TRIB
Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/02/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
II SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati dr. Monica Stocco Presidente dr. Stefano Sajeva Giudice dr. Silvia Ingrassia Giudice dei quali la prima relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc e 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3234 dell'anno 2016 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi ( cui è riunito il proc. n. 7359/2020 r.g.) vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. MANGIAPANE MARIO e AR EV
( ) VIA PRINCIPE DI BELMONTE, 1/C C.F._2
90100 PALERMO;
, con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. MANGIAPANE MARIO
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ) , Controparte_1 C.F._3 CP_2
(C.F. ), con il patrocinio
[...] C.F._4
dell'avv. BIANCO GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in Via Bari 28
90133 Palermo, presso il difensore avv. BIANCO GIUSEPPE PARTE CONVENUTA
(C.F. Controparte_3 C.F._5
), con il patrocinio dell'avv. MAZZARELLA LOREDANA e
[...]
dell'avv. SANCI SALVATORE ( ) C/O AVV. C.F._6
G. GRECO SCRIBANI VIA SALINAS N.56 90141 PALERMO;
elet- tivamente domiciliato in VIA SALINAS,56 C/O AVV. GRECO
SCRIBANI PALERMO, presso il difensore avv. MAZZARELLA LO-
REDANA
PARTE CONVENUTA
(C.F. ) ), con il patro- Controparte_4 CodiceFiscale_7
cinio dell'avv. GAMBINO LIBORIO ( ) VIA C.F._8
TERRA SANTA N 6 90141 PALERMO e dell'avv. SERRAINO
SANDRA ( ) VIA TERRASANTA, 6 90100 C.F._9
PALERMO; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
GAMBINO LIBORIO
PARTE CONVENUTA
Controparte_5
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE CONTUMACI
(C.F. , Controparte_6 C.F._10 [...]
, ( C.F. con il patrocinio CP_7 CodiceFiscale_11
dell'avv. MANGIAPANE MARIO e dell'avv. AR EV
( ) VIA PRINCIPE DI BELMONTE, 1/C C.F._2
90100 PALERMO;
, elettivamente domiciliato in VIA P.PE DI BEL-
MONTE, 1/C PALERMO, presso il difensore avv. MANGIAPANE
MARIO
- 2 - TERZI CHIAMATI IN CAUSA
LI , (C.F. ), elettivamente CP_8 CodiceFiscale_12
domiciliato in Palermo, Via Brunetto Latini n. 11, presso lo studio dell'Avv. Dario Romeo (C.F. ) CodiceFiscale_13
TERZO INTERVENIENTE
(C.F. ), Controparte_2 C.F._14 CP_9
(C.F. ), n.q. di eredi di
[...] C.F._15 Per_1
[...]
TERZE CHIAMATE IN CAUSA CONTUMACI
OGGETTO: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza di trattazione scritta del
5.2.2025 le parti concludevano come da note ex art. 127 ter cpc , alle quali si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1.Individuazione del thema decidendum e considerazioni in punto di onere della prova.
Occorre premettere, ai fini della decisione, che al Collegio è preclusa, in forza del vincolo creato dal precedente decisum, ogni rivalutazione delle que- stioni già affrontate e decise nella sentenza parziale n. 5607/2023 emessa in- ter partes.
Ciò posto, la materia del contendere residua, anzitutto, sulla ricostruzione dell'asse ereditario in termini di relictum netto e donatum ai fini dell'operazione di riunione fittizia.
Va, per altro verso, considerato che le allegazioni difensive di CP_10
- 3 - in ordine alla sussistenza di una confessione giudiziale sui fatti costitu- CP_8
tivi delle proprie domande deve considerarsi priva di pregio.
Le affermazioni contenute negli atti giudiziali di alcune parti, invocate da contengono, infatti, la rappresentazione solo di fatti favore- CP_11
voli ai propri autori e sono state oggetto di specifica contestazione da parte degli altri litisconsorti, sicché esse non possono essere valutate ai sensi dell'art. 2733 c.c.
Ai fini della decisione appare, pertanto, necessario verificare l'adeguato assolvimento dell'onere della prova imposto dall'articolo 2697 c.c. da parte di ciascuna delle parti attrici.
2.Domande di simulazione.
Per motivi di ordine logico, appare necessario in primo luogo esaminare le domande di simulazione proposte dalle parti e volte ad accertare, per un verso, la dissimulazione di donazioni dirette e, per altro verso, la dissimula- zione di donazioni indirette poste in essere dal de cuius de- Persona_2
ceduto in data 15.2.2006.
In particolare, il secondo tipo di domande va riqualificato in termini di azione di accertamento dell'esistenza di una donazione indiretta, e cioè di ac- certamento – ai fini dell'azione di riduzione e di divisione- dell'utilizzazione di un negozio tipico – quello della compravendita- in vista della realizzazione di uno scopo diverso rispetto a quello del negozio posto in essere.
Nell'ipotesi di donazione indiretta non ricorre, infatti, un negozio simula- to atteso che le parti non intendono escludere nei rapporti interni gli effetti del negozio adottato ma vogliono concludere effettivamente quel negozio, realizzando anche un effetto ulteriore, e cioè realizzare lo scopo di liberalità
- 4 - mediante dazione, da parte del donante, della provvista necessaria ai fini dell'operazione di acquisto (cfr. Cass., 21/05/2020, n. 9379).
Deve, pertanto, ritenersi che con riferimento agli atti per i quali è stata dedotta l'esistenza di una donazione indiretta vada disattesa l'azione di nullità del negozio per difetto di forma.
Ai fini della validità della donazione indiretta, infatti, non è richiesta la forma dell'atto pubblico con la presenza di due testimoni, essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità, dato che l'art. 809 c.c., nello stabilire le norme sulle do- nazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., non richiama l'art. 782 c.c., che prescrive l'atto pubblico per la donazione (v. Cass. n. 14197/2013).
3. Simulazione dell'atto di vendita con scrittura privata con firma autenticata dal Notaio stipulato in data 14/11/2000. Persona_3
Ciò premesso, occorre prendere avvio dalle domande di simulazione formulate da , , Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 Parte_2
e dell'atto di vendita con scrittura privata con firma au-
[...] CP_11
tenticata dal Notaio stipulato in data 14/11/2000 repertorio Persona_3
21221 con cui ha trasferito la nuda proprietà di 14.950 azioni Persona_2
della alla figlia e di 14.950 azioni della al CP_12 Parte_1 CP_12
figlio CP_2
Le domande sono fondate.
La natura simulata dell'atto di compravendita emerge, infatti, chiaramente dalla scrittura stipulata tra e in da- Controparte_2 CP_4 CP_1 Pt_1
ta 24.11.2000 nella quale le parti, con dichiarazione sottoscritta, si sono reci-
- 5 - procamente date atto che, sebbene le azioni della fossero state CP_12
formalmente intestate ad e esse in realtà apparteneva- Parte_1 CP_2
no a tutti i figli di . Persona_2
Ulteriori elementi a conforto della natura simulata dell'atto vanno, poi, rinvenuti nella condizione reddituale di e Parte_1 Controparte_2
all'epoca della sottoscrizione del contratto.
Non risulta, infatti, in contestazione che , allora trentenne, Parte_1
avesse lavorato come farmacista dipendente part time presso due farmacie, la farmacia Rappa prima e la farmacia Fiore dopo, e non godesse di redditi ade- guati per far fronte all'operazione.
Analogamente non risulta contestato che all'epoca Controparte_2
trentunenne, avesse conseguito solo da poco la laurea in medicina e stesse se- guendo un corso di specializzazione che prevedeva il pagamento di una borsa di studio.
Deve, pertanto, ritenersi che neanche costui avesse le capacità economi- che per far fronte all'ingente corrispettivo della vendita fissato in lire
485.875.000.
Ulteriore elemento indiziario della simulazione deriva dal fatto che en- trambi gli acquirenti – a fronte della dichiarazione del venditore di avere già ricevuto il corrispettivo della cessione- non abbiano saputo provare l'effettivo pagamento del prezzo (Cass. 9 giugno 2014 n° 12955; Cass. 30 maggio 2005,
n. 11372; di recente Cass. 4 luglio 2024 n. 18347).
Qualora, infatti, l'azione di simulazione... si fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2697 c.c., indichino il carattere fittizio dell'alienazione, l'acquirente ha l'onere di provare l'effettivo pagamento
- 6 - del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il ca- rattere apparente del contratto;
tale onere probatorio non può, tuttavia, rite- nersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo conte- nuta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce per far valere la simu- lazione è terzo rispetto ai soggetti contraenti (Cass. ord. 15510/2018 e Cass.
n. 5326/2017).
Era, pertanto, onere dell'acquirente procurarsi la documentazione com- provante tale pagamento e la mancata produzione in giudizio di tali elementi istruttori non può che riverberarsi in suo danno.
Al riguardo, più in particolare, occorre considerare che Controparte_2
nulla ha dimostrato in ordine all'effettivo versamento del corrispettivo e che non ha fornito elementi di prova idonei a superare le risultanze Parte_1
della scrittura privata del 24.11.2000.
Non possono, infatti, assumere adeguato rilievo probatorio le copie dei vaglia cambiari e degli assegni bancari e circolari allegati alla memoria deposi- tata il 13.1.2022 da . Parte_1
Ed invero, non solo non vi è prova che tali titoli siano stati corrisposti per far fronte al corrispettivo della compravendita di azioni del 14.11.2000 ma non è stata fornita alcuna dimostrazione certa della riconducibilità della prov- vista ad . Parte_1
Non è, infatti, dato evincere su quale conto corrente siano stati tratti i va- glia cambiari e gli assegni circolari invocati dall'attrice mentre gli assegni ban- cari risultano emessi da un terzo soggetto – e girati da Persona_4
in favore del padre. Parte_1
La riconducibilità dei titoli e degli effetti bancari alla cessione delle azioni
- 7 - appare, inoltre, sconfessata dalla data di emissione degli stessi, relativa CP_12
ad un arco di tempo fra il 2002 e il 2003.
Tale dato inequivocabilmente contraddice la dichiarazione contenuta nell'atto di cessione di il quale, riferendo di avere già riscosso Persona_2
il pagamento del corrispettivo, ha ancorato cronologicamente tale circostanza ad una data antecedente al 14 novembre 2000, data di stipula del contratto ( cfr. contratto del 14.11.2000 prodotto nel fascicolo di parte di Parte_3
e ).
[...] Controparte_1
Nessuna valenza confessoria può, poi, attribuirsi alle affermazioni rese da in sede di interrogatorio formale, all'udienza del 8.7.2024, il Controparte_2
quale ha dichiarato: “sia io che mia sorella abbiamo effettivamente paga- Pt_1
to il corrispettivo versato”.
Ed invero, tale risposta non può valutarsi alla stregua di una confessione giudiziale né dal punto di vista oggettivo -atteso che essa è relativa anche a fatti favorevoli all'interrogando- né dal punto di vista soggettivo, non essendo opponibile alle altre parti del giudizio.
Va, infatti, evidenziato che in caso di litisconsorzio necessario, la confes- sione resa da uno dei litisconsorti a seguito delle domande rivoltegli in sede di interrogatorio formale, non può acquistare valore di prova legale anche nei confronti delle persone diverse dal confidente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione in ordine a situazioni giuridiche che fanno capo a altri distinti soggetti del rapporto processuale e può essere solo liberamente valuta- ta dal giudice ai sensi dell'art. 2733 c.c. (cfr. Cass., n. 10125 del 25/06/2003;
Cass., n. 8458 del 04/05/2004; Cass., n. 2482 del 29/01/2019).
L'insieme di questi elementi fanno ritenere provata la natura simulata
- 8 - dell'atto di compravendita del 14.11.2000 in quanto dissimulante una dona- zione della nuda proprietà delle azioni della . CP_12
Ciò premesso, deve valutarsi quale sia l'effetto della simulazione di tale atto rispetto al successivo atto di trasferimento delle azioni della Società CI-
SEM da in favore delle sorelle e ed in fa- Controparte_2 CP_1 CP_4
vore della allora coniuge con atto in notar Controparte_3 Per_5
del 20.9.2005.
[...]
Ed invero, le predette parti – con riferimento specifico all'operazione di cessione delle azioni acquistate dal proprio dante causa in forza CP_12
dell'atto del 14.11.2000- hanno invocato gli effetti di un acquisto in buona fe- de.
Al riguardo, in punto di diritto, occorre sottolineare che la simulazione non può essere opposta ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente (art. 1415 c.c.).
Il principio espresso dall'art. 1147 c.c., secondo cui la buona fede consiste nell'ignoranza di ledere l'altrui diritto ed è presunta, opera, in quanto generale, quando le norme facciano riferimento alla buona fede senza nulla dire in or- dine a ciò che vale ad integrarla o ad escluderla, ovvero al soggetto tenuto a provarne l'esistenza o ad altri profili di rilevanza della stessa, sicché trova ap- plicazione anche alla fattispecie relativa agli effetti della simulazione (cfr. Cass.
4 marzo 2002 n. 3102).
La presunzione di buona fede che assiste coloro che abbiano acquistato, in dipendenza del negozio simulato, un diritto proprio ed autonomo sulla co- sa simulatamente alienata, tuttavia, ha valore di presunzione semplice, per su- perare la quale possono essere utilizzate, quali fonti legittime ed esclusive di
- 9 - convincimento del giudice, anche indizi e semplici presunzioni aventi i requi- siti prescritti dall'art 2729 c.c..(cfr. Cass. n. 27048 del 18/10/2024).
Nel caso in esame la circostanza che le acquirenti fossero rispettivamente le sorelle e la moglie di titolare apparente delle azioni, e la Controparte_2
sottoscrizione da parte di di e di Controparte_2 Controparte_4 CP_1
della scrittura del 24.11.2000, con cui sostanzialmente si riconosceva la
[...]
natura simulata dell'atto di acquisto del 14.11.2000, costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti idonei ad escludere la buona fede delle terze acquirenti che certamente conoscevano la provenienza del bene, originariamente di pro- prietà di , ed erano, quindi, consapevoli della simulazione. Persona_2
Né vale invocare, in senso contrario, l'attuale insussistenza di un rapporto di coniugio fra e Controparte_3 Controparte_2
Come affermato dalla stessa convenuta, infatti, CP_3 CP_3
ha contratto matrimonio con nel febbraio del 1999, e cioè Controparte_2
solo un anno prima della stipula del negozio simulato del 14.11.2000, e si è separata dal coniuge con decreto di omologa del 10 giugno 2006, e cioè suc- cessivamente al proprio atto di acquisto 20.9.2005 ( cfr. sentenza di cessazio- ne degli effetti civili del matrimonio del 4.11.2011 allegata alle memorie depo- sitate il 14.1.2022).
Deve, pertanto, ritenersi che al momento delle vicende negoziali oggetto di causa fosse pienamente integrata nella famiglia Controparte_3
e fosse ancora convivente con il proprio coniuge. Pt_1
Analoghe considerazioni vanno formulate con riferimento alla opponibi- lità della simulazione nei confronti di a cui la coniuge Controparte_7 [...]
ha trasferito con atto di donazione del 19.12.2013 a rogito del Notaio CP_13
- 10 - rep. n. 102099 e racc. n. 15492, n. 32164 azioni della . Per_3 CP_12
In questo caso, oltre alle valutazioni già espresse in ordine alla valenza del rapporto di coniugio e di convivenza fra cedente e cessionario, ulteriori ele- menti rivelatori dell'assenza di buona fede vanno rinvenuti nella natura libera- le dell'atto di cessione e nel fatto che tale atto sia stato stipulato successiva- mente all'instaurazione da parte di del primo giudizio CP_5
(22.6.2006) volto a rilevare la simulazione dell'atto di cessione del 14.11.2000
e alla instaurazione del giudizio da parte di per la dichiara- CP_11
zione giudiziale di paternità di ( cfr. atto di transazione alle- Persona_2
gato all'atto di citazione e sentenza n. 6470/2015 del tribunale di Palermo de- positata unitamente alle memorie ex art. 183 cpc di . CP_11
Tali elementi impongono di ritenere che fosse piena- Controparte_7
mente consapevole della natura simulata dell'acquisto delle azioni da CP_12
parte della propria moglie e abbia inteso, di concerto con la titolare apparente delle stesse, consolidare, rispetto ai legittimari pretermessi, lo scopo pratico perseguito con l'originaria simulazione dell'atto di compravendita del
14.11.2000.
Ulteriore prova della concertazione tra i coniugi può poi Parte_4
rinvenirsi nell'atto di trasferimento avente ad oggetto la cessione della piena proprietà dell'intero pacchetto azionario delle azioni della da CP_12 [...]
a favore di a rogito del notaio del CP_14 Parte_1 Persona_6
19/07/2019 a titolo gratuito in esecuzione degli accordi conclusi in sede di separazione.
Va, di conseguenza, ritenuta inoperante nel caso di specie la buona fede prevista dall'art. 1415 c.c.
- 11 - A seguito dell'accoglimento della domanda di simulazione deve dichiarar- si l'inefficacia relativa del negozio simulato e la contestuale dissimulazione di un contratto di donazione diretta.
Tale negozio dissimulato deve ritenersi nullo.
Ed invero, la disciplina generale della donazione fissata nell'art. 782 cod. civ. -che prescrive la forma dell'atto pubblico, a pena di nullità- va integrata con gli artt. 47 e 48 della Legge Notarile, i quali stabiliscono la necessità – ai fini della validità della donazione – della presenza, al momento della stipula dell'atto, delle parti nonché di due testimoni.
Nel caso in esame la redazione dell'atto di vendita è avvenuta con scrittu- ra privata con firma autenticata dal Notaio e senza presenza di Persona_3
testimoni sicchè non sussistono i requisiti di forma previsti per la donazione dissimulata.
L'accertamento della nullità della donazione dissimulata del 14.11.2000 è destinato a riverberarsi anche sulla validità dei successivi atti di trasferimento realizzati dai donatari e in quanto avvenuti a Parte_1 Controparte_2
non domino.
3.Restituzione delle azioni oggetto del contratto del 14.11.2000.
Vanno, poi, esaminate le domande di restituzione alla massa ereditaria del de cuius delle azioni oggetto della donazione dissimulata nulla e dei successivi trasferimenti e dei frutti da esse prodotte in termini di utili.
Sul punto, occorre sottolineare che sia le parti convenute che l'attrice hanno eccepito di avere acquisito la titolarità delle azioni per Parte_1
usucapione.
L'eccezione va rigettata.
- 12 - Va, infatti, rilevato che il possesso utile ad usucapire può iniziare a decor- rere nei confronti dei legittimari che abbiano esercitato l'azione di riduzione solo dalla data dell'apertura della successione, momento a partire dal quale gli stessi potrebbero legittimamente far valere i propri diritti in riduzione.
Ed invero, il codice civile, all'art. 1165, stabilisce che "le disposizioni ge- nerali sulla prescrizione, quelle relativamente alle causa di sospensione e di in- terruzione e al computo dei termini si osservano, in quanto applicabili, rispet- to alla usucapione".
L'art. 2935, inoltre, prevedendo che la prescrizione incomincia a decorre- re dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, detta una disposizione di ordine generale ispirata al principio secondo cui non può essere soggetto a prescrizione un diritto che il soggetto non può esercitare.
Alla luce della correlazione fra le previsioni contenute nell'art. 2935 e nell'art. 1165 c.c. deve, pertanto, ritenersi che l'azione di riduzione raffigura una delle ipotesi previste dalla legge, nelle quali l'usucapione non decorre se non dal giorno in cui il diritto può farsi valere (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 11203 del 27/10/1995).
Orbene, nel caso di specie, la successione di si è aperta Persona_2
in data 15.2.2006.
Successivamente a tale evento, , in data 22.6.2006, instau- CP_5
rando il giudizio RG 9101/2006, ha proposto domanda di simulazione del contratto di cessione delle azioni del 14.11.2000 nei confronti dei figli CP_12
e e quest'ultima ha formulato analoga domanda ricon- Controparte_2 Pt_1
venzionale nei confronti del fratello CP_2
In data 21.7.2006, inoltre, ha depositato ricorso per seque- CP_5
- 13 - stro giudiziario con riferimento alle azioni trasferite ad da Parte_1 [...]
con l'atto del 14.11.2000. CP_15
Con atto di citazione di terzo del primo dicembre 2006 ha Parte_1
proposto un'azione di simulazione e di nullità degli atti di cessione stipulati in
CP_1 data 20 settembre 2005 dal fratello nei confronti delle sorelle CP_2
e e della moglie .
[...] CP_4 Controparte_3
In data 19. 6.2007 – in seno all'accordo transattivo reiterato in data 24 lu- glio 2007 – , , , Parte_1 Controparte_4 Controparte_1 Controparte_2
e , hanno disposto dei diritti e delle pretese vantate sulle azioni CP_5
originariamente appartenute al de cuius e successivamente trasferite CP_12
in favore dei figli e prevedendo una specifica ripartizione de- Pt_1 CP_2
gli utili prodotti dalle stesse -prima e dopo l'apertura della successione- e con- templando un obbligo di trasferimento di parte delle azioni intestate ad
[...]
in favore di , e ( CP_13 Controparte_4 Controparte_1 Controparte_2
cfr. atto di transazione allegato all'atto di citazione).
Il giudizio RG 9101/2006 si è estinto in data successiva alla stipula dell'atto di transazione del 19.6.2007.
In data 7.6.2016 , e si CP_5 Controparte_1 Controparte_2
sono costituiti nel presente giudizio spiegando domande riconvenzionali volte ad accertare la simulazione del contratto di cessione del 14 novembre 2000, la nullità del contratto di donazione in esso dissimulato e a pretendere la restitu- zione delle azioni intestate ad . Parte_1
Con comparsa di risposta del 5.12.2016 ha fatto valere la Parte_1
simulazione dell'atto di cessione del 14.11.2000 limitatamente al trasferimento in favore di della nuda proprietà delle n.14.950 azioni in te- Controparte_2
- 14 - sta ad ed il diritto alla restituzione delle azioni intestate ad Persona_2
e (cfr. pag. 17 e Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3
ss della comparsa di risposta depositata il 5.12.2024).
Alla luce di tali dati oggettivi deve ritenersi che, successivamente all'apertura della successione (15.2.2006), il possesso utile all'invocata usuca-
CP_1 pione della proprietà delle azioni sia stato interrotto da una serie di atti interruttivi rilevanti ai sensi dell'art. 1165 c.c. e dell'art. 2943 c.c., quali le do- mande giudiziali, anche di natura cautelare, reciprocamente formulate dalle parti e il compimento di atti di disposizione e di signoria, quali la stipula della transazione, incompatibili col possesso ad usucapionem invocato dalle parti.
Non è pertanto decorso alcun termine utile per l'invocata usucapione e le azioni appartenute ad e trasferite con l'atto di cessione del Persona_2
14.11.2000 devono essere restituite alla massa ereditaria unitamente agli utili dalle stesse prodotte.
Con riferimento agli utili si deve premettere che, a seguito della declara- toria di nullità del contratto di vendita del 14.11.2000 , le prestazioni eseguite in adempimento di tale contratto costituiscono un indebito oggettivo in quan- to prive di titolo e devono essere restituite secondo le regole della ripetizione di indebito. Quando la restituzione abbia ad oggetto, come nel caso in esame, una cosa determinata gli artt. 2037 e 2038 c.c. pongono delle regole che pos- sono riassumersi nell'obbligo di restituire la cosa in natura, ove questa sia og- gettivamente possibile;
l'art. 2033 c.c. stabilisce poi, che l'accipiens indebiti è tenuto a restituire unitamente al bene anche i frutti e gli interessi “dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure se questi era in buona fede dal giorno della domanda”.
- 15 - In particolare, deve considerarsi in buona fede il contraente che non co- nosceva o non doveva conoscere il vizio del contratto e, viceversa, in mala fede il contraente che ne era a conoscenza, con la precisazione che anche nel caso di nullità del contratto per violazione di norme imperative la buona fede si presume (Cass. civ., 04.06.1985, n. 3315).
Orbene, applicando tali principi al caso di specie, occorre considerare che i contraenti dei negozi dichiarati nulli dovevano necessariamente essere a co- noscenza dell'esistenza della simulazione relativa del contratto di compraven- dita delle azioni concluso da e dai figli di costui CP_12 Persona_2 Pt_5
[...
CP_2
Ed invero, solo una simile consapevolezza può giustificare la sottoscri- zione – a distanza di soli dieci giorni dalla conclusione del contratto- della scrittura del 24.11.2000 in cui e Controparte_2 CP_4 CP_1 Pt_1
hanno riconosciuto che, sebbene le azioni della fossero state CP_12
formalmente intestate ad e esse in realtà apparteneva- Parte_1 CP_2
no a tutti i figli.
Tale consapevolezza – come già precisato al fine di escludere l'operatività del principio di buona fede previsto dall'art. 1415 c.c. – deve avere contraddi- stinto anche la posizione di , all'epoca coniuge di Controparte_3
e , coniuge di , e della stessa Controparte_2 Controparte_7 Parte_1
in sede di atto esecutivo degli accordi di separazione con il co- Parte_1
niuge.
Gli utili prodotti dalle azioni da restituire alla massa devono pertanto es- sere corrisposti dalla data dell'esecuzione dei singoli atti di trasferimento.
4.Simulazione della intestazione del denaro e titoli investiti nel por-
- 16 - tafoglio finanziario presso banca Fideuram a . CP_5
Va, poi, esaminata la domanda formulata da e Parte_1 CP_17
volta ad accertare la natura fittizia dell'intestazione di depositi e investi-
[...]
menti presso Banca Fideuram in favore di per un importo di € CP_5
812.637,23.
Al riguardo gli attori hanno dedotto che la provenienza del denaro deve ricondursi al de cuius non avendo l'intestataria mai svolto alcuna attività lavo- rativa.
La domanda va rigettata.
Va, innanzitutto, considerato che il portafoglio finanziario rappresentato nel documento di sintesi allegato alla comparsa del 5.12.2016 di Parte_1
risulta essere costituito da titoli cointestati fra la convenuta e il proprio figlio
Controparte_2
In assenza di elementi di segno contrario deve, di conseguenza, ritenersi che la titolarità degli stessi sia riconducibile solo in ragione del 50% a CP_5
[...]
Dal documento in questione, inoltre, non è dato evincere in alcun modo la provenienza del denaro investito. A tale carenza probatoria non può, poi,
[... sopperirsi tramite l'ordine di esibizione richiesto sia da che da Parte_1
CP_11
Ed invero, entrambi i richiedenti hanno formulato istanza ex art. 210 cpc al fine di “acquisire il dettaglio movimenti dello stesso ed indi verificarne la consistenza alla data della morte del de cuius” (cfr. pag. 9 della memoria ex art. 183 cpc II termine di e pag. 35 della memoria ex art. 183 cpc Parte_1
I termine di li . CP_11
- 17 - Occorre, tuttavia, rilevare che la “consistenza” dei rapporti di investimen- to riconducibili a appare già dimostrata alla luce del documento CP_5
prodotto da parte attrice mentre il riferimento generico al «dettaglio movi- menti» senza alcuna specificazione del tipo di operazione e dell'arco tempora- le di riferimento appare del tutto inidoneo a far accogliere l'ordine di esibi- zione.
L'ordine ex art. 210 cpc può, infatti, essere impartito ad una delle parti con esclusivo riguardo ad atti "la cui acquisizione al processo sia necessaria" ovvero "concernenti la controversia", e, quindi, ai soli atti o documenti speci- ficamente individuati o individuabili, dei quali sia noto, o almeno assertiva- mente indicato, un preciso contenuto, influente per la decisione della causa.
La Suprema Corte, inoltre, ha evidenziato che l'esigenza di specificità, ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. civ., riveste ancor più rilievo allorchè si tratti di ordine di esibizione nei confronti delle banche. Infatti, posto che condizione di ammissibilità dell'istanza di esibizione è, ai sensi del combinato disposto degli artt. 118 e 210 cod. proc. civ., l'inidoneità a procurare grave danno, una richiesta esplorativa determinerebbe, invece, un pregiudizio del diritto alla riservatezza per la divulgazione di notizie estranee alla causa, che gli interessati avrebbero legittimo interesse a mantenere segrete in quanto rela- tive alla propria vita privata ( cfr. Cass., n. 17602 del 23/08/2011).
Del tutto inammissibile deve, ritenersi, poi la richiesta di indagine banca- ria/finanziaria d'ufficio, anche a mezzo della Polizia Tributaria, relativamente a tale portafoglio, atteso che il giudizio ordinario di cognizione non contem- pla – quale mezzo di ricerca della prova – tale tipo di strumento, previsto spe- cificamente da norme speciali con riferimento a particolari giudizi, come il vi-
- 18 - gente comma 2 dell'art. 473 bis 2 del c.p.c. per i procedimenti previsti in ma- teria di persone, minorenni e famiglia.
La domanda, pertanto, va rigettata.
5.Simulazione dell'atto di compravendita del 7.1.2005 in Notaio
Rep. 56654 Rac. 5674 con il quale ha Persona_3 Persona_2
venduto alla figlia l'appartamento sito in Palermo, alla via Parte_1
Regione Siciliana n. 4468.
I convenuti , CP_5 Controparte_2 Controparte_1 CP_4
e l'intervenuto hanno chiesto di dichiarare simulata la
[...] CP_11
compravendita effettuata in favore di da potere del padre Parte_1 [...]
con atto in notar del 7.1.2005, rep. 56654 racc. Persona_7 Persona_3
5674, avente ad oggetto la nuda dell'appartamento sito in Palermo viale della
Regione Siciliana, piano nono, in catasto al foglio 39, part. 1683 sub 33, in quanto dissimulante una donazione.
La domanda è fondata.
Elementi rivelatori dell'avvenuta simulazione vanno individuati nella stretta relazione familiare fra le parti del contratto, nella misura del corrispet- tivo pattuito pari a € 51.246,00 rispetto all'età del cedente con riserva di usu- frutto (77 anni) e nella mancanza di prova adeguata del pagamento del prezzo.
Con riferimento a tale ultimo aspetto va, infatti, evidenziato che nell'atto di compravendita del 7.1.2005 la parte venditrice ha dichiarato di avere già ri- cevuto il corrispettivo del contratto senza specificare alcun dato riguardo ai mezzi e alla data del pagamento.
Tale dichiarazione – va ribadito- non ha alcun valore probatorio nei con- fronti dei terzi che non sono stati parte del contratto impugnato (cfr. Cass., n.
- 19 - 12955/2014).
Va, poi, sottolineato che la parte acquirente, su cui gravava il relativo onere, non ha provato in modo adeguato il pagamento del prezzo.
Le copie degli assegni bancari prodotte, infatti, non sono idonee a dimo- strare l'estinzione dell'obbligazione non essendo stata offerta prova dell'acquisto in concreto della disponibilità giuridica della somma di denaro in capo al venditore (cfr. Cass. sez. un. 26617/2007).
In particolare, occorre evidenziare che tutti gli assegni prodotti risultano emessi all'ordine di e che solo con riferimento ad uno di essi è Parte_1
stata prodotta una girata in favore del venditore, priva, per altro, di dimostra- zione dell'effettiva negoziazione del titolo.
Va, poi, sottolineato che gli assegni in questione (di cui tre privi di data ed uno con data scarsamente leggibile) non sono con certezza riconducibili alla vicenda negoziale oggetto di causa, trattandosi di titoli emessi da un terzo
-Pusateri Maria- in una data imprecisata.
Va, poi, rilevato che non appare idonea a confermare la circostanza dell'effettivo versamento del corrispettivo la testimonianza resa da Tes_1
invocata da parte attrice.
[...]
Ed invero, la è legata da vincoli di parentela con le parti -essendo Tes_1
la suocera di , la madre di e la nonna di Parte_1 Controparte_7 [...]
e tale elemento impone di sottoporre ad un rigoroso vaglio critico CP_6
la sua credibilità.
Il fatto, poi, che la teste, a distanza di circa venti anni, abbia potuto ricor- dare, “per essersi informata”, che abbia effettivamente incas- Persona_2
sato le somme portate negli assegni – a fronte della carenza di documentazio-
- 20 - ne bancaria a conforto- non solo appare scarsamente credibile ma non con- sente, di per sé solo considerato, di ritenere provata la circostanza del paga- mento effettivo del corrispettivo della vendita ( cfr. verbale di udienza del
8.7.2024).
Gli elementi sopra rilevati sono sufficienti a ritenere integrata la prova della simulazione relativa dell'atto di vendita, che dissimula una cessione a ti- tolo gratuito.
Il trasferimento immobiliare in questione va pertanto ricondotto, ai fini della riunione fittizia, nel donatum.
Va, invece, rigettata la domanda di accertamento della nullità del contrat- to per mancanza di forma, atteso che l'atto in notar del 7.1.2005 è Per_3
stato stipulato nella forma dell'atto pubblico alla presenza di due testimoni, sicchè risultano soddisfatti tutti i requisiti di forma richiesti per la stipula del contratto di donazione (cfr. atto pubblico di compravendita allegato alla me- moria di parte attrice depositata il 13.1.2022).
6.simulazione della compravendita intervenuta in data 8.3.2005 in
Notaio Rep. 58914 Racc. 5804 tra e la di lui Per_3 Persona_2
sorella avente ad oggetto la quota di ½ dell'appartamento sito in Per_1
Isola delle Femmine, Lungomare n. 38, e della successiva vendita del predetto immobile intervenuta tra e in notar Persona_1 Parte_1
dell'1.11.2010 Rep. 95772 Racc. 12553. Per_3
Va, poi, esaminata la domanda riconvenzionale avente ad oggetto gli atti di compravendita relativi alla quota di ½ dell'appartamento sito in Isola delle
Femmine, Lungomare n. 38.
La domanda è fondata.
- 21 - Elementi rivelatori dell'avvenuta simulazione dell'atto del 8.3.2005 vanno individuati nella stretta relazione familiare fra le parti del contratto (fratelli), nella misura del corrispettivo pattuito pari a € 23.370,00 rispetto all'età del ce- dente con riserva di usufrutto (77 anni) e nella mancanza di prova adeguata del pagamento del prezzo.
Va, infatti, ribadito, anche con riferimento a tale operazione negoziale, che la liberatoria quietanza, non è opponibile al legittimario e l' assenza di specificazione riguardo ai mezzi e alla data del pagamento nell'atto risulta es- sere elemento sintomatico della natura apparente della vendita (cfr. Cass., n.
12955/2014).
Va, poi, sottolineato che la parte acquirente, su cui gravava il relativo onere, scegliendo di non costituirsi nel giudizio, non ha provato in modo ade- guato il pagamento del prezzo.
L'atto simulato, pertanto, va considerato come dissimulante una dona- zione.
Va, poi, accolta la domanda di accertamento della nullità del contratto dissimulato per mancanza di forma, atteso che l'atto in notar del Per_3
8.3.2005 è stato stipulato nella forma dell'atto pubblico senza la presenza di due testimoni.
Parimenti simulata appare la successiva compravendita realizzata da e avente ad oggetto il medesimo immobile in data Parte_1 Persona_1
11.11.2010 in notar . Per_3
Ed invero, anche con riferimento a tale atto non può ritenersi adeguata- mente provata la circostanza dell'avvenuto pagamento del prezzo.
Le copie degli assegni bancari prodotte, infatti, non sono idonee a dimo-
- 22 - strare l'estinzione dell'obbligazione non essendo stata offerta prova dell'acquisto in concreto della disponibilità giuridica della somma di denaro in capo al venditore (cfr. Cass. sez. un. 26617/2007).
Ulteriori elementi rivelatori della natura apparente dell'atto vanno, poi, rinvenuti nella relazione familiare fra le parti e nell'importo esiguo del corri- spettivo pattuito nel contratto, pari ad euro 35.000,00.
Anche tale atto, pertanto, deve considerarsi dissimulante una donazione che va ritenuta nulla per difetto di forma.
Va, infatti, considerato che anche tale atto pubblico non è stato sotto- scritto alla presenza di testimoni sicché non risultano rispettati i requisiti im- posti dagli articoli 47 e 48 della legge notarile.
Il bene in questione va, pertanto, restituito alla massa ereditaria con i frutti da esso prodotti, in termini di valore locativo del bene, dalla data dei ri- spettivi atti di trasferimento.
La concatenazione delle vicende negoziali che hanno interessato la quota trasferita del bene di Isola delle Femmine e il ricorso, da parte delle parti, allo schema della simulazione per occultare il trasferimento effettivamente voluto convincono, infatti, della malafede delle parti acquirenti.
La sequenza della stipulazione degli atti di trasferimento, infatti, unita- mente considerata al fatto che nel medesimo contesto temporale, e cioè il
21.1.2005, ha trasferito per donazione a Persona_2 Controparte_6
figlia di , altro bene ubicato in Isola delle Femmine, via Amerigo Parte_1
Vespucci n.38, risulta sintomatica della volontà del de cuius di spogliarsi dei propri beni in fase antecedente alla apertura della sua successione, cedendo il compendio immobiliare di Isola delle Femmine nei confronti della famiglia
- 23 - costituita dalla figlia . Parte_1
Ciò impone di ritenere che l'obbligo di corresponsione dei frutti ritraibili dall'immobile decorra, ai sensi dell'art. 2033 c.c., dalla data delle singole ope- razioni di cessione.
7.Accertamento dell'esistenza di una donazione indiretta realizzata tramite la stipulazione in data 29.6.1984 dell'atto di compravendita con atto del Notaio rep. 1984 racc. 78.873/9461 tra e Per_8 Parte_6
avente ad oggetto l'immobile sito in Palermo, via Controparte_2
Alessio Di Giovanni n 8.
ed hanno dedotto che il corrispettivo (pari Parte_1 CP_11
a lire 35.000.000) del contratto di compravendita avente ad oggetto l'immobile sito in Palermo, via Alessio Di Giovanni n. 8 acquistato da CP_2
(all'epoca minorenne) sia stato versato unicamente dal de cuius
[...]
e che, di conseguenza, il contratto vada qualificato in termi- Persona_2
ni di donazione indiretta.
In punto di diritto, occorre ribadire che nella donazione indiretta la libe- ralità si realizza, anziché attraverso il negozio tipico di donazione, mediante il compimento di uno o più atti che, conservando la forma e la causa che è ad essi propria, realizzano, in via indiretta, l'effetto dell'arricchimento del destina- tario, sicché l'intenzione di donare emerge non già, in via diretta, dall'atto o dagli atti utilizzati, ma solo, in via indiretta, dall'esame, necessariamente rigo- roso, di tutte le circostanze di fatto del singolo caso, nei limiti in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio da chi ne abbia interesse (cfr. Cass., 21/05/2020, n. 9379).
La Suprema Corte, inoltre, ha chiarito che incombe sull'attore che inten-
- 24 - de fare valere la collazione o la riduzione l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie e cioè l'arricchimento unilaterale del beneficiario, a fronte del correlativo depauperamento del donante, nonché l'esistenza dell'animus donandi (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 19578 del 30/09/2016).
Orbene, applicando tali principi al caso di specie, occorre evidenziare che ha espressamente contestato l'esistenza di una donazione Controparte_2
indiretta in suo favore da parte del de cuius, osservando che il denaro versato a titolo di corrispettivo fosse proprio e non del proprio padre.
Orbene, tali allegazioni difensive risultano confortate anche da un princi- pio di prova scritta, essendo stati prodotti, unitamente all'atto di compraven- dita del 29.6.1984, il ricorso e l'autorizzazione del GT in cui emerge la prove- nienza del denaro impiegato nell'atto di acquisto e in particolare la titolarità in capo al minore della provvista a titolo di risparmi e dona- Controparte_2
zioni ( cfr. atto di acquisto prodotto da con le memorie deposi- Parte_1
tate il 13.1.2022).
La proposizione del ricorso al GT del 21.2.1983 impone di presumere la sussistenza del presupposto della pregressa disponibilità e titolarità della somma di denaro da parte del minore e della necessità dell'autorizzazione per svincolare tale somma ai fini dell'acquisto dell'immobile.
A fronte di tali circostanze, occorre evidenziare che gli attori, su cui in- combeva il relativo onere della prova, non hanno dato adeguata dimostrazio- ne degli elementi costitutivi della dedotta donazione indiretta.
In primo luogo, non sono stati offerti elementi sufficienti per ritenere che il denaro versato per l'acquisto in favore di sia stato di pro- Controparte_2
venienza esclusiva del de cuius . Persona_2
- 25 - Ed invero, il teste , invocato da , ha dichiara- Parte_6 Parte_1
to: “non lo so chi ha pagato il corrispettivo della vendita dell'immobile in Pa- lermo nella Via Alessio Di Giovanni n. 8, piano primo;
a Controparte_2
quel tempo aveva, comunque, una propria disponibilità economica” ( cfr. verbale di udienza del 2.7.2024).
Nessun elemento, inoltre, è stato offerto per appurare la condizione eco- nomica di mentre il semplice fatto che costui fosse, all'epoca Controparte_2
dell'operazione negoziale in contestazione, minore d'età non può essere con- siderato elemento sufficiente a smentire quanto indicato nel ricorso proposto davanti al Giudice Tutelare.
Risulta, infatti, pacifico fra le parti che la “famiglia ”, intesa come Pt_1
nucleo esteso anche ai collaterali e affini dei genitori delle parti in lite, fosse una famiglia facoltosa, sicché appare verosimile ritenere che Controparte_2
fosse stato destinatario di regali in denaro anche di ingente importo.
A tale riguardo va evidenziato che la stessa ha dedotto di es- Parte_1
sere stata destinataria di rilevanti dazioni di denaro da parte dello zio
[...]
, marito della sorella della propria madre ( cfr. pag. 8 della comparsa Persona_9
conclusiva depositata il 9.1.2025).
Occorre, inoltre, considerare che anche a voler ritenere che CP_2
fosse privo di autonome risorse economiche, tale dato non dimostre-
[...]
rebbe in ogni caso che la provvista per il pagamento del prezzo, in assenza di qualsivoglia prova documentale, fosse stata fornita dal padre.
Nessuna prova, infine, è stata fornita sull'esistenza dell'animus donandi.
Valutato il compendio probatorio acquisito all'esito dell'istruttoria svolta, il Collegio ritiene, pertanto, che la domanda di accertamento della donazione
- 26 - indiretta dell'immobile di via Alessio di Giovanni n. 8 in favore di CP_2
on debba essere accolta.
[...]
8.Accertamento dell'esistenza di una donazione indiretta realizzata tramite la stipulazione del contratto di compravendita in data
26.01.2000 con atto del Notaio rep. 18850/2850 tra Per_3 Parte_3
e la sorella .
[...] CP_1
Analoghe considerazioni in ordine al mancato adempimento dell'onere della prova vanno formulate con riferimento all'atto di compravendita stipula- to il 26.1.2000 fra i convenuti ed . CP_2 Controparte_1
Sul punto, occorre considerare che – contrariamente a quanto affermato da parte attrice- la convenuta (nata il [...]) all'epoca Controparte_1
della sottoscrizione del contratto non avesse quindici anni ma venticinque.
Nessuna dimostrazione, inoltre, è stata fornita in ordine all'animus do- nandi e alla costituzione della provvista per acquistare l'immobile da parte del de cuius . Persona_2
Va, poi, dichiarata inammissibile, per difetto di interesse, la domanda formulata da e volta ad accertare che l'atto in Parte_1 CP_11
contestazione dissimuli una donazione nulla per mancanza di forma.
Ed invero, non essendo tale atto riconducibile alla successione del de cuius per le ragioni prima esplicitate, l'eventuale accertamento della dissimula- zione di una donazione nulla non avrebbe alcuna refluenza sulla ricostruzione dell'asse relitto e sulla riunione fittizia.
9.Accertamento dell'esistenza di una donazione indiretta realizzata tramite la stipulazione dell'atto di compravendita del 27.1.2000
Rep.18602 a rogito notaio avente ad oggetto l'immobile sito in Per_3
- 27 - Palermo, Piazza Vittorio Veneto n.15, int 12 piano 6.
Va, altresì, rigettata la domanda formulata da e Parte_1 CP_17
volta all'accertamento dell'esistenza di una donazione indiretta realizzata
[...]
tramite la stipulazione dell'atto di compravendita del 27 gennaio 2000 in favo- re di Controparte_2
Occorre, infatti, considerare che nessuna prova è stata fornita in ordine al fatto che gli assegni corrisposti dall'acquirente in favore della parte venditrice siano stati emessi sulla base di una provvista costituita dal de cuius.
Il semplice fatto, infatti, che non fosse, per la propria Controparte_2
giovane età all'epoca della stipulazione del contratto, titolare di attività reddi- tuali ingenti non consente di inferire che il denaro fornito per l'operazione negoziale provenga dal proprio padre . Persona_2
Nessun apporto conoscitivo sul punto è stato fornito, inoltre, dai testi invocati dall'attrice.
Ed invero, il teste ha dichiarato: “ricordo dopo avere Testimone_2
avuto letto il capitolo di prova che ho ricevuto il pagamento in assegni circo- lari ma non ho contezza di chi ha fornito al provvista per tale pagamento;
en- trai in contatto con l'acquirente tramite un'agenzia immobiliare e fu l'agenzia a gestire i rapporti con la parte acquirente e quindi non ho avuto alcun rapporto diretto che mi consentisse di capire chi avesse fornito la provvista del paga- mento”.
La teste ha riferito: “sono la commercialista della società Testimone_3
e per questo motivo conosco la famiglia da tanti anni, non CP_18 Pt_1
ricordo nulla riguardo alla vicenda della alienazione di un immobile in piazza
Vittorio veneto e nulla sull'eventuale prezzo e sull'autore reale del pagamento.
- 28 - Mi occupo anche delle dichiarazioni dei redditi personali della famiglia Pt_1
ma in questa veste non sono a conoscenza dei loro movimenti di denaro. Pur avendo rapporti cordiali con i miei clienti on sono mai stata depositaria di confidenze come quelle indicate nel capitolo di prova. Non ricordo di alcun accertamento tributario che abbia riguardato al vicenda, è passato molto tem- po e quindi non posso ricordare simili particolari” ( cfr. verbale di udienza del
22.5.2024).
Non risulta, per altro verso, dimostrata la sussistenza dell'animus do- nandi.
La domanda, pertanto, va rigettata.
10. Accertamento dell'esistenza di una donazione indiretta realizza- ta tramite la stipulazione dell'atto di compravendita avente ad oggetto
½ dell'appartamento in Palermo Via Rapisardi n.23 al piano secondo in
Catasto al foglio 43 particella 681 sub 22 (ex sub 3) z.c. 3 cat A/2 cl.6 vani 4,0 Rendita Euro 485,47 acquistato da con atto a ro- CP_5
gito notaio rep.10639 25.10.1968. Per_8
con il proprio atto di intervento, ha chiesto di accertare CP_11
che la quota di ½ dell'immobile sito in via Rapisardi n. 23 sia stata ricevuta per donazione indiretta da CP_5
Anche tale domanda appare destituita di adeguato riscontro probatorio.
Ed invero, il fatto che non abbia mai svolto attività lavora- CP_5
tiva, di per sé solo considerato, non consente di dimostrare che la provvista necessaria all'acquisto sia stata costituita unicamente da parte del coniuge
. Persona_2
La domanda va, di conseguenza, rigettata.
- 29 - 11.Accertamento dell'esistenza di una donazione indiretta realizza- ta con la designazione di quale beneficiaria delle polizze CP_5
assicurative sulla vita Unit Linked Linea Protetta n. 00000041003 e n.
00000025176 e della polizza assicurativa sulla vita BDS INDEX EU-
ROPA n. bollettino 63/645/00000001754 e n. contratto 2061740 stipulate da . Persona_2
e hanno dedotto che la designazione di Parte_1 CP_11
quale beneficiaria di tre polizze vita stipulate dal de cuius vada CP_5
configurata in termini di donazione.
In punto di diritto, va preliminarmente osservato che la stipulazione di contratti di assicurazione vita in favore di un terzo beneficiario non possa qualificarsi come donazione diretta.
Osserva, infatti, il Collegio che per consolidato orientamento della Corte di Cassazione ( cfr. Cass., n. 3263 del 19 febbraio 2016) le polizze di assicura- zione sulla vita sono configurabili come “donazioni indirette” del contraente a favore dei beneficiari delle polizze stesse.
Ed invero, si tratta di polizze “a contenuto finanziario ed assicurativo” con le quali l'indennizzo spettante a seguito del decesso dell'assicurato viene attribuito direttamente ai beneficiari designati senza transitare attraverso l'asse ereditario.
In tale contesto negoziale, la designazione quale terzo beneficiario di per- sona non legata al designante da alcun vincolo di mantenimento o dipendenza economica deve presumersi, fino a prova contraria, compiuta a spirito di libe- ralità e costituisce una donazione indiretta.
Ciò posto, va evidenziato che l'articolo 1923 del Codice Civile indica
- 30 - espressamente che l'oggetto della donazione sono i premi pagati, ovvero ciò che esce dal patrimonio del disponente.
La Corte di Cassazione ( cfr. Cass., n. 6531 del 2006) ha, sul punto, speci- ficato che “l'unico depauperamento che si verifica nel patrimonio del con- traente assicurato è costituito dal versamento dei premi assicurativi da lui ese- guito in vita e, pertanto, solo le somme versate a tale titolo possono conside- rarsi oggetto di liberalità indiretta a favore del terzo designato come beneficia- rio, con conseguente assoggettabilità all'azione di riduzione eventualmente proposta dagli eredi legittimi.”.
Deve, di conseguenza, affermarsi che -ai fini dell'accertamento della le- sione della quota di legittima- vanno considerati i premi versati e non l'importo della prestazione.
Orbene, applicando tali principi al caso di specie occorre considerare che,
a fronte delle contestazioni formulate nelle proprie comparse di risposta da in ordine agli importi indicati dagli attori, costoro nulla hanno CP_5
provato o chiesto di provare in ordine al valore dei premi versati dal de cuius.
Non risultano, infatti, prodotti i contratti stipulati da né Persona_2
i documenti relativi al pagamento del capitale versato in esecuzione degli stes- si.
La domanda, in quanto priva di adeguato riscontro probatorio, va pertan- to rigettata.
12. Accertamento della donazione dell'importo di € 130.000,00 rica- vato quale corrispettivo della compravendita 27.01.2005 al rogito del no- taio repertorio n.443695, registrato il 17.02.2005. Persona_10
L'interveniente ha altresì dedotto che il de cuius abbia CP_11
- 31 - donato “ai propri eredi” il corrispettivo della vendita di un immobile sito in
Viterbo, Via Alcide De Gaspari n.11.
La domanda va rigettata atteso che non solo non risultano specificati i destinatari e la misura, per ciascuno, della dedotta donazione dell'importo di
€130.000,00 ma non risulta in alcun modo provato l'effettivo trasferimento del denaro riscosso dal de cuius.
13.Accertamento del relictum netto e del donatum ai fini della riu- nione fittizia.
[... Non risulta essere in contestazione fra le parti il fatto – dedotto da nella propria comparsa di intervento- che il compendio eredita- CP_11
rio di comprendeva al momento della morte unicamente il Persona_2
saldo attivo dei seguenti conti correnti:
- c/c n.28618 presso Agenzia 52 Banco di Sicilia odierna UniCredit C.so
Calatafimi 249, chiuso nel 2008;
- c/c n.156051 ex 193422 intestato solo al Sig. dal mese Persona_2
di giugno 2000 fino al decesso, avvenuto il 15/02/2006;
- c/c n.160857 ex 410198775 cointestato ai Sigg.ri , Persona_2
ed acceso nel novembre 2000 fino Controparte_2 Parte_1
all'estinzione presso Unicredit C.so Calatafimi n.249.
Occorre, tuttavia rilevare che nessuna delle parti ha adeguatamente dimo- strato ( o chiesto di provare) l'entità delle somme depositate presso tali conti, sicchè di esse non può tenersi conto nella quantificazione del relictum.
Vanno invece ricomprese nell'asse relitto: le azioni della trasferite in forza dell'atto di vendita con scrit- CP_12
tura privata con firma autenticata dal Notaio stipulato in data Persona_3
- 32 - 14/11/2000 repertorio 21221 con cui ha ceduto la nuda Persona_2
proprietà di 14.950 azioni della alla figlia e di 14.950 CP_12 Parte_1
azioni della al figlio d anche oggetto dei successivi atti di CP_12 CP_2
trasferimento in favore di , , Controparte_4 Controparte_1 CP_19
[...
e , in forza degli atti di cessione Controparte_3 Controparte_7
in notar del 20.9.2005 rep. n. 40682 e 40683 stipulati da Per_11 [...]
in favore delle sorelle e ed in fa- CP_19 Controparte_1 Controparte_4
vore della allora coniuge , della scrittura privata au- Controparte_3
tenticata dell'1.10.2007 stipulata da , da una parte, Parte_1 Parte_7
[.
, e dall'altra, della donazione effettuata Controparte_1 Controparte_2
in data 19.12.2013 rep. N 102099, e Racc. n 15492 al rogito del Notaio Per_12
[...
in Palermo stipulata da e , e dell'atto di tra- Parte_1 Controparte_7
sferimento della piena proprietà dell'intero pacchetto azionario delle azioni della all'epoca intestate a a favore di CP_12 Controparte_7 Parte_8
[
a rogito del notaio del 19/07/2019, con i relativi utili prodotti Persona_6
dalla data dell'esecuzione dei singoli atti di trasferimento.
Va ricompresa nel relictum altresì la quota di ½ dell'appartamento sito in
Isola delle Femmine, Lungomare n. 38, identificato in catasto al foglio 1, p.lla
284/2, cat C6, cl5, mq 192, r,c, 277,65 con i frutti da esso prodotti dalla data del 8.3.2005.
Non risulta dedotta e dimostrata, inoltre l'esistenza di passività.
Vanno ricompresi nel donatum, per altro verso, i seguenti beni oggetto di donazioni dirette:
a)appartamento in Palermo Via Messina n.3 ubicato al piano quinto a de- stra salendo la scala C interno 19, in Catasto al foglio 119 particella 51 sub 46
- 33 - z.c. 3 cat A/2 cl.6 vani 5,5 Rendita Euro 667,52 donato ad Controparte_2
giusta atto di donazione del 21.2.2005 ai rogiti del notaio Persona_13
pertorio 58522;
b)appartamento in Palermo Via Cappuccini 47 piano terra interno 1 in
Catasto al foglio 56 particella 645 sub 1 z.c. 3 cat A/2 cl.6 vani 5,5, Rendita
Euro 667,52 donato ad giusta atto di donazione del Controparte_2
21.2.2005 ai rogiti del notaio repertorio 58522, rettificato con Persona_3
atto del notaio Repertorio n.98461 Racc. 13837 registrato il Per_3
20.12.2011 ed identificato in catasto al foglio 56 particella 645/5 zc 2 ctg A/3 cl 4 vani 6,5 r.c. 268,56;
c)appartamento in Palermo Via Maggiore Toselli n.133 piano primo a si- nistra salendo le scale, in Catasto al foglio 33 particella 657 sub 30 z.c. 4 cat.
A/2 cl.8 vani 5,5 Rendita Euro 426,08 donato alla moglie giusta CP_5
atto di donazione del 21.2.2005 ai rogiti del notaio repertorio Persona_3
58522;
d)appartamento in Palermo Via Alessio Di Giovanni n.8 piano primo a destra salendo la scala in Catasto al foglio 32 particella 53 sub 22 z.c. 3 cat.
A/2 cl.5 vani 8,0 Rendita Euro 826,33 donato alla figlia giu- Controparte_1
sta atto di donazione del 21.2.2005 ai rogiti del notaio reperto- Persona_3
rio 58522;
e)unità immobiliare sita in Palermo Via Alessio Di Giovanni n.13 ubicata al piano terra della superficie catastale di metri quadrati ventuno (mq 21) in
Catasto al foglio 32 particella 167/1 donata alla figlia giusta Controparte_1
atto di donazione del 21.2.2005 ai rogiti del notaio Repertorio Persona_3
58522;
- 34 - f)appartamento in Palermo Via Cappuccini 47 piano terra, in Catasto al foglio 56 particella 645 sub 2 z.c. 2 cat A/3 cl.4 vani 6,0 Rendita Euro 247,90 donato ad giusta atto di donazione del 21.2.2005 ai rogiti del Controparte_1
notaio repertorio 58522, rettificato con atto del notaio Persona_3 Per_12
[...
repertorio n.98461 raccolta n.13837, registrato il 20.12.2011 ed identificato in catasto al foglio 56 ,particella 645/6 zc2 ctg A/3, cl4 vani 6 r.c. 247,90;
g)quota di ½ dell'appartamento in Palermo Via Rapisardi n.23 (9 vani) al piano secondo a sinistra salendo la scala in Catasto al foglio 43 particella 681 sub 22 (ex sub 3) z.c. 3 cat A/2 cl.6 vani 4,0,salone pari a 2 vani Rendita Euro
485,47 donato, giusta atto di donazione del 21.2.2005 ai rogiti del notaio
[...]
repertorio 58522, alla figlia;
Per_14 Controparte_4
h)villino sito nel Comune di Isola della Femmine Via Amerigo Vespucci
38, attualmente censito in Catasto al foglio 1 particella 90000 sub 52, categ.
A/7, cl. 3, vani 9,5 rendita euro 1.005,80, donato a in forza Controparte_6
di atto di donazione del 21.1.2005 ai rogiti del notaio di Pa- Persona_3
lermo rep.57258 – Racc. 5698, trascritto in data 28.1.2005 ai nn. 5033/2905;
i)immobile urbano sito nel Comune di Palermo Via Massimo D'Azeglio
2-2/A destinato a locale di magazzino e/o deposito attualmente censito in
Catasto al foglio 33 particella 24 sub 26 (ex sub 2) z.c.3, categ C/1, cl.3 mq.138 rendita euro 5994,01, donato a in forza di atto di Controparte_6
donazione del 21.1.2005 ai rogiti del notaio di Palermo Persona_3
rep.57258 – Racc. 5698, trascritto in data 28.1.2005 ai nn. 5033/2905; il seguente bene oggetto di donazione dissimulata:
j)appartamento in Palermo Viale Regione Siciliana 4468 piano nono cen- sito in catasto al foglio 39 particella 1683 sub 33 z.c.2 categ A/2 vani 7,5, ren-
- 35 - dita euro 581 trasferito ad giusta atto di compravendita del Parte_1
7.1.2005 in favore di nata a [...] il [...], ai rogiti del no- Parte_1
taio di Palermo rep. 56654 trascritto in data 1.2.2005 ai nn. Persona_3
5529/3236 dissimulante una donazione;
Con riferimento al valore di tali beni occorre evidenziare che, al fine di stabilire se l'atto di disposizione patrimoniale compiuto in vita dal de cuius sia lesivo della quota riservata ai legittimari, la donazione con riserva di usufrutto deve essere calcolata come donazione in piena proprietà, riferendone il valore al tempo dell'apertura della successione ( cfr. Cass., n. 20387 del 24/07/2008).
Va, poi, rigettata l'eccezione riconvenzionale di accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione dei beni oggetto di donazione for- mulata da , dovendosi interamente ribadire in questa sede le Controparte_4
considerazioni già svolte, con riferimento all'analoga eccezione relativa alle azioni della in ordine alla decorrenza del termine per il decorso CP_12
della invocata usucapione dalla data di apertura della successione e sulla sussi- stenza di atti interruttivi.
14. Accertamento della quota di riserva dell'interveniente CP_11
.
[...]
Occorre, poi, esaminare la domanda di accertamento della quota di legit- tima spettante a CP_11
La domanda è fondata nei limiti di seguito indicati.
Ed invero, con sentenza n.6470/2015 emessa dal Tribunale di Palermo in data 18.09.2015, confermata dalla Corte di Appello di Palermo e passata in giudicato, è stato accertato che è figlio biologico di CP_11 [...]
( cfr. sentenza della Corte di Appello di Palermo con attestazione di Per_2
- 36 - passaggio in giudicato allegata alla memoria del 13.1.2022 dell'interveniente) .
Ciò posto, ai fini della determinazione della quota di riserva spettante ai figli del de cuius occorre rammentare che per disciplinare le ipotesi di succes- sione in cui concorrano il coniuge e due o più figli – come nel caso di specie –
l'art. 542, co. 2 cod. civ. dispone che “quando i figli sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, è effettuata in parti uguali” sicché poteva liberamente disporre di ¼ del Persona_2
proprio patrimonio essendo riservato al coniuge e ai figli, rispettivamente, ¼
e ½ – da dividere in parti uguali – del patrimonio relitto.
Ai figli del de cuius – che hanno formulato domanda di riduzione e rein- tegrazione nella quota di riserva- spetta pertanto 1/5 di ½ riservato ai figli, pari a 2/20 del relictum.
Risulta, pertanto, incontestabile il diritto dell'interveniente ad essere rein- tegrato nella quota di legittima a lui riservata dalla legge, corrispondente alla quota di 2/20 del patrimonio relitto.
Ai fini della stima dei beni ricompresi nella riunione fittizia e dell'accertamento delle lesioni lamentate dalle parti e della successiva riduzio- ne e divisione appare necessario un ulteriore approfondimento istruttorio.
15. separazione e spese di lite.
In considerazione della definizione di alcune delle domande proposte dalle parti, occorre procedere alla separazione del procedimento relativo alle domande definite con la sentenza parziale n. 5607/2023 e con la presente sentenza, dalle domande di riduzione e reintegrazione nella quota di legittima, di collazione e divisione reciprocamente formulate dalle parti per le quali la
- 37 - cancelleria provvederà a formare un nuovo fascicolo portante un nuovo nu- mero di ruolo al fine di consentire il prosieguo dell'istruttoria.
In applicazione del principio della soccombenza, deve Controparte_7
essere condannato a rifondere nei confronti di coloro che hanno promosso l'azione di nullità e restituzione delle azioni nei suoi confronti le CP_12
spese di lite che si liquidano ai sensi del dm 55 del 2014, tenuto conto del va- lore dichiarato nell'atto di donazione, pari a € 32.164,00, nella seguente misu- ra:
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 851,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 602,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 903,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 3.809,00.
va, pertanto, condannato a corrispondere in favore di: Controparte_7
ed , l'importo di € 3.809,00, oltre iva e cpa Controparte_2 Controparte_1
come per legge e rimborso spese generali al 15%; l'importo CP_11
di € 3.809,00, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al
15%; l'importo di € 3.809,00, oltre iva e cpa come per legge e Controparte_4
rimborso spese generali al 15%.
In considerazione dell'esito della lite e della parziale soccombenza reci- proca, sussistono i presupposti, previsti dall'art. 92 cpc, per disporre la com-
[... pensazione integrale delle spese di lite definite con la presente sentenza fra
, CP_11 Controparte_2 Controparte_4 Controparte_1 [...]
ed eredi . CP_6 CP_5
- 38 - In considerazione dell'esito della lite e della parziale soccombenza reci- proca sussistono i presupposti previsti dall'art. 92 cpc, per disporre la com- pensazione in ragione del 70% delle spese di lite definite con la presente sen- tenza fra , da una parte, e e , Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
da un lato, , da un altro lato, ed infine e per Controparte_4 CP_11
porre la parte residua a carico di , prevalentemente soccombente, Parte_1
che si liquida, ai sensi del dm 55 del 2014, tenuto conto del valore indetermi- nabile di particolare importanza della causa nella seguente misura:
Valore della causa: indeterminabile di particolare importanza
Fase di studio della controversia, valore massimo: € 5.316,00
Fase introduttiva del giudizio, valore massimo: € 3.507,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore massimo: € 15.617,00
Fase decisionale, valore massimo: € 9.246,00
Compenso tabellare (valori massimi) € 33.686,00-
70%= € 10.105,8 per onorari di difesa, oltre iva e cpa come per legge e rim- borso spese generali al 15%.
va, pertanto, condannata a corrispondere in favore di: Parte_1 [...]
ed , l'importo di € 10.105,80, oltre iva e cpa Parte_3 Controparte_1
come per legge e rimborso spese generali al 15%; l'importo CP_11
di €,10.105,80 oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al
15%; l'importo di €10.105,80, oltre iva e cpa come per legge Controparte_4
e rimborso spese generali al 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
-accerta la simulazione dell'atto di vendita con scrittura privata con firma
- 39 - autenticata dal Notaio stipulato in data 14/11/2000 repertorio Persona_3
21221 con cui ha trasferito la nuda proprietà di 14.950 azio- Persona_2
ni della alla figlia e di 14.950 azioni della al CP_12 Parte_1 CP_12
figlio n quanto dissimulante una donazione;
CP_2
-dichiara la nullità della donazione dissimulata dal predetto contratto nei confronti di e;
Controparte_2 Parte_1
-dichiara l'inefficacia nei confronti della massa ereditaria dei successivi at- ti di trasferimento delle predette azioni in favore di Controparte_4 [...]
, , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_7
della stessa , in forza dell'atto di cessione in notar Parte_1 Per_11
del 20.9.2005 rep. n. 40682 e 40683 stipulato da in favore Controparte_2
delle sorelle e ed in favore della allora co- Controparte_1 Controparte_4
niuge della scrittura privata autenticata Controparte_3
dell'1.10.2007 stipulata da , da una parte, , Parte_1 Controparte_4 [...]
e dall'altra, della donazione effettuata in data CP_1 Controparte_2
19.12.2013 rep. N 102099, e Racc. n 15492 al rogito del Notaio in Per_3
Palermo stipulata da e e dell'atto di trasferi- Parte_1 Controparte_7
mento del 19.7.2019 in notar rep 30557 e racc. n. 16.679; Per_6
-rigetta l'eccezione riconvenzionale di usucapione della titolarità delle predette azioni formulata dalle parti convenute e dall'attrice ; Parte_1
-condanna i cessionari a restituire alla massa ereditaria le azioni ricevute in forza dei predetti atti di trasferimento oltre agli utili prodotti dalle azioni dalla data dell'esecuzione dei singoli atti di cessione;
-rigetta la domanda di simulazione della intestazione del denaro e titoli investiti nel portafoglio finanziario presso banca Fideuram intestato a CP_5
- 40 - CP_5
-dichiara la simulazione dell'atto di compravendita del 7.1.2005 in Notaio
Rep. 56654 Rac. 5674 con il quale ha vendu- Persona_3 Persona_2
to alla figlia l'appartamento sito in Palermo, alla via Regione Sici- Parte_1
liana n. 4468 in quanto dissimulante una donazione;
-rigetta la domanda di nullità della donazione nei confronti di Pt_1
dissimulata dal predetto contratto avente ad oggetto l'appartamento sito
[...]
in Palermo, alla via Regione Siciliana n. 4468;
-rigetta la domanda di accertamento dell'esistenza di una donazione indi- retta realizzata tramite la stipulazione in data 29.6.1984 dell'atto di compra- vendita con atto del Notaio rep. 1984 racc. 78.873/9461 tra Per_8 Pt_6
e avente ad oggetto l'immobile sito in Palermo, via
[...] Controparte_2
Alessio Di Giovanni n 8;
-rigetta la domanda di accertamento dell'esistenza di una donazione indi- retta realizzata tramite la stipulazione del contratto di compravendita in data
26.01.2000 con atto del Notaio rep. 18850/2850 tra Per_3 Controparte_2
e la sorella;
CP_1
-dichiara inammissibile la domanda di simulazione e nullità del contratto di compravendita in data 26.01.2000 con atto del Notaio rep. Per_3
18850/2850 tra e la sorella;
Controparte_2 CP_1
-rigetta la domanda di accertamento dell'esistenza di una donazione indi- retta realizzata tramite la stipulazione dell'atto di compravendita del 27.1.2000
Rep.18602 a rogito notaio avente ad oggetto l'immobile sito in Pa- Per_3
lermo, Piazza Vittorio Veneto n.15, int 12 piano 6;
-rigetta la domanda di accertamento dell'esistenza di una donazione indi-
- 41 - retta realizzata tramite la stipulazione dell'atto di compravendita avente ad og- getto ½ dell'appartamento in Palermo Via Rapisardi n.23 al piano secondo in
Catasto al foglio 43 particella 681 sub 22 (ex sub 3) z.c. 3 cat A/2 cl.6 vani 4,0
Rendita Euro 485,47 acquistato da con atto a rogito notaio CP_5
rep.10639 25.10.1968; Per_8
-rigetta la domanda di accertamento dell'esistenza di una donazione indi- retta realizzata con la designazione di quale beneficiaria delle CP_5
polizze assicurative sulla vita Unit Linked Linea Protetta n. 00000041003 e n.
00000025176 e della polizza assicurativa sulla vita BDS INDEX EUROPA n. bollettino 63/645/00000001754 e n. contratto 2061740 stipulate da
[...]
; Per_2
-rigetta la domanda di accertamento della donazione dell'importo di €
130.000,00 ricavato quale corrispettivo della compravendita 27.01.2005 al ro- gito del notaio repertorio n.443695, registrato il Persona_10
17.02.2005;
-dichiara che vanno ricomprese nell'asse relitto del de cuius:
-le azioni della trasferite in forza dell'atto di vendita con scrit- CP_12
tura privata con firma autenticata dal Notaio stipulato in data Persona_3
14/11/2000 repertorio 21221 con cui ha ceduto la nuda Persona_2
proprietà di 14.950 azioni della alla figlia e di 14.950 CP_12 Parte_1
azioni della al figlio d anche oggetto dei successivi atti di CP_12 CP_2
trasferimento in favore di , , Controparte_4 Controparte_1 CP_19
[...
e , in forza dell'atto di cessione Controparte_3 Controparte_7
in notar del 20.9.2005 rep. n. 40682 e 40683 stipulato da Per_11 [...]
in favore delle sorelle e ed in Parte_3 Controparte_1 Controparte_4
- 42 - favore della allora coniuge , della scrittura privata au- Controparte_3
tenticata dell'1.10.2007 stipulata da , da una parte, Parte_1 Parte_7
[.
, e dall'altra, della donazione effettuata Controparte_1 Controparte_2
in data 19.12.2013 rep. N 102099, e Racc. n 15492 al rogito del Notaio Per_12
[...
in Palermo stipulata da e e dell'atto di tra- Parte_1 Controparte_7
sferimento della piena proprietà dell'intero pacchetto azionario delle azioni della all'epoca intestate a a favore di CP_12 Controparte_7 Parte_8
la a rogito del notaio del 19/07/2019, con i relativi utili prodotti Persona_6
dalla data dell'esecuzione dei singoli atti di trasferimento;
-quota di ½ dell'appartamento sito in Isola delle Femmine, Lungomare n.
38, identificato in catasto al foglio 1, p.lla 284/2, cat C6, cl5, mq 192, r,c,
277,65 con i frutti da esso prodotti dalla data del 8.3.2005
- dichiara che vanno ricompresi nel donatum i seguenti beni:
a)appartamento in Palermo Via Messina n.3 ubicato al piano quinto a de- stra salendo la scala C interno 19, in Catasto al foglio 119 particella 51 sub 46
z.c. 3 cat A/2 cl.6 vani 5,5 Rendita Euro 667,52 donato ad Controparte_2
giusta atto di donazione del 21.2.2005 ai rogiti del notaio re- Persona_3
pertorio 58522;
b)appartamento in Palermo Via Cappuccini 47 piano terra interno 1 in
Catasto al foglio 56 particella 645 sub 1 z.c. 3 cat A/2 cl.6 vani 5,5, Rendita
Euro 667,52 donato ad giusta atto di donazione del Controparte_2
21.2.2005 ai rogiti del notaio repertorio 58522, rettificato con Persona_3
atto del notaio Repertorio n.98461 Racc. 13837 registrato il Per_3
20.12.2011 ed identificato in catasto al foglio 56 particella 645/5 zc 2 ctg A/3 cl 4 vani 6,5 r.c. 268,56;
- 43 - c)appartamento in Palermo Via Maggiore Toselli n.133 piano primo a si- nistra salendo le scale, in Catasto al foglio 33 particella 657 sub 30 z.c. 4 cat.
A/2 cl.8 vani 5,5 Rendita Euro 426,08 donato alla moglie giusta CP_5
atto di donazione del 21.2.2005 ai rogiti del notaio repertorio Persona_3
58522;
d)appartamento in Palermo Via Alessio Di Giovanni n.8 piano primo a destra salendo la scala in Catasto al foglio 32 particella 53 sub 22 z.c. 3 cat.
A/2 cl.5 vani 8,0 Rendita Euro 826,33 donato alla figlia giu- Controparte_1
sta atto di donazione del 21.2.2005 ai rogiti del notaio reperto- Persona_3
rio 58522;
e)unità immobiliare sita in Palermo Via Alessio Di Giovanni n.13 ubicata al piano terra della superficie catastale di metri quadrati ventuno (mq 21) in
Catasto al foglio 32 particella 167/1 donata alla figlia giusta Controparte_1
atto di donazione del 21.2.2005 ai rogiti del notaio Repertorio Persona_3
58522;
f)appartamento in Palermo Via Cappuccini 47 piano terra, in Catasto al foglio 56 particella 645 sub 2 z.c. 2 cat A/3 cl.4 vani 6,0 Rendita Euro 247,90 donato ad giusta atto di donazione del 21.2.2005 ai rogiti del Controparte_1
notaio repertorio 58522, rettificato con atto del notaio Persona_3 Per_12
[...
repertorio n.98461 raccolta n.13837, registrato il 20.12.2011 ed identificato in catasto al foglio 56 ,particella 645/6 zc2 ctg A/3, cl4 vani 6 r.c. 247,90;
g)quota di ½ dell'appartamento in Palermo Via Rapisardi n.23 (9 vani) al piano secondo a sinistra salendo la scala in Catasto al foglio 43 particella 681 sub 22 (ex sub 3) z.c. 3 cat A/2 cl.6 vani 4,0,salone pari a 2 vani Rendita Euro
485,47 donato, giusta atto di donazione del 21.2.2005 ai rogiti del notaio
[...]
[...]
[...]
[...] [...]
repertorio 58522, alla figlia;
Per_15 Controparte_4
h)villino sito nel Comune di Isola della Femmine Via Amerigo Vespucci
38, attualmente censito in Catasto al foglio 1 particella 90000 sub 52, categ.
A/7, cl. 3, vani 9,5 rendita euro 1.005,80, donato a in forza Controparte_6
di atto di donazione del 21.1.2005 ai rogiti del notaio di Pa- Persona_3
lermo rep.57258 – Racc. 5698, trascritto in data 28.1.2005 ai nn. 5033/2905;
i)immobile urbano sito nel Comune di Palermo Via Massimo D'Azeglio
2-2/A destinato a locale di magazzino e/o deposito attualmente censito in
Catasto al foglio 33 particella 24 sub 26 (ex sub 2) z.c.3, categ C/1, cl.3 mq.138 rendita euro 5994,01, donato a in forza di atto di Controparte_6
donazione del 21.1.2005 ai rogiti del notaio di Palermo Persona_3
rep.57258 – Racc. 5698, trascritto in data 28.1.2005 ai nn. 5033/2905;
j)appartamento in Palermo Viale Regione Siciliana 4468 piano nono cen- sito in catasto al foglio 39 particella 1683 sub 33 z.c.2 categ A/2 vani 7,5, ren- dita euro 581 trasferito ad giusta atto di compravendita del Parte_1
7.1.2005 in favore di nata a [...] il [...], ai rogiti del no- Parte_1
taio di Palermo rep. 56654 trascritto in data 1.2.2005 ai nn. Persona_3
5529/3236 dissimulante una donazione;
- rigetta l'eccezione riconvenzionale di usucapione formulata da CP_4
della quota di ½ dell'appartamento in Palermo Via Rapisardi n.23;
[...]
-accerta e dichiara la qualità di erede necessario del padre biologico
[...]
di per la quota di 2/20 del patrimonio relitto CP_15 CP_11
paterno;
-dispone la separazione del procedimento relativo alle domande definite con la sentenza parziale n. 5607/2023 e con la presente sentenza, dalle do-
- 45 - mande di riduzione e reintegrazione nella quota di legittima, di collazione e divisione reciprocamente formulate dalle parti per le quali la cancelleria prov- vederà a formare un nuovo fascicolo portante un nuovo numero di ruolo al fine di consentire il prosieguo dell'istruttoria; dispone che, con riferimento a tale ultimo procedimento, la causa sia ri- messa sul ruolo istruttorio del Giudice Istruttore dott. Monica Stocco fissan- do per il prosieguo del giudizio l'udienza del 9.4.2025 ore 10,30;
-condanna a corrispondere in favore di: Controparte_7 CP_2
ed , l'importo di € 3.809,00, oltre iva e cpa come per
[...] Controparte_1
legge e rimborso spese generali al 15%; l'importo di € CP_11
3.809,00, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%;
l'importo di € 3.809,00, oltre iva e cpa come per legge e rim- Controparte_4
borso spese generali al 15%;
-dispone la compensazione integrale delle spese di lite definite con la pre-
Co sente sentenza fra , CP_11 Controparte_2 Controparte_4 [...]
, ed eredi;
CP_1 Controparte_6 CP_5
-dispone la compensazione in ragione del 70% delle spese di lite definite con la presente sentenza fra , da una parte, e e Parte_1 Controparte_2
[...
, da un lato, da un altro lato, ed infine Controparte_1 Controparte_4
e pone la parte residua a carico di , prevalentemen- CP_11 Parte_1
te soccombente;
- condanna a corrispondere in favore di: Parte_1 Controparte_2
ed , l'importo di € 10.105,80, oltre iva e cpa come per legge Controparte_1
e rimborso spese generali al 15%; l'importo di €,10.105,80 CP_11
oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%; Parte_2
- 46 - l'importo di €10.105,80, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese Pt_2
generali al 15%..
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 17.2.2025
Presidente est.
Monica Stocco
- 47 -
IL TRIBUNALE DI PALERMO
II SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati dr. Monica Stocco Presidente dr. Stefano Sajeva Giudice dr. Silvia Ingrassia Giudice dei quali la prima relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc e 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3234 dell'anno 2016 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi ( cui è riunito il proc. n. 7359/2020 r.g.) vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. MANGIAPANE MARIO e AR EV
( ) VIA PRINCIPE DI BELMONTE, 1/C C.F._2
90100 PALERMO;
, con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. MANGIAPANE MARIO
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ) , Controparte_1 C.F._3 CP_2
(C.F. ), con il patrocinio
[...] C.F._4
dell'avv. BIANCO GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in Via Bari 28
90133 Palermo, presso il difensore avv. BIANCO GIUSEPPE PARTE CONVENUTA
(C.F. Controparte_3 C.F._5
), con il patrocinio dell'avv. MAZZARELLA LOREDANA e
[...]
dell'avv. SANCI SALVATORE ( ) C/O AVV. C.F._6
G. GRECO SCRIBANI VIA SALINAS N.56 90141 PALERMO;
elet- tivamente domiciliato in VIA SALINAS,56 C/O AVV. GRECO
SCRIBANI PALERMO, presso il difensore avv. MAZZARELLA LO-
REDANA
PARTE CONVENUTA
(C.F. ) ), con il patro- Controparte_4 CodiceFiscale_7
cinio dell'avv. GAMBINO LIBORIO ( ) VIA C.F._8
TERRA SANTA N 6 90141 PALERMO e dell'avv. SERRAINO
SANDRA ( ) VIA TERRASANTA, 6 90100 C.F._9
PALERMO; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
GAMBINO LIBORIO
PARTE CONVENUTA
Controparte_5
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE CONTUMACI
(C.F. , Controparte_6 C.F._10 [...]
, ( C.F. con il patrocinio CP_7 CodiceFiscale_11
dell'avv. MANGIAPANE MARIO e dell'avv. AR EV
( ) VIA PRINCIPE DI BELMONTE, 1/C C.F._2
90100 PALERMO;
, elettivamente domiciliato in VIA P.PE DI BEL-
MONTE, 1/C PALERMO, presso il difensore avv. MANGIAPANE
MARIO
- 2 - TERZI CHIAMATI IN CAUSA
LI , (C.F. ), elettivamente CP_8 CodiceFiscale_12
domiciliato in Palermo, Via Brunetto Latini n. 11, presso lo studio dell'Avv. Dario Romeo (C.F. ) CodiceFiscale_13
TERZO INTERVENIENTE
(C.F. ), Controparte_2 C.F._14 CP_9
(C.F. ), n.q. di eredi di
[...] C.F._15 Per_1
[...]
TERZE CHIAMATE IN CAUSA CONTUMACI
OGGETTO: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza di trattazione scritta del
5.2.2025 le parti concludevano come da note ex art. 127 ter cpc , alle quali si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1.Individuazione del thema decidendum e considerazioni in punto di onere della prova.
Occorre premettere, ai fini della decisione, che al Collegio è preclusa, in forza del vincolo creato dal precedente decisum, ogni rivalutazione delle que- stioni già affrontate e decise nella sentenza parziale n. 5607/2023 emessa in- ter partes.
Ciò posto, la materia del contendere residua, anzitutto, sulla ricostruzione dell'asse ereditario in termini di relictum netto e donatum ai fini dell'operazione di riunione fittizia.
Va, per altro verso, considerato che le allegazioni difensive di CP_10
- 3 - in ordine alla sussistenza di una confessione giudiziale sui fatti costitu- CP_8
tivi delle proprie domande deve considerarsi priva di pregio.
Le affermazioni contenute negli atti giudiziali di alcune parti, invocate da contengono, infatti, la rappresentazione solo di fatti favore- CP_11
voli ai propri autori e sono state oggetto di specifica contestazione da parte degli altri litisconsorti, sicché esse non possono essere valutate ai sensi dell'art. 2733 c.c.
Ai fini della decisione appare, pertanto, necessario verificare l'adeguato assolvimento dell'onere della prova imposto dall'articolo 2697 c.c. da parte di ciascuna delle parti attrici.
2.Domande di simulazione.
Per motivi di ordine logico, appare necessario in primo luogo esaminare le domande di simulazione proposte dalle parti e volte ad accertare, per un verso, la dissimulazione di donazioni dirette e, per altro verso, la dissimula- zione di donazioni indirette poste in essere dal de cuius de- Persona_2
ceduto in data 15.2.2006.
In particolare, il secondo tipo di domande va riqualificato in termini di azione di accertamento dell'esistenza di una donazione indiretta, e cioè di ac- certamento – ai fini dell'azione di riduzione e di divisione- dell'utilizzazione di un negozio tipico – quello della compravendita- in vista della realizzazione di uno scopo diverso rispetto a quello del negozio posto in essere.
Nell'ipotesi di donazione indiretta non ricorre, infatti, un negozio simula- to atteso che le parti non intendono escludere nei rapporti interni gli effetti del negozio adottato ma vogliono concludere effettivamente quel negozio, realizzando anche un effetto ulteriore, e cioè realizzare lo scopo di liberalità
- 4 - mediante dazione, da parte del donante, della provvista necessaria ai fini dell'operazione di acquisto (cfr. Cass., 21/05/2020, n. 9379).
Deve, pertanto, ritenersi che con riferimento agli atti per i quali è stata dedotta l'esistenza di una donazione indiretta vada disattesa l'azione di nullità del negozio per difetto di forma.
Ai fini della validità della donazione indiretta, infatti, non è richiesta la forma dell'atto pubblico con la presenza di due testimoni, essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità, dato che l'art. 809 c.c., nello stabilire le norme sulle do- nazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., non richiama l'art. 782 c.c., che prescrive l'atto pubblico per la donazione (v. Cass. n. 14197/2013).
3. Simulazione dell'atto di vendita con scrittura privata con firma autenticata dal Notaio stipulato in data 14/11/2000. Persona_3
Ciò premesso, occorre prendere avvio dalle domande di simulazione formulate da , , Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 Parte_2
e dell'atto di vendita con scrittura privata con firma au-
[...] CP_11
tenticata dal Notaio stipulato in data 14/11/2000 repertorio Persona_3
21221 con cui ha trasferito la nuda proprietà di 14.950 azioni Persona_2
della alla figlia e di 14.950 azioni della al CP_12 Parte_1 CP_12
figlio CP_2
Le domande sono fondate.
La natura simulata dell'atto di compravendita emerge, infatti, chiaramente dalla scrittura stipulata tra e in da- Controparte_2 CP_4 CP_1 Pt_1
ta 24.11.2000 nella quale le parti, con dichiarazione sottoscritta, si sono reci-
- 5 - procamente date atto che, sebbene le azioni della fossero state CP_12
formalmente intestate ad e esse in realtà apparteneva- Parte_1 CP_2
no a tutti i figli di . Persona_2
Ulteriori elementi a conforto della natura simulata dell'atto vanno, poi, rinvenuti nella condizione reddituale di e Parte_1 Controparte_2
all'epoca della sottoscrizione del contratto.
Non risulta, infatti, in contestazione che , allora trentenne, Parte_1
avesse lavorato come farmacista dipendente part time presso due farmacie, la farmacia Rappa prima e la farmacia Fiore dopo, e non godesse di redditi ade- guati per far fronte all'operazione.
Analogamente non risulta contestato che all'epoca Controparte_2
trentunenne, avesse conseguito solo da poco la laurea in medicina e stesse se- guendo un corso di specializzazione che prevedeva il pagamento di una borsa di studio.
Deve, pertanto, ritenersi che neanche costui avesse le capacità economi- che per far fronte all'ingente corrispettivo della vendita fissato in lire
485.875.000.
Ulteriore elemento indiziario della simulazione deriva dal fatto che en- trambi gli acquirenti – a fronte della dichiarazione del venditore di avere già ricevuto il corrispettivo della cessione- non abbiano saputo provare l'effettivo pagamento del prezzo (Cass. 9 giugno 2014 n° 12955; Cass. 30 maggio 2005,
n. 11372; di recente Cass. 4 luglio 2024 n. 18347).
Qualora, infatti, l'azione di simulazione... si fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2697 c.c., indichino il carattere fittizio dell'alienazione, l'acquirente ha l'onere di provare l'effettivo pagamento
- 6 - del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il ca- rattere apparente del contratto;
tale onere probatorio non può, tuttavia, rite- nersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo conte- nuta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce per far valere la simu- lazione è terzo rispetto ai soggetti contraenti (Cass. ord. 15510/2018 e Cass.
n. 5326/2017).
Era, pertanto, onere dell'acquirente procurarsi la documentazione com- provante tale pagamento e la mancata produzione in giudizio di tali elementi istruttori non può che riverberarsi in suo danno.
Al riguardo, più in particolare, occorre considerare che Controparte_2
nulla ha dimostrato in ordine all'effettivo versamento del corrispettivo e che non ha fornito elementi di prova idonei a superare le risultanze Parte_1
della scrittura privata del 24.11.2000.
Non possono, infatti, assumere adeguato rilievo probatorio le copie dei vaglia cambiari e degli assegni bancari e circolari allegati alla memoria deposi- tata il 13.1.2022 da . Parte_1
Ed invero, non solo non vi è prova che tali titoli siano stati corrisposti per far fronte al corrispettivo della compravendita di azioni del 14.11.2000 ma non è stata fornita alcuna dimostrazione certa della riconducibilità della prov- vista ad . Parte_1
Non è, infatti, dato evincere su quale conto corrente siano stati tratti i va- glia cambiari e gli assegni circolari invocati dall'attrice mentre gli assegni ban- cari risultano emessi da un terzo soggetto – e girati da Persona_4
in favore del padre. Parte_1
La riconducibilità dei titoli e degli effetti bancari alla cessione delle azioni
- 7 - appare, inoltre, sconfessata dalla data di emissione degli stessi, relativa CP_12
ad un arco di tempo fra il 2002 e il 2003.
Tale dato inequivocabilmente contraddice la dichiarazione contenuta nell'atto di cessione di il quale, riferendo di avere già riscosso Persona_2
il pagamento del corrispettivo, ha ancorato cronologicamente tale circostanza ad una data antecedente al 14 novembre 2000, data di stipula del contratto ( cfr. contratto del 14.11.2000 prodotto nel fascicolo di parte di Parte_3
e ).
[...] Controparte_1
Nessuna valenza confessoria può, poi, attribuirsi alle affermazioni rese da in sede di interrogatorio formale, all'udienza del 8.7.2024, il Controparte_2
quale ha dichiarato: “sia io che mia sorella abbiamo effettivamente paga- Pt_1
to il corrispettivo versato”.
Ed invero, tale risposta non può valutarsi alla stregua di una confessione giudiziale né dal punto di vista oggettivo -atteso che essa è relativa anche a fatti favorevoli all'interrogando- né dal punto di vista soggettivo, non essendo opponibile alle altre parti del giudizio.
Va, infatti, evidenziato che in caso di litisconsorzio necessario, la confes- sione resa da uno dei litisconsorti a seguito delle domande rivoltegli in sede di interrogatorio formale, non può acquistare valore di prova legale anche nei confronti delle persone diverse dal confidente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione in ordine a situazioni giuridiche che fanno capo a altri distinti soggetti del rapporto processuale e può essere solo liberamente valuta- ta dal giudice ai sensi dell'art. 2733 c.c. (cfr. Cass., n. 10125 del 25/06/2003;
Cass., n. 8458 del 04/05/2004; Cass., n. 2482 del 29/01/2019).
L'insieme di questi elementi fanno ritenere provata la natura simulata
- 8 - dell'atto di compravendita del 14.11.2000 in quanto dissimulante una dona- zione della nuda proprietà delle azioni della . CP_12
Ciò premesso, deve valutarsi quale sia l'effetto della simulazione di tale atto rispetto al successivo atto di trasferimento delle azioni della Società CI-
SEM da in favore delle sorelle e ed in fa- Controparte_2 CP_1 CP_4
vore della allora coniuge con atto in notar Controparte_3 Per_5
del 20.9.2005.
[...]
Ed invero, le predette parti – con riferimento specifico all'operazione di cessione delle azioni acquistate dal proprio dante causa in forza CP_12
dell'atto del 14.11.2000- hanno invocato gli effetti di un acquisto in buona fe- de.
Al riguardo, in punto di diritto, occorre sottolineare che la simulazione non può essere opposta ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente (art. 1415 c.c.).
Il principio espresso dall'art. 1147 c.c., secondo cui la buona fede consiste nell'ignoranza di ledere l'altrui diritto ed è presunta, opera, in quanto generale, quando le norme facciano riferimento alla buona fede senza nulla dire in or- dine a ciò che vale ad integrarla o ad escluderla, ovvero al soggetto tenuto a provarne l'esistenza o ad altri profili di rilevanza della stessa, sicché trova ap- plicazione anche alla fattispecie relativa agli effetti della simulazione (cfr. Cass.
4 marzo 2002 n. 3102).
La presunzione di buona fede che assiste coloro che abbiano acquistato, in dipendenza del negozio simulato, un diritto proprio ed autonomo sulla co- sa simulatamente alienata, tuttavia, ha valore di presunzione semplice, per su- perare la quale possono essere utilizzate, quali fonti legittime ed esclusive di
- 9 - convincimento del giudice, anche indizi e semplici presunzioni aventi i requi- siti prescritti dall'art 2729 c.c..(cfr. Cass. n. 27048 del 18/10/2024).
Nel caso in esame la circostanza che le acquirenti fossero rispettivamente le sorelle e la moglie di titolare apparente delle azioni, e la Controparte_2
sottoscrizione da parte di di e di Controparte_2 Controparte_4 CP_1
della scrittura del 24.11.2000, con cui sostanzialmente si riconosceva la
[...]
natura simulata dell'atto di acquisto del 14.11.2000, costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti idonei ad escludere la buona fede delle terze acquirenti che certamente conoscevano la provenienza del bene, originariamente di pro- prietà di , ed erano, quindi, consapevoli della simulazione. Persona_2
Né vale invocare, in senso contrario, l'attuale insussistenza di un rapporto di coniugio fra e Controparte_3 Controparte_2
Come affermato dalla stessa convenuta, infatti, CP_3 CP_3
ha contratto matrimonio con nel febbraio del 1999, e cioè Controparte_2
solo un anno prima della stipula del negozio simulato del 14.11.2000, e si è separata dal coniuge con decreto di omologa del 10 giugno 2006, e cioè suc- cessivamente al proprio atto di acquisto 20.9.2005 ( cfr. sentenza di cessazio- ne degli effetti civili del matrimonio del 4.11.2011 allegata alle memorie depo- sitate il 14.1.2022).
Deve, pertanto, ritenersi che al momento delle vicende negoziali oggetto di causa fosse pienamente integrata nella famiglia Controparte_3
e fosse ancora convivente con il proprio coniuge. Pt_1
Analoghe considerazioni vanno formulate con riferimento alla opponibi- lità della simulazione nei confronti di a cui la coniuge Controparte_7 [...]
ha trasferito con atto di donazione del 19.12.2013 a rogito del Notaio CP_13
- 10 - rep. n. 102099 e racc. n. 15492, n. 32164 azioni della . Per_3 CP_12
In questo caso, oltre alle valutazioni già espresse in ordine alla valenza del rapporto di coniugio e di convivenza fra cedente e cessionario, ulteriori ele- menti rivelatori dell'assenza di buona fede vanno rinvenuti nella natura libera- le dell'atto di cessione e nel fatto che tale atto sia stato stipulato successiva- mente all'instaurazione da parte di del primo giudizio CP_5
(22.6.2006) volto a rilevare la simulazione dell'atto di cessione del 14.11.2000
e alla instaurazione del giudizio da parte di per la dichiara- CP_11
zione giudiziale di paternità di ( cfr. atto di transazione alle- Persona_2
gato all'atto di citazione e sentenza n. 6470/2015 del tribunale di Palermo de- positata unitamente alle memorie ex art. 183 cpc di . CP_11
Tali elementi impongono di ritenere che fosse piena- Controparte_7
mente consapevole della natura simulata dell'acquisto delle azioni da CP_12
parte della propria moglie e abbia inteso, di concerto con la titolare apparente delle stesse, consolidare, rispetto ai legittimari pretermessi, lo scopo pratico perseguito con l'originaria simulazione dell'atto di compravendita del
14.11.2000.
Ulteriore prova della concertazione tra i coniugi può poi Parte_4
rinvenirsi nell'atto di trasferimento avente ad oggetto la cessione della piena proprietà dell'intero pacchetto azionario delle azioni della da CP_12 [...]
a favore di a rogito del notaio del CP_14 Parte_1 Persona_6
19/07/2019 a titolo gratuito in esecuzione degli accordi conclusi in sede di separazione.
Va, di conseguenza, ritenuta inoperante nel caso di specie la buona fede prevista dall'art. 1415 c.c.
- 11 - A seguito dell'accoglimento della domanda di simulazione deve dichiarar- si l'inefficacia relativa del negozio simulato e la contestuale dissimulazione di un contratto di donazione diretta.
Tale negozio dissimulato deve ritenersi nullo.
Ed invero, la disciplina generale della donazione fissata nell'art. 782 cod. civ. -che prescrive la forma dell'atto pubblico, a pena di nullità- va integrata con gli artt. 47 e 48 della Legge Notarile, i quali stabiliscono la necessità – ai fini della validità della donazione – della presenza, al momento della stipula dell'atto, delle parti nonché di due testimoni.
Nel caso in esame la redazione dell'atto di vendita è avvenuta con scrittu- ra privata con firma autenticata dal Notaio e senza presenza di Persona_3
testimoni sicchè non sussistono i requisiti di forma previsti per la donazione dissimulata.
L'accertamento della nullità della donazione dissimulata del 14.11.2000 è destinato a riverberarsi anche sulla validità dei successivi atti di trasferimento realizzati dai donatari e in quanto avvenuti a Parte_1 Controparte_2
non domino.
3.Restituzione delle azioni oggetto del contratto del 14.11.2000.
Vanno, poi, esaminate le domande di restituzione alla massa ereditaria del de cuius delle azioni oggetto della donazione dissimulata nulla e dei successivi trasferimenti e dei frutti da esse prodotte in termini di utili.
Sul punto, occorre sottolineare che sia le parti convenute che l'attrice hanno eccepito di avere acquisito la titolarità delle azioni per Parte_1
usucapione.
L'eccezione va rigettata.
- 12 - Va, infatti, rilevato che il possesso utile ad usucapire può iniziare a decor- rere nei confronti dei legittimari che abbiano esercitato l'azione di riduzione solo dalla data dell'apertura della successione, momento a partire dal quale gli stessi potrebbero legittimamente far valere i propri diritti in riduzione.
Ed invero, il codice civile, all'art. 1165, stabilisce che "le disposizioni ge- nerali sulla prescrizione, quelle relativamente alle causa di sospensione e di in- terruzione e al computo dei termini si osservano, in quanto applicabili, rispet- to alla usucapione".
L'art. 2935, inoltre, prevedendo che la prescrizione incomincia a decorre- re dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, detta una disposizione di ordine generale ispirata al principio secondo cui non può essere soggetto a prescrizione un diritto che il soggetto non può esercitare.
Alla luce della correlazione fra le previsioni contenute nell'art. 2935 e nell'art. 1165 c.c. deve, pertanto, ritenersi che l'azione di riduzione raffigura una delle ipotesi previste dalla legge, nelle quali l'usucapione non decorre se non dal giorno in cui il diritto può farsi valere (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 11203 del 27/10/1995).
Orbene, nel caso di specie, la successione di si è aperta Persona_2
in data 15.2.2006.
Successivamente a tale evento, , in data 22.6.2006, instau- CP_5
rando il giudizio RG 9101/2006, ha proposto domanda di simulazione del contratto di cessione delle azioni del 14.11.2000 nei confronti dei figli CP_12
e e quest'ultima ha formulato analoga domanda ricon- Controparte_2 Pt_1
venzionale nei confronti del fratello CP_2
In data 21.7.2006, inoltre, ha depositato ricorso per seque- CP_5
- 13 - stro giudiziario con riferimento alle azioni trasferite ad da Parte_1 [...]
con l'atto del 14.11.2000. CP_15
Con atto di citazione di terzo del primo dicembre 2006 ha Parte_1
proposto un'azione di simulazione e di nullità degli atti di cessione stipulati in
CP_1 data 20 settembre 2005 dal fratello nei confronti delle sorelle CP_2
e e della moglie .
[...] CP_4 Controparte_3
In data 19. 6.2007 – in seno all'accordo transattivo reiterato in data 24 lu- glio 2007 – , , , Parte_1 Controparte_4 Controparte_1 Controparte_2
e , hanno disposto dei diritti e delle pretese vantate sulle azioni CP_5
originariamente appartenute al de cuius e successivamente trasferite CP_12
in favore dei figli e prevedendo una specifica ripartizione de- Pt_1 CP_2
gli utili prodotti dalle stesse -prima e dopo l'apertura della successione- e con- templando un obbligo di trasferimento di parte delle azioni intestate ad
[...]
in favore di , e ( CP_13 Controparte_4 Controparte_1 Controparte_2
cfr. atto di transazione allegato all'atto di citazione).
Il giudizio RG 9101/2006 si è estinto in data successiva alla stipula dell'atto di transazione del 19.6.2007.
In data 7.6.2016 , e si CP_5 Controparte_1 Controparte_2
sono costituiti nel presente giudizio spiegando domande riconvenzionali volte ad accertare la simulazione del contratto di cessione del 14 novembre 2000, la nullità del contratto di donazione in esso dissimulato e a pretendere la restitu- zione delle azioni intestate ad . Parte_1
Con comparsa di risposta del 5.12.2016 ha fatto valere la Parte_1
simulazione dell'atto di cessione del 14.11.2000 limitatamente al trasferimento in favore di della nuda proprietà delle n.14.950 azioni in te- Controparte_2
- 14 - sta ad ed il diritto alla restituzione delle azioni intestate ad Persona_2
e (cfr. pag. 17 e Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3
ss della comparsa di risposta depositata il 5.12.2024).
Alla luce di tali dati oggettivi deve ritenersi che, successivamente all'apertura della successione (15.2.2006), il possesso utile all'invocata usuca-
CP_1 pione della proprietà delle azioni sia stato interrotto da una serie di atti interruttivi rilevanti ai sensi dell'art. 1165 c.c. e dell'art. 2943 c.c., quali le do- mande giudiziali, anche di natura cautelare, reciprocamente formulate dalle parti e il compimento di atti di disposizione e di signoria, quali la stipula della transazione, incompatibili col possesso ad usucapionem invocato dalle parti.
Non è pertanto decorso alcun termine utile per l'invocata usucapione e le azioni appartenute ad e trasferite con l'atto di cessione del Persona_2
14.11.2000 devono essere restituite alla massa ereditaria unitamente agli utili dalle stesse prodotte.
Con riferimento agli utili si deve premettere che, a seguito della declara- toria di nullità del contratto di vendita del 14.11.2000 , le prestazioni eseguite in adempimento di tale contratto costituiscono un indebito oggettivo in quan- to prive di titolo e devono essere restituite secondo le regole della ripetizione di indebito. Quando la restituzione abbia ad oggetto, come nel caso in esame, una cosa determinata gli artt. 2037 e 2038 c.c. pongono delle regole che pos- sono riassumersi nell'obbligo di restituire la cosa in natura, ove questa sia og- gettivamente possibile;
l'art. 2033 c.c. stabilisce poi, che l'accipiens indebiti è tenuto a restituire unitamente al bene anche i frutti e gli interessi “dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure se questi era in buona fede dal giorno della domanda”.
- 15 - In particolare, deve considerarsi in buona fede il contraente che non co- nosceva o non doveva conoscere il vizio del contratto e, viceversa, in mala fede il contraente che ne era a conoscenza, con la precisazione che anche nel caso di nullità del contratto per violazione di norme imperative la buona fede si presume (Cass. civ., 04.06.1985, n. 3315).
Orbene, applicando tali principi al caso di specie, occorre considerare che i contraenti dei negozi dichiarati nulli dovevano necessariamente essere a co- noscenza dell'esistenza della simulazione relativa del contratto di compraven- dita delle azioni concluso da e dai figli di costui CP_12 Persona_2 Pt_5
[...
CP_2
Ed invero, solo una simile consapevolezza può giustificare la sottoscri- zione – a distanza di soli dieci giorni dalla conclusione del contratto- della scrittura del 24.11.2000 in cui e Controparte_2 CP_4 CP_1 Pt_1
hanno riconosciuto che, sebbene le azioni della fossero state CP_12
formalmente intestate ad e esse in realtà apparteneva- Parte_1 CP_2
no a tutti i figli.
Tale consapevolezza – come già precisato al fine di escludere l'operatività del principio di buona fede previsto dall'art. 1415 c.c. – deve avere contraddi- stinto anche la posizione di , all'epoca coniuge di Controparte_3
e , coniuge di , e della stessa Controparte_2 Controparte_7 Parte_1
in sede di atto esecutivo degli accordi di separazione con il co- Parte_1
niuge.
Gli utili prodotti dalle azioni da restituire alla massa devono pertanto es- sere corrisposti dalla data dell'esecuzione dei singoli atti di trasferimento.
4.Simulazione della intestazione del denaro e titoli investiti nel por-
- 16 - tafoglio finanziario presso banca Fideuram a . CP_5
Va, poi, esaminata la domanda formulata da e Parte_1 CP_17
volta ad accertare la natura fittizia dell'intestazione di depositi e investi-
[...]
menti presso Banca Fideuram in favore di per un importo di € CP_5
812.637,23.
Al riguardo gli attori hanno dedotto che la provenienza del denaro deve ricondursi al de cuius non avendo l'intestataria mai svolto alcuna attività lavo- rativa.
La domanda va rigettata.
Va, innanzitutto, considerato che il portafoglio finanziario rappresentato nel documento di sintesi allegato alla comparsa del 5.12.2016 di Parte_1
risulta essere costituito da titoli cointestati fra la convenuta e il proprio figlio
Controparte_2
In assenza di elementi di segno contrario deve, di conseguenza, ritenersi che la titolarità degli stessi sia riconducibile solo in ragione del 50% a CP_5
[...]
Dal documento in questione, inoltre, non è dato evincere in alcun modo la provenienza del denaro investito. A tale carenza probatoria non può, poi,
[... sopperirsi tramite l'ordine di esibizione richiesto sia da che da Parte_1
CP_11
Ed invero, entrambi i richiedenti hanno formulato istanza ex art. 210 cpc al fine di “acquisire il dettaglio movimenti dello stesso ed indi verificarne la consistenza alla data della morte del de cuius” (cfr. pag. 9 della memoria ex art. 183 cpc II termine di e pag. 35 della memoria ex art. 183 cpc Parte_1
I termine di li . CP_11
- 17 - Occorre, tuttavia, rilevare che la “consistenza” dei rapporti di investimen- to riconducibili a appare già dimostrata alla luce del documento CP_5
prodotto da parte attrice mentre il riferimento generico al «dettaglio movi- menti» senza alcuna specificazione del tipo di operazione e dell'arco tempora- le di riferimento appare del tutto inidoneo a far accogliere l'ordine di esibi- zione.
L'ordine ex art. 210 cpc può, infatti, essere impartito ad una delle parti con esclusivo riguardo ad atti "la cui acquisizione al processo sia necessaria" ovvero "concernenti la controversia", e, quindi, ai soli atti o documenti speci- ficamente individuati o individuabili, dei quali sia noto, o almeno assertiva- mente indicato, un preciso contenuto, influente per la decisione della causa.
La Suprema Corte, inoltre, ha evidenziato che l'esigenza di specificità, ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. civ., riveste ancor più rilievo allorchè si tratti di ordine di esibizione nei confronti delle banche. Infatti, posto che condizione di ammissibilità dell'istanza di esibizione è, ai sensi del combinato disposto degli artt. 118 e 210 cod. proc. civ., l'inidoneità a procurare grave danno, una richiesta esplorativa determinerebbe, invece, un pregiudizio del diritto alla riservatezza per la divulgazione di notizie estranee alla causa, che gli interessati avrebbero legittimo interesse a mantenere segrete in quanto rela- tive alla propria vita privata ( cfr. Cass., n. 17602 del 23/08/2011).
Del tutto inammissibile deve, ritenersi, poi la richiesta di indagine banca- ria/finanziaria d'ufficio, anche a mezzo della Polizia Tributaria, relativamente a tale portafoglio, atteso che il giudizio ordinario di cognizione non contem- pla – quale mezzo di ricerca della prova – tale tipo di strumento, previsto spe- cificamente da norme speciali con riferimento a particolari giudizi, come il vi-
- 18 - gente comma 2 dell'art. 473 bis 2 del c.p.c. per i procedimenti previsti in ma- teria di persone, minorenni e famiglia.
La domanda, pertanto, va rigettata.
5.Simulazione dell'atto di compravendita del 7.1.2005 in Notaio
Rep. 56654 Rac. 5674 con il quale ha Persona_3 Persona_2
venduto alla figlia l'appartamento sito in Palermo, alla via Parte_1
Regione Siciliana n. 4468.
I convenuti , CP_5 Controparte_2 Controparte_1 CP_4
e l'intervenuto hanno chiesto di dichiarare simulata la
[...] CP_11
compravendita effettuata in favore di da potere del padre Parte_1 [...]
con atto in notar del 7.1.2005, rep. 56654 racc. Persona_7 Persona_3
5674, avente ad oggetto la nuda dell'appartamento sito in Palermo viale della
Regione Siciliana, piano nono, in catasto al foglio 39, part. 1683 sub 33, in quanto dissimulante una donazione.
La domanda è fondata.
Elementi rivelatori dell'avvenuta simulazione vanno individuati nella stretta relazione familiare fra le parti del contratto, nella misura del corrispet- tivo pattuito pari a € 51.246,00 rispetto all'età del cedente con riserva di usu- frutto (77 anni) e nella mancanza di prova adeguata del pagamento del prezzo.
Con riferimento a tale ultimo aspetto va, infatti, evidenziato che nell'atto di compravendita del 7.1.2005 la parte venditrice ha dichiarato di avere già ri- cevuto il corrispettivo del contratto senza specificare alcun dato riguardo ai mezzi e alla data del pagamento.
Tale dichiarazione – va ribadito- non ha alcun valore probatorio nei con- fronti dei terzi che non sono stati parte del contratto impugnato (cfr. Cass., n.
- 19 - 12955/2014).
Va, poi, sottolineato che la parte acquirente, su cui gravava il relativo onere, non ha provato in modo adeguato il pagamento del prezzo.
Le copie degli assegni bancari prodotte, infatti, non sono idonee a dimo- strare l'estinzione dell'obbligazione non essendo stata offerta prova dell'acquisto in concreto della disponibilità giuridica della somma di denaro in capo al venditore (cfr. Cass. sez. un. 26617/2007).
In particolare, occorre evidenziare che tutti gli assegni prodotti risultano emessi all'ordine di e che solo con riferimento ad uno di essi è Parte_1
stata prodotta una girata in favore del venditore, priva, per altro, di dimostra- zione dell'effettiva negoziazione del titolo.
Va, poi, sottolineato che gli assegni in questione (di cui tre privi di data ed uno con data scarsamente leggibile) non sono con certezza riconducibili alla vicenda negoziale oggetto di causa, trattandosi di titoli emessi da un terzo
-Pusateri Maria- in una data imprecisata.
Va, poi, rilevato che non appare idonea a confermare la circostanza dell'effettivo versamento del corrispettivo la testimonianza resa da Tes_1
invocata da parte attrice.
[...]
Ed invero, la è legata da vincoli di parentela con le parti -essendo Tes_1
la suocera di , la madre di e la nonna di Parte_1 Controparte_7 [...]
e tale elemento impone di sottoporre ad un rigoroso vaglio critico CP_6
la sua credibilità.
Il fatto, poi, che la teste, a distanza di circa venti anni, abbia potuto ricor- dare, “per essersi informata”, che abbia effettivamente incas- Persona_2
sato le somme portate negli assegni – a fronte della carenza di documentazio-
- 20 - ne bancaria a conforto- non solo appare scarsamente credibile ma non con- sente, di per sé solo considerato, di ritenere provata la circostanza del paga- mento effettivo del corrispettivo della vendita ( cfr. verbale di udienza del
8.7.2024).
Gli elementi sopra rilevati sono sufficienti a ritenere integrata la prova della simulazione relativa dell'atto di vendita, che dissimula una cessione a ti- tolo gratuito.
Il trasferimento immobiliare in questione va pertanto ricondotto, ai fini della riunione fittizia, nel donatum.
Va, invece, rigettata la domanda di accertamento della nullità del contrat- to per mancanza di forma, atteso che l'atto in notar del 7.1.2005 è Per_3
stato stipulato nella forma dell'atto pubblico alla presenza di due testimoni, sicchè risultano soddisfatti tutti i requisiti di forma richiesti per la stipula del contratto di donazione (cfr. atto pubblico di compravendita allegato alla me- moria di parte attrice depositata il 13.1.2022).
6.simulazione della compravendita intervenuta in data 8.3.2005 in
Notaio Rep. 58914 Racc. 5804 tra e la di lui Per_3 Persona_2
sorella avente ad oggetto la quota di ½ dell'appartamento sito in Per_1
Isola delle Femmine, Lungomare n. 38, e della successiva vendita del predetto immobile intervenuta tra e in notar Persona_1 Parte_1
dell'1.11.2010 Rep. 95772 Racc. 12553. Per_3
Va, poi, esaminata la domanda riconvenzionale avente ad oggetto gli atti di compravendita relativi alla quota di ½ dell'appartamento sito in Isola delle
Femmine, Lungomare n. 38.
La domanda è fondata.
- 21 - Elementi rivelatori dell'avvenuta simulazione dell'atto del 8.3.2005 vanno individuati nella stretta relazione familiare fra le parti del contratto (fratelli), nella misura del corrispettivo pattuito pari a € 23.370,00 rispetto all'età del ce- dente con riserva di usufrutto (77 anni) e nella mancanza di prova adeguata del pagamento del prezzo.
Va, infatti, ribadito, anche con riferimento a tale operazione negoziale, che la liberatoria quietanza, non è opponibile al legittimario e l' assenza di specificazione riguardo ai mezzi e alla data del pagamento nell'atto risulta es- sere elemento sintomatico della natura apparente della vendita (cfr. Cass., n.
12955/2014).
Va, poi, sottolineato che la parte acquirente, su cui gravava il relativo onere, scegliendo di non costituirsi nel giudizio, non ha provato in modo ade- guato il pagamento del prezzo.
L'atto simulato, pertanto, va considerato come dissimulante una dona- zione.
Va, poi, accolta la domanda di accertamento della nullità del contratto dissimulato per mancanza di forma, atteso che l'atto in notar del Per_3
8.3.2005 è stato stipulato nella forma dell'atto pubblico senza la presenza di due testimoni.
Parimenti simulata appare la successiva compravendita realizzata da e avente ad oggetto il medesimo immobile in data Parte_1 Persona_1
11.11.2010 in notar . Per_3
Ed invero, anche con riferimento a tale atto non può ritenersi adeguata- mente provata la circostanza dell'avvenuto pagamento del prezzo.
Le copie degli assegni bancari prodotte, infatti, non sono idonee a dimo-
- 22 - strare l'estinzione dell'obbligazione non essendo stata offerta prova dell'acquisto in concreto della disponibilità giuridica della somma di denaro in capo al venditore (cfr. Cass. sez. un. 26617/2007).
Ulteriori elementi rivelatori della natura apparente dell'atto vanno, poi, rinvenuti nella relazione familiare fra le parti e nell'importo esiguo del corri- spettivo pattuito nel contratto, pari ad euro 35.000,00.
Anche tale atto, pertanto, deve considerarsi dissimulante una donazione che va ritenuta nulla per difetto di forma.
Va, infatti, considerato che anche tale atto pubblico non è stato sotto- scritto alla presenza di testimoni sicché non risultano rispettati i requisiti im- posti dagli articoli 47 e 48 della legge notarile.
Il bene in questione va, pertanto, restituito alla massa ereditaria con i frutti da esso prodotti, in termini di valore locativo del bene, dalla data dei ri- spettivi atti di trasferimento.
La concatenazione delle vicende negoziali che hanno interessato la quota trasferita del bene di Isola delle Femmine e il ricorso, da parte delle parti, allo schema della simulazione per occultare il trasferimento effettivamente voluto convincono, infatti, della malafede delle parti acquirenti.
La sequenza della stipulazione degli atti di trasferimento, infatti, unita- mente considerata al fatto che nel medesimo contesto temporale, e cioè il
21.1.2005, ha trasferito per donazione a Persona_2 Controparte_6
figlia di , altro bene ubicato in Isola delle Femmine, via Amerigo Parte_1
Vespucci n.38, risulta sintomatica della volontà del de cuius di spogliarsi dei propri beni in fase antecedente alla apertura della sua successione, cedendo il compendio immobiliare di Isola delle Femmine nei confronti della famiglia
- 23 - costituita dalla figlia . Parte_1
Ciò impone di ritenere che l'obbligo di corresponsione dei frutti ritraibili dall'immobile decorra, ai sensi dell'art. 2033 c.c., dalla data delle singole ope- razioni di cessione.
7.Accertamento dell'esistenza di una donazione indiretta realizzata tramite la stipulazione in data 29.6.1984 dell'atto di compravendita con atto del Notaio rep. 1984 racc. 78.873/9461 tra e Per_8 Parte_6
avente ad oggetto l'immobile sito in Palermo, via Controparte_2
Alessio Di Giovanni n 8.
ed hanno dedotto che il corrispettivo (pari Parte_1 CP_11
a lire 35.000.000) del contratto di compravendita avente ad oggetto l'immobile sito in Palermo, via Alessio Di Giovanni n. 8 acquistato da CP_2
(all'epoca minorenne) sia stato versato unicamente dal de cuius
[...]
e che, di conseguenza, il contratto vada qualificato in termi- Persona_2
ni di donazione indiretta.
In punto di diritto, occorre ribadire che nella donazione indiretta la libe- ralità si realizza, anziché attraverso il negozio tipico di donazione, mediante il compimento di uno o più atti che, conservando la forma e la causa che è ad essi propria, realizzano, in via indiretta, l'effetto dell'arricchimento del destina- tario, sicché l'intenzione di donare emerge non già, in via diretta, dall'atto o dagli atti utilizzati, ma solo, in via indiretta, dall'esame, necessariamente rigo- roso, di tutte le circostanze di fatto del singolo caso, nei limiti in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio da chi ne abbia interesse (cfr. Cass., 21/05/2020, n. 9379).
La Suprema Corte, inoltre, ha chiarito che incombe sull'attore che inten-
- 24 - de fare valere la collazione o la riduzione l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie e cioè l'arricchimento unilaterale del beneficiario, a fronte del correlativo depauperamento del donante, nonché l'esistenza dell'animus donandi (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 19578 del 30/09/2016).
Orbene, applicando tali principi al caso di specie, occorre evidenziare che ha espressamente contestato l'esistenza di una donazione Controparte_2
indiretta in suo favore da parte del de cuius, osservando che il denaro versato a titolo di corrispettivo fosse proprio e non del proprio padre.
Orbene, tali allegazioni difensive risultano confortate anche da un princi- pio di prova scritta, essendo stati prodotti, unitamente all'atto di compraven- dita del 29.6.1984, il ricorso e l'autorizzazione del GT in cui emerge la prove- nienza del denaro impiegato nell'atto di acquisto e in particolare la titolarità in capo al minore della provvista a titolo di risparmi e dona- Controparte_2
zioni ( cfr. atto di acquisto prodotto da con le memorie deposi- Parte_1
tate il 13.1.2022).
La proposizione del ricorso al GT del 21.2.1983 impone di presumere la sussistenza del presupposto della pregressa disponibilità e titolarità della somma di denaro da parte del minore e della necessità dell'autorizzazione per svincolare tale somma ai fini dell'acquisto dell'immobile.
A fronte di tali circostanze, occorre evidenziare che gli attori, su cui in- combeva il relativo onere della prova, non hanno dato adeguata dimostrazio- ne degli elementi costitutivi della dedotta donazione indiretta.
In primo luogo, non sono stati offerti elementi sufficienti per ritenere che il denaro versato per l'acquisto in favore di sia stato di pro- Controparte_2
venienza esclusiva del de cuius . Persona_2
- 25 - Ed invero, il teste , invocato da , ha dichiara- Parte_6 Parte_1
to: “non lo so chi ha pagato il corrispettivo della vendita dell'immobile in Pa- lermo nella Via Alessio Di Giovanni n. 8, piano primo;
a Controparte_2
quel tempo aveva, comunque, una propria disponibilità economica” ( cfr. verbale di udienza del 2.7.2024).
Nessun elemento, inoltre, è stato offerto per appurare la condizione eco- nomica di mentre il semplice fatto che costui fosse, all'epoca Controparte_2
dell'operazione negoziale in contestazione, minore d'età non può essere con- siderato elemento sufficiente a smentire quanto indicato nel ricorso proposto davanti al Giudice Tutelare.
Risulta, infatti, pacifico fra le parti che la “famiglia ”, intesa come Pt_1
nucleo esteso anche ai collaterali e affini dei genitori delle parti in lite, fosse una famiglia facoltosa, sicché appare verosimile ritenere che Controparte_2
fosse stato destinatario di regali in denaro anche di ingente importo.
A tale riguardo va evidenziato che la stessa ha dedotto di es- Parte_1
sere stata destinataria di rilevanti dazioni di denaro da parte dello zio
[...]
, marito della sorella della propria madre ( cfr. pag. 8 della comparsa Persona_9
conclusiva depositata il 9.1.2025).
Occorre, inoltre, considerare che anche a voler ritenere che CP_2
fosse privo di autonome risorse economiche, tale dato non dimostre-
[...]
rebbe in ogni caso che la provvista per il pagamento del prezzo, in assenza di qualsivoglia prova documentale, fosse stata fornita dal padre.
Nessuna prova, infine, è stata fornita sull'esistenza dell'animus donandi.
Valutato il compendio probatorio acquisito all'esito dell'istruttoria svolta, il Collegio ritiene, pertanto, che la domanda di accertamento della donazione
- 26 - indiretta dell'immobile di via Alessio di Giovanni n. 8 in favore di CP_2
on debba essere accolta.
[...]
8.Accertamento dell'esistenza di una donazione indiretta realizzata tramite la stipulazione del contratto di compravendita in data
26.01.2000 con atto del Notaio rep. 18850/2850 tra Per_3 Parte_3
e la sorella .
[...] CP_1
Analoghe considerazioni in ordine al mancato adempimento dell'onere della prova vanno formulate con riferimento all'atto di compravendita stipula- to il 26.1.2000 fra i convenuti ed . CP_2 Controparte_1
Sul punto, occorre considerare che – contrariamente a quanto affermato da parte attrice- la convenuta (nata il [...]) all'epoca Controparte_1
della sottoscrizione del contratto non avesse quindici anni ma venticinque.
Nessuna dimostrazione, inoltre, è stata fornita in ordine all'animus do- nandi e alla costituzione della provvista per acquistare l'immobile da parte del de cuius . Persona_2
Va, poi, dichiarata inammissibile, per difetto di interesse, la domanda formulata da e volta ad accertare che l'atto in Parte_1 CP_11
contestazione dissimuli una donazione nulla per mancanza di forma.
Ed invero, non essendo tale atto riconducibile alla successione del de cuius per le ragioni prima esplicitate, l'eventuale accertamento della dissimula- zione di una donazione nulla non avrebbe alcuna refluenza sulla ricostruzione dell'asse relitto e sulla riunione fittizia.
9.Accertamento dell'esistenza di una donazione indiretta realizzata tramite la stipulazione dell'atto di compravendita del 27.1.2000
Rep.18602 a rogito notaio avente ad oggetto l'immobile sito in Per_3
- 27 - Palermo, Piazza Vittorio Veneto n.15, int 12 piano 6.
Va, altresì, rigettata la domanda formulata da e Parte_1 CP_17
volta all'accertamento dell'esistenza di una donazione indiretta realizzata
[...]
tramite la stipulazione dell'atto di compravendita del 27 gennaio 2000 in favo- re di Controparte_2
Occorre, infatti, considerare che nessuna prova è stata fornita in ordine al fatto che gli assegni corrisposti dall'acquirente in favore della parte venditrice siano stati emessi sulla base di una provvista costituita dal de cuius.
Il semplice fatto, infatti, che non fosse, per la propria Controparte_2
giovane età all'epoca della stipulazione del contratto, titolare di attività reddi- tuali ingenti non consente di inferire che il denaro fornito per l'operazione negoziale provenga dal proprio padre . Persona_2
Nessun apporto conoscitivo sul punto è stato fornito, inoltre, dai testi invocati dall'attrice.
Ed invero, il teste ha dichiarato: “ricordo dopo avere Testimone_2
avuto letto il capitolo di prova che ho ricevuto il pagamento in assegni circo- lari ma non ho contezza di chi ha fornito al provvista per tale pagamento;
en- trai in contatto con l'acquirente tramite un'agenzia immobiliare e fu l'agenzia a gestire i rapporti con la parte acquirente e quindi non ho avuto alcun rapporto diretto che mi consentisse di capire chi avesse fornito la provvista del paga- mento”.
La teste ha riferito: “sono la commercialista della società Testimone_3
e per questo motivo conosco la famiglia da tanti anni, non CP_18 Pt_1
ricordo nulla riguardo alla vicenda della alienazione di un immobile in piazza
Vittorio veneto e nulla sull'eventuale prezzo e sull'autore reale del pagamento.
- 28 - Mi occupo anche delle dichiarazioni dei redditi personali della famiglia Pt_1
ma in questa veste non sono a conoscenza dei loro movimenti di denaro. Pur avendo rapporti cordiali con i miei clienti on sono mai stata depositaria di confidenze come quelle indicate nel capitolo di prova. Non ricordo di alcun accertamento tributario che abbia riguardato al vicenda, è passato molto tem- po e quindi non posso ricordare simili particolari” ( cfr. verbale di udienza del
22.5.2024).
Non risulta, per altro verso, dimostrata la sussistenza dell'animus do- nandi.
La domanda, pertanto, va rigettata.
10. Accertamento dell'esistenza di una donazione indiretta realizza- ta tramite la stipulazione dell'atto di compravendita avente ad oggetto
½ dell'appartamento in Palermo Via Rapisardi n.23 al piano secondo in
Catasto al foglio 43 particella 681 sub 22 (ex sub 3) z.c. 3 cat A/2 cl.6 vani 4,0 Rendita Euro 485,47 acquistato da con atto a ro- CP_5
gito notaio rep.10639 25.10.1968. Per_8
con il proprio atto di intervento, ha chiesto di accertare CP_11
che la quota di ½ dell'immobile sito in via Rapisardi n. 23 sia stata ricevuta per donazione indiretta da CP_5
Anche tale domanda appare destituita di adeguato riscontro probatorio.
Ed invero, il fatto che non abbia mai svolto attività lavora- CP_5
tiva, di per sé solo considerato, non consente di dimostrare che la provvista necessaria all'acquisto sia stata costituita unicamente da parte del coniuge
. Persona_2
La domanda va, di conseguenza, rigettata.
- 29 - 11.Accertamento dell'esistenza di una donazione indiretta realizza- ta con la designazione di quale beneficiaria delle polizze CP_5
assicurative sulla vita Unit Linked Linea Protetta n. 00000041003 e n.
00000025176 e della polizza assicurativa sulla vita BDS INDEX EU-
ROPA n. bollettino 63/645/00000001754 e n. contratto 2061740 stipulate da . Persona_2
e hanno dedotto che la designazione di Parte_1 CP_11
quale beneficiaria di tre polizze vita stipulate dal de cuius vada CP_5
configurata in termini di donazione.
In punto di diritto, va preliminarmente osservato che la stipulazione di contratti di assicurazione vita in favore di un terzo beneficiario non possa qualificarsi come donazione diretta.
Osserva, infatti, il Collegio che per consolidato orientamento della Corte di Cassazione ( cfr. Cass., n. 3263 del 19 febbraio 2016) le polizze di assicura- zione sulla vita sono configurabili come “donazioni indirette” del contraente a favore dei beneficiari delle polizze stesse.
Ed invero, si tratta di polizze “a contenuto finanziario ed assicurativo” con le quali l'indennizzo spettante a seguito del decesso dell'assicurato viene attribuito direttamente ai beneficiari designati senza transitare attraverso l'asse ereditario.
In tale contesto negoziale, la designazione quale terzo beneficiario di per- sona non legata al designante da alcun vincolo di mantenimento o dipendenza economica deve presumersi, fino a prova contraria, compiuta a spirito di libe- ralità e costituisce una donazione indiretta.
Ciò posto, va evidenziato che l'articolo 1923 del Codice Civile indica
- 30 - espressamente che l'oggetto della donazione sono i premi pagati, ovvero ciò che esce dal patrimonio del disponente.
La Corte di Cassazione ( cfr. Cass., n. 6531 del 2006) ha, sul punto, speci- ficato che “l'unico depauperamento che si verifica nel patrimonio del con- traente assicurato è costituito dal versamento dei premi assicurativi da lui ese- guito in vita e, pertanto, solo le somme versate a tale titolo possono conside- rarsi oggetto di liberalità indiretta a favore del terzo designato come beneficia- rio, con conseguente assoggettabilità all'azione di riduzione eventualmente proposta dagli eredi legittimi.”.
Deve, di conseguenza, affermarsi che -ai fini dell'accertamento della le- sione della quota di legittima- vanno considerati i premi versati e non l'importo della prestazione.
Orbene, applicando tali principi al caso di specie occorre considerare che,
a fronte delle contestazioni formulate nelle proprie comparse di risposta da in ordine agli importi indicati dagli attori, costoro nulla hanno CP_5
provato o chiesto di provare in ordine al valore dei premi versati dal de cuius.
Non risultano, infatti, prodotti i contratti stipulati da né Persona_2
i documenti relativi al pagamento del capitale versato in esecuzione degli stes- si.
La domanda, in quanto priva di adeguato riscontro probatorio, va pertan- to rigettata.
12. Accertamento della donazione dell'importo di € 130.000,00 rica- vato quale corrispettivo della compravendita 27.01.2005 al rogito del no- taio repertorio n.443695, registrato il 17.02.2005. Persona_10
L'interveniente ha altresì dedotto che il de cuius abbia CP_11
- 31 - donato “ai propri eredi” il corrispettivo della vendita di un immobile sito in
Viterbo, Via Alcide De Gaspari n.11.
La domanda va rigettata atteso che non solo non risultano specificati i destinatari e la misura, per ciascuno, della dedotta donazione dell'importo di
€130.000,00 ma non risulta in alcun modo provato l'effettivo trasferimento del denaro riscosso dal de cuius.
13.Accertamento del relictum netto e del donatum ai fini della riu- nione fittizia.
[... Non risulta essere in contestazione fra le parti il fatto – dedotto da nella propria comparsa di intervento- che il compendio eredita- CP_11
rio di comprendeva al momento della morte unicamente il Persona_2
saldo attivo dei seguenti conti correnti:
- c/c n.28618 presso Agenzia 52 Banco di Sicilia odierna UniCredit C.so
Calatafimi 249, chiuso nel 2008;
- c/c n.156051 ex 193422 intestato solo al Sig. dal mese Persona_2
di giugno 2000 fino al decesso, avvenuto il 15/02/2006;
- c/c n.160857 ex 410198775 cointestato ai Sigg.ri , Persona_2
ed acceso nel novembre 2000 fino Controparte_2 Parte_1
all'estinzione presso Unicredit C.so Calatafimi n.249.
Occorre, tuttavia rilevare che nessuna delle parti ha adeguatamente dimo- strato ( o chiesto di provare) l'entità delle somme depositate presso tali conti, sicchè di esse non può tenersi conto nella quantificazione del relictum.
Vanno invece ricomprese nell'asse relitto: le azioni della trasferite in forza dell'atto di vendita con scrit- CP_12
tura privata con firma autenticata dal Notaio stipulato in data Persona_3
- 32 - 14/11/2000 repertorio 21221 con cui ha ceduto la nuda Persona_2
proprietà di 14.950 azioni della alla figlia e di 14.950 CP_12 Parte_1
azioni della al figlio d anche oggetto dei successivi atti di CP_12 CP_2
trasferimento in favore di , , Controparte_4 Controparte_1 CP_19
[...
e , in forza degli atti di cessione Controparte_3 Controparte_7
in notar del 20.9.2005 rep. n. 40682 e 40683 stipulati da Per_11 [...]
in favore delle sorelle e ed in fa- CP_19 Controparte_1 Controparte_4
vore della allora coniuge , della scrittura privata au- Controparte_3
tenticata dell'1.10.2007 stipulata da , da una parte, Parte_1 Parte_7
[.
, e dall'altra, della donazione effettuata Controparte_1 Controparte_2
in data 19.12.2013 rep. N 102099, e Racc. n 15492 al rogito del Notaio Per_12
[...
in Palermo stipulata da e , e dell'atto di tra- Parte_1 Controparte_7
sferimento della piena proprietà dell'intero pacchetto azionario delle azioni della all'epoca intestate a a favore di CP_12 Controparte_7 Parte_8
[
a rogito del notaio del 19/07/2019, con i relativi utili prodotti Persona_6
dalla data dell'esecuzione dei singoli atti di trasferimento.
Va ricompresa nel relictum altresì la quota di ½ dell'appartamento sito in
Isola delle Femmine, Lungomare n. 38, identificato in catasto al foglio 1, p.lla
284/2, cat C6, cl5, mq 192, r,c, 277,65 con i frutti da esso prodotti dalla data del 8.3.2005.
Non risulta dedotta e dimostrata, inoltre l'esistenza di passività.
Vanno ricompresi nel donatum, per altro verso, i seguenti beni oggetto di donazioni dirette:
a)appartamento in Palermo Via Messina n.3 ubicato al piano quinto a de- stra salendo la scala C interno 19, in Catasto al foglio 119 particella 51 sub 46
- 33 - z.c. 3 cat A/2 cl.6 vani 5,5 Rendita Euro 667,52 donato ad Controparte_2
giusta atto di donazione del 21.2.2005 ai rogiti del notaio Persona_13
pertorio 58522;
b)appartamento in Palermo Via Cappuccini 47 piano terra interno 1 in
Catasto al foglio 56 particella 645 sub 1 z.c. 3 cat A/2 cl.6 vani 5,5, Rendita
Euro 667,52 donato ad giusta atto di donazione del Controparte_2
21.2.2005 ai rogiti del notaio repertorio 58522, rettificato con Persona_3
atto del notaio Repertorio n.98461 Racc. 13837 registrato il Per_3
20.12.2011 ed identificato in catasto al foglio 56 particella 645/5 zc 2 ctg A/3 cl 4 vani 6,5 r.c. 268,56;
c)appartamento in Palermo Via Maggiore Toselli n.133 piano primo a si- nistra salendo le scale, in Catasto al foglio 33 particella 657 sub 30 z.c. 4 cat.
A/2 cl.8 vani 5,5 Rendita Euro 426,08 donato alla moglie giusta CP_5
atto di donazione del 21.2.2005 ai rogiti del notaio repertorio Persona_3
58522;
d)appartamento in Palermo Via Alessio Di Giovanni n.8 piano primo a destra salendo la scala in Catasto al foglio 32 particella 53 sub 22 z.c. 3 cat.
A/2 cl.5 vani 8,0 Rendita Euro 826,33 donato alla figlia giu- Controparte_1
sta atto di donazione del 21.2.2005 ai rogiti del notaio reperto- Persona_3
rio 58522;
e)unità immobiliare sita in Palermo Via Alessio Di Giovanni n.13 ubicata al piano terra della superficie catastale di metri quadrati ventuno (mq 21) in
Catasto al foglio 32 particella 167/1 donata alla figlia giusta Controparte_1
atto di donazione del 21.2.2005 ai rogiti del notaio Repertorio Persona_3
58522;
- 34 - f)appartamento in Palermo Via Cappuccini 47 piano terra, in Catasto al foglio 56 particella 645 sub 2 z.c. 2 cat A/3 cl.4 vani 6,0 Rendita Euro 247,90 donato ad giusta atto di donazione del 21.2.2005 ai rogiti del Controparte_1
notaio repertorio 58522, rettificato con atto del notaio Persona_3 Per_12
[...
repertorio n.98461 raccolta n.13837, registrato il 20.12.2011 ed identificato in catasto al foglio 56 ,particella 645/6 zc2 ctg A/3, cl4 vani 6 r.c. 247,90;
g)quota di ½ dell'appartamento in Palermo Via Rapisardi n.23 (9 vani) al piano secondo a sinistra salendo la scala in Catasto al foglio 43 particella 681 sub 22 (ex sub 3) z.c. 3 cat A/2 cl.6 vani 4,0,salone pari a 2 vani Rendita Euro
485,47 donato, giusta atto di donazione del 21.2.2005 ai rogiti del notaio
[...]
repertorio 58522, alla figlia;
Per_14 Controparte_4
h)villino sito nel Comune di Isola della Femmine Via Amerigo Vespucci
38, attualmente censito in Catasto al foglio 1 particella 90000 sub 52, categ.
A/7, cl. 3, vani 9,5 rendita euro 1.005,80, donato a in forza Controparte_6
di atto di donazione del 21.1.2005 ai rogiti del notaio di Pa- Persona_3
lermo rep.57258 – Racc. 5698, trascritto in data 28.1.2005 ai nn. 5033/2905;
i)immobile urbano sito nel Comune di Palermo Via Massimo D'Azeglio
2-2/A destinato a locale di magazzino e/o deposito attualmente censito in
Catasto al foglio 33 particella 24 sub 26 (ex sub 2) z.c.3, categ C/1, cl.3 mq.138 rendita euro 5994,01, donato a in forza di atto di Controparte_6
donazione del 21.1.2005 ai rogiti del notaio di Palermo Persona_3
rep.57258 – Racc. 5698, trascritto in data 28.1.2005 ai nn. 5033/2905; il seguente bene oggetto di donazione dissimulata:
j)appartamento in Palermo Viale Regione Siciliana 4468 piano nono cen- sito in catasto al foglio 39 particella 1683 sub 33 z.c.2 categ A/2 vani 7,5, ren-
- 35 - dita euro 581 trasferito ad giusta atto di compravendita del Parte_1
7.1.2005 in favore di nata a [...] il [...], ai rogiti del no- Parte_1
taio di Palermo rep. 56654 trascritto in data 1.2.2005 ai nn. Persona_3
5529/3236 dissimulante una donazione;
Con riferimento al valore di tali beni occorre evidenziare che, al fine di stabilire se l'atto di disposizione patrimoniale compiuto in vita dal de cuius sia lesivo della quota riservata ai legittimari, la donazione con riserva di usufrutto deve essere calcolata come donazione in piena proprietà, riferendone il valore al tempo dell'apertura della successione ( cfr. Cass., n. 20387 del 24/07/2008).
Va, poi, rigettata l'eccezione riconvenzionale di accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione dei beni oggetto di donazione for- mulata da , dovendosi interamente ribadire in questa sede le Controparte_4
considerazioni già svolte, con riferimento all'analoga eccezione relativa alle azioni della in ordine alla decorrenza del termine per il decorso CP_12
della invocata usucapione dalla data di apertura della successione e sulla sussi- stenza di atti interruttivi.
14. Accertamento della quota di riserva dell'interveniente CP_11
.
[...]
Occorre, poi, esaminare la domanda di accertamento della quota di legit- tima spettante a CP_11
La domanda è fondata nei limiti di seguito indicati.
Ed invero, con sentenza n.6470/2015 emessa dal Tribunale di Palermo in data 18.09.2015, confermata dalla Corte di Appello di Palermo e passata in giudicato, è stato accertato che è figlio biologico di CP_11 [...]
( cfr. sentenza della Corte di Appello di Palermo con attestazione di Per_2
- 36 - passaggio in giudicato allegata alla memoria del 13.1.2022 dell'interveniente) .
Ciò posto, ai fini della determinazione della quota di riserva spettante ai figli del de cuius occorre rammentare che per disciplinare le ipotesi di succes- sione in cui concorrano il coniuge e due o più figli – come nel caso di specie –
l'art. 542, co. 2 cod. civ. dispone che “quando i figli sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, è effettuata in parti uguali” sicché poteva liberamente disporre di ¼ del Persona_2
proprio patrimonio essendo riservato al coniuge e ai figli, rispettivamente, ¼
e ½ – da dividere in parti uguali – del patrimonio relitto.
Ai figli del de cuius – che hanno formulato domanda di riduzione e rein- tegrazione nella quota di riserva- spetta pertanto 1/5 di ½ riservato ai figli, pari a 2/20 del relictum.
Risulta, pertanto, incontestabile il diritto dell'interveniente ad essere rein- tegrato nella quota di legittima a lui riservata dalla legge, corrispondente alla quota di 2/20 del patrimonio relitto.
Ai fini della stima dei beni ricompresi nella riunione fittizia e dell'accertamento delle lesioni lamentate dalle parti e della successiva riduzio- ne e divisione appare necessario un ulteriore approfondimento istruttorio.
15. separazione e spese di lite.
In considerazione della definizione di alcune delle domande proposte dalle parti, occorre procedere alla separazione del procedimento relativo alle domande definite con la sentenza parziale n. 5607/2023 e con la presente sentenza, dalle domande di riduzione e reintegrazione nella quota di legittima, di collazione e divisione reciprocamente formulate dalle parti per le quali la
- 37 - cancelleria provvederà a formare un nuovo fascicolo portante un nuovo nu- mero di ruolo al fine di consentire il prosieguo dell'istruttoria.
In applicazione del principio della soccombenza, deve Controparte_7
essere condannato a rifondere nei confronti di coloro che hanno promosso l'azione di nullità e restituzione delle azioni nei suoi confronti le CP_12
spese di lite che si liquidano ai sensi del dm 55 del 2014, tenuto conto del va- lore dichiarato nell'atto di donazione, pari a € 32.164,00, nella seguente misu- ra:
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 851,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 602,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 903,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 3.809,00.
va, pertanto, condannato a corrispondere in favore di: Controparte_7
ed , l'importo di € 3.809,00, oltre iva e cpa Controparte_2 Controparte_1
come per legge e rimborso spese generali al 15%; l'importo CP_11
di € 3.809,00, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al
15%; l'importo di € 3.809,00, oltre iva e cpa come per legge e Controparte_4
rimborso spese generali al 15%.
In considerazione dell'esito della lite e della parziale soccombenza reci- proca, sussistono i presupposti, previsti dall'art. 92 cpc, per disporre la com-
[... pensazione integrale delle spese di lite definite con la presente sentenza fra
, CP_11 Controparte_2 Controparte_4 Controparte_1 [...]
ed eredi . CP_6 CP_5
- 38 - In considerazione dell'esito della lite e della parziale soccombenza reci- proca sussistono i presupposti previsti dall'art. 92 cpc, per disporre la com- pensazione in ragione del 70% delle spese di lite definite con la presente sen- tenza fra , da una parte, e e , Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
da un lato, , da un altro lato, ed infine e per Controparte_4 CP_11
porre la parte residua a carico di , prevalentemente soccombente, Parte_1
che si liquida, ai sensi del dm 55 del 2014, tenuto conto del valore indetermi- nabile di particolare importanza della causa nella seguente misura:
Valore della causa: indeterminabile di particolare importanza
Fase di studio della controversia, valore massimo: € 5.316,00
Fase introduttiva del giudizio, valore massimo: € 3.507,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore massimo: € 15.617,00
Fase decisionale, valore massimo: € 9.246,00
Compenso tabellare (valori massimi) € 33.686,00-
70%= € 10.105,8 per onorari di difesa, oltre iva e cpa come per legge e rim- borso spese generali al 15%.
va, pertanto, condannata a corrispondere in favore di: Parte_1 [...]
ed , l'importo di € 10.105,80, oltre iva e cpa Parte_3 Controparte_1
come per legge e rimborso spese generali al 15%; l'importo CP_11
di €,10.105,80 oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al
15%; l'importo di €10.105,80, oltre iva e cpa come per legge Controparte_4
e rimborso spese generali al 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
-accerta la simulazione dell'atto di vendita con scrittura privata con firma
- 39 - autenticata dal Notaio stipulato in data 14/11/2000 repertorio Persona_3
21221 con cui ha trasferito la nuda proprietà di 14.950 azio- Persona_2
ni della alla figlia e di 14.950 azioni della al CP_12 Parte_1 CP_12
figlio n quanto dissimulante una donazione;
CP_2
-dichiara la nullità della donazione dissimulata dal predetto contratto nei confronti di e;
Controparte_2 Parte_1
-dichiara l'inefficacia nei confronti della massa ereditaria dei successivi at- ti di trasferimento delle predette azioni in favore di Controparte_4 [...]
, , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_7
della stessa , in forza dell'atto di cessione in notar Parte_1 Per_11
del 20.9.2005 rep. n. 40682 e 40683 stipulato da in favore Controparte_2
delle sorelle e ed in favore della allora co- Controparte_1 Controparte_4
niuge della scrittura privata autenticata Controparte_3
dell'1.10.2007 stipulata da , da una parte, , Parte_1 Controparte_4 [...]
e dall'altra, della donazione effettuata in data CP_1 Controparte_2
19.12.2013 rep. N 102099, e Racc. n 15492 al rogito del Notaio in Per_3
Palermo stipulata da e e dell'atto di trasferi- Parte_1 Controparte_7
mento del 19.7.2019 in notar rep 30557 e racc. n. 16.679; Per_6
-rigetta l'eccezione riconvenzionale di usucapione della titolarità delle predette azioni formulata dalle parti convenute e dall'attrice ; Parte_1
-condanna i cessionari a restituire alla massa ereditaria le azioni ricevute in forza dei predetti atti di trasferimento oltre agli utili prodotti dalle azioni dalla data dell'esecuzione dei singoli atti di cessione;
-rigetta la domanda di simulazione della intestazione del denaro e titoli investiti nel portafoglio finanziario presso banca Fideuram intestato a CP_5
- 40 - CP_5
-dichiara la simulazione dell'atto di compravendita del 7.1.2005 in Notaio
Rep. 56654 Rac. 5674 con il quale ha vendu- Persona_3 Persona_2
to alla figlia l'appartamento sito in Palermo, alla via Regione Sici- Parte_1
liana n. 4468 in quanto dissimulante una donazione;
-rigetta la domanda di nullità della donazione nei confronti di Pt_1
dissimulata dal predetto contratto avente ad oggetto l'appartamento sito
[...]
in Palermo, alla via Regione Siciliana n. 4468;
-rigetta la domanda di accertamento dell'esistenza di una donazione indi- retta realizzata tramite la stipulazione in data 29.6.1984 dell'atto di compra- vendita con atto del Notaio rep. 1984 racc. 78.873/9461 tra Per_8 Pt_6
e avente ad oggetto l'immobile sito in Palermo, via
[...] Controparte_2
Alessio Di Giovanni n 8;
-rigetta la domanda di accertamento dell'esistenza di una donazione indi- retta realizzata tramite la stipulazione del contratto di compravendita in data
26.01.2000 con atto del Notaio rep. 18850/2850 tra Per_3 Controparte_2
e la sorella;
CP_1
-dichiara inammissibile la domanda di simulazione e nullità del contratto di compravendita in data 26.01.2000 con atto del Notaio rep. Per_3
18850/2850 tra e la sorella;
Controparte_2 CP_1
-rigetta la domanda di accertamento dell'esistenza di una donazione indi- retta realizzata tramite la stipulazione dell'atto di compravendita del 27.1.2000
Rep.18602 a rogito notaio avente ad oggetto l'immobile sito in Pa- Per_3
lermo, Piazza Vittorio Veneto n.15, int 12 piano 6;
-rigetta la domanda di accertamento dell'esistenza di una donazione indi-
- 41 - retta realizzata tramite la stipulazione dell'atto di compravendita avente ad og- getto ½ dell'appartamento in Palermo Via Rapisardi n.23 al piano secondo in
Catasto al foglio 43 particella 681 sub 22 (ex sub 3) z.c. 3 cat A/2 cl.6 vani 4,0
Rendita Euro 485,47 acquistato da con atto a rogito notaio CP_5
rep.10639 25.10.1968; Per_8
-rigetta la domanda di accertamento dell'esistenza di una donazione indi- retta realizzata con la designazione di quale beneficiaria delle CP_5
polizze assicurative sulla vita Unit Linked Linea Protetta n. 00000041003 e n.
00000025176 e della polizza assicurativa sulla vita BDS INDEX EUROPA n. bollettino 63/645/00000001754 e n. contratto 2061740 stipulate da
[...]
; Per_2
-rigetta la domanda di accertamento della donazione dell'importo di €
130.000,00 ricavato quale corrispettivo della compravendita 27.01.2005 al ro- gito del notaio repertorio n.443695, registrato il Persona_10
17.02.2005;
-dichiara che vanno ricomprese nell'asse relitto del de cuius:
-le azioni della trasferite in forza dell'atto di vendita con scrit- CP_12
tura privata con firma autenticata dal Notaio stipulato in data Persona_3
14/11/2000 repertorio 21221 con cui ha ceduto la nuda Persona_2
proprietà di 14.950 azioni della alla figlia e di 14.950 CP_12 Parte_1
azioni della al figlio d anche oggetto dei successivi atti di CP_12 CP_2
trasferimento in favore di , , Controparte_4 Controparte_1 CP_19
[...
e , in forza dell'atto di cessione Controparte_3 Controparte_7
in notar del 20.9.2005 rep. n. 40682 e 40683 stipulato da Per_11 [...]
in favore delle sorelle e ed in Parte_3 Controparte_1 Controparte_4
- 42 - favore della allora coniuge , della scrittura privata au- Controparte_3
tenticata dell'1.10.2007 stipulata da , da una parte, Parte_1 Parte_7
[.
, e dall'altra, della donazione effettuata Controparte_1 Controparte_2
in data 19.12.2013 rep. N 102099, e Racc. n 15492 al rogito del Notaio Per_12
[...
in Palermo stipulata da e e dell'atto di tra- Parte_1 Controparte_7
sferimento della piena proprietà dell'intero pacchetto azionario delle azioni della all'epoca intestate a a favore di CP_12 Controparte_7 Parte_8
la a rogito del notaio del 19/07/2019, con i relativi utili prodotti Persona_6
dalla data dell'esecuzione dei singoli atti di trasferimento;
-quota di ½ dell'appartamento sito in Isola delle Femmine, Lungomare n.
38, identificato in catasto al foglio 1, p.lla 284/2, cat C6, cl5, mq 192, r,c,
277,65 con i frutti da esso prodotti dalla data del 8.3.2005
- dichiara che vanno ricompresi nel donatum i seguenti beni:
a)appartamento in Palermo Via Messina n.3 ubicato al piano quinto a de- stra salendo la scala C interno 19, in Catasto al foglio 119 particella 51 sub 46
z.c. 3 cat A/2 cl.6 vani 5,5 Rendita Euro 667,52 donato ad Controparte_2
giusta atto di donazione del 21.2.2005 ai rogiti del notaio re- Persona_3
pertorio 58522;
b)appartamento in Palermo Via Cappuccini 47 piano terra interno 1 in
Catasto al foglio 56 particella 645 sub 1 z.c. 3 cat A/2 cl.6 vani 5,5, Rendita
Euro 667,52 donato ad giusta atto di donazione del Controparte_2
21.2.2005 ai rogiti del notaio repertorio 58522, rettificato con Persona_3
atto del notaio Repertorio n.98461 Racc. 13837 registrato il Per_3
20.12.2011 ed identificato in catasto al foglio 56 particella 645/5 zc 2 ctg A/3 cl 4 vani 6,5 r.c. 268,56;
- 43 - c)appartamento in Palermo Via Maggiore Toselli n.133 piano primo a si- nistra salendo le scale, in Catasto al foglio 33 particella 657 sub 30 z.c. 4 cat.
A/2 cl.8 vani 5,5 Rendita Euro 426,08 donato alla moglie giusta CP_5
atto di donazione del 21.2.2005 ai rogiti del notaio repertorio Persona_3
58522;
d)appartamento in Palermo Via Alessio Di Giovanni n.8 piano primo a destra salendo la scala in Catasto al foglio 32 particella 53 sub 22 z.c. 3 cat.
A/2 cl.5 vani 8,0 Rendita Euro 826,33 donato alla figlia giu- Controparte_1
sta atto di donazione del 21.2.2005 ai rogiti del notaio reperto- Persona_3
rio 58522;
e)unità immobiliare sita in Palermo Via Alessio Di Giovanni n.13 ubicata al piano terra della superficie catastale di metri quadrati ventuno (mq 21) in
Catasto al foglio 32 particella 167/1 donata alla figlia giusta Controparte_1
atto di donazione del 21.2.2005 ai rogiti del notaio Repertorio Persona_3
58522;
f)appartamento in Palermo Via Cappuccini 47 piano terra, in Catasto al foglio 56 particella 645 sub 2 z.c. 2 cat A/3 cl.4 vani 6,0 Rendita Euro 247,90 donato ad giusta atto di donazione del 21.2.2005 ai rogiti del Controparte_1
notaio repertorio 58522, rettificato con atto del notaio Persona_3 Per_12
[...
repertorio n.98461 raccolta n.13837, registrato il 20.12.2011 ed identificato in catasto al foglio 56 ,particella 645/6 zc2 ctg A/3, cl4 vani 6 r.c. 247,90;
g)quota di ½ dell'appartamento in Palermo Via Rapisardi n.23 (9 vani) al piano secondo a sinistra salendo la scala in Catasto al foglio 43 particella 681 sub 22 (ex sub 3) z.c. 3 cat A/2 cl.6 vani 4,0,salone pari a 2 vani Rendita Euro
485,47 donato, giusta atto di donazione del 21.2.2005 ai rogiti del notaio
[...]
[...]
[...]
[...] [...]
repertorio 58522, alla figlia;
Per_15 Controparte_4
h)villino sito nel Comune di Isola della Femmine Via Amerigo Vespucci
38, attualmente censito in Catasto al foglio 1 particella 90000 sub 52, categ.
A/7, cl. 3, vani 9,5 rendita euro 1.005,80, donato a in forza Controparte_6
di atto di donazione del 21.1.2005 ai rogiti del notaio di Pa- Persona_3
lermo rep.57258 – Racc. 5698, trascritto in data 28.1.2005 ai nn. 5033/2905;
i)immobile urbano sito nel Comune di Palermo Via Massimo D'Azeglio
2-2/A destinato a locale di magazzino e/o deposito attualmente censito in
Catasto al foglio 33 particella 24 sub 26 (ex sub 2) z.c.3, categ C/1, cl.3 mq.138 rendita euro 5994,01, donato a in forza di atto di Controparte_6
donazione del 21.1.2005 ai rogiti del notaio di Palermo Persona_3
rep.57258 – Racc. 5698, trascritto in data 28.1.2005 ai nn. 5033/2905;
j)appartamento in Palermo Viale Regione Siciliana 4468 piano nono cen- sito in catasto al foglio 39 particella 1683 sub 33 z.c.2 categ A/2 vani 7,5, ren- dita euro 581 trasferito ad giusta atto di compravendita del Parte_1
7.1.2005 in favore di nata a [...] il [...], ai rogiti del no- Parte_1
taio di Palermo rep. 56654 trascritto in data 1.2.2005 ai nn. Persona_3
5529/3236 dissimulante una donazione;
- rigetta l'eccezione riconvenzionale di usucapione formulata da CP_4
della quota di ½ dell'appartamento in Palermo Via Rapisardi n.23;
[...]
-accerta e dichiara la qualità di erede necessario del padre biologico
[...]
di per la quota di 2/20 del patrimonio relitto CP_15 CP_11
paterno;
-dispone la separazione del procedimento relativo alle domande definite con la sentenza parziale n. 5607/2023 e con la presente sentenza, dalle do-
- 45 - mande di riduzione e reintegrazione nella quota di legittima, di collazione e divisione reciprocamente formulate dalle parti per le quali la cancelleria prov- vederà a formare un nuovo fascicolo portante un nuovo numero di ruolo al fine di consentire il prosieguo dell'istruttoria; dispone che, con riferimento a tale ultimo procedimento, la causa sia ri- messa sul ruolo istruttorio del Giudice Istruttore dott. Monica Stocco fissan- do per il prosieguo del giudizio l'udienza del 9.4.2025 ore 10,30;
-condanna a corrispondere in favore di: Controparte_7 CP_2
ed , l'importo di € 3.809,00, oltre iva e cpa come per
[...] Controparte_1
legge e rimborso spese generali al 15%; l'importo di € CP_11
3.809,00, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%;
l'importo di € 3.809,00, oltre iva e cpa come per legge e rim- Controparte_4
borso spese generali al 15%;
-dispone la compensazione integrale delle spese di lite definite con la pre-
Co sente sentenza fra , CP_11 Controparte_2 Controparte_4 [...]
, ed eredi;
CP_1 Controparte_6 CP_5
-dispone la compensazione in ragione del 70% delle spese di lite definite con la presente sentenza fra , da una parte, e e Parte_1 Controparte_2
[...
, da un lato, da un altro lato, ed infine Controparte_1 Controparte_4
e pone la parte residua a carico di , prevalentemen- CP_11 Parte_1
te soccombente;
- condanna a corrispondere in favore di: Parte_1 Controparte_2
ed , l'importo di € 10.105,80, oltre iva e cpa come per legge Controparte_1
e rimborso spese generali al 15%; l'importo di €,10.105,80 CP_11
oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%; Parte_2
- 46 - l'importo di €10.105,80, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese Pt_2
generali al 15%..
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 17.2.2025
Presidente est.
Monica Stocco
- 47 -