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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/10/2025, n. 6063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6063 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
51747/2024 V.G. e 51748/2024 V.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione per i Minorenni, composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Sofia Rotunno Presidente relatore dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere dott. Gabriele Sordi Consigliere dott.ssa Monica Micheli Consigliere On. dott. Sandro Montanari Consigliere On. riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei procedimenti di appello riuniti iscritti ai numeri 51747/2024 V.G. e 51748/2024 V.G.
TRA
nata a [...] il [...] residente in [...] Parte_1
(c.f. , madre dei minori nata a [...] il C.F._1 Persona_1
5.01.2014, nata a [...] il [...], nato a Parte_2 CP_1
Roma il 18.08.2018 e nato a [...] il [...], rappresentata e CP_2 difesa dall' avv. Rosamaria Murdaca, con studio in Roma (RM), Via Giuseppe Di Bartolo 22 (c.f. C.F._2
APPELLANTE nel proc n. 51747/2024 R.G.
, nato a [...] il [...] (c.f. , padre Parte_3 C.F._3 di minori ata a Roma il 5.01.2014, nata a [...] il Persona_1 Parte_2
14.11.2014, nato a [...] il [...] e nato a CP_1 CP_2
Roma il 28.12.2015, rappresentato e difeso dall' avv. Rosamaria Murdaca, con studio in Roma (RM), Via Giuseppe Di Bartolo 22 (c.f. C.F._2
APPELLANTE nel proc. n. 51748/2024
E
Avv. Marco Grazioli (c.f. ) nella qualità di Curatore Speciale e C.F._4 difensore dei minori nata a [...] il [...], Persona_1 [...]
nata a [...] il [...], nato a [...] il Parte_2 CP_2
28/12/2015 e nato a [...] il [...], giusta nomina del CP_1
Tribunale per i Minorenni di Roma con decreto del 25/10/2022, rappresentato e difeso da se stesso e domiciliato presso il proprio studio sito in Roma, Via Ippolito Nievo n. 61
1 51747/2024 V.G. e 51748/2024 V.G
SINDACO del quale Tutore dei minori ata a CP_3 Persona_1
Roma il 5.01.2014, nata a [...] il [...], Pt_2 Per_1 CP_1 nato a [...] il [...] e nato a [...] il [...] CP_2
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma
APPELLATI nonché
PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'Appello di Roma
INTERVENUTO avente a oggetto: appelli riuniti avverso la sentenza n. 530/2024 del Tribunale per i Minorenni di Roma, con la quale è stato dichiarato lo stato di adottabilità dei minori nata a [...] il [...], nata a [...] il Persona_1 Parte_2
14/11/2014, nato a [...] il [...] e nato CP_2 CP_1
a Roma il 18/08/2018
CONCLUSIONI per : Parte_1
chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, Sezione Famiglia e Minori, in via principale, previa fissazione della udienza e del termine per la notifica del ricorso, in accoglimento de presente atto di appello, espletato ogni accertamento istruttorio, Voglia, in riforma della sentenza del Tribunale per i Minorenni di Roma n. 530/24 del 10.07.2024, notificata via pec in data 19.10.2024, nel procedimento n. 121/22 AB, con cui il Tribunale per i Minorenni di Roma ha dichiarato lo stato di adottabilità dei minori nata a [...] il [...], nata a [...] il Persona_1 Parte_2
14.11.2014, nato a [...] il [...] e nato a [...]_2
Roma il 28.12.2015. ed ha disposto la sospensione dei rapporti tra i minori, i genitori ed i famigliari e l'apertura nell'interesse dei minori della procedura MAB al fine del loro collocamento in idoneo nucleo famigliare, accertato l'insussistenza dello stato di abbandono dei minori, revocare-annullare la sentenza impugnata che ha dichiarato lo stato di adottabilità dei minori, revocare ogni altro provvedimento conseguente, dichiarando la nullità della sentenza stessa, disporre il ricongiungimento dei minori ai genitori, nonché emettere i provvedimenti ritenuti di giustizia, eventualmente predisponendo un progetto volto al ricongiungimento. -In via subordinata si chiede il collocamento di tutti i minori in una idonea struttura insieme alla mamma, Sig.ra
. In via ulteriormente subordinata si chiede che venga disposto Parte_1
l'affidamento/collocamento etero famigliare. In via ulteriormente subordinata si chiede di procedere con una adozione cd “mite”-”aperta”, al fine di non recidere del tutto, nell'accertato interesse dei minori, il rapporto tra i genitori e figli per : Parte_3
chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, Sezione Famiglia e Minori, in via principale, previa fissazione della udienza e del termine per la notifica del ricorso, in accoglimento de presente atto di appello, espletato ogni accertamento istruttorio, Voglia, in riforma della sentenza del Tribunale per i Minorenni di Roma n. 530/24 del 10.07.2024, notificata via pec in data 19.10.2024, nel procedimento n. 121/22 AB, con
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cui il Tribunale per i Minorenni di Roma ha dichiarato lo stato di adottabilità dei minori nata a [...] il [...], nata a [...] il Persona_1 Parte_2
14.11.2014, nato a [...] il [...] e nato a [...]_2
Roma il 28.12.2015. ed ha disposto la sospensione dei rapporti tra i minori, i genitori ed i famigliari e l'apertura nell'interesse dei minori della procedura MAB al fine del loro collocamento in idoneo nucleo famigliare, accertato l'insussistenza dello stato di abbandono dei minori, revocare-annullare la sentenza impugnata che ha dichiarato lo stato di adottabilità dei minori, revocare ogni altro provvedimento conseguente, dichiarando la nullità della sentenza stessa, disporre il ricongiungimento dei minori ai genitori, nonché emettere i provvedimenti ritenuti di giustizia, eventualmente predisponendo un progetto volto al ricongiungimento. -In via subordinata si chiede il collocamento di tutti i minori in una idonea struttura insieme alla mamma, Sig.ra
. In via ulteriormente subordinata si chiede che venga disposto Parte_1
l'affidamento/collocamento etero famigliare. In via ulteriormente subordinata si chiede di procedere con una adozione cd “mite”-”aperta”, al fine di non recidere del tutto, nell'accertato interesse dei minori, il rapporto tra i genitori e figli
Per il Curatore Speciale dei minori (avv. Marco Grazioli):
CHIEDE il rigetto integrale degli appelli svolti dai genitori e la conferma della sentenza di adottabilità dei quattro minori emessa dal Tribunale per i Minorenni di Roma n. 530/2024 del 10.7.2024.
Il P.G. in data 1° ottobre 2025 ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello
Fatto e motivi della decisione
In seguito al ricorso presentato dal PMM ai sensi dell'art. 8 l. 184/1983, il Tribunale per i Minorenni di Roma, con sentenza n. 530/2024 del 10 luglio 2024, ha dichiarato lo stato di adottabilità dei minori ata a Roma il 5.01.2014, Persona_1 [...]
nata a [...] il [...], nato a [...] il [...] e Parte_2 CP_1
nato a [...] il [...], figli di e di CP_2 Parte_3 Parte_1
con sospensione dei rapporti con i genitori e i familiari e apertura di
[...] procedura MAB per il collocamento in idoneo nucleo familiare.
Avverso la pronuncia di primo grado, con distinti ricorsi depositati il 16 novembre 2024 hanno proposto appello sia la madre, , che il padre dei minori, Parte_1
. I due distinti appelli sono stati riuniti con decreto del Presidente Parte_3 di questa Sezione dell'11 dicembre 2024.
Gli appellanti hanno entrambi formulato i seguenti motivi:
- Insussistenza dei presupposti per la dichiarazione dello stato di adottabilità dei minori;
- Violazione del diritto dei minori a crescere nella propria famiglia di origine;
- Violazione del principio di residualità della dichiarazione dello stato di adottabilità.
Specificamente, gli appellanti hanno dedotto che:
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- la consulenza tecnica di ufficio, richiamata dal primo giudice a sostegno della propria decisione, aveva evidenziato la assenza di psicopatologie a carico di entrambi i genitori e l'esistenza di un legame affettivo tra genitori e minori e tra gli stessi minori;
- sempre dalla svolta c.t.u., era emerso che da parte della vi era stata la presa CP_1 di coscienza delle proprie criticità e dei propri errori, il che, secondo la prospettazione degli appellanti, avrebbe consentito il recupero della capacità genitoriale, mediante un adeguato progetto di sostegno e di rafforzamento;
- anche relativamente alla figura paterna, dalla svolta consulenza era possibile desumere un processo positivo verso un percorso di autentica consapevolezza dei propri limiti e di responsabilizzazione rispetto ai doveri e alle responsabilità nei riguardi dei figli;
- le problematiche relative al nucleo familiare erano legate al contesto culturale di provenienza dei reclamanti, piuttosto che alla mancanza di idoneità e di capacità genitoriale degli stessi;
- dalla svolta c.t.u. era emersa la necessità di non recidere il forte legame affettivo esistente tra genitori e figli;
- il primo giudice non aveva adeguatamente tenuto conto del desiderio dei minori di ricongiungersi alla propria famiglia di origine;
- il fatto che il piccolo fosse stato separato dalla madre ad appena 18 mesi e CP_1 da allora non avesse potuto incontrare i genitori in presenza aveva influito negativamente sullo sviluppo del bambino, determinando nello stesso un atteggiamento di rifiuto che, tuttavia, entrambi i genitori, nel corso dell'incontro in presenza svolto durante l'espletamento della c.t.u., avevano saputo adeguatamente superare;
- la dal mese di agosto del 2024 aveva cessato anche la detenzione CP_1 domiciliare, mettendosi subito alla ricerca di un lavoro, e già dal mese di dicembre del 2023, allorquando era uscita dal carcere, aveva potuto riprendere i contatti diretti con i propri figli, presso le diverse strutture ove gli stessi erano collocati, presentandosi sempre con regolarità agli incontri, bruscamente interrotti dopo la pubblicazione della sentenza appellata;
- contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, le dichiarazioni della non CP_1 costituivano mere affermazioni di intenti, ma esprimevano la volontà della donna di continuare il suo percorso di recupero delle funzioni genitoriali;
- il diritto del figlio di vivere con i propri genitori può essere compresso solo in presenza di uno stato di abbandono connesso all'irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, situazione non configurabile con riferimento al caso di specie;
- prima di rescindere in maniera definitiva il rapporto genitori-figli, il Tribunale per i Minorenni avrebbe dovuto sperimentare altre soluzioni, quali il collocamento di madre e figli in Casa-Famiglia o l'affidamento etero-familiare dei minori;
- nel lungo arco temporale intercorso tra il giorno dell'udienza di discussione e la pubblicazione della sentenza, la situazione della era del tutto cambiata, in CP_1
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quanto la donna non era più detenuta, viveva con la propria madre, lavorava e aveva potuto incontrare direttamente i propri figli;
- l'interruzione definitiva del forte legame affettivo esistente tra genitori e figli avrebbe comportato un grave pregiudizio ai minori, sicché si imponeva la necessità di mantenere tale legame.
Con decreto del Presidente di questa Sezione in data 11 dicembre 2024 è stata disposta la riunione degli appelli, sono stati assegnati i termini per la notifica del ricorso introduttivo, per il deposito di memorie e repliche e per il deposito della relazione di aggiornamento del Servizio Sociale competente, ed è stata fissata per la comparizione delle parti l'udienza del 10 giugno 2025, successivamente differita, per esigenze di ufficio, al 14 ottobre 2025.
Il Curatore Speciale dei minori, avv. Marco Grazioli, si è costituito in giudizio in data 30 aprile 2025 relativamente a entrambi gli appelli, contestando tutti i motivi di gravame formulati dagli appellanti e invocandone il rigetto. In particolare, il Curatore ha evidenziato che: la sentenza impugnata era stata emessa in seguito ad una approfondita indagine istruttoria, comprensiva anche di una consulenza tecnica di ufficio per la valutazione delle competenze genitoriali, che aveva messo chiaramente in luce la carenza di consapevolezza dei genitori circa il grave stato di incuria e il grande disagio patito dai minori;
il Tribunale per i Minorenni aveva effettuato un corretto bilanciamento tra l'impatto che la definitiva cessazione del legame affettivo genitori-figli avrebbe potuto comportare su questi ultimi e l'interesse dei minori a un sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico, tenuto conto, a tal fine, anche del lungo periodo di carcerazione sofferto da entrambi i genitori;
i pretesi cambiamenti dello stile di vita dei genitori, se effettivamente riscontrabili, si sarebbero rivelati del tutto tardivi rispetto alle esigenze dei minori.
Il Servizio Sociale del Municipio VIII di Roma Capitale in data 23 aprile 2025 ha fatto pervenire una relazione di aggiornamento sulla condizione dei minori e del relativo nucleo familiare, nella quale si legge che il all'epoca era ancora detenuto Per_1 presso la casa Circondariale di Rebibbia e non risultava più residente nel Comune di Roma perché cancellato per irreperibilità, mentre la aveva cessato la CP_1 carcerazione il 19 ottobre 2023, ottenendo la stato di detenzione domiciliare fino al 19 agosto 2024, aveva fatto alcuni colloqui di lavoro e sostenuto periodi di prova con esito negativo, ed era ancora disoccupata;
viveva presso l'abitazione della madre, in Via della Riserva Nuova n. 69, Quartiere Borghesiana, dopo essere stata cancellata dal Comune di Roma per irreperibilità all'indirizzo di Via del Commercio n. 12. Nella relazione si legge che la donna attribuiva la responsabilità della vicenda in esame al marito e ai suoceri, i quali non avrebbero adeguatamente accudito i suoi figli, durante il periodo della sua detenzione, e per questo motivo ella aveva interrotto ogni rapporto con i suoceri. La continuava a mantenere una relazione affettiva con il CP_1 marito, pur reputandolo incapace di offrire adeguato supporto alla prole, dichiarando
“dopo 25 anni di vita insieme non potrei lasciarlo”.
Il Servizio Sociale ha evidenziato che dopo la scarcerazione, la non aveva CP_1 ritenuto necessario intraprendere un percorso psicologico di sostegno alla genitorialità, concentrandosi esclusivamente nella ricerca di un lavoro e di una sistemazione abitativa. L'abitazione ove attualmente la viveva era un CP_1 alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica assegnato alla madre della donna,
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, che aveva presenziato alla visita domiciliare effettuata dagli Parte_4 operatori del Servizio Sociale, dichiarandosi disponibile a ospitare la figlia e a trasferirsi per questo a casa di suo padre, vedovo e ammalato, che viveva nelle vicinanze. L'appartamento veniva descritto come costituito da un grande salone, una piccola cucina, una camera matrimoniale e due camerette, delle quali una utilizzata dalla figlia della in occasione dei suoi rientri dalla Casa-Famiglia, CP_1 Per_2 ove la ragazza, nonostante maggiorenne, continuava a essere collocata. In occasione delle permanenze della ragazza presso l'abitazione della nonna, madre e figlia dormivano insieme. La casa era pulita e arredata in modo essenziale. La , Per_1 separata dal marito, era disoccupata e beneficiava dell'assegno di inclusione sociale;
aveva altri due figli, , nata nel 1986, residente a [...]con il compagno e Per_3 due figli, e , nato nel 1992, residente a [...]con la compagna e due figli. Per_4
Il Servizio Sociale ha poi evidenziato che in seguito alla pubblicazione della sentenza impugnata erano stati sospesi i rapporti dei minori con la madre, mentre le video- chiamate con il padre erano già state interrotte in precedenza, per mancanza di richieste da parte del genitore. era stato dimesso dalla Casa-Famiglia e stava CP_1 per iniziare un collocamento provvisorio presso una famiglia, mentre e Per_1 Pt_2
, pienamente integrati nella Casa-Famiglia, erano ancora ivi collocati. I ragazzi CP_2 avevano raggiunto un positivo equilibrio, avevano una buona integrazione sociale, si sentivano a proprio agio con i coetanei e con le figure adulte di riferimento;
a scuola avevano tutti migliorato il proprio rendimento, aveva sviluppato un linguaggio CP_2 più adatto alla sua età, si mostrava perseverante e si impegnava Pt_2 costantemente per superare le difficoltà.
Il PG in data 1° ottobre 2025 ha espresso parere contrario all'accoglimento del gravame.
Alla udienza del 14 ottobre 2025 le parti hanno concluso come da verbale. Questa Corte ha quindi riservato la decisione.
Prima di procedere alla disamina dei singoli motivi di appello articolati dalle parti, giova brevemente ripercorrere i tratti salienti della vicenda di causa.
Il nucleo familiare in questione era conosciuto dal Servizio Sociale sin dal 2014, epoca in cui, a causa della grave situazione determinatasi anche in seguito alla avvenuta carcerazione sia del padre (dal 2009 al 2013), che della madre (da maggio a ottobre 2011), erano stati attivati numerosi interventi di carattere assistenziale (contributi economici, assistenza domiciliare, accompagnamento dei minori a scuola), a sostegno dei minori allora già presenti ( , nato il 10 Parte_5 marzo 2005, nata il [...] e , nata il 3 Parte_6 Parte_7 maggio 2008). Successivamente, erano nati gli altri quattro figli della coppia:
[...]
, nata il [...], , nata il [...], Per_1 Parte_2
, nato il [...] e nato il [...]. CP_2 CP_1
Con ricorso del 31/03/2020 il PMM aveva chiesto l'apertura di un procedimento a tutela dei minori, con sospensione di entrambi i genitori dalla responsabilità genitoriale, nomina di un tutore, presa in carico da parte dei servizi specialistici per una valutazione della condizione psicofisica dei minori e delle competenze genitoriali, con eventuale avvio di un progetto di affidamento etero-familiare.
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Dagli atti della Procura era invero emersa una situazione di oggettivo pregiudizio per i minori, in quanto la madre, nonostante tutti i predetti interventi di aiuto e sostegno già da tempo posti in essere dal Servizio Sociale, aveva mostrato difficoltà nell'organizzazione e nella gestione della vita dei figli, non riuscendo ad assicurare loro adeguata igiene (i minori erano affetti da pediculosi, non frequentavano assiduamente la scuola e la casa era disordinata e caotica) e nemmeno i controlli sanitari e le vaccinazioni di routine.
Nel mese di settembre del 2020 il Servizio Sociale aveva segnalato che la madre dei minori era stata collocata in prigione da due mesi per espiare una condanna, con fine pena previsto per il 1° luglio 2025, mentre il padre aveva avuto qualche giorno prima un incidente con la moto e doveva essere sottoposto a intervento operatorio, ragion per cui i minori erano stati collocati in parte presso i nonni paterni e in parte presso quelli materni. Permanevano tutte le problematiche familiari, in quanto l'abitazione non era curata, i minori non frequentavano con regolarità la scuola ed erano privi del materiale scolastico, e non erano stati iscritti alla scuola materna CP_2 CP_1 perché privi delle necessarie vaccinazioni. La minore frequentava Per_2 irregolarmente la scuola ed era rimasta nella casa familiare, sporca e disordinata, ed era priva di una figura adulta di riferimento, tanto che provvedeva da sola alla sua alimentazione, consumando qualcosa al bar o acquistando di sera cibo da asporto. A causa della situazione in cui versava l'abitazione, gli interventi di educativa domiciliare si svolgevano all'esterno. , affidate ai nonni paterni, avevano Per_1 Pt_2 una scarsa igiene personale e indossavano abiti inadeguati per taglia e per stagione, non facevano i compiti e a scuola si presentavano prive del materiale necessario. viveva presso i nonni, si sentiva frustrata a causa delle sue gravi lacune Pt_7 scolastiche, pur provando interesse per l'istruzione. frequentava poco la Pt_5 scuola e trascorreva il tempo giocando a play-station. L'abitazione dei nonni paterni non era idonea a garantire ai minori spazi individualizzati. I nonni non avevano alcuna consapevolezza delle problematiche del nucleo, ritenendo di poter accudire i nipoti anche con l'aiuto della nonna materna, fino al rientro della madre a casa. Né il padre né i nonni avevano chiarito con precisione quale fosse la loro attività lavorativa. Il padre pensava di poter continuare a farsi aiutare dai propri familiari nella cura dei minori, dichiarandosi contrario sia all'affidamento etero-familiare che al collocamento degli stessi in Casa-Famiglia. La madre dichiarava che i figli avevano sempre avuto una regolare frequenza scolastica ed erano stati sempre ben vestiti e alimentati, negando tutte le criticità emerse dall'istruttoria e ritenendo che fino alla sua scarcerazione i figli potessero continuare a essere accuditi dai familiari.
In data 20 ottobre 2021 il Servizio Sociale aveva comunicato che anche il padre dei minori era stato tratto in arresto e che quattro dei minori si trovavano presso i nonni paterni, mentre gli altri erano andati dalla nonna materna, la quale, tuttavia, non si era presentata alla convocazione fattale dagli operatori. veva abbandonato la Per_2 scuola, mentre usufruivano dell'accompagnamento a scuola a cura di Per_1 Pt_2 un'educatrice, ma non andavano a scuola nell'unico giorno alla settimana in cui questo servizio non era attivo. I nonni manifestavano nei confronti degli operatori atteggiamenti aggressivi e minacciosi. I minori non venivano controllati nei compiti a casa e spesso non possedevano il materiale scolastico. aveva ormai Per_2 abbandonato la scuola e continuava a vivere in un contesto caotico, sporco e disorganizzato, cibandosi di panini, pizzette o cibo da asporto, trascorreva molto
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tempo al cellulare, a volte anche durante le ore notturne, svegliandosi al mattino in tarda ora.
All'esito dell'istruttoria svolta sino a quel momento, con decreto del 26/10/2021 il Tribunale per i Minorenni di Roma aveva disposto la sospensione di entrambi i genitori dalla responsabilità genitoriale e l'allontanamento dei minori dal contesto familiare, nominando quale tutore provvisorio il Sindaco del Comune di Roma e quale curatore speciale l'avv. Marco Grazioli per tutti i minori. Con lo stesso decreto, il TMM aveva altresì incaricato il servizio sociale del Municipio VIII di Roma Capitale di avviare i minori presso il MR competente per la relativa valutazione e l'eventuale presa in carico.
Era stato quindi attuato il collocamento dei minori in diverse strutture, in relazione all'età e alle esigenze di ciascuno, e specificamente e presso la C.F. Per_2 Pt_7
, e presso la C.F. presso la Controparte_4 Per_1 Pt_2 CP_2 CP_5 CP_1
C.F. . , collocato nella Casa-Famiglia Capitan Ultimo, se ne era CP_6 Pt_5 allontanato, rientrando a casa dei nonni paterni, ove era stato successivamente collocato.
La casa , nella relazione inviata al evidenziava che al Parte_8 momento dell'ingresso il piccolo portava ancora il pannolino, non aveva CP_1 ancora effettuato alcuna vaccinazione, si era ben inserito e appariva sereno e sorridente, presentava un lieve ritardo cognitivo e un ritardo nel linguaggio, nella postura e nel movimento. Il minore era stato visitato due volte dal padre, il 27 dicembre 2021 e il 23 febbraio 2022, ed effettuava con la madre, detenuta, video- chiamate settimanali prive di affettività, stante la scarsa capacità della genitrice di coinvolgere il bambino, il quale nell'occasione manifestava atteggiamenti di evitamento, ponendo un foglio bianco a copertura del volto della madre e allontanandosi dal video quando era stanco.
Alla udienza del 23 giugno 2022, in presenza dei difensori di fiducia dei genitori, erano stati sentiti i rappresentanti del Servizio Sociale e i Responsabili delle Case-Famiglia che ospitavano i minori, nonché il Tutore e il Curatore Speciale. I minori e Pt_5 avrebbero iniziato a breve la valutazione innanzi al MR di SI, per la CP_1 valutazione delle competenze genitoriali, erano stati attivati il Consultorio competente e il Centro Fregosi di Roma.
Con ricorso del 13/09/2022 il PMM, alla luce delle relazioni del Servizio Sociale, che evidenziavano la permanenza della situazione di criticità riguardante i minori, anche con riferimento al comportamento tenuto dalla madre, rimasta a volte assente dai colloqui e comunque incapace di coinvolgere il figlioletto, aveva chiesto l'apertura di un procedimento volto all'accertamento dello stato di abbandono di Per_1 [...]
e di e Parte_2 CP_2 CP_1
Con decreto del 4/10/2022 il Tribunale per i Minorenni aveva disposto l'apertura di un procedimento volto all'accertamento dello stato di abbandono per i minori Per_1
, e Pt_2 CP_2 CP_1
Con relazione del 31/10/2022, l'equipe della casa-famiglia ”, che CP_5 ospitava e , evidenziava che: “i fratelli, ad oggi, risultano essere Per_1 Pt_2 CP_2 perfettamente inseriti all'interno del contesto educativo. Sono bambini molto socievoli ed hanno stretto ottimi legami affettivi sia con i loro coetanei, anch'essi 8 51747/2024 V.G. e 51748/2024 V.G
ospiti della struttura, sia con educatori ed operatori, che per loro sono diventati ormai dei saldi punti di riferimento. ) e (…) hanno raggiunto un ottimo livello di Per_1 Pt_2 autonomia (…). , il più piccolo (…) è un bambino molto dolce e sensibile. CP_2
Anch'egli piano piano sta imparando a gestire le sue emozioni e ad oggi sono evidenti i miglioramenti dal punto di vista delle autonomie personali (…). I fratelli (…) hanno effettuato una valutazione psicodiagnostica presso il MR di SI (…) e CP_2
e anche una valutazione logopedica (…)”. Relativamente al loro rapporto con i Pt_2 genitori e gli altri fratelli, nella relazione si leggeva che “continuano le video chiamate con il padre come da accordi con la Casa Circondariale di SI ove il signor
è attualmente collocato (…). Il signor appare sempre molto felice di Pt_3 Pt_3 vedere i figli li trova sereni e molti cresciuti. I bambini si mostrano contenti di chiacchierare con il papà e raccontano avvenimenti della loro giornata (…). Anche le videochiamate con la madre, attualmente collocata presso il carcere di Rebibbia, continuano ad avvenire a cadenza settimanale ogni sabato mattina, i minori in tali occasioni appaiono felici di vedere la signora e trascorrono il tempo che Pt_1 hanno a disposizione alternando racconti sul quotidiano a racconti di piacevoli momenti vissuti nel passato. rispetto a si mostrano più coinvolte Per_1 Pt_2 CP_2 nell'interazione con la madre, mentre il più delle volte appare annoiato e CP_2 disinteressato e spesso volenteroso di concludere la videochiamata non avendo come egli stesso afferma argomentazioni da condividere con la signora (…). Per ciò che concerne i rapporti con le sorelle, vengono organizzati settimanalmente incontri tra i bambini e le ragazze, le quali si mostrano sempre molto affettuose e premurose nei confronti dei fratelli più piccoli (…). Ogni mercoledì sera è prevista una videochiamata (…)”. Rispetto al loro percorso scolastico ed extrascolastico l'equipe comunicava che: “in data 12/09/2022 i fratelli (…) hanno iniziato il nuovo anno scolastico presso la scuola elementare di Caira. Tutti sono ormai ben inseriti all'interno del contesto scolastico, hanno instaurato buoni rapporti sia con le maestre che con i compagni. molto sveglia, apprende in fretta tutto ciò che le viene Per_1 spiegato e lo mette in pratica senza particolari criticità. , dallo scorso anno ad Pt_2 oggi, ha mostrato un notevole miglioramento anche se non è ancora del tutto autonoma ma le maestre le riconoscono grande volontà e impegno. , invece, è CP_2 ancora molto indietro rispetto alla classe, mostra non poche difficoltà sia nella comprensione che nello svolgimento dei compiti. È in grado di leggere singole lettere e non intere parole, riconosce tutti i numeri e si mostra capace di risolvere semplici calcoli come addizioni e sottrazioni, ma sempre con il supporto dell'educatore (…).
in questo ultimo periodo hanno cominciato con la frequentazione della Per_1 Pt_2 scuola di danza SI Dance, due volte a settimana (…). Entrambe sono apparse felicissime di ricominciare questa attività e spesso una volta rientrare a casa mostrano agli operatori tutto ciò che hanno appreso. invece insieme agli altri CP_2 ospiti della struttura ha iniziato a frequentare la scuola calcio presso l'A.S.D. Accademia Calcio Montecassino, l'obiettivo principale è far divertire il bambino, mentre dal punto di vista educativo, essendo il calcio uno sport di gruppo, gli permette di giocare socializzando con gli altri e rispettando le regole”.
Dalla valutazione del MR dell'ASL di Frosinone del 04/11/22 era emerso che i otto anni, frequentava la terza classe della scuola primaria, avendo perduto Per_1 un anno per la scarsa frequenza scolastica nel passato. Era appassionata della scuola, e soprattutto della matematica e dell'arte. Era intelligente, non manifestava resistenze alla comunicazione, si relazionava positivamente con la psicologa e
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collaborava in tutto quanto le veniva richiesto;
si mostrava poco consapevole delle proprie emozioni e avvertiva di non aver avuto l'attenzione e l'amore di cui aveva bisogno, il che la faceva arrabbiare e le infondeva una percezione negativa di sé. La ragazza nutriva sentimenti di rabbia e di gelosia mescolata a tristezza. Ella aspirava comunque a migliorare la propria condizione e apprezzava le sue nuove condizioni di vita.
, di otto anni, si mostrava curiosa dell'ambiente e delle persone incontrate, Pt_2 collaborava nelle richieste che le venivano fatte, pur mostrando una certa inadeguatezza rispetto al compito propostole. Manifestava una certa irrequietezza psicomotoria, una certa immaturità nel tratto grafico e povertà di contenuti. Il suo linguaggio non sempre era chiaro e manifestava difficoltà di pronuncia. La difficoltà nel linguaggio e la sua scarsa scolarizzazione avevano influenzato il suo rendimento nei test sulle capacità cognitive: era presente in lei un ritardo cognitivo;
la bambina non aveva raggiunto gli standard relativi alla sua età e stava iniziando solo allora l'apprendimento di lettura, scrittura e calcolo. Appariva poco consapevole delle sue emozioni, mostrava rabbia per le sue vicende pregresse, unitamente a un sentimento di gelosia, il tutto alimentato dalla mancata comprensione delle sue difficoltà da parte dei genitori. Manifestava ancora il bisogno primario di cure materne, aspirando comunque a una “rinascita”.
, seppure privo di difficoltà nella relazione, mostrava disagio per la sua CP_2 inadeguatezza nell'apprendimento, tendendo a giustificarsi per non saper scrivere. Presentava anche egli un ritardo negli apprendimenti e aveva un linguaggio dislalico e spesso poco comprensibile. Manifestava rabbia e tristezza per la mancanza dei suoi genitori, ma si era ben adattato alla nuova situazione, in cui godeva dell'accudimento di cui necessitava, sognando tuttavia di poter godere dello stesso trattamento, in futuro, nella sua famiglia.
Con una nuova relazione del 28/12/2022, la Casa-Famiglia di SI confermava che: “i fratelli ad oggi si mostrano perfettamente inseriti all'interno del contesto educativo e della routine giornaliera, sono bambini molto socievoli che interagiscono positivamente sia con i loro pari ospiti della medesima struttura sia con gli operatori ed educatori che ad oggi sono dei saldi punti di riferimento”.
Nella relazione di aggiornamento del Servizio Sociale del 10 gennaio 2023 era stato evidenziato che al momento dell'ingresso in C.F, aveva delle cicatrici per tagli Pt_7 sulle braccia, in relazione a pregressi atteggiamenti autolesionistici. La ragazza aveva difficoltà a confrontarsi con gli altri in momenti per lei impegnativi dal punto di vista emotivo ed era stata affiancata dalla psicologa della struttura con colloqui di sostegno. Relativamente al piccolo la distanza tra le varie strutture ne aveva CP_1 pregiudicato le frequentazioni con gli altri fratelli. Il bambino continuava a mantenere rapporti con i genitori mediante video-chiamate settimanali, era ben ambientato in C.F. e si mostrava sereno e a suo agio in quel contesto. Frequentava la scuola materna e presentava ancora un lieve ritardo nello sviluppo cognitivo.
Dalla relazione della Casa-Famiglia Casa BA era emerso che i minori Per_1 Pt_2
e si mostravano perfettamente inseriti nel contesto educativo, erano molto CP_2 socievoli e interagivano positivamente con i loro pari e con gli adulti di riferimento. I ragazzi avevano tutti raggiunto piena autonomia nel gestire l'igiene personale, frequentavano la scuola e lo sport e mantenevano i contatti con i genitori mediante
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videochiamate e con le sorelle si incontravano personalmente nei fine Per_2 Pt_7 settimana. Quanto al rendimento scolastico, ppariva molto intelligente e Per_1 autonoma, aveva fatto notevoli miglioramenti, dimostrandosi maggiormente Pt_2 autonoma, aveva invece dimostrato una regressione e una certa svogliatezza CP_2 nei compiti.
Nel corso dell'udienza dell'11 gennaio 2023 per la contestazione dello stato di abbandono, erano stati ascoltati entrambi i genitori. La madre dichiarava di non condividere la contestazione, ammetteva di aver sbagliato ma precisava di non sapere cosa fosse accaduto dopo la sua detenzione. Chiedeva di collocare tutti i minori nella stessa struttura. Dichiarava di essere detenuta per la “truffa dello specchietto”. Il padre dichiarava di essere detenuto anch'egli per la “truffa dello specchietto”, di comunicare ogni settimana con i figli attraverso video-chiamate e di non averli mandati a scuola perché piangevano per la mancanza della madre, di essere stato aiutato da sua madre e da sua suocera nella cura dei figli, dopo l'arresto della moglie.
In seguito alla celebrazione dell'udienza, il Tribunale aveva disposto una consulenza tecnica di ufficio nominando quale consulente la dott.ssa Persona_5 per una valutazione delle competenze genitoriali anche del nucleo allargato.
In data 11 luglio 2023 il Servizio Sociale aveva inviato al la relazione di aggiornamento della Casa-Famiglia sui minori e . Per_1 Pt_2 CP_2
Alla udienza del 13.9.23 si era proceduto all'ascolto di questi ultimi. I bambini dichiaravano “se dobbiamo immaginarci tra qualche anno, pensare ad una famiglia, ci vediamo a Roma, a casa con mamma e papà. In struttura dove abitiamo ci sono tanti bambini nostri amichetti che sono andati via e hanno nuove famiglie, tutte loro, noi pensiamo che sia una cosa buona”. “Sentiamo mamma e papà con delle videochiamate, sanno che oggi siamo venuti in Tribunale, papà non ci ha detto niente a riguardo”; “La vita che facciamo adesso è meglio di quella che facevamo prima”;
“Ci piacerebbe una casa con degli animali, cane e pappagallo ( ), gatto ( CP_2 Per_1
), “Ci piacerebbe avere dei genitori che sanno cucinare” “Preferiamo rimanere Pt_2 tutti e tre insieme, piuttosto che avere una famiglia ciascuno”.
Infine, alla udienza del 13 dicembre 2023 i genitori non erano comparsi personalmente. Erano stati sentiti i responsabili della Casa-Famiglia Casa BA ed era stata acquisita la relazione della C.F. e la relazione relativa alle CP_6 modalità di frequentazione madre-figli. Infine, le parti presenti avevano precisato le proprie conclusioni e il Tribunale si era riservato di provvedere.
La causa era stata quindi decisa con la sentenza oggetto di impugnazione, emessa il 10 luglio 2024 e depositata il 29 ottobre 2024.
Ciò posto, con il primo motivo di appello gli odierni ricorrenti deducono la insussistenza dei presupposti per la dichiarazione dello stato di adottabilità dei minori. Lamentano, in particolare, gli appellanti, che ai fini della propria decisione il primo giudice non avrebbe adeguatamente tenuto conto del forte legame affettivo esistente tra i genitori e i figli e inoltre, che in mancanza di patologie psichiatriche, le carenze riscontrate nei genitori avrebbero potuto essere superate mediante un adeguato progetto di recupero delle funzioni genitoriali, anche in considerazione della disponibilità in tal senso dimostrata dagli interessati. 11 51747/2024 V.G. e 51748/2024 V.G
Ritiene questa Corte che alla luce della approfondita ed esauriente attività istruttoria svolta in primo grado e tenuto conto degli ulteriori elementi acquisiti in appello, sullo specifico punto in contestazione la decisione del primo giudice sia del tutto corretta e vada in questa sede pienamente condivisa.
Ed invero, in primo grado sono state acquisite le periodiche relazioni di aggiornamento del Servizio Sociale delle strutture che ospitavano i minori, è stata svolta una valutazione sui minori e da parte del della Per_1 Pt_2 CP_2 CP_8 [...]
e, in ultimo, è stata disposte ed espletata una consulenza tecnica di Parte_9 ufficio sul profilo di personalità e sulle competenze di entrambi i genitori e sulla qualità della relazione tra genitori e minori, nonché sulle competenze genitoriali vicarie e sui rapporti nonni-nipoti, a mezzo della dottoressa Persona_5
Quest'ultima, dopo aver ripercorso la storia della famiglia nucleare, caratterizzata da periodi di carcerazione alternati a periodi di rientro dei genitori nella casa conigale, ha proceduto alla valutazione di ciascun genitore attraverso colloqui clinici e osservazioni della relazione con i figli , e Lo stesso Per_1 Pt_2 CP_2 CP_1 professionista ha poi proceduto alla valutazione delle sole nonne, paterna e materna, non essendosi il nonno paterno presentato all'incontro, anche in questo caso mediante colloqui e mediante osservazione della relazione diretta con i nipoti.
Nel fornire la risposta ai quesiti formulati dal primo giudice, il consulente tecnico di ufficio ha evidenziato che lo stesso è apparso non particolarmente curato nell'aspetto, con pensiero lucido ma molto semplice, sia nella forma che nel contenuto, esame della realtà integro, seppure condizionato dai limiti culturali, educativi e sociali. Il tono dell'umore è apparso deflesso e preoccupato, sia per la questione dei figli che per la sua situazione di salute, non essendosi egli ripreso dopo l'incidente che gli aveva danneggiato una gamba. Egli si è approcciato alla valutazione con disponibilità ed una relativa apertura, mostrando, prima facie, una certa motivazione teorica ma, di contro, senza nessun impegno sul piano delle soluzioni concrete. Il consulente ha concluso che: “Il signor mostra Per_1 aspetti di scarsa capacità progettuale dovuti all'assenza di una adeguata capacità di mentalizzazione delle regole sociali, questo sicuramente potrebbe incidere sulle condotte impulsive e sulla incapacità di ponderare le conseguenze degli agiti. Allo stato attuale non risultano importanti aspetti di cambiamento in direzione di una maggiore stabilità emotiva e pratica, continuano infatti a mancare spunti riferibili ad una buona capacità di ridefinizione del sé in un'ottica trasformativa” (pag. 24 della relazione del c.t.u.).
La madre si è presentata come una giovane donna energica, con atteggiamento di grande disponibilità, ben curata nell'aspetto, con pensiero lucido e coerente, senza alterazioni della forma e del contenuto, con linguaggio fluido e coerente e vocabolario in linea con il basso livello di scolarizzazione e con il contesto di appartenenza. La donna si è posta nei confronti del c.t.u. con atteggiamento di apertura, lasciando trapelare il timore di poter perdere i figli e ha dimostrato disponibilità ad accogliere suggerimenti utili a migliorare le sue capacità relazionali con i figli. Il consulente ha affermato che “la signora è apparsa capace di entrare in relazione con i suoi figli e di riconquistarli”, chiarendo, tuttavia, che: “La presa di coscienza è parziale rispetto alle aree critiche che hanno determinato la situazione attuale. Emerge una forte vulnerabilità e fragilità che la rende incapace di progettare e di mettere in atto cambiamenti concreti sul piano dell'educazione e dell'accudimento dei figli. Tale
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incapacità è legata alla mancata, culturalmente determinata, di conoscenza e condivisione del codice delle regole sociali”.
Rispetto alle nonne, il consulente tecnico di ufficio ha sottolineato che le stesse
“sono state poco presenti a livello emotivo nella vita di questi bambini e hanno dimostrato di non avere un corredo emozionale adeguato al ripristino della relazione. L'atteggiamento durante la consulenza è stato di compiacenza e di negazione rispetto ai bisogni dei nipoti, e ancora più di negazione delle difficoltà pregresse. I minori non hanno mostrato nessun interesse verso le nonne e a tratti ne sono risultati intimoriti, per nulla considerate come possibili sostituti genitoriali. ha fatto esplicita Pt_2 richiesta di non essere rimandata ad abitare con loro. Per loro non c'è dubbio, se l'alternativa alla casa famiglia è il collocamento presso i nonni, preferiscono restare dove sono”.
La dottoressa ha concluso affermando che dalle valutazioni Persona_5 effettuate, né i genitori né i nonni presentano psicopatologie o funzionamenti di personalità pervasivi. Tuttavia, il contesto familiare e sociale, se da un lato mostra di avere la copertura affettiva necessaria alla crescita dei bambini, presenta delle fortissime criticità a causa della mancanza totale di regole e di una funzionale interiorizzazione delle norme di comportamento condivise dalla cultura dominante.
Il c.t.u. ha poi spiegato che e presentano la consapevolezza di Per_1 Pt_2 CP_2 essere figli di e di , hanno ricordi della vita trascorsa con loro, Pt_3 Pt_1 mostrano nei loro confronti degli slanci affettivi e sono disponibili a condividere alcuni momenti insieme, laddove i genitori appaiono competenti nello stabilire e mantenere un senso di appartenenza dei figli alla famiglia.
Anche dalle varie relazioni del Servizio Sociale degli operatori del SISMIF, nonché dalle osservazioni condotte durante l'espletamento della consulenza tecnica di ufficio è emerso che sia la madre che il padre hanno delle competenze affettive e un corredo emozionale caratterizzato da empatia e rispetto. Relativamente ai minori, è emerso un legame affettivo caratterizzato dal riconoscimento forte delle figure genitoriali da parte di e , i quali fantasticano in ordine a un Per_1 Pt_2 CP_2 ipotetico ricongiungimento con i loro genitori in un contesto ideale, ove i genitori dovrebbero essere in grado di sostituire il contesto della casa-Famiglia, mantenendone tutte le regole e le caratteristiche di cura e di benessere.
Tuttavia, come correttamente osservato dal primo giudice sulla scorta delle conclusioni del tecnico incaricato dall'ufficio, la mancanza di patologie psichiatriche e il legame affettivo genitori-figli non sono da soli sufficienti a colmare le carenze genitoriali emerse dalla svolta istruttoria. Al riguardo, invero, il consulente tecnico ha infatti sottolineato i fattori di “rischio” connessi ad un ipotetico riavvicinamento genitori-figli, evidenziando la qualità di vita condotta dai minori insieme ai genitori e l'atteggiamento carente di questi ultimi rispetto al benessere e allo sviluppo dei figli nelle aree della salute, dell'educazione, dello sviluppo affettivo, della nutrizione, dell'alloggio e delle condizioni di vita sicure. All'epoca in cui vivevano con i genitori, difatti, come emerge sia dalle relazioni del Servizio Sociale e delle Case-Famiglia che dalla relazione del c.t.u., i minori non erano in regola con i cicli vaccinali ed erano esposti a problemi di salute (carie ai denti, patologia oftalmica per scarsa Per_6 igiene personale (pediculosi) e della casa, inadeguatezza nell'abbigliamento, irregolarità scolastica, precarietà abitativa, disorganizzazione, inesistenza di punti di
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riferimento, mancanza di stabilità nell'organizzazione della vita, quali aspetti fondamentali per una loro crescita sana ed equilibrata. I bambini erano cresciuti in un contesto di subcultura deviante, in cui i genitori avevano entrambi dimostrato scarsa consapevolezza delle loro funzioni, nonostante tutti gli aiuti e il sostegno loro forniti dal Servizio Sociale nel corso degli anni.
Dal complesso delle emergenze istruttorie e soprattutto dall'elaborato peritale è emersa la scarsa consapevolezza, da parte degli interessati, dello stato di trascuratezza e di incuria in cui viveva la prole, oltre che delle grandi difficoltà richieste per una completa riabilitazione genitoriale. Ad oggi, nessuno degli appellanti ha ancora ipotizzato o intrapreso un percorso lavorativo o un progetto concreto per poter assicurare alla prole i mezzi di sussistenza di base. Entrambi i genitori, allorquando sono stati sentiti dal Tribunale per i Minorenni e dal c.t.u., hanno negato situazioni di criticità dei minori, con riferimento al periodo in cui gli stessi vivevano con loro, contestando le chiare evidenze emergenti dalle relazioni del Servizio Sociale. Entrambi appaiono, a tutt'oggi, scarsamente consapevoli delle proprie responsabilità rispetto all'incuria e alla trascuratezza in cui hanno fatto crescere i minori, i quali ancora risentono della irregolarità nel loro percorso scolastico e delle privazioni vissute nel precedente contesto.
Rileva questa Corte che dalle relazioni del Servizio Sociale e delle Case-Famiglia e dalla svolta consulenza emerge, in particolare, la situazione di grave incuria in cui i ragazzi sono rimasti fino al loro collocamento in Casa-Famiglia e l'assenza di stimoli adeguati da parte degli adulti che avrebbero dovuto prendersi cura di loro. Tale incuria, come evidenziato dal c.t.u., può avere inciso sul loro potenziale cognitivo, limitando così le loro opportunità future di crescita e di apprendimento professionale. L'incuria, invero, come si legge nella relazione del c.t.u., può comportare effetti gravemente dannosi sullo sviluppo cognitivo, emotivo e comportamentale dei minori e un intervento tempestivo e appropriato è di fondamentale importanza per prevenire o mitigare tali effetti negativi e assicurare il benessere e il pieno sviluppo del minore.
Secondo le conclusioni del c.t.u., il rientro dei minori in un contesto come quello dal quale essi sono stati ormai da tempo allontanati costituirebbe una frattura insanabile per questi bambini, che con grande fatica hanno trovato nel contesto della casa- famiglia il contenimento normativo e le cure necessarie per il ripristino e lo sviluppo di una personalità equilibrata.
La dottoressa nel suo elaborato ha poi esaurientemente fornito Persona_5 risposta alle osservazioni formulate dai difensori delle parti avverso la relazione tecnica.
In primo luogo, gli odierni appellanti hanno rilevato, con un'osservazione poi integralmente ripetuta a sostegno del primo motivo di gravame, che la mancanza di aspetti psicopatologici e le mere “carenze” riscontrate dal tecnico dell'ufficio a livello delle competenze genitoriali avrebbero dovuto far propendere per una
“recuperabilità” dei genitori, essendo peraltro alcune “carenze” involontarie, in quanto riconducibili al contesto socio-culturale degli interessati.
Sul punto, il consulente tecnico di ufficio ha chiarito che nella specie la buona qualità della relazione esistente tra genitori e figli non coincide con altrettanto valide competenze genitoriali, essendo i genitori risultati manchevoli nella sfera normativa,
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dell'educazione, della capacità di stabilire routine e struttura, dell'esposizione a modelli di vita deviati e conseguente interiorizzazione di tali modelli. Al riguardo, la dott.ssa ha rimarcato di aver specificamente sottolineato, nella Persona_5 propria bozza di relazione (alla quale ha fatto rinvio), lo stato di incuria in cui i minori erano stati lasciati fino al loro collocamento in Casa-Famiglia e gli effetti dannosi che tale situazione può aver determinato nello sviluppo psico-fisico dei minori.
Il fatto che i genitori siano stati reputati esenti da psicopatologie non può quindi essere inteso, secondo le conclusioni del c.t.u. fatte proprie anche dal primo giudice, come possibilità di riabilitazione, posto che in concreto, nonostante i numerosi interventi già in passato attivati sul nucleo familiare, i genitori non hanno mostrato alcun effettivo impegno verso un dovuto cambiamento di stile di vita, persistendo in loro una coscienza solo parziale del danno arrecato alla prole e non essendo ravvisabile, soprattutto, alcuna progettualità per il futuro.
Tali conclusioni, a parere di questa Corte, sono pienamente condivisibili. A tal fine, va sottolineato che l'allontanamento dei minori è avvenuto per far fronte al notevole peggioramento della già critica situazione del nucleo familiare, nonostante i numerosi interventi di sostegno inutilmente attivati per circa dieci anni dal Servizio Sociale a tutela dei minori, sicché è stata concretamente concessa ai genitori la possibilità di modificare un regime di vita che mal si conciliava con un sano e armonioso sviluppo psico-fisico della prole. Proprio a causa della trascuratezza e dell'incuria nella quale i bambini erano stati abituati a crescere, verso la fine del 2021, in seguito alla carcerazione della madre e all'incidente del padre, state la inidoneità dei nonni a svolgere funzioni genitoriali vicarie, il Tribunale per i Minorenni ha disposto il collocamento dei minori al di fuori del contesto familiare. Le relazioni del Servizio Sociale e delle Case-Famiglia, dopo il collocamento dei bambini, hanno dato atto delle condizioni in cui gli stessi versavano al momento dell'ingresso nelle strutture e, con il tempo, dei notevoli progressi fatti in un ambiente più adatto alle loro esigenze. Emerge dalle relazioni delle Case-Famiglia e del Servizio Sociale che i minori si sono ormai da tempo abituati a un regime di vita del tutto diverso da quello di provenienza, fatto di regole, di equilibrio e di sane abitudini, a cui certamente oggi essi non intendono rinunciare. Significativo, a tal fine, è il comportamento tenuto da Per_1
e in occasione dell'incontro con il padre nel corso dello svolgimento Pt_2 CP_2 della consulenza tecnica di ufficio, allorquando le due ragazze hanno mostrato orgogliose al genitore i begli abiti indossati e i capelli ordinati, descrivendo in toni positivi la struttura in cui erano ospitate, mentre il fratello ha mostrato gli occhiali nuovi, quasi a voler sottolineare, tutti, di apprezzare le opportunità che il nuovo contesto, a differenza di quello precedente, aveva loro offerto. Anche nel corso dell'audizione, i tre minori, pur dichiarando di voler rientrare in casa con i genitori, hanno però immaginato una situazione del tutto diversa dal contesto familiare di origine, anelando a ricostruire un habitat più vicino alla loro recente esperienza in struttura, rispetto al passato in famiglia.
In tale contesto, anche la reazione dei bambini in occasione dell'incontro con le nonne, con il netto rifiuto manifestato da a voler ritornare con loro, evidenzia la Pt_2 rottura dei minori con le esperienze del passato e l'anelito ad una vita futura diversa da quella trascorsa all'interno della famiglia biologica.
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A fronte dello stato di incuria e di abbandono in cui i minori sono a lungo vissuti, nonostante i numerosi sostegni loro assicurati dalle competenti strutture pubbliche, fino al collocamento in Casa-Famiglia e tenuto conto del lungo tempo trascorso dai bambini in istituto, della lunga permanenza di entrami i genitori in carcere e del mancato inizio, da parte degli odierni appellanti, di adeguati percorsi di psicoterapia per una seria riabilitazione, non può ora ormai più ipotizzarsi la possibilità del recupero delle facoltà genitoriali in tempi brevi, compatibili con l'esigenza dei minori di salvaguardare i grandi progressi fatti in questi quattro anni di distacco dal contesto di provenienza. In definitiva, ad oggi, nonostante l'avvenuta scarcerazione dei genitori e l'avvio della madre, dal mese di agosto 2025, ad un'attività lavorativa (come da ultimo documentato mediante contratto di assunzione e busta paga), in mancanza di un effettivo e concreto miglioramento della situazione genitoriale, un rientro dei minori in quel contesto, oltre a richiedere tempi molto lunghi per una completa riabilitazione, costituirebbe per i ragazzi un pericoloso arretramento verso il passato e vanificherebbe i risultati raggiunti da , e i quali Per_1 Pt_2 CP_2 CP_1 rischierebbero, dopo tanti anni, di ritrovarsi di nuovo al punto di partenza.
Le risultanze della svolta consulenza tecnica di ufficio e tutti gli ulteriori elementi scaturiti dall'istruttoria di primo grado evidenziati dal primo giudice (relazioni del Servizio Sociale e delle Case-Famiglia, relazione del dell ) CP_8 Parte_9 consentono quindi senza alcun dubbio di considerare la attuale situazione maggiormente rispondente al best interest dei minori, rispetto ad un loro rientro nel contesto familiare, posto che il solo legame affettivo che quest'ultimo potrebbe loro assicurare certamente non compenserebbe il danno derivante da un ritorno ad un regime di vita caratterizzato da emarginazione, trascuratezza, incuria e totale assenza di regole e di punti di riferimento stabili.
Relativamente al secondo motivo di appello, con il quale si lamenta la violazione del diritto dei minori di crescere nella propria famiglia, va ribadito che il nucleo familiare in questione, nel complesso, all'epoca in cui è stato disposto il collocamento dei minori in Casa-Famiglia viveva una situazione fortemente critica, in un contesto connotato da instabilità abitativa (i genitori occupavano abusivamente immobili per potervi sistemare la famiglia), totale assenza di regole e di punti di riferimento (i minori, nonostante i numerosi sostegni assicurati al nucleo, non frequentavano la scuola, erano sempre sprovvisti di materiale scolastico, non avevano fatto le vaccinazioni obbligatorie, dopo la carcerazione della madre erano stati affidati di fatto ai nonni paterni), scarsa igiene (la casa era caotica e scarsamente curata nell'igiene, i ragazzi erano affetti da pediculosi), di incuria e trascuratezza , CP_2
e presentavano deficit cognitivi riconducibili a scarsa stimolazione) CP_1 Pt_2 che fino a quel momento avevano caratterizzato la vita dei bambini. Questi ultimi nelle strutture che li hanno accolti hanno subito raggiunto significativi miglioramenti, integrandosi nel nuovo ambiente, relazionandosi positivamente con i loro coetanei e con gli adulti, frequentando assiduamente la scuola e uniformandosi alle regole loro imposte.
È quindi evidente che in un primo momento la madre, durante la carcerazione del marito, e successivamente il padre, durante la carcerazione della moglie, così come anche i due genitori insieme, nei brevi periodi in cui essi hanno convissuto insieme con i figli, non siano stati assolutamente in grado di fornire le necessarie cure e attenzioni alla prole, fornendole i mezzi necessari per una vita serena e dignitosa.
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Significativo, ai fini della valutazione della personalità degli odierni appellanti, è il fatto che a distanza di circa due anni dalla sua scarcerazione la madre, come si rileva dall'ultima relazione di aggiornamento del Servizio Sociale, non abbia ancora intrapreso un percorso di sostegno alla genitorialità e solo nel mese di agosto 2025 abbia iniziato, per la prima volta un'attività lavorativa;
che neppure il padre, anch'egli ormai libero, abbia intrapreso un percorso di sostegno o abbia dimostrato di essersi attivato alla ricerca di una stabile occupazione lavorativa. I due non hanno mai riconosciuto le proprie responsabilità relativamente alle vicende che hanno comportato l'allontanamento della prole, né hanno correttamente percepito le proprie colpe, in relazione alla grave situazione in cui per anni hanno fatto vivere i propri figli, individuandone le cause esclusivamente in fattori estranei alla loro volontà o in soggetti terzi.
L'atteggiamento complessivamente assunto dai coniugi rispetto alla vicenda in esame denota, ancora all'attualità, la tendenza dei due appellanti a sottovalutare e a sminuire le situazioni pregiudizievoli che hanno interessato il loro nucleo familiare, oltre che la loro evidente incapacità di svolgere un'adeguata funzione protettiva nei confronti della prole, come si desume chiaramente dal fatto che la grave situazione emergente dagli atti non sia stata da loro tempestivamente percepita e adeguatamente arginata a suo tempo, allorquando per la prima volta, nel 2014, era intervenuto il Servizio Sociale.
In definitiva, le molteplici risultanze istruttorie illustrate evidenziano, nel complesso, la assoluta incapacità dei coniugi di riconoscere i bisogni primari, né, tantomeno, quelli emotivo/affettivi dei loro figli e di soddisfare le loro esigenze. Le carenze riscontrate, come si è già detto, appaiono significative e non consentono di ipotizzare la possibilità di un recupero delle capacità genitoriali degli appellanti in tempi compatibili con le esigenze dei minori, i quali, proprio in relazione allo stato di incuria in cui sono stati tenuti nella loro famiglia di origine, hanno ora bisogno di un ambente idoneo a tutelarli, ad amarli e a stimolarli.
Questa Corte ritiene, pertanto, che nella specie il diritto dei minori a vivere nella famiglia di origine debba necessariamente recedere, a fronte del loro diritto a uno stile di vita ispirato a valori maggiormente compatibili con l'interesse a un sano e armonioso sviluppo psico-fisico dei bambini, al di fuori del contesto familiare.
Quanto al fatto che dopo la scarcerazione la aveva intrapreso incontri diretti CP_1 con i figli e che attualmente ella vive a casa di sua madre, in un contesto idoneo a ospitare anche i suoi figli e abbia da poco intrapreso un'attività lavorativa, osserva questa Corte che in mancanza della perdurante scarsa consapevolezza, da parte della donna, della gravità della vicenda che ha portato all'attuale situazione e tenuto conto della sua mancata adesione a progetti di recupero della genitorialità, tali nuovi fatti non abbiano significativamente inciso sulla capacità genitoriale della donna, la quale non ha affatto dimostrato di aver effettivamente recuperato le proprie funzioni genitoriali, non essendosi mai sottoposta, nel lungo arco temporale intercorso dal 2014 ad oggi, ad un serio e costante programma di sostegno, idoneo a supportarne una convincente riabilitazione.
L'attuale sistemazione abitativa della non riveste, poi, alcun rilevo, a fronte CP_1 della perdurante mancanza di presa di consapevolezza e coscienza delle proprie
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fragilità e carenze, da parte della donna, e della perdurante precarietà dell'alloggio, essendo ella ancora priva di autonoma soluzione e ospite di sua madre.
In sostanza, la esauriente istruttoria svolta consente di escludere in maniera assoluta, anche con riferimento alla situazione attuale, la capacità della di CP_1 rispondere adeguatamente alle esigenze dei figli minori e di offrire agli stessi un contesto di vita adeguato e sufficientemente protettivo, di comprendere le loro necessità e i loro stati emotivi, di rispondere adeguatamente ai loro bisogni, in relazione all'età e al livello di maturazione psico-affettiva di ciascuno di loro.
Il c.t.u., nel formulare le proprie conclusioni, ha posto in rilievo che per i minori in questione, rientrare in un contesto come quello da cui sono stati allontanati , e che non sia, nel mentre, andato incontro a una radicale trasformazione migliorativa, costituirebbe una frattura insanabile per questi bambini che con grande fatica hanno trovato nel contesto della Casa-Famiglia il contenimento normativo e le cure necessarie per il ripristino e lo sviluppo di una personalità equilibrata.
La situazione delineata dal c.t.u. non consente quindi in maniera assoluta di ipotizzare alcuna possibilità di rientro dei bambini nel contesto familiare, e neppure di ipotizzare un loro collocamento in casa-famiglia unitamente alla madre, sia per i perduranti limiti e per le persistenti criticità della mai superate da un CP_1 effettivo radicale cambiamento del suo stile di vita, sia per il lungo tempo ormai trascorso dal momento del distacco madre-figli, sia per l'età (dodici, undici, nove e sette anni) e per l'attuale situazione dei minori, già collocati da circa cinque anni in strutture che, da quanto emerge dalle relazioni del Servizio Sociale e dalla svolta c.t.u., hanno saputo offrire loro la sicurezza, la stabilità, la tranquillità e la comprensione che l'originario nucleo non era stato in grado di garantire.
Ritiene pertanto questa Corte che in relazione alle indifferibili esigenze dei minori, alla incuria e trascuratezza nelle quali gli stessi erano vissuti all'interno del contesto familiare di origine e alla necessità di mantenere anche in futuro l'attuale equilibrio raggiunto, vada assolutamente esclusa la possibilità di un reinserimento dei bambini all'interno del loro originario nucleo familiare, trattandosi di una soluzione certamente non idonea a garantire loro un sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico, nonché un adeguato accudimento.
Va poi anche evidenziato che i coniugi non godrebbero di alcun supporto familiare in caso di ricollocamento dei minori presso di loro, avendo i bambini dimostrato scarso interesse, se non addirittura timore, nei confronti delle due nonne, verso le quali non hanno manifestato alcuna relazione affettiva.
In definitiva, ritiene questa Corte che alla luce delle evidenziate emergenze sussista lo stato di abbandono dichiarato dal primo giudice.
Al riguardo, la giurisprudenza della Suprema Corte è ferma nel ribadire che il prioritario diritto fondamentale del figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i suoi genitori e di essere allevato nell'ambito della propria famiglia, sancito dalla l. 184/83 impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità, ai fini del perseguimento del suo superiore interesse. Quel diritto può essere perciò limitato solo ove si configuri un endemico e radicale stato di abbandono - la cui dichiarazione va reputata, alla stregua della giurisprudenza costituzionale, della Corte Europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia, come extrema ratio - a causa 18 51747/2024 V.G. e 51748/2024 V.G
dell'irreversibile incapacità dei genitori di allevarlo e curarlo per loro totale inadeguatezza. In particolare, il ricorso alla dichiarazione di adottabilità di un figlio minore è consentito solo in presenza di fatti gravi, indicativi in modo certo dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono essere specificamente dimostrati in concreto, senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale non basati su precisi elementi idonei a dimostrare un reale pregiudizio per il figlio (Cass. 28/02/2022, n.6536; Cass. 13 gennaio 2017, n. 782; Cass. 30 giugno 2016, n. 13435).
Non si ritiene, infine, di dover procedere nuovamente all'audizione dei minori, in considerazione del fatto che i tre più grandi sono stati già sentiti dal primo giudice e che è ancora molto piccolo (sette anni), sicché potrebbe ricevere CP_1 turbamento dal contatto con un ambiente del tutto estraneo alla sua esperienza.
In definitiva, l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza gravata.
Non si ritiene, infine, di dover disporre il mantenimento dei rapporti dei minori con la famiglia biologica, come richiesto dagli appellanti, perché alla luce delle risultanze della svolta consulenza tecnica di ufficio, all'attualità una siffatta decisione si rivelerebbe contraria all'interesse dei bambini, i quali dopo aver superato tutte le carenze riconducibili all'ambiente domestico di provenienza, hanno ora bisogno di mantenere i risultati positivi raggiunti durante la loro permanenza in casa-famiglia, evitando i confronti con modelli educativi rivelatisi contrari alla loro esigenza di sano e armonioso sviluppo psico-fisico.
Pertanto, non si ritiene opportuno ristabilire i contatti con la famiglia di origine, né di ricorrere a forme di affidamento etero-familiare che nella sovrapposizione di ruoli e di modelli educativi potrebbero creare nei bambini confusione e tensione, senza assicurare loro alcun concreto beneficio.
Le spese del presente grado devono essere compensare per intero tra tutte le parti, in ragione della particolare delicatezza della materia trattata e degli interessi sottesi alla domanda.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti proposti da e da con distinti ricorsi depositati il Parte_1 Parte_3
16 novembre 2024 avverso la sentenza n. 530/2024 emessa dal Tribunale per i Minorenni di Roma il 26 settembre 2024, così dispone:
rigetta entrambi gli appelli e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
compensa tra tutte le parti le spese del presente grado del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 14 ottobre 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
(dott.ssa Sofia Rotunno)
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione per i Minorenni, composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Sofia Rotunno Presidente relatore dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere dott. Gabriele Sordi Consigliere dott.ssa Monica Micheli Consigliere On. dott. Sandro Montanari Consigliere On. riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei procedimenti di appello riuniti iscritti ai numeri 51747/2024 V.G. e 51748/2024 V.G.
TRA
nata a [...] il [...] residente in [...] Parte_1
(c.f. , madre dei minori nata a [...] il C.F._1 Persona_1
5.01.2014, nata a [...] il [...], nato a Parte_2 CP_1
Roma il 18.08.2018 e nato a [...] il [...], rappresentata e CP_2 difesa dall' avv. Rosamaria Murdaca, con studio in Roma (RM), Via Giuseppe Di Bartolo 22 (c.f. C.F._2
APPELLANTE nel proc n. 51747/2024 R.G.
, nato a [...] il [...] (c.f. , padre Parte_3 C.F._3 di minori ata a Roma il 5.01.2014, nata a [...] il Persona_1 Parte_2
14.11.2014, nato a [...] il [...] e nato a CP_1 CP_2
Roma il 28.12.2015, rappresentato e difeso dall' avv. Rosamaria Murdaca, con studio in Roma (RM), Via Giuseppe Di Bartolo 22 (c.f. C.F._2
APPELLANTE nel proc. n. 51748/2024
E
Avv. Marco Grazioli (c.f. ) nella qualità di Curatore Speciale e C.F._4 difensore dei minori nata a [...] il [...], Persona_1 [...]
nata a [...] il [...], nato a [...] il Parte_2 CP_2
28/12/2015 e nato a [...] il [...], giusta nomina del CP_1
Tribunale per i Minorenni di Roma con decreto del 25/10/2022, rappresentato e difeso da se stesso e domiciliato presso il proprio studio sito in Roma, Via Ippolito Nievo n. 61
1 51747/2024 V.G. e 51748/2024 V.G
SINDACO del quale Tutore dei minori ata a CP_3 Persona_1
Roma il 5.01.2014, nata a [...] il [...], Pt_2 Per_1 CP_1 nato a [...] il [...] e nato a [...] il [...] CP_2
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma
APPELLATI nonché
PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'Appello di Roma
INTERVENUTO avente a oggetto: appelli riuniti avverso la sentenza n. 530/2024 del Tribunale per i Minorenni di Roma, con la quale è stato dichiarato lo stato di adottabilità dei minori nata a [...] il [...], nata a [...] il Persona_1 Parte_2
14/11/2014, nato a [...] il [...] e nato CP_2 CP_1
a Roma il 18/08/2018
CONCLUSIONI per : Parte_1
chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, Sezione Famiglia e Minori, in via principale, previa fissazione della udienza e del termine per la notifica del ricorso, in accoglimento de presente atto di appello, espletato ogni accertamento istruttorio, Voglia, in riforma della sentenza del Tribunale per i Minorenni di Roma n. 530/24 del 10.07.2024, notificata via pec in data 19.10.2024, nel procedimento n. 121/22 AB, con cui il Tribunale per i Minorenni di Roma ha dichiarato lo stato di adottabilità dei minori nata a [...] il [...], nata a [...] il Persona_1 Parte_2
14.11.2014, nato a [...] il [...] e nato a [...]_2
Roma il 28.12.2015. ed ha disposto la sospensione dei rapporti tra i minori, i genitori ed i famigliari e l'apertura nell'interesse dei minori della procedura MAB al fine del loro collocamento in idoneo nucleo famigliare, accertato l'insussistenza dello stato di abbandono dei minori, revocare-annullare la sentenza impugnata che ha dichiarato lo stato di adottabilità dei minori, revocare ogni altro provvedimento conseguente, dichiarando la nullità della sentenza stessa, disporre il ricongiungimento dei minori ai genitori, nonché emettere i provvedimenti ritenuti di giustizia, eventualmente predisponendo un progetto volto al ricongiungimento. -In via subordinata si chiede il collocamento di tutti i minori in una idonea struttura insieme alla mamma, Sig.ra
. In via ulteriormente subordinata si chiede che venga disposto Parte_1
l'affidamento/collocamento etero famigliare. In via ulteriormente subordinata si chiede di procedere con una adozione cd “mite”-”aperta”, al fine di non recidere del tutto, nell'accertato interesse dei minori, il rapporto tra i genitori e figli per : Parte_3
chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, Sezione Famiglia e Minori, in via principale, previa fissazione della udienza e del termine per la notifica del ricorso, in accoglimento de presente atto di appello, espletato ogni accertamento istruttorio, Voglia, in riforma della sentenza del Tribunale per i Minorenni di Roma n. 530/24 del 10.07.2024, notificata via pec in data 19.10.2024, nel procedimento n. 121/22 AB, con
2 51747/2024 V.G. e 51748/2024 V.G
cui il Tribunale per i Minorenni di Roma ha dichiarato lo stato di adottabilità dei minori nata a [...] il [...], nata a [...] il Persona_1 Parte_2
14.11.2014, nato a [...] il [...] e nato a [...]_2
Roma il 28.12.2015. ed ha disposto la sospensione dei rapporti tra i minori, i genitori ed i famigliari e l'apertura nell'interesse dei minori della procedura MAB al fine del loro collocamento in idoneo nucleo famigliare, accertato l'insussistenza dello stato di abbandono dei minori, revocare-annullare la sentenza impugnata che ha dichiarato lo stato di adottabilità dei minori, revocare ogni altro provvedimento conseguente, dichiarando la nullità della sentenza stessa, disporre il ricongiungimento dei minori ai genitori, nonché emettere i provvedimenti ritenuti di giustizia, eventualmente predisponendo un progetto volto al ricongiungimento. -In via subordinata si chiede il collocamento di tutti i minori in una idonea struttura insieme alla mamma, Sig.ra
. In via ulteriormente subordinata si chiede che venga disposto Parte_1
l'affidamento/collocamento etero famigliare. In via ulteriormente subordinata si chiede di procedere con una adozione cd “mite”-”aperta”, al fine di non recidere del tutto, nell'accertato interesse dei minori, il rapporto tra i genitori e figli
Per il Curatore Speciale dei minori (avv. Marco Grazioli):
CHIEDE il rigetto integrale degli appelli svolti dai genitori e la conferma della sentenza di adottabilità dei quattro minori emessa dal Tribunale per i Minorenni di Roma n. 530/2024 del 10.7.2024.
Il P.G. in data 1° ottobre 2025 ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello
Fatto e motivi della decisione
In seguito al ricorso presentato dal PMM ai sensi dell'art. 8 l. 184/1983, il Tribunale per i Minorenni di Roma, con sentenza n. 530/2024 del 10 luglio 2024, ha dichiarato lo stato di adottabilità dei minori ata a Roma il 5.01.2014, Persona_1 [...]
nata a [...] il [...], nato a [...] il [...] e Parte_2 CP_1
nato a [...] il [...], figli di e di CP_2 Parte_3 Parte_1
con sospensione dei rapporti con i genitori e i familiari e apertura di
[...] procedura MAB per il collocamento in idoneo nucleo familiare.
Avverso la pronuncia di primo grado, con distinti ricorsi depositati il 16 novembre 2024 hanno proposto appello sia la madre, , che il padre dei minori, Parte_1
. I due distinti appelli sono stati riuniti con decreto del Presidente Parte_3 di questa Sezione dell'11 dicembre 2024.
Gli appellanti hanno entrambi formulato i seguenti motivi:
- Insussistenza dei presupposti per la dichiarazione dello stato di adottabilità dei minori;
- Violazione del diritto dei minori a crescere nella propria famiglia di origine;
- Violazione del principio di residualità della dichiarazione dello stato di adottabilità.
Specificamente, gli appellanti hanno dedotto che:
3 51747/2024 V.G. e 51748/2024 V.G
- la consulenza tecnica di ufficio, richiamata dal primo giudice a sostegno della propria decisione, aveva evidenziato la assenza di psicopatologie a carico di entrambi i genitori e l'esistenza di un legame affettivo tra genitori e minori e tra gli stessi minori;
- sempre dalla svolta c.t.u., era emerso che da parte della vi era stata la presa CP_1 di coscienza delle proprie criticità e dei propri errori, il che, secondo la prospettazione degli appellanti, avrebbe consentito il recupero della capacità genitoriale, mediante un adeguato progetto di sostegno e di rafforzamento;
- anche relativamente alla figura paterna, dalla svolta consulenza era possibile desumere un processo positivo verso un percorso di autentica consapevolezza dei propri limiti e di responsabilizzazione rispetto ai doveri e alle responsabilità nei riguardi dei figli;
- le problematiche relative al nucleo familiare erano legate al contesto culturale di provenienza dei reclamanti, piuttosto che alla mancanza di idoneità e di capacità genitoriale degli stessi;
- dalla svolta c.t.u. era emersa la necessità di non recidere il forte legame affettivo esistente tra genitori e figli;
- il primo giudice non aveva adeguatamente tenuto conto del desiderio dei minori di ricongiungersi alla propria famiglia di origine;
- il fatto che il piccolo fosse stato separato dalla madre ad appena 18 mesi e CP_1 da allora non avesse potuto incontrare i genitori in presenza aveva influito negativamente sullo sviluppo del bambino, determinando nello stesso un atteggiamento di rifiuto che, tuttavia, entrambi i genitori, nel corso dell'incontro in presenza svolto durante l'espletamento della c.t.u., avevano saputo adeguatamente superare;
- la dal mese di agosto del 2024 aveva cessato anche la detenzione CP_1 domiciliare, mettendosi subito alla ricerca di un lavoro, e già dal mese di dicembre del 2023, allorquando era uscita dal carcere, aveva potuto riprendere i contatti diretti con i propri figli, presso le diverse strutture ove gli stessi erano collocati, presentandosi sempre con regolarità agli incontri, bruscamente interrotti dopo la pubblicazione della sentenza appellata;
- contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, le dichiarazioni della non CP_1 costituivano mere affermazioni di intenti, ma esprimevano la volontà della donna di continuare il suo percorso di recupero delle funzioni genitoriali;
- il diritto del figlio di vivere con i propri genitori può essere compresso solo in presenza di uno stato di abbandono connesso all'irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, situazione non configurabile con riferimento al caso di specie;
- prima di rescindere in maniera definitiva il rapporto genitori-figli, il Tribunale per i Minorenni avrebbe dovuto sperimentare altre soluzioni, quali il collocamento di madre e figli in Casa-Famiglia o l'affidamento etero-familiare dei minori;
- nel lungo arco temporale intercorso tra il giorno dell'udienza di discussione e la pubblicazione della sentenza, la situazione della era del tutto cambiata, in CP_1
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quanto la donna non era più detenuta, viveva con la propria madre, lavorava e aveva potuto incontrare direttamente i propri figli;
- l'interruzione definitiva del forte legame affettivo esistente tra genitori e figli avrebbe comportato un grave pregiudizio ai minori, sicché si imponeva la necessità di mantenere tale legame.
Con decreto del Presidente di questa Sezione in data 11 dicembre 2024 è stata disposta la riunione degli appelli, sono stati assegnati i termini per la notifica del ricorso introduttivo, per il deposito di memorie e repliche e per il deposito della relazione di aggiornamento del Servizio Sociale competente, ed è stata fissata per la comparizione delle parti l'udienza del 10 giugno 2025, successivamente differita, per esigenze di ufficio, al 14 ottobre 2025.
Il Curatore Speciale dei minori, avv. Marco Grazioli, si è costituito in giudizio in data 30 aprile 2025 relativamente a entrambi gli appelli, contestando tutti i motivi di gravame formulati dagli appellanti e invocandone il rigetto. In particolare, il Curatore ha evidenziato che: la sentenza impugnata era stata emessa in seguito ad una approfondita indagine istruttoria, comprensiva anche di una consulenza tecnica di ufficio per la valutazione delle competenze genitoriali, che aveva messo chiaramente in luce la carenza di consapevolezza dei genitori circa il grave stato di incuria e il grande disagio patito dai minori;
il Tribunale per i Minorenni aveva effettuato un corretto bilanciamento tra l'impatto che la definitiva cessazione del legame affettivo genitori-figli avrebbe potuto comportare su questi ultimi e l'interesse dei minori a un sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico, tenuto conto, a tal fine, anche del lungo periodo di carcerazione sofferto da entrambi i genitori;
i pretesi cambiamenti dello stile di vita dei genitori, se effettivamente riscontrabili, si sarebbero rivelati del tutto tardivi rispetto alle esigenze dei minori.
Il Servizio Sociale del Municipio VIII di Roma Capitale in data 23 aprile 2025 ha fatto pervenire una relazione di aggiornamento sulla condizione dei minori e del relativo nucleo familiare, nella quale si legge che il all'epoca era ancora detenuto Per_1 presso la casa Circondariale di Rebibbia e non risultava più residente nel Comune di Roma perché cancellato per irreperibilità, mentre la aveva cessato la CP_1 carcerazione il 19 ottobre 2023, ottenendo la stato di detenzione domiciliare fino al 19 agosto 2024, aveva fatto alcuni colloqui di lavoro e sostenuto periodi di prova con esito negativo, ed era ancora disoccupata;
viveva presso l'abitazione della madre, in Via della Riserva Nuova n. 69, Quartiere Borghesiana, dopo essere stata cancellata dal Comune di Roma per irreperibilità all'indirizzo di Via del Commercio n. 12. Nella relazione si legge che la donna attribuiva la responsabilità della vicenda in esame al marito e ai suoceri, i quali non avrebbero adeguatamente accudito i suoi figli, durante il periodo della sua detenzione, e per questo motivo ella aveva interrotto ogni rapporto con i suoceri. La continuava a mantenere una relazione affettiva con il CP_1 marito, pur reputandolo incapace di offrire adeguato supporto alla prole, dichiarando
“dopo 25 anni di vita insieme non potrei lasciarlo”.
Il Servizio Sociale ha evidenziato che dopo la scarcerazione, la non aveva CP_1 ritenuto necessario intraprendere un percorso psicologico di sostegno alla genitorialità, concentrandosi esclusivamente nella ricerca di un lavoro e di una sistemazione abitativa. L'abitazione ove attualmente la viveva era un CP_1 alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica assegnato alla madre della donna,
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, che aveva presenziato alla visita domiciliare effettuata dagli Parte_4 operatori del Servizio Sociale, dichiarandosi disponibile a ospitare la figlia e a trasferirsi per questo a casa di suo padre, vedovo e ammalato, che viveva nelle vicinanze. L'appartamento veniva descritto come costituito da un grande salone, una piccola cucina, una camera matrimoniale e due camerette, delle quali una utilizzata dalla figlia della in occasione dei suoi rientri dalla Casa-Famiglia, CP_1 Per_2 ove la ragazza, nonostante maggiorenne, continuava a essere collocata. In occasione delle permanenze della ragazza presso l'abitazione della nonna, madre e figlia dormivano insieme. La casa era pulita e arredata in modo essenziale. La , Per_1 separata dal marito, era disoccupata e beneficiava dell'assegno di inclusione sociale;
aveva altri due figli, , nata nel 1986, residente a [...]con il compagno e Per_3 due figli, e , nato nel 1992, residente a [...]con la compagna e due figli. Per_4
Il Servizio Sociale ha poi evidenziato che in seguito alla pubblicazione della sentenza impugnata erano stati sospesi i rapporti dei minori con la madre, mentre le video- chiamate con il padre erano già state interrotte in precedenza, per mancanza di richieste da parte del genitore. era stato dimesso dalla Casa-Famiglia e stava CP_1 per iniziare un collocamento provvisorio presso una famiglia, mentre e Per_1 Pt_2
, pienamente integrati nella Casa-Famiglia, erano ancora ivi collocati. I ragazzi CP_2 avevano raggiunto un positivo equilibrio, avevano una buona integrazione sociale, si sentivano a proprio agio con i coetanei e con le figure adulte di riferimento;
a scuola avevano tutti migliorato il proprio rendimento, aveva sviluppato un linguaggio CP_2 più adatto alla sua età, si mostrava perseverante e si impegnava Pt_2 costantemente per superare le difficoltà.
Il PG in data 1° ottobre 2025 ha espresso parere contrario all'accoglimento del gravame.
Alla udienza del 14 ottobre 2025 le parti hanno concluso come da verbale. Questa Corte ha quindi riservato la decisione.
Prima di procedere alla disamina dei singoli motivi di appello articolati dalle parti, giova brevemente ripercorrere i tratti salienti della vicenda di causa.
Il nucleo familiare in questione era conosciuto dal Servizio Sociale sin dal 2014, epoca in cui, a causa della grave situazione determinatasi anche in seguito alla avvenuta carcerazione sia del padre (dal 2009 al 2013), che della madre (da maggio a ottobre 2011), erano stati attivati numerosi interventi di carattere assistenziale (contributi economici, assistenza domiciliare, accompagnamento dei minori a scuola), a sostegno dei minori allora già presenti ( , nato il 10 Parte_5 marzo 2005, nata il [...] e , nata il 3 Parte_6 Parte_7 maggio 2008). Successivamente, erano nati gli altri quattro figli della coppia:
[...]
, nata il [...], , nata il [...], Per_1 Parte_2
, nato il [...] e nato il [...]. CP_2 CP_1
Con ricorso del 31/03/2020 il PMM aveva chiesto l'apertura di un procedimento a tutela dei minori, con sospensione di entrambi i genitori dalla responsabilità genitoriale, nomina di un tutore, presa in carico da parte dei servizi specialistici per una valutazione della condizione psicofisica dei minori e delle competenze genitoriali, con eventuale avvio di un progetto di affidamento etero-familiare.
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Dagli atti della Procura era invero emersa una situazione di oggettivo pregiudizio per i minori, in quanto la madre, nonostante tutti i predetti interventi di aiuto e sostegno già da tempo posti in essere dal Servizio Sociale, aveva mostrato difficoltà nell'organizzazione e nella gestione della vita dei figli, non riuscendo ad assicurare loro adeguata igiene (i minori erano affetti da pediculosi, non frequentavano assiduamente la scuola e la casa era disordinata e caotica) e nemmeno i controlli sanitari e le vaccinazioni di routine.
Nel mese di settembre del 2020 il Servizio Sociale aveva segnalato che la madre dei minori era stata collocata in prigione da due mesi per espiare una condanna, con fine pena previsto per il 1° luglio 2025, mentre il padre aveva avuto qualche giorno prima un incidente con la moto e doveva essere sottoposto a intervento operatorio, ragion per cui i minori erano stati collocati in parte presso i nonni paterni e in parte presso quelli materni. Permanevano tutte le problematiche familiari, in quanto l'abitazione non era curata, i minori non frequentavano con regolarità la scuola ed erano privi del materiale scolastico, e non erano stati iscritti alla scuola materna CP_2 CP_1 perché privi delle necessarie vaccinazioni. La minore frequentava Per_2 irregolarmente la scuola ed era rimasta nella casa familiare, sporca e disordinata, ed era priva di una figura adulta di riferimento, tanto che provvedeva da sola alla sua alimentazione, consumando qualcosa al bar o acquistando di sera cibo da asporto. A causa della situazione in cui versava l'abitazione, gli interventi di educativa domiciliare si svolgevano all'esterno. , affidate ai nonni paterni, avevano Per_1 Pt_2 una scarsa igiene personale e indossavano abiti inadeguati per taglia e per stagione, non facevano i compiti e a scuola si presentavano prive del materiale necessario. viveva presso i nonni, si sentiva frustrata a causa delle sue gravi lacune Pt_7 scolastiche, pur provando interesse per l'istruzione. frequentava poco la Pt_5 scuola e trascorreva il tempo giocando a play-station. L'abitazione dei nonni paterni non era idonea a garantire ai minori spazi individualizzati. I nonni non avevano alcuna consapevolezza delle problematiche del nucleo, ritenendo di poter accudire i nipoti anche con l'aiuto della nonna materna, fino al rientro della madre a casa. Né il padre né i nonni avevano chiarito con precisione quale fosse la loro attività lavorativa. Il padre pensava di poter continuare a farsi aiutare dai propri familiari nella cura dei minori, dichiarandosi contrario sia all'affidamento etero-familiare che al collocamento degli stessi in Casa-Famiglia. La madre dichiarava che i figli avevano sempre avuto una regolare frequenza scolastica ed erano stati sempre ben vestiti e alimentati, negando tutte le criticità emerse dall'istruttoria e ritenendo che fino alla sua scarcerazione i figli potessero continuare a essere accuditi dai familiari.
In data 20 ottobre 2021 il Servizio Sociale aveva comunicato che anche il padre dei minori era stato tratto in arresto e che quattro dei minori si trovavano presso i nonni paterni, mentre gli altri erano andati dalla nonna materna, la quale, tuttavia, non si era presentata alla convocazione fattale dagli operatori. veva abbandonato la Per_2 scuola, mentre usufruivano dell'accompagnamento a scuola a cura di Per_1 Pt_2 un'educatrice, ma non andavano a scuola nell'unico giorno alla settimana in cui questo servizio non era attivo. I nonni manifestavano nei confronti degli operatori atteggiamenti aggressivi e minacciosi. I minori non venivano controllati nei compiti a casa e spesso non possedevano il materiale scolastico. aveva ormai Per_2 abbandonato la scuola e continuava a vivere in un contesto caotico, sporco e disorganizzato, cibandosi di panini, pizzette o cibo da asporto, trascorreva molto
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tempo al cellulare, a volte anche durante le ore notturne, svegliandosi al mattino in tarda ora.
All'esito dell'istruttoria svolta sino a quel momento, con decreto del 26/10/2021 il Tribunale per i Minorenni di Roma aveva disposto la sospensione di entrambi i genitori dalla responsabilità genitoriale e l'allontanamento dei minori dal contesto familiare, nominando quale tutore provvisorio il Sindaco del Comune di Roma e quale curatore speciale l'avv. Marco Grazioli per tutti i minori. Con lo stesso decreto, il TMM aveva altresì incaricato il servizio sociale del Municipio VIII di Roma Capitale di avviare i minori presso il MR competente per la relativa valutazione e l'eventuale presa in carico.
Era stato quindi attuato il collocamento dei minori in diverse strutture, in relazione all'età e alle esigenze di ciascuno, e specificamente e presso la C.F. Per_2 Pt_7
, e presso la C.F. presso la Controparte_4 Per_1 Pt_2 CP_2 CP_5 CP_1
C.F. . , collocato nella Casa-Famiglia Capitan Ultimo, se ne era CP_6 Pt_5 allontanato, rientrando a casa dei nonni paterni, ove era stato successivamente collocato.
La casa , nella relazione inviata al evidenziava che al Parte_8 momento dell'ingresso il piccolo portava ancora il pannolino, non aveva CP_1 ancora effettuato alcuna vaccinazione, si era ben inserito e appariva sereno e sorridente, presentava un lieve ritardo cognitivo e un ritardo nel linguaggio, nella postura e nel movimento. Il minore era stato visitato due volte dal padre, il 27 dicembre 2021 e il 23 febbraio 2022, ed effettuava con la madre, detenuta, video- chiamate settimanali prive di affettività, stante la scarsa capacità della genitrice di coinvolgere il bambino, il quale nell'occasione manifestava atteggiamenti di evitamento, ponendo un foglio bianco a copertura del volto della madre e allontanandosi dal video quando era stanco.
Alla udienza del 23 giugno 2022, in presenza dei difensori di fiducia dei genitori, erano stati sentiti i rappresentanti del Servizio Sociale e i Responsabili delle Case-Famiglia che ospitavano i minori, nonché il Tutore e il Curatore Speciale. I minori e Pt_5 avrebbero iniziato a breve la valutazione innanzi al MR di SI, per la CP_1 valutazione delle competenze genitoriali, erano stati attivati il Consultorio competente e il Centro Fregosi di Roma.
Con ricorso del 13/09/2022 il PMM, alla luce delle relazioni del Servizio Sociale, che evidenziavano la permanenza della situazione di criticità riguardante i minori, anche con riferimento al comportamento tenuto dalla madre, rimasta a volte assente dai colloqui e comunque incapace di coinvolgere il figlioletto, aveva chiesto l'apertura di un procedimento volto all'accertamento dello stato di abbandono di Per_1 [...]
e di e Parte_2 CP_2 CP_1
Con decreto del 4/10/2022 il Tribunale per i Minorenni aveva disposto l'apertura di un procedimento volto all'accertamento dello stato di abbandono per i minori Per_1
, e Pt_2 CP_2 CP_1
Con relazione del 31/10/2022, l'equipe della casa-famiglia ”, che CP_5 ospitava e , evidenziava che: “i fratelli, ad oggi, risultano essere Per_1 Pt_2 CP_2 perfettamente inseriti all'interno del contesto educativo. Sono bambini molto socievoli ed hanno stretto ottimi legami affettivi sia con i loro coetanei, anch'essi 8 51747/2024 V.G. e 51748/2024 V.G
ospiti della struttura, sia con educatori ed operatori, che per loro sono diventati ormai dei saldi punti di riferimento. ) e (…) hanno raggiunto un ottimo livello di Per_1 Pt_2 autonomia (…). , il più piccolo (…) è un bambino molto dolce e sensibile. CP_2
Anch'egli piano piano sta imparando a gestire le sue emozioni e ad oggi sono evidenti i miglioramenti dal punto di vista delle autonomie personali (…). I fratelli (…) hanno effettuato una valutazione psicodiagnostica presso il MR di SI (…) e CP_2
e anche una valutazione logopedica (…)”. Relativamente al loro rapporto con i Pt_2 genitori e gli altri fratelli, nella relazione si leggeva che “continuano le video chiamate con il padre come da accordi con la Casa Circondariale di SI ove il signor
è attualmente collocato (…). Il signor appare sempre molto felice di Pt_3 Pt_3 vedere i figli li trova sereni e molti cresciuti. I bambini si mostrano contenti di chiacchierare con il papà e raccontano avvenimenti della loro giornata (…). Anche le videochiamate con la madre, attualmente collocata presso il carcere di Rebibbia, continuano ad avvenire a cadenza settimanale ogni sabato mattina, i minori in tali occasioni appaiono felici di vedere la signora e trascorrono il tempo che Pt_1 hanno a disposizione alternando racconti sul quotidiano a racconti di piacevoli momenti vissuti nel passato. rispetto a si mostrano più coinvolte Per_1 Pt_2 CP_2 nell'interazione con la madre, mentre il più delle volte appare annoiato e CP_2 disinteressato e spesso volenteroso di concludere la videochiamata non avendo come egli stesso afferma argomentazioni da condividere con la signora (…). Per ciò che concerne i rapporti con le sorelle, vengono organizzati settimanalmente incontri tra i bambini e le ragazze, le quali si mostrano sempre molto affettuose e premurose nei confronti dei fratelli più piccoli (…). Ogni mercoledì sera è prevista una videochiamata (…)”. Rispetto al loro percorso scolastico ed extrascolastico l'equipe comunicava che: “in data 12/09/2022 i fratelli (…) hanno iniziato il nuovo anno scolastico presso la scuola elementare di Caira. Tutti sono ormai ben inseriti all'interno del contesto scolastico, hanno instaurato buoni rapporti sia con le maestre che con i compagni. molto sveglia, apprende in fretta tutto ciò che le viene Per_1 spiegato e lo mette in pratica senza particolari criticità. , dallo scorso anno ad Pt_2 oggi, ha mostrato un notevole miglioramento anche se non è ancora del tutto autonoma ma le maestre le riconoscono grande volontà e impegno. , invece, è CP_2 ancora molto indietro rispetto alla classe, mostra non poche difficoltà sia nella comprensione che nello svolgimento dei compiti. È in grado di leggere singole lettere e non intere parole, riconosce tutti i numeri e si mostra capace di risolvere semplici calcoli come addizioni e sottrazioni, ma sempre con il supporto dell'educatore (…).
in questo ultimo periodo hanno cominciato con la frequentazione della Per_1 Pt_2 scuola di danza SI Dance, due volte a settimana (…). Entrambe sono apparse felicissime di ricominciare questa attività e spesso una volta rientrare a casa mostrano agli operatori tutto ciò che hanno appreso. invece insieme agli altri CP_2 ospiti della struttura ha iniziato a frequentare la scuola calcio presso l'A.S.D. Accademia Calcio Montecassino, l'obiettivo principale è far divertire il bambino, mentre dal punto di vista educativo, essendo il calcio uno sport di gruppo, gli permette di giocare socializzando con gli altri e rispettando le regole”.
Dalla valutazione del MR dell'ASL di Frosinone del 04/11/22 era emerso che i otto anni, frequentava la terza classe della scuola primaria, avendo perduto Per_1 un anno per la scarsa frequenza scolastica nel passato. Era appassionata della scuola, e soprattutto della matematica e dell'arte. Era intelligente, non manifestava resistenze alla comunicazione, si relazionava positivamente con la psicologa e
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collaborava in tutto quanto le veniva richiesto;
si mostrava poco consapevole delle proprie emozioni e avvertiva di non aver avuto l'attenzione e l'amore di cui aveva bisogno, il che la faceva arrabbiare e le infondeva una percezione negativa di sé. La ragazza nutriva sentimenti di rabbia e di gelosia mescolata a tristezza. Ella aspirava comunque a migliorare la propria condizione e apprezzava le sue nuove condizioni di vita.
, di otto anni, si mostrava curiosa dell'ambiente e delle persone incontrate, Pt_2 collaborava nelle richieste che le venivano fatte, pur mostrando una certa inadeguatezza rispetto al compito propostole. Manifestava una certa irrequietezza psicomotoria, una certa immaturità nel tratto grafico e povertà di contenuti. Il suo linguaggio non sempre era chiaro e manifestava difficoltà di pronuncia. La difficoltà nel linguaggio e la sua scarsa scolarizzazione avevano influenzato il suo rendimento nei test sulle capacità cognitive: era presente in lei un ritardo cognitivo;
la bambina non aveva raggiunto gli standard relativi alla sua età e stava iniziando solo allora l'apprendimento di lettura, scrittura e calcolo. Appariva poco consapevole delle sue emozioni, mostrava rabbia per le sue vicende pregresse, unitamente a un sentimento di gelosia, il tutto alimentato dalla mancata comprensione delle sue difficoltà da parte dei genitori. Manifestava ancora il bisogno primario di cure materne, aspirando comunque a una “rinascita”.
, seppure privo di difficoltà nella relazione, mostrava disagio per la sua CP_2 inadeguatezza nell'apprendimento, tendendo a giustificarsi per non saper scrivere. Presentava anche egli un ritardo negli apprendimenti e aveva un linguaggio dislalico e spesso poco comprensibile. Manifestava rabbia e tristezza per la mancanza dei suoi genitori, ma si era ben adattato alla nuova situazione, in cui godeva dell'accudimento di cui necessitava, sognando tuttavia di poter godere dello stesso trattamento, in futuro, nella sua famiglia.
Con una nuova relazione del 28/12/2022, la Casa-Famiglia di SI confermava che: “i fratelli ad oggi si mostrano perfettamente inseriti all'interno del contesto educativo e della routine giornaliera, sono bambini molto socievoli che interagiscono positivamente sia con i loro pari ospiti della medesima struttura sia con gli operatori ed educatori che ad oggi sono dei saldi punti di riferimento”.
Nella relazione di aggiornamento del Servizio Sociale del 10 gennaio 2023 era stato evidenziato che al momento dell'ingresso in C.F, aveva delle cicatrici per tagli Pt_7 sulle braccia, in relazione a pregressi atteggiamenti autolesionistici. La ragazza aveva difficoltà a confrontarsi con gli altri in momenti per lei impegnativi dal punto di vista emotivo ed era stata affiancata dalla psicologa della struttura con colloqui di sostegno. Relativamente al piccolo la distanza tra le varie strutture ne aveva CP_1 pregiudicato le frequentazioni con gli altri fratelli. Il bambino continuava a mantenere rapporti con i genitori mediante video-chiamate settimanali, era ben ambientato in C.F. e si mostrava sereno e a suo agio in quel contesto. Frequentava la scuola materna e presentava ancora un lieve ritardo nello sviluppo cognitivo.
Dalla relazione della Casa-Famiglia Casa BA era emerso che i minori Per_1 Pt_2
e si mostravano perfettamente inseriti nel contesto educativo, erano molto CP_2 socievoli e interagivano positivamente con i loro pari e con gli adulti di riferimento. I ragazzi avevano tutti raggiunto piena autonomia nel gestire l'igiene personale, frequentavano la scuola e lo sport e mantenevano i contatti con i genitori mediante
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videochiamate e con le sorelle si incontravano personalmente nei fine Per_2 Pt_7 settimana. Quanto al rendimento scolastico, ppariva molto intelligente e Per_1 autonoma, aveva fatto notevoli miglioramenti, dimostrandosi maggiormente Pt_2 autonoma, aveva invece dimostrato una regressione e una certa svogliatezza CP_2 nei compiti.
Nel corso dell'udienza dell'11 gennaio 2023 per la contestazione dello stato di abbandono, erano stati ascoltati entrambi i genitori. La madre dichiarava di non condividere la contestazione, ammetteva di aver sbagliato ma precisava di non sapere cosa fosse accaduto dopo la sua detenzione. Chiedeva di collocare tutti i minori nella stessa struttura. Dichiarava di essere detenuta per la “truffa dello specchietto”. Il padre dichiarava di essere detenuto anch'egli per la “truffa dello specchietto”, di comunicare ogni settimana con i figli attraverso video-chiamate e di non averli mandati a scuola perché piangevano per la mancanza della madre, di essere stato aiutato da sua madre e da sua suocera nella cura dei figli, dopo l'arresto della moglie.
In seguito alla celebrazione dell'udienza, il Tribunale aveva disposto una consulenza tecnica di ufficio nominando quale consulente la dott.ssa Persona_5 per una valutazione delle competenze genitoriali anche del nucleo allargato.
In data 11 luglio 2023 il Servizio Sociale aveva inviato al la relazione di aggiornamento della Casa-Famiglia sui minori e . Per_1 Pt_2 CP_2
Alla udienza del 13.9.23 si era proceduto all'ascolto di questi ultimi. I bambini dichiaravano “se dobbiamo immaginarci tra qualche anno, pensare ad una famiglia, ci vediamo a Roma, a casa con mamma e papà. In struttura dove abitiamo ci sono tanti bambini nostri amichetti che sono andati via e hanno nuove famiglie, tutte loro, noi pensiamo che sia una cosa buona”. “Sentiamo mamma e papà con delle videochiamate, sanno che oggi siamo venuti in Tribunale, papà non ci ha detto niente a riguardo”; “La vita che facciamo adesso è meglio di quella che facevamo prima”;
“Ci piacerebbe una casa con degli animali, cane e pappagallo ( ), gatto ( CP_2 Per_1
), “Ci piacerebbe avere dei genitori che sanno cucinare” “Preferiamo rimanere Pt_2 tutti e tre insieme, piuttosto che avere una famiglia ciascuno”.
Infine, alla udienza del 13 dicembre 2023 i genitori non erano comparsi personalmente. Erano stati sentiti i responsabili della Casa-Famiglia Casa BA ed era stata acquisita la relazione della C.F. e la relazione relativa alle CP_6 modalità di frequentazione madre-figli. Infine, le parti presenti avevano precisato le proprie conclusioni e il Tribunale si era riservato di provvedere.
La causa era stata quindi decisa con la sentenza oggetto di impugnazione, emessa il 10 luglio 2024 e depositata il 29 ottobre 2024.
Ciò posto, con il primo motivo di appello gli odierni ricorrenti deducono la insussistenza dei presupposti per la dichiarazione dello stato di adottabilità dei minori. Lamentano, in particolare, gli appellanti, che ai fini della propria decisione il primo giudice non avrebbe adeguatamente tenuto conto del forte legame affettivo esistente tra i genitori e i figli e inoltre, che in mancanza di patologie psichiatriche, le carenze riscontrate nei genitori avrebbero potuto essere superate mediante un adeguato progetto di recupero delle funzioni genitoriali, anche in considerazione della disponibilità in tal senso dimostrata dagli interessati. 11 51747/2024 V.G. e 51748/2024 V.G
Ritiene questa Corte che alla luce della approfondita ed esauriente attività istruttoria svolta in primo grado e tenuto conto degli ulteriori elementi acquisiti in appello, sullo specifico punto in contestazione la decisione del primo giudice sia del tutto corretta e vada in questa sede pienamente condivisa.
Ed invero, in primo grado sono state acquisite le periodiche relazioni di aggiornamento del Servizio Sociale delle strutture che ospitavano i minori, è stata svolta una valutazione sui minori e da parte del della Per_1 Pt_2 CP_2 CP_8 [...]
e, in ultimo, è stata disposte ed espletata una consulenza tecnica di Parte_9 ufficio sul profilo di personalità e sulle competenze di entrambi i genitori e sulla qualità della relazione tra genitori e minori, nonché sulle competenze genitoriali vicarie e sui rapporti nonni-nipoti, a mezzo della dottoressa Persona_5
Quest'ultima, dopo aver ripercorso la storia della famiglia nucleare, caratterizzata da periodi di carcerazione alternati a periodi di rientro dei genitori nella casa conigale, ha proceduto alla valutazione di ciascun genitore attraverso colloqui clinici e osservazioni della relazione con i figli , e Lo stesso Per_1 Pt_2 CP_2 CP_1 professionista ha poi proceduto alla valutazione delle sole nonne, paterna e materna, non essendosi il nonno paterno presentato all'incontro, anche in questo caso mediante colloqui e mediante osservazione della relazione diretta con i nipoti.
Nel fornire la risposta ai quesiti formulati dal primo giudice, il consulente tecnico di ufficio ha evidenziato che lo stesso è apparso non particolarmente curato nell'aspetto, con pensiero lucido ma molto semplice, sia nella forma che nel contenuto, esame della realtà integro, seppure condizionato dai limiti culturali, educativi e sociali. Il tono dell'umore è apparso deflesso e preoccupato, sia per la questione dei figli che per la sua situazione di salute, non essendosi egli ripreso dopo l'incidente che gli aveva danneggiato una gamba. Egli si è approcciato alla valutazione con disponibilità ed una relativa apertura, mostrando, prima facie, una certa motivazione teorica ma, di contro, senza nessun impegno sul piano delle soluzioni concrete. Il consulente ha concluso che: “Il signor mostra Per_1 aspetti di scarsa capacità progettuale dovuti all'assenza di una adeguata capacità di mentalizzazione delle regole sociali, questo sicuramente potrebbe incidere sulle condotte impulsive e sulla incapacità di ponderare le conseguenze degli agiti. Allo stato attuale non risultano importanti aspetti di cambiamento in direzione di una maggiore stabilità emotiva e pratica, continuano infatti a mancare spunti riferibili ad una buona capacità di ridefinizione del sé in un'ottica trasformativa” (pag. 24 della relazione del c.t.u.).
La madre si è presentata come una giovane donna energica, con atteggiamento di grande disponibilità, ben curata nell'aspetto, con pensiero lucido e coerente, senza alterazioni della forma e del contenuto, con linguaggio fluido e coerente e vocabolario in linea con il basso livello di scolarizzazione e con il contesto di appartenenza. La donna si è posta nei confronti del c.t.u. con atteggiamento di apertura, lasciando trapelare il timore di poter perdere i figli e ha dimostrato disponibilità ad accogliere suggerimenti utili a migliorare le sue capacità relazionali con i figli. Il consulente ha affermato che “la signora è apparsa capace di entrare in relazione con i suoi figli e di riconquistarli”, chiarendo, tuttavia, che: “La presa di coscienza è parziale rispetto alle aree critiche che hanno determinato la situazione attuale. Emerge una forte vulnerabilità e fragilità che la rende incapace di progettare e di mettere in atto cambiamenti concreti sul piano dell'educazione e dell'accudimento dei figli. Tale
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incapacità è legata alla mancata, culturalmente determinata, di conoscenza e condivisione del codice delle regole sociali”.
Rispetto alle nonne, il consulente tecnico di ufficio ha sottolineato che le stesse
“sono state poco presenti a livello emotivo nella vita di questi bambini e hanno dimostrato di non avere un corredo emozionale adeguato al ripristino della relazione. L'atteggiamento durante la consulenza è stato di compiacenza e di negazione rispetto ai bisogni dei nipoti, e ancora più di negazione delle difficoltà pregresse. I minori non hanno mostrato nessun interesse verso le nonne e a tratti ne sono risultati intimoriti, per nulla considerate come possibili sostituti genitoriali. ha fatto esplicita Pt_2 richiesta di non essere rimandata ad abitare con loro. Per loro non c'è dubbio, se l'alternativa alla casa famiglia è il collocamento presso i nonni, preferiscono restare dove sono”.
La dottoressa ha concluso affermando che dalle valutazioni Persona_5 effettuate, né i genitori né i nonni presentano psicopatologie o funzionamenti di personalità pervasivi. Tuttavia, il contesto familiare e sociale, se da un lato mostra di avere la copertura affettiva necessaria alla crescita dei bambini, presenta delle fortissime criticità a causa della mancanza totale di regole e di una funzionale interiorizzazione delle norme di comportamento condivise dalla cultura dominante.
Il c.t.u. ha poi spiegato che e presentano la consapevolezza di Per_1 Pt_2 CP_2 essere figli di e di , hanno ricordi della vita trascorsa con loro, Pt_3 Pt_1 mostrano nei loro confronti degli slanci affettivi e sono disponibili a condividere alcuni momenti insieme, laddove i genitori appaiono competenti nello stabilire e mantenere un senso di appartenenza dei figli alla famiglia.
Anche dalle varie relazioni del Servizio Sociale degli operatori del SISMIF, nonché dalle osservazioni condotte durante l'espletamento della consulenza tecnica di ufficio è emerso che sia la madre che il padre hanno delle competenze affettive e un corredo emozionale caratterizzato da empatia e rispetto. Relativamente ai minori, è emerso un legame affettivo caratterizzato dal riconoscimento forte delle figure genitoriali da parte di e , i quali fantasticano in ordine a un Per_1 Pt_2 CP_2 ipotetico ricongiungimento con i loro genitori in un contesto ideale, ove i genitori dovrebbero essere in grado di sostituire il contesto della casa-Famiglia, mantenendone tutte le regole e le caratteristiche di cura e di benessere.
Tuttavia, come correttamente osservato dal primo giudice sulla scorta delle conclusioni del tecnico incaricato dall'ufficio, la mancanza di patologie psichiatriche e il legame affettivo genitori-figli non sono da soli sufficienti a colmare le carenze genitoriali emerse dalla svolta istruttoria. Al riguardo, invero, il consulente tecnico ha infatti sottolineato i fattori di “rischio” connessi ad un ipotetico riavvicinamento genitori-figli, evidenziando la qualità di vita condotta dai minori insieme ai genitori e l'atteggiamento carente di questi ultimi rispetto al benessere e allo sviluppo dei figli nelle aree della salute, dell'educazione, dello sviluppo affettivo, della nutrizione, dell'alloggio e delle condizioni di vita sicure. All'epoca in cui vivevano con i genitori, difatti, come emerge sia dalle relazioni del Servizio Sociale e delle Case-Famiglia che dalla relazione del c.t.u., i minori non erano in regola con i cicli vaccinali ed erano esposti a problemi di salute (carie ai denti, patologia oftalmica per scarsa Per_6 igiene personale (pediculosi) e della casa, inadeguatezza nell'abbigliamento, irregolarità scolastica, precarietà abitativa, disorganizzazione, inesistenza di punti di
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riferimento, mancanza di stabilità nell'organizzazione della vita, quali aspetti fondamentali per una loro crescita sana ed equilibrata. I bambini erano cresciuti in un contesto di subcultura deviante, in cui i genitori avevano entrambi dimostrato scarsa consapevolezza delle loro funzioni, nonostante tutti gli aiuti e il sostegno loro forniti dal Servizio Sociale nel corso degli anni.
Dal complesso delle emergenze istruttorie e soprattutto dall'elaborato peritale è emersa la scarsa consapevolezza, da parte degli interessati, dello stato di trascuratezza e di incuria in cui viveva la prole, oltre che delle grandi difficoltà richieste per una completa riabilitazione genitoriale. Ad oggi, nessuno degli appellanti ha ancora ipotizzato o intrapreso un percorso lavorativo o un progetto concreto per poter assicurare alla prole i mezzi di sussistenza di base. Entrambi i genitori, allorquando sono stati sentiti dal Tribunale per i Minorenni e dal c.t.u., hanno negato situazioni di criticità dei minori, con riferimento al periodo in cui gli stessi vivevano con loro, contestando le chiare evidenze emergenti dalle relazioni del Servizio Sociale. Entrambi appaiono, a tutt'oggi, scarsamente consapevoli delle proprie responsabilità rispetto all'incuria e alla trascuratezza in cui hanno fatto crescere i minori, i quali ancora risentono della irregolarità nel loro percorso scolastico e delle privazioni vissute nel precedente contesto.
Rileva questa Corte che dalle relazioni del Servizio Sociale e delle Case-Famiglia e dalla svolta consulenza emerge, in particolare, la situazione di grave incuria in cui i ragazzi sono rimasti fino al loro collocamento in Casa-Famiglia e l'assenza di stimoli adeguati da parte degli adulti che avrebbero dovuto prendersi cura di loro. Tale incuria, come evidenziato dal c.t.u., può avere inciso sul loro potenziale cognitivo, limitando così le loro opportunità future di crescita e di apprendimento professionale. L'incuria, invero, come si legge nella relazione del c.t.u., può comportare effetti gravemente dannosi sullo sviluppo cognitivo, emotivo e comportamentale dei minori e un intervento tempestivo e appropriato è di fondamentale importanza per prevenire o mitigare tali effetti negativi e assicurare il benessere e il pieno sviluppo del minore.
Secondo le conclusioni del c.t.u., il rientro dei minori in un contesto come quello dal quale essi sono stati ormai da tempo allontanati costituirebbe una frattura insanabile per questi bambini, che con grande fatica hanno trovato nel contesto della casa- famiglia il contenimento normativo e le cure necessarie per il ripristino e lo sviluppo di una personalità equilibrata.
La dottoressa nel suo elaborato ha poi esaurientemente fornito Persona_5 risposta alle osservazioni formulate dai difensori delle parti avverso la relazione tecnica.
In primo luogo, gli odierni appellanti hanno rilevato, con un'osservazione poi integralmente ripetuta a sostegno del primo motivo di gravame, che la mancanza di aspetti psicopatologici e le mere “carenze” riscontrate dal tecnico dell'ufficio a livello delle competenze genitoriali avrebbero dovuto far propendere per una
“recuperabilità” dei genitori, essendo peraltro alcune “carenze” involontarie, in quanto riconducibili al contesto socio-culturale degli interessati.
Sul punto, il consulente tecnico di ufficio ha chiarito che nella specie la buona qualità della relazione esistente tra genitori e figli non coincide con altrettanto valide competenze genitoriali, essendo i genitori risultati manchevoli nella sfera normativa,
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dell'educazione, della capacità di stabilire routine e struttura, dell'esposizione a modelli di vita deviati e conseguente interiorizzazione di tali modelli. Al riguardo, la dott.ssa ha rimarcato di aver specificamente sottolineato, nella Persona_5 propria bozza di relazione (alla quale ha fatto rinvio), lo stato di incuria in cui i minori erano stati lasciati fino al loro collocamento in Casa-Famiglia e gli effetti dannosi che tale situazione può aver determinato nello sviluppo psico-fisico dei minori.
Il fatto che i genitori siano stati reputati esenti da psicopatologie non può quindi essere inteso, secondo le conclusioni del c.t.u. fatte proprie anche dal primo giudice, come possibilità di riabilitazione, posto che in concreto, nonostante i numerosi interventi già in passato attivati sul nucleo familiare, i genitori non hanno mostrato alcun effettivo impegno verso un dovuto cambiamento di stile di vita, persistendo in loro una coscienza solo parziale del danno arrecato alla prole e non essendo ravvisabile, soprattutto, alcuna progettualità per il futuro.
Tali conclusioni, a parere di questa Corte, sono pienamente condivisibili. A tal fine, va sottolineato che l'allontanamento dei minori è avvenuto per far fronte al notevole peggioramento della già critica situazione del nucleo familiare, nonostante i numerosi interventi di sostegno inutilmente attivati per circa dieci anni dal Servizio Sociale a tutela dei minori, sicché è stata concretamente concessa ai genitori la possibilità di modificare un regime di vita che mal si conciliava con un sano e armonioso sviluppo psico-fisico della prole. Proprio a causa della trascuratezza e dell'incuria nella quale i bambini erano stati abituati a crescere, verso la fine del 2021, in seguito alla carcerazione della madre e all'incidente del padre, state la inidoneità dei nonni a svolgere funzioni genitoriali vicarie, il Tribunale per i Minorenni ha disposto il collocamento dei minori al di fuori del contesto familiare. Le relazioni del Servizio Sociale e delle Case-Famiglia, dopo il collocamento dei bambini, hanno dato atto delle condizioni in cui gli stessi versavano al momento dell'ingresso nelle strutture e, con il tempo, dei notevoli progressi fatti in un ambiente più adatto alle loro esigenze. Emerge dalle relazioni delle Case-Famiglia e del Servizio Sociale che i minori si sono ormai da tempo abituati a un regime di vita del tutto diverso da quello di provenienza, fatto di regole, di equilibrio e di sane abitudini, a cui certamente oggi essi non intendono rinunciare. Significativo, a tal fine, è il comportamento tenuto da Per_1
e in occasione dell'incontro con il padre nel corso dello svolgimento Pt_2 CP_2 della consulenza tecnica di ufficio, allorquando le due ragazze hanno mostrato orgogliose al genitore i begli abiti indossati e i capelli ordinati, descrivendo in toni positivi la struttura in cui erano ospitate, mentre il fratello ha mostrato gli occhiali nuovi, quasi a voler sottolineare, tutti, di apprezzare le opportunità che il nuovo contesto, a differenza di quello precedente, aveva loro offerto. Anche nel corso dell'audizione, i tre minori, pur dichiarando di voler rientrare in casa con i genitori, hanno però immaginato una situazione del tutto diversa dal contesto familiare di origine, anelando a ricostruire un habitat più vicino alla loro recente esperienza in struttura, rispetto al passato in famiglia.
In tale contesto, anche la reazione dei bambini in occasione dell'incontro con le nonne, con il netto rifiuto manifestato da a voler ritornare con loro, evidenzia la Pt_2 rottura dei minori con le esperienze del passato e l'anelito ad una vita futura diversa da quella trascorsa all'interno della famiglia biologica.
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A fronte dello stato di incuria e di abbandono in cui i minori sono a lungo vissuti, nonostante i numerosi sostegni loro assicurati dalle competenti strutture pubbliche, fino al collocamento in Casa-Famiglia e tenuto conto del lungo tempo trascorso dai bambini in istituto, della lunga permanenza di entrami i genitori in carcere e del mancato inizio, da parte degli odierni appellanti, di adeguati percorsi di psicoterapia per una seria riabilitazione, non può ora ormai più ipotizzarsi la possibilità del recupero delle facoltà genitoriali in tempi brevi, compatibili con l'esigenza dei minori di salvaguardare i grandi progressi fatti in questi quattro anni di distacco dal contesto di provenienza. In definitiva, ad oggi, nonostante l'avvenuta scarcerazione dei genitori e l'avvio della madre, dal mese di agosto 2025, ad un'attività lavorativa (come da ultimo documentato mediante contratto di assunzione e busta paga), in mancanza di un effettivo e concreto miglioramento della situazione genitoriale, un rientro dei minori in quel contesto, oltre a richiedere tempi molto lunghi per una completa riabilitazione, costituirebbe per i ragazzi un pericoloso arretramento verso il passato e vanificherebbe i risultati raggiunti da , e i quali Per_1 Pt_2 CP_2 CP_1 rischierebbero, dopo tanti anni, di ritrovarsi di nuovo al punto di partenza.
Le risultanze della svolta consulenza tecnica di ufficio e tutti gli ulteriori elementi scaturiti dall'istruttoria di primo grado evidenziati dal primo giudice (relazioni del Servizio Sociale e delle Case-Famiglia, relazione del dell ) CP_8 Parte_9 consentono quindi senza alcun dubbio di considerare la attuale situazione maggiormente rispondente al best interest dei minori, rispetto ad un loro rientro nel contesto familiare, posto che il solo legame affettivo che quest'ultimo potrebbe loro assicurare certamente non compenserebbe il danno derivante da un ritorno ad un regime di vita caratterizzato da emarginazione, trascuratezza, incuria e totale assenza di regole e di punti di riferimento stabili.
Relativamente al secondo motivo di appello, con il quale si lamenta la violazione del diritto dei minori di crescere nella propria famiglia, va ribadito che il nucleo familiare in questione, nel complesso, all'epoca in cui è stato disposto il collocamento dei minori in Casa-Famiglia viveva una situazione fortemente critica, in un contesto connotato da instabilità abitativa (i genitori occupavano abusivamente immobili per potervi sistemare la famiglia), totale assenza di regole e di punti di riferimento (i minori, nonostante i numerosi sostegni assicurati al nucleo, non frequentavano la scuola, erano sempre sprovvisti di materiale scolastico, non avevano fatto le vaccinazioni obbligatorie, dopo la carcerazione della madre erano stati affidati di fatto ai nonni paterni), scarsa igiene (la casa era caotica e scarsamente curata nell'igiene, i ragazzi erano affetti da pediculosi), di incuria e trascuratezza , CP_2
e presentavano deficit cognitivi riconducibili a scarsa stimolazione) CP_1 Pt_2 che fino a quel momento avevano caratterizzato la vita dei bambini. Questi ultimi nelle strutture che li hanno accolti hanno subito raggiunto significativi miglioramenti, integrandosi nel nuovo ambiente, relazionandosi positivamente con i loro coetanei e con gli adulti, frequentando assiduamente la scuola e uniformandosi alle regole loro imposte.
È quindi evidente che in un primo momento la madre, durante la carcerazione del marito, e successivamente il padre, durante la carcerazione della moglie, così come anche i due genitori insieme, nei brevi periodi in cui essi hanno convissuto insieme con i figli, non siano stati assolutamente in grado di fornire le necessarie cure e attenzioni alla prole, fornendole i mezzi necessari per una vita serena e dignitosa.
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Significativo, ai fini della valutazione della personalità degli odierni appellanti, è il fatto che a distanza di circa due anni dalla sua scarcerazione la madre, come si rileva dall'ultima relazione di aggiornamento del Servizio Sociale, non abbia ancora intrapreso un percorso di sostegno alla genitorialità e solo nel mese di agosto 2025 abbia iniziato, per la prima volta un'attività lavorativa;
che neppure il padre, anch'egli ormai libero, abbia intrapreso un percorso di sostegno o abbia dimostrato di essersi attivato alla ricerca di una stabile occupazione lavorativa. I due non hanno mai riconosciuto le proprie responsabilità relativamente alle vicende che hanno comportato l'allontanamento della prole, né hanno correttamente percepito le proprie colpe, in relazione alla grave situazione in cui per anni hanno fatto vivere i propri figli, individuandone le cause esclusivamente in fattori estranei alla loro volontà o in soggetti terzi.
L'atteggiamento complessivamente assunto dai coniugi rispetto alla vicenda in esame denota, ancora all'attualità, la tendenza dei due appellanti a sottovalutare e a sminuire le situazioni pregiudizievoli che hanno interessato il loro nucleo familiare, oltre che la loro evidente incapacità di svolgere un'adeguata funzione protettiva nei confronti della prole, come si desume chiaramente dal fatto che la grave situazione emergente dagli atti non sia stata da loro tempestivamente percepita e adeguatamente arginata a suo tempo, allorquando per la prima volta, nel 2014, era intervenuto il Servizio Sociale.
In definitiva, le molteplici risultanze istruttorie illustrate evidenziano, nel complesso, la assoluta incapacità dei coniugi di riconoscere i bisogni primari, né, tantomeno, quelli emotivo/affettivi dei loro figli e di soddisfare le loro esigenze. Le carenze riscontrate, come si è già detto, appaiono significative e non consentono di ipotizzare la possibilità di un recupero delle capacità genitoriali degli appellanti in tempi compatibili con le esigenze dei minori, i quali, proprio in relazione allo stato di incuria in cui sono stati tenuti nella loro famiglia di origine, hanno ora bisogno di un ambente idoneo a tutelarli, ad amarli e a stimolarli.
Questa Corte ritiene, pertanto, che nella specie il diritto dei minori a vivere nella famiglia di origine debba necessariamente recedere, a fronte del loro diritto a uno stile di vita ispirato a valori maggiormente compatibili con l'interesse a un sano e armonioso sviluppo psico-fisico dei bambini, al di fuori del contesto familiare.
Quanto al fatto che dopo la scarcerazione la aveva intrapreso incontri diretti CP_1 con i figli e che attualmente ella vive a casa di sua madre, in un contesto idoneo a ospitare anche i suoi figli e abbia da poco intrapreso un'attività lavorativa, osserva questa Corte che in mancanza della perdurante scarsa consapevolezza, da parte della donna, della gravità della vicenda che ha portato all'attuale situazione e tenuto conto della sua mancata adesione a progetti di recupero della genitorialità, tali nuovi fatti non abbiano significativamente inciso sulla capacità genitoriale della donna, la quale non ha affatto dimostrato di aver effettivamente recuperato le proprie funzioni genitoriali, non essendosi mai sottoposta, nel lungo arco temporale intercorso dal 2014 ad oggi, ad un serio e costante programma di sostegno, idoneo a supportarne una convincente riabilitazione.
L'attuale sistemazione abitativa della non riveste, poi, alcun rilevo, a fronte CP_1 della perdurante mancanza di presa di consapevolezza e coscienza delle proprie
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fragilità e carenze, da parte della donna, e della perdurante precarietà dell'alloggio, essendo ella ancora priva di autonoma soluzione e ospite di sua madre.
In sostanza, la esauriente istruttoria svolta consente di escludere in maniera assoluta, anche con riferimento alla situazione attuale, la capacità della di CP_1 rispondere adeguatamente alle esigenze dei figli minori e di offrire agli stessi un contesto di vita adeguato e sufficientemente protettivo, di comprendere le loro necessità e i loro stati emotivi, di rispondere adeguatamente ai loro bisogni, in relazione all'età e al livello di maturazione psico-affettiva di ciascuno di loro.
Il c.t.u., nel formulare le proprie conclusioni, ha posto in rilievo che per i minori in questione, rientrare in un contesto come quello da cui sono stati allontanati , e che non sia, nel mentre, andato incontro a una radicale trasformazione migliorativa, costituirebbe una frattura insanabile per questi bambini che con grande fatica hanno trovato nel contesto della Casa-Famiglia il contenimento normativo e le cure necessarie per il ripristino e lo sviluppo di una personalità equilibrata.
La situazione delineata dal c.t.u. non consente quindi in maniera assoluta di ipotizzare alcuna possibilità di rientro dei bambini nel contesto familiare, e neppure di ipotizzare un loro collocamento in casa-famiglia unitamente alla madre, sia per i perduranti limiti e per le persistenti criticità della mai superate da un CP_1 effettivo radicale cambiamento del suo stile di vita, sia per il lungo tempo ormai trascorso dal momento del distacco madre-figli, sia per l'età (dodici, undici, nove e sette anni) e per l'attuale situazione dei minori, già collocati da circa cinque anni in strutture che, da quanto emerge dalle relazioni del Servizio Sociale e dalla svolta c.t.u., hanno saputo offrire loro la sicurezza, la stabilità, la tranquillità e la comprensione che l'originario nucleo non era stato in grado di garantire.
Ritiene pertanto questa Corte che in relazione alle indifferibili esigenze dei minori, alla incuria e trascuratezza nelle quali gli stessi erano vissuti all'interno del contesto familiare di origine e alla necessità di mantenere anche in futuro l'attuale equilibrio raggiunto, vada assolutamente esclusa la possibilità di un reinserimento dei bambini all'interno del loro originario nucleo familiare, trattandosi di una soluzione certamente non idonea a garantire loro un sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico, nonché un adeguato accudimento.
Va poi anche evidenziato che i coniugi non godrebbero di alcun supporto familiare in caso di ricollocamento dei minori presso di loro, avendo i bambini dimostrato scarso interesse, se non addirittura timore, nei confronti delle due nonne, verso le quali non hanno manifestato alcuna relazione affettiva.
In definitiva, ritiene questa Corte che alla luce delle evidenziate emergenze sussista lo stato di abbandono dichiarato dal primo giudice.
Al riguardo, la giurisprudenza della Suprema Corte è ferma nel ribadire che il prioritario diritto fondamentale del figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i suoi genitori e di essere allevato nell'ambito della propria famiglia, sancito dalla l. 184/83 impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità, ai fini del perseguimento del suo superiore interesse. Quel diritto può essere perciò limitato solo ove si configuri un endemico e radicale stato di abbandono - la cui dichiarazione va reputata, alla stregua della giurisprudenza costituzionale, della Corte Europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia, come extrema ratio - a causa 18 51747/2024 V.G. e 51748/2024 V.G
dell'irreversibile incapacità dei genitori di allevarlo e curarlo per loro totale inadeguatezza. In particolare, il ricorso alla dichiarazione di adottabilità di un figlio minore è consentito solo in presenza di fatti gravi, indicativi in modo certo dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono essere specificamente dimostrati in concreto, senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale non basati su precisi elementi idonei a dimostrare un reale pregiudizio per il figlio (Cass. 28/02/2022, n.6536; Cass. 13 gennaio 2017, n. 782; Cass. 30 giugno 2016, n. 13435).
Non si ritiene, infine, di dover procedere nuovamente all'audizione dei minori, in considerazione del fatto che i tre più grandi sono stati già sentiti dal primo giudice e che è ancora molto piccolo (sette anni), sicché potrebbe ricevere CP_1 turbamento dal contatto con un ambiente del tutto estraneo alla sua esperienza.
In definitiva, l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza gravata.
Non si ritiene, infine, di dover disporre il mantenimento dei rapporti dei minori con la famiglia biologica, come richiesto dagli appellanti, perché alla luce delle risultanze della svolta consulenza tecnica di ufficio, all'attualità una siffatta decisione si rivelerebbe contraria all'interesse dei bambini, i quali dopo aver superato tutte le carenze riconducibili all'ambiente domestico di provenienza, hanno ora bisogno di mantenere i risultati positivi raggiunti durante la loro permanenza in casa-famiglia, evitando i confronti con modelli educativi rivelatisi contrari alla loro esigenza di sano e armonioso sviluppo psico-fisico.
Pertanto, non si ritiene opportuno ristabilire i contatti con la famiglia di origine, né di ricorrere a forme di affidamento etero-familiare che nella sovrapposizione di ruoli e di modelli educativi potrebbero creare nei bambini confusione e tensione, senza assicurare loro alcun concreto beneficio.
Le spese del presente grado devono essere compensare per intero tra tutte le parti, in ragione della particolare delicatezza della materia trattata e degli interessi sottesi alla domanda.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti proposti da e da con distinti ricorsi depositati il Parte_1 Parte_3
16 novembre 2024 avverso la sentenza n. 530/2024 emessa dal Tribunale per i Minorenni di Roma il 26 settembre 2024, così dispone:
rigetta entrambi gli appelli e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
compensa tra tutte le parti le spese del presente grado del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 14 ottobre 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
(dott.ssa Sofia Rotunno)
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