoluzione processuale».
Con ordinanza del 22.4.2024, il Giudice, alla luce delle deduzioni delle parti di cui ai rispettivi scritti difensivi, delle istanze avanzate dalla curatrice speciale dei minori, della relazione dei Servizi Sociali depositata il 16.4.2024 e, soprattutto, dell'esito dell'ascolto della minore ha disposto la regolamentazione del regime di frequentazione padre- CP_2 figli, prevedendo incontri protetti presso i locali dei Servizi sociali e disponendo -altresì- che i minori e fossero presi in carico dal T.S.M.R.E.E. territorialmente CP_2 Pt_2 competente presso l'A.S.L., al fine di intraprendere un percorso di sostegno psicologico individuale. Sicché, la causa è stata rinviata all'udienza del 10.7.2024 per l'assunzione della prova testimoniale ammessa.
All'udienza da ultimo indicata è stata escussa la testimone di parte resistente e, alla luce delle deduzioni dei difensori delle parti e della curatrice Controparte_3 speciale dei minori, è stata fissata l'udienza dell'8.11.2024 mandando ai Servizi sociali per l'inoltro di relazione di aggiornamento entro il 30.10.2024.
Con ordinanza del 24.8.2024, il Giudice, alla luce della relazione dei Servizi sociali depositata in data 12.8.2024, di quanto riportato dalla curatrice speciale nella nota del
14.8.2024 e della volontà manifestata dalla minore di vivere con il padre, ha onerato CP_2
i difensori delle parti di depositare l'ordinanza genetica di applicazione della misura cautelare nei confronti del resistente, nonché di dar contezza dei successivi ed eventuali
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risvolti processualpenalistici, ha conferito incarico ai Servizi Sociali del Comune di
Venosa al fine di valutare l'effettiva sussistenza delle condizioni indispensabili per un adeguato accudimento e gestione della minore da parte della figura paterna e per CP_2 riattivare con somma urgenza il sostegno psicologico per la minore e il sostegno alla genitorialità per le parti in causa, nonché il servizio di educativa domiciliare per la minore,
e ha disposto C.T.U. in ordine alle capacità genitoriale delle parti, nominando la psicologa dott.ssa quale ausiliario. Sicché, è stata fissata l'udienza del 6.9.2024. Persona_2
All'udienza da ultimo indicata, il Giudice, alla luce della relazione dei Servizi Sociali depositata il 3.9.2024, ha disposto: a) l'affidamento della minore ai Servizi CP_2
Sociali del Comune di Venosa, prevedendo il collocamento della stessa presso la cooperativa sociale “Il Cerchio magico” sita in Venosa (PZ) per tre giorni alla settimana al termine delle lezioni scolastiche, con consumazione del pranzo all'interno della detta struttura e rientro presso la casa materna in serata alla fine delle attività; b) che la minore avesse accesso autonomamente alla Cooperativa sociale “Il Cerchio Magico” CP_2
o mediante l'attività materna;
c) che si desse corso all'intervento di educativa domiciliare, per una volta alla settimana;
d) che i Servizi sociali ampliassero i momenti di incontro tra la minore e il padre, nei limiti di compatibilità con la frequentazione da parte della CP_2 detta minore della Cooperativa sociale “Il Cerchio Magico” di Venosa;
e) che i Servizi sociali si interfacciassero e coordinassero con la nominata C.T.U. e che relazionassero al
Tribunale con cadenza trimestrale. Inoltre, attesa la mancata accettazione dell'incarico peritale da parte della dott.ssa , ha nominato la dott.ssa Persona_2 Persona_3 quale nuova C.T.U., rinviando la causa all'udienza del 2.10.2024.
All'udienza da ultimo indicata, la difesa della ricorrente ha depositato note scritte nelle quali ha chiesto emettersi sentenza parziale in ordine allo status, domanda sulla quale parte resistente non aveva precisato le conclusioni. Sicché, previo conferimento dell'incarico peritale alla nuova C.T.U. nominata, ai sensi dell'art. 473 bis. 22, comma 4, ultima parte, c.p.c., è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa limitatamente alla detta domanda sullo status per il dì 23.10.2024.
All'udienza da ultimo indicata, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice, alla luce dei fatti dedotti nelle note scritte depositate dalla curatrice speciale dei minori, ha reiterato la richiesta ai competenti Servizi Sociali di implementare il servizio di educativa domiciliare e ha disposto che la minore fosse indirizzata anche a sostegno di natura CP_2 psichiatrica presso le competenti strutture pubbliche. Poi, avendo le parti precisato le
6 R.G. N. 4489/2023
conclusioni in ordine alla domanda sullo status, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
V Con sentenza non definitiva n. 1859/2024 del 14.11.2024 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per la trattazione delle ulteriori domande accessorie formulate dalle parti. Nonché,
a fronte dell'istanza ex art. 473 bis.23 c.p.c., depositata dalla difesa del resistente in data
1.11.2024, di modifica dei provvedimenti provvisori e urgenti con riguardo al collocamento della minore e alla conseguente contribuzione a titolo di CP_2 mantenimento, in considerazione della volontà manifestata dalla minore in tal senso e del provvedimento di rigetto emesso dal G.I.P. il 7.10.2024, è stata fissata l'udienza del
15.1.2025, ferme le operazioni consulenziali, invitando la nominata C.T.U. a depositare breve parere/relazione in ordine alla capacità dei genitori e al miglior collocamento della minore. Sicché è stata fissata l'udienza del 26.3.2025 per l'esame della relazione peritale.
Con ordinanza resa a verbale all'udienza del 15.1.2025, il Giudice, alla luce dell'esame della relazione di C.T.U. versata in atti il 9.1.2025, ha rigettato la menzionata istanza ex art. 473 bis.23 c.p.c. formulata da parte resistente, per l'effetto confermando l'affidamento di ai Servizi sociali del Comune di Venosa (cfr. ordinanza del CP_2
17.9.2024) e, in revoca (formale, atteso che il provvedimento di collocamento della minore in struttura di tipo familiare in regime semi-residenziale non era stato mai eseguito) dell'ordinanza del 17.9.2024, disponendo il collocamento della minore presso la madre. In via ulteriore, ha incaricato i Servizi sociali del Comune di Venosa di indirizzare la minore ad accedere al trattamento di terapia individuale a cadenza CP_2 settimanale ad orientamento sistemico-relazionale (anche privatamente), ha disposto la riattivazione del servizio di educativa domiciliare e ha esortato nuovamente le parti a intraprendere percorsi di sostegno alla genitorialità, con conferma della già fissata udienza del 26.3.2025 per esame della relazione definitiva della C.T.U.
Con istanza congiunta di “trasformazione del rito di separazione personale giudiziale in separazione consensuale” depositata il 10.3.2025, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in ordine alle residue domande accessorie.
All'udienza del 26.3.2025, la quale è stata celebrata nelle forme dell'art. 127 ter
c.p.c., il Giudice, esaminata la relazione finale di C.T.U. depositata in data 13.2.2025,
7 R.G. N. 4489/2023
nella quale sono state evidenziate disfunzionalità in entrambe le figure genitoriali, ha invitato i Servizi sociali del Comune di Venosa a indirizzare i coniugi a intraprendere i percorsi individuali indicati nella relazione peritale a pag. 49 e 50. Nonché, esaminato l'accordo raggiunto e versato in atti dai coniugi, ha invitato questi ultimi a rimodulare le condizioni di separazione personale convenute unitamente alla nominata curatrice speciale dei minori Avv. Tiziana Gitto: «a) meditando sul regime di affidamento convenuto, il quale alla luce delle sopravvenienze penali (si invita a depositare la sentenza di patteggiamento) e dell'esito della C.T.U. non risulta più corrispondente all'interesse dei minori (nel solco delle osservazioni effettuate dalla curatrice); b) individuando precisamente i giorni infrasettimanali di frequentazione padre-figli, atteso che le personalità dei genitori e le loro capacità accuditive, quali emergenti all'esito della C.T.U., non consentono di rimettere all'accordo dei genitori la scelta dei giorni da effettuarsi di volta in volta, senza far presagire che non vi saranno questioni e/o dinamiche conflittuali;
c) parimenti valga per i 7 giorni del mese di luglio e i 7 giorni del mesi di agosto durante i quali i figli staranno con il padre, che -pertanto- si invita a individuare in maniera specifica, nel caso in cui tra i genitori non si raggiunga accordo entro il mese di maggio di ogni anno;
d) impegnandosi i genitori a intraprendere i percorsi di cui necessitano ai fini genitoriali individuati nella relazione di C.T.U., nonché a continuare a garantire ai figli adeguanti strumenti di sostegno come quelli di cui hanno già fruito sinora;
e) prevedendo la ripartizione del compenso spettante alla difesa effettuata dalla curatrice speciale nonché alla C.T.U.»; l'udienza del 28.5.2025 per la comparizione personale delle parti.
All'udienza da ultimo indicata sono comparsi i coniugi assistiti dai rispettivi difensori e la curatrice speciale dei minori Avv. Tiziana Gitto, i quali (tutti) hanno chiesto la decisione della causa alle condizioni di separazione personale così come rimodulate e contenute nel verbale di udienza, all'uopo sottoscrivendo il verbale d'udienza. I coniugi hanno -altresì- dato atto di aver effettuato i percorsi individuali indicati dalla C.T.U. e di aver raggiunto un equilibrio nei rapporti con i figli.
Orbene, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, avendo le parti rassegnato congiuntamente le seguenti conclusioni, per l'effetto rinunciando a ogni ulteriore e diversa domanda appartenente al patrimonio processuale dalle stesse esulante:
8 R.G. N. 4489/2023
9 R.G. N. 4489/2023
10 R.G. N. 4489/2023
VI Preliminarmente, deve essere formalmente disposta la riunione alla presente causa del procedimento civile R.G. N. 780/2023 incardinato su istanza del P.M.M. innanzi al
Tribunale per i Minorenni di Potenza, atteso che quest'ultimo con sentenza n. 23/2024 ha dichiarato la propria incompetenza ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c. in favore dell'intestato Tribunale per la pendenza del presente giudizio separativo.
Atteso che -come già esposto- con sentenza parziale n. 1859/2024 è già stata dichiarata la separazione personale tra i coniugi in causa, non resta che vagliare la corrispondenza all'interesse della prole e la non contrarietà alle norme imperative e all'ordine pubblico delle condizioni di separazione personale convenute tra le parti.
Ebbene, il Collegio ritiene quanto segue.
Avuto riguardo al previsto regime di affidamento condiviso della prole si osserva che, circa la minore , se è vero che la C.T.U. ha concluso per l'affidamento CP_2 della detta minore ai Servizi Sociali territorialmente competenti (dunque, confermando il provvedimento in tal senso assunto con ordinanza del 17.9.2024), è altresì vero che le operazioni peritali sono terminate prima del 13.2.2025 e che medio tempore la situazione di è mutata. Invero, la conflittualità esistente tra la madre e la figlia, (anche) a CP_2 ragione della quale sono stati adottati i provvedimenti di cui alle ordinanze del
24.8.2024, 17.9.2024, 2.10.2024 e 23.10.2024, non persiste all'attualità. Ciò emerge
11 R.G. N. 4489/2023
dalla relazione dei Servizi Sociali del Comune di Venosa presente in atti al 21.3.2025, nonché da quanto dichiarato dalla madre all'udienza del 28.5.2025. Nella detta sede, la ricorrente ha rappresentato che la figlia è serena, la situazione di Persona_4 conflittualità palesata nell'estate 2024 è cessata, ha ritrovato un nuovo equilibrio, CP_2 tanto vero che ha conseguito buoni risultati a scuola. Anche il padre alla detta ultima udienza ha dichiarato di frequentare i figli regolarmente e con serenità da prima di
Pasqua, e che le problematiche in antecedenza presenti non sono più attuali.
A ciò si aggiunga che la madre ha dichiarato di aver effettuato il percorso di sostegno alla genitorialità e che il padre continua a effettuare il percorso antiviolenza a
Potenza. Inoltre, circa la rilevanza delle condotte penalmente rilevanti nel presente giudizio di separazione e avuto riguardo al regime di affidamento della prole, deve considerarsi che il procedimento penale nei confronti del resistente si è concluso con sentenza di patteggiamento con revoca della misura cautelare, ed è noto che la detta sentenza non ha efficacia nel giudizio civile ai sensi dell'art. 445 c.p.p. Vi è poi da considerare che (nel giudizio civile) non si è giunti all'accertamento di quanto denunciato dalla ricorrente.
Pertanto, risulta conforme all'interesse dei minori il previsto affidamento condiviso e corrisponde alle risultanze consulenziali il convenuto collocamento prevalente di entrambe i minori presso la madre e il delineato regime di frequentazione padre-figli.
In via ulteriore, circa le condizioni di natura economica, si ritiene che anch'esse, sostanzialmente rispecchiando i provvedimenti provvisori e urgenti assunti in materia con ordinanza del 27.2.2024, siano conformi all'interesse dei minori relativamente al dovere dei genitori di contribuire al sostentamento materiale della prole in proporzione alla propria capacità economico-patrimoniale.
Alla luce delle esposte ragioni, si ritiene che le condizioni di separazione personale convenute tra le parti possano esser poste a fondamento della presnete sentenza, in quanto tutte corrispondenti all'interesse dei minori.
In considerazione delle vicissitudini che hanno interessato il nucleo familiare in oggetto, si reputa necessario conferire incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti di continuare a monitorare il nucleo familiare per accertarsi della persistenza del benessere psico-fisico dei minori, i quali relazioneranno all'A.G. competente
12 R.G. N. 4489/2023
(P.M.M.) in presenza di eventuali condotte disfunzionali dei genitori nei confronti dei figli.
Nulla sulle spese di lite -tra tutte le parti in causa- per assenza di questione sul punto (da intendersi la pattuizione convenuta anche relativa al sub-procedimento introdotto in corso di causa). Parimenti valga per le spese di C.T.U., essendone stata convenuta la ripartizione tra i genitori nella misura del 50% nel rapporto interno e in solido nel rapporto esterno, così come liquidate dal Tribunale con separato decreto.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 4489 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 tra Parte_1
e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così
[...] Controparte_1 provvede:
1) riunisce alla presente causa il procedimento civile R.G. N. 780/2023 incardinato su istanza del P.M.M. innanzi al Tribunale per i Minorenni di Potenza;
2) dispone che il rapporto di separazione personale sia regolato dalle condizioni riportate in motivazione;
3) conferisce incarico ai Servizi Sociali del Comune di Venosa di continuare a monitorare il nucleo familiare, relazionando all'A.G. competente in presenza di eventuali condotte disfunzionali dei genitori nei confronti dei figli;
4) nulla sulle spese di lite;
5) nulla sulle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto;
6) manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai Servizi Sociali del Comune di Venosa, nonché per gli altri adempimenti di competenza.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 15.7.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4489/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 4.7.2025, vertente
TRA
(C.F.: , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e ivi residente alla piazza Ninni n. 34, cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv.
ANTONIO COSCIA (C.F.: ), giusta procura in atti, elettivamente C.F._2 domiciliata in Venosa (PZ) alla via Vittorio Emanuele II n. 43/A4 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato a Venosa (PZ) in [...] Controparte_1 C.F._3
8.8.1968 e ivi residente alla piazza Ninni n. 34, cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. GIANTEO TAMBURRIELLO (C.F.: , giusta procura C.F._4 in atti, elettivamente domiciliato in Venosa (PZ) alla via G. Berta n. 7 presso lo studio del difensore, pec: Email_2
-RESISTENTE-
NONCHÉ
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente CP_2 C.F._5 in Venosa (PZ) alla piazza Ninni n. 34, cittadina italiana, e (C.F.: Parte_2
), nato a [...] in data [...] e residente in [...] alla C.F._6
1 R.G. N. 4489/2023
piazza Ninni n. 34, cittadino italiano, in persona della curatrice speciale Avv. TIZIANA
GITTO del Foro di Potenza (C.F.: ), giusta nomina dell'intestato C.F._7
Tribunale del 27.2.2024, in giudizio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliati in
Rionero in Vulture (PZ) alla via Foggia n. 12 presso lo studio della curatrice speciale, pec:
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-CURATRICE SPECIALE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione personale – domande accessorie;
CONCLUSIONI: per le parti private come rassegnate all'udienza del 4.7.2025; per il
Pubblico Ministero come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 473 bis.12 c.p.c. il 28.11.2023, Parte_1
ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dal coniuge,
[...] [...]
, addebitandola a quest'ultimo, con il quale aveva contratto matrimonio civile in CP_1
Venosa (PZ) il 6.10.2005, deducendo che dall'unione coniugale erano nati i figli CP_2
(15.7.2008) e (1.11.2013), e che la residenza familiare era stata posta in Venosa Pt_2
(PZ) alla piazza Ninni n. 34, in un immobile di proprietà del marito (cfr. estratto atto di matrimonio e certificato contestuale di residenza e stato di famiglia).
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis a causa dei comportamenti del marito contrari ai doveri nascenti dal matrimonio. Segnatamente, ha esposto che il marito «era dedito al gioco e a tal fine aveva impiegato il suo guadagno, senza preoccuparsi del mantenimento e dell'educazione dei figli;
[…] aveva tenuto atteggiamenti aggressivi e minacciosi nei suoi confronti […]; tali episodi di violenza e minaccia si erano acuiti nell'ultimo periodo, in considerazione del fatto che il pretendeva il suo (di lei) allontanamento dall'abitazione coniugale e si CP_1 rifiutava di contribuire alle spese familiari».
In ordine alla situazione reddituale, la ricorrente ha dedotto di «svolgere attività lavorativa come dipendente di una impresa di pulizia e il sig. come dipendente CP_1 della società Barilla presso lo stabilimento di San Nicola di LF (doc. 4)».
Per l'effetto, la ricorrente ha domandato di:
«1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 con addebito di responsabilità a quest'ultimo ex art.151, comma 2, c.c.;
2 R.G. N. 4489/2023
2) dato atto che il sig. non è in grado con la sua condotta di prendersi cura dei CP_1 figli e ciò con particolare riferimento alle loro necessità, morali ed educative, disporre
l'affidamento dei figli minori e in via esclusiva alla madre, o in subordine, CP_2 Pt_2 disporre l'affido congiunto, con tutte le conseguenze che il Tribunale riterrà opportune e di giustizia sotto il profilo economico, stabilendo le modalità di visita protetta con il padre;
3) assegnare alla ricorrente l'abitazione coniugale, sita in Venosa alla Piazza Ninni n. 34, con i beni mobili e gli arredi in essa contenuti, che vi continuerà a viverci con i figli minori;
4) porre a carico del sig. congruo assegno di mantenimento mensile, in Controparte_1 favore della coniuge e dei figli, di € 800,00 (ottocento/00), o in quell'altra misura che, effettuate le opportune indagini, riterrà di determinare;
5) disporre il pagamento dell'intero assegno unico per i figli corrisposto dall'Inps in favore dell'istante;
6) porre sempre a carico del sig. il 50% di tutte le spese straordinarie, quali quelle CP_1 per attività sportive, scolastiche e mediche»; con vittoria delle spese di lite.
II Emesso decreto di fissazione prima udienza per il dì 21.2.2024, si è costituito in giudizio depositando comparsa di costituzione e risposta in data Controparte_1
19.1.2024, nella quale non si è opposto alla domanda di separazione personale e ha contestato le avverse deduzioni. In particolare, ha formulato domanda riconvenzionale di addebito della separazione personale nei confronti della moglie, poiché quest'ultima
«intratteneva, da diversi mesi, una relazione extraconiugale con tale sig. Per_1
.
[...]
Per l'effetto, il resistente ha concluso la comparsa di costituzione e risposta domandando di:
«a) Dichiarare la separazione personale dei coniugi con obbligo di mutuo e reciproco rispetto, con addebito di responsabilità alla sig.ra ; Parte_1
b) Affidare i figli minori e congiuntamente a entrambi i CP_2 Parte_2 genitori con la collocazione degli stessi presso il genitore che il Tribunale adito riterrà più idoneo nel rispetto dell'interesse dei minori, con diritto dei genitori di assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse - istruzione, educazione, salute, attività sportive ed extra-scolastiche in genere - tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli e con esercizio separato della responsabilità genitoriale;
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c) Assegnare l'ex casa coniugale al genitore che il Tribunale adito riterrà più idoneo nel rispetto dell'interesse dei minori;
d) Disporre il diritto di visita secondo quanto richiesto con il Piano genitoriale relativo ai figli e (doc. 9); CP_2 Parte_2
e) In via gradata, stabilire e statuire il diritto di visita in modalità protetta;
f) Stabilire a carico del sig. , a decorrere dal giorno della comparizione Controparte_1 delle parti innanzi al Tribunale adito, il versamento, a titolo di assegno di mantenimento in favore dei figli, dell'importo di € 443,20 di cui all'assegno unico erogato dall'Inps, da corrispondere mensilmente alla ricorrente a mezzo bonifico bancario sulle coordinate che la stessa provvederà ad indicare;
g) Dichiarare che ambedue i genitori e , provvederanno a sostenere le CP_1 Pt_1 spese straordinarie nella misura rispettivamente del 50 %;
h) Rigettare ogni altra richiesta avanzata da controparte, prima fra tutte quella di addebito della separazione;
i) Spese della procedura vinte e, in via gradata, compensazione delle stesse».
III Con ordinanza del 27.2.2024, il Giudice, dato atto che ai sensi dell'art. 473 bis.42, comma 6, c.p.c. non si era proceduto ad esperire il tentativo di conciliazione, ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti in ordine all'affidamento della prole e alle richieste di carattere patrimoniale delle parti, mandando al Pubblico Ministero presso il Tribunale per la trasmissione di tutti gli atti relativi ai procedimenti penali (ordinanza applicativa della misura cautelare) circa violenze in ambito familiare riguardanti le parti in causa e i minori non coperti da segreto e al Tribunale per i minorenni di Potenza per la trasmissione degli atti relativi al procedimento avente R.G. 780/2023 AFF. GEN. Nonché, ha conferito incarico ai Servizi sociali del Comune di Venosa (PZ) e ha disposto la nomina di una curatrice speciale per i minori e , individuandola nella CP_2 Parte_2 persona dell'Avv. Tiziana Gitto.
Ai fini istruttori, ha ammesso la prova testimoniale come articolata da parte resistente e ha disposto l'ascolto della minore fissando all'uopo l'udienza del CP_2
19.4.2024.
IV In data 8.4.2024 si è costituita in giudizio la nominata curatrice speciale dei minori
Avv. Tiziana Gitto, la quale, a fronte della situazione familiare contingente e alla luce del
4 R.G. N. 4489/2023
confronto costante intercorso con i Servizi sociali del Comune di Venosa (PZ), ha formulato la seguente domanda:
«1) Disporre, anche in regime di affido esclusivo in questa fase e per quanto sopra argomentato, la ripresa di un diritto di visita protetto del genitore padre nei confronti dei figli, sotto monitoraggio del servizio degli assistenti sociali del Comune di Venosa e presso
i locali del servizio medesimo;
2) Disporre la presa in carico del nucleo familiare ad opera del servizio sociale del
Comune di Venosa al fine di effettuare il dovuto monitoraggio, considerate le dinamiche conflittuali in cui versa, ed anche al fine di relazionare in merito ai rapporti tra i genitori ed i figli;
3) Disporre un percorso psicologico di sostegno alla genitorialità e di supporto psicologico dei minori e;
CP_2 Pt_2
4) Adottare ogni altro provvedimento ritenuto utile e necessario nell'interesse dei minori
e all'esito della disamina di tutti gli atti processuali nonché della CP_2 Pt_2 evoluzione processuale».
Con ordinanza del 22.4.2024, il Giudice, alla luce delle deduzioni delle parti di cui ai rispettivi scritti difensivi, delle istanze avanzate dalla curatrice speciale dei minori, della relazione dei Servizi Sociali depositata il 16.4.2024 e, soprattutto, dell'esito dell'ascolto della minore ha disposto la regolamentazione del regime di frequentazione padre- CP_2 figli, prevedendo incontri protetti presso i locali dei Servizi sociali e disponendo -altresì- che i minori e fossero presi in carico dal T.S.M.R.E.E. territorialmente CP_2 Pt_2 competente presso l'A.S.L., al fine di intraprendere un percorso di sostegno psicologico individuale. Sicché, la causa è stata rinviata all'udienza del 10.7.2024 per l'assunzione della prova testimoniale ammessa.
All'udienza da ultimo indicata è stata escussa la testimone di parte resistente e, alla luce delle deduzioni dei difensori delle parti e della curatrice Controparte_3 speciale dei minori, è stata fissata l'udienza dell'8.11.2024 mandando ai Servizi sociali per l'inoltro di relazione di aggiornamento entro il 30.10.2024.
Con ordinanza del 24.8.2024, il Giudice, alla luce della relazione dei Servizi sociali depositata in data 12.8.2024, di quanto riportato dalla curatrice speciale nella nota del
14.8.2024 e della volontà manifestata dalla minore di vivere con il padre, ha onerato CP_2
i difensori delle parti di depositare l'ordinanza genetica di applicazione della misura cautelare nei confronti del resistente, nonché di dar contezza dei successivi ed eventuali
5 R.G. N. 4489/2023
risvolti processualpenalistici, ha conferito incarico ai Servizi Sociali del Comune di
Venosa al fine di valutare l'effettiva sussistenza delle condizioni indispensabili per un adeguato accudimento e gestione della minore da parte della figura paterna e per CP_2 riattivare con somma urgenza il sostegno psicologico per la minore e il sostegno alla genitorialità per le parti in causa, nonché il servizio di educativa domiciliare per la minore,
e ha disposto C.T.U. in ordine alle capacità genitoriale delle parti, nominando la psicologa dott.ssa quale ausiliario. Sicché, è stata fissata l'udienza del 6.9.2024. Persona_2
All'udienza da ultimo indicata, il Giudice, alla luce della relazione dei Servizi Sociali depositata il 3.9.2024, ha disposto: a) l'affidamento della minore ai Servizi CP_2
Sociali del Comune di Venosa, prevedendo il collocamento della stessa presso la cooperativa sociale “Il Cerchio magico” sita in Venosa (PZ) per tre giorni alla settimana al termine delle lezioni scolastiche, con consumazione del pranzo all'interno della detta struttura e rientro presso la casa materna in serata alla fine delle attività; b) che la minore avesse accesso autonomamente alla Cooperativa sociale “Il Cerchio Magico” CP_2
o mediante l'attività materna;
c) che si desse corso all'intervento di educativa domiciliare, per una volta alla settimana;
d) che i Servizi sociali ampliassero i momenti di incontro tra la minore e il padre, nei limiti di compatibilità con la frequentazione da parte della CP_2 detta minore della Cooperativa sociale “Il Cerchio Magico” di Venosa;
e) che i Servizi sociali si interfacciassero e coordinassero con la nominata C.T.U. e che relazionassero al
Tribunale con cadenza trimestrale. Inoltre, attesa la mancata accettazione dell'incarico peritale da parte della dott.ssa , ha nominato la dott.ssa Persona_2 Persona_3 quale nuova C.T.U., rinviando la causa all'udienza del 2.10.2024.
All'udienza da ultimo indicata, la difesa della ricorrente ha depositato note scritte nelle quali ha chiesto emettersi sentenza parziale in ordine allo status, domanda sulla quale parte resistente non aveva precisato le conclusioni. Sicché, previo conferimento dell'incarico peritale alla nuova C.T.U. nominata, ai sensi dell'art. 473 bis. 22, comma 4, ultima parte, c.p.c., è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa limitatamente alla detta domanda sullo status per il dì 23.10.2024.
All'udienza da ultimo indicata, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice, alla luce dei fatti dedotti nelle note scritte depositate dalla curatrice speciale dei minori, ha reiterato la richiesta ai competenti Servizi Sociali di implementare il servizio di educativa domiciliare e ha disposto che la minore fosse indirizzata anche a sostegno di natura CP_2 psichiatrica presso le competenti strutture pubbliche. Poi, avendo le parti precisato le
6 R.G. N. 4489/2023
conclusioni in ordine alla domanda sullo status, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
V Con sentenza non definitiva n. 1859/2024 del 14.11.2024 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per la trattazione delle ulteriori domande accessorie formulate dalle parti. Nonché,
a fronte dell'istanza ex art. 473 bis.23 c.p.c., depositata dalla difesa del resistente in data
1.11.2024, di modifica dei provvedimenti provvisori e urgenti con riguardo al collocamento della minore e alla conseguente contribuzione a titolo di CP_2 mantenimento, in considerazione della volontà manifestata dalla minore in tal senso e del provvedimento di rigetto emesso dal G.I.P. il 7.10.2024, è stata fissata l'udienza del
15.1.2025, ferme le operazioni consulenziali, invitando la nominata C.T.U. a depositare breve parere/relazione in ordine alla capacità dei genitori e al miglior collocamento della minore. Sicché è stata fissata l'udienza del 26.3.2025 per l'esame della relazione peritale.
Con ordinanza resa a verbale all'udienza del 15.1.2025, il Giudice, alla luce dell'esame della relazione di C.T.U. versata in atti il 9.1.2025, ha rigettato la menzionata istanza ex art. 473 bis.23 c.p.c. formulata da parte resistente, per l'effetto confermando l'affidamento di ai Servizi sociali del Comune di Venosa (cfr. ordinanza del CP_2
17.9.2024) e, in revoca (formale, atteso che il provvedimento di collocamento della minore in struttura di tipo familiare in regime semi-residenziale non era stato mai eseguito) dell'ordinanza del 17.9.2024, disponendo il collocamento della minore presso la madre. In via ulteriore, ha incaricato i Servizi sociali del Comune di Venosa di indirizzare la minore ad accedere al trattamento di terapia individuale a cadenza CP_2 settimanale ad orientamento sistemico-relazionale (anche privatamente), ha disposto la riattivazione del servizio di educativa domiciliare e ha esortato nuovamente le parti a intraprendere percorsi di sostegno alla genitorialità, con conferma della già fissata udienza del 26.3.2025 per esame della relazione definitiva della C.T.U.
Con istanza congiunta di “trasformazione del rito di separazione personale giudiziale in separazione consensuale” depositata il 10.3.2025, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in ordine alle residue domande accessorie.
All'udienza del 26.3.2025, la quale è stata celebrata nelle forme dell'art. 127 ter
c.p.c., il Giudice, esaminata la relazione finale di C.T.U. depositata in data 13.2.2025,
7 R.G. N. 4489/2023
nella quale sono state evidenziate disfunzionalità in entrambe le figure genitoriali, ha invitato i Servizi sociali del Comune di Venosa a indirizzare i coniugi a intraprendere i percorsi individuali indicati nella relazione peritale a pag. 49 e 50. Nonché, esaminato l'accordo raggiunto e versato in atti dai coniugi, ha invitato questi ultimi a rimodulare le condizioni di separazione personale convenute unitamente alla nominata curatrice speciale dei minori Avv. Tiziana Gitto: «a) meditando sul regime di affidamento convenuto, il quale alla luce delle sopravvenienze penali (si invita a depositare la sentenza di patteggiamento) e dell'esito della C.T.U. non risulta più corrispondente all'interesse dei minori (nel solco delle osservazioni effettuate dalla curatrice); b) individuando precisamente i giorni infrasettimanali di frequentazione padre-figli, atteso che le personalità dei genitori e le loro capacità accuditive, quali emergenti all'esito della C.T.U., non consentono di rimettere all'accordo dei genitori la scelta dei giorni da effettuarsi di volta in volta, senza far presagire che non vi saranno questioni e/o dinamiche conflittuali;
c) parimenti valga per i 7 giorni del mese di luglio e i 7 giorni del mesi di agosto durante i quali i figli staranno con il padre, che -pertanto- si invita a individuare in maniera specifica, nel caso in cui tra i genitori non si raggiunga accordo entro il mese di maggio di ogni anno;
d) impegnandosi i genitori a intraprendere i percorsi di cui necessitano ai fini genitoriali individuati nella relazione di C.T.U., nonché a continuare a garantire ai figli adeguanti strumenti di sostegno come quelli di cui hanno già fruito sinora;
e) prevedendo la ripartizione del compenso spettante alla difesa effettuata dalla curatrice speciale nonché alla C.T.U.»; l'udienza del 28.5.2025 per la comparizione personale delle parti.
All'udienza da ultimo indicata sono comparsi i coniugi assistiti dai rispettivi difensori e la curatrice speciale dei minori Avv. Tiziana Gitto, i quali (tutti) hanno chiesto la decisione della causa alle condizioni di separazione personale così come rimodulate e contenute nel verbale di udienza, all'uopo sottoscrivendo il verbale d'udienza. I coniugi hanno -altresì- dato atto di aver effettuato i percorsi individuali indicati dalla C.T.U. e di aver raggiunto un equilibrio nei rapporti con i figli.
Orbene, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, avendo le parti rassegnato congiuntamente le seguenti conclusioni, per l'effetto rinunciando a ogni ulteriore e diversa domanda appartenente al patrimonio processuale dalle stesse esulante:
8 R.G. N. 4489/2023
9 R.G. N. 4489/2023
10 R.G. N. 4489/2023
VI Preliminarmente, deve essere formalmente disposta la riunione alla presente causa del procedimento civile R.G. N. 780/2023 incardinato su istanza del P.M.M. innanzi al
Tribunale per i Minorenni di Potenza, atteso che quest'ultimo con sentenza n. 23/2024 ha dichiarato la propria incompetenza ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c. in favore dell'intestato Tribunale per la pendenza del presente giudizio separativo.
Atteso che -come già esposto- con sentenza parziale n. 1859/2024 è già stata dichiarata la separazione personale tra i coniugi in causa, non resta che vagliare la corrispondenza all'interesse della prole e la non contrarietà alle norme imperative e all'ordine pubblico delle condizioni di separazione personale convenute tra le parti.
Ebbene, il Collegio ritiene quanto segue.
Avuto riguardo al previsto regime di affidamento condiviso della prole si osserva che, circa la minore , se è vero che la C.T.U. ha concluso per l'affidamento CP_2 della detta minore ai Servizi Sociali territorialmente competenti (dunque, confermando il provvedimento in tal senso assunto con ordinanza del 17.9.2024), è altresì vero che le operazioni peritali sono terminate prima del 13.2.2025 e che medio tempore la situazione di è mutata. Invero, la conflittualità esistente tra la madre e la figlia, (anche) a CP_2 ragione della quale sono stati adottati i provvedimenti di cui alle ordinanze del
24.8.2024, 17.9.2024, 2.10.2024 e 23.10.2024, non persiste all'attualità. Ciò emerge
11 R.G. N. 4489/2023
dalla relazione dei Servizi Sociali del Comune di Venosa presente in atti al 21.3.2025, nonché da quanto dichiarato dalla madre all'udienza del 28.5.2025. Nella detta sede, la ricorrente ha rappresentato che la figlia è serena, la situazione di Persona_4 conflittualità palesata nell'estate 2024 è cessata, ha ritrovato un nuovo equilibrio, CP_2 tanto vero che ha conseguito buoni risultati a scuola. Anche il padre alla detta ultima udienza ha dichiarato di frequentare i figli regolarmente e con serenità da prima di
Pasqua, e che le problematiche in antecedenza presenti non sono più attuali.
A ciò si aggiunga che la madre ha dichiarato di aver effettuato il percorso di sostegno alla genitorialità e che il padre continua a effettuare il percorso antiviolenza a
Potenza. Inoltre, circa la rilevanza delle condotte penalmente rilevanti nel presente giudizio di separazione e avuto riguardo al regime di affidamento della prole, deve considerarsi che il procedimento penale nei confronti del resistente si è concluso con sentenza di patteggiamento con revoca della misura cautelare, ed è noto che la detta sentenza non ha efficacia nel giudizio civile ai sensi dell'art. 445 c.p.p. Vi è poi da considerare che (nel giudizio civile) non si è giunti all'accertamento di quanto denunciato dalla ricorrente.
Pertanto, risulta conforme all'interesse dei minori il previsto affidamento condiviso e corrisponde alle risultanze consulenziali il convenuto collocamento prevalente di entrambe i minori presso la madre e il delineato regime di frequentazione padre-figli.
In via ulteriore, circa le condizioni di natura economica, si ritiene che anch'esse, sostanzialmente rispecchiando i provvedimenti provvisori e urgenti assunti in materia con ordinanza del 27.2.2024, siano conformi all'interesse dei minori relativamente al dovere dei genitori di contribuire al sostentamento materiale della prole in proporzione alla propria capacità economico-patrimoniale.
Alla luce delle esposte ragioni, si ritiene che le condizioni di separazione personale convenute tra le parti possano esser poste a fondamento della presnete sentenza, in quanto tutte corrispondenti all'interesse dei minori.
In considerazione delle vicissitudini che hanno interessato il nucleo familiare in oggetto, si reputa necessario conferire incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti di continuare a monitorare il nucleo familiare per accertarsi della persistenza del benessere psico-fisico dei minori, i quali relazioneranno all'A.G. competente
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(P.M.M.) in presenza di eventuali condotte disfunzionali dei genitori nei confronti dei figli.
Nulla sulle spese di lite -tra tutte le parti in causa- per assenza di questione sul punto (da intendersi la pattuizione convenuta anche relativa al sub-procedimento introdotto in corso di causa). Parimenti valga per le spese di C.T.U., essendone stata convenuta la ripartizione tra i genitori nella misura del 50% nel rapporto interno e in solido nel rapporto esterno, così come liquidate dal Tribunale con separato decreto.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 4489 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 tra Parte_1
e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così
[...] Controparte_1 provvede:
1) riunisce alla presente causa il procedimento civile R.G. N. 780/2023 incardinato su istanza del P.M.M. innanzi al Tribunale per i Minorenni di Potenza;
2) dispone che il rapporto di separazione personale sia regolato dalle condizioni riportate in motivazione;
3) conferisce incarico ai Servizi Sociali del Comune di Venosa di continuare a monitorare il nucleo familiare, relazionando all'A.G. competente in presenza di eventuali condotte disfunzionali dei genitori nei confronti dei figli;
4) nulla sulle spese di lite;
5) nulla sulle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto;
6) manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai Servizi Sociali del Comune di Venosa, nonché per gli altri adempimenti di competenza.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 15.7.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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