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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 23/05/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1402/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Luca Coppola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1402/2024 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. SCRIVA DOMENICA;
Parte_1
-ricorrente- nei confronti di rappresentato e difeso dall'avv. ADORNATO DARIO;
CP_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 27.02.2025
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- ha convenuto in giudizio l' premettendo di Parte_1 CP_1 essere imprenditore agricolo e di aver subito un accesso ispettivo in data 02.12.2020 presso i terreni agricoli dell'azienda, nel corso del quale gli ispettori dell'ente gli contestavano, in relazione a tre degli undici operai intenti nella raccolta di mandarini, la mancata annotazione sul libro unico dei lavoratori, nonché per i restanti otto operai l'omesso pagamento della retribuzione mediante sistemi tracciabili.
Ha evidenziato che, a seguito dell'irrogazione della sanzione amministrativa, esso ricorrente provvedeva a registrare i tre pagina1 di 4
lavoratori sul LUL, oltre a dimostrare l'avvenuto pagamento degli otto operai a mezzo assegno bancario.
Ha rappresentato che, nonostante ciò, in data 21.05.2021 era destinatario di un verbale di accertamento e notificazione dell'ITL dei Reggio Calabria n. RC 2021-520-01 del 18.05.2021, con il quale veniva irrogata una sanzione di euro 11.100,00 per non aver, in violazione dell'art. 39, commi 1, 2 e 7, D.L. 112/2008, riportato nel
LUL nel mese di novembre le giornate di lavoro svolte dai tre operai e per non aver, in violazione dell'art. 3, commi 3 e 3 ter , D.L.
12/2002, corrisposto ai restanti operai la retribuzione mediante forme tracciabili di pagamento.
Ha dedotto di aver proposto ricorso amministrativo, respinto dall'ente competente.
Ha rappresentato che l' fosse decaduto, ai sensi dell'art. 14 DPR CP_1
689/1981, dal potere di irrogare la sanzione, non avendo concluso l'accertamento entro il termine di 90 giorni dal momento in cui
(02.01.2021) esso ricorrente aveva trasmesso all'ente resistente tutta la documentazione richiesta e non sussistendo dimensioni aziendali o esigenze di istruttoria tali da giustificare una dilazione del predetto termine.
Ha dedotto che erroneamente gli ispettori avevano ritenuto che due operai fossero stati assunti in data antecedente all'accesso ispettivo, basando il proprio convincimento unicamente sulle dichiarazioni rese da questi ultimi, ma senza che fosse stata accertata l'effettiva conoscenza da parte di questi ultimi della lingua italiana.
Ha evidenziato di aver dato prova della tracciabilità dei pagamenti effettuati in favore degli otto operai.
Ha chiesto, pertanto, dichiararsi nullo il verbale di accertamento e condannarsi l' ad annullare la richiesta di pagamento della somma CP_1 di euro 11.200,00.
1.1.- L' , ritualmente convenuto in giudizio, non può ritenersi CP_1 costituito e, pertanto, deve esserne dichiarata la contumacia, attesa pagina2 di 4
l'avvenuta costituzione successivamente alla scadenza dell'ultimo termine assegnato ex art. 127-ter c.p.c.
2.- Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse ad agire in capo al ricorrente.
3.- Come ritenuto dalla giurisprudenza maggioritaria, “In tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento ispettivo (...) non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione, sentite eventualmente le contrarie ragioni dell'interessato, determina
l'entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, la infligge con l'ordinanza ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria” (C. 16319/2010; nello stesso senso, si vedano: C 11281/2010 e 18320/2007).
Detti principi sono inapplicabili “ai verbali di accertamento di obblighi contributivi (non regolati dalla legge 24 novembre 1981 n.
689) come pure alle azioni … di accertamento negativo dei suddetti obblighi”, posto che “da un lato, le obbligazioni contributive sussistono indipendentemente dall'esistenza di atti impositivi e, dall'alto, il verbale accerta inadempienze contributive e manifesta la pretesa dell'ente previdenziale alla regolarizzazione mediante pagamento di somme determinate anche nel quantum.” (da ultimo, si veda
C. App. Milano, 19.09.2023, n. 716)
4.- Nell'ipotesi di specie, il ha impugnato il verbale unico Parte_1 di accertamento e notificazione, contenente la contestazione delle violazioni amministrative di cui all'art. 14 L. 689/1981, l'ammissione alla procedura di regolarizzazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 13
D.Lgs. 124/2004 e la determinazione nel quantum della somma da pagare a titolo di sanzione per la violazione degli artt. 39, commi 1, 2 e 7,
D.L. 112/2008 e 3, commi 3 e 3-ter, D.L. 12/2002, rinviando in ordine agli obblighi in materia previdenziale ad autonomo e separato verbale pagina3 di 4
per la quantificazione dell'imponibile da assoggettare a contribuzione, c.d. base imponibile contrattuale (CCNL per i dipendenti operai agricoli e floro-vivaisti) sul cui importo i competenti Istituti
Previdenziali ( e ) avrebbero determinato il quantum dei CP_1 CP_2 contributi.
4.1.- Pertanto, attese le domande proposte dal CONSIGLIO ed il contenuto del verbale oggetto di impugnazione, deve ritenersi non sussistente l'interesse ad agire del ricorrente, con conseguente inammissibilità del ricorso.
5.- Attesa la contumacia dell' , nulla deve essere statuito in CP_1 ordine alle spese di lite.
P Q M
DICHIARA inammissibile il ricorso;
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni
Palmi, 23/05/2025
Il giudice
Luca Coppola
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