Articolo 4 della Legge 30 dicembre 1989, n. 429
Articolo 3
Versione
30 gennaio 1990
Art. 4. 1. All'onere derivante dalla presente legge, determinato in lire 11 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 30 gennaio 1990