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Sentenza 12 giugno 2024
Sentenza 12 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/06/2024, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. disposta con provvedimento del 25.3.24 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 748 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
; , in proprio e quali eredi di , con gli Parte_1 CP_1 Parte_2 Persona_1
Avv.ti Lucio Conte, Emanuela Marragony, Salvatore Staiano ed Enrico Caterini
appellanti
E
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti Ilario Antonio Sorace e Fabrizio Allegrini
Eni Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Maria Cristina Pieretti
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, con gli Avv.ti Domenico De Tommaso, Vincenzo Ferrari, Flavio Vincenzo Ponte, Andrea
Stanchi, Annamaria Pedroni e Simona Destefani
appellati
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti Marcello Giustiniani, CP_4
Antonella Negri, Martino Ranieri e Vincenzo Agosto
appellata e appellante incidentale
1 Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Paola. Risarcimento danni e tutela previdenziale per malattia professionale. Conclusioni: come da atti di causa.
FATTO
1) Con ricorso del 23.9.16 al tribunale di Paola, gli epigrafati eredi di hanno agito contro Persona_1
l' e le società Eni s.p.a., e CP_5 Controparte_6 Controparte_4 per rivendicare: 1) dall' , il “risarcimento … del danno biologico iure successionis” e il CP_5 pagamento delle “rendite previste dall'art. 85” del Dpr n. 1124/1965; 2) dalle società convenute, il risarcimento del “danno biologico iure successionis” nella misura “differenziale non corrisposta dall' ” assicuratore e comunque nella misura di giustizia, nonché il risarcimento del “danno CP_2 non patrimoniale” iure proprio.
2) A sostegno delle domande proposte hanno allegato:
a) che il dante causa, deceduto il 16.12.08 “per probabile versamento pleurico in paz. Con
[...]
(cardio miopatia dilatativa”, aveva lavorato dal 1969 al 1985, con mansioni di Org_1
“operaio” presso il reparto “finissaggio” dello stabilimento tessile “ di Praia a Mare, che Org_2
nel corso del tempo era appartenuto anche alle società convenute;
b) che il de cuius era stato esposto all'azione di “sostanze tossiche e cancerogene” che hanno innescato il processo patologico che ne ha causato il decesso;
c) che gli “ex dirigenti della s.p.a. ENI e erano stati imputati dei reati di omicidio Controparte_3
colposo plurimo e lesioni colpose aggravate, oltre che di disastro ambientale doloso e omissione dolosa di cautele antinfortunistiche, ed erano stati prosciolti in primo grado con sentenza del tribunale di Paola del 19.12.2014;
d) che essi ricorrenti avevano appreso dagli organi di informazione della sentenza di proscioglimento ed erano venuti a conoscenza, solo allora, che il loro congiunto aveva “contratto la patologia professionale per la mera presenza presso lo stabilimento e a causa della carenza, Org_2 in quello stabilimento, di presidi di salvaguardia che avrebbero scongiurato la letale “esposizione ad ammine aromatiche e metalli pesanti” che aveva formato oggetto dell'imputazione penale;
e) che in sede penale era comunque emersa la mancata adozione, in azienda, di “qualsiasi misura, dispositivo o impianto idoneo” a tutela la salute dei lavoratori che in gran numero erano deceduti nel corso degli anni, anche dopo la chiusura dello stabilimento industriale, “per patologie derivanti dalle sostanze tossiche, nocive e cancerogene”;
2 f) che, in particolare, il loro dante causa era stato “esposto, sia per contatto cutaneo che per inalazione, all'azione di sostanze tossico-nocive-cancerogene utilizzate nel ciclo produttivo dello stabilimento ; Org_2
g) che “in ogni fase della lavorazione in particolare nei reparti tintoria e finissaggio si aveva la formazione di polveri e vapori contenenti residui di colorazione che si diffondevano nell'aria e quindi venivano inalate dai lavoratori”;
h) che nel “reparto tintoria”, che, non essendo separato dagli altri, era “a contatto con l'intero ambiente di lavoro dell'intero stabilimento”, si sprigionavano “vapori e fumi” a causa dell'utilizzo incontrollato di “coloranti a mordente” contenenti il “cromo esavalente”, che è riconosciuto “come sostanza cancerogena”, e il cromo trivalente che “può determinare patologie” per “la cute,
l'apparato digerente e l'apparato urinario”;
i) che non erano state osservate le precauzioni in tema di sicurezza, salute e igiene del lavoro, attesa l'inidoneità degli impianti di areazione e ventilazione e la conseguente esposizione dei dipendenti “a sostanze cancerogene senza alcuna cautela”, l'assenza di pareti divisorie tra i diversi reparti, la mancata fornitura di presidi individuali di prevenzione e di protezione, la mancanza di
“monitoraggio biologico sul lavoratore” e di “monitoraggio ambientale”;
l) che il nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la patologia contratta dal dante causa era stato confermato dalla consulenza tecnica di parte “anche in considerazione dei tempi di esposizione
a tali agenti cancerogeni e dei tempi di latenza per l'insorgenza di manifestazioni neoplastiche”, nonché della “significativa incidenza di casi di patologia neoplastica nei lavoratori della ; Org_2
m) che in data 6.8.15 avevano vanamente avanzato istanza di tutela all' ; CP_5
n) che la responsabilità per la denunciata violazione dell'obbligo di protezione dell'integrità psicofisica del lavoratore sancito dall'art. 2087 c.c. era da ascriversi alle società convenute perché lo stabilimento industriale, nel quale quella violazione si era consumata, era appartenuto dal 1969 al
1987 al e dal 1987 al 2004 a “ ” che dal 1.7.2005 aveva traferito Organizzazione_3 CP_3 il “settore abbigliamento” alla “ (attualmente ” che, Organizzazione_4 Controparte_7
a seguito di successivi passaggi societari, dal 16.4.2015 è stata incorporata dalla Controparte_4
3) In corso di causa, i ricorrenti hanno prodotto: 1) la sentenza penale di secondo grado del 25.9.2017 che, nel dichiarare inammissibile l'impugnazione del pubblico ministero, ha confermato la pronuncia di assoluzione dalle imputazioni di omicidio e lesioni colpose nonché dall'imputazione di rimozione od omissione di cautele antinfortunistiche, e ha rigettato l'appello proposto anche dalle parti civili in relazione all'imputazione di disastro ambientale;
2) la sentenza della Corte di Cassazione che ha
3 dichiarato inammissibile l'impugnazione del pubblico ministero contro la pronuncia di assoluzione dall'imputazione per il delitto di disastro innominato, relativamente alla quale ha invece accolto l'impugnazione di una delle parti civili – il – e ha perciò disposto il rinvio dinanzi Controparte_8
al giudice civile competente per valore in grado di appello per un nuovo giudizio.
4) Il tribunale ha rigettato il ricorso perché ha ritenuto:
4.1) che l' è estraneo alla rivendicazione risarcitoria dei ricorrenti perché da esso può esigere CP_5
solo le prestazioni previdenziali di legge e non anche il risarcimento dei danni;
4.2) che l'unica prestazione previdenziale “astrattamente” esigibile dall' assicuratore, nel CP_2
caso di specie, è la rendita ai superstiti prevista dall'art. 85 del dPR n. 1124/1965;
4.3) che il diritto a tale prestazione è prescritto. È stato infatti azionato con istanza del 6.8.15, ben oltre il termine triennale di cui all'art. 112 del citato Dpr che è da farsi decorrere dalla data del decesso del dante causa dei ricorrenti, i quali già allora possedevano “elementi idonei a renderlo consapevole dalla (possibile) eziologia professionale della malattia contratta dal de cuius”. Ciò in quanto dai documenti prodotti dalle parti resistenti emerge che sin “dagli inizi degli anni 2000” erano “ben note in ambito locale” le “vicende riguardanti lo stabilimento in considerazione delle “denunce Org_2 avanzate in sede penale dai colleghi o dai parenti dei colleghi del de cuius”, delle “molteplici iniziative (manifestazioni, raccolte di firme, assemblee, ecc.) che hanno coinvolto tutti i dipendenti e
i loro parenti già sul finire degli anni '90”, del “clamore suscitato”, grazie anche agli articoli di giornale pubblicati dal 1999 al 2009 e ai “servizi televisivi realizzati da reti nazionali”, dalle “plurime contestazioni (e dal pubblico rilievo ad esse riconosciuto)” concernenti le condizioni dell'ambiente di lavoro, “ritenuto insalubre e pericoloso per la salute dei dipendenti”. Proprio la denunciata insalubrità dello stabilimento industriale e le conseguenti indagini penali erano assurte “a fatto notorio all'interno della cerchia dei dipendenti della oltre che degli stessi abitanti dell'Alto Org_2
Tirreno Cosentino”, dato che lo stabilimento era il “principale sito industriale della zona e, quindi, una delle prevalenti fonti di lavoro e di reddito”. Non è dunque verosimile che i ricorrenti abbiano avuto conoscenza della “vicenda giudiziaria di tale portata” solo dopo la pronuncia della sentenza penale di primo grado, giacché essi non hanno “fornito alcuna spiegazione sulla sottintesa ignoranza dei precedenti 15 anni di processo”. È invece possibile affermare, “con verosimile certezza processuale”, che “sin dai primi anni 2000” i ricorrenti già versavano nella “condizione di conoscibilità (se non di effettiva conoscenza) della presunta causa lavorativa del decesso del proprio congiunto”.
4.4) che, “comunque”, i ricorrenti non hanno precisato nulla “in ordine ai periodi effettivi, alle esatte modalità nonché ai tempi e alla frequenza di adibizione alle mansioni asseritamente causative” della
4 malattia professionale, né hanno chiesto di provare lo svolgimento dell'attività lavorativa in condizioni tali da esporre il lavoratore al concreto di rischio di contrarla, dovendosi tener conto, peraltro, dell'eziologia “multifattoriale” della medesima. Sicché, in mancanza di prova delle concrete modalità di svolgimento delle mansioni genericamente dedotte, l'espletamento della postulata consulenza tecnica d'ufficio “avrebbe esclusivamente carattere esplorativo”;
4.5) che ai fini della valutazione della pur ammissibile domanda di risarcimento del “danno differenziale”, proposta contro le società convenute, si devono considerare gli elementi di giudizio ricavabili dall'istruttoria che, nel dibattimento penale, ha portato all'assoluzione degli imputati perché
è stato escluso “il dedotto nesso eziologico tra l'ambiente di lavoro e le patologie contratte dai lavoratori”. In particolare, non è stato “provato con certezza il nesso di causalità” tra “le sostanze verosimilmente utilizzate nella , ossia “le ammine aromatiche e il cromo esavalente”, e le Org_2 patologie diverse dal tumore ai “polmoni” e “alla vescica”;
4.6) che l'assoluzione in sede penale, benché pronunciata “in via del tutto prudenziale” ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p., è conseguita ad “un effettivo e specifico accertamento circa
l'insussistenza del fatto”. A determinare l'assoluzione, dunque, è stato “l'accertamento della mancanza di una condotta, a monte, che sia qualificabile come violazione di norme giuridiche o di normale prudenza e, vieppiù, l'assenza di un dimostrato (o dimostrabile) nesso causale con le malattie denunciate”. Ciò comporta, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., l'effetto preclusivo che il giudicato penale di assoluzione produce “nell'ambito del giudizio civile di danni”, quando, come nella specie,
l'assoluzione non sia stata determinata dall'insufficienza di prove, ma, per l'appunto, dall'accertata insussistenza del dedotto nesso di causalità tra la condotta contestata e la malattia denunciata, che, con riguardo al dante causa del ricorrente, ha formato oggetto di accertamento “addirittura specifico” in sede penale;
4.7) che elementi di segno contrario non si evincono dalla relazione medica del consulente di parte attrice che “apoditticamente” afferma la riconducibilità delle patologie che hanno colpito, anche a distanza di anni, i lavoratori dello stabilimento all'attività lavorativa da essi svolta, senza Org_2
alcuna seria e dettagliata analisi né della singola malattia, né delle specifiche sostanze che si assumono patogene (cfr. all. 4 produz. attorea). Né, del resto, poteva essere altrimenti, trattandosi nella fattispecie de qua di una “… broncopneumopatia cronica ostruttiva in paziente con diabete mellito e cardiopatia ischemica scompensata…” (cfr. memoria ), rispetto alla quale si CP_3
Per_ osserva che “… Per tale patologia – come ha chiaramente rilevato il prof. nella relazione medica allegata … – non si identifica alcuna causa professionale (…) La menzionata broncopneumopatia cronica ostruttiva pare essere in realtà una misclassificazione di un quadro di
5 bronchite asmatica, patologia a frequente incidenza nella popolazione generale…” (cfr. memoria
Eni). Peraltro, non si vede come “… la patologia cardiaca possa essere stata causata da un'attività lavorativa cessata ben 23 anni prima del decesso…” (cfr. memoria ). CP_5
5) I ricorrenti hanno interposto appello e chiesto la riforma integrale della decisione impugnata.
Denunciano la violazione e falsa applicazione “del DPR n. 1124/1965”, “degli artt. 2697, 2727 e
2728 c.c., nonché art. 421 c.p.c.”, “dell'art. 2087 c.c.”, degli “artt. 10 e 11 DPR 1124/1965” oltre che degli “artt. 111 e 112” dello stesso DPR.
Lamentano:
5.1) che il tribunale ha trascurato la “presunzione dell'eziologia lavorativa per la malattia allegata derivante da lavorazione tabellata”, in forza della quale “il lavoratore deve fornire la prova soltanto dell'insorgenza della malattia e di essere stato addetto alla lavorazione nociva”. Tanto nella specie deve ravvisarsi stante “l'esposizione alla sostanze nocive indicate nel ricorso [ammine aromatiche, arsenico, cromo ecc. di cui al DM 10 giugno 2014 voce 1, 2, 9, 10] nonché in ragione della lavorazione del finissaggio di fibre, filati, tessuti [voce 57 c) e ss., Tabella Malattie professionali DM
9 aprile 2008]”. In particolare, “in caso di neoplasia a genesi multifattoriale contratta da lavoratore adibito ad attività rischiosa oggetto di previsione tabellare, come nel caso di specie, la prova del nesso causale consente nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso”. E tale idoneità è asseverata, da un canto, dalle consulenze prodotte che comprovano “il nesso causale tra gli agenti cancerogeni ritenuti responsabili … di ciascun carcinoma diagnosticato nei lavoratori della ; d'altro Org_2 canto, dalla “sentenza penale” che ha accertato come i lavoratori sono stati esposti quotidianamente
“a sostanze considerate ad alto tasso di tossicità e, quindi, cancerogene”: “precisamente il cromo 6 per il polmone e le ammine aromatiche per la vescica”. Del resto, il dedotto nesso di causalità “trova riscontro anche nei dati epidemiologici” evidenziati in ricorso e nella “relazione tecnica dott. ; Per_3
5.2) che il tribunale ha ritenuto che le indagini scientifiche svolte nell'ambito del processo penale abbiano escluso “con certezza il nesso di causalità”, ma contraddittoriamente ha riconosciuto che l'istruttoria dibattimentale ha acclarato che le “ammine aromatiche e il cromo esavalente … costituiscono fattore di rischio cancerogeno in relazione a due organi”, ossia ai “polmoni” e alla
“vescica”. Non si giustifica, pertanto, la scelta del tribunale di non “disporre ogni opportuna indagine scientifica”, mediante l'espletamento di consulenza tecnica che, anche ai sensi dell'art. 421 c.p.c. avrebbe permesso di “stabilire il nesso causale dal punto di vista della scienza medica” tra la patologia del dante causa e “l'esposizione continua … agli agenti patogeni”;
6 5.3) che il tribunale, nel valorizzare a sfavore dei ricorrenti gli esiti del giudizio penale, ha omesso di considerare che in relazione “al reato di cui all'art. 437 c.p.”, la sentenza di assoluzione nel merito era stata riformata in appello, con una pronuncia dichiarativa di “prescrizione dei reati” che è stata annullata con rinvio dalla Cassazione su impugnazione del Ha comunque Controparte_8
trascurato il diverso criterio di accertamento della causalità nel giudizio civile rispetto a quello impiegato nel giudizio penale, nel quale, peraltro, sono state riscontrate “le violazioni di legge commesse dai datori di lavoro nell'applicazione delle normative antinfortunistiche” e “l'omissione delle cautele sanitaria previste dalla legge”. Secondo gli appellanti, infatti, “la sentenza penale afferma con chiarezza che il nesso causale è stato accertato dalla indagini tecniche … dalle quali è emerso che l'esposizione continua dei lavoratori alle sostanze nocive – seppure non dimostra la causalità individuale – rappresenta comunque un dato oggettivo del rischio cancerogeno”;
5.4) che il tribunale ha erroneamente ravvisato la prescrizione del diritto azionato, giacché il
“rapporto di causalità non può certamente essere presunto dalle notizie giornalistiche o dalle chiacchiere all'interno dello stabilimento”, anche in ragione della eterogeneità delle “patologie riscontrate” a carico dei lavoratori (riconducibili “in diverse categorie: linfoma vie biliari, neoplasia polmonare, versamento pleurico, carcinoma del rene, epatite cronica, tumore vescica e alla prostata)”. Sicché solo con la sentenza del tribunale di Paola del 19.12.2014 si è avuta contezza della
“causa del contagio” che “è il presupposto indispensabile per l'inizio della decorrenza del termine prescrizionale” che, essendo relativo a fatti di reato, “è di quindici anni”;
5.5) che “anche in riferimento al termine di cui all'art. 112 DPR n. 1124/1965”, l'esordio della prescrizione non può prescindere dalla conoscenza o dalla conoscibilità da parte del superstite della eziologia professionale del decesso del dante causa, avuto riguardo non già al “criterio della normale conoscibilità”, che non è applicabile al caso di specie, bensì a “criteri oggettivi quali l'ordinaria diligenza, la diffusione delle conoscenze scientifiche, il quadro cognitivo di informazioni a disposizione del danneggiato”. Sicché “l'eccezione di prescrizione sollevata dall' ed accolta CP_5 dal Giudice di primo grado” deve ritenersi infondata non avendo l'istituto assicuratore assolto l'onere di provare il momento in cui essi ricorrenti hanno avuto consapevolezza della patologia, della sua origine professionale e della sua indennizzabilità.
6) L' e le società convenute hanno chiesto il rigetto del gravame assumendolo inammissibile CP_5
e infondato.
6.1) La società ha anche spiegato appello incidentale condizionato, “per l'ipotesi di Controparte_4 riforma della sentenza” impugnata, riproponendo le eccezioni di difetto della propria legittimazione passiva e di prescrizione dei diritti azionati dall'appellante.
7 7) Con note di trattazione scritta tutte le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e richieste di prova e la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
8) L'appello è infondato.
9) Quanto alla posizione dell' è ormai definitiva per assenza di impugnazione la statuizione del CP_5
tribunale secondo cui la domanda proposta nei confronti dell'istituto appellato è ammissibile solo con riferimento alla rendita ai superstiti di cui all'art. 85 Dpr 1124/65. I ricorrenti, infatti, si sono limitati a reiterare nelle sole conclusioni dell'atto di appello la domanda di condanna dell' al CP_5
risarcimento in favore dei ricorrenti del danno biologico iure successionis nella misura sopra determinata e comunque nei limiti stabiliti dalle tabelle approvate in attuazione del D. lgl. n. 38/2000, senza muovere alcuna critica alla sentenza impugnata laddove tale domanda è stata ritenuta inammissibile.
10) Ciò precisato, si rileva che, a prescindere dalla prescrizione triennale dichiarata dal tribunale, la domanda di rendita ai superstiti ex art. 85 Dpr 1124/65 è comunque infondata.
11) Tale domanda, infatti, è avanzata solo dai figli di , i quali alla data del decesso del Persona_1
dante causa avevano tutti un'età superiore ai 26 anni, atteso che il decesso risale al 2008 e i ricorrenti sono nati nel 1957, 1969 e 1973. Ma a monte i ricorrenti non hanno né allegato, né chiesto di provare, che essi fossero a carico del dante causa al momento del decesso del 2008, né che non prestassero lavoro retribuito. Sono dunque insussistenti i presupposti previsti per i figli del lavoratore deceduto dall'art. 85, comma 1, n° 2 Dpr 1124/65.
12) L'appello è inammissibile, e comunque manifestamente infondato, quanto alle domande risarcitorie proposte nei confronti della società convenute ex artt. 2087 e 2043 c.c.
13) Le censure rivolte alla sentenza impugnata con l'atto di appello non scalfiscono (e anzi lo ignorano) il dato, dirimente, della estraneità delle malattie che hanno afflitto il dante causa degli appellanti al novero delle patologie che essi stessi pongono in relazione causale con l'ambiente di lavoro nocivo nel quale asseriscono che egli abbia operato.
14) Tale estraneità è stata rimarcata dal tribunale per respingere tanto la domanda indennitaria rivolta nei confronti dell' , tanto le domande risarcitorie avanzate contro le società convenute in CP_5
giudizio.
15) Ed invero, con motivazione aggiuntiva rispetto alla dichiarata prescrizione del credito alle prestazioni previdenziali teoricamente esigibili dall' , il tribunale, “nel merito”, ha “comunque” CP_5
8 stigmatizzato la generica allegazione delle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa del de cuius, che impedisce di metterla in relazione causale con la “patologia ad eziologia
c.d. multifattoriale” denunciata in ricorso (“probabile versamento pleurico in paz. Con Bpco in ins. cardiaca cardio miopatia dilatativa” che ha causato la morte del lavoratore) e quindi di riconoscerne la “genesi lavorativa”.
16) Allo stesso modo, con motivazione rafforzativa di quella incentrata sulla prova liberatoria che ha desunto dalla sentenza di assoluzione pronunciata in sede penale relativamente alla esclusione del dedotto nesso eziologico tra l'ambiente di lavoro e le patologie contratte dai lavoratori, il tribunale ha rilevato come sia “del tutto” assente, nelle allegazioni attoree e nella relazione tecnica di parte che le integra, il dato del collegamento eziologico tra le patologie che hanno causato la morte del lavoratore e l'ambiente di lavoro nocivo.
17) Entrambe le domande – quella indennitaria e quella risarcitoria – sono state dunque rigettate anche per l'assenza di allegazioni, ancor prima che di prova, del nesso causale tra la prestazione lavorativa e le malattie contratte e, viepiù, tra l'obbligazione di sicurezza di cui i ricorrenti denunciano la violazione e le medesime patologie.
18) Il tribunale, infatti, oltre ad aver affermato la origine multifattoriale delle patologie denunciate, nell'escludere il nesso di causa tra lavorazioni e patologia ha aggiunto: Né, del resto, poteva essere altrimenti, trattandosi nella fattispecie de qua di una “… broncopneumopatia cronica ostruttiva in paziente con diabete mellito e cardiopatia ischemica scompensata…” (cfr. memoria ), CP_3
Per_ rispetto alla quale si osserva che “… Per tale patologia – come ha chiaramente rilevato il prof. nella relazione medica allegata … – non si identifica alcuna causa professionale (…) La menzionata broncopneumopatia cronica ostruttiva pare essere in realtà una misclassificazione di un quadro di bronchite asmatica, patologia a frequente incidenza nella popolazione generale…” (cfr. memoria
Eni). Peraltro, non si vede come “… la patologia cardiaca possa essere stata causata da un'attività lavorativa cessata ben 23 anni prima del decesso…” (cfr. memoria ). CP_5
19 Ma contro questa statuizione, nell'atto di appello, non si rinvengono specifiche censure.
20) È sufficiente ripercorrere le deduzioni critiche che alimentano i motivi di impugnazione, siccome dianzi riassunte, per avvedersi che nella prospettiva dei ricorrenti il “nesso causale” rilevante è quello
“tra gli agenti cancerogeni” e “ciascun carcinoma diagnosticato nei lavoratori della , Org_2
perché il rischio a cui essi denunciano che sia stato colpevolmente esposto il loro dante causa è, per l'appunto, il “rischio cancerogeno”. È in quest'ottica che si giustifica il richiamo, nell'atto di appello, non solo alle consulenze espletate nel procedimento penale che danno conto di quello specifico nesso causale tra agenti cancerogeni e patologie tumorali, ma anche il richiamo: 1) alla perizia disposta
9 nella fase dibattimentale di quel processo che ha posto in relazione casuale – secondo quanto gli stessi appellanti deducono – le “sostanze considerate ad alto tasso di tossicità e, quindi, cancerogene” e i soli tumori al polmone e alla vescica;
2) ai “dati epidemiologici” valorizzati nella relazione del consulente tecnico di parte, prof. per evidenziare l'“elevato numero di casi di patologia Per_3 neoplastica”.
21) Tuttavia, come ha già segnalato il tribunale, le patologie contratte dal dante causa degli appellanti non sono, per loro ammissione, patologie neoplastiche e sono estranee al novero delle patologie
(“linfoma vie biliari, neoplasia polmonare, versamento pleurico, carcinoma del rene, epatite cronica, tumore vescica e alla prostata”) che, secondo quanto essi stessi assumono, sono le sole causalmente ascrivibili alle sostanze “ad alto tasso di tossicità e, quindi, cancerogene” delle quali denunciano l'incontrollato utilizzo in azienda.
22) L'atto di appello, in quanto rivolto solo alle patologie tumorali, risulta del tutto privo di riferimenti e di critiche che possano in qualche modo collegarsi alle patologie dedotte in giudizio, che tumorali non sono.
23) Ad ogni modo, le domande risarcitorie, così come quella ex art. 85 Dpr 1124/65, risultano infondate anche nel merito, ovvero per assenza di prova che le patologie dedotte in giudizio fossero ricollegabili alle mansioni svolte e alla denunciata nocività dell'ambiente di lavoro.
24) Gli stessi appellanti hanno dedotto e documentato che il 22.1.16, unitamente ad altri lavoratori ed eredi di lavoratori dello stabilimento hanno proposto querela presso la Procura della Org_2
Repubblica di Paola per i reati di cui agli artt. 437, 589 e 590 c.p.c. nei confronti dei legali rappresentanti delle società appellate, così instaurando un ulteriore procedimento penale (RG 481/16) rispetto a quello definito dal tribunale di Paola nel 2014 per identici reati e diverse persone offese.
25) Hanno altresì documentato che il Gip presso il tribunale di Paola, in sede di incidente probatorio, ha conferito incarico per lo svolgimento di consulenza ambientale presso lo stabilimento di Org_2
Praia a Mare, affidandolo ai tecnici e . Pt_3 Pt_4
26) Hanno infine documentato che, successivamente al deposito dell'elaborato peritale
, il Gip presso presso il tribunale di Paola ha conferito incarico medico legale ai tecnici Persona_4
Per_
e esperti in medicina legale, medicina del lavoro e tossicologia forense. Per_5 Per_6
27) Ciò al fine di stabilire, anche previo studio epidemiologico riferito alle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo dello stabilimento di Praia a Mare, la sussistenza del nesso di causa tra le Org_2
lavorazioni svolte nel luogo di lavoro e le patologie di cui alla querela sporta dai lavoratori e loro eredi, dunque anche per quelle relative a , quale dante causa degli odierni appellanti. Persona_1
10 28) Proprio per tale motivo con ordinanza depositata il 30.1.24 il Collegio ha ritenuto indispensabile l'acquisizione dell'elaborato medico-legale depositato nell'ambito del procedimento penale 481/16
RGNR.
29) I periti hanno chiaramente escluso che le patologie non tumorali risultanti dalla documentazione medica relativa a fossero collegabili alle mansioni svolte all'interno dello stabilimento Persona_1
di Praia a Mare. E ciò hanno fatto, da un lato, avendo a riferimento le risultanze della Org_2
precedente perizia ambientale disposta dal Gip di Paola e le sostanze chimiche utilizzate nel processo produttivo, dall'altro i criteri medico legali enunciati a pagg. 144 ss. dell'elaborato peritale.
30) A tale conclusione i periti sono giunti anche evidenziando la carenza e l'incompletezza della documentazione sanitaria prodotta dai denuncianti, tra cui gli odierni appellanti, che non consentiva l'esatta evoluzione della vicenda clinica, oltre che lavorativa.
31) I periti, infine, hanno anche indicato alcuni lavoratori che presentavano patologie oncologiche in via teorica correlabili all'esposizione professionale, ma tra tali lavoratori non è in alcun modo ricompreso che, peraltro, non era affetto da patologie tumorali. Persona_1
32) Le conclusioni cui i periti sono pervenuti risultano convincenti in quanto adeguatamente argomentate sotto il profilo medico-legale ed inducono a concludere per l'assenza di nesso di causa tra le patologie dedotte in giudizio e le mansioni svolte da . Tale conclusione, supportata Persona_1
da un'adeguata valutazione medico-legale, non è scalfita dalle deduzioni degli appellanti, peraltro Org_ contenute solo nelle note di trattazione scritta, secondo cui la di cui il era affetto era di Per_1
possibile derivazione dal cadmio.
33) Per le ragioni esposte l'impugnata pronuncia di rigetto merita dunque conferma, con assorbimento delle ulteriori questioni controverse, tra le quali rientrano anche i motivi dell'impugnazione incidentale che la società ha formulato condizionandone l'esame all'ipotesi (non CP_4
realizzatasi) di riforma della sentenza appellata1.
34) Anche per la comunque, giova segnalare la manifesta fondatezza dell'eccezione CP_4
di difetto di legittimazione passiva che essa ha ribadito, poiché:
a) non può certo postularsi l'applicazione della disciplina dettata dall'art. 2112 c.c. che, nel caso di cessione di ramo di azienda, presuppone la prosecuzione alle dipendenze del cessionario del rapporto di lavoro intercorso con il cedente2. E ciò nella specie non ricorre atteso che il rapporto di 1 Cons. di Stato 2822/2021: “La reiezione dell'appello principale dà luogo al c.d. assorbimento logico necessario dell'appello incidentale condizionato”. 2 Cass. n. 7517/2010: “La disciplina posta dal secondo comma dell'art. 2112 cod. civ., che prevede la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento d'azienda a prescindere dalla 11 lavoro di interesse è cessato nel 1982, ben 23 anni prima che la società ” cedesse all'attuale CP_3 il “complesso aziendale del settore abbigliamento”; Controparte_4
b) non è stato provato – e per vero nemmeno dedotto – che lo stabilimento tessile in cui ha lavorato il dante causa degli odierni appellanti sia stato ceduto alla la quale, dal canto suo, ha Controparte_4
invece documentato (cfr. doc. 1 allegato alla sua memoria costitutiva) che la cessione ha ad avuto ad oggetto il diverso ramo aziendale del “settore abbigliamento” e che, per espressa volontà delle parti, il complesso aziendale del “settore tessile”, di cui quello stabilimento fa parte, è rimasto alla
”; CP_3
c) parimenti, è documentata la concorde volontà delle due società di non trasferire alla destinataria del ramo di azienda facente parte del settore abbigliamento della “ ” gli elementi patrimoniali CP_3
attivi e passivi del suo settore tessile, e di lasciare quindi a suo carico le eventuali sopravvenienze passive riferibili al medesimo settore (cfr. docc. 2 e 3 ibidem);
d) le allegazioni della al riguardo, riscontrate dalla summenzionata Controparte_4
documentazione, non sono state contestate dalle ricorrenti né nel corso del primo grado del giudizio, né con l'atto di appello.
35) Al rigetto dell'impugnazione consegue la regolamentazione delle spese in base alla soccombenza.
Nella liquidazione si fa riferimento al valore indeterminabile della causa (applicando, in ragione della qualità delle parti, i compensi più bassi del relativo scaglione3), avuto riguardo agli immotivati importi che gli appellanti hanno rivendicato a titolo risarcitorio (€ 722.928,00 a titolo di danno biologico iure successionis ed € 300.000 a titolo di danno non patrimoniale iure proprio), senza esplicitare in base a quali criteri li hanno quantificati, tanto da indurre a ritenere che quegli importi siano surrogabili con qualsiasi altro e abbiano, pertanto, un valore meramente indicativo e quasi simbolico proprio dell'indeterminatezza del valore dei danni di cui esse invocano il risarcimento.
conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del cessionario, presuppone - al pari di quella prevista dal primo e terzo comma della medesima disposizione quanto alla garanzia della continuazione del rapporto e dei trattamenti economici e normativi applicabili - la vigenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento d'azienda, con la conseguenza che non è applicabile ai crediti relativi ai rapporti di lavoro esauritisi o non ancora costituitisi a tale momento, salva in ogni caso l'applicabilità dell'art. 2560 cod. civ. che contempla, in generale la responsabilità dell'acquirente per i debiti dell'azienda ceduta, ove risultino dai libri contabili obbligatori”. 3 Vds. in mot. Cass. 29821/2019: “La ricorrente suppone erroneamente che il tribunale, una volta individuato lo scaglione di riferimento in quello previsto per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, avesse considerato la causa di valore superiore a euro 26.000,00: da qui, secondo la ricorrente, l'applicabilità dello scaglione previsto per le cause di valore compreso fra euro 26.001,00 e euro 52.000,00. Giustamente invece il tribunale ha fatto conseguire alla valutazione di bassa complessità della causa la determinazione del valore in euro 26.000,00, conformemente a quanto dispone il D.M. n. 55 del 2014, art. 5, comma 6, le cause di valore interminabile si considerano di regola di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00. Lo scaglione tariffario è quello delle cause di valore fra euro 5.201,00 e 26.000,00”. Conf. Cass. 11887/2019, Cass. 10663/2022 e Cass. 968/2022. 12 36) Anche nei confronti dell' le spese vengono regolate in base alla soccombenza, poiché nei CP_5
ricorsi introduttivi dei due gradi di giudizio non si rinviene la declaratoria di incapienza reddituale alla quale l'art. 152 disp. att. c.p.c. condiziona l'esonero dalle spese per i non abbienti.
37) Stante l'esito dell'impugnazione ricorrono le condizioni oggettive, e se ne dà atto, per il raddoppio del contributo unificato a carico di chi l'ha proposta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1 [...]
e e sull'appello incidentale condizionato proposto da , avverso CP_1 Parte_2 CP_4
la sentenza del Tribunale di Paola n° 87/21, così provvede:
1) rigetta l'appello principale e dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato;
2) condanna in solido , e al pagamento delle spese di lite, Parte_1 CP_1 Parte_2
che si liquidano in euro 3.000,00 in favore di ciascuna parte appellata, oltre accessori di legge;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico degli appellanti i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 19.4.24.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale
13
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. disposta con provvedimento del 25.3.24 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 748 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
; , in proprio e quali eredi di , con gli Parte_1 CP_1 Parte_2 Persona_1
Avv.ti Lucio Conte, Emanuela Marragony, Salvatore Staiano ed Enrico Caterini
appellanti
E
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti Ilario Antonio Sorace e Fabrizio Allegrini
Eni Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Maria Cristina Pieretti
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, con gli Avv.ti Domenico De Tommaso, Vincenzo Ferrari, Flavio Vincenzo Ponte, Andrea
Stanchi, Annamaria Pedroni e Simona Destefani
appellati
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti Marcello Giustiniani, CP_4
Antonella Negri, Martino Ranieri e Vincenzo Agosto
appellata e appellante incidentale
1 Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Paola. Risarcimento danni e tutela previdenziale per malattia professionale. Conclusioni: come da atti di causa.
FATTO
1) Con ricorso del 23.9.16 al tribunale di Paola, gli epigrafati eredi di hanno agito contro Persona_1
l' e le società Eni s.p.a., e CP_5 Controparte_6 Controparte_4 per rivendicare: 1) dall' , il “risarcimento … del danno biologico iure successionis” e il CP_5 pagamento delle “rendite previste dall'art. 85” del Dpr n. 1124/1965; 2) dalle società convenute, il risarcimento del “danno biologico iure successionis” nella misura “differenziale non corrisposta dall' ” assicuratore e comunque nella misura di giustizia, nonché il risarcimento del “danno CP_2 non patrimoniale” iure proprio.
2) A sostegno delle domande proposte hanno allegato:
a) che il dante causa, deceduto il 16.12.08 “per probabile versamento pleurico in paz. Con
[...]
(cardio miopatia dilatativa”, aveva lavorato dal 1969 al 1985, con mansioni di Org_1
“operaio” presso il reparto “finissaggio” dello stabilimento tessile “ di Praia a Mare, che Org_2
nel corso del tempo era appartenuto anche alle società convenute;
b) che il de cuius era stato esposto all'azione di “sostanze tossiche e cancerogene” che hanno innescato il processo patologico che ne ha causato il decesso;
c) che gli “ex dirigenti della s.p.a. ENI e erano stati imputati dei reati di omicidio Controparte_3
colposo plurimo e lesioni colpose aggravate, oltre che di disastro ambientale doloso e omissione dolosa di cautele antinfortunistiche, ed erano stati prosciolti in primo grado con sentenza del tribunale di Paola del 19.12.2014;
d) che essi ricorrenti avevano appreso dagli organi di informazione della sentenza di proscioglimento ed erano venuti a conoscenza, solo allora, che il loro congiunto aveva “contratto la patologia professionale per la mera presenza presso lo stabilimento e a causa della carenza, Org_2 in quello stabilimento, di presidi di salvaguardia che avrebbero scongiurato la letale “esposizione ad ammine aromatiche e metalli pesanti” che aveva formato oggetto dell'imputazione penale;
e) che in sede penale era comunque emersa la mancata adozione, in azienda, di “qualsiasi misura, dispositivo o impianto idoneo” a tutela la salute dei lavoratori che in gran numero erano deceduti nel corso degli anni, anche dopo la chiusura dello stabilimento industriale, “per patologie derivanti dalle sostanze tossiche, nocive e cancerogene”;
2 f) che, in particolare, il loro dante causa era stato “esposto, sia per contatto cutaneo che per inalazione, all'azione di sostanze tossico-nocive-cancerogene utilizzate nel ciclo produttivo dello stabilimento ; Org_2
g) che “in ogni fase della lavorazione in particolare nei reparti tintoria e finissaggio si aveva la formazione di polveri e vapori contenenti residui di colorazione che si diffondevano nell'aria e quindi venivano inalate dai lavoratori”;
h) che nel “reparto tintoria”, che, non essendo separato dagli altri, era “a contatto con l'intero ambiente di lavoro dell'intero stabilimento”, si sprigionavano “vapori e fumi” a causa dell'utilizzo incontrollato di “coloranti a mordente” contenenti il “cromo esavalente”, che è riconosciuto “come sostanza cancerogena”, e il cromo trivalente che “può determinare patologie” per “la cute,
l'apparato digerente e l'apparato urinario”;
i) che non erano state osservate le precauzioni in tema di sicurezza, salute e igiene del lavoro, attesa l'inidoneità degli impianti di areazione e ventilazione e la conseguente esposizione dei dipendenti “a sostanze cancerogene senza alcuna cautela”, l'assenza di pareti divisorie tra i diversi reparti, la mancata fornitura di presidi individuali di prevenzione e di protezione, la mancanza di
“monitoraggio biologico sul lavoratore” e di “monitoraggio ambientale”;
l) che il nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la patologia contratta dal dante causa era stato confermato dalla consulenza tecnica di parte “anche in considerazione dei tempi di esposizione
a tali agenti cancerogeni e dei tempi di latenza per l'insorgenza di manifestazioni neoplastiche”, nonché della “significativa incidenza di casi di patologia neoplastica nei lavoratori della ; Org_2
m) che in data 6.8.15 avevano vanamente avanzato istanza di tutela all' ; CP_5
n) che la responsabilità per la denunciata violazione dell'obbligo di protezione dell'integrità psicofisica del lavoratore sancito dall'art. 2087 c.c. era da ascriversi alle società convenute perché lo stabilimento industriale, nel quale quella violazione si era consumata, era appartenuto dal 1969 al
1987 al e dal 1987 al 2004 a “ ” che dal 1.7.2005 aveva traferito Organizzazione_3 CP_3 il “settore abbigliamento” alla “ (attualmente ” che, Organizzazione_4 Controparte_7
a seguito di successivi passaggi societari, dal 16.4.2015 è stata incorporata dalla Controparte_4
3) In corso di causa, i ricorrenti hanno prodotto: 1) la sentenza penale di secondo grado del 25.9.2017 che, nel dichiarare inammissibile l'impugnazione del pubblico ministero, ha confermato la pronuncia di assoluzione dalle imputazioni di omicidio e lesioni colpose nonché dall'imputazione di rimozione od omissione di cautele antinfortunistiche, e ha rigettato l'appello proposto anche dalle parti civili in relazione all'imputazione di disastro ambientale;
2) la sentenza della Corte di Cassazione che ha
3 dichiarato inammissibile l'impugnazione del pubblico ministero contro la pronuncia di assoluzione dall'imputazione per il delitto di disastro innominato, relativamente alla quale ha invece accolto l'impugnazione di una delle parti civili – il – e ha perciò disposto il rinvio dinanzi Controparte_8
al giudice civile competente per valore in grado di appello per un nuovo giudizio.
4) Il tribunale ha rigettato il ricorso perché ha ritenuto:
4.1) che l' è estraneo alla rivendicazione risarcitoria dei ricorrenti perché da esso può esigere CP_5
solo le prestazioni previdenziali di legge e non anche il risarcimento dei danni;
4.2) che l'unica prestazione previdenziale “astrattamente” esigibile dall' assicuratore, nel CP_2
caso di specie, è la rendita ai superstiti prevista dall'art. 85 del dPR n. 1124/1965;
4.3) che il diritto a tale prestazione è prescritto. È stato infatti azionato con istanza del 6.8.15, ben oltre il termine triennale di cui all'art. 112 del citato Dpr che è da farsi decorrere dalla data del decesso del dante causa dei ricorrenti, i quali già allora possedevano “elementi idonei a renderlo consapevole dalla (possibile) eziologia professionale della malattia contratta dal de cuius”. Ciò in quanto dai documenti prodotti dalle parti resistenti emerge che sin “dagli inizi degli anni 2000” erano “ben note in ambito locale” le “vicende riguardanti lo stabilimento in considerazione delle “denunce Org_2 avanzate in sede penale dai colleghi o dai parenti dei colleghi del de cuius”, delle “molteplici iniziative (manifestazioni, raccolte di firme, assemblee, ecc.) che hanno coinvolto tutti i dipendenti e
i loro parenti già sul finire degli anni '90”, del “clamore suscitato”, grazie anche agli articoli di giornale pubblicati dal 1999 al 2009 e ai “servizi televisivi realizzati da reti nazionali”, dalle “plurime contestazioni (e dal pubblico rilievo ad esse riconosciuto)” concernenti le condizioni dell'ambiente di lavoro, “ritenuto insalubre e pericoloso per la salute dei dipendenti”. Proprio la denunciata insalubrità dello stabilimento industriale e le conseguenti indagini penali erano assurte “a fatto notorio all'interno della cerchia dei dipendenti della oltre che degli stessi abitanti dell'Alto Org_2
Tirreno Cosentino”, dato che lo stabilimento era il “principale sito industriale della zona e, quindi, una delle prevalenti fonti di lavoro e di reddito”. Non è dunque verosimile che i ricorrenti abbiano avuto conoscenza della “vicenda giudiziaria di tale portata” solo dopo la pronuncia della sentenza penale di primo grado, giacché essi non hanno “fornito alcuna spiegazione sulla sottintesa ignoranza dei precedenti 15 anni di processo”. È invece possibile affermare, “con verosimile certezza processuale”, che “sin dai primi anni 2000” i ricorrenti già versavano nella “condizione di conoscibilità (se non di effettiva conoscenza) della presunta causa lavorativa del decesso del proprio congiunto”.
4.4) che, “comunque”, i ricorrenti non hanno precisato nulla “in ordine ai periodi effettivi, alle esatte modalità nonché ai tempi e alla frequenza di adibizione alle mansioni asseritamente causative” della
4 malattia professionale, né hanno chiesto di provare lo svolgimento dell'attività lavorativa in condizioni tali da esporre il lavoratore al concreto di rischio di contrarla, dovendosi tener conto, peraltro, dell'eziologia “multifattoriale” della medesima. Sicché, in mancanza di prova delle concrete modalità di svolgimento delle mansioni genericamente dedotte, l'espletamento della postulata consulenza tecnica d'ufficio “avrebbe esclusivamente carattere esplorativo”;
4.5) che ai fini della valutazione della pur ammissibile domanda di risarcimento del “danno differenziale”, proposta contro le società convenute, si devono considerare gli elementi di giudizio ricavabili dall'istruttoria che, nel dibattimento penale, ha portato all'assoluzione degli imputati perché
è stato escluso “il dedotto nesso eziologico tra l'ambiente di lavoro e le patologie contratte dai lavoratori”. In particolare, non è stato “provato con certezza il nesso di causalità” tra “le sostanze verosimilmente utilizzate nella , ossia “le ammine aromatiche e il cromo esavalente”, e le Org_2 patologie diverse dal tumore ai “polmoni” e “alla vescica”;
4.6) che l'assoluzione in sede penale, benché pronunciata “in via del tutto prudenziale” ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p., è conseguita ad “un effettivo e specifico accertamento circa
l'insussistenza del fatto”. A determinare l'assoluzione, dunque, è stato “l'accertamento della mancanza di una condotta, a monte, che sia qualificabile come violazione di norme giuridiche o di normale prudenza e, vieppiù, l'assenza di un dimostrato (o dimostrabile) nesso causale con le malattie denunciate”. Ciò comporta, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., l'effetto preclusivo che il giudicato penale di assoluzione produce “nell'ambito del giudizio civile di danni”, quando, come nella specie,
l'assoluzione non sia stata determinata dall'insufficienza di prove, ma, per l'appunto, dall'accertata insussistenza del dedotto nesso di causalità tra la condotta contestata e la malattia denunciata, che, con riguardo al dante causa del ricorrente, ha formato oggetto di accertamento “addirittura specifico” in sede penale;
4.7) che elementi di segno contrario non si evincono dalla relazione medica del consulente di parte attrice che “apoditticamente” afferma la riconducibilità delle patologie che hanno colpito, anche a distanza di anni, i lavoratori dello stabilimento all'attività lavorativa da essi svolta, senza Org_2
alcuna seria e dettagliata analisi né della singola malattia, né delle specifiche sostanze che si assumono patogene (cfr. all. 4 produz. attorea). Né, del resto, poteva essere altrimenti, trattandosi nella fattispecie de qua di una “… broncopneumopatia cronica ostruttiva in paziente con diabete mellito e cardiopatia ischemica scompensata…” (cfr. memoria ), rispetto alla quale si CP_3
Per_ osserva che “… Per tale patologia – come ha chiaramente rilevato il prof. nella relazione medica allegata … – non si identifica alcuna causa professionale (…) La menzionata broncopneumopatia cronica ostruttiva pare essere in realtà una misclassificazione di un quadro di
5 bronchite asmatica, patologia a frequente incidenza nella popolazione generale…” (cfr. memoria
Eni). Peraltro, non si vede come “… la patologia cardiaca possa essere stata causata da un'attività lavorativa cessata ben 23 anni prima del decesso…” (cfr. memoria ). CP_5
5) I ricorrenti hanno interposto appello e chiesto la riforma integrale della decisione impugnata.
Denunciano la violazione e falsa applicazione “del DPR n. 1124/1965”, “degli artt. 2697, 2727 e
2728 c.c., nonché art. 421 c.p.c.”, “dell'art. 2087 c.c.”, degli “artt. 10 e 11 DPR 1124/1965” oltre che degli “artt. 111 e 112” dello stesso DPR.
Lamentano:
5.1) che il tribunale ha trascurato la “presunzione dell'eziologia lavorativa per la malattia allegata derivante da lavorazione tabellata”, in forza della quale “il lavoratore deve fornire la prova soltanto dell'insorgenza della malattia e di essere stato addetto alla lavorazione nociva”. Tanto nella specie deve ravvisarsi stante “l'esposizione alla sostanze nocive indicate nel ricorso [ammine aromatiche, arsenico, cromo ecc. di cui al DM 10 giugno 2014 voce 1, 2, 9, 10] nonché in ragione della lavorazione del finissaggio di fibre, filati, tessuti [voce 57 c) e ss., Tabella Malattie professionali DM
9 aprile 2008]”. In particolare, “in caso di neoplasia a genesi multifattoriale contratta da lavoratore adibito ad attività rischiosa oggetto di previsione tabellare, come nel caso di specie, la prova del nesso causale consente nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso”. E tale idoneità è asseverata, da un canto, dalle consulenze prodotte che comprovano “il nesso causale tra gli agenti cancerogeni ritenuti responsabili … di ciascun carcinoma diagnosticato nei lavoratori della ; d'altro Org_2 canto, dalla “sentenza penale” che ha accertato come i lavoratori sono stati esposti quotidianamente
“a sostanze considerate ad alto tasso di tossicità e, quindi, cancerogene”: “precisamente il cromo 6 per il polmone e le ammine aromatiche per la vescica”. Del resto, il dedotto nesso di causalità “trova riscontro anche nei dati epidemiologici” evidenziati in ricorso e nella “relazione tecnica dott. ; Per_3
5.2) che il tribunale ha ritenuto che le indagini scientifiche svolte nell'ambito del processo penale abbiano escluso “con certezza il nesso di causalità”, ma contraddittoriamente ha riconosciuto che l'istruttoria dibattimentale ha acclarato che le “ammine aromatiche e il cromo esavalente … costituiscono fattore di rischio cancerogeno in relazione a due organi”, ossia ai “polmoni” e alla
“vescica”. Non si giustifica, pertanto, la scelta del tribunale di non “disporre ogni opportuna indagine scientifica”, mediante l'espletamento di consulenza tecnica che, anche ai sensi dell'art. 421 c.p.c. avrebbe permesso di “stabilire il nesso causale dal punto di vista della scienza medica” tra la patologia del dante causa e “l'esposizione continua … agli agenti patogeni”;
6 5.3) che il tribunale, nel valorizzare a sfavore dei ricorrenti gli esiti del giudizio penale, ha omesso di considerare che in relazione “al reato di cui all'art. 437 c.p.”, la sentenza di assoluzione nel merito era stata riformata in appello, con una pronuncia dichiarativa di “prescrizione dei reati” che è stata annullata con rinvio dalla Cassazione su impugnazione del Ha comunque Controparte_8
trascurato il diverso criterio di accertamento della causalità nel giudizio civile rispetto a quello impiegato nel giudizio penale, nel quale, peraltro, sono state riscontrate “le violazioni di legge commesse dai datori di lavoro nell'applicazione delle normative antinfortunistiche” e “l'omissione delle cautele sanitaria previste dalla legge”. Secondo gli appellanti, infatti, “la sentenza penale afferma con chiarezza che il nesso causale è stato accertato dalla indagini tecniche … dalle quali è emerso che l'esposizione continua dei lavoratori alle sostanze nocive – seppure non dimostra la causalità individuale – rappresenta comunque un dato oggettivo del rischio cancerogeno”;
5.4) che il tribunale ha erroneamente ravvisato la prescrizione del diritto azionato, giacché il
“rapporto di causalità non può certamente essere presunto dalle notizie giornalistiche o dalle chiacchiere all'interno dello stabilimento”, anche in ragione della eterogeneità delle “patologie riscontrate” a carico dei lavoratori (riconducibili “in diverse categorie: linfoma vie biliari, neoplasia polmonare, versamento pleurico, carcinoma del rene, epatite cronica, tumore vescica e alla prostata)”. Sicché solo con la sentenza del tribunale di Paola del 19.12.2014 si è avuta contezza della
“causa del contagio” che “è il presupposto indispensabile per l'inizio della decorrenza del termine prescrizionale” che, essendo relativo a fatti di reato, “è di quindici anni”;
5.5) che “anche in riferimento al termine di cui all'art. 112 DPR n. 1124/1965”, l'esordio della prescrizione non può prescindere dalla conoscenza o dalla conoscibilità da parte del superstite della eziologia professionale del decesso del dante causa, avuto riguardo non già al “criterio della normale conoscibilità”, che non è applicabile al caso di specie, bensì a “criteri oggettivi quali l'ordinaria diligenza, la diffusione delle conoscenze scientifiche, il quadro cognitivo di informazioni a disposizione del danneggiato”. Sicché “l'eccezione di prescrizione sollevata dall' ed accolta CP_5 dal Giudice di primo grado” deve ritenersi infondata non avendo l'istituto assicuratore assolto l'onere di provare il momento in cui essi ricorrenti hanno avuto consapevolezza della patologia, della sua origine professionale e della sua indennizzabilità.
6) L' e le società convenute hanno chiesto il rigetto del gravame assumendolo inammissibile CP_5
e infondato.
6.1) La società ha anche spiegato appello incidentale condizionato, “per l'ipotesi di Controparte_4 riforma della sentenza” impugnata, riproponendo le eccezioni di difetto della propria legittimazione passiva e di prescrizione dei diritti azionati dall'appellante.
7 7) Con note di trattazione scritta tutte le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni e richieste di prova e la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
8) L'appello è infondato.
9) Quanto alla posizione dell' è ormai definitiva per assenza di impugnazione la statuizione del CP_5
tribunale secondo cui la domanda proposta nei confronti dell'istituto appellato è ammissibile solo con riferimento alla rendita ai superstiti di cui all'art. 85 Dpr 1124/65. I ricorrenti, infatti, si sono limitati a reiterare nelle sole conclusioni dell'atto di appello la domanda di condanna dell' al CP_5
risarcimento in favore dei ricorrenti del danno biologico iure successionis nella misura sopra determinata e comunque nei limiti stabiliti dalle tabelle approvate in attuazione del D. lgl. n. 38/2000, senza muovere alcuna critica alla sentenza impugnata laddove tale domanda è stata ritenuta inammissibile.
10) Ciò precisato, si rileva che, a prescindere dalla prescrizione triennale dichiarata dal tribunale, la domanda di rendita ai superstiti ex art. 85 Dpr 1124/65 è comunque infondata.
11) Tale domanda, infatti, è avanzata solo dai figli di , i quali alla data del decesso del Persona_1
dante causa avevano tutti un'età superiore ai 26 anni, atteso che il decesso risale al 2008 e i ricorrenti sono nati nel 1957, 1969 e 1973. Ma a monte i ricorrenti non hanno né allegato, né chiesto di provare, che essi fossero a carico del dante causa al momento del decesso del 2008, né che non prestassero lavoro retribuito. Sono dunque insussistenti i presupposti previsti per i figli del lavoratore deceduto dall'art. 85, comma 1, n° 2 Dpr 1124/65.
12) L'appello è inammissibile, e comunque manifestamente infondato, quanto alle domande risarcitorie proposte nei confronti della società convenute ex artt. 2087 e 2043 c.c.
13) Le censure rivolte alla sentenza impugnata con l'atto di appello non scalfiscono (e anzi lo ignorano) il dato, dirimente, della estraneità delle malattie che hanno afflitto il dante causa degli appellanti al novero delle patologie che essi stessi pongono in relazione causale con l'ambiente di lavoro nocivo nel quale asseriscono che egli abbia operato.
14) Tale estraneità è stata rimarcata dal tribunale per respingere tanto la domanda indennitaria rivolta nei confronti dell' , tanto le domande risarcitorie avanzate contro le società convenute in CP_5
giudizio.
15) Ed invero, con motivazione aggiuntiva rispetto alla dichiarata prescrizione del credito alle prestazioni previdenziali teoricamente esigibili dall' , il tribunale, “nel merito”, ha “comunque” CP_5
8 stigmatizzato la generica allegazione delle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa del de cuius, che impedisce di metterla in relazione causale con la “patologia ad eziologia
c.d. multifattoriale” denunciata in ricorso (“probabile versamento pleurico in paz. Con Bpco in ins. cardiaca cardio miopatia dilatativa” che ha causato la morte del lavoratore) e quindi di riconoscerne la “genesi lavorativa”.
16) Allo stesso modo, con motivazione rafforzativa di quella incentrata sulla prova liberatoria che ha desunto dalla sentenza di assoluzione pronunciata in sede penale relativamente alla esclusione del dedotto nesso eziologico tra l'ambiente di lavoro e le patologie contratte dai lavoratori, il tribunale ha rilevato come sia “del tutto” assente, nelle allegazioni attoree e nella relazione tecnica di parte che le integra, il dato del collegamento eziologico tra le patologie che hanno causato la morte del lavoratore e l'ambiente di lavoro nocivo.
17) Entrambe le domande – quella indennitaria e quella risarcitoria – sono state dunque rigettate anche per l'assenza di allegazioni, ancor prima che di prova, del nesso causale tra la prestazione lavorativa e le malattie contratte e, viepiù, tra l'obbligazione di sicurezza di cui i ricorrenti denunciano la violazione e le medesime patologie.
18) Il tribunale, infatti, oltre ad aver affermato la origine multifattoriale delle patologie denunciate, nell'escludere il nesso di causa tra lavorazioni e patologia ha aggiunto: Né, del resto, poteva essere altrimenti, trattandosi nella fattispecie de qua di una “… broncopneumopatia cronica ostruttiva in paziente con diabete mellito e cardiopatia ischemica scompensata…” (cfr. memoria ), CP_3
Per_ rispetto alla quale si osserva che “… Per tale patologia – come ha chiaramente rilevato il prof. nella relazione medica allegata … – non si identifica alcuna causa professionale (…) La menzionata broncopneumopatia cronica ostruttiva pare essere in realtà una misclassificazione di un quadro di bronchite asmatica, patologia a frequente incidenza nella popolazione generale…” (cfr. memoria
Eni). Peraltro, non si vede come “… la patologia cardiaca possa essere stata causata da un'attività lavorativa cessata ben 23 anni prima del decesso…” (cfr. memoria ). CP_5
19 Ma contro questa statuizione, nell'atto di appello, non si rinvengono specifiche censure.
20) È sufficiente ripercorrere le deduzioni critiche che alimentano i motivi di impugnazione, siccome dianzi riassunte, per avvedersi che nella prospettiva dei ricorrenti il “nesso causale” rilevante è quello
“tra gli agenti cancerogeni” e “ciascun carcinoma diagnosticato nei lavoratori della , Org_2
perché il rischio a cui essi denunciano che sia stato colpevolmente esposto il loro dante causa è, per l'appunto, il “rischio cancerogeno”. È in quest'ottica che si giustifica il richiamo, nell'atto di appello, non solo alle consulenze espletate nel procedimento penale che danno conto di quello specifico nesso causale tra agenti cancerogeni e patologie tumorali, ma anche il richiamo: 1) alla perizia disposta
9 nella fase dibattimentale di quel processo che ha posto in relazione casuale – secondo quanto gli stessi appellanti deducono – le “sostanze considerate ad alto tasso di tossicità e, quindi, cancerogene” e i soli tumori al polmone e alla vescica;
2) ai “dati epidemiologici” valorizzati nella relazione del consulente tecnico di parte, prof. per evidenziare l'“elevato numero di casi di patologia Per_3 neoplastica”.
21) Tuttavia, come ha già segnalato il tribunale, le patologie contratte dal dante causa degli appellanti non sono, per loro ammissione, patologie neoplastiche e sono estranee al novero delle patologie
(“linfoma vie biliari, neoplasia polmonare, versamento pleurico, carcinoma del rene, epatite cronica, tumore vescica e alla prostata”) che, secondo quanto essi stessi assumono, sono le sole causalmente ascrivibili alle sostanze “ad alto tasso di tossicità e, quindi, cancerogene” delle quali denunciano l'incontrollato utilizzo in azienda.
22) L'atto di appello, in quanto rivolto solo alle patologie tumorali, risulta del tutto privo di riferimenti e di critiche che possano in qualche modo collegarsi alle patologie dedotte in giudizio, che tumorali non sono.
23) Ad ogni modo, le domande risarcitorie, così come quella ex art. 85 Dpr 1124/65, risultano infondate anche nel merito, ovvero per assenza di prova che le patologie dedotte in giudizio fossero ricollegabili alle mansioni svolte e alla denunciata nocività dell'ambiente di lavoro.
24) Gli stessi appellanti hanno dedotto e documentato che il 22.1.16, unitamente ad altri lavoratori ed eredi di lavoratori dello stabilimento hanno proposto querela presso la Procura della Org_2
Repubblica di Paola per i reati di cui agli artt. 437, 589 e 590 c.p.c. nei confronti dei legali rappresentanti delle società appellate, così instaurando un ulteriore procedimento penale (RG 481/16) rispetto a quello definito dal tribunale di Paola nel 2014 per identici reati e diverse persone offese.
25) Hanno altresì documentato che il Gip presso il tribunale di Paola, in sede di incidente probatorio, ha conferito incarico per lo svolgimento di consulenza ambientale presso lo stabilimento di Org_2
Praia a Mare, affidandolo ai tecnici e . Pt_3 Pt_4
26) Hanno infine documentato che, successivamente al deposito dell'elaborato peritale
, il Gip presso presso il tribunale di Paola ha conferito incarico medico legale ai tecnici Persona_4
Per_
e esperti in medicina legale, medicina del lavoro e tossicologia forense. Per_5 Per_6
27) Ciò al fine di stabilire, anche previo studio epidemiologico riferito alle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo dello stabilimento di Praia a Mare, la sussistenza del nesso di causa tra le Org_2
lavorazioni svolte nel luogo di lavoro e le patologie di cui alla querela sporta dai lavoratori e loro eredi, dunque anche per quelle relative a , quale dante causa degli odierni appellanti. Persona_1
10 28) Proprio per tale motivo con ordinanza depositata il 30.1.24 il Collegio ha ritenuto indispensabile l'acquisizione dell'elaborato medico-legale depositato nell'ambito del procedimento penale 481/16
RGNR.
29) I periti hanno chiaramente escluso che le patologie non tumorali risultanti dalla documentazione medica relativa a fossero collegabili alle mansioni svolte all'interno dello stabilimento Persona_1
di Praia a Mare. E ciò hanno fatto, da un lato, avendo a riferimento le risultanze della Org_2
precedente perizia ambientale disposta dal Gip di Paola e le sostanze chimiche utilizzate nel processo produttivo, dall'altro i criteri medico legali enunciati a pagg. 144 ss. dell'elaborato peritale.
30) A tale conclusione i periti sono giunti anche evidenziando la carenza e l'incompletezza della documentazione sanitaria prodotta dai denuncianti, tra cui gli odierni appellanti, che non consentiva l'esatta evoluzione della vicenda clinica, oltre che lavorativa.
31) I periti, infine, hanno anche indicato alcuni lavoratori che presentavano patologie oncologiche in via teorica correlabili all'esposizione professionale, ma tra tali lavoratori non è in alcun modo ricompreso che, peraltro, non era affetto da patologie tumorali. Persona_1
32) Le conclusioni cui i periti sono pervenuti risultano convincenti in quanto adeguatamente argomentate sotto il profilo medico-legale ed inducono a concludere per l'assenza di nesso di causa tra le patologie dedotte in giudizio e le mansioni svolte da . Tale conclusione, supportata Persona_1
da un'adeguata valutazione medico-legale, non è scalfita dalle deduzioni degli appellanti, peraltro Org_ contenute solo nelle note di trattazione scritta, secondo cui la di cui il era affetto era di Per_1
possibile derivazione dal cadmio.
33) Per le ragioni esposte l'impugnata pronuncia di rigetto merita dunque conferma, con assorbimento delle ulteriori questioni controverse, tra le quali rientrano anche i motivi dell'impugnazione incidentale che la società ha formulato condizionandone l'esame all'ipotesi (non CP_4
realizzatasi) di riforma della sentenza appellata1.
34) Anche per la comunque, giova segnalare la manifesta fondatezza dell'eccezione CP_4
di difetto di legittimazione passiva che essa ha ribadito, poiché:
a) non può certo postularsi l'applicazione della disciplina dettata dall'art. 2112 c.c. che, nel caso di cessione di ramo di azienda, presuppone la prosecuzione alle dipendenze del cessionario del rapporto di lavoro intercorso con il cedente2. E ciò nella specie non ricorre atteso che il rapporto di 1 Cons. di Stato 2822/2021: “La reiezione dell'appello principale dà luogo al c.d. assorbimento logico necessario dell'appello incidentale condizionato”. 2 Cass. n. 7517/2010: “La disciplina posta dal secondo comma dell'art. 2112 cod. civ., che prevede la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento d'azienda a prescindere dalla 11 lavoro di interesse è cessato nel 1982, ben 23 anni prima che la società ” cedesse all'attuale CP_3 il “complesso aziendale del settore abbigliamento”; Controparte_4
b) non è stato provato – e per vero nemmeno dedotto – che lo stabilimento tessile in cui ha lavorato il dante causa degli odierni appellanti sia stato ceduto alla la quale, dal canto suo, ha Controparte_4
invece documentato (cfr. doc. 1 allegato alla sua memoria costitutiva) che la cessione ha ad avuto ad oggetto il diverso ramo aziendale del “settore abbigliamento” e che, per espressa volontà delle parti, il complesso aziendale del “settore tessile”, di cui quello stabilimento fa parte, è rimasto alla
”; CP_3
c) parimenti, è documentata la concorde volontà delle due società di non trasferire alla destinataria del ramo di azienda facente parte del settore abbigliamento della “ ” gli elementi patrimoniali CP_3
attivi e passivi del suo settore tessile, e di lasciare quindi a suo carico le eventuali sopravvenienze passive riferibili al medesimo settore (cfr. docc. 2 e 3 ibidem);
d) le allegazioni della al riguardo, riscontrate dalla summenzionata Controparte_4
documentazione, non sono state contestate dalle ricorrenti né nel corso del primo grado del giudizio, né con l'atto di appello.
35) Al rigetto dell'impugnazione consegue la regolamentazione delle spese in base alla soccombenza.
Nella liquidazione si fa riferimento al valore indeterminabile della causa (applicando, in ragione della qualità delle parti, i compensi più bassi del relativo scaglione3), avuto riguardo agli immotivati importi che gli appellanti hanno rivendicato a titolo risarcitorio (€ 722.928,00 a titolo di danno biologico iure successionis ed € 300.000 a titolo di danno non patrimoniale iure proprio), senza esplicitare in base a quali criteri li hanno quantificati, tanto da indurre a ritenere che quegli importi siano surrogabili con qualsiasi altro e abbiano, pertanto, un valore meramente indicativo e quasi simbolico proprio dell'indeterminatezza del valore dei danni di cui esse invocano il risarcimento.
conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del cessionario, presuppone - al pari di quella prevista dal primo e terzo comma della medesima disposizione quanto alla garanzia della continuazione del rapporto e dei trattamenti economici e normativi applicabili - la vigenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento d'azienda, con la conseguenza che non è applicabile ai crediti relativi ai rapporti di lavoro esauritisi o non ancora costituitisi a tale momento, salva in ogni caso l'applicabilità dell'art. 2560 cod. civ. che contempla, in generale la responsabilità dell'acquirente per i debiti dell'azienda ceduta, ove risultino dai libri contabili obbligatori”. 3 Vds. in mot. Cass. 29821/2019: “La ricorrente suppone erroneamente che il tribunale, una volta individuato lo scaglione di riferimento in quello previsto per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, avesse considerato la causa di valore superiore a euro 26.000,00: da qui, secondo la ricorrente, l'applicabilità dello scaglione previsto per le cause di valore compreso fra euro 26.001,00 e euro 52.000,00. Giustamente invece il tribunale ha fatto conseguire alla valutazione di bassa complessità della causa la determinazione del valore in euro 26.000,00, conformemente a quanto dispone il D.M. n. 55 del 2014, art. 5, comma 6, le cause di valore interminabile si considerano di regola di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00. Lo scaglione tariffario è quello delle cause di valore fra euro 5.201,00 e 26.000,00”. Conf. Cass. 11887/2019, Cass. 10663/2022 e Cass. 968/2022. 12 36) Anche nei confronti dell' le spese vengono regolate in base alla soccombenza, poiché nei CP_5
ricorsi introduttivi dei due gradi di giudizio non si rinviene la declaratoria di incapienza reddituale alla quale l'art. 152 disp. att. c.p.c. condiziona l'esonero dalle spese per i non abbienti.
37) Stante l'esito dell'impugnazione ricorrono le condizioni oggettive, e se ne dà atto, per il raddoppio del contributo unificato a carico di chi l'ha proposta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1 [...]
e e sull'appello incidentale condizionato proposto da , avverso CP_1 Parte_2 CP_4
la sentenza del Tribunale di Paola n° 87/21, così provvede:
1) rigetta l'appello principale e dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato;
2) condanna in solido , e al pagamento delle spese di lite, Parte_1 CP_1 Parte_2
che si liquidano in euro 3.000,00 in favore di ciascuna parte appellata, oltre accessori di legge;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico degli appellanti i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 19.4.24.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale
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