Articolo 1 della Legge 7 febbraio 1964, n. 11
Articolo 2
Versione
5 marzo 1964
Art. 1.
E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 4 miliardi a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per far fronte alle maggiori esigenze di funzionamento per l'espletamento di compiti di studio e di ricerche scientifiche e tecniche durante l'esercizio finanziario 1963-64.
Entrata in vigore il 5 marzo 1964